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CCNL DEL MESE: SCUOLE PRIVATE LAICHE

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Academic year: 2022

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INFORMATIVA N. 158 – 26 APRILE 2017

Contrattuale

CCNL DEL MESE:

SCUOLE PRIVATE LAICHE

Accordo di rinnovo 22 luglio 2015, ratificato il 13 gennaio 2016

PARTI CONTRAENTI

• ANINSEI - Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione

• FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-CONFSAL

DATA DI STIPULA

22 luglio 2015, ratificato il 13 gennaio 2016

DECORRENZA

1° settembre 2015

SCADENZA ECONOMICA

31 dicembre 2018

SCADENZA NORMATIVA

31 dicembre 2018

face book

twitt er

goog

le+ linke din

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LIVELLI E QUALIFICHE

LIVELLO QUALIFICHE

Area 1a: Servizi amministrativi, tecnici e ausiliari (ATA)

1° Lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il possesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non si richiede una preparazione professionale specialistica.

Lavoratori che effettuano lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite.

Personale addetto prevalentemente alla tenuta dell’archivio e del protocollo, alla predisposizione degli atti inerenti l’ufficio di segreteria, all’assolvimento dei servizi esterni, connessi con il proprio lavoro, provvedendo, ove presente, all’insieme delle operazioni riguardanti la gestione del magazzino, la verifica e la conservazione delle merci.

Lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano specifiche conoscenze amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti o di dati nell’ambito di procedure predeterminate. Personale addetto ad attività nel campo amministrativo, contabile, tecnico e didattico-organizzativo, esercitate anche mediante l’uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso, sulla base di istruzioni del segretario-coordinatore amministrativo, ove presente, o del Direttore, del preside e del gestore dell’istituto nella predisposizione di atti amministrativo- contabili e negli adempimenti didattico-organizzativi.

4° Lavoratori che svolgono attività per le quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel settore di almeno tre anni.

Lavoratori che in una struttura organizzativa di elevata complessità, subordinatamente alle direttive del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione dell'ente gestore dell'istituto, hanno la responsabilità di specifici settori tecnici o organizzativi. È richiesto il titolo di laurea attinente al settore di cui sono responsabili.

Area 2a: Servizi di istruzione, di formazione ed educazione

Lavoratori che eseguono mansioni complesse e articolate, che richiedono una presenza in aula o laboratorio, per l'espletamento di attività educative- formative, comprese quelle del personale che in strutture convittuali curi la formazione degli ospiti nelle ore extracurricolari.

Lavoratori che svolgono o concorrono a svolgere obiettivi formativi, culturali e scientifici di varia natura, connessi o meno ai processi evolutivi di istruzione curriculare e per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel settore di almeno tre anni.

Lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali, scientifici o professionali, non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare.

È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, se necessario, una qualifica.

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Lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi connessi o meno ai processi evolutivi di istruzione curriculare e concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali e scientifici attraverso un processo educativo finalizzato all'acquisizione di contenuti culturali complessi e di capacità critiche- cognitive, per i quali è richiesto il diploma di laurea.

Lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione: docenti in scuole e corsi per interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondari, istituti para-universitari, scuole speciali per minori, accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di musica.

Area 3a: Servizi direttivi

8° A

Lavoratori che, subordinatamente alle direttive del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione della società che gestisce l'impresa scolastica, svolgono funzioni ad alto contenuto professionale e hanno in via continuativa la responsabilità di unità educativa-formativa la cui struttura organizzativa non sia complessa. È richiesto almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

8° B

Lavoratori che, subordinatamente alle direttive del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione della società che gestisce l'impresa scolastica, svolgono funzioni ad alto contenuto professionale e hanno in via continuativa la responsabilità di unità scolastiche la cui struttura organizzativa è di elevata complessità. È richiesto il titolo di laurea e di abilitazione in conformità alla unità scolastica di cui sono responsabili.

