N. 047
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori RUFA, DE VECCHIS, ARRIGONI, AUGUSSORI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI e BAGNAI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2019
Disposizioni in materia di disciplina dell’esercizio della prostituzione
ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno
di legge si prefigge di adeguare la disciplina vigente in materia di prostituzione al radi-cale mutamento che il fenomeno ha avuto nel corso degli ultimi anni. Da tempo, in-fatti, il fenomeno della prostituzione ha as-sunto condizioni e dimensioni drammatiche in quanto collegato al traffico di persone, quale nuova forma di riduzione in schiavitù nonché fonte di proventi economici illeciti. L’espansione del fenomeno della prostitu-zione ha di fronte, accanto a donne che si prostituiscono per libera scelta, una grande maggioranza di giovani donne e addirittura in certi casi di bambine, per lo più prove-nienti da paesi africani o comunque da paesi meno sviluppati economicamente, quali la vicina Albania, paesi dell’est Europa e la Russia, legate a organizzazioni criminali che le sfruttano.
Si tratta di ragazze, introdotte molto spesso clandestinamente nel nostro Paese con l’illusione di un lavoro, per ritrovarsi, poi, a essere sottoposte a uno status di vera e propria schiavitù e costrette all’esercizio della prostituzione con gravi violazioni dei loro diritti e forti limitazioni della loro li-bertà personale. Sono quindi le condizioni di indigenza che spesso consentono il perpe-trarsi di situazioni di evidente illegalità, prive di qualsiasi forma di regolamenta-zione.
A tale scopo appare quindi opportuno in-trodurre una regolamentazione dell’esercizio della prostituzione che, lungi dal prefigurarla sempre e comunque come attività illecita, ne consenta soprattutto una qualche forma di controllo da parte della pubblica autorità. È inoltre necessario prevedere iniziative di ca-rattere sanitario e preventivo in funzione di
tutela della salute pubblica. Al contempo è necessario combattere alcuni aspetti preoc-cupanti del fenomeno, che sono legati all’o-stentazione oscena lungo le nostre strade e che portano alle proteste della società civile, sempre più esasperata dal degrado ambien-tale ed esposta ai pericoli derivanti dallo sfruttamento della prostituzione da parte della criminalità organizzata. Conseguente-mente gli interventi della legge dovrebbero essere « finalizzati soprattutto alla tutela della sicurezza pubblica, della salute blica e alla salvaguardia della moralità pub-blica ».
Il presente disegno di legge, dopo aver vietato l’esercizio della prostituzione in luo-ghi pubblici o comunque aperti al pubblico, ne consente l’esercizio solo in abitazioni pri-vate, in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, previa domanda al questore competente per territorio. Naturalmente, ri-cevuta la domanda e prima di effettuare l’i-scrizione nel registro tenuto dalla questura competente per territorio, si dovrà accertare che nell’edificio non vi siano abitazioni pri-vate, per evitare sgradite convivenze con i privati cittadini, e che la persona richiedente sia in possesso di un certificato che attesti l’assenza di malattie sessualmente trasmissi-bili. La tenuta del suddetto registro, lungi dal voler rappresentare una schedatura, co-stituisce una forma di monitoraggio, soprat-tutto in relazione alle condizioni igienico-sa-nitarie delle prostitute.
tale ottica, quindi, il reato degrada a sem-plice contravvenzione punita con pena pecu-niaria. Nella stessa sanzione incorre anche colui che esercita la prostituzione nell’abita-zione privata senza avere provveduto alla prescritta comunicazione al questore. Nel caso in cui le suddette infrazioni siano com-messe da un cittadino non appartenente al-l’Unione europea, è prevista la revoca del suo permesso di soggiorno. Sono poi au-mentate le pene in tema di prostituzione mi-norile e in caso di associazione a delinquere avente lo scopo di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favo-reggiamento e sfruttamento della prostitu-zione.
Dal principio sancito nell’articolo 1, in base al quale è consentito l’esercizio della prostituzione nelle abitazioni private, di-scende che non sono più punite le case di tolleranza. È quanto sancito nell’articolo 6, dove si stabilisce che non costituisce più re-ato l’esercizio della prostituzione da parte di chi utilizza le dimore private previste dal-l’articolo 1 e delle quali ha la legittima di-sponibilità, in comune con non più di tre soggetti dediti alla stessa attività, e insieme ad essi dispone di beni mobili e di servizi in comune; così come non costituiscono reato né l’ospitalità offerta, senza fini di lucro, da parte di chi esercita direttamente la prostitu-zione nella propria dimora ad altra persona dedita alla medesima attività, né la conces-sione in locazione per civile abitazione di un appartamento nel quale si esercita la prosti-tuzione.
