*Si contrappone al Diritto Pubblico il Diritto Privato, costituito dai fondamenti di Diritto Civile e Commerciale, tratta il rapporto tra i privati e gruppi di privati, nella sfera personale, familiare e patrimoniale.
CAPITOLO 1: ORDINAMENTO E NORMA GIURIDICA
Diritto Pubblico → Complesso delle norme che regolano la formazione, l’organizzazione e l’attività dello Stato e degli enti pubblici, i rapporti con i privati, dove lo Stato è in posizione di superiorità in quanto agisce in veste di pubblica autorità.*
L’oggetto → Costituito dai fondamenti di diritto Costituzionale ed Amministrativo
1. Fonti del diritto → Atti e fatti mediante i quali si viene a conoscenza della Norma 2. Diritti e doveri dell’individuo → Sia come persona singola sia come consociato 3. Organizzazione dello Stato → Composizione e funzionamento della pubblica autorità 4. Garanzie Costituzionali → Strumenti volti alla conservazione delle norme e del patto alla
base della società.
La norma giuridica→ Regola precostituita che disciplina la condotta dei consociati
Caratteri → Generalità : Si rivolge alla generalità di individui o ad un gruppo più o meno ampio di essi, sono infatti vietate le leggi “ad personam”. Astrattezza: Cura fattispecie astratte a cui dovranno ricondursi tutti i fatti concreti che presentino gli stessi caratteri. Intersoggettività:
Disciplina infatti il comportamento di un individuo nei confronti di un terzo. Novità: Pone prescrizioni prima inesistenti, o se vigenti ne muta la disciplina. Esteriorità: Ha come oggetto l’azione che il soggetto manifesta all’esterno. Coercibilità: La sua osservanza è assicurata dalla previsione di una sanzione in caso di violazione. Positività: Vige in un determinato momento storico ed è emanata da organi legittimati dall’ordinamento.
Elementi essenziali → Precetto: Comando impositivo di un determinato comportamento (può essere positivo o negativo). La sanzione: Reazione dell’ordinamento in caso di inosservanza (ad oggi superato in quanto la norma può avere un aspetto premiale).
Classificazione→ In base al contenuto: Proibitive → contengono un divieto, Precettive→
contengono un comando, Permissive → contengono facoltà di cui un individuo può farne uso o meno. In base alla derogabilità: Dispositive→ se regolano un rapporto, ma possono subire modifiche dalle parti, Suppletive→Se regolano un rapporto in mancanza di un’espressa volontà delle parti, Cogenti →Se non possono subire deroghe anche se con accordo tra le parti. In base alla sanzione: Perfette → Se munite di sanzione, Imperfette→ Se prive di sanzione.
L’ordinamento giuridico→ Complesso delle norme giuridiche
Teorie→ Normativismo (Kelsen): Norma intesa come elemento fondante dell’organizzazione sociale, ogni norma è legittimata da altre norme superiori. L’ordinamento concepito in forma piramidale che trova al suo vertice una norma fondamentale (Grundnorm). Istituzionalismo (Romano): Considera il complesso delle norme come risultato dell’organizzazione sociale di un determinato gruppo di individui. Corpo sociale come istituzione dell’ordinamento. Decisionismo (Schmitt): Il Diritto e il potere riguardano la persona che possiede l’autorità di decidere le regole di convivenza in situazioni di normalità e di eccezione.
Le situazioni giuridiche soggettive → Il verificarsi delle situazioni astratte porta alla produzione di determinati effetti giuridici, che danno vita alla creazione, modifica o estinzione di diverse situazioni giuridiche soggettive (condizione dell’individuo nei confronti dell’ordinamento)
1. Attive→ Volte a garantire risultati favorevoli per colui che ne risulta titolare (titolarità di un diritto) – Esercitazione di libertà, poteri e facoltà
a. Diritto soggettivo→ Potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse protetto dall’ordinamento in modo pieno e diretto (es. diritto proprietà)
b. Interesse legittimo→ Interesse che fa capo ad un soggetto nei confronti
dell’ordinamento volto al conseguimento di un risultato favorevole in occasione dell’esercizio della potestà pubblica
c. Potere giuridico→ Manifestazione dell’autonomia di un soggetto nella titolarità di specifiche situazioni giuridiche attive
d. Diritto potestativo→ Potere di determinare mutamenti nella situazione giuridica di un altro soggetto
e. La potestà→ Potere attribuito ad un soggetto di realizzare di uno specifico interesse che non fa capo al solo titolare della potestà (es. genitori che esercitano collettivamente determinati poteri nell’interesse del figlio minore)
f. La facoltà→ Modalità con cui può o meno realizzarsi il godimento e l’utilizzo di una situazione giuridica attiva
2. Passive→ Impongono al soggetto titolare comportamenti strumentali alla soddisfazione dell’interesse altrui (es. servitù di passaggio) – Assoggettamento ad altrui poteri
a. Dovere→ Complesso dei compiti riguardanti una determinata condizione giuridica nei confronti della collettività
b. L’obbligo→ Situazione giuridica di un soggetto tenuto a specifici e determinati comportamenti
c. L’onere → Comportamento da tenere in relazione a un potere condizionando così il suo esercizio (es. richiesta di un’autorizzazione)
d. La soggezione→ La sottoposizione di un soggetto all’esercizio di un altrui diritto potestativo.
I Soggetti di diritto→ Persone fisiche: Destinatari delle norme giuridiche titolari di diritti e doveri. La capacità giuridica → L’attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri e si acquista al momento della nascita (art.1 C.C.). Capacità di agire→ Idoneità di un soggetto a porre in essere manifestazioni di volontà, volte ad acquistare, disporre ed esercitare diritti o assumere obblighi (attitudine a compiere atti giuridici, ex art. 2 C.C., riconosciuta al compimento del 18° anno di età).
Le persone giuridiche: A cui l’ordinamento attribuisce la soggettività giuridica, possono essere pubbliche o private.