COEFFICIENTI CONTRATTUALI

COEFFICIENTE GIORNALIERO 26

COEFFICIENTE ORARIO

dipendenti a 38 ore settimanali: 165 dipendenti a 36 ore settimanali: 156 dipendenti a 34 ore settimanali: 147 dipendenti a 32 ore settimanali: 139 dipendenti a 24 ore settimanali: 104 dipendenti a 23 ore settimanali: 100 dipendenti a 21 ore settimanali: 91 dipendenti a 18 ore settimanali: 78

NUMERO MENSILITÀ 13

SCATTI DI ANZIANITÀ Non previsti (presente il “Salario di anzianità”)

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova indicato per i livelli 4°, 5°, 6°, 7° e 8° A e 8° B deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.

LIVELLO DURATA

1° e 2° 30 giorni

3° 60 giorni

4°, 5°, 6° e 7° 4 mesi

8° A e 8° B 6 mesi

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Personale a tempo determinato (tutti i livelli) 1 mese

Apprendisti 2° e 3° 30 giorni

Apprendisti 4° 60 giorni

MINIMI RETRIBUTIVI

Gli importi dei minimi retributivi risultano i seguenti:

Livello Minimi a partire dal

1° settembre 2016 1° settembre 2017 1° settembre 2018

8° B 1.548,35 1.570,79 1.593,24

8° A 1.468,31 1.489,59 1.510,88

7° 1.400,76 1.421,07 1.441,37

6° 1.379,64 1.399,64 1.419,64

5° 1.379,64 1.399,64 1.419,64

4° 1.294,37 1.313,13 1.331,89

3° 1.231,93 1.249,79 1.267,65

2° 1.175,17 1.192,21 1.209,25

1° 1.147,79 1.164,43 1.181,07

Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR)

A partire dal 1° gennaio 2016 le aziende che non aderiscono alla bilateralità e non versano la contribuzione dovranno erogare un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) pari ad euro 25,00 lordi mensili (per 13 mensilità), non assorbibile e che incide su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, anche indiretti o differiti, escluso il TFR.

Indennità varie

Indennità Quantificazione

Educatori di convitto

Agli educatori di convitto chiamati a prestare vigilanza notturna nel convitto e/o di consumarvi i pasti, spetta un’indennità aggiuntiva per l'assistenza notturna pari a due ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza.

Commissione d’esame

Ai docenti chiamati a far parte delle commissioni di esame spetta un’indennità giornaliera di euro 15,00 complessivi per le prime 5 ore, incrementata di euro 5,00 per ogni ora o frazione di ora successiva. Tale indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettiva presenza nelle commissioni.

Indennità di funzione

Al personale docente con incarico temporaneo di coordinamento e/o vicepresidenza è corrisposta un’indennità mensile pari alla quota oraria lorda dei livelli 8°A e 8° B per il numero delle ore settimanali impiegate in tale funzione.

Prestazioni fuori sede

Al personale docente, per le prestazioni fuori sede presso terzi committenti, spetta, in aggiunta all’orario prestato, mezz’ora per ogni sede in ambito comunale e un’ora per ogni sede in ambito provinciale.

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SALARIO DI ANZIANITÀ

In riferimento al salario d’anzianità, nell’ultimo rinnovo le Parti hanno convenuto che, a partire dal 1° gennaio 2016, a tutto il personale che al 1° gennaio 2016 abbia maturato presso lo stesso Istituto:

• 2 anni di servizio ininterrotto, è riconosciuto un importo pari a 10,00 euro mensili;

• 4 anni di servizio ininterrotto, è riconosciuto un importo pari a 20,00 euro mensili;

• 6 anni di servizio ininterrotto, è riconosciuto un importo pari a 30,00 euro mensili;

• 10 anni di servizio ininterrotto, è riconosciuto un importo pari a 40,00 euro mensili;

• 14 anni di servizio ininterrotto, è riconosciuto un importo pari a 55,00 euro mensili.

Si sottolinea, altresì, che:

• a tale ultima somma va aggiunto quanto eventualmente già percepito mensilmente per scatti di anzianità precedentemente maturati;

• il salario di anzianità viene riproporzionato sulla base dell’orario di lavoro settimanale individuale, ridotto o part-time.