Molto importante è anche il capo II del disegno di legge, dove sono previsti inter-venti di carattere preinter-ventivo e sanitario, quali le visite di controllo da parte delle aziende sanitarie locali su richiesta delle persone che esercitano l’attività di prostitu-zione, l’obbligo di accertamento sanitario ogni sei mesi e l’obbligo di interrompere
l’esercizio dell’attività nel caso siano accer-tate patologie sessualmente trasmissibili. Il presidente del tribunale ha inoltre la possi-bilità di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di persone per le quali sussista il fondato motivo di ri-tenere che siano abitualmente dedite all’e-sercizio della prostituzione, rispettando tutta-via il dettato costituzionale, la dignità della persona e i suoi diritti civili, compresa la li-bertà di scelta del medico e del luogo di cura.
Poteri importanti sono attribuiti anche alle regioni, alle quali è affidato il compito di di-sciplinare i progetti e le misure di sostegno a favore delle persone che manifestano la volontà di cessare l’attività della prostitu-zione. In particolare, le regioni sono chia-mate a sostenere tali persone per tutto ciò che riguarda il recupero sociale, l’istruzione, la formazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro nonché ad assicurare loro un sostegno economico, sociale e psi-cologico, onde evitare ricadute nel mondo che si sono appena lasciate alle spalle.
Per quanto concerne la disposizione fi-scale di cui all’articolo 11, la formulazione proposta, nonostante si comprenda la diffi-coltà di sottoporre a tassazione l’esercizio della prostituzione che, per quanto regola-mentato, non è così facilmente assimilabile a una qualunque attività di lavoro autonomo, pare essere la più rispondente tanto alla sal-vaguardia della privacy quanto al rispetto di criteri di equità sociale che non possono es-sere ignorati.
DISEGNO DI LEGGE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E DI CARATTERE PENALE Art. 1. (Disposizioni generali)
1. L’esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. L’esercizio della prostituzione è con-sentito nelle abitazioni private, previa do-manda al questore competente per territorio. 3. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, il questore accerta la sussistenza dei se-guenti requisiti:
a) esercizio della prostituzione in
edi-fici ove non sono presenti abitazioni con de-stinazione d’uso diversa;
b) esercizio della prostituzione in
co-muni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
c) presentazione, da parte della persona
richiedente, di un certificato attestante l’as-senza di malattie sessualmente trasmissibili, rilasciato in data non anteriore a quindici giorni rispetto a quella di presentazione della domanda.
l’esercizio della prostituzione ne danno co-municazione alla questura. Tutte le annota-zioni di cui al presente comma sono riser-vate e sono cancellate quando la persona in-teressata comunica la cessazione dell’eserci-zio della prostitudell’eserci-zione.
Art. 2.
(Sanzioni)
1. Chiunque esercita la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, in vio-lazione del divieto di cui all’articolo 1, è punito con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
2. Chiunque ricorre alle prestazioni ses-suali dei soggetti che esercitano la prostitu-zione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
3. Chiunque esercita la prostituzione nel-l’abitazione privata senza essere iscritto nel registro di cui all’articolo 1, comma 4, della questura competente per territorio è punito con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
4. L’autorità di pubblica sicurezza intima ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, colti in flagranza di reato, di sottoporsi ad accerta-menti sanitari nel termine di un mese. Nei confronti delle persone che non ottemperano all’intimazione entro tale termine si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
6. Chiunque non ottempera a uno degli obblighi di cui al comma 2 dell’articolo 7 è punito con l’ammenda da 500 euro a 10.000 euro.
7. Chiunque non ottempera all’obbligo di interruzione dell’esercizio della prostituzione di cui al comma 3 dell’articolo 7 è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice pe-nale.
Art. 3.
(Prostituzione minorile)
1. All’articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale, le parole: « con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la multa non inferiore a euro 12.000 ».
Art. 4.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione)
1. All’articolo 416 del codice penale è ag-giunto, in fine, il seguente comma:
« Le pene previste dal presente articolo sono aumentate fino a due terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organiz-zano l’associazione e da un terzo alla metà coloro che vi partecipano, nel caso in cui l’associazione a delinquere sia diretta a commettere più delitti di reclutamento, indu-zione o agevolaindu-zione, sfruttamento o favo-reggiamento della prostituzione ».
Art. 5.
(Programmi di protezione per la lotta alla prostituzione)
n. 82, si applicano anche nei confronti delle persone che, ai sensi dell’articolo 9 del me-desimo decreto-legge n. 8 del 1991, collabo-rano efficacemente con l’autorità di polizia o giudiziaria relativamente ai delitti di cui agli articoli 416, settimo comma, e 600-bis del codice penale.
Art. 6.
(Casi di non punibilità)
1. Non commette reato ai sensi dell’arti-colo 3, primo capoverso, numero 1), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi, eserci-tando la prostituzione, utilizza l’immobile di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, del quale ha la legittima disponibilità, in comune con non più di tre soggetti dediti alla stessa attività e dispone di beni mobili e di servizi in comune.
