La comunicazione dei dati delle fatture
Emanuele Greco
(Gruppo di studio Eutekne)
L’art. 1-ter del DL 148/2017 ha previsto:
• la possibilità di trasmettere semestralmente i dati anche per l’anno d’imposta 2018;
• la riduzione dei dati obbligatori da trasmettere;
• la possibilità di inviare i dati del documento riepilogativo delle fatture di importo sino a 300 euro;
• la possibilità di correggere, senza sanzioni, entro il 06/04/2018, i dati errati relativi al primo semestre 2017.
Novità comunicazione dati fatture
Anno d’imposta 2017 - comunicazione semestrale
Per il secondo semestre 2017, il termine è differito dal 28/02/2018 al 06/04/2018.
-> provv. Agenzia delle Entrate 05/02/2018 n. 29190
Anno d’imposta 2018 - comunicazione possibile sia su base trimestrale che su base semestrale
Per il primo semestre 2018 (o secondo trimestre 2018), il termine è differito dal 16/09/2018 al 01/10/2018.
-> art. 1 comma 932 della L. 205/2017
Novità nei termini di trasmissione
Il differimento dei termini per il secondo semestre 2017 nonché per il primo semestre 2018 (o secondo trimestre 2018) si applica:
• agli obblighi di comunicazione ex art. 21 del DL 78/2010;
• alla comunicazione dei dati delle fatture per effetto dell’opzione di cui all’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015.
Anche la possibilità di trasmettere i dati su base semestrale per il 2018 è estesa ai soggetti che effettuano la comunicazione "opzionale".
Novità nei termini di trasmissione
Riepilogo dei termini
Il contenuto della comunicazione dei dati delle fatture (sia obbligatoria sia "opzionale") è limitato ai soli dati seguenti:
• partita IVA del cedente / prestatore;
• partita IVA del cessionario / committente (o codice fiscale
se non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione);
• data e numero della fattura;
• base imponibile IVA, aliquota applicata, imposta;
• tipologia dell’operazione, qualora l’imposta non sia indicata in fattura (es. reverse charge, regimi speciali)
Riduzione contenuto dati obbligatori
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È possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro, riportando i soli dati seguenti:
• partita IVA del cedente / prestatore (fatture emesse);
• partita IVA del cessionario/committente (fatture ricevute);
• numero della fattura e data di emissione / registrazione;
• base imponibile IVA, aliquota applicata, imposta;
• tipologia dell’operazione, qualora l’imposta non sia indicata in fattura (es. reverse charge, regimi speciali)
Nel corso di Telefisco 2018, l’Agenzia delle Entrate ha indicato che il limite di 300 euro si computa al lordo dell’IVA
Documento riepilogativo
È possibile entro il termine del 06/04/2018 correggere le comunicazioni errate relative al primo semestre 2017, senza che si applichino
le sanzioni amministrative ex art. 11 co. 1 e 2-bis del D.Lgs. 471/97.
Rettifica comunicazioni primo semestre 2017
Al riguardo:
• si applica il termine previsto per le comunicazioni del secondo semestre 2017 (06/04/2018) in luogo del termine originario del 28/02/2018 (provv. Agenzia delle Entrate 05/02/2018 n. 29190);
• i dati possono essere inviati in forma semplificata o mediante
documento riepilogativo (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 05/02/2018)
Rettifica comunicazioni primo semestre 2017
Al fine di recepire le semplificazioni previste dall’art. 1-ter del DL 148/2017, sono state modificate le specifiche tecniche approvate in precedenza
per la trasmissione dei dati delle fatture.
Inoltre, l’Agenzia mette a disposizione due pacchetti software gratuiti che consentono rispettivamente:
• la compilazione del file "dati fattura";
• il controllo del file di trasmissione dei dati.
Resta possibile avvalersi del software di mercato già utilizzato per la precedente comunicazione.
Trasmissione dei dati delle fatture
Esoneri e particolarità di invio della comunicazione
Emanuele Greco
(Gruppo di studio Eutekne)
Sono tenuti alla comunicazione dati fatture tutti i soggetti passivi IVA.
Sono esonerati esclusivamente:
• i produttori agricoli in regime di esonero IVA situati in zone "montane"
(700 m.);
• i soggetti che trasmettono i fati delle fatture su base opzionale (art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015);
• i "nuovi minimi" (art. 27 co. 1-2 DL 98/2011) e i soggetti in regime forfetario (L. 190/2014)
Soggetti obbligati e esonerati
I soggetti in regime forfetario ex L. 398/91 (associazioni sportive
dilettantistiche ed enti assimilati) sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle sole fatture.
Il regime non prevede l’obbligo di registrazione delle fatture passive.
Casi particolari
Le Amministrazioni pubbliche (art. 1 co. 2 della L. 196/2009) nonché le Amministrazioni autonome sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati relativi alle fatture elettroniche ricevute, veicolate mediante Sistema di Interscambio.