La disciplina relativa al salario di anzianità (importi complessivi e decorrenze) è così definita:

Data

assunzione Dalla data di

maturazione Dal

01/01/2004 Dal

01/01/2008 Dal

01/01/2012 Dal

01/01/2014 Dal 01/01/2016

Prima del 31/12/1995

Ogni 2 anni scatto 5%

€ 15,00 + scatti anzianità percepiti al 31/12/1997

€ 25,00 + scatti anzianità percepiti al 31/12/1997

€ 35,00 + scatti anzianità percepiti al 31/12/1997

€ 45,00 + scatti anzianità percepiti al 31/12/1998

€ 55,00 + scatti anzianità percepiti al 31/12/1998 Dal 1/1/1996

al 31/12/2001 - € 15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00

Dal 1/1/2002

al 31/12/2005 - - € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00

Dal 1/1/2006

al 31/12/2009 - - - € 10,00 € 20,00 € 30,00

Dal 1/1/2010

al 31/12/2011 - - - - € 10,00 € 20,00

Dal 1/1/2012

al 31/12/2013 - - - - - € 10,00

ORARIO DI LAVORO

La durata dell’orario di lavoro settimanale varia in funzione della qualifica del lavoratore, della tipologia di istituto ovvero dell’attività lavorativa svolta, come da tabella seguente.

Durata settimanale

Inquadramento

(ove previsto) Mansione / istituto 38 ore Personale ATA, livelli 1°, 2°, 3°, 4° e 5°

Personale direttivo dell’area 3A, livelli 8° A e 8° B

36 ore

Educatori asilo nido Operatori di ludoteca Educatori di convitto

Istruttori in attività parascolastiche sportive e colonie Assistenti sociali

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34 ore 4° livello Docenti di scuola dell’infanzia Modelli viventi

34 ore convenzionali

(1.767 ore annue)

4° livello Coordinatori e tutor

24 ore 5° livello Docenti di scuola primaria

Lettori in lingua madre in totale o parziale presenza di docenti 23 ore

convenzionali (1.196 ore

annue)

Docenti di 4° e 5° livello

Corsi liberi e di preparazione agli esami

Corsi liberi d’arte, cultura, danza, estetica, acconciatura, in doposcuola ovvero in attività integrative scolastiche

Corsi per corrispondenza, a distanza, di istruzione professionale e di lingue

21 ore convenzionali

(1.091 ore annue)

Docenti di 7°

livello

Scuole e corsi per interpreti e traduttori Scuole e corsi post-secondari

Istituti para-universitari Scuole speciali per minori

Accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di musica

18 ore

6° livello

Docenti in scuole secondarie di I grado e II grado paritarie e non paritarie, con l'esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli esami, che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l'abilitazione all'insegnamento Docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale Docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado

Oltre all’orario di insegnamento e alle attività strettamente collegate, il personale docente delle scuole dell’infanzia, primarie, delle scuole secondarie di I e II grado paritarie e non paritarie, è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola per un numero di ore non superiore alle 110 nell’anno (ovvero 60 ore annue massime per i docenti ad orario inferiore o uguale alla metà dell’orario contrattuale), quali colloqui con i genitori, consigli di classe, scrutini, riunioni, attività di aggiornamento e programmazione, sostituzione di docenti assenti o attività di sostegno e collegio dei docenti. Eventuali ore eccedenti tali limiti sono retribuite, senza maggiorazioni, in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre, in base alla quota oraria mensile in atto ad agosto del medesimo anno.

La disponibilità per il periodo estivo può essere richiesta anche al personale docente del III livello.

La presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell’Istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad 1 ora di effettivo servizio ordinario.

L’orario di lavoro degli addetti alle aree attrezzate per l’infanzia, inquadrati nel II livello,

è sottoposto a turnazione con orario normale di lavoro la domenica e nei giorni festivi

per 5 giorni settimanali di lavoro e 2 di riposo.

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Infine, all’inizio dell’anno scolastico è prevista, da parte del collegio docenti, la definizione del piano di formazione obbligatorio della durata di 30 ore complessive in ragione dell’innovazione tecnologica e metodologica per il miglioramento della qualità dei servizi formativi ed educativi.

Per tali ore aggiuntive al carico orario annuale non è prevista alcuna retribuzione.

