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CIRCOLARE SINDACALE E PREVIDENZIALE DEL 30 MAGGIO

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CIRCOLARE SINDACALE E PREVIDENZIALE DEL 30 MAGGIO

a cura di Massimo Pipino

1) INPS: richiesta di differimento adempimenti contributivi per ferie collettive 2) INPS: buoni lavoro - adesione banche Gruppo Creval

3) INPS: contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli per l'anno 2012 4) CIFA: accordo per il nuovo apprendistato professionalizzante

5) Suprema Corte di Cassazione Malattia e certificato medico in assenza di visita

6) Suprema Corte di Cassazione comunicazione delle ferie per e-mail e licenziamento per assenza ingiustificata

7) Suprema Corte di Cassazione: atti vessatori nei confronti di un dipendente

8) Suprema Corte di Cassazione: Duvri e le interferenze ex art. 26 D.L.vo n. 81/2008

9) INPS: invio di lavoratori in Paesi extracomunitari senza la prescritta autorizzazione ministeriale

10) Governo: proroga dei permessi di soggiorno per motivi umanitari a favore di cittadini nordafricani

11) INPS: sisma Emilia Romagna ed assicurazioni sul pagamento delle prestazioni Inps 12) INPS: accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro

13) Confindustria: accordo sul nuovo apprendistato

14) TURISMO (FEDERTURISMO): firmato l'accordo sull'apprendistato professionalizzante 15) Rettifica delle informazioni contenute nelle comunicazioni obbligatorie

16) Cooperative: benefici contributivi per le assunzioni di O.T.I .e O.T.D.

17) Ministero del Lavoro: elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

18) INPS: nuove modalità di presentazione della domanda di trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia

19) Ministero del Lavoro: rettifica delle informazioni contenute nei modelli del Sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie

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21) INPS - INAIL – Variazione del tasso degli interessi legali con riflessi sul calcolo delle san- zioni civili – Decorrenza dal 1° gennaio 2012 – Precisazioni degli Istituti – Circolari INPS n.

44/2012 e INAIL n. 65/2011

22) INPS – Accentramento degli adempimenti contributivi – Indicazione della matricola di provenienza – Messaggio n. 4999/2012

23) INPS – Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione – Anno 2012 - Circolare n. 49/2012

24) Decreto semplificazioni e sviluppo – Norme in materia di lavoro e previdenza sociale 25) Ministero del Lavoro – Responsabilità solidale – Articolo. 29, comma. 2, D.Lgs. n.

276/2003 – Limite dei due anni

26) Scuole materne FISM: firmato l'accordo

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1) INPS: richiesta di differimento adempimenti contributivi per ferie collettive

L’INPS, con il messaggio n. 8609 del 18 maggio 2012, ha provveduto a comunicare che le aziende, che a causa della chiusura per ferie collettive non possono provvedere entro il termine di scadenza al versamento dei contributi o alla presentazione della denuncia mensile, possono chiedere l’autorizzazione ad effettuare gli adempimenti del mese in cui cadono le ferie collettive entro un termine più ampio. La richiesta di autorizzazione al differimento deve essere presentata entro il 31 Maggio e può riguardare i versamenti di un solo mese anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi. A tal fine è necessario utilizzare esclusivamente il canale telematico disponibile sul portale dell’Istituto www.inps.it ed accessibile mediante PIN.

*****

2) INPS: buoni lavoro – adesione banche Gruppo Creval

L’INPS, con una nota dell’11 maggio 2012, ha comunicato che da mercoledì 16 maggio 2012, anche le banche del Gruppo CREVAL cominceranno ad operare nel Servizio Voucher Inps, incrementando il canale di distribuzione previsto dalla convenzione tra Inps e l’Istituto centrale delle Banche Popolari (ICBPI) e consentendo così una migliore reperibilità dello strumento dei buoni lavoro. Le banche del Gruppo Creval che erogheranno il servizio sono: il Credito Valtellinese, il Credito Artigiano, il Credito Siciliano e la Cassa di Risparmio di Fano.

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3) INPS: contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli per l’anno 2012

L’INPS, con la propria circolare n. 69 del 17 maggio 2012, comunica che, in base a quanto stabilito dall’ISTAT, la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2010-dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011-dicembre 2011, è risultata pari al 2,70%.

Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per quanto riguarda l’anno 2012:

- la retribuzione minima settimanale è pari a € 192,40;

- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 44.204,00;

- il massimale di cui all’art. 2, c. 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di € 96.149,00.

Per l’anno 2012 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all’anno 2011, che si conferma quindi pari al 31,87%. Non sono stati di conseguenza variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati. L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87%.

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4) CIFA: accordo per il nuovo apprendistato professionalizzante

In data 24 aprile 2012 è stato siglato, tra la CIFA e la Confsal, un accordo interconfederale per la disciplina contrattuale dell’apprendistato professionalizzante, in applicazione all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 167/2011. L’accordo troverà applicazione nei confronti del personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante a far data dal 26 aprile 2012.

