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(1)

I PRINCIPALI STRUMENTI INNOVATIVI DI

FINANZIAMENTO DELLE PMI

Bergamo, 9 dicembre 2019

(2)

AGENDA

Come organizzare una PMI in vista delle innovative modalità di finanziamento

indebitamento e valore

la posizione finanziaria netta

i benefici dell’indebitamento: la leva finanziaria alla ricerca della struttura finanziaria ottimale

la sostenibilità dell’indebitamento: DSCR ed i nuovi indicatori di allerta le operazioni di M&A e le forme di finanziamento

Come adeguare gli statuti e quali delibere assumere

statuto e finanziamento delle PMI

le previsioni statutarie legate al crowdfunding

le clausole di tag along – drag along

(3)

Finanziamenti e organizzazione delle PMI

INDEBITAMENTO E VALORE

Legge di conservazione del valore

In assenza di interferenze di carattere fiscale, il valore complessivo di un’impresa dipende esclusivamente dal valore dei flussi operativi che essa è in grado di generare.

→ È irrilevante come tali flussi vengono «spartiti» tra i titolari delle passività finanziarie ricevute dall’impresa

A (Asset)

E (Equity)

D (Debt)

Risultato operativo Valore degli

asset

Valore del debito Interessi

passivi

Valore dell’equity Utile

netto

Se il valore di A rimane costante, il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa operativi non può essere influenzato dal rapporto tra D e E

𝑤𝑎𝑐𝑐 = 𝑘 𝑒 𝐸

𝐸 + σ 𝑗=1 𝑛 𝐷 𝑗 + ෍

𝑗=1 𝑛

𝑘 𝑑𝑗 𝐷 𝑗

𝐸 + σ 𝑗=1 𝑛 𝐷 𝑗

(4)

Finanziamenti e organizzazione delle PMI

INDEBITAMENTO E VALORE

Il valore creato da un’iniziativa dipende esclusivamente dalla sua validità industriale e non dalle modalità di

finanziamento (in assenza di benefici fiscali)

Problema: rapporto di indebitamento particolarmente elevato → indebolimento della posizione competitiva fino

all’insolvenza dell’impresa

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

CAPITALE DI RISCHIO E CAPITALE DI DEBITO

La riclassificazione dello stato patrimoniale può essere condotta secondo due differenti modalità

Secondo criteri FINANZIARI

Secondo criteri

FUNZIONALI

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

La posizione finanziaria netta è considerato un indicatore alternativo di risultato14. Non vi è una definizione delle modalità di calcolo nell’ambito dei principi contabili nazionali e internazionali.

Per posizione finanziaria netta la dottrina e la prassi contabile hanno elaborato diverse modalità di calcolo; i più noti e utilizzati richiedono informazioni circa l’indebitamento a breve termine e l’indebitamento a medio - lungo termine.

La posizione finanziaria netta (o indebitamento finanziario netto) è calcolata generalmente come somma algebrica tra le seguenti grandezze:

— la posizione finanziaria corrente netta (o indebitamento finanziario corrente netto), calcolata come sommatoria tra le disponibilità liquide, i crediti finanziari correnti e le altre attività finanziarie correnti al netto dei debiti bancari correnti, della parte corrente dell’indebitamento non corrente e degli altri debiti finanziari correnti;

— la posizione finanziaria non corrente (o indebitamento finanziario non corrente), calcolata come sommatoria tra i debiti bancari non correnti, le obbligazioni emesse e gli altri debiti finanziari non correnti.

considerare anche i debiti per leasing finanziario, distinti nella

parte corrente e non corrente

(7)

Finanziamenti e organizzazione delle PMI

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

I BENEFICI DELL’INDEBITAMENTO: LA LEVA FINANZIARIA

L’effetto leva finanziaria è l’effetto economico indotto sul R.O.E., e funzione del vario comporsi della relazione tra R.O.I. e R.O.D., dalla struttura finanziaria dell’impresa, riflessa nell’indice di indebitamento.

