LE GARE DI PROGETTAZIONE E IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÚ
VANTAGGIOSA
LE GARE DI PROGETTAZIONE LE GARE DI PROGETTAZIONE
Requisiti di partecipazione (art. 263)
I requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
• al fatturato globale per servizi espletati negli
ultimi cinque esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando, per un importo
variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta
(precedentemente il fatturato doveva essere pari
LE GARE DI PROGETTAZIONE LE GARE DI PROGETTAZIONE
Requisiti di partecipazione (art. 263)
• all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie (precedentemente il fatturato doveva essere pari da 2 a 4 volte l’importo a base d'asta);
(NUOVO)
LE GARE DI PROGETTAZIONE LE GARE DI PROGETTAZIONE
Requisiti di partecipazione (art. 263)
• all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (nessuna variazione rispetto alle norme precedenti);
LE GARE DI PROGETTAZIONE LE GARE DI PROGETTAZIONE
Requisiti di partecipazione (art. 263)
• al numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni in una misura
variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel
bando per lo svolgimento dell'incarico
(nessuna variazione rispetto alle norme
precedenti).
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• Sono valutabili anche i servizi di ingegneria svolti per i privati.
• Possibilità di introdurre nel bando ulteriori categorie di lavori, appartenenti alla stessa classe, che i concorrenti potranno utilizzare al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
• Giovani professionisti
• Corrispettivo (art. 262): circolare del Ministero
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Tetto al ribasso
Le modalità con cui devono essere attribuiti i punteggi all'elemento prezzo nell'ambito dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono disciplinate dall’ art. 266 e dall’ allegato “M”.
Con il precedente Regolamento veniva utilizzata una formula applicata in cui veniva evidenziato un rapporto fra il ribasso formulato dal concorrente e il ribasso massimo mentre con il nuovo Regolamento il rapporto non sarà più riferito al ribasso massimo, bensì al ribasso medio, consistente nella media aritmetica dei ribassi offerti.
Con questa novità il punteggio massimo sarà attribuito non a chi ha effettuato il ribasso massimo, bensì a chi si sarà più avvicinato alla media con l'effetto pratico di calmierare i ribassi che vengono
praticati oggi nelle gare ovviamente tenendo in debito conto che il
“Decreto Bersani” ha cancellato l'inderogabilità dei minimi tariffari.
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La commissione giudicatrice presiede allo svolgimento della gara che si articola in tre momenti successivi:
1. valutazione dell’ammissibilità dei concorrenti: la commissione si riunisce in seduta pubblica e procede all’apertura dei plichie delle buste contenenti la documentazione amministrativa e accerta l’ammissibilità dei concorrenti alla stregua delle norme vigenti;
2. valutazione dell’offerta tecnica: la commissione si riunisce in una o più sedute riservate, apre le buste contenenti le offerte tecniche e procede alla valutazione, procedendo all’assegnazione dei relativi punteggi;
3. valutazione dell’offerta economica: la commissione si riunisce in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Successivamente data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Per la valutazione dell’offerta, l’art. 266 quarto comma indica i seguenti criteri:
• adeguatezza dell’offerta secondo quanto stabilito al comma 1 lett. b) punto 1;
• caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
• ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;
• riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo.
LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Il bando di gara deve assegnare ad ognuno dei quattro criteri elencati un fattore ponderale. I fattori ponderali non sono determinabili in piena discrezionalità dalla stazione appaltante, ma devono essere contenuti tra limiti minimi e massimi fissati dall’art. 266 comma 5 del Regolamento e devono essere calcolati ripartendo in quattro parti la somma di cento. In particolare i fattori ponderali possono variare nelle misure elencate di seguito:
• per il criterio a): adeguatezza progettuale da 20 a 40;
• per il criterio b): caratteristiche metodologiche da 20 a 40;
• per il criterio c): ribasso sul prezzo da 10 a 30;