• CORPORAZIONI → Complesso organizzato di persone fisiche riunite per il conseguimento di un unico scopo in quale predomina l’elemento personale (Associazioni → scopo di natura non economica, Società→se perseguono uno scopo di lucro)
• ISTITUZIONI →Complesso organizzato di beni destinati ad una determinata opera dalla volontà di uno o più fondatori, in qui predomina l’elemento patrimoniale (Fondazioni→ destinazione di un patrimonio privato alla pubblica utilità, Comitati→ costituiti per la raccolta fondi vincolati ad una determinata finalità)
COMPENDIO DI DIRITTO PUBBLICO CAPITOLO 2: LO STATO
STATO → Organizzazione del potere politico cui spetta l’uso legittimo della forza, esercitato su una comunità di persone all’interno di un determinato territorio. Allo stato è riconosciuta la personalità giuridica (STATO-SOGGETTO, STATO-PERSONA) esercitata attraverso organi monocratici, collegiali, territoriali ciascuno dotato di caratteristiche determinate ed elementi costitutivi (STATO-
ORDINAMENTO, STATO- ISTITUZIONE). Quando ci si riferisce agli organi statali che in un dato momento storico esercitano potestà d’imperio sulla collettività si parla di STATO-APPARATO o STATO-GOVERNO.
Elementi costitutivi: Necessari e coesistenti
Popolo→ Comunità di individui ai quali l’ordinamento riconosce lo status di Cittadino. La cittadinanza→Condizione dei soggetti cui l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di Cittadino, cioè la titolarità di situazioni giuridiche attive e passive nei confronti dello Stato. I criteri di popolo sono: La sudditanza, sottoposizione dell’individuo all’ordinamento giuridico statale e la cittadinanza, che implica rapporto stabile tra Stato e Cittadino
Territorio→ Sede in cui è stabilmente organizzata la comunità statale e rappresenta lo spazio in cui lo Stato esercita la sovranità in modo continuativo ed indipendente.
1. Terraferma → Delimitata da confini naturali o artificiali (stabiliti in trattati internazionali) 2. Mare territoriale→ Estensione raggiunge dodici miglia dalla costa, salvo diversi accordi
3. Zona economica esclusiva→ Fondi marini e sottosuolo oltre le dodici miglia fino al limite esterno del margine continentale o fino alle duecento miglia marine
4. Lo spazio aereo → Sovrastante la terraferma o il mare territoriale (escluso spazio extra- atmosferico) e il sottosuolo
5. Territorio fluttuante→Navi ed aerei mercantili in viaggio in altro mare e cielo, e navi ed aerei militari ovunque si trovino.
Sovranità→ Costituisce potere supremo dello Stato all’interno del proprio territorio (sovranità interna- potere d’imperio dello Stato sui cittadini) sia l’indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato (sovranità esterna- rapporto con gli altri stati). La sovranità è SUPREMA ed ESCLUSIVA, in quanto detiene il monopolio dell’uso della forza legittima. ORIGINARIA→ In quanto sorge al momento della nascita dello stato sociale e non viene conferita da autorità superiori. I limiti della sovranità → Giuridici: Dovuti dall’appartenenza dello Stato all’ordinamento internazionale e sovranazionale. Di fatto: Dovuti al processo della globalizzazione, che determina una perdita del controllo Statale su fenomeni di larga scala trasnazionali, quali la comunicazione e la circolazione di risorse e capitali.
Popolazione→ Insieme di individui che si trovano in un determinato momento nel territorio di uno Stato Nazione→ Aggregazione di individui in base a fattori etnici e di lingua
Razza→ Indica la comunanza di dati biologici
Etnia→ Comunanza di matrici storiche, culturali e linguistiche
CRITERI GENERALI - INTERNAZIONALI Jus sanguinis → Cittadino chi è figlio di cittadini
Jus soli →Cittadino chiunque nato nel territorio di uno Stato Concessione→ Avviene da parte dello Stato a seguito di attente valutazioni
ACQUISTO – IN ITALIA La cittadinanza italiana si può variamente acquisire:
• Automaticamente, secondo lo ius sanguinis (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo ius soli (solo nati in Italia da genitori apolidi ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo "ius sanguinis");
• Su domanda, secondo lo ius sanguinis (vedi sotto) o per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile;
• Per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione dev'essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età[1];
• Per naturalizzazione, dopo 10 anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è ridotto a 3 anni per ex cittadini italiani ed i loro immediati discendenti (ius sanguinis) e per gli stranieri nati in Italia (ius soli), a 4 anni per i cittadini di altri paesi dell'Unione europea e 5 anni per gli apolidi ed i rifugiati.
• Per matrimonio o unione civile (comma 20 della Legge 76/16) con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio o unione civile se residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana.
PERDITA – IN ITALIA • Assunzione di impiego pubblico o carica pubblica in uno Stato estero o di un ente internazionale in cui non partecipa l’Italia o per prestazione di servizio militare presso uno Stato estero (art.12)
• Quando si accetti o non si abbandoni un impiego pubblico o servizio militare in un paese in guerra con l’Italia (art.12)
• Per rinunzia→ Se si stabilisce residenza all’estero od essendo figlio di persona che ha acquistato o riacquistato cittadinanza, abbia raggiunto maggiore età e sia in possesso di altra cittadinanza (art.14)
RIACQUISTO – IN ITALIA • Prestazione servizio militare o assunzione in pubblico impiego e previa dichiarazione di riacquisto
• Rinuncia→da parte di un ex cittadino all’impiego militare presso uno stato estero, con trasferimento per almeno due anni nella sua residenza nel territorio nazionale Italiano.
• Dichiarazione→Con stabilimento entro un anno nella residenza nello Stato, ovvero dopo un anno dalla data in cui l’ex cittadino ha stabilito la residenza nel territorio Italiano, salvo rinuncia
CAPITOLO 3: FORME DI STATO
Le forme di Stato→ Riferimento all’insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli organi che detengono i poteri dello stato (stato-apparato) e la collettività dei cittadini (stato-comunità).