Si parta dall’analisi del conto economico riclassificato sinteticamente:

Reddito operativo (Ro) - Oneri finanziari (Of) + Proventi finanziari

+/- Gestione straordinaria - Imposte (Im)

= Reddito dell’esercizio (Re)

Re = Ro – Of + Ag - Im

(Ag)

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

I BENEFICI DELL’INDEBITAMENTO: LA LEVA FINANZIARIA

Sostituendo le assunzioni sopra riportate nella forma di determinazione del reddito di esercizio si ottiene:

ROE = [ROI + (ROI – i) ∙ (Ct / Cp)] ∙ (1 – d) ∙ (1 – t)

Se semplifichiamo la formula sopra con le seguenti assunzioni si ottiene:

d = 0 t = 0

ROE = ROI + (ROI – i) ∙ (Ct / Cp)

Effetto leva Siano date le seguenti assunzioni:

Re = ROE ∙ Cp Ro = ROI ∙ Ti

Of = i ∙ Ct

t = Im / (Ro – Of + Ag)

d = Ag / (Ro – Of)

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

I BENEFICI DELL’INDEBITAMENTO: LA LEVA FINANZIARIA

Caso 1: ROI – i > 0 L’impresa è in grado di investire le risorse acquisite con il vincolo del debito ottenendo una redditività (ROI) superiore all’onerosità (i) delle risorse stesse. In questo caso il ROE cresce all’aumentare del rapporto tra capitale di terzi e capitale proprio.

Caso 2: ROI – i = 0

Caso 3: ROI – i < 0 L’impresa investe le risorse acquisite con il vincolo del debito

ottenendo una redditività (ROI) inferiore all’onerosità (i)

delle risorse stesse. In questa situazione, il ROE diminuisce

all’aumentare del rapporto tra capitale di terzi e capitale

proprio.

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

ALLA RICERCA DELLA STRUTTURA OTTIMALE

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

L’analisi della situazione finanziaria ha l’obiettivo di appurare se la società risulti capitalizzata adeguatamente e dimostri di essere in grado di mantenere un equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. Detto questo, si deve considerare che non esistono indicatori o valori generalmente accettati che siano in grado di accertare in modo assoluto se la società risulti sottocapitalizzata o meno; ciascun caso deve essere studiato separatamente in funzione di taluni fattori caratteristici, quali: il settore operativo, le dimensioni della società, la credibilità creditizia, le possibilità di intervento dei soci nonché la storia e l’esperienza della struttura aziendale.

ANALISI DELLA STRUTTURA FINANZIARIA E DELLA SOLIDITA’

L’analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di studiare la capacità della società di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. Detta capacità dipende da due ordini di ragioni:

— la modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine;

— la composizione delle fonti di finanziamento.

ANALISI DELLA LIQUIDITA’ E DELLA SOLVIBILITA’

L’analisi di liquidità si propone di studiare la capacità della società di mantenere l’equilibrio finanziario

nel breve termine, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine (passività correnti) con la

liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per il breve periodo (liquidità differite).

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

ALLA RICERCA DELLA STRUTTURA OTTIMALE

La struttura finanziaria ottimale consente di addivenire a un mix adeguato di fonti e impieghi sulla base della loro scadenza.

→ Variabile fiscale

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

LA SOSTENIBILITA’ DELL’INDEBITAMENTO

Art. 13. Indicatori della crisi

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o

finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività

imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di

inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della

sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di

continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua

dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi

successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità

degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di

generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono

altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla

base di quanto previsto nell’articolo 24.

