/ I OSPEDALI
,V I" RIUNITI
N.
Numero ^f L^
Dm 3 0 NOV, 2016
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
di* jbG DEL
Oggetto: Studio Clinico "CA204-125" con Sponsor in Bristol-Myers Squibb International Corporation, Belgium Branch - Autorizzazione SOD Clinica Ematologica ed approvazione
Convenzione.
IL DIRETTORE GENERALE
3 0 NOV, 2016
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
- D E T E R M I N A -
1. di recepire il parere favorevole espresso dal Comitato Etico Regionale delle Marche nella seduta del 24/11/2016 prot. n. 2016 0601 OR - il cui verbale è depositato agli atti dell'Azienda - in ordine all'esecuzione dello studio clinico sponsorizzato dal titolo: "Studio di Fase II, Randomizzato, in Aperto di Pomalidomide/Dexametasone Con o Senza Elotuzumab in Mieloma Multiplo Recidivo o
Refrattario"- Protocollo CA204-125;2. di dare atto che il suddetto parere favorevole afferisce anche alla idoneità della polizza assicurativa RCT stipulata dallo sponsor e dei compensi, alla rispondenza della convenzione economica, nonché alla copertura da parte dello sponsor di tutte le spese aggiuntive per lo studio;
3. di autorizzare la SOD Clinica Ematologica ad effettuare lo studio clinico in oggetto sotto la
responsabilità del Dott. Massimo Offidani e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia;
OSPEDALI R I U N I T I
Numero
Data
3 U NIM WI6
4. di stipulare, per l'esecuzione dello studio, apposita Convenzione con la Società Bristol-Myers Squibb International Corporation, Belgium Branch, con sede legale in Chaussée de la Hulpe 185, 1170-Bruxelles (la quale ha delegato Bristol-Myers Squibb S.r.l., con sede legale in via Virgilio Maroso 50 - 00142 Roma, ad agire in qualità di Richiedente Autorizzato alla presentazione della domanda della suddetta Sperimentazione alle Autorità Competenti, nonché ad interagire ai fini dell'esecuzione del presente Contratto) per l'esecuzione dello studio in oggetto, alle condizioni contemplate nello Schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato
D\
5. di dare atto delle seguenti condizioni contrattuali:
a) Validità della Convenzione (art. 10):
decorre dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per tutta la durata della Sperimentazione fino alla data di chiusura formale del centro sperimentale presso l'Azienda.
b) Arruolamento (art. 1):
lo Studio è progettato per valutare approssimativamente 3 Soggetti.
Trattandosi di studio multicentrico ad arruolamento competitivo, il numero di soggetti per centro potrà variare in funzione della capacità d'arruolamento di ciascun centro.
Un eventuale aumento del numero di soggetti da trattare presso l'Azienda, dovrà essere preventivamente concordato tra lo Sperimentatore e la Società.
e) Condizioni economiche (art.4 - AH.A):
Le disposizioni finanziarie sono dettagliate nell'articolo 4 (da pag.6 a pag.9 di 22) e nell'Allegato A (da pag. 19 a pag.22 di 22) dell'allegato schema di convenzione (Allegato n. 1) al quale si rinvia.
Fatturazione annuale.
6. di prendere atto delle dichiarazioni contenute nella domanda di autorizzazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2)
1.
di dare atto che si provvedere alla ripartizione dei compensi in applicazione delle disposizioni
approvate con Determina n. 379/DG del 22/09/06 e s.m.i.;
(. ii.{a.t.l.->- I i
i OSPEDALI
t RIUNITI
Numero
%W JbG
^ta 3 0 NOV, 2016
8. di prendere atto che l'esecuzione dello studio non comporta costi a carico dell'Azienda e del SSN;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ; 10. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge
412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda (art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i.):
// Direttore f.f. S.O. Convenzione e Libera Professione attesta la regolarità del presente atto e ne
certifica la conformità alle disposizioni vigenti.IL DIRETTORE AMMINIST (Antonello Maral
IL DIRETTO
(Michele
IERALE
'apoifèssi)
Il Direttore f.f. S.O.
(^rrTSnuela Ranwcci)
IL DIRETTO
(Alfre
SANITARIO
rdoni)
OSPEDALI R I U N I T I
i . . i , w i . . , « i,....
Data 3 0 NOV/2016
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
S.O. Convenzioni e Libera professione
Normativa e regolamenti di riferimento
- Decreto Ministeriale 12 maggio 2006: "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il
funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali1';- Decreto Ministero della Salute 8 febbraio 2013 "Criteri per la composizione e il funzionamento dei
Comitati Etici";- Decreto Ministero della Salute 12 marzo 2013 "Limiti, condizioni e strutture presso cui è possibile effettuare indagini cliniche di dispositivi medici ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 24
febbraio 1997 n.46 e successive modificazioni";- DGRM n.1104 del 29/09/2014 - Approvazione "Regolamento di funzionamento del Comitato Etico Regionale delle Marche (CERM)"
- "Regolamento per l'esercizio della libera professione del personale medico e delle altre
professionalità della dirigenza del ruolo sanitario" (Det.131/DG del 12/03/2012).- "Regolamento di istituzione e per il funzionamento del Comitato Etico" (Det.83/DG del 23/02/2015).
-
"Regolamento per gli adempimenti in materia di sperimentazioni cliniche" (Det.717/DG del20/12/2013).
Motivazione
- Con Determina n. 703/DG del 02/12/2005 questa Azienda ha approvato il "Regolamento Aziendale
per l'esercizio della libera professione del personale medico e delle altre professionalità delladirigenza del ruolo sanitario", successivamente modificato e integrato con Determine n. 319/DG del 20/07/06, n. 32/DG del 02/02/2011, n. 420/DG del 25/08/2011 e n. 131/DG del 12/03/2012.
In particolare, all'art. 41 del succitato Regolamento si stabilisce che le sperimentazioni e i trials clinici rientrano nella tipologia di attività libero professionale, da cui consegue la possibilità per il personale avente titolo di svolgere gli studi clinici al di fuori dell'impegno di servizio.
- Con Determine n. 571/DG del 31/10/2014, n. 1/DG dell'08/01/2015, il Direttore Generale ha
approvato l'istituzione ed il funzionamento del Comitato Etico Regionale delle Marche (C.E.R.M.).
- Con successiva Determina n.83/DG del 23/02/2015, il Direttore Generale ha approvato il Regolamento del suddetto comitato e stabilisce, a pag.3 dell'Allegato Definizioni, principi e Normativa di riferimento, che nella valutazione delle sperimentazioni si debbano tenere in particolare considerazione determinati aspetti, tra i quali :
- il rispetto di quanto disposto dal Decreto 14 luglio 2009: "Requisiti minimi per le polizze
assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali";
Numero ^ $ k £_
Data 3 0 NOV, 2016
- la rispondenza della convenzione economica proposta dallo Sponsor, con richiesta di apportare le modifiche e/o integrazioni ritenute opportune e necessarie.
Stante quanto sopra la scrivente S.O. ha acquisito, tramite la Segreteria Amministrativa del C.E.R.M. di questa Azienda - in ordine allo studio clinico sponsorizzato dal titolo "Studio di Fase II, Randomizzato, in Aperto di Pomalidomide/Dexametasone Con o Senza Elotuzumab in Mieloma Multiplo Recidivo o Refrattario"- Protocollo CA204-125, da condurre presso la SOD Clinica Ematologica - i seguenti
documenti:
1) Schema di Convenzione da stipulare con il Promotore
2) Domanda di autorizzazione a firma del Prof. Pietro Leoni in qualità di Direttore della SOD e del Dott.
Massimo Offidani in qualità di Sperimentatore.
In data 24/11/2016- prot.2016 0601 OR- il CERM ha espresso il parere favorevole di competenza e la Segreteria Regionale e con mail del 25/11/2016 ha trasmesso, alla scrivente S.O., il suddetto esito.