2. Non commette reato ai sensi dell’arti-colo 3, primo capoverso, numeri 2) e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi con-cede in locazione per civile abitazione a ca-noni di mercato appartamenti nei quali si esercita la prostituzione.
3. Non commette reato, ai sensi dell’arti-colo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi, eserci-tando la prostituzione, svolge in qualsiasi forma attività senza fini di lucro di assi-stenza reciproca con altri soggetti che eser-citano la medesima attività.
CAPO II
INTERVENTI DI CARATTERE PREVENTIVO E SANITARIO
Art. 7.
(Servizi e trattamenti sanitari)
che esercitano la prostituzione, e rilasciano la certificazione degli esiti di tali visite.
2. Chiunque esercita la prostituzione è te-nuto a sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni sei mesi e a esibire, a richiesta dell’au-torità sanitaria o di polizia, l’ultima certifi-cazione sanitaria ottenuta.
3. Chiunque esercita la prostituzione è te-nuto a interromperne l’esercizio in caso di accertamento positivo di patologie a trasmis-sione sessuale.
Art. 8.
(Trattamenti sanitari obbligatori)
1. Il presidente del tribunale competente per territorio, su proposta del responsabile del gruppo speciale interforze di cui all’arti-colo 9, comma 2, può disporre, sentito il sindaco, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori a carico di persone per le quali sussiste fondato motivo di ritenere che sono abitualmente dedite all’esercizio della prosti-tuzione.
2. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui al presente articolo sono attuati, ai sensi dell’articolo 32 della Costi-tuzione, nel rispetto della dignità della per-sona e dei diritti civili, compreso, per quanto possibile, il diritto alla scelta del me-dico e del luogo di cura.
3. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presìdi e dai ser-vizi pubblici territoriali e, ove si renda ne-cessaria la degenza, dalle strutture ospeda-liere pubbliche o convenzionate.
4. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono accompagnati da iniziative rivolte a conseguire il consenso e la parteci-pazione da parte del soggetto che vi è ob-bligato.
giuri-sdizionale si applicano, in quanto compati-bili, le disposizioni previste dall’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO
Art. 9.
(Misure contro la tratta delle persone e istituzione di gruppi speciali interforze)
1. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della coope-razione internazionale, adotta le misure ne-cessarie, anche tramite opportuni accordi a livello internazionale, al fine di favorire la prevenzione e la repressione della tratta delle persone e delle fattispecie criminose collegate alla prostituzione.
2. È istituito a cura del Ministero dell’in-terno, presso ogni provincia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo speciale interforze, compo-sto da appartenenti all’Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, ai fini di una più efficace opera di repressione del fenomeno della prostitu-zione esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico.
CAPO IV
INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE
Art. 10.
(Progetti di prevenzione e di recupero)
misure di sostegno e la realizzazione di pro-getti, anche attraverso convenzioni con le or-ganizzazioni di volontariato, in favore delle persone che esercitano la prostituzione.
2. Le misure e i progetti di cui al comma 1 sono diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l’esercizio della prosti-tuzione e riguardano:
a) l’istruzione, la formazione
professio-nale e l’inserimento al lavoro;
b) il sostegno economico, sociale e
psi-cologico;
c) il recupero sociale;
d) l’informazione mirata alla
popola-zione e alle persone che esercitano la pro-stituzione sui rischi e sui danni umani, so-ciali e sanitari ad essa connessi, nonché la realizzazione di interventi per prevenire e ri-durre tali danni.
3. Per favorire la realizzazione delle mi-sure e dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo, le disponibilità del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al-l’articolo 59, comma 44, della legge 27 di-cembre 1997, n. 449, sono aumentate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
4. Il ricavato delle sanzioni per le viola-zioni di cui all’articolo 600-bis del codice penale, agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e all’articolo 2 della presente legge confluisce nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 3 del presente articolo ed è destinato a finanziare le misure e i progetti di cui al comma 1.
comma 1 e provvede alla ripartizione delle medesime risorse tra le regioni.
Art. 11.
(Disposizioni fiscali)
1. I redditi derivanti dall’esercizio della prostituzione sono soggetti a un’imposta so-stitutiva delle imposte sui redditi determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12.
(Relazione annuale alle Camere)
1. Il Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, presenta entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione alle Camere sul-l’andamento del fenomeno della prostitu-zione nell’anno precedente e sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 13.
(Copertura finanziaria)
l’anno 2019, allo scopo parzialmente utiliz-zando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)
1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 1 e 2 sono abrogati; b) all’articolo 7 sono premesse le
se-guenti parole: « Fatte salve le disposizioni di legge relative all’iscrizione negli appositi re-gistri e all’accertamento dell’insussistenza di patologie a trasmissione sessuale, ».