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

LA SOSTENIBILITA’ DELL’INDEBITAMENTO

Sono indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa, i seguenti:

i. patrimonio netto negativo;

ii. DSCR a sei mesi inferiore a 1;

iii. qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie più avanti descritte per i seguenti cinque indici:

a) indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;

b) indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;

c) indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;

d) indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

e) indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra

l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

(16)

Finanziamenti e organizzazione delle PMI

LA SOSTENIBILITA’ DELL’INDEBITAMENTO

(17)

Finanziamenti e organizzazione delle PMI

LA SOSTENIBILITA’ DELL’INDEBITAMENTO

3.1.2. Il DSCR (debt service coverage ratio)

È altresì un indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un DSCR a sei mesi inferiore ad 1. Il DSCR, nella versione più semplificata (si veda § 3.2.2.), è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di tale indice superiori ad uno, denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad uno la relativa incapacità.

Il DSCR è utilizzabile solo in presenza di dati prognostici non ritenuti inaffidabili dagli organi di controllo secondo il loro giudizio professionale.

La stima del dato prognostico è compito dell’organo amministrativo delegato, attraverso il ricorso agli adeguati assetti. La valutazione della relativa adeguatezza rientra tra i doveri dell’organo amministrativo che è chiamato a “valutare costantemente… se sussiste l’equilibrio finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione”.

Due approcci applicativi

La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei

relativi flussi informativi

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

LA SOSTENIBILITA’ DELL’INDEBITAMENTO

1° approccio

Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall’impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi.

Da tale budget si ricavano il numeratore e il denominatore dell’indice.

DSCR = ∑ uscite per rimborso debiti finanziari

∑ (cassa iniziale + entrate liquidità – uscite liquidità

diverse da quelle del numeratore)

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

LA SOSTENIBILITA’ DELL’INDEBITAMENTO

L’efficacia di un’attività di controllo dei flussi di cassa si fonda sull’accuratezza con cui si tracciano i seguenti elementi:

• descrizione delle

entrate/uscite distinguendo per gestione corrente e gestione non corrente

• dati di consuntivo per i mesi passati e presenti

• dati previsionali per i mesi futuri

• ammontare previsto e

consuntivato a confronto,

con relativa analisi del gap

A fianco un modello utilizzabile

per l’analisi del cash flow.

(20)

Finanziamenti e organizzazione delle PMI

LA SOSTENIBILITA’ DELL’INDEBITAMENTO

2° approccio

Il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.

DSCR = ∑ (FCFO + cassa iniziale + linee di credito disponibili)

∑ (pagamenti previsti per capitale e interessi per debiti finanziari + debito fiscale e contributivo scaduto + fornitori e altri creditori oltre ordinarie

scadenze)

(21)

Finanziamenti e organizzazione delle PMI

LA SOSTENIBILITA’ DELL’INDEBITAMENTO

Margine operativo lordo (MOL)

- Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti Reddito operativo

- Imposte su reddito operativo

+ Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti +/- Altri elementi non monetari

- /+ Aumento (decremento) del capitale circolante netto Flusso di cassa operativo

+ Disinvestimenti operativi - Investimenti operativi Free Cash Flow to the Firm

I flussi operativi al servizio del debito

corrispondono al free cash flow from

operations (FCFO) dei sei mesi

successivi, determinato sulla base dei

flussi finanziari derivanti dall’attività

operativa applicando il principio OIC

10 (§§ da 26 a 31), deducendo da essi

i flussi derivanti dal ciclo degli

investimenti (§§ da 32 a 37 dell’OIC

10). A tal fine non concorrono al

calcolo dei flussi operativi gli arretrati

di debiti tributari e previdenziali e

pagamenti a fornitori oltre le

ordinarie scadenze

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

LA SOSTENIBILITA’ DELL’INDEBITAMENTO

Ai fini del calcolo del DSCR l’orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla

durata residua dell’esercizio se superiore a sei mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il

calcolo del DSCR. In ogni caso, numeratore e denominatore devono essere tra di loro

confrontabili.