Il verbale della seduta del CERM è depositato agli atti dell'Azienda.
Il contraddittorio, instaurato da questa struttura al fine di concordare le clausole contrattuali, si è concluso pattuendo, in particolare, le seguenti clausole:
a) Validità della Convenzione (art. 10):
decorre dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per tutta la durata della Sperimentazione fino alla data di chiusura formale del centro sperimentale presso l'Azienda.
b) Arruolamento (art. 1):
lo Studio è progettato per valutare approssimativamente 3 Soggetti.
Trattandosi di studio multicentrico ad arruolamento competitivo, il numero di soggetti per centro potrà variare in funzione della capacità d'arruolamento di ciascun centro.
Un eventuale aumento del numero di soggetti da trattare presso l'Azienda, dovrà essere preventivamente concordato tra lo Sperimentatore e la Società.
e) Condizioni economiche (art.4 - AH.A):
Le disposizioni finanziarie sono dettagliate nell'articolo 4 (da pag.6 a pag.9 di 22) e nell'Allegato A (da pag. 19 a pag.22 di 22) dell'allegato schema di convenzione (Allegato n. 1) al quale si rinvia.
Fatturazione annuale.
Stante quanto sopra, si rileva la necessità di stipulare apposita Convenzione con la Società Bristol-
Myers Squibb International Corporation, Belgium Branch, con sede legale in Chaussée de la Hulpe
OSPEDALI R I U N I T I
Num^o Y^f/TyO-
Data 3 0 NOV, 2016
185, 1170-Bruxelles (la quale ha delegato Bristol-Myers Squibb S.r.l., con sede legale in via Virgilio Maroso 50 - 00142 Roma, ad agire in qualità di Richiedente Autorizzato alla presentazione della domanda della suddetta Sperimentazione alle Autorità Competenti, nonché ad interagire ai fini dell'esecuzione del presente Contratto), per l'esecuzione dello studio in oggetto, alle condizioni contemplate nello Schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
Per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie connesse con le sperimentazioni, questa S.O.
provvedere alla ripartizione dei compensi corrisposti dallo Sponsor in applicazione delle disposizioni approvate con Determina n. 379/DG del 22/09/06 modificata con Determina 717/DG del 20/12/2013.
La suddetta ripartizione presuppone che l'attività afferente allo studio sia svolta sia dalla dirigenza medica/sanitaria che dal personale del comparto "fuori orario di servizio" e che il rapporto di lavoro sia di tipo esclusivo e con regime di impegno orario a tempo pieno.
Esito dell'istruttoria
Sulla base della motivazione sopra esposta, si propone l'adozione di formale provvedimento per:
• recepire il parere favorevole espresso dal Comitato Etico Regionale delle Marche nella seduta del 24/11/2016 prot. n. 2016 0601 OR - il cui verbale è depositato agli atti dell'Azienda - in ordine all'esecuzione dello studio clinico sponsorizzato dal titolo: "Studio di Fase II, Randomizzato, in Aperto di Pomalidomide/Dexametasone Con o Senza Elotuzumab in Mieloma Multiplo Recidivo o
Refrattario"- Protocollo CA204-125;• dare atto che il suddetto parere favorevole afferisce anche alla idoneità della polizza assicurativa RCT stipulata dallo sponsor e dei compensi, alla rispondenza della convenzione economica, nonché alla copertura da parte dello sponsor di tutte le spese aggiuntive per lo studio;
• autorizzare la SOD Clinica Ematologica ad effettuare lo studio clinico in oggetto sotto la responsabilità del Dott. Massimo Offidani con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia;
• stipulare, per l'esecuzione dello studio, apposita Convenzione con la Società Bristol-Myers Squibb
International Corporation, Belgium Branch, con sede legale in Chaussée de la Hulpe 185, 1170-
Bruxelles (la quale ha delegato Bristol-Myers Squibb S.r.l., con sede legale in via Virgilio Maroso 50
- 00142 Roma, ad agire in qualità di Richiedente Autorizzato alla presentazione della domanda della
suddetta Sperimentazione alle Autorità Competenti, nonché ad interagire ai fini dell'esecuzione del
presente Contratto) per l'esecuzione dello studio in oggetto, alle condizioni contemplate nello
Schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
T ^ Z , . w , OSPEDALI R I U N I T I
Numero
$W jb(r
^ta 3 o NOV, 2016
• dare atto delle condizioni contrattuali di cui sopra detto e dei criteri di ripartizione dei proventi
connessi allo studio;• prendere atto delle dichiarazioni contenute nella domanda di autorizzazione a firma del Prof. Pietro Leoni in qualità di Direttore della SOD e del Dott. Massimo Offidani in qualità di Sperimentatore
(Allegato 2);• dare atto che si provvederà alla ripartizione dei compensi in applicazione delle disposizioni approvate con Determina n. 379/DG del 22/09/06 e s.m.i.;
• prendere atto che l'esecuzione dello studio non comporta costi a carico dell'Azienda e del SSN;
• trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
• dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda (art. 28 comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.i.);
Il Responsabile elei Procedimento Collaboratore Amministrativo Prof.le
(Tizi^n^Qjtaviani)^
1) Schema di Convenzione (Allegato 1) 3) Domanda di autorizzazione (Allegato 2)
ALLEGATI
CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPERIMENTAZIONE CLINICA
Tra
la Bristol-Myers Squibb International Corporation, Belqium Branchi, con sede
legale in Chaussée de la Hulpe 185. 1170-Bruxelles (Belgio).
(di seguito "BMS")
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto l° - G.M. Lancisi
G. Salesi", con sede legale in Ancona. Via Conca. 71, Codice Fiscale e Partita IVA
n° 01464630423. in persona del Dott. Michele Caporossi Direttore Generale
sostituito per la sottoscrizione della presente come da delega di firma dal Direttore f.f.
della S.O. Convenzioni e Libera Professione Dotta Emanuela Ranucci, la quale
agisce non in proprio bensì in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda, come da
atto prot.97236 del 02/02/2016
(di seguito "Azienda")
(singolarmente e/o collettivamente di seguito la/le "Parte/Parti")
Premesso che
BMS è l'affiliata della casa farmaceutica Bristol-Myers Squibb Company, che
commercializza in Italia diverse specialità medicinali.
II. BMS desidera effettuare la sperimentazione clinica dal titolo: "Studio di Fase II,
Randomizzato, in Aperto di Pomalidomide/Dexametasone Con o Senza
Elotuzumab in Mieloma Multiplo Recidivo o Refrattario"- CA204-125 (di
seguito la "Sperimentazione"), della specialità farmaceutica Elotuzumab ed
affidarne la conduzione all'Azienda.
BMS ha delegato Bristol-Myers Squibb S.r.l., con sede legale in via Virgilio
Maroso 50 - 00142 Roma, di agire in qualità di Richiedente Autorizzato alla
presentazione della domanda della suddetta Sperimentazione alle Autorità
Competenti, nonché ad ainteraqire ai fini dell'esecuzione del presente
Contratto con l'Azienda.
IV. L'Azienda intende assumere la responsabilità di avviare e gestire la
Sperimentazione nel rispetto del presente Contratto, del protocollo ed
eventuali emendamenti allo stesso e relativi alla suddetta Sperimentazione
(di seguito il "Protocollo") e delle leggi e regolamenti applicabili, linee guida
e deontologia del settore, incluse le norme di Buona Pratica Clinica (di
seguito la "Normativa").
V. L'Azienda dispone di risorse umane sufficienti ed adeguate ed è in possesso
del know-how e delle tecnologie, nonché di tutti i reguisiti di legge e le
autorizzazioni necessarie per l'esecuzione della Sperimentazione.
