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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2012.

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DELIBERAZIONE N° 31 in data: 27/03/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

C O N S I G L I O C O M U N A L E

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2012 .

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 20:45, nella sala delle adunanze consigliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto.

All’appello iniziale risultano:

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1- MAMMI ALESSIO Sindaco S 12- MAZZA DANIELE Consigliere S 2- MONTANARI CORINNA Consigliere S 13- RIVI ANNALISA Consigliere S 3- DOTT. FERRI MARCO Consigliere S 14- VECCHI ELENA Consigliere S 4- BIZZOCCHI MASSIMO Consigliere S 15- GRILLENZONI SANDRO Consigliere N 5- MENOZZI MARCO Consigliere S 16- AVV. PAGLIANI

GIUSEPPE Consigliere S

6- GALLINGANI MARCELLO Consigliere S 17- NIRONI ALESSANDRO Consigliere S 7- DAVOLI GIOVANNI Consigliere S 18- FILIPPINI FABIO Consigliere S 8- CAFFETTANI MATTEO Consigliere S 19- BELTRAMI DAVIDE Consigliere S 9- GUIDETTI RENATO Consigliere S 20- FERRARI FABIO Consigliere S 10- SOLUSTRI CRISTINA Consigliere S 21- MORETTI FILIPPO Consigliere S 11- MATTIOLI ELISA Consigliere S

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TOTALE PRESENTI: 20

TOTALE ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario generale DOTT. GREGORIO MARTINO

Il Presidente DOTT. FERRI MARCO dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto.

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Sono presenti all’appello iniziale 20 consiglieri.

Sono presenti gli Assessori: Pedroni Claudio, Zanni Christian, Manelli Gian Luca, Iotti Giulia, Giacomucci Stefano, Pighini Alberto, Nasciuti Matteo.

Alla deliberazione n. 28 entra il consigliere Grillenzoni Sandro. Sono presenti n. 21 consiglieri.

Deliberazione C.C. n. 31 del 27/03/2012

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014;

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in via sperimentale l’Imposta Municipale Propria con decorrenza 01.01.2012;

RICHIAMATO l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

CONSIDERATO che l’art. 13 “Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria” del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

RICORDATO CHE il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 prevede all’art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:

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1. ALIQUOTA BASE pari al 7,6 per mille - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 3 punti millesimali ;

2. ALIQUOTA del 4,0 per mille per ABITAZIONE PRINCIPALE e per le RELATIVE PERTINENZE - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 2 punti millesimali;

3. ALIQUOTA del 2,0 per mille per i FABBRICATI RURALI ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione sino all’1,0 per mille ;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10 del DL n. 201del 201 sopra richiamato, dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Pertanto la detrazione massima è da intendersi pari ad euro 600,00 ;

ATTESO CHE la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D. Lgs 504/92, ossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari , nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del DL n. 201 del 06.12.2011, l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del D. lgs. 504/1992 (ossia il

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degli effetti civili nel matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale e a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale).

DATO ATTO CHE i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge 662/1996 (è questo il caso dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

CONSIDERATO che il comma 11 dell’ articolo 13 del DL n. 201/2011, sopra citato, così dispone:

“È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.”;

CONSIDERATO che in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti che corrispondono l’imposta per l’unità immobiliare adibita a loro abitazione principale;

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b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria utilità da prestare alla popolazione;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2012;

RITENUTO di stabilire per l’anno 2012 le seguenti aliquote:

- 8,6 per mille aliquota ordinaria ;

- 4,8 per mille aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

- 4,8 per mille aliquota per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti vuota e non locata;

- 1,0 per mille aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

- 9,6 per mille aliquota per abitazioni locate in regime di libero mercato e di equo canone, e per le abitazioni a disposizione del proprietario ;

- 10,6 per mille aliquota per le aree edificabili, per le abitazioni sfitte da almeno due anni alla data del 1.1.2012 e per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D5;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 DL n. 201/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, per gli adempimenti

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DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31.03.2012 con Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2011;

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: ”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio finanziario, dott.ssa Ilde De Chiara, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del DLGS 18.08.2000, n. 267;

UDITA la discussione congiunta così come riportato nella deliberazione n. 29 di questo stesso consiglio;

CON VOTI espressi in forma palese:

Favorevoli 15

Contrari 6 Filippini Fabio, Pagliani Giuseppe, Nironi Alessandro (Popolo della Libertà – La Destra Uniti per Scandiano) Ferrari Fabio, Moretti Filippo, Beltrami Davide (Gruppo Lega Nord Padania)

Astenuti 0

D E L I B E R A

1) DI DETERMINARE per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria:

a) 8,6 per mille aliquota di base;

b) 4,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

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c) 4,8 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

d) 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

e) 9,6 per mille per le abitazioni locate in regime di libero mercato e di equo canone, e per le abitazioni a disposizione del proprietario

f) 10,6 per mille per le aree edificabili, per le abitazioni sfitte da almeno due anni alla data del 1.1.2012 e per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D5 ;

2) DI DARE ATTO che la detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo residente e che dimora abitualmente nell’immobile, per l’anno 2012 è pari a Euro 200,00 (duecento/00), con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale . L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00. Pertanto la detrazione massima è da intendersi pari ad euro 600,00;

3) DI STABILIRE che la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) DI DARE ATTO che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

5) DI DARE ATTO che é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13, DL n.

201/2011 e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all' Imposta Municipale Propria e che le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai

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6) DI DISPORRE che la presente deliberazione, per degli adempimenti necessari per la pubblicazione, sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.

201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

DI DARE MANDATO all’Ufficio Copie di trasmettere il presente atto all’ Ufficio tributi per gli adempimenti di propria competenza.

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza e la necessità del rispetto e dell’uniformità dei limiti temporali imposti ex-lege, con voti espressi in forma palese:

favorevoli n. 15

contrari n. 6 Filippini Fabio, Pagliani Giuseppe, Nironi Alessandro (Popolo della Libertà – La Destra Uniti per Scandiano) Ferrari Fabio, Moretti Filippo, Beltrami Davide (Gruppo Lega Nord Padania)

astenuti n. 0

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

AI SENSI degli artt. 47 e 48 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e la loro trascrizione dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'ufficio di Segreteria Generale quale verbale di seduta.

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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario generale

F.to DOTT. FERRI MARCO F.to DOTT. GREGORIO MARTINO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,__________________

Il Segretario generale DOTT. GREGORIO MARTINO

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