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Deliberazione di Consiglio Comunale del adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

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Deliberazione di Consiglio Comunale del 25.11.2013 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

ORIGINALE

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COMUNE DI SEZZADIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA ENRICA MONTAGNA

Adotta la seguente

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2013.

L’anno DUEMILATREDICI addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Sezzadio, ed ivi nell’Ufficio del Commissario Straordinario.

È presente il Segretario Comunale, avv. Stefano Valerii, il quale provvede alla redazione del verbale.

DELIBERAZIONE commissariale N. 17 - 2013

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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista la deliberazione n. 13 del C.C., adottata in data 06.07.2012, esecutiva ai sensi di legge, e concernente la conferma della misura dell’aliquota addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,5 %;

• Vista la deliberazione n. 22 del C.C., adottata in data 28.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, e concernente la conferma della misura dell’aliquota addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,5 %;

• Vista la deliberazione n. 6 del C.C. adottata in data 30.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, e concernente la conferma della misura dell’aliquota addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,5 %;

• Richiamata la deliberazione n. 9 del 29.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, di conferma della misura dell’addizionale comunale all’irpef nella misura dello 0,5 ‰;

• Richiamata la deliberazione n. 7 del 23.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, di conferma della misura dell’addizionale comunale all’irpef nella misura dello 0,5 %;

• Richiamata la deliberazione n. 11 del 23-03-2006, esecutiva ai sensi di legge, di conferma della misura dell’addizionale comunale all’irpef nella misura dello 0,5 %;

• Richiamata la deliberazione n. 6 del 25-02-2005, esecutiva ai sensi di legge, di conferma della misura dell’addizionale comunale all’irpef nella misura dello 0,5 %;

• Richiamata la deliberazione n. 1 del 13-02-2004, esecutiva ai sensi di legge, di conferma della misura dell’addizionale comunale all’irpef nella misura dello 0,5 %;

• Richiamata la deliberazione n. 56 del 24-11-2001, esecutiva ai sensi di legge, di conferma della misura dell’addizionale comunale all’irpef nella misura dello 0,5 %;

• Richiamata la deliberazione n. 58 del 28-10-2000, esecutiva ai sensi di legge, che aveva fissato la misura dell’addizionale comunale all’irpef allo 0,4 % ;

• Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una addizionale comunale all’irpef a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191” e, in particolare, il comma 3 dell’art. 1 come sostituito dall’art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:«3.

I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

• Vista la circolare del ministero delle finanze n. 289/E in data 22 dicembre 1998 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998).

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• Rilevato che – norme valide per l’anno 2012 cui si fa cenno - : l’addizionale comunale all’Irpef è tornata al centro della discussione sui bilanci di previsione 2012 dei comuni, dopo lo sblocco totale arrivato con la manovra bis (D.L. n. 138/2011). Dal 2012, infatti, i Comuni possono tornare a gestire l’imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all’incremento annuale, grazie all’eliminazione del blocco del potere di istituire o di aumentare l’addizionale comunale all’Irpef (D.Lgs. n. 360/1998). Restano invece impediti gli aumenti degli altri tributi, come l’Imposta comunale sugli immobili. Anzitutto, la manovra ha abrogato lo sbocco parziale concesso nell’anno 2011, con il decreto sul fisco municipale, all’articolo 5 del D.Lgs. n. 23/2011 (a partire dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del d.l. 138/2011). L’articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 introduce poi i seguenti ulteriori elementi innovativi nella gestione dell’imposta. 1)

“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività” i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, che sono i seguenti: - da 0 a 15.000 euro; - da 15.000,01 a 28.000 euro; - da 28.000,01 a 55.000 euro; - da 55.000,01 a 75.000 euro; - oltre 75.000 euro. 2) E’ confermata la possibilità di istituire una soglia di esenzione (comma 3-bis dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 360/1998), con le seguenti precisazioni: - può essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Ciò vuol dire che occorre far riferimento esclusivamente al reddito complessivo e non possono quindi essere esentate singole tipologie di redditi (come quello da lavoro dipendente o da pensione). Inoltre non è possibile introdurre requisiti diversi da quello reddituale, come il numero dei componenti del nucleo familiare; - deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’Irpef non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. In altri termini se un comune ha istituito un’aliquota dello 0,4%, con una soglia di esenzione fino a 8.000 euro, il contribuente con un reddito di 8.400 euro calcola l’addizionale comunale sull’intero importo di 8.400 euro, pari a 33,6 euro (e non 1,6). Nei comuni che avevano inteso l’esenzione come una no tax area si viene a determinare un aggravio per i contribuenti e un maggior gettito per le casse dell’ente. I Comuni possono procedere all’aumento o all’istituzione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (attualmente 31 dicembre 2011 per il preventivo 2012). Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, nei casi di proroga del termine per l’approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento (articolo 1, comma 169, della legge n.

296/ 2006). L’acconto del 30% dell’addizionale è determinato prendendo la misura dell’addizionale (e della soglia di esenzione) dell’anno precedente, salvo che le misure per l’anno di riferimento siano già pubblicate sul sito del Mef entro il 31 dicembre precedente (articolo 1, comma 4 del D.Lgs. n. 360/1998). Pertanto i comuni che vogliono beneficiare dell’acconto del 30% già nel 2012 devono deliberare gli aumenti con un certo anticipo rispetto al 31 dicembre, affinché il Ministero possa procedere alla pubblicazione della delibera prima della fine dell’esercizio. Come cittadini ci aspetta uno scenario di aumenti dell’addizionale molto preoccupante:

secondo le simulazioni dell’istituto per l’economia e la finanza locale dell’Anci l’anno prossimo oltre il 95% degli enti potrebbe adottare il tetto dello 0,8%, attualmente raggiunto solo dal 13,9% dei municipi. Ciò a causa della

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simultanea azione dei tagli operati con le manovre correttive.