VI. Il Comitato Etico del Centro Coordinatore ha espresso parere unico favorevole
all'esecuzione della Sperimentazione in data il Comitato Etico
dell'Azienda ha espresso parere favorevole in data
VII. BMS ha stipulato idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità
civile connessa alla sperimentazione, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. f) del
D. Lgs. 211/03 e del Decreto 14 Luglio 2009.
Vili. BMS ha provveduto a documentare l'assenza di conflitto di interesse con
'Azienda
Tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente Contratto, si conviene e si
stipula quanto seque:
Art. 1- Oggetto e Gestione della Sperimentazione
1.1 L'Azienda s'impegna ad avviare, gestire ed eseguire la Sperimentazione in
conformità alle previsioni del presente Contratto, al Protocollo ed alla
Normativa. Ogni attività inerente alla Sperimentazione - ivi compresi il
monitoraggio e la gestione dei dati, sarà di esclusiva competenzadell'Azienda.
1.2 A supporto della conduzione della Sperimentazione. BMS corrisponderà
all'Azienda un contributo finanziario (di seguito il "Contributo") secondo
termini indicati all'articolo 4 del presente Contratto
li responsabile scientifico della Sperimentazione nominato dall'Azienda è
Dott. Massimo Offidani (di seguito lo "Sperimentatore"). Lo Sperimentatore
non potrà essere sostituito, né i suoi impegni e responsabilità potranno
essere sostanzialmente modificati, senza previa comunicazione scritta a
BMS e ai Comitati Etici, qualora richiesto dalla Normativa. La
Sperimentazione verrà condotta presso la SOD Clinica Ematologica, sotto la
responsabilità del Dott. Massimo Offidani.
1.3 In ottemperanza alle norme di Buona Pratica Clinica, BMS assume la
responsabilità di monitorare, mediante un Clinica! Site Monitor, la conduzione
della Sperimentazione al fine di garantire la qualità, l'accuratezza e la
completezza dei dati, la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, il rispetto del
Protocollo e della normativa vigente in materia.
1.4 La Sperimentazione dovrà comprendere il trattamento di circa n°3 (tre)
soggetti presso l'Azienda. Trattandosi di studio multicentrico ad arruolamento
competitivo, il numero di soggetti per centro potrà variare in funzione della
capacità d'arruolamento di ciascun centro. Le Parti prendono atto che un
eventuale aumento del numero di soggetti da trattare presso l'Azienda, dovrà
essere preventivamente concordato tra lo Sperimentatore e BMS. Lo
Sperimentatore ha la responsabilità della notifica dell'ampliamento al
Comitato Etico. Resta inteso che l'aumento della casistica, effettuato alle
suddette condizioni, non richiede la stipula di un atto integrativo al presente
Contratto; le condizioni economiche per soggetto pattuite nello stesso, si
applicheranno a tutti i soggetti aggiuntivi. La Sperimentazione si riterrà
conclusa al raggiungimento di n°144(centoguanrataguattro )soggetti arruolati
tra tutti i centri partecipanti al mondo.
1.5 BMS comunicherà tempestivamente per iscritto allo Sperimentatore la data di
chiusura degli arruolamenti, o per raggiungimento del numero di soggetti
complessivamente richiesto a livello internazionale, o per scadenza dei tempi
previsti, e lo Sperimentatore sarà guindi tenuto a svolgere la
Sperimentazione solo sui soggetti già arruolati alla data di detta
comunicazione.
1.6 BMS non avrà alcuna responsabilità e non riconoscerà alcun compenso per i
soggetti arruolati dallo Sperimentatore, su sua iniziativa, oltre il numero
massimo concordato o in data successiva a quella della comunicazione di
interruzione dell'arruolamento.
Art. 2 - Obbligazioni dell'Azienda
2.1 L'Azienda provvederà alla realizzazione della Sperimentazione usando la migliore
diligenza e nel rispetto della Normativa, ivi incluse le norme di Buona Pratica
Clinica.
2.2 L'Azienda provvederà allo svolgimento della Sperimentazione con propria
organizzazione di personale adeguatamente specializzato, apparecchiature,
strutture, mezzi e risorse, guali appropriati e necessari, e garantisce altresì di
essere dotato di tutte le autorizzazioni, i permessi e le licenze necessarie per
regolare svolgimento della Sperimentazione.
2.3 L'Azienda assicurerà il rispetto delle disposizioni del presente Contratto da parte
di ogni terzo coinvolto nella realizzazione o facilitazione delle attività finanziateattraverso il Contributo, e terrà espressamente manlevata ed indenne BMS da
ogni responsabilità per danni, spese, costi (incluse le spese legali), richieste di
risarcimento o perdite derivanti dall'inadempimento del presente articolo.
2.4 L'Azienda sarà coadiuvato dal proprio personale medico e/o infermieristico.
Nessun personale estraneo all'Azienda, al di fuori di guello menzionato, potrà
essere impiegato nella Sperimentazione salvo approvazione scritta da parte di
BMS.
2.5 La Sperimentazione potrà essere oggetto di ispezioni da parte delle autorità
competenti e di audit interni da parte di BMS. A tal fine l'Azienda si impegna a
mantenere costantemente aggiornati tutti i dati relativi alla Sperimentazione e al
Farmaco ed a facilitare le attività di ispezione. L'Azienda informerà prontamente
BMS di gualsiasi ispezione da parte delle autorità competenti.
2.6 L'Azienda e lo Sperimentatore si impegnano a non raccogliere od usare alcun
tipo di campione (sangue, urine, saliva, ecc.) dei soggetti arruolati nella
Sperimentazione di cui al presente contratto ai fini dello svolgimento di studi
clinici che gli stessi o altri soggetti intendano intraprendere, senza la preventiva
autorizzazione di BMS e dei soggetti arruolati.
Art. 3 - Materiale fornito da BMS
3.1 BMS s'impegna a fornire gratuitamente i Farmaci in Sperimentazione.
Elotuzumab, Pomalidomide. Dexamethasone (di seguito singolarmente e/o
collettivamente il "Farmaco"), nella guantità adeguata alla corretta esecuzione
della Sperimentazione. Inoltre, s'impegna a fornire allo Sperimentatore tutto
materiale scientifico in suo possesso (pubblicazioni, relazioni, ecc.) relativo alla
ricerca in atto, compresa ogni informazione, non precedentemente nota
concernente il Farmaco in esame, che possa avere rilevanza ai fini della
sicurezza e/o del risultato scientifico della Sperimentazione.
3.2 I Farmaci fornito da BMS ai sensi del presente Contratto sarà utilizzato soltanto in
relazione allo svolgimento della Sperimentazione. L'Azienda, lo Sperimentatore o
soggetti delegati dall'Azienda non potranno richiedere alcun corrispettivo a terzi
n relazione alla fornitura del Farmaco. Allo scioglimento del presente Contratto.
I rimanente Farmaco scaduto e/o inutillizzato sarà riconsegnato a BMS che si
farà carico del ritiro e dello smaltimento dello stesso. Tale previsione sopravvivrà
allo scioglimento del Contratto.
3.3 BMS si impegna a trasmettere al Comitato Etico dell'Azienda il Clinical Study
Report provvedendo al relativo caricamento sul sito web dell'Agenzia Italiana del
Farmaco entro 12 mesi dal termine della Sperimentazione a livello modiale
(corrispondente all'ultima visita dell'ultimo soggetto arruolato).
Art. 4 - Contributo alla Sperimentazione, Compliance e Conflitto di Interessi
4.1 Per l'esecuzione della Sperimentazione oggetto del presente Contratto. BMS
corrisponderà all'Ente, un Contributo pari a
Euro 10.335,00 per il braccio di trattamento con Elotuzumab
Euro 7.243,00 per il braccio di Controllo
Gli importi del presente paragrafo 1 si intendono per ogni soggetto arruolato e
valutabile (correttamente trattato con il Farmaco e del guale vi sia la valutazione
completa della visita finale) e che abbia completato la Sperimentazione secondo gli
schemi riportati nell'Allegato A punto 1 del presente Contratto.