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

LA SOSTENIBILITA’ DELL’INDEBITAMENTO

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

LA SOSTENIBILITA’ DELL’INDEBITAMENTO

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

OPERAZIONI DI M&A E LE FORME DI FINANZIAMENTO

Crescita esterna VS Crescita interna Operazione di finanza

straordinaria

Impiego degli utili e delle fonti di finanziamento esterno nelle attività in essere

Verticali Le aziende coinvolte svolgono fasi diverse del

processo di produzione e distribuzione di un prodotto o di un servizio

Orizzontali Le aziende coinvolte operano nello stesso

mercato o settore di riferimento

Conglomerati Le aziende coinvolte operano in settori o mercati

diversi e non correlati tra loro

ACQUISIZIONI

Acquisto del complesso aziendale

Acquisto di una partecipazione di controllo Fusione societaria

Modalità operative

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

OPERAZIONI DI M&A E LE FORME DI FINANZIAMENTO

— Crescita più veloce

— Possibilità di integrazione a monte e a valle

— Sostituzione di un management inefficiente (i.e., creazione di valore attraverso azioni di ristrutturazione)

— Know – how tecnologico (es. acquisizione brevetti)

— Miglioramento del posizionamento strategico dell’azienda acquirente o incorporante. In particolare:

• aumento delle quote di mercato delle aziende acquirenti/incorporanti

• spinta al cambiamento: entrata in settori nuovi o in attività correlate

• acquisizione di un’azienda cliente/fornitore chiave

— Sfruttamento dei benefici potenziali derivanti dall’integrazione di imprese con business complementari

— Incremento delle opportunità di reperimento delle risorse finanziarie o di investimento delle stesse. Le aziende risultanti da fusioni o acquisizioni, a volte, possono:

• effettuare investimenti al di fuori della portata dell'acquirente prima dell'operazione;

• migliorare il proprio rating

MOTIVAZIONI

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Finanziamenti e organizzazione delle PMI

OPERAZIONI DI M&A E LE FORME DI FINANZIAMENTO

LEVEREGED BY-OUT

Società A target (o obiettivo)

NewCo Sistema

finanziario

Erogazione finanziamento

Acq u is to p art eci p az ion e a/ m in d eb it ame n to

Soci della NewCo

Fusione per incorporazione

diretta o inversa Garanzia sui beni di A

- obiettivo: acquisire il controllo della società A, detta società target o obiettivo - costituzione di una NewCo, detta società mezzo o veicolo

- NewCo reperisce mezzi finanziari con ricorso al debito e un limitato apporto di capitale di rischio - acquisizione della partecipazione di controllo nella società target

- concessione al sistema finanziario del pegno sulle azioni o quote della società target - fusione per incorporazione di NewCo e società target

La società obiettivo deve essere in

grado di generare flussi finanziari

in grado da rimborsare i debiti

contratti per acquisirla

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Adeguamenti statutari e delibere

STATUTO E FINANZIAMENTO DELLE PMI

ARTICOLO X - TITOLI DI DEBITO

Ai sensi dell'art. 2483 c.c. la società potrà emettere titoli di debito con le modalità che saranno stabilite in sede di emissione; la relativa competenza è attribuita ai soci.

ARTICOLO Y - NORMATIVA SPECIALE

Nei termini e con le modalità previste dalla Legge, per il periodo in cui viene riconosciuta la qualifica di PMI, la società potrà:

— creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, anche in deroga all'articolo 2479, comma 5, del codice civile;

— offrire le quote di partecipazione al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella Legge n.

221 del 17 dicembre 2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 2468, primo comma del codice civile. Sempre nel suddetto periodo, il divieto di

operazioni sulle proprie quote, stabilito dall'articolo 2474 del codice civile, non trova applicazione

qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano

l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo

amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

(29)

Adeguamenti statutari e delibere

LE PREVISIONI STATUTARIE LEGATE AL CROWDFUNDING

L’art. 24 del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line prevede

che, affinché una piccola e media impresa possa essere ammessa alla offerta sul portale on

line, il gestore del medesimo deve verificare che lo statuto o l’atto costitutivo delle piccole

e medie imprese contempli un meccanismo di exit (attraverso una clausola di recesso

convenzionale o di co-vendita delle proprie partecipazioni) a favore del socio di minoranza

– diverso dagli investitori istituzionali – nel caso in cui i soci di controllo, successivamente

all’offerta sul portale, trasferiscano direttamente o indirettamente il loro pacchetto a terzi,

in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano acquistato o

sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite il portale. Tali diritti sono riconosciuti per

almeno tre anni dalla conclusione dell’offerta.

