SEMINARIO FORMATIVO
“DIVENTARE MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE, NUOVA OPPORTUNITA’ DI LAVORO”
MENTANA – 25/11/2019
INTRODUZIONE
La mediazione non è un metodo sostitutivo al sistema giurisdizionale, bensì un co mpletamento del sistema stesso, adottabile in quelle controversie la cui risoluzione non necessita obbligatoriamente di una sentenza.
La mediazione quindi si propone principalmente co me metodo “autono mo”, dove le parti entrate in conflitto, non si estraniano alla procedura rimandando al <terzo> (giudice od arbitro), una decisione vincolante, questo è quanto siamo abituati normalmente nel sistema giudiziario tradizionale: le parti accettano “passivamente” la sentenza del Giudice.
Diversamente nella mediazione, sono le parti stesse che conducono la procedura unitamente.
La mediazione è di fatto un processo consensuale nel quale le parti presentano al mediatore, persona co mpetente nella materia e neutrale, il loro punto di vista.
Non viene mai garantito un accordo finale ed il mediatore non può prendere decisioni nel
conflitto od emettere sentenze.
Il conflitto deve essere visto come una disputa tra tesi ed opinioni diverse.
Importante, durante tutta la procedura, è la comunicazione tra le parti, comunicazione che spetta al mediatore tenere in vita, e soprattutto stimolare, aiutando le parti a spiegare e capire meglio i loro problemi, a dialogare e interagire creando un clima di maggiore fiducia, incoraggiando a sviluppare i nuovi punti di vista, al fine di avvicinare gli stessi.
Il confronto tra le parti è condotto dal Mediatore in modo non autoritario (lo stesso non imporrà alcuna soluzione), ma stimolerà la co municazione tra le parti.
Il mediatore dovrà utilizzare una serie di tecniche di mediazione co mportamentale che gli permetteranno di poter acquisire prima la fiducia e la collaborazione delle parti e poi il coinvolgimento attivo tra loro.
In riferimento a quanto sopra, si potrebbe definire la Mediazione co me un’affermazione di crescita civile per tutta la collettività, uno stru mento rapido ed efficace per risolvere le controversie tra le parti.
Se proprio si volesse paragonare la mediazione ad un giudizio emesso da un Tribunale Civile, questo sarebbe esprimibile co me se: due giudici (le parti entrate in conflitto), si confrontassero e discutessero, al fine di determinare quale sarebbe la sentenza migliore da emettere per quella controversia. Ovvero le due parti raggiungono un accodo di reciproca soddisfazione, che vincolerà i loro apporti futuri (es. un nuovo contratto).
Questa nuova professione, che in Italia si sta sviluppando (così co me in Nord America ed in Europa da anni), è stata normata con il D. Lgs 28/2010, il DM 180/2010 ed infine con il
“decreto del fare” convertito in L. 98/2013.
Il mediatore, è un professionista iscritto ad un ordine professionale, che a seguito di un corso di 54 ore ed un successivo esame abilitativo, può iniziare l’attività di mediazione, nel proprio campo di co mpetenza. Pertanto negli OdM vi sono iscritti mediatori di varie discipline: medici, avvocati, geo metri, co mmercialisti, ragionieri, ecc.
LE POSSIBILI MEDIAZIONI
La preparazione di un mediatore abituato a lavorare con 2 persone in mediazione, è diversa dal mediatore che deve lavorare in ambito Condominiale.
La mediazione, così co me normata, è prevista in quattro casi:
1) La volontaria; 2) La delegata dal Giudice;
3) La contrattuale; 4) L’obbligatoria.
1) La mediazione volontaria, può essere attivata da chiunque senza dover sottostare a troppi adempimenti burocratici e per motivazioni ampie e di qualunque valore econo mico o sociale.
Nella mediazione volontaria, il mediatore esprime al meglio le proprie capacità di negoziazione, proprio perché la procedura è informale e libera. Il professionista “guida” le parti alla risoluzione del problema, lavorando con le loro emozioni alla ricerca dei loro veri interessi, al fine di trovare un accordo di reciproca soddisfazione.
2) La mediazione delegata dal Giudice, sta prendendo sempre più piede e molti giudici invitano le parti in conflitto ad esperire il tentativo di mediazione, prima di poter procedere con una causa ordinaria.
3) La contrattuale, non è ancora entrata nella mentalità degli accordi scritti, pertanto raramente viene posta in sostituzione della frase tipica dell’ultimo articolo di un qualunque contratto:
Es. “Per tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del presente contratto, viene indicato dalle parti quale Foro competente il Foro di xxxxxx.”
Se quest’ultima riga, fosse preceduta dall’obbligo di esperire il tentativo di mediazione, probabilmente si eviterebbero molte cause civili, in favore di accordi condivisi (e non sentenze spesso insoddisfacenti), senza dover affrontare le grandi spese di Giudizio, i lunghi tempi di attesa ed ottenere una maggiore soddisfazione, nel negoziare in prima persona, ciò di cui realmente abbiamo bisogno o scegliamo essere un nostro interesse.
4) In ultimo, la Mediazione obbligatoria (ex art. 5 co.1bis D. Lgs 28/2010 e modificazioni L.98/2013), di rilievo nell’attività dell’Amministratore di Condo minio, in quanto è
condizione di procedibilità. La normativa prevede che la mediazione sia obbligatoria nelle seguenti materie:
1) Condo minio;
2) Diritti reali;
3) Divisione;
4) Successioni ereditarie;
5) Patti di famiglia;
6) Locazione;
7) Co modato;
8) Affitto di aziende;
9) Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
10) Risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o simili.