4.2 Sono da intendersi escluse dagli importi sopra indicati le prestazioni elencate
nell'Allegato A punto 2, le guali verranno rimborsate secondo gli importi in esso
indicati.
4.3 Per eventuali soggetti arruolati ed usciti dalla Sperimentazione prima della
conclusione della stessa, ma comunque valutabili, verrà corrisposto un compenso
proporzionale alle visite eseguite ed alle prestazioni erogate fino al momento
dell'uscita del soggetto dalla Sperimentazione.
4.4 Per eventuali soggetti, che a seguito della visita di screening dovessero
risultare non idonei al trattamento ai fini del Protocollo (screening faiiure), BMS
corrisponderà all'Azienda il medesimo importo della visita di screening come indicato
nell'Allegato A punto 2.
4.5 II compenso pattuito è comprensivo del valore d'uso, deterioramento e
consumo delle apparecchiature e dei servizi già esistenti, nonché delle attività
amministrative prestate dall'Azienda.
4.6 Le somme verranno corrisposte secondo le seguenti modalità:
con importi fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7 ter del DPR 633/72
modificato con Decreto Legislativo del 11/02/2010 n.18;
dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Azienda;
con cadenza annuale a partire dalla data di stipula del presente Contratto
sulla base delle attività effettivamente svolte e verificate sino al momento
dell'invio della richiesta di emissione fattura da parte di BMS;
in conformità al recente D.Lgs. 192/2013 (30-60 gg. dal ricevimento delle
fatture);
le fatture dovranno essere intestate a Bristol-Myers Sguibb International
Corporation, Belgium Branch, Chaussée de la Hulpe 185, 1170-Bruxelles
(Belgio) VAT n. BE 0415033504 ed inviate a Bristol-Myers Sguibb
Regional Clinical Operations - Via Virgilio Maroso. 50 - 00142 Roma.
Il pagamento verrà effettuato per ciascun soggetto valutabile (secondo
quanto definito nel Protocollo) a fronte della ricezione delle relative CRFs.
Le CRFs devono soddisfare i requisiti dello Sponsor (contenere dati
consistenti e di qualità) ed essere completate/sottomesse entro 10 (dieci)
giorni lavorativi (si veda Monitoring Pian di ciascun Protocollo) dal giorno
della visita del soggetto partecipante.
Le Parti concordano che eventuali modifiche alla Convenzione che
comportino una variazione economica non superiore ai 3.000,00
(tremila/00) Euro, siano essi modifiche di importi precedenti o inserimento
di nuovi importi, non richiederanno la stipula di un atto integrativo firmato
da entrambe le Parti, bensì potranno essere richieste ed approvate
attraverso lo scambio di comunicazione e-mail tra le medesime. Tali
comunicazioni dovranno essere inviate da BMS S.r.l. al seguente indirizzo
e-mail dell'Azienda: emanuela.ranucci@ospedaliriuniti.marche.it con in
copia lo Sperimentatore; a fronte di tale comunicazione e dopo il parere
del CERM, l'Azienda fornirà conferma di accettazione
4.8 Le Parti si danno atto che il pagamento del Contributo di cui sopra non
rappresenta alcun compenso volto a determinare, raccomandare, promuovere, o in
ogni caso influenzare, la conclusione di accordi commerciali aventi a oggetto
l'acguisto di beni e servizi.
4.9 Le Parti si danno altresì atto che il presente Contratto e il Contributo
corrisposto in relazione alla Sperimentazione non sono finalizzati in alcun modo a
determinare l'utilizzazione e/o l'acguisto di prodotti di BMS da parte del Promotore o
dello Sperimentatore o di gualsiasi altro soggetto coinvolto nella Sperimentazione.
4.10 L'Azienda, anche per conto dello Sperimentatore, dichiara e garantisce che
qualsiasi pagamento effettuato e corrispettivo versato ai sensi del presente Contratto
è debitamente indicato e individuato nel presente Contratto e rappresenta il normale
valore di mercato per servizi resi analoghi a quelli contemplati dal presente Contratto
gli BMS segue ed applica il proprio Modello di Organizzai
one Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel proprio codice
etico ("Standard di Condotta Professionale ed Etica") e nel Codice Deontologico di
Farmindustria e non avvalla in alcun modo comportamenti od azioni che siano
contrari a tali principi. Qualsiasi condotta contraria a guei principi costituirà causa di
immediata risoluzione dell'Accordo da parte di BMS.
4.12 L'Azienda s'impegna a conformarsi agli adempimenti relativi alle informazioni
finanziarie (Financial Disclosure) secondo il modulo fornito da BMS allo
sperimentatore a non coinvolgere nella Sperimentazione - a qualsiasi titolo
Sperimentatori, personale medico e/o infermieristico presente nella "Debarred List"
ovvero nell'elenco di persone impedite a partecipare a sperimentazioni cliniche
(secondo guanto disposto dal Generic Drug Enforcement Act del 1992 e successive
modifiche della Food and Drug Administration U.S.A.).
Art. 5 - Eventi Avversi
In relazione agli Eventi Avversi, l'Ente si impegna a seguire guanto indicato sul
Protocollo di Sperimentazione. L'Ente, inclusi i medici che ad esso appartengano,
s'impegnano a comunicare a BMS, all'indirizzo indicato sul Protocollo, ogni evento
avverso entro 24 ore lavorative da guando ne siano venuti a conoscenza. Inoltre,
qualora l'Evento Avverso sia ascritto ad un farmaco non oggetto della
Sperimentazione, si ricorda l'obbligo di riportarlo in accordo alla normativa vigente in
materia di farmacovigilanza.
Art. 6- Responsabilità Civile e Assicurazione
6.1 L'Azienda solleva BMS da ogni responsabilità per eventuale inosservanza di
disposizioni di legge imputabili allo stesso, nonché da ogni responsabilità per
danni provocati ai soggetti nel caso di dolo o colpa grave da parte
dell'Azienda.
6.2 BMS dichiara di essere munita di idonea polizza assicurativa per
responsabilità civile verso terzi derivante da sperimentazioni cliniche ai sensi
della normativa applicabile.
6.3 Nella specie, la relativa polizza è stipulata con la compagnia assicuratrice
BMS International Insurance Company Limited ed è conforme alla normativa
italiana attualmente in vigore.
Art. 7 - Proprietà Intellettuale e Pubblicazione
7.1 BMS è proprietario esclusivo di tutte le informazioni derivanti dalla
Sperimentazione, inclusi dati, risultati, scoperte, invenzioni, know-how e simili
risultanti dalla Sperimentazione. L'Azienda fornirà a BMS copia dei risultati
della Sperimentazione (di seguito i "Dati") ottenuti appena disponibili.
7.2 L'utilizzo scientifico dei Dati per finalità non commerciali (guali attività di
training interno, partecipazione a congressi, convegni o seminari) da parte
dell'Azienda sarà libero, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali
pubblicazioni, congressi, convegni, seminari o simili, il ruolo di BMS guale
promotore della Sperimentazione. L'eventuale utilizzo dei Dati per finalità
diverse da guelle sopraelencate dovrà essere autorizzato per iscritto da
BMS. In mancanza di tale espressa autorizzazione è inibito all'Azienda
'utilizzo dei suddetti Dati. L'Azienda potrà pubblicare i Dati impegnandosi a
sottoporre a BMS il manoscritto prima della sua pubblicazione, al fine di
consentire la valutazione circa l'esattezza delle informazioni scientifiche
contenute e l'assenza di informazioni riservate di proprietà di BMS. L'Azienda
garantisce che non verranno pubblicate informazioni riservate di proprietà di
BMS. BMS avrà il diritto di chiedere il posticipo della pubblicazione qualora
decidesse di proteggere con un'iniziativa di tutela brevettale alcuni Dati
relativi alla Sperimentazione contenuti nella pubblicazione.