• STATO ASSOLUTO→il sovrano è lo Stato che è titolare esclusivo dei poteri. Lo stato assoluto fu caratterizzato da:
• Apparato amministrativo e burocratico (finanze pubbliche e riscossione imposte)
• Esercito permanente
• Continuità della Corona (leggi successione al trono)
• Il monopolio della giustizia
STATO PATRIMONIALE, non c’era distinzione tra patrimonio dello stato e del sovrano e gli stessi sudditi facevano parte del patrimonio del sovrano. L’autorità del sovrano doveva assicurare il benessere della comunità sociale (sanità, commercio, economia) → STATO DI POLIZIA
• STATO LIBERALE → Riconosce le libertà fondamentali dei cittadini, il principio della sovranità popolare e uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e si basa sulla RIPARTIZIONE dei tre poteri tra organi diversi. Lo stato liberale si diffuse nel corso del del XIX secolo, LIBERTA’ INDIVIDUALI (personale, pensiero e religioso). I diritti dei cittadini erano contenuti nella COSTITUZIONE SCRITTA STATO DI DIRITTO, è una forma di stato nella quale i cittadini sono tutelati anche contro gli atti illeciti commessi da organi pubblici. Il diritto di voto era concesso solo a pochi quindi si parla di stato ELITARIO. I tre poteri erano SEPARATI (Montesquieu)
LIBERTA’ ECONOMICA inizio di attività senza controllo da parte dello stato e affermazione della PROPRIETA’ PRIVATA. La crisi del 1929 mise fine al modello economico liberista (crisi di sovrapproduzione)
• STATO SOCIALISTA →SOCIALISMO UTOPISTICO →Denuncia del capitalismo senza soluzioni CONCRETE, con MARX si afferma il socialismo SCIENTIFICO che propose idee rivoluzionarie affermava che il capitalismo era frutto di un lavoro non retribuito. Le idee di MARX furono la base della RIVLUZIONE RUSSA (1917) che affermo il SISTEMA ECONOMICO COLLETTIVISTA, venne abolita la proprietà privata le banche vennero nazionalizzate (trasferite allo stato) e i soviet dovevano controllare le imprese con più di 5 dipendenti. LO STATO SOCIALISTA si caratterizza per ABOLIZIONE DELLA PROPRIETA’ PRIVATA E PER LA PROPRIETA’ STATALE DEI MEZZI DI PRODUZIONE. Esiste quindi un solo partito al governo l’applicazione di questo tipo di stato spesso si è tradotta in uno stato totalitario (Stalin). Lo stato socialista entro in crisi nel 1985 a seguito della nomina di GORBACIOV a segretario.
• STATO TOTALITARIO →Caratterizzato dalla presenza di un regime politico autoritario, che controlla ogni potere statale e di un’ideologia esclusiva, che aspira al dominio totale di ogni ambito della società. Lo stato totalitario (XX secolo) si basava sulla convinzione di inferiorità di alcune masse rispetto ad alcuni capi. Il regime totalitario si instaurò grazie a:
o La crisi economica postbellica → deficit dello stato, inflazione e disoccupazione o Il malcontento popolare → scioperi e manifestazioni Insicurezza
o Insicurezza→mancanza di un lavoro sicuro
o Incapacità degli organi istituzionali di risolvere la situazione economica-sociale
Nello stato totalitario i POTERI PUBBLICI sono nelle mani del capo, le elezioni sono eliminate e le libertà civili vengono limitate.
• STATO DEMOCRATICO → è fondato sul valore della democrazia ovvero sul riconoscimento della SOVRANITA’ POPOLARE che può essere esercitata: in forma INDIRETTA (elezione dei
rappresentanti) o DIRETTA. In Italia l’unica forma di democrazia diretta è il REFERENDUM che può essere:
• Abrogativo →abrogare in tutto o in parte una legge c
• Costituzionale →conferma di una modifica alla carta costituzionale
• Consultazione locale
• LO STATO SOCIALE o del benessere →è una forma di stato in cui si persegue la finalità di ridurre le disuguaglianze effettuando interventi a favore dei più deboli. I CONTRIBUTI SOCIALI sono quote in denaro che i datori di lavoro e i lavoratori versano quotidianamente per pagare le sovvenzioni a favore di chi si trova in condizioni di bisogno (INAIL – INPS).
• Lo stato ACCENTRATO →potere concentrato negli ORGANI CENTRALI con sede nella CAPITALE
• Lo stato FEDERALE →costituzione scritta e rigida con ripartizioni di competenze tra STATO CENTRALE e STATI MEBRI ed esistenza di un PARLAMENTO BICAMERALE (camera dello stato centrale e camera degli stati membri)
• Lo stato REGIONALE (ART. 5 COST.)→ è formato da enti territoriali autonomi riconosciuti dalla costituzione, regioni con competenze amministrative proprie e partecipazione delle Regioni e funzioni statali.
CAPITOLO 4: FORME DI GOVERNO
Forma di Governo→Modello organizzativo che uno Stato assume in un determinato momento storico per esercitare il potere sovrano, riguarda quindi le modalità di gestione del potere Statale, la struttura ed il numero non che i rapporti tra i diversi organi statali.
➔ RAPPORTO FIDUCIARIO TRA GOVERNO E PARLAMENTO
➔ IL RUOLO DEL CAPO DELLO STATO E LA DERIVAZIONE DEI SUOI POTERI (Assunzione della carica, elezione e grado di partecipazione all’indirizzo politico)
Le forme di Governo sono:
• Monarchia Costituzionale→ Governo non legato al Parlamento, risponde unicamente al Re posto a capo dell’Esecutivo e determina l’indirizzo politico. La gestione del potere del Monarca viene vincolato mediante un patto che prende il nome di Statuto o Costituzione. Pertanto si prosegue con una ripartizione dei poteri
o RE →Potere esecutivo con nomina dei Ministri
o PARLAMENTO→ Potere legislativo, in primo tempo condiviso con il Re, ma gradualmente il Re si limiterà a ratificare le leggi senza intervenire nel merito o MINISTRI →Responsabili politicamente verso il Re e penalmente verso il Parlamento.
La limitazione del potere regio porta alla nascita della CONTROFIRMA MINISTERIALE →Atto effettuato dal ministro di competenza sulle decisioni governative assunte dal Re.
• Governo Parlamentare → Governo formula un indirizzo politico che si impegna a seguire e di cui è responsabile davanti al Parlamento, il quale può obbligarlo alle dimissioni revocandone la fiducia. Il capo dello stato è un monarca o un Presidente eletto e non partecipa alla definizione dell’indirizzo politico del Governo. Esiste L’ISTITUTO DELLA FIDUCIA tra il potere esecutivo e il potere legislativo.
• Presidenzialismo → Separazione dei poteri molto rigida, gli elementi principali del Presidenzialismo sono i seguenti:
o Un Capo dello Stato eletto dal Popolo→Presidente
o Assunzione da parte del Presidente delle vesti del Capo dello Stato e del Governo e quindi con il compito esclusivo di nominare la compagine governativa
o La mancanza di rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento
• Semipresidenzialismo→ Doppio rapporto di fiducia→ Presidente della Repubblica (Eletto dal popolo, a cui vengono conferiti poteri decisionali sull’indirizzo politico) nomina il Governo il quale risponde al Parlamento. COABITAZIONE→ Presenza di un Presidente di un determinato partito politico e di un Governo sostenuto dalla maggioranza Parlamentare di una diversa inclinazione politica.