• CONSIDERATO CHE con l’art. 1 comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 viene ripristinata a partire dal 1/1/2012 la possibilità per i Comuni di incrementare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF fino addirittura allo 0,8% anche in unica soluzione;

• Rilevato che il Comune intende aumentare l’ aliquota IRPEF dalle attuali 0,5% allo 0,8%, per motivazioni sostanzialmente legate al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e che si riassumono come di seguito: 1)Il bilancio degli Enti Locali è etero determinato e non vi è più alcuna autonomia nelle scelte degli enti locali, condizionate dal momento di gravissima crisi finanziaria; 2) l’addizionale comunale è un’imposta che si paga in base al reddito e chi è esente irpef (redditi sino a 9.600,00

€ l’anno) non paga addizionale; 3) bisogna acquisire coscienza e consapevolezza della crisi, che non lascia nessun margine all’autonomia, all’autodichia ed alle manovre di bilancio, una volta caratterizzate da equità ed attenzione ai bisogni sociali, oggi sacrificate al “rispetto dei limiti della finanza pubblica”; 4) nel corso degli anni il Comune di Sezzadio ha ottimizzato la spesa con tagli al personale e trasferimenti/convenzionamenti che hanno portato dei risparmi ( 7 unità di personale, di cui il responsabile dell’UTC in convenzione con altro Comune, l’agente di polizia locale in convenzione con altre amministrazioni ed il segretario comunale al 16,67% della spesa totale);5) la tesoreria comunale, che una volta erogava contributi, richiede oggi per tenere la contabilità dell’ente un costo fisso di € 2.000 l’anno perché a causa della tesoreria unica, gli istituti di credito non possono più lavorare con le giacenze di cassa ed esigono delle penali importanti per continuare a svolgere il servizio di “tesorieri” appunto – anche questo è un segno evidente della crisi; 6) il bilancio in parallelo con gli altri enti locali dimostra che molte amministrazioni hanno già in passato aumentato le imposte (o lo faranno nel bilancio 2013) costrette dal patto di stabilità; 7) vincoli e sanzioni imposti dall’Europa all’Italia con il famigerato patto di stabilità europeo applicato anche agli enti piccolissimi (da 1.001 a 5.000) abitanti; 8) taglio imposto dalla spending review ed alimentazione del fondo di solidarietà comunale; 9) contrazione degli investimenti per rispettare il saldo obiettivo imposto dal patto di stabilità che comporta oltre 100.000 euro di entrate in più rispetto alle spese; 10) scelta oculata di non aumentare l’imposta comunale sugli immobili – peraltro al centro di numerose polemiche in sede di Governo Centrale – ma di agire solo sulla leva dell’imposta progressiva addizionale all’IRPEF, sicuramente meno invasiva e più rispettosa del reddito percepito; 11) inevitabilità della scelta già messa in campo da vari comuni: i Comuni associati di Casal Cermelli e di Basaluzzo hanno aumentato la citata imposta sempre per lo sforzo fiscale, ovvero per “fare cassa” e tentare di raggiungere l’obiettivo di rispetto del saldo patto, che purtroppo determina ex se la costruzione del bilancio;

• Riscontrata la necessità di assicurare l’equilibrio di bilancio e di mantenere inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati.

• Ritenuto necessario esercitare la facoltà concessa dalla norma soprariportata, nei limiti ivi indicati, per la determinazione dell’aliquota dell’addizionale I.R.PE.F.

• Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni.

• CONSIDERATO che la c.d. “Legge sul Federalismo Fiscale” ha ripristinato la possibilità per gli Enti di istituire l’addizionale comunale all’IRPEF a far

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data dal 2011 nella misura dello 0,2 annuale fino ad un massimo dello 0,4 in due esercizi finanziari;

• Vista la legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 2009);

Vista la legge Finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata nel supplemento ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2009, n. 302, tenuto conto anche delle modifiche introdotte dal c.d. decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 194/2009), così come convertito dalla legge n. 25/2010, e dalle ulteriori modifiche introdotte dalla legge n. 26/2010 (di conversione del D.L. n. 195/2009) e la modifica ulteriore con la conversione con legge 42/2010 del D.L. 2/2010;

Vista la Legge 12 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".

Vista la legge 12 novembre 2011 n. 183, recante: “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012).

Vista la legge 228/2012 (legge di stabilità anno 2013);

Rilevato che l’esercizio provvisorio del bilancio 2013 è autorizzato con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma. Il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”

• Ritenuto di aumentare, come detto, l’aliquota dallo 0,5% allo 0,8% per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in narrativa;

• Tanto premesso, il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale,

D E L I B E R A

1.

Con effetto dal 1° gennaio 2013, l’aliquota della compartecipazione dell’addizionale comunale all’I.R.PE.F., è fissata allo 0,8% punti percentuali – con aumento di nn. 3 punti percentuali rispetto all’anno 2012.

2.

In relazione al D.L. 6 -12-2011 n. 201, art. 13 comma 15°, pubblicato in G.U. 6-12-2011 n.

284 S.O., si da atto della necessità delle seguenti disposizioni operative: “ A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi

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del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.

446 del 1997”.

3.

la pubblicazione sarà curata dal responsabile del servizio finanziario, entro 30gg.

decorrenti dall’esecutività della presente delibera, con l’upload sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

4.

Successivamente data l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dal Commissario Straordinario, sempre in sostituzione del Consiglio Comunale e facendo uso dei relativi poteri.

La seduta continua.

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