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Operazioni di riorganizzazione aziendale ed IRAP

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Operazioni di riorganizzazione aziendale ed IRAP

di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 23 settembre 2008

Con l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2008, si è completato il quadro della nuova disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale poste in essere mediante conferimenti di azienda, fusioni e scissioni societarie.

Un tema fondamentale per le scelte degli operatori è infine quello del rapporto tra la nuova disciplina in tema di riorganizzazioni aziendali e di imposizione sostitutiva e l’IRAP, affrontato da parte di autorevole dottrina nonché nell’ultimo paragrafo della circolare Assonime, 12 settembre 2008, numero 51.

Disciplina di riferimento

Come noto, le principali novità, per quanto attiene a disciplina riguardante le operazioni di riorganizzazione aziendale poste in essere mediante conferimenti di azienda, fusioni e scissioni societarie, sono state introdotte dalle legge finanziaria per il 2008 (art. 1, commi 46 e 47 della legge 24 dicembre 2007 n. 244) e sono di un duplice ordine.

In primo luogo, viene configurato, per i conferimenti di azienda – e, segnatamente, per i conferimenti di aziende site in Italia o posti in essere tra soggetti residenti – un regime di neutralità che opera ex lege in sostituzione del variegato regime previgente.

La neutralità non è più una scelta opzionale – come finora consentito in alternativa alla natura realizzativa del conferimento, conformemente agli schemi tradizionali civilistici – ma diviene l’unica configurazione attribuibile in sede fiscale all’operazione.

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La nuova disciplina dei conferimenti d’azienda, dunque, assimila la natura del conferimento di azienda, ai fini fiscali, a quella delle operazioni di fusione e di scissione quali operazioni neutrali che si attuano in continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.

In secondo luogo, nell’ambito delle anzidette forme di riorganizzazione aziendale (conferimento, fusione e scissione), si introduce in favore del soggetto beneficiario dell’aggregazione – ossia la società conferitaria in caso di conferimento, la società incorporante o risultante dalla fusione, ovvero quella beneficiaria della scissione – un regime opzionale di imposizione di sostitutiva allo scopo di consentire il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio sui beni ricevuti. Tale regime, non intende solo introdurre una semplificazione rispetto alla necessità di dover tener memoria delle divergenze tra valori civilistici e fiscali, ma permette di conseguire maggiori valori fiscalmente riconosciuti rilevanti ai fini della misurazione delle successive vicende reddituali dei beni oggetto di riallineamento (ammortamenti, cessioni, ecc.).

Si tratta, perciò, di una forma di incentivazione delle aggregazioni aziendali di natura permanente che risulta accessibile sine die.

Caratteristiche dell’agevolazione

La facoltà di affrancamento si contraddistingue per essere esercitabile solo in relazione a taluni beni (le immobilizzazioni materiali ed immateriali) e per essere applicabile in modo omogeneo, come già detto, non solo alle operazioni di conferimento di azienda, ma anche a quelle di fusione e di scissione.

Viene in definitiva instaurato un più stretto legame tra le operazioni di conferimento di azienda e quelle di fusione e di scissione sia attraverso un avvicinamento della prima alle seconde, sotto il profilo della loro neutralità fiscale, sia mediante la previsione di un regime comune di affrancamento dei maggiori valori iscritti.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni poste in essere a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (cfr.: art. 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007).

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Peraltro, con particolare riguardo al regime di imposizione sostitutiva, l’art. 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, estende la possibilità di accedere alla sua applicazione anche alle operazioni pregresse. L’affrancamento, in tal caso, è possibile nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 (o, come meglio vedremo in seguito, del periodo di imposta successivo).

Sempre l’art. 1, comma 47, della legge finanziaria per il 2008, infine, affidava ad un decreto ministeriale il compito di adottare le disposizioni attuative necessarie per l’esercizio dell’opzione per l’affrancamento.

Più precisamente, al decreto attuativo era demandato il compito di fissare le regole di accertamento e di riscossione dell’imposta sostitutiva, la definizione delle modalità con le quali procedere all’affrancamento parziale (che può essere all’uopo subordinato al rispetto di limiti minimi) ed il coordinamento tra il nuovo regime di imposizione sostitutiva e l’agevolazione prevista dai commi 242 e 249 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) per le aggregazioni aziendali tra imprese indipendenti realizzate nei periodi di imposta 2007 e 2008.

Provvedimento attuativo

Come noto, il decreto attuativo è stato emanato lo scorso 25 luglio 2008.

Il provvedimento era particolarmente atteso, trattandosi di un elemento fondamentale per procedere all’affrancamento dei disallineamenti relativi alle operazioni pregresse.

La circolare numero 51 dello scorso settembre sottolinea che a regime, l’esercizio dell’opzione si perfeziona con il versamento della prima rata dell’imposta entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi e dell’IRAP relative all’anno di perfezionamento dell’operazione, ovvero entro quello previsto per l’anno successivo a tale perfezionamento.

Per le operazioni già poste in essere entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007

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dell’imposta entro il termine ultimo di versamento del saldo delle imposte relative all’esercizio 2007; termine che, nella generalità dei casi, è scaduto il 16 luglio 2008.

Poiché il decreto è intervenuto successivamente a tale data – molto opportunamente – è stato previsto che – per il solo anno 2008 – ai fini dell’affrancamento dei disallineamenti residui derivanti dalle operazioni pregresse, l’opzione possa essere esercitata con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva entro il prossimo 30 settembre 2008, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2007 (cfr. art. 1, comma 10, ultimo periodo, del decreto).

Irap e riorganizzazioni aziendali: quale trattamento ?

Un argomento di estremo interesse riguarda il rapporto tra le operazioni di riorganizzazione aziendale e l’imposta regionale sulle attività produttive.

