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A.S. 2021/2022. Circolare n. 104 AL PERSONALE DOCENTE AL PERSONALE ATA AGLI STUDENTI ALLE FAMIGLIE AGLI ATTI E AL SITO WEB R.E. I.I.S.

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A.S. 2021/2022

Circolare n. 104 AL PERSONALE DOCENTE AL PERSONALE ATA AGLI STUDENTI ALLE FAMIGLIE AGLI ATTI E AL SITO WEB R.E.

I.I.S. ENZO FERRARI

Oggetto: DIVIETO USO CELLULARI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato, già da tempo, le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti con apposita Circolare n. 30/2007, invitando le Istituzioni scolastiche a normare con apposito Regolamento l’uso dei telefoni cellulari da parte degli studenti durante le ore di attività didattiche. Si legge, in essa, testualmente che … “Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:

– di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);

– di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3);

– di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4).

La violazione di tal e dovere comporta, quindi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.”

Il divieto dell’uso dei telefoni cellulari da parte degli studenti è normato nel Regolamento di Disciplina dell’I.I.S. Enzo Ferrari, recentemente integrato dal Consiglio d’Istituto, pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica, al quale si rinvia, regolamento contenente anche le specifiche sanzioni nei casi di inosservanza del divieto, sanzioni ispirate al criterio della gradualità, proporzionalità e gravità dei comportamenti. In detto Regolamento, l’uso improprio del cellulare è passibile di pesanti sanzioni soprattutto quando i comportamenti vietati possono integrare ipotesi di illeciti civili o penali.

Tutto ciò al fine di favorire le capacità attentive degli studenti durante lo svolgimento delle

SCUOLA SUPERIORE ENZO FERRARI - C.F. 85000530791 C.M. CZIS007001 - A34481A - SEGRETERIA Prot. 0000385/U del 17/01/2022 12:33I.1 - Normativa e disposizioni attuative

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lezioni e, soprattutto, al fine di combattere i fenomeni di dipendenza dai social e i fenomeni di cyberbullismo causati anche dall’utilizzo smodato, inappropriato e decontestualizzato degli smartphones e dei devices in generale.

Pertanto i cellulari degli studenti dovranno essere custoditi nello zaino durante le lezioni.

Resta inteso che:

• il docente può autorizzare l’utilizzo da parte della classe per specifiche attività didattiche o esercitazioni per come specificato nel Regolamento.

• ogni alunno/a potrà, per urgenze e motivate esigenze, chiedere al docente di poter utilizzare il cellulare per effettuare e/o ricevere chiamate.

Si rammenta che il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Secondo quanto testualmente prescritto nella Circolare ministeriale 25 agosto 1998, n. 362, l’eventuale utilizzo di telefonia mobile da parte dei docenti si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali dei docenti.

Il mancato rispetto di tale divieto, nei limiti in cui è operante, può comportare l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 492 e seguenti del D. Lgs.1994/297, ricorrendone i presupposti.

L’uso del telefono cellulare da parte dei docenti collaboratori e dei docenti responsabili delle sedi è consentito anche durante l’orario di servizio purché legato allo svolgimento dei compiti ai quali i medesimi sono preposti; in particolare, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere sempre raggiungibili.

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi per sensibilizzare i propri figli ad utilizzare il telefono cellulare a scuola solo in casi di necessità e su autorizzazione dei docenti, contribuendo a creare quell’alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

Si confida in un comune senso di responsabilità di tutte le agenzie educative la cui preziosa collaborazione è condizione ormai indispensabile per l’efficacia dell’azione formativa nei confronti delle nuove generazioni.

Si richiamano qui di seguito le norme specifiche sul tema oggetto dalla presente circolare contenute nel Regolamento di Disciplina come integrato dal Consiglio d’Istituto in data 29 novembre 2021:

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3 DAL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’I.I.S. E. Ferrari di Chiaravalle Centrale

“Durante l'orario scolastico gli studenti non possono utilizzare, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica.

