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Riflessi dichiarativi dell’assegnazione e della trasformazione agevolata

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Academic year: 2021

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(1)

Riflessi dichiarativi dell’assegnazione e della trasformazione agevolata

Gianluca Odetto

(Dottore Commercialista)

(2)

Modulistica da utilizzare

Società di capitali

Operazione Modello

Assegnazione o cessione di beni effettuata nel 2017, senza procedere allo scioglimento

REDDITI 2018 SC Assegnazione o cessione di beni effettuata nel 2017 da società

messe in liquidazione nel 2017 (attribuzioni effettuate nel periodo

«ante liquidazione»)

REDDITI 2017 SC

Assegnazione o cessione di beni effettuata nel 2017 da società messe in liquidazione nel 2017 (attribuzioni effettuate nel periodo

«post liquidazione»)

REDDITI 2018 SC

(3)

Modulistica da utilizzare

Società di persone

Operazione Modello

Assegnazione o cessione di beni effettuata nel 2017, senza procedere allo scioglimento

REDDITI 2018 SP Assegnazione o cessione di beni effettuata nel 2017 da società

messe in liquidazione nel 2017 (attribuzioni effettuate nel periodo

«ante liquidazione»)

REDDITI 2017 SP

Assegnazione o cessione di beni effettuata nel 2017 da società messe in liquidazione nel 2017 (attribuzioni effettuate nel periodo

«post liquidazione»)

REDDITI 2018 SP

Assegnazione o cessione di beni effettuata nel 2017 da società sciolte nel 2017 senza il procedimento formale di liquidazione

REDDITI 2017 SP Trasformazione in società semplice effettuata nel 2017 REDDITI 2018 SP

(4)

Compilazione del prospetto del quadro RQ

Nel prospetto l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è liquidata evidenziando separatamente:

 il valore normale (o catastale) dei beni assegnati o ceduti (colonna 1);

 il costo fiscalmente riconosciuto degli stessi (colonna 2);

 la differenza, positiva o negativa, tra i due importi (colonna 3).

Se la differenza è positiva, essa è riportata nel rigo RQ84, dove viene liquidata l’imposta dell’8% (10,5% per le società di comodo).

(5)

Compilazione del prospetto del quadro RQ

Immobile plusvalente:

 valore catastale 134.000 euro;

 costo 104.000 euro;

 plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva 30.000 euro.

(6)

Compilazione del prospetto del quadro RQ

Immobile minusvalente:

 valore catastale 99.000 euro;

 costo 104.000 euro;

 minusvalenza 5.000 euro.

(7)

Compilazione del prospetto del quadro RQ

Compensazione delle minusvalenze:

Dato Immobile 1 (patrimonio) Immobile 2 (patrimonio)

Valore normale o catastale 200.000 320.000

Costo fiscalmente riconosciuto 300.000 185.000

Plusvalenza fiscale - 135.000

Minusvalenza fiscale (100.000) -

Plusvalenza netta 135.000 – 0 = 135.000

(8)

Compilazione del prospetto del quadro RQ

Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta:

 importo della riserva 800.000 euro;

 aliquota 13%;

 imposta sostitutiva 104.000 euro.

(9)

Plusvalenze/minusvalenze iscritte in bilancio

Le plusvalenze e le minusvalenze imputate a Conto economico per effetto dell’assegnazione devono essere neutralizzate:

 con una variazione in diminuzione nel rigo RF55, codice «51»;

 con una variazione in aumento nel rigo RF31, codice «51».

Eccezioni: minusvalenze derivanti dall’assegnazione di beni «merce» (se determinate con il criterio del valore normale) o dalla cessione di beni (se il corrispettivo è almeno pari al valore normale).

Per le plusvalenze, è oggetto di neutralizzazione l’intero importo iscritto a Conto economico, che non necessariamente coincide con quello

assoggettato all’imposta sostitutiva dell’8%.

(10)

Utili in natura (società di capitali)

Derivano dall’attribuzione di riserve di utili, anche in sospensione d’imposta. Importo imponibile pari al valore normale (o catastale) dell’immobile assegnato, al netto delle somme assoggettate:

 all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ;

 all’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta;

Es. socio al 50% di una srl che riceve un immobile di valore catastale 900.000 euro, la società ha annullato per 700.000 euro una riserva in sospensione d’imposta.

(11)

Utili in natura (società di capitali)

In sede di liquidazione, il reddito è pari alla differenza tra:

 il valore normale (o catastale) del bene assegnato;

 il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione annullata;

 le somme assoggettate all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e/o sulle riserve in sospensione d’imposta.

Anche questi redditi, se derivano dal possesso di partecipazioni

qualificate, sono dichiarati nel rigo RL1 (in caso contrario, essi sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26%).

(12)

Utili in natura (società di persone)

Se l’assegnazione avviene a fronte della distribuzione di utili, si verifica

una sola riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (precedentemente aumentato dalle somme assoggettate ad imposta

sostitutiva in capo alla società).

In sede di liquidazione, invece, il reddito è pari alla differenza tra:

 il valore normale (o catastale) del bene assegnato;

 il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione annullata;

 le somme assoggettate all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e/o

(13)

Efficacia delle operazioni agevolate

Secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. 26/2016), l’efficacia delle operazioni agevolate è subordinata alla compilazione del prospetto del quadro RQ della dichiarazione (i versamenti omessi o insufficienti dell’imposta

sostitutiva, invece, si possono ravvedere).

Secondo la stessa circolare, l’omessa compilazione del prospetto potrebbe solo essere regolarizzata entro il 90 giorni successivi alla scadenza del

termine ordinario di scadenza della dichiarazione.

Attenzione alla compilazione del prospetto per le società in liquidazione.

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