• Direttoriale→Presenza di un Direttorio nominato dal Parlamento in ogni legislatura, ma non può subire sfiducia, resta dunque in carica per tutta la legislatura permettendo quindi
l’attuazione completa del programma politico. Il Direttorio assume quindi la veste di Capo dello Stato.
CAPITOLO 5: L’ORDINAMENTO ITALIANO - STORIA
La Costituzione→Non è soltanto un regolamento normativo, ma rappresenta l’autorappresentazione culturale di un Popolo, è lo specchio della sua eredità storica e la base delle sue aspirazioni (J.
HABERMAS)
L’ordinamento costituzionale→Nucleo di norme scritte o non scritte che danno forma all’ordinamento giuridico determinandone l’identità e l’effettività.
1. Statuto Albertino → 1848→in vigore per circa un secolo→Ottriata: Concessa
spontaneamente dal Re e senza approvazione del Popolo, Flessibile: Di grado pari alla legge ordinaria, modificabile dunque con una legge ordinaria, contenente disposizioni generiche in particolare sulle libertà individuali dei cittadini.
2. Lo stato fascista→1919→Mussolini nominato primo ministro dal Re, a seguito della Marcia su Roma, messo a capo del Governo, condividendone solo teoricamente la responsabilità
politica→Unico partito: Nazionale fascista →Soppressione delle libertà individuali (1922- 1942) → Il Parlamento venne sostituito dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni nominata dal Governo→1943→Caduta del fascismo ed arresto di Mussolini, Badoglio a capo del Governo→Armistizio (nord occupazione Tedesca, sud liberazione grazie agli alleati → accordi di Cassabile)→Governo Bonomi→1944→Decreto che rimette la scelta istituzionale al popolo e l’elezione di un’assemblea Costituente→1946→Referendum istituzionale
3. Referendum →2 Giugno 1946→Nascita della Repubblica Italiana
4. Nascita della Costituzione Italiana →Assemblea Costituente eletta→Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola→Commissione dei 75 presieduta da Ruini →Progetto discusso in 173 sedute e approvato 22 dicembre 1947→Entrata in vigore 1° Gennaio 1948.
I caratteri della Costituzione Italiana
• Rigida→Non permette modifiche con legge ordinaria, ma solo attraverso un procedimento legislativo aggravato, previsto dall’art.138. Il controllo della conformità delle leggi ordinarie alla Costituzione viene effettuato dalla Corte Costituzionale
• Lunga→ Disciplina il funzionamento degli organi costituzionali ed elenca diritti e doveri dei cittadini: I primi dodici articoli sono indicati principi fondamentali, la Prima parte: Riguarda i diritti e doveri dei cittadini (artt.13-54)→Rapporti etico-sociali, rapporti economici e politici. La parte seconda: Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139)→Organi costituzionali, che hanno una posizione di autonomia qualificata e partecipano alla funzione politica (Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo e la Corte Costituzionale. Organi di rilievo costituzionale, organi non essenziali ma citati nella Costituzione, la loro attività è disciplinata dalla loro attività (CNEL, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Consiglio supremo di Difesa e il Consiglio Superiore della Magistratura)
• Garantista→Attraverso le apposite riserve di legge, garantisce ampia ed esplicita dei diritti dei cittadini
• Programmatica→Stabilisce obiettivi e programmi a cui deve tendere l’attività della Repubblica
4 La Comunità internazionale e l’Unione europea
✃
271 Premessa
La Repubblica vive e opera in un contesto mondiale a cui, attraverso gli artt. 10 e 11 della Costituzione, si è «aperta» sancendo specifici meccanismi di adattamento a due distinti ordinamenti:
— l’ordinamento internazionale, all'interno del quale gli Stati godono di una posizio
ne giuridica paritaria. Non esiste un ente sovraordinato che può imporre autorità, regole o limitare la sovranità degli Stati, per cui in non pochi casi nella prassi delle relazioni internazionali si afferma la volontà dello Stato più forte;
— l’ordinamento dell’Unione europea che ha carattere sovranazionale che si giova di una serie di istituzioni proprie, composte da cittadini e rappresentanti degli Sta
ti membri, in grado di imporre atti vincolanti e talvolta suscettibii di applicazione diretta nei confronti degli Stati membri (regolamenti, decisioni).
2 L’ordinamento internazionale
Origine storica
►Nel Medioevo esisteva la «Repubblica delle genti cristiane» caratterizzata da due sole autorità di vertice, parallele e sovraordinate agli «Stati»: Im- peratore e Papa
►Con il Trattato di Westfalia (1648), si ebbe l’affermazione del principio di parità giuridica degli Stati nonché la nascita degli Stati intesi nell’odierna accezione di enti sovrani e indipendenti da autorità politiche sovraordina- te (venne, così, a cadere la diarchia Papato-Impero)
Soggetti
►Gli Stati che, in un dato momento storico, esercitano una effettiva pote- stà d’impero sulla collettività presente nel teritorio nazionale
►Le organizzazioni internazionali, due associazioni di Stati che perseguo- no interessi comuni a tutti i loro membri
►Gli individui, per il riconoscimento e la tutela dei propri diritti oltre che nel proprio Paese anche in ambito sovra-nazionale
Rapporti fra ordi- namento interno e ordinamento in- ternazionale
►Riconoscimento delle rispettive sfere di «autonomia» e «indipendenza»
►Integrazione (da parte dello Stato) del diritto interno con le norme di di- ritto internazionale (sia scritte che consuetudinarie artt. 10 e 11)
4 l’Unione europea
Parte Prima Teoria generale del diritto 28
Principi contenuti nell’art. 11 Cost.
(per l’adesione alle N.U.)
► Ripudio della guerra come strumento di offesa e di risoluzione delle con- troversie internazionali
► Limitazione della sovranità nazionale, in condizioni di parità con gli al- tri Stati e solo allo scopo di favorire la pace e la giustizia fra le nazioni
►La Repubblica assume l’onere di propulsione, protagonista e sostegno per tutte le iniziative internazionali dirette a favorire la pace e la sicurezza in- ternazionale e la tutela dei diritti umani
L’articolo 11 della Costituzione recita: «L’Italia…consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giu- stizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».