7.3 Qualsiasi invenzione o scoperta a cui si dovesse incidentalmente pervenire
durante la conduzione della Sperimentazione e che dovesse essere in alcun
modo relativa alle informazioni riservate rivelate da BMS all'Azienda ovvero
all'uso, dosaggio o indicazione del Farmaco, sarà di proprietà esclusiva di
BMS e sarà prontamente allo stesso trasferita. L'Azienda sarà responsabile
del rispetto di tale previsione da parte dello Sperimentatore e di qualsiasi
altro soggetto coinvolto nella conduzione della Sperimentazione. Qualora
dovessero sorgere esigenze di tutela brevettale da parte di BMS, le Parti si
accorderanno ai fini di consentire a BMS di provvedere a tale protezione
brevettale prima della pubblicazione dei Dati. Resta salvo il riconoscimento
del diritto di autore allo Sperimentatore ai sensi della normativa applicabile
senza alcun corrispettivo da parte di BMS allo Sperimentatore a titolo di
royalties sull'invenzione e/o scoperta.
7.4 BMS è tenuta a rendere pubblici i risultati della Sperimentazione in
conformità a quanto previsto dalla Normativa-
Art. 8 - Trattamento Dati Personali delle Parti e dei Soggetti
8.1 BMS e l'Azienda, debitamente informati in merito a guanto previsto dagli artt. 7 e
13 del D. Lgs. 196/03 - Codice Privacy, prestano il loro consenso e danno
espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano da loro stessi
reciprocamente trattati e/o comunicati, per le seguenti finalità: a) adempimento di
specifici obblighi contabili e fiscali; b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli
obblighi contrattuali; e) attività di Sperimentazione; d) finalità connesse ad
obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria e da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; e) gestione del contenzioso; f) finalità statistiche; g) servizi di controllo interno, h) gestione degli
eventi avversi, i) obblighi di trasparenza ai sensi dell'art.5 del CodiceFarmindustria relativamente all'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati
nei confronti dell'Azienda. In guesto specifico caso, i dati verranno pubblicati in
forma aggregata su sito web di BMS ( www.bms.it).
8.2 II reclutamento dei soggetti sarà condotto dallo Sperimentatore, che sarà
responsabile per l'ottenimento del consenso informato nel rispetto della
Normativa, con particolare riferimento a guanto stabilito dalla Determinazione del
Garante n.52 del 24 luglio 2008.
8.3 Le Parti, nelle rispettive gualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, si
impegnano a rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e successive
modifiche, le Linee Guida e prescrizioni del Garante per la protezione dei dati
personali e dei dati sensibili con particolare riferimento ai profili relativi alle
modalità di trattamento dei dati, ai reguisiti dei dati, alla notificazione, alla
designazione di Incaricati e Responsabili, alla custodia e sicurezza delle
informazioni.
8.4 Le Parti si impegnano, ciascuna per la parte di propria competenza, ad adottare
tutte le misure di sicurezza sia tecniche sia organizzative imposte dalle norme
applicabili e Linee Guida per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione della
Sperimentazione contro ogni accidentale o illegittima distruzione o accidentale
perdita e danno, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati e contro tuttele altre illegittime e non autorizzate forme di trattamento.
8.5 L'Azienda si impegna a manlevare e tenere indenne BMS per ogni costo, spesa.
richiesta di risarcimento e qualsiasi altro danno che BMS dovesse patire a
seguito di azioni e richieste dei soggetti o di terzi nonché di provvedimenti delle
Autorità competenti, connesse e dipendenti da eventuali trattamenti di dati
personali illeciti o non conformi alla legge posti in essere, in ragione della
Sperimentazione e/o dell'esecuzione del presente Contratto, dall'Azienda o dallo
Sperimentatore.
8.6 Affinché BMS possa conformarsi al principio di trasparenza dei dati, l'Azienda/lo
Sperimentatore acconsente che BMS possa pubblicare su sito web
www.clinicaltrials.gov, su altri siti web di registri ufficiali in materia di
Sperimentazioni Cliniche e sui siti web di proprietà di BMS e dei suoi affiliati la
lista dei centri partecipanti alla Sperimentazione ed il nome dello Sperimentatore
stesso.
8.7 Art. 9 - Informazioni Confidenziali
9.1 Ciascuna Parte:
a) manterrà confidenziali e proteggerà in ogni momento le informazioni
confidenziali riguardanti la controparte di cui sia venuta a
conoscenza a seguito delle attività oggetto del presente Contratto;
b) userà o rivelerà le informazioni confidenziali dell'altra parte
solamente in conformità alle previsioni dell'Articolo 7.2 o per
l'esecuzione delle sue obbligazioni secondo il presente Contratto-
Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali dell'altra parte
solamente:
a) al suo personale autorizzato o ai suoi agenti qualora nell'esecuzione
del presente Contratto ve ne sia la necessità, purché essi
acconsentano ad assumere le medesime o equivalenti obbligazioni
di confidenzialità;
b) nella misura in cui ciò sia richiesto da leggi, regolamenti, ordini del
tribunale, o autorità governative. Nel caso in cui tale diffusione sia
richiesta, la parte comunicherà immediatamente la richiesta all'altra
parte e collaborerà con le ragionevoli istruzioni da essa fomite al fine
di limitare tale diffusione; e
e) nel caso in cui sia stato cosi concordato per iscritto con l'altra Parte.
Art. 10-Durata
10.1 II presente Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà in
vigore per tutta la durata della Sperimentazione, da condursi secondo Protocollo, fino
alla data di chiusura formale del centro sperimentale presso L'Azienda. Resta fermo
'obbligo di BMS e dell'Azienda di concludere le attività amministrative e finanziarie (di
seguito le "Attività Post Sperimentali") successivamente alla conclusione del
presente Contratto.
10.2 Resta inteso che le obbligazioni di cui agli articoli 6 (Responsabilità Civile e
Assicurazione), 7 (Proprietà intellettuale e Pubblicazione), 8 (Trattamento dati
personali delle Parti e dei soggetti), 9 (Informazioni confidenziali) sopravvivranno
all'estinzione, per gualsiasi causa, del presente Contratto
Art. 11 - Risoluzione e Recesso
11.1 II presente Contratto potrà essere risolto da ciascuna delle Parti con
comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A.R. all'altra Parte:
a) nel caso in cui non sia stata ottenuta l'autorizzazione alla conduzione della
Sperimentazione dalle autorità competenti, ovvero tale autorizzazione venga
ritirata, fatto salvo il diritto di BMS al risarcimento dei danni, gualora
l'interruzione della Sperimentazione da parte delle autorità competenti sia
determinata da inadempimento dell'Azienda, del personale dell'Azienda e dei
soggetti da esso delegati, alle proprie obbligazioni ai sensi del presenteContratto, ovvero da dolo o colpa grave nell'esecuzione del presente
Contratto;
b) in caso di violazione delle rispettive obbligazioni, dichiarazioni e/o garanzie ai
sensi del presente Contratto e sempre che a tale violazione non sia posto
rimedio nel termine di 30 giorni dalla relativa richiesta scritta di adempimento
inviata dalla Parte inadempiente;
e) nel caso in cui gli effetti di una gualsiasi reazione avversa od evento relativi al
Farmaco nel corso della Sperimentazione, siano di tale importanza o gravità
da giustificare l'interruzione della Sperimentazione;
d) nel caso di cessazione nell'attività o nei pagamenti dell'altra parte o
l'istituzione contro di essa di gualsiasi procedura fallimentare o di
scioglimento della società, liguidazione, amministrazione controllata o
amministrazione straordinaria;
e) nel caso di cessione, effettuata dall'altra parte, a benefìcio dei creditori o
ammissione, per iscritto, di tale parte, dell'impossibilità di pagare i suoi debiti
alla loro scadenza.
