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REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE FINALIZZATE ALL'INSTALLAZIONE DI CIRCHI E

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REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE FINALIZZATE ALL'INSTALLAZIONE DI CIRCHI E ALTRE

ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

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INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 DEFINIZIONI

ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

CAPO II – CONCESSIONE DI AREE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE DELLE AREE ART. 6 AVVISI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

ART. 7 CONTENUTO DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

ART. 8. AREE PER L'INSTALLAZIONE PLURIENNALE DI PARCHI DI DIVERTIMENTO O DI ATTRAZIONI DI PARTICOLARE PREGIO

ART. 9 MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AREE ART. 10 RESPONSABILITÀ CIVILE E GARANZIE RICHIESTE ART. 11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 12 RICONSEGNA DELLE AREE

ART. 13 REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE E ALTRE SANZIONI ART. 14 RINVIO

ART. 15 NORME TRANSITORIE

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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante nel territorio comunale, sia su area pubblica che su area privata, e disciplina la concessione di aree comunali o di aree che siano comunque nella disponibilità dell'amministrazione comunale, per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante.

2. Sono escluse dall'applicazione del regolamento:

a) le assegnazioni di spazi, di durata anche pluriennale, operate dai competenti uffici nelle aree verdi cittadine o in altre strutture comunali, quando le installazioni di attività di spettacolo viaggiante sono collegate all'affidamento della gestione integrata di tali aree o strutture;

b) le occupazioni di suolo per le arti di strada, già disciplinate da specifico regolamento.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) "elenco ministeriale": elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), approvato con decreto interministeriale del 23 aprile 1969, come aggiornato da tutti i successivi periodici decreti;

b) “spettacoli viaggianti”: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, oppure in parchi di divertimento; indicate nell’elenco ministeriale e esercitate in forma di impresa. In particolare, sono compresi in tale categoria circhi, luna park di differenti dimensioni e singole attrazioni.

c) "attrazione": singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'elenco ministeriale. L'attrazione è piccola, media o grande, a seconda di come è classificata nell'elenco ministeriale;

d) "luna park": complesso di tre o più attrazioni, con prevalenza di medie o grandi, installate temporaneamente su una medesima area aperta al pubblico;

e) "circo": attrezzatura mobile costituita principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali;

f) "teatro viaggiante": attrezzatura mobile costituita in genere da pareti di legno o alrro materiale, contenenti il palcoscenico e la platea, oppure il solo palcoscenico, oppure da un tendone sostenuto da armatura che ricopre platea e palcoscenico; nel presente regolamento la disciplina di riferimento è quella stabilita per i circhi;

g) "teatrini di burattini": modeste attrezzature mobili dotate di elementare boccascena oppuire di piccolo palcoscenico, da cui o su cui si presentano spettacoli di burattini o marionette; nel presente regolamento la disciplina di riferimento è quella stabilita per le medie e piccole attrazioni;

h) "parco di divertimento": complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco ministeriale, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente in maniera stabile su una medesima area, recintata e con controllo degli accessi, a gestione unitaria e per il quale è prevista una organizzazione di servizi comuni;

i) "gestore": il soggetto che ha il controllo dell’attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo il titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di tale attività, ai

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sensi dell'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

l) "elenco delle aree": elenco delle aree disponibili per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante redatto e aggiornato ogni anno dall'amministrazione comunale, ai sensi del successivo articolo 4;

m) "codice identificativo": il codice che identifica ogni attrazione di spettacolo viaggiante, attribuitole in sede di registrazione ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante) e riportato su apposita targhetta fissata sull'attrazione stessa.

ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. L'installazione e lo svolgimento di ogni attività di spettacolo viaggiante insistente sul territorio comunale, sia su area pubblica che su area privata, è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di mobilità e viabilità, di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale, oltre alle norme igienico-sanitarie, ambientali e paesaggistiche e di rispetto della quiete pubblica, nonché alle ulteriori prescrizioni eventualmente impartite dalle autorità competenti per motivi di pubblico interesse.

2. Ogni gestore che eserciti la propria attività di spettacolo viaggiante nel territorio comunale, sia su area pubblica che su area privata, stipula apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso i propri operatori, valida per tutto il periodo di svolgimento dell'attività, che copra eventuali danni a persone, animali o cose. Nel caso di svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante su area comunale, il gestore produce tale polizza prima della adozione del provvedimento di concessione.