Le limitazioni di sovranità, cui l’articolo 11 si riferisce, sono da intendersi come relative ad operazioni di carattere militare in un contesto in cui l’Italia, da poco uscita dalla seconda guerra mondiale, rinunciava all’uso della forza bellica per inserirsi in qualità di «Stato aman- te della pace» nei meccanismi di risoluzione delle controversie che l’ONU aveva predisposto.
In tal senso, tale articolo è stato richiamato per legittimare l’adesione dello Stato italia
no alla Comunità Europea.
3 Le organizzazioni internazionali
Nozione: associazioni di Stati costituite mediante trattati (che definiscono gli scopi e la struttura dell’organizzazione) dotate di una struttura autonoma per il perseguimen
to degli interessi che intende perseguire.
Tipi
►In base alla costituzione interna
▻organizzazioni internazionali governative (forma- te da Stati)
▻organizzazioni internazionali non governative (ONG), formate da privati e associazioni non sta- tuali che, creando tali ONG, intendono coordina- re la loro attività a livello internazionale
►In base all’area geografica
▻ planetarie: coinvolgono tutti i paesi del mondo (per es. ONU)
▻ regionali: coinvolgono Stati di una specifica area (es.
l’Unione europea)
►In base al settore in cui operano
▻a vocazione universale: operano in tutti i settori della vita politica, economica, sociale (es.: Nazio- ni Unite)
▻a vocazione particolare: operano solo in alcuni set- tori (es. UPU unione postale universale)
osservazioni
4 La Comunità internazionale e l’Unione europea
✃
29Status di membro
(membri originari e membri ammessi)
►Perdita
▻per volontà degli Stati membri (rinuncia)
▻per volontà dell’organizzazione internazionale, in caso di gravi violazioni o per mancato rispetto de- gli obblighi previsti dal trattato cui aderisce (espul- sione)
Organi
►Un organo rappresentativo, che riunisce esponenti di tutti gli Stati mem- bri dell’organizzazione, si occupa del funzionamento dell’organizzazione e decide sulle modalità di accesso e di espulsione degli Stati dal consesso
►Un organo collegiale ristretto con il potere di coordinare l’attività dell’orga- nizzazione e, in alcuni casi, di adottare decisioni vincolanti per i membri
►Un’istituzione di vertice che svolge funzioni amministrative ed esecuti- ve connesse al funzionamento dell’organizzazione, generalmente uniper- sonale (Segretario), con un certo rilievo politico oltre che esecutivo
Sistemi di votazione delle O.I.
►All’unanimità, quando s’intende garantire la massima adesione alla pro- posta oggetto di votazione dando rilevanza assoluta alla volontà collettiva più che a quella dei singoli Stati
►A maggioranza, quando, per l’en- trata in vigore, è sufficiente l’appro- vazione solo di un certo numero di Stati membri, può essere:
▻ semplice: metà più uno dei membri dell’O.I.
▻ qualificata: è richiesto il voto favorevole di una de- terminata percentuale dei membri dell’organizza- zione (2/3, 3/4 etc.)
►Per consensus, che consiste nell’adozione di una decisione qualsiasi in as- senza di una qualsiasi obiezione presentata da un rappresentante di uno Stato membro
4 L’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)
Natura e disciplina
► Organizzazione internazionale politica con finalità generali che ha pre- so il posto della Società delle Nazioni alla fine della seconda guerra mon- diale (1945)
►Ha struttura aperta (può accedervi qualunque Stato che ne accetti i prin- cipi istitutivi)
►Lo Statuto è stato firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 ed è entrato in vigore il 24 ottobre 1945
Parte Prima Teoria generale del diritto 30
Fini e competenze
► Mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
► Sviluppo fra le nazioni di relazioni amichevoli improntate al reciproco ri- spetto fra gli Stati e fondate sul ripudio della guerra come strumento di ri- soluzione delle controversie a tutela dei principi dell’uguaglianza dei di- ritti e dell’autodeterminazione dei singoli popoli
►Attività dirette al riconoscimento ed al rispetto dei diritti dell’uomo
►Promozione della cooperazione internazionale, mondiale, in ambito eco- nomico, sociale, culturale, umanitario
Organi
►Assemblea Generale: è composta da tutti gli Stati membri
►Consiglio di Sicurezza: è formato da 5 membri permanenti con diritto di veto (USA, Russia, Francia, Regno Unito e Cina che sono i cinque Stati più forti del mondo) e 10 membri non permanenti che vengono eletti a rotazione tra tutti gli altri Stati.
Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri (anche il ricorso alla forza) per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
►Corte Internazionale di Giustizia: provvede alla risoluzione delle contro- versie sottoposte dagli Stati membri
►Segretario Generale: è il principale funzionario dell’organizzazione. Sot- topone al Consiglio di Sicurezza le questioni di immediata rilevanza per la pace e la sicurezza internazionale
►Consiglio economico e sociale: ha compiti specifici di coordinamento e promozione delle azioni comuni in materia economica e sociale
5 L’Unione europea
Dichiarazione Schuman
►Adozione: 9 maggio 1950
►Oggetto: proposta del ministro degli esteri francese relativa alla messa in comune delle risorse europee limitatamente alla produzione del carbone e dell’acciaio
►Obiettivo: creazione di un’unione economica e doganale tra alcuni Stati europei
CECA (Comuni- tà europea del carbone e dell’ac- ciaio)
►Firma del trattato istitutivo: Parigi, 18 aprile 1951
