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DPCM 13 ottobre 2020 Disciplina degli spostamenti da e per l estero

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DPCM 13 ottobre 2020

Disciplina degli spostamenti da e per l’estero

Il DPCM 13 ottobre 2020 ha aggiornato il sistema di limiti alla mobilità internazionale e di obblighi dichiarativi, di tampone e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a carico dei soggetti che fanno ingresso in Italia.

Quanto all’obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, si evidenzia che, ai sensi dello stesso DPCM, esso ha una durata di 14 giorni. Pertanto, appare ragionevole escludere l’estensione agli isolamenti fiduciari conseguenti a rientri da viaggi all’estero la durata più breve prevista dalla Circolare del Ministro della Salute 12 ottobre 2020, n. 32850.

Più nello specifico:

• sono sempre consentiti, senza necessità di motivazione, gli spostamenti da e per i paesi degli elenchi A (Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano), B (Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra e Principato di Monaco), C (Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (incluse Isole del Canale, Gibilterra, Isola di Man e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo) e D (Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia e Uruguay) del nuovo Allegato 20 al DPCM;

• gli spostamenti verso i paesi dell’elenco F (dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana; dal 16 luglio 2020: Kosovo e Montenegro; dal 13 agosto 2020: Colombia) sono consentiti solo qualora ricorrano uno o più dei seguenti motivi, da comprovare mediante l’autodichiarazione di cui all’art. 5 comma 1 del DPCM:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 2004/38/CE;

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h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della Direttiva 2003/109/CE;

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 2004/38/CE;

l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.

• sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in un paese dell’elenco F, con l’eccezione degli ingressi dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani), di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano e dei loro familiari, dei soggiornanti di lungo periodo nel territorio di uno Stato membro UE e dei loro familiari, a condizione che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quelle indicate nel DPCM (9 luglio 2020, 16 luglio 2020 o 13 agosto 2020 a seconda dei casi) e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo.

Sono altresì esclusi dal divieto gli equipaggi e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto, i funzionari e gli agenti dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici e il personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, nell’esercizio delle loro funzioni.

• gli spostamenti da e per il resto del mondo (elenco E), nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che ivi hanno transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti, sono consentiti solo in presenza di uno o più dei seguenti motivi, da comprovare mediante l’autodichiarazione di cui all’art.

5 comma 1 del DPMC:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 2004/38/CE;

h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della Direttiva 2003/109/CE;

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 2004/38/CE;

l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva

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Quanto agli obblighi cui sono soggette le persone che entrano nel territorio nazionale dall’estero, fermi restano i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia:

• chiunque entra, per qualsiasi durata, nel territorio nazionale dall’estero, tranne che dai paesi dell’elenco A, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, una dichiarazione che contenga in modo chiaro e preciso:

a) i nominativi dei Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia;

b) i motivi dello spostamento nel caso di ingresso da Stati indicati negli elenchi E ed F;

c) nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati indicati negli elenchi D, E ed F:

1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

2) mezzo di trasporto privato utilizzato per raggiungere il luogo di abitazione o dimora suddetti e esclusivamente in caso di ingresso, mediante trasporto aereo di linea, o con ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;

3) recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'art. 6, commi 7 e 8.

• chiunque entra in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno o più degli Stati e territori di cui agli elenchi C, D, E ed F, anche se asintomatico, è obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;

• chiunque entra in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti in uno o più degli Stati o territori di cui all’elenco C, è obbligato, in via alternativa, a presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, al tampone con risultato negativo oppure a sottoporsi a tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoposi a test, tali soggetti sono sottoposti ad isolamento fiduciario;

• chiunque entra in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in o più degli Stati e territori di cui agli elenchi D, E ed F, è sottoposto a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni.

Fermi restando gli obblighi dichiarativi al vettore, all’autorità sanitaria e/o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli e a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19, gli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e quelli di tampone non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A;

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d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente Autorità sanitaria;

e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Inoltre, fermi sempre restando gli obblighi dichiarativi all’autorità pubblica e l’assenza di sintomi di Covid-19 e a condizione che nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più dei Paesi indicati nell’elenco F, sono esonerati dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché di tampone:

a) i soggetti che entrano in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

b) i soggetti che transitano, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

c) i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni anteriori all’ingresso nel nostro paese abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;

d) il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

e) i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dall’Italia per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

g) i funzionari e gli agenti, comunque denominati, della UE o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia nell'esercizio delle loro funzioni;

h) gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Vale la pena ricordare che possono ancora essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri.

Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda pertanto di

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In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio.

Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda invece di consultare la scheda del paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.

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