3. Nel caso di attrazioni, singole o inserite in luna park/parchi di divertimento, insistenti sul territorio comunale, sia su area pubblica che su area privata, che consistano in giochi di abilità o di fortuna che prevedono la vincita di premi, non sono offerti in premio animali vivi.

4. Nel caso di circhi con animali insistenti sul territorio comunale, sia su area pubblica che su area privata, sono rispettate le seguenti disposizioni:

a) il gestore o suoi collaboratori o dipendenti non devono aver riportato condanne per maltrattamento degli animali, né per violazioni alla normativa sul commercio e la detenzione di animali;

b) per gli animali presenti nel circo, di cui è redatto elenco completo e aggiornato, sono integralmente rispettate le regole e le linee guida stabilite dal Ministero dell’ambiente e dalla commissione scientifica formata in attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (di seguito CITES), ratificata con la legge 19 dicembre 1975, n. 874;

c) nessun animale deve essere stato prelevato in natura e i registri CITES e di carico e scarico degli animali devono essere completi e aggiornati;

d) il gestore che detiene animali pericolosi deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni prefettizie.

5. Sulla applicazione delle disposizioni sugli animali contenute nei commi precedenti vigilano gli enti e uffici competenti in materia di sorveglianza nel settore veterinario.

6. Con delibera della Giunta comunale possono essere stabilite esclusioni o limitazioni nello svolgimento di attività di spettacolo viaggiante, relative sia alle aree pubbliche che a quelle private, in alcune zone della città, per motivi ricadenti in uno degli ambiti di tutela elencati al comma 1.

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CAPO II – CONCESSIONE DI AREE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Le aree disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante sono individuate annualmente con deliberazione della Giunta comunale, che ne redige apposito elenco, suddividendole per tipologia, se ciò risulta possibile in base alle aree libere aventi le caratteristiche necessarie per ospitare spettacoli viaggianti, nel modo seguente:

a) aree per circhi;

b) aree per luna park e parchi di divertimento;

c) aree per medie e piccole attrazioni.

2. L'individuazione delle aree da parte della Giunta è preceduta dall'acquisizione di tutti i necessari pareri degli uffici competenti, che sono ripetuti di volta in volta nella fase endiprocedimentale di rilascio della singola concessione, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ufficio competente. I pareri si intendono acquisiti favorevolmente in caso di infruttuoso decorso del termine.

3. Nella medesima deliberazione la Giunta prevede eventuali ulteriori specificazioni sull'utilizzo o sugli orari di svolgimento delle attività nelle aree individuate, nel rispetto della normativa vigente.

4. La Giunta può sempre integrare l'elenco delle aree.

5. Un'area inclusa nell'elenco delle aree può essere destinata dall'amministrazione comunale ad altre finalità, per prevalenti ragioni di interesse pubblico oppure nel periodo in cui non sia utilizzata o richiesta.

6. Le aree di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo possono essere concesse contemporaneamente, per la parte a ciascuno assegnata, a più gestori mentre le aree di cui al comma 1, lettera a), sono concesse a un solo gestore alla volta.

7. La Giunta può individuare con propria deliberazione una o più aree destinate all'installazione di parchi di divertimento o di attrazioni di particolare pregio per periodi pluriennali di cui al successivo articolo 8.

ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE DELLE AREE

1. Le concessioni della aree comunali per le attività di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono temporanee, per periodi non eccedenti i quaranta giorni consecutivi (non si computano i giorni necessari alla installazione e disinstallazione), eventualmente prorogabili fino a un massimo di sessanta giorni su istanza del gestore.

2. L'istanza di proroga è presentata all'ufficio competente almeno dieci giorni prima della scadenza originaria. La proroga all'occupazione dell'area è concessa se non ci sono motivi ostativi e se l'area non sia già stata concessa ad altri.

3. Le aree destinate all'installazione di parchi di divertimento o di attrazioni di particolare pregio per periodi pluriennali, di cui al successivo articolo 8, sono concesse per il periodo massimo stabilito nell'avviso per l'assegnazione delle relative aree.

ART. 6 AVVISI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Almeno due volte l'anno, e una volta l'anno per le aree destinate ai circhi, l'ufficio competente pubblica sul sito istituzionale del Comune un apposito avviso per invitare i gestori che sono

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interessati a ottenere una concessione di suolo pubblico per le aree di cui al precedente articolo 4, comma 1, a presentare la relativa istanza per il periodo previsto dall'avviso.

2. Oltre alla pubblicazione sul sito del Comune, è data opportuna pubblicità dell'avviso anche attraverso comunicati stampa; sono possibili anche ulteriori forme di pubblicità di volta in volta individuate in aggiunta a quelle prescritte dal presente regolamento.

3. L'avviso contiene la specificazione del contenuto delle istanze, dei termini e delle modalità di presentazione, della documentazione da allegare e, per le sole aree di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), dei criteri di formazione della graduatoria sulla base delle linee guida fissate nel successivo articolo 7.

4. Le istanze sono presentate sull'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente e pubblicata sul sito istituzionale del Comune insieme agli avvisi.

5. Le istanze pervenute al di fuori dei termini temporali iniziali e finali stabiliti di volta in volta dagli avvisi o che non rispettano le modalità di presentazione richieste sono irricevibili e, pertanto, non sono valutate. Tale disposizione non si applica nel solo caso in cui, entro i termini stabiliti, non sono state presentate istanze valide.

6 Le istanze presentate per aree o per tipologie di attività diverse da quelle indicate negli avvisi sono inammissibili.

7. Le istanze che non contengono tutto quanto richiesto dagli avvisi possono essere integrate solo una volta, nei termini a tal fine assegnati dall'ufficio competente. In assenza di integrazione nei termini, l'ufficio competente dispone l'archiviazione dell'istanza senza ulteriore esame.

ART. 7 CONTENUTO DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Gli avvisi di cui al precedente articolo 6, comma 1, disciplinano le modalità e i limiti relativi alla presentazione delle istanze e il relativo contenuto obbligatorio.

2. Le istanze, da presentare assolvendo agli obblighi della vigente normativa sul bollo, sono corredate della seguente documentazione minima, cui si aggiunge quella di volta in volta richiesta dal singolo avviso pubblicato:

a) dichiarazione degli estremi del titolo abilitativo permanente del gestore all'esercizio, su tutto il territorio nazionale, dell'attività di spettacolo viaggiante, ex articolo 69 del TULPS, con esatta indicazione del numero, della data e del Comune di formazione del medesimo titolo;

b) planimetria dell'area richiesta, con la dettagliata descrizione delle dimensioni in metri quadri delle attrazioni e degli spazi adiacenti a servizio delle stesse, ricompresi nell'istanza. La planimetria dovrà essere riproposta, sottoscritta questa volta da un tecnico abilitato, in caso di assegnazione dell'area;

c) elencazione e descrizione delle attrazioni da installare nell'area richiesta e collegate al titolo abilitativo del gestore, con l'indicazione della esatta denominazione delle stesse come da elenco ministeriale e dei relativi codici identificativi.

3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della Legge 18 marzo 1968, n. 337, la concessione delle aree di cui al presente regolamento è effettuata senza esperimento di asta.

4. Nel caso in cui per un'area sia pervenuta istanza da parte di un solo gestore, l'ufficio competente, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sul riespetto delle condizioni stabilite dal relativo avviso pubblico, acquisiti il pagamento dovuto e la documentazione di cui al successivo articolo 9, adotta il provvedimento di concessione.

5. Nel caso di più istanze per la stessa area, relative alla tipologia per medie e piccole attrazioni e alla tipologia per luna park/parchi di divertimento, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere b) e c), l'ufficio competente interpella i gestori interessati per ciascuna tipologia, al fine di

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addivenire a un accordo, in applicazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n, 241.

L'accordo riguarda l'utilizzo contestuale, o con una successione temporale concordata, dell'area richiesta.

6. Se non è raggiunto l'accordo di cui al precedente comma 5, l'ufficio competente individua il soggetto cui affidare l'area mediante l'applicazione dei seguenti criteri, i cui valori e modalità di attribuzione del punteggio vengono individuati nell'avviso di cui all'art. 6, comma 1:

a) maggiore presenza nel territorio comunale negli ultimi 5 anni;

b) anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS;

c) minore vetustà dei giochi proposti (si considera l'età media);

In caso di parità si procede a sorteggio pubblico.

7. Nel caso di più istanze per la stessa area relativa alla tipologia per circhi, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), l'ufficio competente preliminarmente esclude i gestori che hanno già ottenuto in concessione un'area comunale per circhi nel biennio precedente l'avviso di cui di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso in cui tutti i gestori richiedenti ricadono in tale ipotesi, l'assegnazione in concessione dell'area avviene secondo la disciplina del successivo comma 8.

8. Dopo l'esclusione di cui al precedente comma 7 l'ufficio competente forma una graduatoria degli altri gestori di circhi istanti, sulla base dei criteri oggettivi individuati nell'avviso il quale fissa anche i relativi punteggi e le modalità di attribuzione degli stessi. Se rimane un solo richiedente, si applica la disposizione di cui al precedente comma 4.

9. I criteri previsti dall'avviso relativo all'area per circhi sono scelti tra i seguenti elementi, i quali possono anche essere presi in considerazione tutti, con l'eccezione del criterio di cui alla lettera e) che, invece, deve sempre essere valutato:

a) anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS;

b) capienza del tendone, cioè disponibilità di posti per gli spettatori, come risultante dagli atti di registrazione del circo o dagli aggiornamenti degli stessi;

c) premi e riconoscimenti nazionali o internazionali, conseguiti nell'ultimo decennio antecedente l'avviso, con maggior rilevo per quelli dell'ultimo quinquiennio, dal circo nel suo complesso o da numeri e artisti che ne fanno parte;

d) impegno a operare sconti sul biglietto d'ingresso, durante il periodo di occupazione dell'area, per le scuole e per le istituzioni che si occupano di minori disabili o in difficoltà, in ragione del numero di biglietti scontati e della percentuale di sconto proposti;

e) assenza di animali.

10. Se, sulla base dei punteggi attribuiti in ragione dei criteri previsti nell'avviso, emerge una situazione di parità, si dà priorità al circo che non utilizza animali artisti o da esposizione. In caso di permanente parità, si procede a sorteggio pubblico.

11. Per tutte le tipologie di spettacolo viaggiante, l'amministrazione comunale esclude i gestori che, in occasione di precedenti concessioni di aree, hanno commesso grave negligenza nel mantenimento dell'area, nel pagamento del dovuto, nell'esercizio dell'attività, che hanno debiti nei confronti dell'amministrazione o che siano incorsi nelle sanzioni di cui al seguente articolo 13.

ART. 8 AREE PER L'INSTALLAZIONE PLURIENNALE DI PARCHI DI DIVERTIMENTO O DI ATTRAZIONI DI PARTICOLARE PREGIO

1. Se la Giunta, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, individua una o più aree destinate all'installazione di parchi di divertimento o di attrazioni di particolare pregio per periodi pluriennali, l'ufficio competente provvede alla redazione e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell'apposito avviso previsto dall'articolo 6, entro tre mesi dall'individuazione delle aree.

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2. Per le aree di cui al presente articolo, l'avviso prevede i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria dei gestori richiedenti e i relativi punteggi, sulla base dei seguenti elementi:

a) anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS;

b) impegno a operare sconti sul biglietto d'ingresso, durante il periodo di occupazione dell'area, per le scuole e per le istituzioni che si occupano di minori disabili o in difficoltà, in ragione del numero di biglietti scontati e della percentuale di sconto proposti;

c) numero, tipologia, qualità e innovatività delle attrazioni da installare.

3. Poiché la valutazione dell'elemento di cui al comma 2, lettera c), prevede profili di discrezionalità, le istanze relative alle concessioni di cui al presente articolo sono esaminate da un'apposita commissione tecnica, che attribuisce i punteggi e forma la graduatoria dei gestori richiedenti.

4. La commissione tecnica è nominata con atto del dirigente dell'ufficio competente ed è composta da:

a) il dirigente dell'ufficio competente, con le funzioni di presidente;

b) un funzionario dell'ufficio competente;

c) un funzionario di un ufficio tecnico comunale.

5. Nel caso di parità del punteggio totale attribuito, si procede a sorteggio pubblico.

6. Dopo la formazione della graduatoria da parte della commissione, che trasmette i propri atti all'ufficio competente, la procedura prosegue analogamente a quella delle concessioni temporanee, ai sensi degli articoli del presente regolamento.

ART. 9 MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AREE

1. L'esito delle operazioni descritte ai precedenti articoli 7 e 8, le graduatorie formate e il conseguente elenco dei potenziali concessionari sono approvati con determinazione del dirigente dell'ufficio competente entro quindici giorni dalla data di scadenza della presentazione delle istanze per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 7 e sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle istanze per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 8 e sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, che ha valore di notifica per tutti gli interessati.

2. L'individuazione dei potenziali concessionari è altresì comunicata a mezzo di posta elettronica certificata agli stessi, i quali fanno pervenire formale accettazione dell'area assegnata nel termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione; in caso contrario sono considerati rinunciatari e si procede all'assegnazione dell'area al richiedente che segue.

3. Analogamente, si procede all'assegnazione dell'area al richiedente che segue nel caso in cui il gestore potenziale concessionario non produce, nei termini assegnatigli dall'ufficio competente, tutta la documentazione richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o non provvede ai pagamenti necessari.

4. Se è accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese dal gestore potenziale concessionario in sede di istanza, l'ufficio competente lo esclude e assegna l'area al richiedente che segue, provvedendo anche alla comunicazione all'autorità giudiziaria, per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. Si applica inoltre la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 8.

5. Il provvedimento amministrativo di concessione, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese, e previa acquisizione dei pareri degli uffici coinvolti nel procedimento, è rilasciato dal dirigente dell'ufficio competente, entro quarantacinue giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, previo pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (di seguito COSAP), secondo il regolamento vigente in merito e per l'importo calcolato dal concessionario del

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servizio di riscossione e comunicato al gestore dall'ufficio competente, e previa prestazione delle garanzie e polizze di cui all'articolo 10.

6. Nel caso di circo con animali, l'amministrazione subordina l'adozione del provvedimento di concessione a un parere positivo, anche con eventuali prescrizioni, rilasciato da parte degli enti e uffici competenti in materia di sorveglianza nel settore veterinario, sulla base di un preliminare esame della documentazione presentata dai gestori, ferme restando le verifiche in merito previste dalla normativa vigente dopo l'effettivo attendamento e per l'avvio dell'attività. A tal fine, l'ufficio competente promuove l'adozione di appositi protocolli con i soggetti interessati. Il parere si intende acquisito favorevolmente in caso di infruttuoso decorso del termine di novanta giorni dalla data della richiesta. Nei casi di cui al presente comma, il provvedimento di concessione previsto dal comma 5 è adottato al massimo entro 100 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

7. L'atto di concessione prevede anche le limitazioni orarie all'esercizio dell'attività eventualmente previste nella deliberazione della Giunta di cui all'articolo 4.

8. É vietata l’occupazione delle aree da parte dei gestori prima dell'emissione del provvedimento di concessione di suolo.

9. La concessione delle aree per spettacoli viaggianti è rilasciata solo per le aree identificate con le modalità descritte al precedente articolo 4. Non possono pertanto essere posizionati spettacoli viaggianti in aree comunali differenti da quelle appositamente individuate dalla Giunta con la deliberazione di cui al citato articolo 4.

10. Nel caso di rinunce pervenute dopo la formale accettazione di cui al comma 2, se non adeguatamente motivate da cause non dipendenti dal gestore, il rinunciatario è comunque tenuto al pagamento del COSAP e si applica inoltre la sanzione prevista dal successivo articolo 13, comma 7.

11. È considerato rinunciatario anche il gestore che senza giustificato motivo non provvede all'integrale pagamento del COSAP, o, nel caso di concessioni pluriennali, al pagamento della prima annualità, entro dieci giorni dalla formale comunicazione dell'importo dovuto. Anche in questo caso si applica la relativa sanzione di cui all'articolo 13, comma 7.

12. La concessione non è cedibile a terzi. E’ vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle aree assegnate, salva espressa autorizzazione dell'ufficio competente.

13. La sistemazione delle abitazioni mobili dei concessionari, dei loro mezzi di trasporto, delle eventuali gabbie e attrezzature ha luogo all'interno dell'area concessa o, in caso di oggettiva impossibilità, nelle località appositamente indicate al gestore dall'ufficio competente, per la sola durata della concessione e previo il pagamento di quanto ulteriormente dovuto per tale occupazione.

14. Contestualmente alla consegna dell'area al gestore concessionario, è redatto un verbale di presa in consegna nel quale sono riportati eventuali rilievi o prescrizioni.

15. La concessione dell’area non costituisce titolo abilitativo all’esercizio sulla medesima dell’attività di spettacolo viaggiante, per l'avvio della quale il gestore presenta apposita pratica allo sportello unico attività produttive (SUAPE), così come avviene per l'avvio di tali attività su aree concesse da altri enti o da privati.

ART. 10 RESPONSABILITÀ CIVILE E GARANZIE RICHIESTE

1. I gestori concessionari di aree comunali sono responsabili degli eventuali danni a persone, animali o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza diretta o indiretta dell'installazione delle attrazioni o del loro montaggio e

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smontaggio o dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune. I gestori, pertanto, presentano, anteriormente all'adozione del provvedimento di concessione ed entro dieci giorni dall'apposita richiesta dell'ufficio competente, la polizza di responsabilità civile prevista al precedente articolo 3, comma 2.

2. I gestori, inoltre, nel medesimo termine di cui al comma 1, prestano apposita garanzia per eventuali danni a piazze, strade, strutture e attrezzature presenti nell'area in concessione, a garanzia del ripristino delle condizioni originarie dell'area, attraverso la stipula di una fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative oppure il deposito di una cauzione presso la tesoreria comunale. La garanzia è svincolata dall'ufficio competente dopo il termine della concessione, accertata l'inesistenza di danni nell'area concessa.

3. Gli importi della garanzia di cui al comma 2 sono stabiliti tenendo conto della estensione delle aree e della loro conformazione, dei loro materiali di costruzione e della presenza in esse di attrezzature o strutture, della tipologia delle attrazioni e degli adempimenti eventualmente imposti ai gestori e vengono indicati nell'avviso pubblico.

4. I gestori, infine, nel medesimo termine di cui al comma 1, producono una polizza a garanzia degli interventi di pulizia dell'area in concessione, avente scadenza almeno venti giorni dopo il termine della concessione, per il massimale che è stabilito dall'ufficio competente per l'igiene del suolo, in base al regolamento vigente in materia.

ART. 11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1. Il gestore concessionario:

a) rispetta le date di inizio e fine della concessione e osserva gli orari eventualmente specificati nell’atto di concessione;

b) utilizza l'area esclusivamente secondo quanto previsto nell'atto di concessione, rispettandone le prescrizioni, e limitatamente alla superficie concessa;

c) rispetta tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi, mobilità e viabilità, edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale, oltre alle norme igienico-sanitarie, ambientali e paesaggistiche, di rispetto della quiete pubblica e le ulteriori prescrizioni eventualmente impartite dalle autorità competenti per motivi di pubblico interesse;

d) osserva la massima pulizia e decoro dell'area concessa, attenendosi alle disposizioni vigenti in tema di rifiuti e raccolta differenziata;

e) installa sull'area concessa solo le attrazioni previste nel provvedimento di concessione, posizionandole in maniera da non danneggiare in alcun modo le superfici concesse, in particolare la pavimentazione di piazze o altri spazi pianellati, e da non ostacolare la visibilità di segnaletica verticale o orizzontale;

f) paga gli importi dovuti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

g) tiene e fa tenere ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento sempre corretto nei confronti dei cittadini e di eventuali altri concessionari;

h) rispetta le norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;

i) nel caso di circo con animali, rispetta tutte le norme e le prescrizioni in materia di corretto mantenimento e trattamento degli animali;

j) osserva tutte le disposizioni vigenti in materia di pubblicità e affissioni e di occupazione di suolo, con il regolare pagamento dei relativi imposte, diritti e canoni;

k) rispetta tutte le ulteriori limitazioni e prescrizioni imposte nel provvedimento di concessione.

2. Sono a totale carico del concessionario gli adempimenti e le spese per eventuali allacci temporanei e le spese per i consumi idrici ed elettrici, così come tutte le altre spese relative all'atto di concessione.

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ART. 12 RICONSEGNA DELLE AREE

1. Il concessionario, al termine della concessione, restituisce l’area libera da ogni struttura e installazione e del tutto pulita e l'ufficio competente, dopo aver accertato, anche con il supporto di altri uffici, che tutto sia in regola, autorizza lo svincolo delle garanzie prestate dal concessionario ai sensi del precedente articolo 10.

2. Nel caso, invece, di danneggiamento o di mancata pulizia dell'area l'ufficio competente richiede l'incameramento della garanzia di cui all'articolo 10, comma 2, senza preventiva escussione del concessionario, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Inoltre, nel caso di necessità di intervento sostitutivo di pulizia, l'ufficio competente in merito riscuote la polizza di cui all'articolo 10, comma 4, a copertura delle spese conseguenti.

4. Se l’occupazione si prolunga oltre il periodo concesso è dovuto il pagamento del COSAP per ogni giorno di occupazione effettivamente realizzato, oltre al pagamento della sanzione prevista al successivo articolo 13, comma 9, salvo che le operazioni di sgombero dell’area non si prolunghino per motivate cause del tutto indipendenti dalla volontà degli esercenti.

ART. 13 REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE E ALTRE SANZIONI

1. L'ufficio competente ha facoltà in qualsiasi momento di revocare la concessione per ragioni di sicurezza e ordine pubblico o in caso di eventi eccezionali e imprevedibili per i quali l'Amministrazione ha necessità di disporre dell'area concessa.

2. In caso di revoca, il concessionario ha titolo a recuperare i canoni e i tributi versati, limitatamente al periodo di mancata utilizzazione dell'area, senza corresponsione di interessi. È esclusa comunque qualsiasi altra forma d’indennizzo.

3. L'ufficio competente dichiara in qualsiasi momento la decadenza dalla concessione e dispone la conseguente immediata cessazione dell'esercizio dell'attività, se già avviata, nei seguenti casi:

a) mancata occupazione dell'area concessa entro il termine di sette giorni dalla data di decorrenza della concessione, salvo che sussistano imprevisti e gravi motivi non imputabili al concessionario;

b) accertamento, successivamente all'inizio della concessione, della non veridicità delle dichiarazioni rese;

c) inosservanza delle leggi, dei regolamenti comunali e delle prescrizioni igienico-sanitarie, violazione degli obblighi di cui all'articolo 11 o di tutte le altre condizioni e prescrizioni indicate nell’atto di concessione;

d) cessione a terzi della concessione oppure sub-concessione non autorizzata dall'ufficio competente;

e) occupazione dell'area con attrazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle per cui l'area è stata concessa, fatta salva la possibilità di ottenere l'autorizzazione alla sostituzione di attrazioni con altre equivalenti, rilasciabile dall'ufficio competente in caso di accertata impossibilità di disporre dell'attrazione originaria per cause non dipendenti dal gestore;

f) utilizzi impropri dell'area concessa;

g) nel caso di circo con animali, rilievi, formulati dagli enti e uffici competenti in materia di sorveglianza nel settore veterinario o dalla Polizia municipale, in ordine a maltrattamenti degli animali nel corso dell'esercizio dell'attività.

4. Nel caso di dichiarazione di decadenza, l'area può essere assegnata ad altri richiedenti, senza che il concessionario decaduto possa avanzare diritti di sorta, anche in ordine al canone versato.

5. Il concessionario decaduto è escluso da assegnazioni di aree ai sensi del presente regolamento per l'annualità successiva nei casi di cui al comma 3 lettera a), per le tre annualità successive nei

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casi di cui al comma 3 lettere b) e d) e per le due annualità successive nei casi di cui alle altre lettere del comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l'ufficio competente provvede anche alla comunicazione all'autorità giudiziaria, per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.

7. La sanzione dell'esclusione dall'assegnazione di aree per l'annualità successiva si applica anche nei casi previsti dall'articolo 9, commi 3, 10 e 11.

8. La sanzione dell'esclusione dall'assegnazione di aree per le tre annualità successive si applica anche nel caso previsto dall'articolo 9, comma 4.

9. Nel caso di occupazione di una delle aree di cui al presente regolamento in assenza di concessione o di ingiustificato prolungamento dell'occupazione dell'area concessa dopo la scadenza della concessione, si applica la sanzione di euro 500,00 per ogni giorno di occupazione senza titolo, oltre al pagamento dell'ulteriore COSAP, e la sanzione dell'esclusione dall'assegnazione di aree per le tre annualità successive.

ART. 14 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia.

ART. 15 - NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le aree disponibili per l'installazione di attività di spettacolo viaggiante sono individuate, con le modalità sopra riportate all'articolo 4, entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo e i primi avvisi ai sensi dell'articolo 6 sono pubblicati entro i successivi due mesi.

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