►Entrata in vigore: 23 luglio 1952. Il trattato è stato firmato per un perio- do di 50 anni ed è scaduto il 23 luglio 2002
►Stati firmatari: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo
►Obiettivo: cooperazione nel settore del carbone e dell’acciaio in vista del raggiungimento di un’unione economica fra gli Stati europei
►Istituzioni presenti
▻ Alta autorità
▻ Assemblea
▻ Consiglio dei ministri
▻ Corte di giustizia
4 La Comunità internazionale e l’Unione europea
✃
31CEE(Comunità eco- nomica europea) ed EURATOM (Comunità euro- pea dell’energia atomica)
►Entrata in vigore: 1° gennaio 1958
►Stati firmatari: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo
►Obiettivi fondamentali: creazione di un mercato comune e una politica comune nel settore dell’energia nucleare
►Istituzioni create
▻ Assemblea (in comune con la CECA)
▻ Consiglio
▻ Commissione
▻ Corte di giustizia (in comune con la CECA) Adesione di nuo-
vi Stati alla Co- munità europea
►Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca (1973), Grecia (1981), Spagna e Por- togallo (1986), Austria, Finlandia, Svezia (1995), Lettonia, Lituania, Esto- nia, Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Malta, Ci- pro (2004), Romania e Bulgaria (2007), Croazia (2013)
Atto unico europeo
►Firma: 17 febbraio 1986
►Obiettivo: realizzazione, entro il 31 dicembre 1992, di un mercato unico tra gli Stati membri
Trattato di Maastricht (Trattato sull’Unione europea)
►Firma: 7 febbraio 1992
►Struttura tripola- re (composta da tre pilastri) del- l’Unione europea:
▻raggiungimento di una dimensione comunitaria che dovrà portare ad una cooperazione più ampia tra i membri (primo pilastro)
▻adozione di una politica estera e di sicurezza comu- ne - PESC (secondo pilastro)
▻cooperazione nei settori della giustizia e degli af- fari interni cd. CGAI (terzo pilastro)
►Obiettivo fondamentale: instaurazione di un’unione economica e moneta-
►riaIntroduzione della moneta unica, l’euro, che oggi circola in 18 Stati dei 28 appartenenti all’Unione europea
Trattato di Amsterdam
►Firma: 2 ottobre 1997
►Principali modifi- che ai trattati isti- tutivi:
▻inserimento di un nuovo titolo dedicato alle proble- matiche occupazionali e alle politiche di soggiorno
▻ rafforzamento della PESC
▻ trasferimento in ambito comunitario di alcune ma- terie (asilo politico, visti, permessi di soggiorno, coo- perazione giudiziaria in materia civile) in precedenza trattate prevalentemente in ambito intergovernativo
▻trasformazione della CGAI in una più ampia coo- perazione giudiziaria e di polizia in materia penale
Parte Prima Teoria generale del diritto 32
Trattato di Nizza
►Firma: 26 febbraio 2001
►Principali modifiche ai trattati:
▻nuova ripartizione del numero dei rappresentanti degli Stati membri nelle istituzioni e negli organi comunitari
▻ maggiori poteri conferiti al Presidente della Com- missione europea
▻modifiche all’ordinamento giudiziario comunita- rio come la promozione del meccanismo della co- operazione rafforzata
Fallimento del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
►Firma: 29 ottobre 2004
►Mancata entrata in vigore a seguito del rifiuto di Francia e Paesi Bassi di ratificare il trattato
►Sostituito dal successivo Trattato di Lisbona
Trattato di Lisbona
►Firma: 13 dicembre 2007
►Entrata in vigore: 1° dicembre 2009
►Modifica del Trattato istitutivo della Comunità europea e del Trattato sull’Unione europea
►Principali attività
▻ soppressione della CE come entità distinta rispet- to alla UE (con conseguente trasformazione del re- lativo trattato istitutivo in un trattato sul funziona- mento della UE)
▻modifiche all’assetto istituzionale con la soppres- sione di tre pilastri per ottenere una maggiore sem- plificazione istituzionale
▻modifiche alle procedure decisionali
▻ consacrazione del principio del primato del dirit- to del l’Unione sul diritto internazionale
La Brexit
Nel regno Unito, dopo le elezioni del 2015 e la vittoria dei conservatori, la Regina Elisa- betta II conferma Cameron alla carica di Primo Ministro.
Il primo ministro ha inteso rinegoziare i rapporti con l’Unione europea e a seguito di un referendum consultivo, nel 2016, ha chiesto al popolo britannico di esprimersi circa la permanenza del Paese nell’Ue.
I risultati della consultazione referendaria, che si è svolta poi il 23 giugno di quell’anno, ha evidenziato, con il 51,9%, il voto favorevole all’uscita del regno Unito dall’Unione (Brexit). Questo Paese, dunque, sarà probabilmente il primo a lasciare l’Unione europea.
Tuttavia, la vittoria della Brexit non ha comportato un abbandono immediato, in quan
to il Trattato sull’Unione, in caso di richiesta di recesso, prevede che i trattati cessano di essere applicabili al Paese interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ac- cordo di recesso o due anni dopo la notifica del recesso (art. 50 TUe).
Così, il 29 marzo 2017, il Paese ha effettuato la notifica dell’intenzione di recedere dall’Unio
ne, con la quale si è dato avvio ai negoziati tra le parti, così come previsto dal Trattato.
osservazioni
4 La Comunità internazionale e l’Unione europea
✃
33siglio in tutte le questioni attinenti il recesso del Regno Unito (dec. UE n. 2017/900 del Consiglio del 22 maggio 2017).
A seguito della notifica, a norma dell’art. 50 TUE, il membro del Consiglio europeo, che rappresenta lo Stato membro che recede, non può più partecipare né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo che lo riguardano.
