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COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO PROVINCIA DI PISA

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COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA DEL SINDACO n° 24 / 23/04/2020

Oggetto: DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 VALIDE PER TUTTI I MERCATI DEL TERRITORIO COMUNALE E ANNULLAMENTO DEL MERCATO DEL SABATO IN ORENTANO PREVISTO PER IL 25 APRILE 2020 E DEL MERCATINO SETTIMANALE DELLA FRUTTA NEL CAPOLUOGO I GIORNI 25 APRILE E 1 MAGGIO.

SINDACO

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con il quale tra l’altro è stata disposta la riapertura di ulteriori esercizi commerciali, oltre quelli già autorizzati a rimanere aperti dai DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, quali commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, commercio al dettaglio di libri, commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologi cada COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologi cada COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

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Visto il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dato atto che, sino ad oggi, dall’inizio dell’emergenza Covid 19, i mercati sul territorio del comune di Castelfranco di Sotto si sono regolarmente svolti, con limitazione al solo settore alimentare, parziale spostamento dei banchi alimentari con nuova sistemazione ed adozione di varie cautele e misure idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni e precauzione igieniche e sanitarie di cui ai Decreti sopra indicati;

Considerato che la Regione Toscana ha approvato l’Ordinanza n° 38 del 18 aprile 2020, recante “Ordinanza del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli

ambienti di lavoro”, con la quale ha previsto una serie di misure per gli esercizi commerciali, volte a limitare il diffondersi dell’epidemia di Covid 19, alcune delle quali applicabili anche agli esercenti il commercio su aree pubbliche, alla quali si intende dare attuazione col presente provvedimento;

Considerato che la Regione Toscana ha approvato inoltre l’Ordinanza n° 37 del 16 aprile 2020, recante

“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale ha disposto quanto segue:

3. La chiusura nei giorni di sabato 25 aprile 2020 (Festa della Liberazione) e di venerdì 1°maggio2020 (Festa dei Lavoratori) di tutti gli esercizi commerciali di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d),e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018 nonché le rivendite di generi di monopolio. E’ confermata l’apertura di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie;

4. E’ fatta salva in tali giornate, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la facoltà della sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l’esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità

Dato atto delle motivazioni addotte da Regione Toscana nelle premesse del provvedimento citato, le quali formano parte integrante delle ragioni che conducono all’adozione del presente provvedimento;

Considerato, che l’eventuale apertura degli esercizi commerciali di cui all’articolo13 comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), secondo quanto fatto rilevare dalla Regione Toscana, nei giorni festivi del 25 aprile e del 1°maggio potrebbe indurre ad un massivo e diffuso afflusso di persone sia presso le strutture di vendita sia per le strade e che tale situazione renderebbe ancor più difficile, soprattutto nei giorni festivi, l’attività di controllo per prevenire, limitare e sanzionare i comportamenti vietati;

Considerato, pertanto, che in tale contesto, è stato disposto dalla Regione Toscana - per assicurare in concreto il rispetto del criterio cardine della disciplina di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso, consistente nell’evitare trasferimenti, spostamenti e assembramenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di necessità oppure per motivi di salute - la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018, ivi comprese le rivendite di generi di monopolio, nei giorni di sabato 25 aprile2020 (Festa della Liberazione) e di venerdì 1°maggio 2020 (Festa dei Lavoratori), con la sola deroga a favore di farmacie e parafarmacie, in quanto costituiscono un presidio essenziale per la tutela della salute e di rivendite di giornali, in quanto rappresentano la parte terminale della filiera dell’informazione, bene essenziale per garantire ai cittadini di fruire di un diritto costituzionale;

Rilevato come tale provvedimento di Regione Toscana sia riferito alle sole attività di commercio in sede fissa, ma che comunque venga impedito lo svolgimento di ogni attività commerciale relativa al settore alimentare e/o di pubblica utilità, con poche eccezioni, per le motivazioni indicate nelle premesse dell’Ordinanza stessa;

Dato atto pertanto che si presenta molto elevato il rischio che la popolazione di paesi limitrofi a Castelfranco –

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fraz. Orentano, oltre che i cittadini stessi di Castelfranco – fraz. Orentano, trovando chiusi gli esercizi commerciali alimentari, nella giornata di sabato 25 aprile, si dirigano verso il mercato alimentare del sabato di Orentano, per fare approvvigionamenti alimentari, con conseguente elevato rischio di violazioni delle norme sulla circolazione, assembramenti e concentrazione di persone sul territorio, in considerazione inoltre della giornata festiva;

Rilevato che la stessa problematica citata può presentarsi anche nel Capoluogo, in riferimento al mercatino settimanale della frutta di Piazza Ferretti, per i giorni 25 aprile e 1 maggio, composto da n°2 banchi di frutta e verdura;

Valutato opportuno pertanto chiudere limitatamente alla sola giornata di sabato 25 aprile il mercato settimanale del sabato in Orentano, e per le giornate del 25 aprile e 1 maggio il mercatino settimanale della frutta di Piazza Ferretti, al fine di limitare al massimo il rischio sanitario per la popolazione di Orentano e del Capoluogo, in tale particolari occasioni;