11.2 II presente Contratto potrà essere risolto da BMS con comunicazione scritta
inviata all'altra Parte:
a) nel caso di conduzione della Sperimentazione da parte dell'Azienda in
violazione del Protocollo, delle previsioni del presente Contratto ovvero della
Normativa;
b) nel caso in cui la Sperimentazione non sia condotta in conformità' ai termini
ed ai tempi concordati, nonché qualora i soggetti non vengano inseriti nei
tempi previsti e/o l'Azienda non sia nelle capacità di condurre la
Sperimentazione.
11.3 In caso di risoluzione anticipata, non determinata da inadempimento dell'Azienda delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto, BMS
rimborserà all'Azienda le spese e i costi non annullabili sostenuti nell'ambitodella Sperimentazione fino alla data di comunicazione della risoluzione
anticipata.
11.4 Nelle ipotesi di risoluzione o recesso di cui al presente articolo, nonché
nell'ipotesi di interruzione anticipata della Sperimentazione. l'Azienda dovrà
comungue redigere la relazione finale ai sensi dell'art. 2.9 nonché una relazione
finale sui Dati fino a quel momento raccolti.
Art. 12 - Legge applicabile e Controversie
12.1 II presente Accordo ed ogni relativa disputa o pretesa saranno regolati dalle
legge italiana. Per ogni controversia concernente l'interpretazione, esecuzione e
risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona-
Art. 13 - Clausole Generali
13.1 Precedenti Accordi. Il presente Contratto, i suoi allegati, ed ogni documento
a cui il Contratto fa riferimento costituiscono l'accordo completo tra le Parti e
sostituiscono tutti i precedenti accordi e impegni assunti dalle Parti aventi il
medesimo oggetto. Le modifiche al presente Contratto dovranno essere effettuate
per iscritto e firmate da entrambe le Parti.
13.2 Modifiche al Contratto. Il Contratto non può essere emendato o modificato
se non per mezzo di un nuovo documento scritto, firmato dalle Parti.
13.3 Cessione. Il presente Contratto non potrà essere ceduto da una Parte, né in
toto. né in parte, a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.
13.4 Clausole invalide. L'eventuale invalidità o nullità di una o più clausole del
Contratto non importa la nullità dell'intero Contratto.
13.5 Comunicazioni. Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto dovranno
essere inviate per fax e/o posta elettronica (ad eccezione dei casi nei quali si richiede
la conferma mediante lettera raccomandata A.R.) agli indirizzi ed ai recapiti indicati
dalle Parti.
13.6 Forza Maggiore. Il verificarsi di un caso di "forza maggiore" guale catastrofe
naturale, incendio, esplosione, sciopero, serrata, conflitto sindacale, guerra.
sommossa, o altre cause al di fuori del controllo delle Parti opererà come causa di
sospensione del Contratto durante il periodo necessario per rimuovere tale
impedimento. La Parte impossibilitata ad ottemperare ai suoi obblighi da un caso di
'forza maggiore" dovrà comunicarlo immediatamente all'altra Parte e fare tutto
possibile per rimuovere tale impedimento. Tuttavia se il periodo di sospensione dura
più di trenta (30) giorni, l'altra Parte potrà cancellare gualsiasi relativa clausola del
Contratto con effetto immediato.
13.7 Negoziazioni. Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola
e obbligazione del Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da
ciascuna parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza
non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto nelle date sottoindicate.
Bristol-Myers Squibb International corporation (Belgium Branch)
Firma:
Nome/Titolo:
Data:
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto 1° - G.M. Lancisi
G. Salesi'
Firma:
Dotta Emanuela Ranucci
Delegata alla firma
Data:
ppv-
Firma:
Dott. Massimo Offidani
Sperimentatore Principale
Allegato A
Punto 1 SCHEMA VISITE/COSTI BRACCIO ELOTUZUMAB
VISITA Importo in Euro (€)
Screening 1.103.42
Ciclo 1 2.623,88
Ciclo 2 2.586.18
Ciclo 3 767.48
Ciclo 4 740.34
Ciclo 5 740,34
Ciclo 6 740,34
Visita di fine studio 452.58
Giorno 30 273.22
Giorno 60 273,22
Follow-Up di sopravvivenza 34,00
Costo totale per soggetto 10.335,00
Cicli aggiuntivi dopo il ciclo 6 nel braccio Elotuzumab
Visita Importo in Euro (€)
Ogni ciclo dopo il 6 740.34
SCHEMA VISITE/COSTI BRACCIO DI CONTROLLO
Visita Importo in Euro (€)
Screening 1.103,42
Ciclo 1 1.579.42
Ciclo 2 1.529,36
Ciclo 3 499.58
Ciclo 4 499,58
Ciclo 5 499,58
Ciclo 6 499.58
Visita di fine studio 452.58
Giorno 30 273,22
Giorno 60 273.22
Follow-Up di sopravvivenza 34.00
Costo totale per soggetto 7.243,54
Cicli aggiuntivi dopo il ciclo 6 nel braccio di Controllo
Visita Importo in Euro (€)
Ogni ciclo dopo il 6 740.34
Punto 2
PAGAMENTI AGGIUNTIVI
(a fronte di attività svolte e compilazione delle relative CRFs - Case Report
Forms)
Eventuali ulteriori visite di follow-up per la sopravvivenza, da eseguirsi secondo la
cadenza richiesta dal Protocollo, ovvero ogni tre mesi sino al termine della
Sperimentazione, verranno rimborsate al medesimo importo previsto per la prima
visita di follow-up di sopravvivenza.
Qualora si rendesse necessario eseguire delle visite aggiuntive non previste, ai fini
della sicurezza del soggetto, gueste verranno rimborsate alla cifra pari a € 82,00
ciascuna per ciascun soggetto.
Per guei soggetti che, a seguito della visita di screening, dovessero risultare non
idonei al trattamento ai fini del Protocollo (screening failure), BMS corrisponderà il
medesimo importo previsto per la visita di screening, secondo guanto indicato nello
schema a seguire:
Totale soggetti randomizzati Numero di screening failure rimborsabile
0-5 soggetti
6-10 soggetti
11 -15 soggetti
16-20 soggetti 10
21 -25 soggetti 12
26 - 30 soggetti 15
Le valutazioni tumorali (comprensive di: immagini, refertazione. contrasto.
interpretazione), da eseguirsi in accordo al Protocollo tramite TAC o tramite
Risonanza Magnetica, verranno rimborsate agli importi di seguito indicati, a
seconda della procedura effettuata:
Procedura Importo in Euro (€)
TAC torace 536,00
TAC addome 524,00
TAC pelvi 403.00
TAC testa/cervello 367,00
TAC area sospetta o total body 426.00
RMN torace 737.00
RMN addome 667,00
RMN pelvi 644.00
RMN testa/cervello 775,00
RMN area sospetta o total body770,00 Qualora si ritenesse opportuno effettuare una
biopsia midollare, se clinicamente indicato e in accordo al Protocollo, guesta verrà rimborsata alla cifra pari a € 122,00 ciascuna.
Qualora si ritenesse opportuno effettuare una biopsia midollare con ago aspirato.
se clinicamente indicato e in accordo al Protocollo, guesta verrà rimborsata alla cifra
pari a € 110,00 ciascuna.