(30)

Adeguamenti statutari e delibere

LE CLAUSOLE DI TAG ALONG E DRAG ALONG

30

DIRITTO DI TRASCINAMENTO

13.1 Qualora, decorso il Periodo di Intrasferibilità, il socio titolare di una partecipazione superiore al 50%

del capitale sociale (il “Socio di Maggioranza”) intenda Trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione ad un Terzo Acquirente, di tal che il risultato finale sia il Trasferimento di più del 50%

(cinquanta per cento) del capitale sociale, il Socio di Maggioranza dovrà darne comunicazione all’altro socio (il “Socio di Minoranza”) e al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede della Società e presso il domicilio del Socio di Minoranza risultante dal Registro delle Imprese ovvero mediante posta elettronica certificata inviata presso l'indirizzo p.e.c. della Società e presso l'indirizzo p.e.c. del Socio di Minoranza. La comunicazione deve contenere i principali termini e condizioni offerti dal terzo acquirente per l’acquisto della Partecipazione Oggetto di Trasferimento (inclusi: i dati identificativi del Terzo Acquirente e, qualora quest’ultimo sia una persona giuridica, i dati identificativi del soggetto ultimo che esercita, anche indirettamente, il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 del Codice Civile; la quota interessata; il tipo di negozio giuridico proposto; il corrispettivo e relative modalità di pagamento e ogni altro termine e condizione rilevante del prospettato Trasferimento) e alla stessa dovrà essere allegata l’offerta vincolante irrevocabile del Terzo Acquirente (l’“Offerta del Terzo”) che, a pena di invalidità, nel caso in cui il Socio di Maggioranza non eserciti il Diritto di Trascinamento. dovrà inoltre concedere al Socio di Maggioranza un termine di accettazione non inferiore a quello di cui al successivo Articolo 14.2, al fine di consentire al Socio di Minoranza l’eventuale esercizio del diritto di covendita di cui al successivo Articolo 14 (la “Comunicazione Socio di Maggioranza”).

13.2 Al verificarsi del presupposto oggettivo indicato al precedente Articolo 13.1, il Socio di Maggioranza avrà il diritto di richiedere al Socio di Minoranza, che non intenda esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente Articolo 12, di vendere la sua intera partecipazione al medesimo Terzo Acquirente, alle stesse condizioni contrattuali ed al medesimo prezzo unitario pro-quota indicati nella Comunicazione Socio di Maggioranza, restando tuttavia inteso che il Socio di Minoranza non sarà tenuto a prestare alcuna garanzia con riferimento alla propria partecipazione oggetto di compravendita al di fuori di quelle relative alla titolarità e all’assenza di pesi o gravami (il “Diritto di Trascinamento”).

13.3 Qualora intenda esercitare il Diritto di Trascinamento, il Socio di Maggioranza dovrà darne comunicazione a pena di invalidità al Socio di Minoranza, al Terzo Acquirente e al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata, che dovrà essere ricevuta dal Socio di Minoranza e dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione, da parte del Socio di Maggioranza, dell’Offerta del Terzo (il

“Termine Esercizio Trascinamento”).