Docenti con monte ore annuale

Monte ore annuale Orario mensile convenzionale

Orario giornaliero convenzionale

Orario settimanale convenzionale

1.196 ore 99,67 ore 3,83 ore 23 ore

1.091 ore 90,91 ore 3,49 ore 21 ore

Per i docenti con monte ore annuale, valgono le seguenti disposizioni:

• ai fini della determinazione dei vari istituti contrattuali (ferie, tredicesima, trattamento malattia, T.F.R., ecc.) si considera l’orario mensile convenzionale e l’orario giornaliero convenzionale;

• le ore corrispondenti ai giorni di ferie (30 giorni x orario giornaliero convenzionale), di festività soppresse (4 giorni x orario giornaliero convenzionale), di festività e di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, congedo matrimoniale, maternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non retribuiti e sciopero, calcolate sulla base dell’orario giornaliero convenzionale, sono conteggiate mensilmente, in aggiunta a quelle lavorate, al fine del raggiungimento del monte ore annuo e, nel caso di superamento dello stesso, sono retribuite come straordinario con una maggiorazione del 25%;

• in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno scolastico si procederà al ricalcolo delle ore prestate al fine di determinare l’eventuale superamento e calcolare le modalità retributive;

• non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori complessivamente a 60 minuti;

• ai docenti non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell’arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la consecutività dei turni, l’istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua disponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso delle parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di due turni ordinari: nell’assegnazione di due turni consecutivi va tenuto presente il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l’istituto. Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo nell’arco dell’anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell’anno);

• l’orario effettivo di lavoro settimanale, per i docenti con monte ore annuale, può variare nel corso dell’anno a seconda delle esigenze dell’istituto tra 0 ore ed il doppio dell’orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;

• le variazioni dell’orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione;

• può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell’ambito provinciale; in tal caso viene conteggiata, in aggiunta all’orario prestato, mezz’ora per ogni sede nell’ambito comunale e un’ora per ogni sede nell’ambito provinciale;

• la presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell’istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad un’ora di effettivo servizio ordinario.

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Autonomia, sostegno e recupero

Per le attività di sostegno in orario non curricolare, ai docenti delle scuole paritarie secondarie di 1° e 2° grado potranno essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di un terzo dello stesso e comunque non superiore a due ore settimanali.

A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive, l’istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell’anno scolastico di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad un’ora per i lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell’orario settimanale pieno.

Prolungamento orario

Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento, ovvero 24 nelle scuole primarie, 34 nelle scuole dell’infanzia o agli educatori di convitto con 36 ore settimanali, può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore, fino al raggiungimento, rispettivamente, di 24, 32, 38 o 40 ore settimanali. Le ore prestate in regime di prolungamento d’orario sono retribuite con l’80% della rispettiva retribuzione globale in atto.

Completamento d’orario

Il personale dipendente ausiliario, tecnico e amministrativo ad orario ridotto nell’ambito del livello di appartenenza ha diritto al completamento di orario sulla base del criterio della maggiore anzianità di servizio.

Le ore d’insegnamento resesi disponibili per l’aumento complessivo delle classi funzionanti, rispetto all’anno scolastico precedente, sono offerte ai docenti delle corrispondenti materie già in servizio e con orario parziale al fine di completare l’orario di lavoro.

Analogamente si procede per le ore di insegnamento resesi disponibili a seguito di introduzioni di progetti sperimentali, di dimissioni o licenziamenti di personale, compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche dell’istituto.

Riduzione d’orario

In caso di diminuzione di classi rispetto all’anno scolastico precedente, e/o in corso d’anno per le scuole e corsi di lingua e per le scuole e corsi di formazione professionale, la riduzione d’orario degli insegnanti sarà effettuata tenendo conto dei titoli (diplomi, lauree, abilitazioni e specializzazioni) e, a parità degli stessi, dell’anzianità di servizio e, ad ulteriore parità, dei carichi di famiglia.

Tali variazioni interesseranno l’intero istituto dopo che siano state diminuite le ore di un eventuale prolungamento d’orario.

FESTIVITÀ, EX FESTIVITÀ E PERMESSI

Le festività coincidenti con la domenica sono retribuite con 1/26 della retribuzione globale. Per la giornata del Santo Patrono, se lavorata, spetta una giornata di permesso retribuito, anche da aggiungersi alle ferie estive, ovvero 1/26 della retribuzione globale.

In sostituzione delle ex festività, i dipendenti hanno diritto a 4 giorni di permesso

retribuito per ciascun anno scolastico, che possono essere goduti solo in periodi di

sospensione dell’attività didattica.

