• Non ci sono risultati.

Il Presidente della Repubblica: ma come si elegge? Il Presidente della Repubblica: ma come si elegge?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Il Presidente della Repubblica: ma come si elegge? Il Presidente della Repubblica: ma come si elegge?"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama

Il Presidente della Repubblica: ma come si elegge?

Le modalità di elezione del Capo dello Stato Italiano

24 Gennaio 2022 Salvatore Samo

Il Presidente della Repubblica: ma come si elegge?

Le modalità di elezione del Capo dello Stato Italiano

Sono mesi ormai che su tutti i giornali si leggono i nomi del probabile successore di Mattarella. La carica di Presidente della Repubblica è una delle più ambite a livello nazionale. È evidente la necessità di coscienza civica e politica tale da rappresentare l’intero Paese.

Il Presidente della Repubblica Italiana è il capo dello Stato. Egli è un organo costituzionale e rappresenta l’unità nazionale. Montesquieu indicò ne De l’esprit des lois la tripartizione di poteri su cui si fonda uno stato: potere giudiziario, esecutivo e legislativo.

Il Presidente della Repubblica svolge una funzione super partes, ponendosi al di sopra di tali poteri.

Egli è il garante della Costituzione italiana e sorveglia e coordina le istituzioni costituzionali secondo le norme della Costituzione stessa. La residenza ufficiale del presidente della Repubblica è il Palazzo del Quirinale. L’attuale presidente della Repubblica Italiana è Sergio Mattarella.

Come viene eletto il Capo dello Stato?

L’art. 83 della Costituzione sancisce che “Il Presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”.

Super Partes: è questa la caratteristica essenziale di tale carica.

Ma chi è il presidente della Repubblica? Cosa fa il Presidente? E soprattutto Come viene eletto il Capo dello Stato Italiano?

residente della Repubblica?

(2)

L’iniziativa per l’elezione del Presidente della Repubblica spetta al Presidente della Camera dei deputati.

La sede per la votazione è la Camera dei Deputati. La Terza Carica dello stato convoca in seduta comune il Parlamento 30 giorni prima della scadenza naturale del mandato del Presidente. Il termine si riduce a 15 giorni in caso di morte, impedimento permanente e dimissioni del presidente.

La Costituzione prevede che qualora le camere siano sciolte o manchino meno di 3 mesi al loro scioglimento naturale, l’elezione del Capo dello Stato potrà avvenire entro il quindicesimo giorno dalla riunione del nuovo Parlamento.

È evidente che l’elezione del presidente della Repubblica non avvenga subito. Talvolta sono necessari accordi tra partiti politici e discussioni che si prolungano per settimane.

Infatti, per poter eleggere il presidente della repubblica nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza qualificata, mentre dal quarto in poi è necessaria la maggioranza assoluta.

Mediante messaggio presidenziale il presidente della Repubblica presta giuramento dinanzi al Parlamento in seduta comune. Mentre per le votazioni erano necessari i delegati regionali, in tale caso non sarà necessaria la loro presenza.

Quali sono i poteri del Presidente della Repubblica?

La Costituzione riconosce in modo espresso al Presidente della Repubblica numerosi poteri che sono posti al di sopra del potere esecutivo, giudiziario e legislativo.

In relazione alle funzioni parlamentari, l’art. 59 Cost. sancisce che il Presidente della Repubblica può nominare fino a 5 senatori a vita; inoltre, ex art. 87 Cost. può inviare messaggi alle camere, convocarle in via straordinaria ai sensi dell’art. 62 Cost. e fissare la prima riunione delle nuove Camere ai sensi dell’art.

87 Cost.

L’art. 88 della Costituzione sancisce che il Presidente della Repubblica può sciogliere le camere salvo che negli ultimi sei mesi del mandato. Esso è il c.d. semestre bianco. Tuttavia, lo scioglimento può avvenire nonostante tutto se tali sei mesi “coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.

Il presidente della Repubblica ha poteri anche di rappresentanza esterna. Infatti, egli può accreditare e ricevere funzionari diplomatici, nonché dichiarare lo stato di guerra ai sensi dell’art. 87 Cost.; inoltre, può ratificare i trattati internazionali nelle materie indicate dall’art. 80, purché vi sia la previa autorizzazione delle Camere.

Il potere del presidente della Repubblica si relaziona anche alla funzione normativa e legislativa

Chi sarà il presidente durante tale vacatio? Il Presidente in

carica resta tale per il tempo necessario alla elezione del suo

successore.