13.4 In caso di valido e tempestivo esercizio del Diritto di Trascinamento da parte del Socio di Maggioranza, l’intera quota detenuta dal Socio di Minoranza oggetto del Diritto di Trascinamento sarà quindi inclusa nell'unica compravendita, agli stessi termini e condizioni (pro quota) già concordate tra il Socio di Maggioranza ed il Terzo Acquirente. In ogni caso, il valore di cessione della partecipazione detenuta dal Socio di Minoranza soggetto al diritto di trascinamento di cui al presente Articolo non potrà essere inferiore al valore di liquidazione della partecipazione calcolato in base ai criteri legali previsti per il recesso dal terzo comma, dell’Articolo 2473 del Codice Civile, cui espressamente si rimanda.

13.5 Il Socio di Maggioranza e il Socio di Minoranza coopereranno e assumeranno ogni iniziativa e/o comportamento che risulterà necessario per il perfezionamento della cessione al Terzo Acquirente.

All'uopo, a semplice richiesta proveniente dal Socio di Maggioranza, il Socio di Minoranza sarà tenuto a sottoscrivere un contratto di deposito fiduciario ed una procura a vendere al fine di perfezionare la

DIRITTO DI TRASCINAMENTO

13.1 Qualora, decorso il Periodo di Intrasferibilità, il socio titolare di una partecipazione superiore al 50%

del capitale sociale (il “Socio di Maggioranza”) intenda Trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione ad un Terzo Acquirente, di tal che il risultato finale sia il Trasferimento di più del 50%

(cinquanta per cento) del capitale sociale, il Socio di Maggioranza dovrà darne comunicazione all’altro socio (il “Socio di Minoranza”) e al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede della Società e presso il domicilio del Socio di Minoranza risultante dal Registro delle Imprese ovvero mediante posta elettronica certificata inviata presso l'indirizzo p.e.c. della Società e presso l'indirizzo p.e.c. del Socio di Minoranza. La comunicazione deve contenere i principali termini e condizioni offerti dal terzo acquirente per l’acquisto della Partecipazione Oggetto di Trasferimento (inclusi: i dati identificativi del Terzo Acquirente e, qualora quest’ultimo sia una persona giuridica, i dati identificativi del soggetto ultimo che esercita, anche indirettamente, il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 del Codice Civile; la quota interessata; il tipo di negozio giuridico proposto; il corrispettivo e relative modalità di pagamento e ogni altro termine e condizione rilevante del prospettato Trasferimento) e alla stessa dovrà essere allegata l’offerta vincolante irrevocabile del Terzo Acquirente (l’“Offerta del Terzo”) che, a pena di invalidità, nel caso in cui il Socio di Maggioranza non eserciti il Diritto di Trascinamento. dovrà inoltre concedere al Socio di Maggioranza un termine di accettazione non inferiore a quello di cui al successivo Articolo 14.2, al fine di consentire al Socio di Minoranza l’eventuale esercizio del diritto di covendita di cui al successivo Articolo 14 (la “Comunicazione Socio di Maggioranza”).

13.2 Al verificarsi del presupposto oggettivo indicato al precedente Articolo 13.1, il Socio di Maggioranza avrà il diritto di richiedere al Socio di Minoranza, che non intenda esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente Articolo 12, di vendere la sua intera partecipazione al medesimo Terzo Acquirente, alle stesse condizioni contrattuali ed al medesimo prezzo unitario pro-quota indicati nella Comunicazione Socio di Maggioranza, restando tuttavia inteso che il Socio di Minoranza non sarà tenuto a prestare alcuna garanzia con riferimento alla propria partecipazione oggetto di compravendita al di fuori di quelle relative alla titolarità e all’assenza di pesi o gravami (il “Diritto di Trascinamento”).

13.3 Qualora intenda esercitare il Diritto di Trascinamento, il Socio di Maggioranza dovrà darne comunicazione a pena di invalidità al Socio di Minoranza, al Terzo Acquirente e al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata, che dovrà essere ricevuta dal Socio di Minoranza e dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione, da parte del Socio di Maggioranza, dell’Offerta del Terzo (il

“Termine Esercizio Trascinamento”).