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Al personale non docente, le festività non godute verranno retribuite in 26mi della retribuzione mensile al termine dell’anno solare.

Non sono previsti altri permessi per riduzione dell’orario di lavoro (ROL).

FERIE

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a 30 giorni

lavorativi, considerando la settimana lavorativa pari a 6 giorni, indipendentemente dalla

distribuzione dell’orario di lavoro settimanale.

La maturazione (per dodicesimi) delle ferie avviene dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno, considerando a tal fine mese intero la frazione di mese eccedente i 15 giorni di calendario.

Solitamente, il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non è frazionabile in più di due periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti.

MAGGIORAZIONI E STRAORDINARIO

Si considera lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti dell’orario contrattuale di lavoro. Al personale non docente può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore per anno. Al personale docente con monte ore annuo dei livelli 4°, 5° e 7° potranno essere richieste nel corso dell’anno scolastico prestazioni straordinarie fino ad un terzo dell’assegnazione ordinaria annuale risultante dal rispettivo contratto individuale di lavoro.

Per il personale non docente dei livelli 1°, 2°, 3° e 4° le ore di lavoro straordinarie, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore di permesso retribuito, da fruire entro il mese successivo compatibilmente con l’organizzazione e le esigenze dell’istituto.

È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle 6 del mattino;

per gli istituti che svolgono corsi serali che si protraggono oltre le 22, sono considerate notturne le ore a partire dall’ora in cui terminano usualmente le lezioni.

È considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni di festività nazionali.

Le prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo sono retribuite con le percentuali di maggiorazione – non cumulabili tra loro – di seguito indicate.

II lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time concordate è ammesso nella misura massima del 25% dell’orario part-time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come ordinario.

TIPOLOGIA PERCENTUALE

Lavoro notturno 25%

Lavoro festivo (con riposo compensativo) 40%

Lavoro straordinario diurno feriale 25%

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Lavoro straordinario notturno feriale 45%

Lavoro straordinario festivo 50%

Lavoro straordinario festivo notturno 65%

Clausole elastiche (part time) 15%

CONGEDO MATRIMONIALE

Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni di calendario, non frazionabili, durante i quali il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, con diritto alla normale retribuzione.

MATERNITÀ

Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, le lavoratrici hanno diritto, oltre all’indennità giornaliera che viene anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell’azienda fino a concorrenza dell’intera quota giornaliera della retribuzione.

MALATTIA

Il trattamento economico è corrisposto dal datore di lavoro e si intende comprensivo di quanto indennizzato dall’INPS allo stesso titolo.

Al termine del periodo di conservazione del posto di 180 giorni, a richiesta del dipendente la conservazione del posto sarà prolungata di un periodo di sei mesi, purché l’assenza sia documentata dal lavoratore, durante i quali non spetta retribuzione. Tale aspettativa per malattia non è computabile ad alcun effetto.

DURATA ASSENZA TRATTAMENTO

ECONOMICO CONSERVAZIONE DEL

POSTO

dal 1° al 10° giorno 75%

180 giorni nell’anno solare

dall’11° al 180° giorno 100%

INFORTUNIO

TRATTAMENTO ECONOMICO CONSERVAZIONE DEL POSTO I lavoratori dipendenti assenti per infortunio sul

lavoro hanno diritto, dal 1° al 180° giorno di assenza, ad un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.

In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto spetta fino alla guarigione clinica documentata.

Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia professionale, il CCNL rinvia alle disposizioni di legge e, pertanto, in caso di malattia professionale il datore di lavoro non è tenuto ad integrare l’indennità INAIL.

In caso di malattia professionale, la conservazione del posto spetta per tutto il periodo di erogazione da parte dell’INAIL dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea.

(11)

PREAVVISO

I termini di preavviso in caso di licenziamento o di dimissioni si ritiene decorrano dalla data dell’effettiva comunicazione e sono stabiliti come segue.

LIVELLO DURATA

1° e 2° 1 mese, con anzianità fino a 10 anni 2 mesi, con anzianità superiore a 10 anni

3°, 4°, 5°, 6° e 7° 3 mesi

8° A e 8° B 4 mesi

Apprendisti e Personale a tempo determinato

(tutti i livelli) 1 mese

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