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Come influisce la malattia sulla pensione?

Autore: Noemi Secci | 15/12/2020

Periodi di assenza dal lavoro del dipendente ammalato: come sono valutati ai fini pensionistici, spettanza dei contributi figurativi Inps.

Durante il periodo di malattia il lavoratore ha il diritto, garantito dalla Costituzione [1], di beneficiare di un sostegno di natura economica: in particolare, il Codice civile [2] stabilisce che, se la legge non prevede forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al dipendente la retribuzione o un’indennità determinata

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dalla legge, dagli usi o secondo equità.

Al lavoratore, peraltro, non spetta solo la retribuzione, o l’indennità per malattia:

sussiste anche il diritto all’accredito dei contributi per la pensione.

Ma come influisce la malattia sulla pensione? Qualora il dipendente abbia il diritto di percepire l’indennità di malattia, nella generalità dei casi l’Inps accredita dei contributi previdenziali, i cosiddetti contributi figurativi per malattia, utili per il diritto e per la misura della pensione.

L’utilità ai fini pensionistici di questi contributi, nel concreto, può però dipendere da diversi fattori, come la categoria di appartenenza dell’iscritto, l’anzianità contributiva, la contribuzione figurativa complessivamente posseduta. Bisogna anche ricordare che l’indennità per malattia non spetta indefinitamente, ma si applica un limite temporale entro il quale il dipendente ne ha diritto: terminata la spettanza dell’indennità, termina anche l’accredito dei contributi figurativi.

Contributi figurativi che, generalmente, non sono accreditati nelle ipotesi di aspettativa non retribuita per malattia: si tratta di un congedo, previsto da numerosi contratti collettivi, per il lavoratore malato che ha superato il periodo di comporto (qui la Guida al periodo di comporto), cioè il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro. Ma procediamo con ordine.

A chi spetta l’indennità di malattia Inps?

L’indennità di malattia a carico dell’Inps spetta alle seguenti categorie di lavoratori, dietro invio telematico dell’apposito certificato medico:

operai del settore industria;

operai, impiegati e quadri del settore terziario e servizi;

lavoratori dell’agricoltura (ad eccezione di impiegati e dirigenti);

apprendisti;

disoccupati;

lavoratori sospesi dal lavoro;

lavoratori dello spettacolo;

lavoratori marittimi;

lavoratori iscritti alla gestione separata.

Normalmente, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, poi

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conguagliata con i contributi dovuti all’Inps. Ci sono però dei casi particolari in cui avviene il pagamento diretto da parte dell’istituto. Di tanto abbiamo parlato in: Chi paga la malattia lavoro?

A chi non spetta l’indennità di malattia Inps?

A determinati lavoratori non spetta l’indennità a carico dell’Inps, ma spetta, entro determinati limiti, il riconoscimento della retribuzione da parte del datore di lavoro, nonostante l’assenza per malattia. Si tratta di:

assistenti familiari (colf e badanti);

impiegati dell’industria, dell’agricoltura e del settore Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati;

quadri (dei settori industria e artigianato);

dirigenti;

portieri;

viaggiatori, piazzisti e rappresentanti.

Quando spettano i contributi figurativi per malattia?

La contribuzione figurativa per malattia è riconosciuta nelle ipotesi in cui le assenze abbiano dato luogo al pagamento della relativa indennità, cioè relativamente agli eventi di malattia indennizzati, nell’ambito di un normale rapporto di lavoro subordinato. In alcuni casi, i contributi sono riconosciuti anche se l’indennità non è erogata.

Alla malattia è equiparato l’infortunio non lavorativo, cioè non occorso in occasione di lavoro.

Per avere diritto all’accredito gratuito dei contributi:

l’assicurato deve possedere almeno un contributo settimanale prima del periodo di malattia;

i periodi di malattia devono risultare di durata almeno pari a 7 giorni ed essere giustificati da idonea certificazione medica.

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Quando sono riconosciuti i contributi per malattia ai fini della pensione?

Per la precisione, i contributi figurativi per malattia possono essere accreditati se il dipendente è assente per:

malattia indennizzata;

malattia tempestivamente accertata;

malattia professionale;

malattia non indennizzata per essersi verificata in periodi non lavorati;

malattia che non dà luogo ad indennizzo (come la malattia per lavoro domestico);

infortunio sul lavoro.

Non sono accreditabili i periodi di malattia e infortunio di durata inferiore ai 7 giorni.

Contributi per malattia non retribuita:

dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici, al termine della malattia coperta da retribuzione (pari a un massimo di 18 mesi in un triennio), possono aver diritto ad un ulteriore periodo di congedo per malattia non retribuito.

Il periodo di malattia non retribuita, o aspettativa per malattia dipendenti pubblici è pienamente valido ai fini del diritto e della misura della pensione. Questo periodo, nel dettaglio, può avere una durata massima di 18 mesi ed è concesso ai dipendenti con gravi patologie, per la cui guarigione l’ordinario periodo di malattia non è sufficiente.

Sino a quando possono essere accreditati i contributi per malattia?

In passato, la contribuzione figurativa per malattia poteva essere accreditata fino ad un massimo di 12 mesi in tutto l’arco della vita lavorativa. Il decreto in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa [3] ha incrementato questo

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periodo, a partire dal 1° gennaio 1997, in misura pari a 2 mesi ogni 3 anni, fino al raggiungimento di 22 mesi. A partire dal 1° gennaio 2012, il limite massimo accreditabile nell’arco della vita lavorativa dell’interessato è dunque pari a 22 mesi di contributi, equivalenti a 96 settimane.

È possibile superare il tetto massimo di 22 mesi nei casi in cui al dipendente assente per malattia sia riconosciuta un’inabilità totale e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, a causa di infortunio sul lavoro: il diritto di valorizzare questi periodi aggiuntivi è riconosciuto se il lavoratore rinuncia all’erogazione della pensione di inabilità.

I periodi per i quali si può far valere la contribuzione figurativa oltre il tetto massimo devono essere successivi al 31 dicembre 1996.

Limiti ai contributi per malattia ai fini della pensione

I contributi figurativi per malattia possono presentare ulteriori limiti, ai fini pensionistici:

relativamente ai lavoratori iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria (settore privato), gli accrediti figurativi non sono utili per raggiungere il requisito di 35 anni di contribuzione per le pensioni di anzianità; ad esempio, se l’interessato richiede la pensione quota 100, oltre a possedere 38 anni di contributi complessivi deve anche possedere 35 anni al netto della contribuzione figurativa per disoccupazione, malattia e infortunio;

gli accrediti non sono utili, inoltre, per il diritto al versamento dei contributi volontari e per il diritto a conseguire l’indennità di disoccupazione (il periodo di malattia viene neutralizzato, quindi viene

“saltato” e la contribuzione utile è ricercata a ritroso).

Per l’accredito dei contributi figurativi per malattia bisogna fare domanda?

I contributi figurativi per malattia sono accreditati d’ufficio o su domanda? Si tratta

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di periodi accreditabili su domanda, anche se dal 2013 l’accredito avviene, nella generalità dei casi, automaticamente da parte dell’Inps.

Deve comunque essere inviata un’apposita istanza all’istituto per quelle ipotesi in cui l’Inps non sia in grado di ricavare autonomamente gli elementi per il calcolo degli accrediti figurativi. In questi casi, è necessario presentare specifica documentazione: certificato di malattia, certificato di infortunio, cartelle ospedaliere che attestino l’eventuale ricovero.

Per quanto riguarda i periodi di malattia sino al 2012, la relativa domanda da inviare all’Inps non è soggetta a termini di prescrizione o decadenza.

Note

[1] Art. 38 Cost. [2] Art. 2110 Cod. civ. [3] Art. 1 co. 1 del D.lgs. 564/1996.

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