6 Principi fondamentali dell’Unione europea
Obiettivi
► Rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, diritti umani e delle minoranze (art. 2 TUE)
►Raggiungimento della pace e benessere tra i popoli (art. 3 TUE)
►Rispetto del principio di eguaglianza fra i popoli e di leale collaborazio- ne fra gli Stati membri (art. 4 TUE)
►Rispetto del principio di
attribuzione (art. 5 TUE) ▻competenza esclusiva dell’Unione europea nelle materie attribuitele dai Trattati
►Rispetto del principio di sussidiarietà (art. 5 TUE)
▻l’Unione europea può intervenire in deter- minate materie solo se i suoi obiettivi non possono essere raggiunti dai singoli Stati
►Rispetto del principio di proporzionalità (art. 5 TUE)
▻il contenuto e la forma dell’azione dell’Unio- ne si limitano in relazione agli obiettivi dei Trattati
► Uguaglianza dei cittadini e cittadinanza comune (art. 9 TUE)
► Partecipazione globale dei cittadini, partiti e Parlamenti nazionali per assi- curare il buon andamento dell’Unione e delle sue istituzioni (artt. 10-12 TUE)
Politiche comuni
► La politica agricola
► La politica economica
► La politica monetaria (l’euro)
► La politica sociale
7 Le istituzioni dell’Unione europea
Parlamento Rappresenta i cit- tadini dell’Unione
►►Composizione ▻750 membri eletti a suffragio universale diretto da tutti gli Stati Uniti
►►Competenze
▻funzione legislativa
▻funzione consultiva
▻funzione di bilancio
▻funzione di controllo
Parte Prima Teoria generale del diritto 34
Commissione Organo sovrana- zionale esecutivo che rappresenta solo l’Unione
►►Composizione
▻un cittadino per ogni Stato membro compreso il Presidente e l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
►►Competenze
▻ promuove l’interesse generale del l’Unione e adot- ta tutte le iniziative appropriate a tale fine
▻ vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati
▻ vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sot- to il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea
▻da esecuzione al bilancio e gestire i programmi
▻esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati
▻assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fat- ta eccezione per la politica estera e di sicurezza co- mune e per gli altri casi previsti dai trattati
▻avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione per giungere ad accordi interistituzionali
Consiglio europeo
Organo di coope- razione di impulso
►►Composizione
▻Capi di Stato o di governo degli Stati membri
▻dal Presidente della Commissione
▻da un Alto rappresentante per gli affari esteri
►►Competenze ▻fornisce all’Unione europea gli orientamenti e gli impulsi necessari al suo sviluppo
Banca Centrale Europea
Organo di politica monetaria
►►Composizione
▻ Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri 4 membri scelti di comu- ne accordo dai Capi di Stato e di governo degli Sta- ti parecipanti all’area euro
▻ Consiglio direttivo, che comprende i membri del comitato esecutivo nonché i governatori delle Ban- che centrali degli Stati partecipanti all’area euro
►►Competenze
▻definisce la politica monetaria
▻ controllo della liquidità
▻conduzione della politica monetaria dell’Unione
▻gestisce le operazioni sui cambi, pagamenti e riser- ve ufficiali
4 La Comunità internazionale e l’Unione europea
✃
35Consiglio (dei Ministri) Decide le politiche generali europee
►►Composizione
Ogni Stato designa il suo rappresentante che può essere anche un sottosegretario etc. in quanto per questa carica non è previsto un organo perma- nente
►►Competenze
▻emanazione di atti normativi
▻approvazione del bilancio (insieme al Parlamento)
▻definizione e coordinamento della politica del- l’Unione
▻elaborazione della politica di sicurezza comune
Corte di giustizia dell’Unione europea Carattere giurisdizionale
►►Composizione ▻1 giudice per ogni Stato membro e 11 avvocati ge- nerali
►►Competenze ▻funzioni giurisdizio-
nali
▸contenziose
▹comportamento di singoli Stati
▹comportamento delle istituzioni
▸non contenziose
▹interpretazione dei trattati
▹validità degli atti delle istituzioni
Corte dei conti Controlla le Finanze dell’U.E.
►►Composizione ▻un rappresentante per ogni Stato membro previa consultazione del Parlamento europeo
►►Competenze ▻ controllo generale sulle entrate e sulle spese con poteri ispettivi e obbligo di una relazione annuale
Le fonti atipiche (CICCONETTI) : Forma→Varianti di procedimento per l’adozione di un atto, Forza→Quando hanno una forza attiva o passiva diversa da quella del tipo a cui appartengono (es.
Amnistia e indulto che non può essere abrogato da leggi ordinarie, ma non può abrogare leggi che disciplinino oggetti diversi dalla concessione dell’amnistia e dall’indulto, Competenza→Quando disciplinano solo le materie assegnate dalle norme costituzionali (es. Concordati tra Chiesa e Stato)
COMPENDIO DI DIRITTO PUBBLICO CAPITOLO 8: LE FONTI DEL DIRITTO
Fonti del diritto→Atti e fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche
• Le fonti di produzione→Strumento predisposto dall’ordinamento per creare, modificare ed estinguere le norme giuridiche
1. Fonti fatto→Fatti naturali o sociali considerati idonei a produrre diritto (fonti non scritte)
2. Fonti atto→Atti normativi posti in essere da organi ed enti nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento (fonti scritte)
• Le fonti sulla produzione→Organi e procedure di formazione del diritto
• Le fonti di cognizione→Strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti di produzione
LE FONTI DELL’ORDINAMENTO ITALIANO
La Costituzione e le leggi di
revisione Costituzionale e
Costituzionali
Le fonti dell’Unione Europea→Regolamenti, Direttive, Decisioni, Raccomandazioni e pareri
Le fonti di diritto Internazionale
Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (Decreti legge e legislativi), referendum abrogativi, regolamenti interni tra le istituzioni e più in basso i
regolamenti dell’esecutivo
Le fonti regionali →Gli statuti, le leggi regionali ed i regolamenti
Le fonti locali→Statuti di comuni provincie e città, i regolamenti di questi ultimi
La consuetudine, La consuetudine costituzionale e le convenzioni costituzionali , il galateo Parlamentare e le circolari delle pubbliche amministrazioni
A T T I V I T A’
differente →Applicazione di criteri →Individuazione dell’unica norma da applicare nel caso concreto.
• Criterio cronologico →Poste dalla stessa fonte →Non si applica la norma precedente (abrogata) ma quella successiva – lex posterior derogat legi priori
o Abrogazione → Perdita di efficacia della norma per eventuali fatti futuri
▪ Espressa →Quando lo dispone il legislatore
▪ Tacita→Quando la disciplina successiva è incompatibile con la precedente o Disapplicazione →Avviene ad opera della Corte Costituzionale quando dichiara
l’illegittimità di una legge
• Criterio gerarchico →Poste da fonti diverse→Norme successive poste da fonti di raggio inferiore, in contrasto con norme precedenti poste da fonti di raggio superiore, sono invalide e soggette ad annullamento (art. 136 Cost.) o a disapplicazione (giudice ordinario)
• Criterio della specialità →Norma speciale e norma generale→La norma speciale prevale sulla prima nell’ipotesi in cui la norma generale sia successiva nel tempo. In questo caso entrambe le norme restano valide, ma si individua la norma (speciale) da applicare nel caso concreto in deroga alla disciplina generale.
• Criterio della competenza→Separazione di competenze dovuta alla diversità della materia o dell’ambito territoriale di applicazione, o la presenza di preferire la legislazione di una particolare materia ad una determinata fonte.
L’ordine dei criteri →Criterio di competenza→Criterio cronologico→Criterio della specialità
Interpretazione→Attività finalizzata ad individuare le norme ricavabili da una disposizione ed a determinare il loro significato linguistico.