L’art. 176, comma 2-ter, del TUIR ed il decreto attuativo 25 luglio 2008 espressamente stabiliscono che, in caso di opzione per l’affrancamento dei maggiori valori iscritti, l’imposta è sostitutiva sia delle imposte sui redditi che dell’IRAP.

La facoltà di avvalersi dell’imposta sostitutiva, inoltre è stata inserita dal legislatore nel tessuto normativo degli artt. 172, 173 e 176 del TUIR, ossia nel contesto di una disciplina che, come abbiamo visto, è permeata dal principio di neutralità.

Da questi elementi si potrebbe dunque desumere che le operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda siano neutrali anche ai fini IRAP e che non possano dar luogo di per sé al riconoscimento della rilevanza dei maggiori valori iscritti, salvo il ricorso all’affrancamento mediante l’imposta sostitutiva dell’art. 176, comma 2-ter del TUIR.

In particolare, la neutralità di tali operazioni ai fini IRAP dovrebbe sottintendere che, per il conferimento di azienda, non vi è tassazione presso l’impresa conferente e non emergono maggiori valori fiscalmente riconosciuti presso la società conferitaria, mentre per le operazioni

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di fusione e di scissione (operazioni di natura successoria) dovrebbe essere intesa nel senso che i maggiori valori iscritti non sono comunque rilevanti ai fini IRAP.

In ogni caso, in questa prospettiva, gli ammortamenti sui maggiori valori iscritti per effetto delle operazioni di riorganizzazione aziendale dovrebbero essere disconosciuti, generando un “doppio binario” di valori civilistici e fiscali.

Autorevole dottrina, tuttavia, ha avanzato dubbi sul fondamento di una simile ricostruzione che non sembra coordinarsi con la nuova disciplina IRAP così come delineata dalla stessa legge finanziaria per il 2008.

La legge n. 244 del 2007, infatti, ha previsto una riforma radicale dell’IRAP con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con l’intento di semplificarne le regole di determinazione e di renderle autonome rispetto a quelle valide ai fini delle imposte sui redditi.

Come si legge nella relazione al disegno di legge finanziaria per il 2008, con questo intervento, la base imponibile dell’IRAP ha trovato derivazione diretta e senza mediazioni dalle appostazioni civilistiche del conto economico consentendo l’eliminazione dai bilanci della rilevazione delle imposte differite IRAP.

Per le imprese industriali e commerciali, queste finalità si compendiano in due previsioni fondamentali:

a) il riferimento, nel riformulato art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 ai componenti della base imponibile come differenza tra valore e costi della produzione – salvo quelli relativi al personale, alle svalutazioni di crediti ed immobilizzazioni ed agli accantonamenti – “così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”;

b) l’abrogazione dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 446 del 1997, che, nella determinazione dei componenti positivi e negativi del valore della produzione, imponeva di operare, salvo eccezioni, le variazioni in aumento ed in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Con questa modifica sono stati superati, per quanto è dato di capire, sia i limiti di deducibilità che le regole relative al riconoscimento dei valori fiscali dei beni di impresa vigenti per l’IRES.

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In considerazione delle modifiche intervenute sulla disciplina del tributo regionale si potrebbe perciò ritenere – argomenta Assonime – che i maggiori valori civilistici derivanti da operazioni di riorganizzazioni aziendale possano trovare automatico riconoscimento ai fini dell’IRAP e dar luogo ad ammortamenti deducibili dalla relativa base imponibile per il solo fatto che tali ammortamenti siano commisurati ai maggiori valori iscritti e risultino imputati nel conto economico.

L’accoglimento di quest’ultima tesi, tuttavia, darebbe luogo ad un’incoerenza complessiva del sistema ed a possibili salti di imposta, poiché l’iscrizione di tali maggiori valori civilistici, suscettibili di dar luogo a maggiori ammortamenti, potrebbe non essere accompagnata da una corrispondente tassazione agli effetti IRAP.

Nel caso di conferimento di azienda, infatti, la plusvalenza non sembrerebbe concorrere alla formazione della base imponibile IRAP del titolare originario dell’azienda, perché da imputare civilisticamente nell’area della gestione straordinaria del suo conto economico. Inoltre, nel caso di fusione e scissione l’iscrizione dei maggiori valori dei beni dell’incorporate o della scissa potrebbe avvenire a seguito della imputazione del disavanzo e, dunque, senza alcun transito dal conto economico, che – nella nuova impostazione – sembra costituire l’unico parametro di riferimento del prelievo IRAP.

Ragioni sistematiche indurrebbero, perciò, a preferire la prima ipotesi ricostruttiva, e cioè quella secondo cui i maggiori valori civilistici iscritti a seguito di aggregazioni aziendali, se non preceduti da una tassazione “a monte”, non possano generare ammortamenti deducibili .

Il punto, tuttavia, per la sua delicatezza, meriterebbe opportuni chiarimenti dai competenti organi, se del caso, in via normativa.

In ogni caso, ponendosi nella prospettiva della neutralità delle operazioni di conferimento di azienda, fusione e scissione ai fini IRAP, il tributo regionale per queste fattispecie cesserebbe di trovare una derivazione diretta dalle risultanze del conto economico.

Salva l’ipotesi di affrancamento mediante l’imposta sostitutiva, infatti, sarebbe ancora necessario gestire i valori civili e fiscali dei beni in regime di doppio binario anche per l’IRAP effettuando, le conseguenti variazioni per neutralizzare le componenti (maggiori ammortamenti e minori plusvalenze) rilevate nel conto economico e che non possono trovare riconoscimento perché relative a valori iscritti in regime di neutralità.

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di Antonino Romano

23 settembre 2008

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