13.4 In caso di valido e tempestivo esercizio del Diritto di Trascinamento da parte del Socio di Maggioranza, l’intera quota detenuta dal Socio di Minoranza oggetto del Diritto di Trascinamento sarà quindi inclusa nell'unica compravendita, agli stessi termini e condizioni (pro quota) già concordate tra il Socio di Maggioranza ed il Terzo Acquirente. In ogni caso, il valore di cessione della partecipazione detenuta dal Socio di Minoranza soggetto al diritto di trascinamento di cui al presente Articolo non potrà essere inferiore al valore di liquidazione della partecipazione calcolato in base ai criteri legali previsti per il recesso dal terzo comma, dell’Articolo 2473 del Codice Civile, cui espressamente si rimanda.

13.5 Il Socio di Maggioranza e il Socio di Minoranza coopereranno e assumeranno ogni iniziativa e/o comportamento che risulterà necessario per il perfezionamento della cessione al Terzo Acquirente.

All'uopo, a semplice richiesta proveniente dal Socio di Maggioranza, il Socio di Minoranza sarà tenuto a sottoscrivere un contratto di deposito fiduciario ed una procura a vendere al fine di perfezionare la procedura di cui al presente Articolo, a costi e spese del Socio di Maggioranza.

13.6 Il Socio di Maggioranza si asterrà in ogni caso dal vendere o comunque Trasferire la propria partecipazione in favore del Terzo Acquirente ove quest’ultimo non accetti di acquistare le partecipazioni del Socio di Minoranza a seguito del valido e tempestivo esercizio del Diritto di Trascinamento.

DIRITTO DI TRASCINAMENTO drag along

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Adeguamenti statutari e delibere

LE CLAUSOLE DI TAG ALONG E DRAG ALONG

DIRITTO DI CO-VENDITA tag along

14.1 Qualora, nel caso di cui al precedente Articolo 13.1, il Socio di Maggioranza non eserciti validamente e/o tempestivamente il Diritto di Trascinamento, il Socio di Minoranza avrà il diritto di vendere la sua intera partecipazione al medesimo Terzo Acquirente, alle stesse condizioni contrattuali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali obblighi di indennizzo, manleve e modalità di pagamento) ed al medesimo prezzo unitario pro-quota di cui alla Comunicazione Socio di Maggioranza (il “Diritto di Covendita”).

14.2 Qualora intenda esercitare il Diritto di Covendita, il Socio di Minoranza dovrà darne comunicazione a pena di invalidità al Socio di Maggioranza, al Terzo Acquirente e al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata, che dovrà essere ricevuta dal Socio di Maggioranza e dalla Società entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal Termine Esercizio Trascinamento oppure, se precedente, dal giorno in cui il Socio di Minoranza ha avuto notizia della rinuncia del Socio di Maggioranza all’esercizio del Diritto di Trascinamento (il “Termine Esercizio Covendita”). L’esercizio del Diritto di Covendita comporterà per il Socio di Minoranza la decadenza dal diritto di prelazione di cui di cui al precedente Articolo 12.

14.3 In caso di valido e tempestivo esercizio del Diritto di Covendita da parte del Socio di Minoranza, l’intera quota detenuta dal Socio di Minoranza oggetto del Diritto di Covendita sarà quindi inclusa nell'unica compravendita, agli stessi termini e condizioni (pro quota) già concordate tra il Socio di Maggioranza ed il Terzo Acquirente.

14.4 Il Socio di Maggioranza e il Socio di Minoranza coopereranno e assumeranno ogni iniziativa e/o comportamento che risulterà necessario per il perfezionamento della cessione al Terzo Acquirente.

All'uopo, a semplice richiesta proveniente dal Socio di Maggioranza, il Socio di Minoranza sarà tenuto a sottoscrivere un contratto di deposito fiduciario ed una procura a vendere al fine di perfezionare la procedura di cui al presente Articolo, a costi e spese del Socio di Maggioranza.

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