1. Giudiziale → Compiuta dai giudici, il risultato in questo caso è una norma che serve da fondamento per una decisione con valore giuridico
2. Autentica→ Operata dal legislatore che ne fissa il significato
3. Burocratica→ Ad opera del Ministro che vincola tutti gli uffici del Ministero e tutti i soggetti esterni che vengono a contatto con tale ufficio
4. Letterale→Significato proprio delle parole e delle connessioni tra di esse
5. Sistematica→ Mediante la quale si inserisce la disposizione da interpretare in concessione con le altre disposizioni e in relazione ai principi fondamentali dell’ordinamento
6. Adeguatrice → Che adatta il significato di una disposizione affinché non contrasti con il significato di norme con rango superiore
7. Restrittiva→ Riduce l’ambito applicativo di una norma
8. Estensiva → Che stende il significato della disposizione oltre il dato letterale
9. Evolutiva→Quando il significato della disposizione viene adattata al contesto storico sociale e culturale in cui deve essere di volta in volta applicata
10. Storica → La norma viene interpretata alla luce della volontà del legislatore che l’ha formulata
S O G G E T T O
Le fonti atipiche (CICCONETTI) : Forma→Varianti di procedimento per l’adozione di un atto, Forza→Quando hanno una forza attiva o passiva diversa da quella del tipo a cui appartengono (es.
Amnistia e indulto che non può essere abrogato da leggi ordinarie, ma non può abrogare leggi che disciplinino oggetti diversi dalla concessione dell’amnistia e dall’indulto, Competenza→Quando disciplinano solo le materie assegnate dalle norme costituzionali (es. Concordati tra Chiesa e Stato)
10 Parte Prima • Teoria generale del diritto Diritto pubblico
Si distingue a seconda se ha rilevanza interna nel singolo Stato o su una comunità di Stati.
Diritto internazionale
Regola i rapporti tra i singoli Stati e tra questi e le organiz- zazioni internazionali (come l’ONU).
Le sue norme sono stabilite dalle consuetudini, dai trattati internazionali e dalle norme derivate.
Diritto costituzionale
Sancisce i principi fondamentali su cui si basano gli altri rami del diritto. Regola la forma dello Stato e i suoi poteri.
Le sue norme sono contenute nella Costituzione e nelle leggi costituzionali.
Diritto comunitario
Insieme di norme che regolano l’organizzazione e lo sviluppo delle Comunità europee e i rapporti tra queste e gli Stati membri. Tali norme sono stabilite dai Trattati istitutivi delle Comunità europee e dagli atti successivi che li hanno modificati e completati, nonché dai c.d. atti tipici, cioè regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri
Diritto amministrativo
Regola l’organizzazione e l’attività dello Stato e degli altri enti pubblici.
Diritto penale
Definisce quali sono i comportamenti considerati come reati e stabilisce le pene che devono essere comminate a chi li compie.
Le norme penali sono contenute nel codice penale e in numerose altre leggi speciali.
Diritto processuale
Regola i procedimenti che si svolgono davanti ai giudici.
A seconda del tipo di giudice e della natura della con- troversia, si distingue: diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto processuale amministrativo.
Le sue norme sono contenute nei codici di procedura civile e di procedura penale, e in alcune leggi speciali.
Diritto ecclesiastico Disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica.
Le sue norme sono stabilite dai Patti Lateranensi e dal nuovo Concordato.
Diritto finanziario
Stabilisce le regole che lo Stato e gli altri enti pubblici devono seguire per reperire i mezzi finanziari necessari alla costruzione di opere pubbliche, al funzionamento di scuole e ospedali, all’amministrazione della giustizia etc.
Le sue norme sono contenute in varie leggi.
La parte di esso che stabilisce le imposte e le tasse che i cittadini devono pagare allo Stato, è denominato: diritto tributario.
12
12 Parte Prima • Teoria generale del diritto
Ipotesi di riconoscimento o dichiarazione giudiziale
Il minore straniero adottato Il coniuge (straniero o apo- lide) di cittadino italiano Per iuris communicatio
• minore d’età
• maggiore d’età con elezione della cittadinan- za determinata dalla filiazione
• il titolare del diritto agli alimenti
• se risiede da almeno 2 anni legalmente in Italia
• dopo 3 anni dalla data del matrimonio valido e vincolante a tutti gli effetti
I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (art. 5 come mo- dificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94)
▼ ▼ ▼
▼ ▼
Per beneficio di legge
Straniero o apolide con padre o madre o ascendente in linea retta fino al 2° grado cit- tadini per nascita
Straniero nato in Italia
• che abbia prestato servizio militare o as- sunto pubblico impiego in Italia (occorre dichiarazione di volontà)
• che risieda legalmente da 2 anni in Italia (occorre dichiarazione di volontà entro 1 anno dalla maggiore età)
Requisiti:
• residenza ininterrotta in Italia (fino al 18°
anno)
• dichiarazione di volere acquistare la cit- tadinanza (entro 1 anno dalla maggiore età)
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▼ ▼
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Soggetti che siano stati cittadini italiani (e i loro figli e discendenti in linea retta di lingua e cultura italiana) già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano e poi ceduti alla Jugoslavia
▼ ▼ ▼
Padre o madre italiani
▼ ▼
CITTADINANZA ITALIANA (L. 5-2-1992, n. 91)
SCHEMAN. 1 - ACQUISTO Per nascita
Ius soli Ius sanguinis Il figlio di ignoti trovato nel
territorio italiano di cui non è provata alcuna cittadinanza Chi nasce in Italia e si tro-
va in una delle seguenti condizioni:
• genitori ignoti
• genitori apolidi
• il nato non segue la cit- tadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato cui questi appar- tengono
13
Capitolo 2 • Lo Stato
Presupposti:
• lo straniero ha reso emi- nenti servizi all’Italia
• ricorre eccezionale inte- resse dello Stato
▼
Concessione della cittadi- nanza:
• proposta del Ministro del- l’Interno
• parere del Consiglio di Stato
• decreto del Presidente della Repubblica
▼
Per impiego pubblico, carica pubblica o
servizio militare
Presso uno Stato estero o ente inter- nazionale cui l’Italia non partecipi
Presso uno Stato in guerra con l’Italia
• non si abbandona l’impiego o la carica
• si presta il servizio militare (non sussistendo obbligo)
• si acquista volontariamente la cit- tadinanza estera
▼ ▼
▼ Non si ottempera all’intimazione del
Governo italiano di abbandonare l’im- piego, la carica o il servizio militare
▼
Per rinunzia
Il cittadino italiano risiede o stabilisce la residenza all’estero
Figlio di persona che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza
• abbia raggiunto la maggiore età
• sia in possesso di altra cittadinanza
▼ ▼
▼ SCHEMAN. 2 - PERDITA