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5) Suprema Corte di Cassazione: malattia e certificato medico in assenza di visita

Con la sentenza n. 18697 del 15 maggio 2012, la V Sezione Penale della Cassazione ha affermato che i certificati medici di inidoneità al lavoro, privi della preventiva visita, ma effettuati con il solo contatto telefonico tra medico e paziente, non possono essere considerati validi e come tale configurano, nei confronti del medico, un reato a carattere penale.

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6) Suprema Corte di Cassazione: comunicazione delle ferie per e-mail e licenziamento per assenza ingiustificata

Con la sentenza n. 7863 del 18 maggio 2012, la Cassazione ha affermato l’illegittimità del provvedimento disciplinare di licenziamento, avvenuto per giusta causa (assenza ingiustificata dal lavoro), di un dipendente che aveva richiesto di assentarsi con una comunicazione, fatta ai suoi responsabili, tramite il mezzo costituito da un messaggio di posta elettronica (e-mail). Ciò in quanto, a detta della Suprema Corte, la comunicazione rientrava nella prassi aziendale per la richiesta di ferie e così, come per il passato, l’assenza di una risposta formale era considerata come un silenzio-assenso.

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7) Suprema Corte di Cassazione: atti vessatori nei confronti di un dipendente

Con sentenza n. 12517 del 3 aprile 2012, la sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che ricorre il reato di violenza privata (art. 610 c.p., aggravato dall’art. 61, n. 11, c.p.) allorquando il datore di lavoro tenga nei confronti di un dipendente condotte sistematiche, intenzionali e non giustificate concretizzantesi in aggressioni verbali.

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8) Suprema Corte di Cassazione: Duvri e le interferenze ex art. 26 D.L.vo n. 81/2008

Con sentenza n. 5420 del 10 febbraio 2012, la quarta sezione penale della Cassazione, ha affermato che l’art. 26, comma 3, del D.L.vo n. 81/2008 si riferisce ad interferenze che non possono, ai fini della individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, alle sole circostanze che riguardano “contatti rischiosi”, tra il personale delle due imprese, ma anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambi, antecedenti ai “contatti rischiosi”, di chiara natura materiale, destinate, per l’appunto, a rimuoverli.

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9) INPS: invio di lavoratori in Paesi extracomunitari senza la prescritta autorizzazione ministeriale

L’INPS, con il proprio messaggio n. 8540 del 17 maggio 2012, ha provveduto ad informare che l’invio in un paese extracomunitario di lavoratori dipendenti senza che sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione ministeriale non pregiudica né la validità del contratto con il singolo lavoratore né il diritto di questi a godere delle coperture assicurative. Tuttavia, l’invio di lavoratori senza il rilascio della prescritta autorizzazione ministeriale dà luogo, in capo al datore di lavoro, all’applicazione delle previste sanzioni amministrative.

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10) Governo: proroga dei permessi di soggiorno per motivi umanitari a cittadini nordafricani Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012, il D.P.C.M. contenente la proroga dei permessi di soggiorno per motivi umanitari a favore di cittadini nordafricani.

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11) INPS: sisma Emilia Romagna ed assicurazioni sul pagamento delle prestazioni Inps

L’INPS, con il prorprio messaggio n. 8802 del 22 maggio 2012, ha provveduto a comunicare che a seguito del sisma che ha colpito i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il 20 maggio 2012, l’Istituto assicura la predisposizione di tutte le misure che si dovessero rendere necessarie per garantire la piena continuità dei pagamenti delle pensioni e delle prestazioni a sostegno del reddito (Cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità e le altre prestazioni temporanee) a tutti i beneficiari residenti nelle zone interessate. In caso di inagibilità delle proprie Sedi territoriali, la presenza dell’Inps sarà assicurata da strutture mobili dove gli assicurati ed i pensionati Inps potranno rivolgersi per avere informazioni nonché per presentare domande di prestazioni o per la gestione dei pagamenti. Con un successivo messaggio saranno I le misure che potranno essere adottate a seguito della deliberazione, assunta in data odierna dal Consiglio dei Ministri, dello stato di emergenza per I territori sopra menzionati e delle eventuali ordinanze che saranno successivamente adottate.

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12) INPS: accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro

L’INPS, con la circolare n. 71 del 22 maggio 2012, informa che a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi UE, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D. L.vo n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto concerne, invece, l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulate con ogni singolo Stato.

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13) Confindustria: accordo sul nuovo apprendistato

In data 14 maggio 2012, Federturismo Confindustria e Confindustria AICA, hanno sottoscritto con le OO.SS, Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil, l’accordo sull’apprendistato per le aziende del settore turistico, in applicazione all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 167/2011.

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14) TURISMO (FEDERTURISMO): firmato l’accordo sull’apprendistato professionalizzante È stato sottoscritto il 14/5/2012, tra la Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA), l’Associazione Italiana Compagnie Alberghiere (Confin- dustria AICA) e la FILCAMS – CGIL, la FISASCAT – CISL, la UILTuCS, l’accordo per la disci- plina dell’apprendistato ai sensi del D.Lgs. 14/9/2011, n. 167.

Disciplina Generale

Forma contrattuale: Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indica- zione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della dura- ta del contratto di apprendistato, del periodo di prova, dei livello di inquadramento iniziate e finale e della qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della formazione.

Durata: La durata del periodo di prova non potrà essere superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello dell’apprendista.

Preavviso: Le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del c.c., di 30 giorni decorrenti dal termine del periodo di for- mazione. Nel periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato.

Malattia ed infortunio: In caso di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni conse- cutivi, il datore di lavoro prolungherà il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo del- l’evento con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi.

Inquadramento e trattamento economico: Durante il rapporto, l’apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattualmente prevista per tale li- vello di inquadramento.

Proporzione numerica: Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso.

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati e specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, né può assumere massimo tre. Possono essere assunti apprendisti qualora sia stato mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.

Tutor aziendale: Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’azienda o, nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dal datore di lavoro stesso. Nei con- fronti del tutor aziendale è prevista una formazione pari a 8 ore. Il lavoratore designato dall’impresa

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per le funzioni di tutor deve possedere una categoria di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e svolgere o aver svolto attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista per un periodo non inferiore a 2 anni. Cia- scun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti contemporaneamente.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Limiti di età: Il contratto di apprendistato può essere stipulato, con i giovani di età da diciotto a ven- tinove anni, e cioè fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età, oppure con giovani che abbiano compiuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica.

Livelli di inquadramento: Possono essere assunti le figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s) della classificazione professionale definita nella parte generale del CCNL Industria Turistica 3/2/2008.

Durata apprendistato:

- 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2 (ex 2° livello);

- 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1 (ex 3° livello);

- 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2 (ex 4° livello);

- 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3 (ex 5° livello);

- 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1 (ex 6s livello);

Per le seguenti figure professionali sovrapponibili a quelle artigiane, la durata massima è:

- 48 mesi: Capo cuoco, Capo barman / Primo barman, Cuoco unico, Coordinatore housekeeping vil- laggi turistici, Primo barman / barman unico, Governante unica, Addetto alle prenotazioni (imprese di viaggi e turismo);

- 42 mesi: Gastronomo, Gelatiere, Pizzaiolo, Cuoco capo partita, Cuoco di cucina non organizzata in partita

Formazione

La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 80 ore medie annue che saranno svolte all’inter- no o all’esterno dell’azienda. La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formati- va pubblica, ai sensi di quanto previsto dal l’art. 4, comma 3, D.Lgs. 14/9/2011, n. 167.

Qualora l’impresa si avvalga dell’ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l’impegno formativo è pari a:

- 60 ore per i livelli B2 e C1;

- 50 ore per i livelli C2, C3 e D1.

Assistenza sanitaria

Tutti gli apprendisti saranno iscritti, dalla data di assunzione, al Fondo di Assistenza Sanitaria Inte- grativa FONTUR.

Previdenza complementare

Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previden- za complementare di categoria secondo quanto previsto dal CCNL Industria Turistica 3/2/2008.

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15) Rettifica delle informazioni contenute nelle comunicazioni obbligatorie

Le modifiche, riguardanti la rettifica dei dati contenuti nei modelli del Sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie possono causare difficoltà ai soggetti obbligati, soprattutto con riguardo al riconoscimento delle agevolazioni connesse alle tipologie di contratto di lavoro. A tal scopo, il Ministero del lavoro ha ritenuto doveroso tornare sulla questione, con Nota 21 maggio 2012, n.

7191, ricapitolando gli interventi precedenti sulla questione e illustrando alcune nuove regole. La nota circolare n. 8371 del 21 dicembre 2007 indicava (paragrafo 11) che, senza incorrere in alcuna sanzione, la rettifica dei dati essenziali della comunicazione poteva essere effettuata entro 5 giorni dalla comunicazione originaria, mentre quelli non essenziali potevano essere rettificati in qualunque momento. Dopo un primo ripensamento del sistema, che permetteva la rettifica di tutti I campi esclusivamente entro 5 giorni dalla comunicazione, nuove regole vanno applicate a partire dal 16 giugno 2012. La rettifica dei dati essenziali può essere effettuata esclusivamente entro 5 giorni dalla comunicazione. Successivamente a tale periodo potranno essere rettificati solo I dati non essenziali.

Nel caso in cui la rettifica sopraccita ai 5 giorni riguardi la sede legale del datore di lavoro, il domicilio del lavoratore o la sede di lavoro, il nodo di coordinamento nazionale provvedere a smistare la nuova comunicazione rettificata anche ai servizi informatici destinatari della comunicazione originaria. Ciò al fine di garantire la piena tracciabilità delle comunicazioni rettificate. Tutte le “regole”, già indicate nella citata nota circolare del 21 dicembre restano in vigore. La funzione di rettifica può essere attivata dal soggetto abilitato, che ha effettuato la comunicazione, nei modi seguenti:

- mediante il sistema informatico on line, utilizzando il codice di comunicazione al fine di ri- cercare la comunicazione da rettificare e provvedere ad effettuare le necessarie correzioni;

- mediante l’invio di un file XML, 8opraccit la comunicazione rettificata ed indicando il co- dice di comunicazione attribuito a quella da rettificare.

La rettifica di una comunicazione può avvenire sia per iniziativa di chi l’ha effettuata sia su richie- sta dei soggetti istituzionali che la ricevono. Successivamente all’invio di una comunicazione di ret- tifica il sistema informatico rilascia una nuova ricevuta con il relativo codice di comunicazione; la comunicazione precedente alla rettifica non ha più alcuna efficacia fatto salvo quello della data di invio per l’assolvimento dell’obbligo temporale. Si ribadisce che una comunicazione annullata non può essere oggetto di rettifica. A titolo esemplificativo, relativamente all’Unificato Lav, possono es- sere modificati, senza incorrere in sanzioni, solo ed esclusivamente entro 5 giorni dalla comunica- zione, i seguenti dati essenziali:

1. Modello “Unificato-Lav”

- Quadro – Datore di Lavoro - Codice fiscale

Quadro – Lavoratore - Codice fiscale

In caso di Lavoratore extracomunitario - Titolo di soggiorno

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- Numero titolo soggiorno - Scadenza titolo soggiorno

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16) Cooperative: benefici contributivi per le assunzioni di O.T.I .e O.T.D.

I benefici concessi alle cooperative e loro consorzi di trasformazione, qualora le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione avvengano in territori diversi da quelli di provenienza del prodotto oggetto delle suddette attività, devono trovare corrispondenza nelle fasi lavorative non già oggetto di agevolazioni in capo ai soci conferitori delle stesse (INPS – Messaggio 18 maggio 2012, n. 8594). Si ricorda che, alle cooperative e loro consorzi di trasformazione, qualora le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione avvengano in territori diversi da quelli di provenienza del prodotto oggetto delle suddette attività, spettano i benefici di cui all’articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n.67, che sarebbero spettati ai singoli soci, conferenti il prodotto, in relazione ai territori di provenienza del prodotto stesso (INPS – Messaggio n. 6613 del 3 marzo 2006). Tuttavia, nella concreta applicazione del principio citato sono emerse fattispecie che hanno portato l’istituto a chiarire che i suddetti benefici sono concessi esclusivamente a condizione che le giornate di fabbisogno lavorativo necessarie per produrre una certa quantità di prodotto risultino congrue con quelle effettivamente denunciate sulla denuncia trimestrale dal socio, in qualità di datore di lavoro o lavoratore autonomo, per la produzione dei beni effettivamente conferiti. In sostanza, i benefici:

• devono trovare corrispondenza nelle fasi lavorative non già oggetto di agevolazioni in capo ai soci conferitori;

• essere concessi solo per le giornate occorrenti per quella parte di attività (trasformazione, manipolazione e commercializzazione) che mancando il vincolo associativo sarebbe stata svolta dal socio stesso.

Ne consegue che i citati benefici non spettano, in ogni caso, per i prodotti che, benché conferiti di- rettamente dai soci della cooperativa, provengono da soggetti terzi, in virtù di contratti di tipo asso- ciativo con il socio della cooperativa, ma estranei al rapporto societario. Ai fini del corretto ricono- scimento dei benefici contributivi citati e dei relativi controlli, occorre una esplicita autorizzazione da parte delle sedi competenti, anche relativamente alla misura degli stessi, a fronte di formale ri- chiesta di sgravio contributivo e/o di rimborso presentata dall’azienda interessata, anche nell’ipotesi in cui le giornate oggetto dei benefici siano esposte direttamente nel modello di dichiarazione trime- strale della manodopera occupata.

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17) Ministero del Lavoro: elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero per lo Sviluppo Economico, ha pubblicato il Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012 con il quale è stato comunicato il primo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del Decreto dell’11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.71, c. 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

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18) INPS: nuove modalità di presentazione della domanda di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

L’INPS, con la propria circolare n. 73 del 22 maggio 2012, informa che a partire dal 1 aprile 2012 la presentazione delle domande di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai sensi della Legge 6 agosto 1975 n. 427, art.9, della Legge 23 luglio 1991 n. 223, art.11 commi 2 e 3 e del Decreto Legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994 n.

451, art.3, comma 3, avviene attraverso uno dei seguenti canali:

• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;

• Contact center multicanale – numero verde 803.164;

• Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso I servizi telematici offerti dagli stessi.

Al fine di informare i potenziali beneficiari, l’Inps, prevede un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2012, durante il quale saranno comunque garantite le consuete modalità di presentazione delle domande. Al termine del periodo transitorio, a decorrere dal 1 luglio 2012, i tre canali sopraccitati diventeranno esclusivi ai fini della presentazione delle istanze di prestazione/servizio.

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19) Min.Lavoro: rettifica delle informazioni contenute nei modelli del Sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie

La Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblica la nota prot. 7191 del 21 maggio 2012, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di rettifica delle informazioni contenute nei modelli del Sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie. In pratica, la nota pubblica i campi considerati “essenziali” che possono essere rettificati unicamente entro 5 giorni dalla comunicazione. Le nuove regole varranno a partire dal 16 giugno 2012.

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20) Ministero del Lavoro: comunicazione per lavoro notturno – ulteriori precisazioni

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del termine (31 maggio 2012) per l’effettuazione della comunicazione dell’esecuzione di lavoro notturno, prevista dall’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011, con la nota prot. 9630 del 23 maggio 2012, ha precisato che:

1. lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l’interno anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;

2. lavoro notturno: la comunicazione va fatta se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’interno anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.

In entrambe le ipotesi, nel caso in cui il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolte.

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21) INPS – INAIL – Variazione del tasso degli interessi legali con riflessi sul calcolo delle san- zioni civili – Decorrenza dal 1° gennaio 2012 – Precisazioni degli Istituti – Circolari INPS n.

44/2012 e INAIL n. 65/2011

Con Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice Civile, portandola dall’1,50% al 2,50% in ragione d’anno, con decor- renza dal 1° gennaio 2012. Si informa che in seguito alla variazione in commento gli istituti Inps ed Inail hanno diramato le rispettive circolari che di seguito si riepilogano.

Con circolare n. 44 del 23 marzo 2012 l’Inps, per quanto concerne i riflessi della suddetta variazio- ne del tasso dell’interesse legale sul calcolo delle sanzioni civili per mancato o ritardato versamento dei contributi previdenziali, ricorda che:

a) la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura prevista per gli interessi legali può essere concessa nelle ipotesi indicate dall’art. 116, comma 15, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, a condizione che siano stati integralmente versati i contributi dovuti alle Gestioni previdenziali ed as- sistenziali e sulla base delle deliberazioni adottate dai Consigli di Amministrazione degli Enti inte- ressati, in applicazione di specifiche direttive ministeriali;

b) i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili nelle fattispecie individuate dalla richiamata norma sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione dell’Inps con delibera n. 1 dell’8 gennaio 2002, tenendo conto della direttiva emanata in materia dal Ministro del Lavoro, di

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concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 19 aprile 2001 ed hanno formato oggetto della circolare dell’Istituto n. 88/2002.

L’Istituto, inoltre, evidenzia che il nuovo tasso si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2012. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti deve essere effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive ricorrenze, riepilogati nell’allega- to 2 alla circolare 44/2012 in commento.

L’Inail ha diramato la circolare n. 65 del 30 dicembre 2011, nella quale pone in rilievo che il nuovo tasso di interesse legale costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili nelle ipotesi indicate dall’art. 116, comma 15, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai sensi dell’art.

116, comma 15, della Legge n. 388/2000, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli in- teressi legali è possibile nei casi di:

a) mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi derivanti da oggettive incertezze con- nesse a contrastanti, ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giu- risdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;

b) fatto doloso del terzo, denunciato entro il termine di cui all’art. 124, primo comma, del Co- dice penale, all’Autorità giudiziaria;

c) crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale comprovati da formali provvedimenti del Ministero del Lavoro di concessione di Cassa Integrazione Guadagni straordina- ria, ovvero che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione oc- cupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

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22) INPS – Accentramento degli adempimenti contributivi – Indicazione della matricola di provenienza – Messaggio n. 4999/2012

L’Inps con messaggio n. 4999 del 21 marzo 2012 ha fornito ulteriori precisazioni in tema di accen- tramento degli adempimenti contributivi riguardanti la gestione unitaria degli adempimenti in mate- ria di lavoro, la gestione delle paghe e dei contributi, ivi compresa la predisposizione dei flussi in- formativi e l’effettuazione dei versamenti nei confronti degli enti previdenziali su di un’unica posi- zione contributiva, riprendendo quanto indicato nella precedente circolare n. 172/2010. Secondo quanto evidenziato nel punto 2. della circolare 172/2010, il datore di lavoro è quindi tenuto a richie- dere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola) sol- tanto in fase di inizio della attività con dipendenti. Il predetto adempimento deve essere effettuato, esclusivamente per via telematica:

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• nelle ipotesi di avvio della attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, come indicato nella circo- lare dell’Istituto n. 41/2010;

• nei casi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio della atti- vità dell’impresa, mediante la Comunicazione Unica, ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi on-line dell’Inps come precisato nella circolare n. 2 del 3 gennaio 2007.

La posizione contributiva costituita in occasione dell’inizio della attività con dipendenti è pertanto di regola unica, anche nell’ipotesi di successiva apertura di nuove unità operative, intese come luo- ghi ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (nel concetto di unità operativa può rientrare anche la sede legale, qualora nella stessa siano occupati lavoratori dipen- denti). Di conseguenza, in questi casi il datore di lavoro non deve richiedere l’apertura di una nuova e distinta posizione contributiva, ma può gestire i relativi adempimenti utilizzando la posizione contri- butiva già in essere e comunicando i dati identificativi della nuova unità operativa. Restano tuttavia ferme le istruzioni già impartite dall’Istituto circa l’apertura di distinte posizioni aziendali, in ragione delle quali, ai sensi dell’art. 49 della L. 9 marzo 1989, n. 88, sono previsti obblighi contributivi diffe- renziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di clas- sificazione ai fini previdenziali ed assistenziali. In particolare, continua ad essere necessaria l’attribu- zione di distinte posizioni aziendali nelle seguente fattispecie:

• datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi;

• datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche;

• agenzie di somministrazione di lavoro che, secondo quanto disposto l’Inps nella circolare n.

149 del 24 novembre 2010, a partire dal periodo di paga “gennaio 2011” devono utilizzare due distin- te posizioni contributive (per gli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori somministrati e per quelli relativi al personale direttamente assunto per il funzionamento della struttura).

L’Inps ha fornito ulteriori indicazioni sull’argomento con messaggio in oggetto. In primo luogo, l’Isti- tuto ricorda di aver precisato, al punto 4. della circolare n. 172/2010, che, con l’introduzione del prin- cipio dell’unicità della posizione contributiva, non viene meno l’obbligo della comunicazione, da par- te dei datori di lavoro (direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati), dei dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti dell’azienda e, ove nota, anche la durata temporale della medesima, senza necessità peraltro di aprire nuove posizioni contributive e/o richie- dere un eventuale accentramento. Al riguardo, il messaggio in parola sottolinea che, accanto all’esi- genza di semplificazione ed unificazione su una sola posizione contributiva del versamento della con- tribuzione dovuta (a condizione di identità di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali) si affianca anche la specifica esigenza di conoscere l’effettiva dislocazione territoriale della forza occu- pazionale dell’azienda, allo scopo di ottimizzare, fra l’altro, alcuni istituti di sostegno al reddito (qua-

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municazione per via telematica, di cui al punto 4. della circolare n. 172/2010, sussiste per tutti i datori di lavoro che operano con dipendenti su più unità operative. Pertanto, osserva l’Istituto, sono tenuti alla predetta comunicazione non solo i datori di lavoro che dal 1° gennaio 2011 hanno in forza perso- nale dipendente su più unità, ma anche tutte le aziende che, prima di tale data, operavano ed operano su più realtà territoriali, in possesso o meno di un provvedimento di autorizzazione all’accentramento contributivo, rilasciato, nel passato, dalle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.

Per le modalità di utilizzo della comunicazione telematica, l’Inps richiama quanto precisato nel punto 8. della circolare n. 172/2010 e le relative istruzioni procedurali. In proposito, l’Inps pone in rilievo che, per quanto concerne la comunicazione delle unità operative esistenti antecedentemente alla com- petenza dell’Istituto per la materia in oggetto, la data di inizio della unità operativa viene convenzio- nalmente fissata al 1° gennaio 2009. Nel richiamare le istruzioni impartite al punto 10. della circolare n. 155 del 14 dicembre 2011, l’Inps rammenta inoltre che, nelle ipotesi di operazioni societarie che comportano il passaggio dei lavoratori ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettua- te dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla re- tribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio di secondo livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i “fringe benefit”. L’Istituto ribadisce che, nei casi di passaggio di lavoratori da una matricola ad un’altra, anche nell’ipotesi di operazioni societarie è necessario valorizzare, sulla denuncia Uniemens, l’elemento <MatricolaAzienda>, con l’indicazione della matricola di provenienza, ed utilizzare altresì il previsto codice tipo assunzione/cessazione “2T”.

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23) INPS – Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione – Anno 2012 – Circolare n. 49/2012

Sulla scorta dell’emanazione di alcuni importanti provvedimenti legislativi, tra cui la L. n. 183/11 e la L. n. 214/11, l’Inps, con la circolare n. 49/12, ha riepilogato le principali disposizioni relative alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nell’anno 2012. Fermo restando che per la generalità dei datori di lavoro non è prevista, per l’anno in corso, alcuna variazione del contributo IVS, fatte salve le indicizzazioni dei minimali e massimali contributivi, la nota in oggetto pone maggiore attenzione sugli aspetti relativi agli ammortizzatori sociali e sugli incentivi all’occupazione. Relativamente alle disposizioni in favore dell’occupazione, è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2012, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da parte di imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti che, come noto, non ricorrono all’attivazione delle procedure di mobilità. Nell’ambito degli ammortizzatori sociali, la legge di stabilità ha esteso all’anno corrente la possibilità di interventi in deroga. In particolare, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, può essere disposta, anche per il 2012, la concessione di trattamenti di Cig, di mobilità e di disoccupazione

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speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. È, altresì, confermata la possibilità di prorogare nel 2012 gli strumenti in deroga già disposti nel 2011, con una riduzione della misura dei trattamenti che passa dal 10% al 40%. Altro intervento sul fronte degli ammortizzatori sociali consiste nella proroga, per l’anno 2012, dell’incremento dal 60% all’80%

dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà ‘’difensivi”, ex art. 1 del D.L. n. 726/84. Per ciò che concerne gli incentivi previsti per il reimpiego di determinate categorie di soggetti svantaggiati, la L. n. 183/11 ha prorogato, per l’anno 2012, le misure previste dall’art. 2, commi 134, 135 e 151 dalla L. Finanziaria 2010. Si tratta, in particolare:

• degli incentivi economici previsti per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga;

• delle riduzioni contributive previste per l’assunzione di determinati lavoratori beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali o in mobilità;

• degli incentivi economici previsti per l’assunzione di lavoratori destinatari dell’indennità or- dinaria di disoccupazione con requisiti normali o, in alternativa, dell’indennità speciale di disoccu- pazione edile;

• della possibilità, per l’impresa di appartenenza, di utilizzare i lavoratori percettori di tratta- menti di sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualifi- cazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento.

Riguardo alla proroga, per l’anno 2012, della possibilità di fruire, sulle somme erogate ai dipendenti privati in relazione ad incrementi della produttività sulla base della contrattazione collettiva di se- condo livello, di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro, la nota in oggetto conferma che ai fini della concreta operatività della c.d. 'decontribuzionè', nel 2012 sarà ne- cessario attendere l’emanazione dell’apposito Decreto attuativo.

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24) Decreto semplificazioni e sviluppo – Norme in materia di lavoro e previdenza sociale Nel Supplemento Ordinario n. 69/L alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è stata pubbli - cata la Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. Di seguito si pubblica un primo commento delle norme di interesse per le imprese in materia di lavoro e pre- videnza sociale.

Art. 14 – c. 6-bis - Semplificazione dei controlli sulle imprese - DURC

La norma introduce una significativa semplificazione in materia di DURC prevedendo che, sia nell’ambito dei lavori pubblici che in quelli privati, le amministrazioni pubbliche acquisiscano d’ufficio il DURC. Come noto in ambito dei lavori pubblici, tale previsione era già contenuta nel - l’art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 163. In tema di lavori privati, invece, la norma si pone come assoluta no-

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sponsabile dei lavori trasmetta all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori ogget - to del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi. L’art. 14 in commento introduce, anche per questa ipotesi, l’obbligo per la amministrazione dell’acquisizione d’ufficio del DURC delle im - prese che eseguono i lavori. Si rammenta, peraltro, che l’art. 90 del del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che “in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori auto - nomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo”. Si ritiene che tale conseguenza si produca anche nel caso di DURC negativo, ossia attestante l’irregolarità contributiva dell’impresa.

Art. 15 - Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavo- ratrici in gravidanza

La norma riscrive la competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza (si tratta dell’estensione, a tre mesi dalla data presunta del parto, del divieto di adibire al lavoro le lavoratrici in gravidanza in presenza di particolari situazioni). In particolare, ora l’emana- zione del provvedimento è di competenza:

• dell’ASL, quando l’interdizione al lavoro dipende da gravi complicanze della gravidanza o da persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

• della Direzione Territoriale del Lavoro, quando l’interdizione al lavoro dipende dalle condi- zioni di lavoro o ambientali che siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

Art.17 - Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari

La norma chiarisce, per via legislativa, che in caso di assunzione di un lavoratore non appartenente all’Unione Europea la comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro su- bordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato. Tali obblighi, come noto, erano assolti tramite l’invio del modello Q allo Sportello Unico. La semplifi- cazione introdotta, in realtà, era già stata anticipata dal Ministero dell’Interno e dalla modifica del modello di comunicazione obbligatoria “UNILAV” che ora prevede anche campi relativi alla sussi- stenza della sistemazione alloggiativa e l’impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio.

Art.18 - Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio

L’art. 18 al comma 3 modifica l’organo competente a cui inoltrare domande di sospensione dagli obblighi di assunzione del disabile ex art. 3, comma 5 della Legge n. 68 del 1999. In particolare ora per le imprese che abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, ai contratti di solidarietà e ai licenziamenti collettivi e intendano chiedere la sospensione dell’obbligo di assun- zione del disabile, in caso di unità produttive ubicate in più province, devono presentare domanda al Centro per l’Impiego dove si trova la sede legale dell’impresa. Sarà questo a provvedere a trasmet- tere la richiesta agli altri Centri per l’Impiego coinvolti.

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Art.19 - Semplificazione in materia di Libro Unico del Lavoro

L’articolo, di natura interpretativa, precisa le nozioni di “omessa registrazione” e di “infedele regi- strazione” di dati nel Libro Unico del Lavoro, al fine di chiarire l’ambito di applicazione delle rela- tive sanzioni amministrative. La nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture comples- sivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infede- le registrazione si riferisce alla scritturazione dei dati diverse rispetto alla qualità e quantità di pre- stazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La norma si pone in continuità con quanto già affermato dal Ministero del Lavoro n. 47/2011 e quindi si rientra nel cam- po dell’”infedele” registrazione ogni qualvolta la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico.

Art.21 Responsabilità solidale negli appalti

La disposizione in commento interviene sul regime della responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore e ciascuno degli subappaltatori. In particolare l’ar- ticolo in parola riscrive il secondo comma dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, norma cardine in ma- teria di solidarietà nell’ambito degli appalti tra privati. Il nuovo testo dispone che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’ap- paltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessa- zione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di tratta- mento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni ci- vili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il paga- mento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’in- fruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche se l’ap- paltatore non e’ stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può eserci- tare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Le novità rispetto alla disciplina previgente si possono così riassumere:

la responsabilità solidale non si estende alle sanzioni civili che restano a carico della parte inadempiente;

il regime della solidarietà è limitato alle retribuzioni, alle quote di trattamento di fine rappor- to, nonché ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecu- zione del contratto di appalto;

è introdotto, a favore del responsabile in solido, il beneficio della preventiva escussione sul patrimonio dell’appaltatore inadempiente ed è chiarito che il committente può esercitare l’azione di

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Art. 45 - Privacy

La norma in parola ha previsto la soppressione dell’obbligo di tenuta e di aggiornamento del Docu- mento Programmatico della Sicurezza - DPS - nonché la corrispondente abrogazione della facoltà di avvalersi di un’autocertificazione sostitutiva di rispettare le misure minime di sicurezza. Viene, di conseguenza, meno anche l’obbligo di dar conto nella relazione accompagnatoria del bilancio d’e- sercizio dell’avvenuta redazione o aggiornamento annuale del DPS. Si sottolinea che l’abolizione dell’obbligo di redazione del DPS non produce effetti sulle restanti misure di sicurezza disciplinate dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy).

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25) Ministero del Lavoro – Responsabilità solidale – Articolo. 29, comma. 2, D.Lgs. n.

276/2003 – Limite dei due anni

Il Ministero del Lavoro, con nota del 13 aprile 2012, in risposta ad un quesito inviato dall’Ance, ha confermato che il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto, contenuto nella norma sulla re- sponsabilità solidale, di cui all’art. 29, c. 2, del D.Lgs. n. 276/2003 deve essere considerato, nel caso del subappalto, decorrente dalla cessazione dei lavori del subappaltatore, in forza del relativo con- tratto. Specifica il Ministero, infatti, convenendo con l’orientamento Ance, che un’interpretazione differente porterebbe a sostenere, in appalti che durino molti anni, che l’appaltatore rimanga respon- sabile solidale con i propri subappaltatori per l’intero periodo, interpretazione in netto contrasto con la volontà del legislatore di porre un termine al regime della solidarietà altrimenti eccessivamente gravosa.

Ministero del Lavoro Roma, 13 aprile 2012 Nota prot. 37 I 0007140 I

Oggetto: art, 29. comma 2, D,Lgs, n, 276/2003 - responsabilità solidale - limite dei due anni.

Codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del regime di re- sponsabilità solidale disciplinato dal1’art. 29, comma 2, del D,Lgs. n. 276/2003, peraltro oggetto di recenti modifiche da parte dell’art. 21 del D.L. n. 5/20 12 (conv, da L. n. 32/2012). Più in particola- re si chiede se “il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto, debba intendersi con r!ferimento all’appalto in generale o con riferimento, nei casi di responsabilità solidale nei confronti dei subap- paltatori, anche al termine del singolo lavoro oggetto di subappalto. AI riguardo occorre evidenzia- re che il riferimento al “limite dei due anni” contenuto nel citato art. 29 indica l’appalto tra commit- tente e appaltatore il che trasposto nell’ambito dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore - non può che riferirsi al contratto di appalto tra questi due soggetti. In altri termini i due anni, nel caso di subappalto, non possono che decorrere dalla cessazione dei lavori del subappaltatore (in forza del relativo contratto di subappalto). Una diversa interpretazione porterebbe infatti a sostenere che per gli appalti che durano molti anni, in cui si susseguono diversi subappaltatori, l’appaltatore principa-

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le rimanga legato con tutte le imprese subappaltatrici per l’intero periodo. La norma vuole invece porre un termine giuridico certo nei rapporti di solidarietà intercorrenti anche tra appaltatore e su- bappaltatore, termine che non può che decorrere dalla fine dei lavori del subappaltatore. Del resto, anche ai fini di una concreta operatività dell’Istituto, va evidenziato che i lavoratori del subappalta- tore, mentre conoscono il termine dei lavori svolti dalla propria impresa (e quindi la decorrenza dei due anni per agire in solidarietà) non conoscono il termine “finale” dell’intero appalto né sono tenuti giuridicamente ad averne conoscenza.

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26) Scuole materne FISM: firmato l'accordo

È stato sottoscritto il 22/5/2012, tra la FISM e la FLC-CGIL, la CISL-SCUOLA, la UIL-SCUOLA, lo SNALS CONFSAL, un accordo ponte che contempla l’adeguamento economico delle retribuzio- ni del personale delle scuole materne (CCNL FISM scaduto il 31/12/2009), relativo al triennio 2010-2012. La seguente tabella riporta gli incrementi della retribuzione mensile ed i nuovi minimi contrattuali, a decorrere dall’1/9/2012:

Livello Aumento

dall’1/9/2012 Minimi dall’1/9/2012

1° 70,00 1.259,74

2° 73,00 1.309,10

3° 73,00 1.311,00

4° 75,00 1.352,92

5° 79,00 1.426,62

6° 80,00 1.444,55

7° 88,00 1.587,07

8° 90,00 1.622,98

Una tantum

A titolo di arretrato contrattuale, con la retribuzione del mese di giugno 2012, verrà corrisposta l’u- na tantum pari a € 300,00 a tutto il personale.

30 maggio 2012 Massimo Pipino

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