Inoltre, le Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001 sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
Casi particolari
L’obbligo riguarda solo le fatture emesse e ricevute (e le relative variazioni) e le bollette doganali.
Non esiste limite minimo di importo.
Non sono comunicati i dati relativi a:
• scontrini e ricevute fiscali
• schede carburante
Sono esclusi i dati relativi alle fatture elettroniche trasmesse mediante Sistema di Interscambio (es. Fattura PA).
Esclusioni «oggettive»
Nell’esposizione dei dati delle bollette doganali, con riferimento al cedente extra-UE e al relativo Stato di stabilimento, è possibile la seguente compilazione:
• nel campo "IdPaese" inserendo la stringa "OO"
• nel campo "IdCodice" inserendo una sequenza di undici "9"
Cfr. Ris. Agenzia delle Entrate n. 87/2017 e FAQ
Bollette doganali
Per le operazioni effettuate nei confronti di "privati" non residenti in Italia, con emissione della fattura, è possibile compilare il campo "IdCodice" con un qualsiasi elemento identificativo del cliente di cui si dispone
Es. nome e cognome; cognome; codice cliente; altro.
Vendite nei confronti di privati UE o extra UE
Natura dell’operazione
Codice Natura operazione Operazioni attive Operazioni passive N1 Escluse ex art. 15 Operazioni con esclusioni dal
computo della base imponibile IVA N2 Non soggette Prestazioni fuori campo (servizi
territorialmente non rilevanti)
Acquisti fuori campo IVA (regime monofase o da forfetari)
N3 Non imponibili Cessioni intracomunitarie Cessioni all’esportazione
Acquisti intra UE non imponibili
N4 Esenti Regime di esenzione IVA Acquisti intra UE esenti
N5 Regime del margine / IVA non esposta in fattura
Regime beni usati Regime editoria
Regime agenzie viaggio
Acquisti in regime IVA ordinario registrati dalle agenzie viaggio
N6 Reverse charge Prestazioni di servizi con debitore d’imposta UE
Acquisti intracomunitari
Autofatture (servizi extra UE) N7 IVA assolta in altro stato Vendite a distanza
Novità in tema di fatturazione elettronica
Emanuele Greco
(Gruppo di studio Eutekne)
La L. 205/2017 ha esteso gli obblighi di fatturazione elettronica,
mediante Sistema di Interscambio, per le fatture emesse dal 01/01/2019.
Estensione generalizzata per le fatture emesse dall’01/01/2019:
• cessioni di beni e prestazioni di servizi (e relative variazioni);
• sia nei confronti di soggetti passivi (B2B) che di "privati" (B2C);
• effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia.
Novità fatturazione elettronica
• dall’anno d’imposta 2019 è abolita la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute;
• dal 2019 è abolito il regime opzionale di comunicazione dei dati (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015);
• è introdotta la nuova comunicazione delle «operazioni
transfrontaliere» entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione o ricezione della fattura;
• per coloro che garantiscono la tracciabilità di incassi e pagamenti oltre 500 euro, i termini di decadenza per l’accertamento (IVA, redditi
d’impresa e lavoro autonomo) sono ridotti da 5 a 3 anni.
Obblighi di fatturazione elettronica
Sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica ex L. 205/2017:
• i soggetti in regime di vantaggio (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011);
• i soggetti in regime forfetario (art. 1 della L. 190/2014).
Sono comunque tenuti all’emissione di fatture elettroniche per le operazioni nei confronti della P.A. (risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018).
Per i "minimi" e "forfetari" non si applica però il meccanismo dello split payment.
Minimi e forfetari
Gli obblighi sono anticipati al 1.7.2018 per:
• le cessioni di carburanti per motori (benzina e gasolio);
• le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto stipulato con una P.A.
Novità in tema di fatturazione elettronica
Ulteriori previsioni in materia della L. 205/2017, a decorrere dal 01/07/2018:
• gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA devono essere documentati mediante fattura elettronica (art. 22 co. 3 del DPR 633/72);
• sono soggetti ad obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi le cessioni di carburante da parte degli impianti stradali di distribuzione nei confronti di "privati";
• obbligo di pagamento mediante carte di pagamento (carte di credito,
bancomat, carte prepagate) ai fini della detrazione IVA e della deducibilità delle spese relative all’acquisto di carburanti per autotrazione.
Acquisti di carburante
A decorrere dal 01/09/2018 sono documentate mediante fattura elettronica le cessioni di beni nei confronti di "privati" viaggiatori extra UE (beni destinati all’uso personale o familiare).
Attraverso il sistema O.T.E.L.L.O., l’utilizzo della fattura elettronica
consentirà la piena digitalizzazione delle procedure di sgravio o rimborso dell’IVA ex art. 38-quater del DPR 633/72.
La decorrenza dell’obbligo è stata differita dal 01/01/2018 al 01/09/2018 (L. 205/2017).