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VISTO TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

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Academic year: 2022

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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L’ AGENZIA REGIONALE DI SANITA’ DELLA TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE SULLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA, SULLA DIFFUSIONE DI PROGRAMMI DI STEWARDSHIP ANTIBIOTICA E SULLE ATTIVITÀ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE NEGLI OSPEDALI

Tra

L’Azienda Usl Toscana Centro (di seguito denominata Azienda) Codice Fiscale/Partita IVA n. 06593810481 nella persona del Direttore Generale, Dott. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02-06-1956, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda in Piazza Santa Maria Nuova n. 1 a Firenze, che agisce per il presente atto e che interviene non per sé, ma in nome e per conto e nell’esclusivo interesse dell’Azienda stessa, che legalmente rappresenta ad ogni effetto di legge;

E

L’Agenzia Regionale di Sanità (di seguito denominata anche “ARS”), C.F./P.IVA 04992010480, nella persona del Direttore Dott. Mario Braga, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Agenzia in Via Pietro Dazzi n. 1, a Firenze, che agisce per il presente atto e che interviene non per sé, ma in nome e per conto e nell’esclusivo interesse dell’Agenzia stessa, che legalmente rappresenta ad ogni effetto di legge;

PREMESSO CHE:

ARS è un Ente di consulenza e supporto scientifico in ambito socio sanitario sia per la Giunta che per il Consiglio regionale, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che svolge attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica di qualità dei servizi sanitari;

la L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni, pone alle strutture del servizio sanitario regionale l'obiettivo generale di agire in rete ed in particolare attribuisce all’ARS la possibilità di svolgere attività di consulenza, studio e ricerca a favore delle aziende sanitarie, delle società della salute, degli enti locali nonché a favore di altri soggetti pubblici o privati su varie materie di propria competenza;

ARS e le aziende sanitarie del territorio toscano collaborano da anni nella realizzazione di attività pertinenti al proprio mandato riguardanti progetti d’interesse comune a carattere sia nazionale che regionale;

ARS e l’Azienda USL Toscana Centro collaborano su temi di interesse comune e pertinenti il loro rispettivo mandato istituzionale, con particolare riferimento al campo dell’epidemiologia, della qualità dei servizi e delle cure erogate e più in generale sulle principali tematiche riguardanti l’area sanitaria;

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ARS, nell’ambito delle sue attività di valutazione e controllo della sicurezza del paziente a livello delle istituzioni sanitarie toscane, è coinvolta nella realizzazione di studi orientati all’implementazione di programmi di prevenzione delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA);

nello specifico tali programmi dovranno coinvolgere tutti gli aspetti legati alle modalità organizzative e strutturali delle istituzioni sanitarie, con particolare riferimento alla formazione del personale ed alla definizione di una strategia per il corretto uso degli antibiotici;

ARS e l’Azienda USL Toscana Centro hanno interesse a collaborare nella realizzazione di un’indagine sulle attività di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza, sulla diffusione di programmi di stewardship antibiotica e sulle attività di pulizia e sanificazione negli ospedali, attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo;

per la collaborazione nell’ambito della suddetta indagine, l’Azienda USL Toscana Centro si è resa disponibile a garantire la messa a disposizione temporanea di un operatore qualificato da affiancare al personale ARS incaricato, individuando nella Dott.ssa Daniela Accorgi, collaboratore professionale sanitario (infermiere) con esperienza e formazione consolidata nel campo del rischio infettivo e del monitoraggio epidemiologico delle infezioni correlate all’assistenza;

VISTO

l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che stabilisce che le Pubbliche amministrazioni possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Obiettivo

1. Obiettivo del presente accordo è la collaborazione tra l’Azienda USL Toscana Centro e l’Agenzia Regionale di Sanità per la realizzazione di un’indagine sulle attività di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza, sulla diffusione di programmi di stewardship antibiotica e sulle attività di pulizia e sanificazione negli ospedali.

Art. 2 - Oggetto dell’accordo

1. Per quanto espresso in premessa, al fine di consentire il raggiungimento dell’obiettivo di cui al precedente articolo, l’Azienda USL Toscana Centro autorizza l’assegnazione temporanea presso l’ARS della propria dipendente Dott.ssa Daniela Accorgi, Infermiere Coordinatore Igiene Ospedaliera presso il Presidio

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Ospedaliero del Nuovo Ospedale di Prato per il tempo necessario alla realizzazione delle attività in argomento e comunque nei termini di cui al successivo art. 9.

2. L’ARS si avvarrà della professionalità assicurata dalla Dott.ssa Accorgi al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di un’indaginesulle attività di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza, sulla diffusione di programmi di stewardship antibiotica e sulle attività di pulizia e sanificazione negli ospedali.

La Dott.ssa Accorgi fornirà il proprio supporto professionale alla realizzazione dell’indagine in argomento avvalendosi del supporto del personale, delle attrezzature e delle banche dati, individuati e messi a disposizione dall’ARS.

Art. 3 - Espletamento attività

1. La Dott.ssa Accorgi svolgerà la propria attività in afferenza alla struttura dell’Osservatorio Qualità ed Equità dell’ARS, per un impegno massimo di 48 ore mensili, da concordare in base alle esigenze della AUSL Toscana Centro.

Le sue attività si articoleranno pertanto in sessioni di lavoro sia presso l’ARS che presso l’AUSL Toscana Centro.

Art. 4 - Impegno economico

1. Per la realizzazione delle attività de quo, l’Azienda USL Toscana Centro assume tutti gli oneri connessi al trattamento stipendiale della Dott.ssa Daniela Accorgi quale Infermiere Coordinatore Igiene Ospedaliera presso il Presidio Ospedaliero del Nuovo Ospedale di Prato.

2. L’ARS assume tutti gli oneri inerenti al proprio personale ed alle proprie banche dati, individuati e messi a disposizione dalla medesima Agenzia per la realizzazione del progetto in oggetto.

Art. 5 - Proprieta’ della ricerca ed utilizzo dei dati /risultati dello studio

1. La proprietà dei dati della ricerca afferenti all’indagine sulle attività di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza, sulla diffusione di programmi di stewardship antibiotica e sulle attività di pulizia e sanificazione negli ospedali è a tutti gli effetti delle parti contraenti, sia nel corso di vigenza del presente accordo di collaborazione, sia dopo la sua conclusione.

2. La diffusione dei risultati della ricerca deve essere comunque concordata tra le parti circa tempi e modi;

inoltre, qualora venga effettuata da una singola parte del presente accordo, dovrà essere comunque garantita la contitolarità delle attività di ricerca.

3. Eventuali oneri derivanti dalla pubblicazione dei risultati della ricerca rimangono esclusivamente a carico della parte interessata alla pubblicazione.

Art. 6 – Recesso

1. E’ facoltà delle parti, qualora durante il periodo di validità della stessa venissero meno i presupposti che hanno portato alla stipula del presente accordo, recedere liberamente con comunicazione da inviarsi alla controparte, tramite PEC, almeno 30 giorni prima della naturale scadenza. Il recesso ha effetto nei confronti della parte contraente e del professionista assegnato.

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2. Per le ipotesi di risoluzione del presente atto si applica il Codice Civile.

Art. 7 – Trattamento dati personali

1. ARS e l’Azienda, in qualità di titolari autonomi si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito

“GDPR”).

2. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 8 – Responsabilità civile

1. E’ posta a carico dell’ARS, con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa e dalla Contrattazione collettiva, per il periodo ed i giorni in cui la Dott.ssa Accorgi sarà presente presso l’ARS, la copertura della professionista assegnata per i casi di responsabilità civile verso terzi.

2. Per gli adempimenti previsti dalla legge, relativi alle comunicazioni obbligatorie da darsi al Centro dell’impiego, l’ARS distaccataria, comunicherà all’Azienda USL Toscana Centro, distaccante, il proprio Codice Fiscale e la PAT (Posizione Assicurativa Territoriale INAIL).

Art. 9 – Decorrenza/Durata/Modifiche

1. In considerazione del fatto che l’obiettivo del presente accordo comprende le diverse fasi d’iniziale progettazione e successivo avviamento, governo, monitoraggio e messa a regime della funzione sopradescritta, si stabilisce che la sua durata è fissata in 1 anno a decorrere dalla stipula, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 del presente accordo.

2. L’accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore anno, previo scambio di corrispondenza scritta tra le parti, da inviare tramite PEC, entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell’accordo.

Art.10 - Foro Competente

1. Per ogni controversia derivante dal presente accordo che non sia possibile definire in forma bonaria, Foro competente è quello di Firenze.

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Art. 11 - Disposizioni generali, modifiche e comunicazioni

1. Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei confronti della quale la stessa viene invocata.

2. Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa c/o l’indirizzo PEC delle Parti.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Le parti si danno atto che il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005, giusta la previsione di cui all’art. 15 comma 2bis della L. 241/1990 come aggiunto dall’art. 6, D.L. n.

179 del 2012 convertito in Legge n. 22 del 17 dicembre 2012, e che pertanto l’atto si intenderà perfezionato nel momento dell’apposizione dell’ultima firma digitale.

2. L’imposta di bollo, di cui all’art. 2 della parte I dell’Allegato A del DPR n. 642/1972 e ss.mm. è assolta dall’ARS.

3. Il presente atto, che consta di n. 12 (dodici) articoli e viene registrato solo in caso d’uso; in tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Azienda SL Toscana Centro Per l’Agenzia Regionale di Sanità

Il Direttore Generale Il Direttore

Dott. Paolo Morello Marchese* Dott. Mario Braga*

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

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