L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche e i cambi d’ora, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente…

QUADRO SINOTTICO DELLE INFRAZIONI LEGATE ALL’USO INDEBITO DI TELEFONI CELLULARI NONCHÉ DISPOSITIVI ELETTRONICI E RELATIVE SANZIONI

Infrazioni gravi: Sanzioni

Art.3, comma 2,

a) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;

studenti sorpresi per la prima volta ad utilizzare i dispositivi il cui uso è vietato

richiamo verbale annotato dal docente in servizio nel R.E. e invito a spegnere il cellulare per poi riporlo nel proprio zaino

Docente in servizio in classe

studenti sorpresi ad utilizzare i dispositivi il cui uso è vietato, nonostante precedente richiamo verbale debitamente annotato sul R.E.

Ritiro del dispositivo preventivamente spento e bloccato dal legittimo proprietario fino al termine delle attività didattiche della giornata stessa, previa nota disciplinare riportata sul R.E.

Docente in servizio in classe Dirigente Scolastico

Collaboratore del Dirigente Scolastico

studenti sorpresi ad utilizzare i dispositivi il cui uso è vietato, nonostante precedente ritiro del dispositivo fino al termine delle attività didattiche della giornata stessa, previa nota disciplinare riportata sul R.E.

Ritiro del dispositivo preventivamente spento e bloccato dal legittimo proprietario fino a quando lo stesso non verrà riconsegnato ad uno dei genitori avvertiti appena possibile dell’accaduto, previa nota disciplinare riportata sul R.E.

Docente in servizio in classe Dirigente Scolastico

Collaboratore del Dirigente Scolastico

studenti sorpresi ad utilizzare i dispositivi il cui uso è vietato, nonostante precedente ritiro del dispositivo e riconsegna ad uno dei genitori,, previa nota disciplinare riportata sul R.E

Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di quindici giorni

Consiglio di Classe

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4 a bis) l’effettuazione di foto, riprese, video all’interno della

comunità scolastica non espressamente autorizzate dai soggetti ripresi e dal docente in servizio

ritiro del dispositivo preventivamente spento e bloccato dal legittimo proprietario fino a quando lo stesso non verrà riconsegnato ad uno dei genitori/tutore, previa nota disciplinare riportata sul R.E. nonché sospensione fino a cinque giorni ad opera del Consiglio di classe;

a ter) diffondere immagini, suoni, filmati precedentemente acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici tramite sms, mms o in qualunque altra forma, ivi compresa la pubblicazione sui siti internet, senza poter provare inequivocabilmente di aver informato le persone interessate e aver acquisito il conseguente consenso espresso, nel rispetto di quanto previsto dal codice della privacy

ritiro del dispositivo preventivamente spento e bloccato dal legittimo proprietario fino a quando lo stesso non verrà riconsegnato ad uno dei genitori/tutore, previa nota disciplinare riportata sul R.E., nonché sospensione della frequenza alle attività didattiche di un periodo che va da un minimo di sei giorni fino a un massimo di 15 giorni stabilita dal Consiglio di Classe in relazione alla gravità della fattispecie concreta.

I Sig.ri Docenti sono invitati a dare comunicazione della presente circolare in classe e ad annotare sul R.E. l’avvenuta lettura.

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5 Infrazioni gravissime, che violano la dignità

della persona umana Sanzioni

Art.3, comma 3,

L’utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;

Sospensione fino ad un massimo di quindici giorni o con la sospensione di superiore a quindici giorni, tenuto conto di quanto previsto dagli artt.1, comma 5, 5 e 6 del regolamento di disciplina.

Per l’adozione della seconda sanzione riportata, di competenza del Consiglio d’Istituto, si rinvia a quanto espressamente previsto nel Regolamento di disciplina

La pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste; …

l'invio ai soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento di messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo

raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare le norme contenute nel codice della privacy, i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2 del presente regolamento

DIRIGENTE SCOLASTICO f.to Prof. Saverio Candelieri Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgsn.39/93

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