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PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS Area dei Servizi Ambientali

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Academic year: 2022

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PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS

Area dei Servizi Ambientali

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DETERMINAZIONE N. 214 DEL 28 LUGLIO 2011

OGGETTO Autorizzazione allo scarico sullo strato superficiale del sottosuolo attraverso condotta disperdente in trincea drenante delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio di un fabbricato residenziale, sito in comune di Iglesias, località “S’Arriali”.

PREMESSO che i sigg Schirru Annibale cod. fiscale SCHNBL51P01I582C e Siddi Massimo cod. fiscale SDDMSM59E26E281T hanno presentato in data 11.07.2011, prot. n. 18491 domanda di autorizzazione allo scarico sullo strato superficiale del sottosuolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio di un fabbricato residenziale sito in Comune di Iglesias, località S’Arriali

CONSIDERATO che con la documentazione presentata i richiedenti hanno dichiarato:

− che l’impianto di depurazione è ubicato presso il Comune di Iglesias in Loc. S’Arriali, come indicato al foglio 417, mappale 167 del Catasto terreni del Comune di Iglesias;

− che il depuratore tratta le acque reflue domestiche provenienti da un fabbricato di civile abitazione, costituito da due unità abitative, distinto in catasto urbano del Comune di Iglesias al Foglio 17/D Mappale 168 sub. 3 e 4 di proprietà dei sigg.

Schirru ( piano primo) e Siddi (piano terra);

− che l’approvvigionamento idrico avviene attraverso il Consorzio di Bonifica del Cixerri per un volume dichiarato di 720 m3/anno;

− che l’impianto di depurazione è dimensionato per il trattamento dei reflui di una utenza complessiva di 11 A.E.;

− che l’impianto è composto da:

− una vasca imhoff nella quale vengono convogliati i reflui prodotti dalle due unità abitative;

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− una condotta di dispersione posizionata su una trincea drenante di profondità mediamente di 0,70 m e lunghezza pari a 20 m;

VISTO Il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. recante Norme in Materie Ambientali, in particolare l’art. 124;

VISTA la Legge Regionale n. 9/2006 di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, in particolare l’art. 51;

VISTA la Legge Regionale n. 2/2007 (legge finanziaria 2007), in particolare l’art. 15, comma 12 lettera b);

VISTA la Direttiva regionale in materia di “Disciplina degli scarichi” - D.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias n. 2 del 04.08.2010 con il quale vengono conferite all’ing. Fulvio Bordignon le funzioni di Dirigente dell’Area dei Servizi per la Tutela dell’Ambiente e del Servizio di Protezione Civile;

RICHIAMATA la relazione tecnica istruttoria REV.1 del 13.07.2011 predisposta dall’ufficio competente.

CONSIDERATO che nell’area non è presente una fognatura pubblica, vista la relazione idrogeologica a firma del tecnico abilitato

Il Dirigente

DETERMINA

1 di autorizzare i sigg. Schirru Annibale cod. fiscale SCHNBL51P01I582C e Siddi Massimo cod. fiscale SDDMSM59E26E281T, residenti ad Iglesias località S’Arriali , allo scarico sullo strato superficiale del sottosuolo delle acque reflue domestiche prodotte dall’impianto di depurazione a servizio di un fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di Iglesias, località S’Arriali in osservanza delle seguenti prescrizioni:

2. deve essere assicurato il corretto funzionamento dell’impianto di depurazione in tutte le sue fasi, nonché corretta gestione e manutenzione delle strutture e delle infrastrutture

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annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di igiene e sicurezza al fine di garantire l’efficienza del trattamento appropriato secondo quanto previsto dall’Allegato 3 alla Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”;

3. la gestione dei rifiuti derivanti dall’esercizio dell’impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs. n. 152/06 parte IV;

4. dovrà essere consentito l’accesso alle strutture al personale deputato al controllo tecnico e qualitativo;

5. dovrà essere notificata a questa Amministrazione qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione presentata per il rilascio della autorizzazione allo scarico ed in particolare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;

6. la presente autorizzazione ha una durata di 4 anni a decorrere dalla data del presente atto;

7. l’autorizzazione potrà essere modificata anche prima della scadenza qualora in contrasto con nuove norme in materia;

8. dovranno essere adottate tutte le suddette prescrizioni, la cui inosservanza comporterà, ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., diffida, sospensione o revoca del titolo abilitativo allo scarico, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli artt. 133 e 137 dello stesso decreto. Sono fatti salvi i diritti dei terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant’altro necessario previsti dalla normativa vigente.

M. Piredda/ R.P. Il Dirigente

G. P. Deidda/ Istr. Tecnico

F.to

Ing.Fulvio Bordignon

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