Qualora si ritenesse opportuno effettuare una citometria di flusso, se clinicamente
indicato e in accordo al Protocollo, guesta verrà rimborsata alla cifra pari a € 250,00
ciascuna
Qualora si ritenesse opportuno effettuare una immunoistochimica, se clinicamente
indicato e in accordo al Protocollo, guesta verrà rimborsata alla cifra pari a € 104,00
ciascuna
Qualora si ritenesse opportuno effettuare ulteriori esami di laboratorio (un retest) di
ematochimica se clinicamente indicato e in accordo al Protocollo, guesti verranno
rimborsati alla cifre:
Esami di ematologia € 14,00
• Esami di chiamica € 7.00
Qualora si ritenesse opportuno effettuare un ulteriore allestimento e l'invio al
laboratorio centralizzato se clinicamente indicato e in accordo al Protocollo, guesta
verrà rimborsata alla cifra pari a € 14,00 ciascuna
MM
Allegato n. 2
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AZIENDALE E RICHIESTA DI PARERE
PER SPERIMENTAZIONE CLINICA
di tipo commerciale
MODULISTICA A CURA DELLO SPERIMENTATORE RESPONSABILE E DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COINVOLTA
Per ulteriori informazioni consultare:
il Portale della Ricerca Clinica dell'AIFA
la Segreteria del Comitato Etico Regionale delle Marche
AIFA:
http://ricerca-clinica.agenziafarmaco
Comitato Etico Regionale delle Marche comitato.etico@ospedaUriuniti.marche.it
Sezione A Sezione B Sezione C Sezione D
Modulo per l'analisi dei costi correlati allo studio
Modulo di previsione di impiego del compenso per lo studio Modulo relativo al coinvolgimento del personale di assistenza
Assunzione di responsabilità a cura dello Sperimentatore Responsabile dello studio e del
Direttore della struttura
Allegato 2 - Versione 1.1 del 26 marzo 2015 pag. 1 di lì
If/I sottoscritto/i:
> Prof./Dott. Pietro Leoni
in qualità di Direttore/i
della struttura di clinica di ematologia
Presidio Ospedaliero Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Di Ancona
Dipartimento Medicina Interna Sede di Ancona Torrette
tei 0715964235 fax 0712183448 e-mail: pJeoniniv.pm.it
celi (facoltativo)
> Prof./Dott, Massimo Offidani
in qualità di Medico Responsabile dello Studio
dipendente della struttura clinica di ematologia
Presidio Ospedaliero Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Di Ancona
Dipartimento Medicina Interna Sede di Ancona Torrette
tei 0715964735 fax 0712183448 e-mail Massimo.Offidani@ospedaliriuniti.marche.it
celi 3284614988 (obbligatorio)
CHIEDE/CHIEDONO
il parere del Comitato Etico Regionale delle Marche all'esecuzione del seguente studio sperimentale clinico:
Codice Studio CA204-125 __
Codice EUDRACT 2014-003282-19
Data dello studio last version dated 11-Nov-2015 Versione n. rey_Prot01/Am02
Titolo dello Studio An Open Label Randomized Phase 2 Trial of Pomalidomide/Dexamethasone
With or Without Elotuzumab in relapsed and refractorv Multiple Mveloma
Tipologia dello Studio:
FASEl •
FASE II 13
FASE III •
FASE IV •
ACCESSO ALLARGATO •
DISPOSITIVI MEDICI •
ALTRO (specificare) •
PROMOTORE
Dott.
Allegato 2 - Versione 1.1 del 26 marzo 2015 pag.2 di U
Ditta/Ente Bristol-Myers Squibb Company
Referente Aziendale del Promotore a cui indirizzare tutte le comunicazioni:
dr. Stefano Ristori
Indirizzo Piazzale dell'Industria, 40-46 - 00144
Tel 347.2755769 Fax 06.50396631 E-mail stefano.ristori@bms.com Celi 347.2755769
C.R.O. (Clinical Research Organization) (se presente): Non prevista
Ditta
Referente Aziendale del Promotore a cui indirizzare tutte le comunicazioni:
Indirizzo
Tel Fax E-mail
Celi
STUDIO MULTICENTRICO SI £3 NO D
Se SI CENTRO COORDINATORE
Prof./Dr Struttura Prof. Antonio PALUMBO, Dir. Divisione di Ematologia 1
Azienda AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Tel +390116334260 Fax +390116334479 e-mail appalumbo@.vahoo.com
Se il promotore non è afferente all'Ente, l'esecuzione dello studio prevede l'utilizzo o la trasmissione di dati
personali (*) SI H NO D
(*) per "dati personali" si intendono i dati di riconoscimento dei paziente es. nome, cognome, diagnosi, codice fiscale, ecc.
INDAGINE CLINICA CON DISPOSITIVI MEDICI
SI D NO E]
Se SI
> la ricerca clinica è svolta con il dispositivo recante la marcatura CE, non modificato in alcuna parte e sperimentato nella stessa indicazione d'uso presa in considerazione nelle procedure di valutazione
di conformità seguite ai fini dell'apposizione di tale marcatura? ~~ ~~
>
Il dispositivo medico è a carico dell'ente sede della sperimentazione?
> Il dispositivo medico in oggetto è utilizzato nella corrente pratica clinica?
> La struttura è già in possesso del quantitativo sufficiente?
> E' necessario procedere all'acquisto del dispositivo?
> La sperimentazione inciderà sulla quantità routinaria usata nella struttura?
Riportare nel dettaglio tipologia e quantità necessaria nel paragrafo "Materiali/attrezzature/servizi
necessari per lo svolgimento dello studio" della Sezione Asin Non
sin Non
sin Non
s i n Non
s i n Non
s m Non
Allegato 2 - Versione 1,1 del 26 marzo 2015 pag. 3 di 11
Sezione A: Modulo per l'analisi dei costi correlati allo studio
Corrispettivo a paziente proposto dal
Promotore
N° pazienti previsti nel centro
Elo Arm/Control Arm = € 10.735 / € 7.643
Arruolati/Trattati: 4/3
Altre strutture coinvolte nell'esecuzione dello studio
Elencare, lestrutture eventualmente coinvolte e le attività svolte nell'ambito del presente studio
Es: cardiologia per l'esecuzione dì 2 ECG/paziente, radiologia per l'esecuzione di 1 TAC/paziente, laboratorio centralizzato perl'esecuzione di analisi.... 1 biostatistico afferente a ... per l'analisi statistica, etc.
Struttura coinvolta 1 ...laboratorio analisi
2 ...farmacia 3 ...radiologia
Studio in regime:
• Ambulatoriale
• di Ricovero
Attività svolta Analisi ematochimiche ed urinarie Allestimento di farmaci
si x no n
si n NO x
Prestazioni studio specifiche
N.B.: Resta inteso che II costo di prestazioni studio-specifiche non può gravare né sul SSN né sul paziente e pertanto non può essere previsto il pagamento di alcun ticket da parte di quest'ultimo. Tale costo è da
intendersi a totale carico del Promotore.
> Laboratorio Analisi
si E] no n naH
A) Esami previsti in termini quantitativi e temporali e concordati per il processo diagnostico e terapeutico standard della patologia in esame SI x NO Q
B) Vengono svolte prestazioni che non fanno parte di una normale gestione del paziente con la patologia in studio (o del normale follow up) ma sono eseguite, come tipologia della prestazione o come frequenza,
ai fini specifici dello studio? SI • NO x
Se sì, elencarle di seguito:
Tipologia di prestazione Quantità/paziente Tariffa come da Nomenclatore Regionale 1 ...
2...
3...
Se si al punto B:
Presa visione dell'impegno richiesto al Laboratorio Analisi per lo svolgimento della sperimentazione, si
dichiara la disponibilità nell'esecuzione delle attività di cui sopra.Data
Allegato 2 - Versione 1.1 del 26 marzo 2015 -4 di 11
> Strutture radiologiche
si ki no n naH
A) Esami previsti in termini quantitativi e temporali e concordati per il processo diagnostico e terapeutico
standard della patologia in esame SI x NO Q
B) Vengono svolte prestazioni che non fanno parte di una normale gestione del paziente con la patologia in
studio (o del normale follow up) ma sono eseguite, come tipologia della prestazione o come frequenza, ai fini specifici dello studio? SI • NO x
Se sì, elencarle di seguito:
Tipologia dì prestazione Quantità/paziente Tariffa come da Nomenclatore Regionale 1 ...