(3)

L’art. 73 della Costituzione gli riconosce il potere di promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese. Tale termine può essere inferiore se la richiesta è presentata dalla maggioranza assoluta delle Camere.

La Costituzione all’art. 74 riconosce al Presidente della Repubblica il potere di rinviare alla Camere le leggi non promulgare, motivando tale scelta e chiedendo una nuova deliberazione.

Tuttavia, se le Camere riapprovano il medesimo testo, il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgarlo. Inoltre, l’art. 87 Cost. gli riconosce il potere di autorizzare la presentazione in Parlamento di disegni di legge governativi, di emanare decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti adottati dal governo, nonché indire il referendum e nei casi indicati dalla Costituzione dichiarare l’abrogazione in oggetto.

Infatti, l’art. 104 sancisce che egli presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, concede la grazia e commuta le pene ex art. 87 Cost. Infine, nomina un terzo dei componenti della Corte Costituzionale così come sancito dall’art. 135 Cost.

L’art. 87 gli riconosce la facoltà di conferire onorificenze della Repubblica Italiana mediante decreto presidenziale.

La Costituzione riconosce poteri al presidente della Repubblica legati anche alla funzione esecutiva e politica.

Egli nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta dei quest’ultimo, i ministri ex art.

92 Cost.

L’art. 93 Cost. sancisce che il Presidente accoglie il giuramento del governo e le relative ed eventuali dimissioni.

L’art. 88 sancisce che il Presidente della Repubblica possa decretare lo scioglimento di entrambe le Camere o di una sola di esse; l’art. 126 Cost. sancisce il potere di decretare lo scioglimento del consiglio regionale nonché la rimozione dei governatori regionali. L’art. 87 sancisce che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo di difesa e detiene il comando delle forze armate italiane.

Quali sono i requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica?

L’art. 84 della Costituzione indica i requisiti di eleggibilità:

Cittadinanza italiana;

Avere almeno 50 anni d’età;

Godere di diritti politici e civili;

Non poter detenere altra carica contemporaneamente. Si determina la c.d. Incompatibilità.

I Presidenti della Repubblica nella Storia Repubblicana

Dodici sono stati i Presidenti della Repubblica che si sono susseguiti dalla nascita dello Stato repubblicano.

È evidente che il Presidente della Repubblica abbia poteri legati

alla giurisdizione.

(4)

L’art. 86 sancisce che in caso di impedimento del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica lo sostituisce in supplenza. Infatti, non esiste l’istituto della vicepresidenza della Repubblica.

I Presidenti della Repubblica sono stati:

1948 Enrico De Nicola.

1948/1955 Luigi Einaudi.

1955/1962 Giovanni Gronchi.

1962/1964 Antonio Segni.

1964/1971Giuseppe Saragat.

1971/1978 Giovanni Leone.

1978/1985 Sandro Pertini.

1985/1992 Francesco Cossiga.

1992/1999 Oscar Luigi Scalfaro.

1999/2006 Carlo Azeglio Ciampi.

2006/2015 Giorgio Napolitano.

2015/2022 Sergio Mattarella.

Il mandato del Presidente della Repubblica dura sette anni e parte dal giuramento. La domanda che sorge è perché sette anni e non cinque come il Parlamento? La risposta è evidente. La Costituzione al fine di evitare legami e dipendenze con l’organo politico ha previsto due mandati completamente diversi. In tal modo, il presidente della Repubblica è svicolato da legami politici con il Parlamento.

Non esiste un limite ai mandati. La prassi repubblicana ha evidenziato l’alternanza al termine del mandato.

L’Unica eccezione è stata costituita dal Giorgio Napolitano, il quale scaduto il primo mandato nel 2013, è stato rieletto ma si è dimesso dopo 2 anni di presidenza.

TAG: Presidente della Repubblica, elezioni, Parlamento, Senato, Camera dei deputati, Parlamento in seduta comune, Regioni, Senatori

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

(5)

Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

Riferimenti

Documenti correlati

120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con

- A fianco di ciascun nominativo sono indicati luogo, data di nascita e data del decreto di conferimento.. PRESIDENTE

- estensione della responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) e irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare ai casi

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 mag- gio 2013 di nomina della dott.ssa Simonetta Giordani a Sottosegretario di Stato ai beni e attività culturali;. Visto il

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;. IL PRESIDENTE

Per tutte queste ragioni esprimiamo la nostra solidarietà al Collega Francesco Caruso e invitiamo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a

74 (Esportazione di beni culturali dal territorio.. dell'Unione europea). L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati

dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia'