• Non ci sono risultati.

Decreto ingiuntivo: chi paga le spese legali?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Decreto ingiuntivo: chi paga le spese legali?"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Decreto ingiuntivo: chi paga le spese legali?

Autore: Redazione | 17/11/2017

Il debitore non è tenuto a restituire le spese legali se paga un giorno prima del deposito del decreto ingiuntivo.

Avevi un debito di lunga data e hai sottovalutato le intenzioni del creditore:

credendo che le numerose diffide da questi inviate fossero solo dirette a incuterti timore, non hai mai pagato. Ora però hai saputo che il creditore sta per agire

(2)

contro di te ed è sua intenzione, nei prossimi giorni, depositare una richiesta di decreto ingiuntivo in tribunale per ottenere “con la forza” quanto gli spetta. A questo punto, ti chiedi quale sia la strada migliore da seguire per sborsare il meno possibile, quantomeno di spese legali: è più conveniente versare immediatamente il dovuto, anche se il creditore vuole ormai procedere per le vie legali? E che succede se, nonostante ciò, viene notificata l’ingiunzione del giudice? Insomma, il tuo problema è sapere chi paga le spese legali del decreto ingiuntivo. A riguardo una interessante sentenza della Cassazione pubblicata ieri offre alcuni spunti di riflessione [1]. Vediamo dunque tutte le ipotesi in cui si può incorrere.

Come funziona il decreto ingiuntivo

Prima di chiarire chi paga le spese legali del decreto ingiuntivo dobbiamo fare una premessa di carattere giuridico e ricordare come funziona il meccanismo del decreto ingiuntivo (anche detto «ingiunzione di pagamento»). Cercheremo di semplificare la procedura guardando solo gli aspetti che più interessano il debitore.

Chi vanta un credito e ha una prova scritta di ciò può depositare un ricorso al giudice con cui chiede l’emissione di un ordine di pagamento nei confronti del debitore, detto appunto «decreto ingiuntivo». Di tanto il debitore non ne viene a conoscenza subito; il giudice emette il decreto e questo viene successivamente notificato al debitore che, solo in questo momento, ne prende cognizione.

La prova scritta del credito può essere un contratto firmato dalle parti, una dichiarazione del debitore con cui ammette il proprio debito (ad esempio, una lettera in cui chiede una dilazione o più tempo per pagare). Prova scritta può essere anche la fattura emessa dal creditore: è vero che si tratta di un documento realizzato unilateralmente da chi ha interesse a ottenere i soldi, ma la legge presume che solo chi vanta una ragione di credito può emettere un atto fiscale sul quale poi dovrà comunque pagare le imposte. Peraltro, questo non toglie, come vedremo ora, la possibilità per il debitore di opporsi.

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo dal giudice, il creditore lo deve notificare al debitore entro 60 giorni. Il debitore ha 40 giorni di tempo per decidere se

presentare un’opposizione e avviare così una causa. Egli può contestare così l’esistenza del credito o il suo ammontare; potrebbe anche sostenere

(3)

di aver già pagato quanto richiesto;

pagare ed evitare ogni conseguenza;

non pagare e non opporsi: in tal caso, dopo 40 giorni, il creditore potrà avviare l’esecuzione forzata. Prima dovrà notificare un atto di precetto e, successivamente, il vero e proprio pignoramento.

Il decreto ingiuntivo e le spese legali

Nel momento in cui presenta il decreto ingiuntivo, il creditore sostiene delle spese legali. Non c’è solo la parcella anticipata dell’avvocato – il quale solo può avviare la procedura in questione – ma anche e soprattutto le spese derivanti dal contributo unificato (ossia l’imposta per l’accesso alla giustizia), i bolli e i diritti per le notifiche. A decreto ottenuto c’è poi da pagare l’imposta di registro e le copie della cancelleria.

Chi deve sobbarcarsi queste spese? È vero che il decreto ingiuntivo viene emesso su richiesta del creditore, ed è quindi questi ad aver scelto la via più costosa, ma si tratta spesso di una via obbligata per poter ottenere il pagamento nel più breve tempo possibile. Dunque, si può dire che la responsabilità del decreto ingiuntivo è tutta del debitore e del suo inadempimento; è quindi lui a dover pagare le spese legali del decreto ingiuntivo. Così difatti avviene: il giudice, nel momento in cui scrive il provvedimento con l’ingiunzione, obbliga il debitore a pagare:

la sorte capitale, ossia il credito riportato nel documento allegato dal creditore (la fattura, il contratto, la bolletta, ecc.);

gli interessi dalla data di messa in mora;

le spese legali per il procedimento, costituite dalle imposte versate dal creditore e dagli onorari per il suo avvocato.

Vediamo ora come evitare di pagare le spese legali.

Se paghi il decreto ingiuntivo dopo il deposito

Chi paga il decreto ingiuntivo dopo che il creditore ha depositato il ricorso in tribunale, anche se ancora il provvedimento non è stato emesso o, se emesso, non è stato ancora materialmente notificato, deve anche sostenere le spese legali.

(4)

Questo perché ormai il procedimento di ingiunzione è stato avviato e, quindi, il creditore ha sostenuto le spese per causa del debitore.

Dunque, il debitore deve farsi carico delle spese legali del decreto ingiuntivo se intende pagare:

dopo la notifica del decreto ingiuntivo;

prima della notifica del decreto ingiuntivo ma dopo che il creditore ha ormai depositato il ricorso in tribunale.

Se paghi il decreto ingiuntivo prima del deposito

Diverso è il caso in cui il debitore decida di pagare prima del deposito del ricorso del decreto ingiuntivo, fosse anche un solo giorno. Chi adempie in questo momento, infatti, non è tenuto a rifondere anche le spese legali. Facciamo un esempio. Immaginiamo una persona che abbia un debito di duemila euro. Avendo saputo che il creditore sta per depositare una richiesta di decreto ingiuntivo, versa immediatamente l’importo con un bonifico in favore del creditore stesso.

Quest’ultimo, però, il giorno dopo, deposita il ricorso in tribunale, non avendo prima controllato sul proprio conto se c’è l’accredito del denaro. Nel momento in cui il debitore riceve l’ingiunzione di pagamento potrà opporre l’avvenuta estinzione dell’obbligazione e non sarà tenuto ad aggiungere anche le spese legali che, nel decreto stesso, vengono conteggiate.

Se paghi durante la causa di opposizione al decreto ingiuntivo

Il debitore, abbiamo detto, può decidere – entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo – di fare opposizione e avviare il giudizio volto all’accertamento del credito. Questo non toglie che, in corso di causa, le parti possano trovare un accordo. In tale ipotesi, l’accordo definirà anche le spese legali e non c’è una regola prefissata dalla legge. Di solito, per prassi, il creditore che ottiene subito il pagamento di quanto rivendicato o di una parte dello stesso, “abbuona” le spese legali, ma non è tenuto a farlo.

(5)

Se fai opposizione al decreto ingiuntivo e viene emessa la sentenza

Ultima ipotesi è quando il debitore fa opposizione al decreto ingiuntivo e la causa arriva al termine. In tal caso, il giudice, con la sentenza, decide non solo la cosiddetta «soccombenza» (ossia chi vince e chi perde), ma anche chi si deve fare carico delle spese legali di tutta la procedura, dall’emissione del decreto ingiuntivo alla successiva fase giudiziale. Ebbene, la regola vuole che tali spese siano

“scaricate” su chi viene sconfitto. Quindi:

se il decreto ingiuntivo viene revocato, il debitore non dovrà pagare non solo il capitale ma neanche le spese legali (e, anzi, otterrà dal presunto creditore la restituzione delle spese da lui sostenute per la propria difesa);

se il decreto ingiuntivo viene confermato, il carico delle spese legali graverà per intero sul debitore (salvo casi straordinari in cui il giudice, motivando tale scelta, decida di compensare tali costi su entrambe le parti).

Note

[1] Cass. sent. n. 27234/2017.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 5 ottobre – 16 novembre 2017, n. 27234 Presidente Petitti – Relatore Scarpa

Fatti di causa e ragioni della decisione

Il Condominio di via (omissis) , ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1461/2016 del 4

febbraio 2016. L’intimata T.A.M. non ha svolto attività difensive. La sentenza impugnata ha rigettato l’appello del Condominio di via (omissis) , avverso la sentenza n. 5598/2015 resa dal Giudice di pace di Napoli. Il Tribunale di Napoli ha

confermato che, allorché (il 23 aprile 2013) il Condominio aveva notificato alla condomina T.A.M. il decreto ingiuntivo n. 2554/2013 pronunciato dal Giudice di pace di Napoli, anche a seguito di versamenti fatti dopo il deposito della domanda

monitoria (7 gennaio 2013), non sussisteva più alcun credito dell’intimante nei

(6)

confronti della stessa signora T. . Da ciò, per il Tribunale, legittimamente il Giudice di Pace, accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato il Condominio alle spese della fase di opposizione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art.

375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., primo motivo di ricorso del Condominio di via (omissis) , denunda violazione degli artt. 91

e 113 c.p.c. e degli artt. 1176, 1181, 1183, 1184, 1196, 1218, 1219, 1223, 1224 c.c.. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 3, 41 e 111 Cost,

dell’art. 220 del trattato CE, dell’art. 16 della Carta di Nizza, dell’art. 4 CEDU, dell’art. 91 c.p.c. e degli artt. 1123 e 1124 c.c.. Il terzo motivo di ricorso allega la violazione dell’art. 641 c.p.c. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli

artt. 101, 115 e 116 c.p.c.. Il terzo ed il quarto motivo, i quali si dolgono rispettivamente della emissione del decreto ingiuntivo dopo quattro mesi dal deposito del ricorso e contestano la circostanza che il Condominio avesse concesso

alla condomina T. una dilazione di pagamento, sono inammissibili per difetto dei requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata, in quanto fondati su circostanze del tutto estranee alla ratio decidendi esplicitata dal

Tribunale di Napoli. I primi due motivi, che vanno invece esaminati congiuntamente, sono infondati. Il Tribunale ha deciso la questione di diritto uniformandosi all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, nel procedimento di ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte

di un unico processo e l’onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento; ne consegue che

quando, come nel caso in esame, il debitore abbia provveduto all’integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all’emissione del provvedimento

monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell’ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto (arg. da Cass. Sez. 3, 15/04/2010, n. 9033; Cass. Sez. 3, 09/08/2007, n.

17469; Cass. Sez. 2, 10/01/1996, n. 164; Cass. Sez. 2, 10/04/2014, n. 8428).

Diversa dalla valutazione di soccombenza su cui poggia la regolamentazione delle spese processuali è quella della riconducibilità causale, a fini risarcitori, alla mora

debendi dell’intimato delle spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato, a causa dell’intervenuto pagamento della somma capitale successivo

alla richiesta di emissione (cfr. Cass. Sez. 2, 10/01/1996, n. 164; Cass. Sez. 1, 10/12/1984, n. 6485). Nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., il ricorrente solleva dubbi di legittimità costituzionale delle norme di riferimento ed invoca anche la

(7)

rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, insistendo che debba essere il debitore intimato a soccombere sulle spese del monitorio ove il

pagamento sia comunque stato eseguito dopo il deposito della domanda monitoria, seppur prima della notifica del decreto, dovendo gli effetti della sentenza retroagire a tale momento. La manifesta infondatezza delle ulteriori deduzioni del ricorrente discende proprio dalla ricostruzione che del giudizio di opposizione forniva Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7448, citata in memoria, la quale chiariva come il procedimento di opposizione all’ingiunzione risultasse costruito dal

sistema codicistico di rito non come mero giudizio di accertamento della validità del decreto ingiuntivo, ma come ordinario processo di cognizione che ha inizio con

il ricorso del creditore, e con riguardo al quale l’exceptio de soluto spiegata dal debitore fa venir meno la persistenza del credito e l’interesse alla pronuncia giudiziale. Le argomentazioni ribadite dal ricorrente in memoria non considerano, pertanto, l’unicità del giudizio che trascorre dalla presentazione del ricorso fino alla

sentenza che definisce l’eventuale opposizione, insistendo nell’isolare il decreto monitorio come se fosse una distinta statuizione finale di accoglimento della domanda con conseguente soccombenza sulle spese del debitore. Vero è invece che, come già detto, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre

con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali,

che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all’esito finale della lite, con instaurazione del contraddittorio che viene differita, per scelta proprio del creditore attore, al momento della notifica del decreto. Tal

momento segna, quindi, il prodursi, sotto il punto di vista sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed è al momento della notifica della domanda

che il medesimo creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua pretesa, stante il mancato pagamento

del debitore. Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre regolare le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto l’intimata T.A.M. non ha svolto attività

difensive. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art.

13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente Condominio di via (omissis) , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione

integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

(8)

del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Riferimenti

Documenti correlati

La disposizione è stata innanzi tutto censurata, rispetto ai parametri evocati, poiché si porrebbe in contrasto con l’esigenza, storicamente avvertita dal legislatore, di

131/2003, occorre verificare in via preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione

Nella predetta pronuncia, la Sezione della Autonomie ha chiarito che le richieste di parere devono reputarsi ammissibili se trattano questioni che attengono alla

Dunque, in disparte l’articolazione organica illustrata dalla difesa del convenuto, non vi sono dubbi che nella fattispecie in esame il convenuto si sia

3/2014 della Sezione delle Autonomie alle spese legali del giudizio di responsabilità erariale (v., tra le tante, Sez. 46/2017 della medesima Sezione regionale). 4.4) –

Dalla vigente normativa, così come costantemente interpretata dalla Corte dei conti, si evince, altresì, che la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali non può

Si ritiene che, nel rispetto del principio di prudente gestione della spesa pubblica, anche le amministrazioni locali debbano poter procedere al rimborso delle spese legali (quando

In data 21 aprile 2016 questa Sezione regionale di controllo, in esecuzione del programma relativo all’attività 2016, che prevedeva l’effettuazione di “un esame delle