2...
3...
. . .
Se si al punto B:
Presa visione dell'impegno richiesto alla struttura radiologica per lo svolgimento della sperimentazione, si dichiara la disponibilità nell'esecuzione delle attività di cui sopra.
Data
Direttore
> Altro:
sin
NOxnaH
A) esami previsti in termini quantitativi e temporali e concordati per il processo diagnostico e terapeutico
standard della patologia in esame SI n NO x
B) Vengono svolte prestazioni che non fanno parte di una normale gestione del paziente con la patologia in studio (o del normale follow up) ma sono eseguite, come tipologia della prestazione o come frequenza, ai fini specifici dello studio (es. ricoveri, visite, esami strumentali)? SI Q NO x
Se si, elencarle di seguito;
Tipologia di prestazione Quantità/paziente Tariffa come da Nomenclatore Regionale 1 ...
2...
3...
Se si al punto B:
Presa visione dell'impegno richiesto alla struttura sotto indicata per lo svolgimento della sperimentazione, si dichiara la disponibilità nell'esecuzione delle attività di cui sopra:
Il Direttore, Il Direttore, Il Direttore,
Il Direttore
Allegato 2 - Versione 1.1 del 26 marzo 2015
_Data_
Data,
Data_
Data
pag. 5 di 11
Coinvolgimento della Farmacia
Lo studio prevede il coinvolgimento diretto della Farmacia? SI x NO D
Se SÌ, il coinvolgimento della Farmacia è richiesto per (barrare tutte le voci pertinenti):
o la preparazione del/i farmaco/i sperìmentale/i (compreso il placebo) per:
[3 ricostituzione prima dell'uso
x operazioni di confezionamento primario, secondario e di presentazione
n operazioni di preparazione che non richiedano particolari procedimenti di
fabbricazione/imballaggio, se realizzate con specialità medicinali provviste di AIO
13 controllo, gestione, distribuzione, recupero dei farmaci e dei dispositivi medici specialistici
n la randomizzazione;
In caso di allestimento dei farmaci presso i laboratori di Farmacia, il personale della Farmacia,
responsabile del procedimento, va indicato di seguito:
Celestino Bufarini Andrea Marinozzi
Si precisa che la preparazione di cui sopra dovrà essere eseguita secondo Norme di Buona Preparazione e limitata al singolo centro per il quale la Farmacia opera.
La disponibilità ad effettuare le attività suindicate è stata preventivamente concordata direttamente con la
Farmacia? si E3 NO •
Se sì, fornire il parere del referente della Farmacia e dare riscontro nella bozza di convenzione economica
dei compenso concordato per l'esecuzione delle suddette attività.Presa visione dell'impegno richiesto alla Farmacia da parte dello Sperimentatore, si dichiara la disponibilità
nell'esecuzione delle attività di cui sopra.
I! Farmacista Responsabile data
QZ^làlG
Materiali/attrezzature/servizi necessari per lo svolgimento dello studio
N.B.: Resta inteso che gli oneri connessi alla fornitura di tali materiali/attrezzature/servizi sono da intendersi a
totale carico del Promotore.
È previsto l'utilizzo di materiali e/o attrezzature necessari allo studio attualmente non disponibili presso il
centro? si D NO E]
Se sì, elencarli di seguito:
Tipologìa Quantità
1 ...
2...
3...
. . .
Copertura assicurativa
In base a quanto previsto dal D.M. 14/7/2009 "Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei
soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali" pubblicato sulla G.U. n. 213 del 14/9/2009 è stata stipulata una polizza Assicurativa1? SI Kl NO •1Art. 1 II promotoredella sperimentazione clinicadeve presentare al comitato etico un certificato assicuraiivo, redatto in lingua italianae sottoscritto dalla compagnia assicuratrice, in applicazione del vigente contratto assicurativo, che faccia esplicito riferimento allo studio interventistico proposto, con la descrizione degli elementi essenziali, previsti dal presente decreto. II comitato etico, nel rilasciare il proprio parere, tiene conto del certificato assicurativo presentato dal promotore della sperimentazione clinica che viene redatto conformemente ai requisiti di cui al presente decreto
Allegato 2 - Versione 1.1 del 26 marzo 2015 pag. 6 di 11
Se la risposta è affermativa
La copertura assicurativa è garantita da BMS International Insurance Company Limited
Polizza n. 127-1-1400-2015-BEL-X (CA204-125) valida dal 01 Febbraio 2016
al 03 Gennaio 2019 (+24 mesi post)
Se la risposta è negativa indicarne le ragioni:
In questo caso la copertura assicurativa, redatta in base alla precitata normativa, è stata richiesta alla
Direzione Generale SI n NO n
(in caso affermativo allegare documentazione specifica)
Allegato 2 - Versione 1.1 del 26 marzo 2015 pag. 7 di 11
Sezione B: Modulo di previsione di impiego del compenso per lo studio
: . , • PREVISIONE IM£lEGOj;OR^ : '
PREVISIONE DI RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO COMPLESSIVO IMPORTO COMPLESSIVO (EURO)
VALORE PERCENTUALE
COMPENSI AL PERSONALE MEDICO COINVOLTO NELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA
(specificare il/i nominativo/i del personale interessato)
70%
COMPENSI AL PERSONALE NON MEDICO COINVOLTO NELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA
ATTIVAZIONE DI CONTRATTI/BORSE DI STUDIO 30%
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (specificare)
ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE (specificare la tipologìa, es. sanitarie, arredi,
informatiche)CONGRESSI, CORSI DI AGGIORNAMENTO, ALTRE INIZIATIVE DI
FORMAZIONE
ALTRO (specificare)
TOTALE 100%
Allegato 2 - Versione 1.1 del 26 marzo 2015 dill
Sezione C: Modulo relativo al coinvolgimento del personale
Personale medico coinvolto presso la struttura proponente
Elencare ti personale medico coinvolto (si intende personale dipendente e non), l'impegno orario e globale richiesto per l'espletamento della sperimentazione;
Cognome e Nome Qualifica
Impegno orario mensile presunto (dedicato all'attività
sperimentale)
Dipendente / non dipendente
Impegno globale presunto per
anno solare (espresso in ore)
Massimo Offidani PI 5 Dipendente 60
Silvia Gentili SI 10 Dipendente 120
Laura Maracci SI 5 Non dipendente 60
Per l'espletamento del presente studio deve essere coinvolto personale dell'Assistenza? SI • NOx
1. Se sì, specificare il ruolo d'appartenenza:infermieri •
tecnici di laboratorio •
tecnici di radiologia •
fisioterapisti •
altro •
2. Servizi/Sezioni coinvolti 3. Il coinvolgimento è relativo a:
supporto all'informazione al paziente/volontario sano •
sorveglianza al paziente •
somministrazione terapia •
attività diagnostica •
valutazione dei risultati •
altro •
4. Breve elenco delle AZIONI richieste e loro entità/frequenza
(es: 3 prelievi/di, 1 radiografìa/settimana, 5 centrifughe di provette/dì, somministrazione di farmaci sperimentali, somministrazione farmaci, rilevazione parametri)
5. Il tipo di coinvolgimento riguarda tutta la componente assistenziale? SI QNO Q
Se NO quante persone saranno coinvolte?6. Le attività richieste sono svolte
Totalmente in orario di servizio •
Totalmente fuori orario di servizio D
Parzialmente in orario di servizio
nindicare % Parzialmente fuori orario di servìzio • indicare %
7. Durata prevista del coinvolgimentoPresa visione dell'impegno richiesto alla componente assistenziale da parte dello Sperimentatore, si dichiara la compatibilità con le attività assistenziali di reparto.
II/I Coordinatore/i della//e struttura/e coinvolta/e
Sezione D: Assunzione di responsabilità a cura
Allegato 2 - Versione 1.1 del 26 marzo 2015 pag. 9 di 11