Dato atto che tale misura di sospensione dei mercati alimentare avrà effetto solo per la giornata di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio;

Ritenuto che tale misura si presenta come proporzionata rispetto al rischio sanitario che si potrebbe verificare, dal momento che si tratta di una sospensione di attività limitata ad un solo mercato, mentre in tutte le altre date, anche nel periodo di emergenza, il mercato alimentare è stato sempre consentito, con buona soddisfazione della popolazione, che ha usufruito di una fonte di approvvigionamento di generi alimentari utile e funzionale, e degli esercenti, che hanno potuto continuare ad esercitare la attività commerciale, pur con l’adozione di tette le cautele previste dalla norma;

RITENUTO pertanto necessario e urgente, con riferimento al territorio di Castelfranco, adottare misure per contenere il possibile innalzamento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19, in considerazione del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio regionale e, pertanto, di dover limitare nel fine settimana ed in particolare nella festività della memoria della Liberazione, lo spostamento dei soggetti, e limitare altresì forma di assembramento in luoghi pubblici nonché impartire disposizioni a tutti i mercati, agire in modo coordinato e conforme al dispositivo ed alle motivazioni delle Ordinanze della Regione Toscana, sopra citate, cui il presente atto dà attuazione;

Viste le varie Circolari Ministeriali pubblicate dal Ministero dell’Interno, ed aventi ad oggetto, l’attività di commercio su aree pubbliche nei mercati e valutate altresì le Faq relative all’emergenza Covid 19 pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come aggiornate dopo l’adozione del DPCM 10 aprile 2020, secondo le quali nei mercati può essere volta unicamente l’attività di vendita di generi alimentari, nonché di ogni prodotto agricolo;

Visto inoltre. in particolare, l’articolo 3, comma 2, del citato DL 19/2020, relativo alle ordinanze contingibili ed urgenti a firma del Sindaco e dato atto che il presente provvedimento ha valore limitato a sabato 25 aprile ed al 1 maggio, è destinato ad attività che si svolgono sul territorio comunale e non si presenta né in contrasto con misure statali, né eccede i limiti di oggetto di cui al comma 1 dell’articolo 3 del DL 19/2020;

Dato atto che il presente provvedimento pertanto risulta approvato con le seguenti finalità, nel rispetto delle disposizioni nazionali finalizzate al contenimento del contagio, ed in particolare:

a) la limitazione al massimo della circolazione delle persone, al di fuori dei casi ammessi, particolarmente necessaria in un giorno festivo, con contemporanea chiusura di ogni esercizio commerciale;

b) la limitazione di iniziative, di qualsiasi natura, e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico;

c) la limitazione di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici, quale il mercato in giorno festivo;

Sentito in merito il parere del Comando di Polizia Municipale, ed in particolare degli operatori di Polizia che

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tradizionalmente si occupano del mercato stesso;

Visto il vigente “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°93 del 29/12/2016, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l’articolo 23 del citato Regolamento, recante “Funzionamento dei mercati e delle Fiere”;

Richiamati

- l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (…).”

- l’art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono

c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (…).

Dato atto della comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Pisa con nota in data 21/04/2020, tramite PEC, nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L – e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, ed al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nel territorio comunale, sono adottate le seguenti disposizioni:

1- In tutti i mercati del territorio comunale può essere svolta unicamente l’attività di vendita di generi alimentari, nonché di ogni prodotto agricolo.

2- Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti in tutti i mercati presenti sul territorio comunale, dovranno garantire altresì il rispetto delle disposizioni finalizzate alla prevenzione della diffusione del Covid 19, previste dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n°38 del 18 aprile 2020, ed in particolare delle seguenti misure di sicurezza:

- nei mercati all’aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.

3- E’ annullato il mercato del sabato in Orentano – Piazza Roma – previsto per sabato 25 aprile p.v., (Festa della Liberazione) e pertanto lo stesso non si terrà in tale data.

4- E’ annullato altresì il mercatino settimanale della frutta, che si svolge nel Capoluogo, in Piazza Ferretti – previsto per sabato 25 aprile p.v. (Festa della Liberazione) e venerdì 1° maggio (Festa dei Lavoratori) e pertanto lo stesso non si terrà in tale data.

Dispone l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

Dispone altresì:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

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- la trasmissione per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura di Pisa e al Comando dei Carabinieri di Castelfranco.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 4 del DL 19/2020, fatta salva ogni altra eventuale responsabilità a carattere penale.

Si da atto che:

 ai sensi e per gli effetti dell’art.4 e ss. della Legge 7/8/1990, n°241, il responsabile del procedimento è individuato nel dott. Alessandro Piazza, Responsabile del Servizio Attività Produttive.

Al presente provvedimento saranno date forme idonee di pubblicità presso la cittadinanza e presso gli esercenti il commercio su aree pubbliche che partecipano ai mercati del territorio.

Si informa che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art.3 u.c. della Legge n°241/90, gli interessati possono proporre:

 entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione del presente atto, Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. della Toscana;

 o entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati di operare per l’adempimento di quanto sopra disposto e di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Dalla Sede Comunale, lì 23/04/2020

SINDACO TOTI GABRIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

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