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Disabilità i diritti

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(1)

Disabilità

i diritti

(2)

ONU 2006

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità

In Italia - ratifica con la legge n. 18 del 03/03/2009 Importante cambiamento culturale:

dal modello medico – incentrato sulla malattia al modello biopsicosociale – incentrato sulla

persona e i suoi diritti

Nella definizione della disabilità, trattata come un

concetto in evoluzione … si definisce “ risultato

dell’interazione tra persone con minorazioni fisiche,

mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine e

barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la

loro piena efficace partecipazione nella società su

una base di parità con gli altri

(3)

Fra i principi

Rispetto per la dignità, autonoma personale … Non discriminazione

Piena partecipazione nella società

Rispetto per la differenza e accettazione delle

persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa

Parità di opportunità Accessibilità

Parità uomini e donne

Rispetto minori con disabilità

Obbligo degli stati sottoscrittori di garantire e

promuovere la piena realizzazione dei diritti …

(4)

Aspetto innovativo è

Riconoscere “ gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della

diversità delle loro comunità

inoltre la persona disabile deve “ avere

l’opportunità di essere coinvolta attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li

riguardano direttamente

(5)

I primi cinque articoli della Convenzione

contengono i principi e le norme generali che vengono a definire l’impianto generale del

documento

Articolo 1 - Scopo

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale

godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.

2. Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che, in interazione con varie

barriere, possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di

eguaglianza con gli altri.

(6)

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

“Comunicazione” comprende lingue,

visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile, stampa a grandi caratteri, le fonti

multimediali accessibili così come scritti, audio, linguaggio semplice, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e

accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell’informazione;

“Il linguaggio” comprende le lingue parlate ed il

linguaggio dei segni, come pure altre forme di

espressione non verbale;

(7)

Articolo 2 – Definizioni

“Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il

riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico,

economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di

discriminazione, compreso il rifiuto di un

accomodamento ragionevole;

(8)

Articolo 2 – Definizioni

“Accomodamento ragionevole” indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non

impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;

“Progettazione universale” indica la progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di

progettazioni specializzate. “Progettazione universale”

non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

(9)

L’articolo 3

richiama i diritti fondamentali che preservano la dignità e che sono tali per tutti: uomini, donne e bambini.

L’articolo 4

richiama gli obblighi generali, ovvero fa riferimento ad un impegno reale dei Governi degli Stati che ratificano la Convenzione nel creare le condizioni affinchè i diritti delle persone disabili vengano promossi e tutelati

L’articolo 5

ribadisce che le persone non siano discriminate sulla base della disabilità e possano godere degli

accomodamenti ragionevoli e di misure specifiche che perseguano l’uguaglianza

(10)

Il DIRITTO A UNA VITA DI QUALITA’

Come si determina?

Vi sono articoli distinti per ogni tema Art. 10 - diritto alla vita

Art. 11 - bisogno di protezione nelle situazioni di rischio

Art. 15 e 16 – protezione in determinati momenti storici e politici

Art. 22 e 23 – diritto alla vita privata

Art. 25 – diritto alla salute

(11)

Il DIRITTO A UNA VITA DI QUALITA’

(12)

Il DIRITTO A UNA VITA DI QUALITA’

(13)

Il DIRITTO A UNA VITA DI QUALITA’

(14)

IL DIRITTO A UN’EDUCAZONE INCLUSIVA Educazione

principale strumento per il pieno sviluppo

delle potenzialità di ogni persona

(15)

UN RICHIAMO ALL’ART.24

Fondamentale il binomio Istruzione/Educazione

… la conoscenza non può che avvenire all’interno di un contesto educativo che attribuisce significati agli

apprendimenti, li umanizza, li personalizza Alcuni principi:

• il potenziale e l’autostima

• gli standard minimi che l’organizzazione scolastica deve rispettare per assicurare pari opportunità

• l’acquisizione di competenze spendibili nella quotidianità,

• utilizzo di facilitatori (persone quali i lettori o sussidi tecnologici).

• assicurare l’accesso alla scuola secondaria di secondo grado, alla formazione professionale e all’Università

(16)

IL DIRITTO DI CITTADINANZA

Articolo 5 – uguaglianza e non discriminazione Articolo 14 – libertà e sicurezza della persona

articolo 18 – libertà di movimento e di cittadinanza

Quanto qui esplicitato entra spesso in conflitto con il Sistema integrato di servizi e opportunità che si attua con i piani territoriali che hanno valenza locale

(17)

UN RICHIAMO ALL’ART.19

Vita indipendente e inclusione nella comunità

Diritto a vivere nella società

Scegliere il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere,

Accesso a servizi a domicilio o residenziali ed altri servizi di sostegno, assistenza personale necessaria per consentire di rimanere inseriti nella società e non venir isolati,

Vedi anche Leggi 104/92, 162/98 e 328/2000 I problemi legati alle risorse disponibili

(18)

UN RICHIAMO ALL’ART. 27 lavoro e occupazione

«Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle

persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere

attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo

aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibiltà alle persone con disabilità…»

In Italia si è iniziato a sostenere l’inserimento lavorativo delle persona con disabilità nel 1968 (legge 482) oggi abrogata e sostituita con la legge 68 del 12/03/1999.

Assicurare:

Impiego sul lavoro a fianco di persone non disabili, non discriminazione, pari opportunità, formazione, tutela …

(19)

UN RICHIAMO a…

Art. 6

Donne con disabilità

ART. 7

minori con disabilità

ART. 29

Partecipazione alla vita politica e pubblica

ART. 30

Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport

(20)

Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità

(sito Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

• Il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, presentato e discusso in occasione della IV Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità tenutasi il 12 e il 13 luglio del 2013 a Bologna,

rappresenta uno degli strumenti fondamentali con cui il

legislatore ha previsto l’attuazione della Convenzione ONU.

• Il Programma, predisposto dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ha seguito nella sua

elaborazione l’approccio altamente partecipativo che è stato alla base della istituzione dell’Osservatorio e della composizione dei sei gruppi di lavoro di cui lo stesso si è dotato.

• Il principio seguito è stato dunque quello del coinvolgimento

delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità nel processo di elaborazione e di attuazione della legislazione e delle politiche da attuare, per individuare le priorità di azione, articolate nelle seguenti sette linee di intervento:

(21)

Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità

1. revisione del sistema di accesso, riconoscimento della certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento socio-sanitario;

2. lavoro e occupazione;

3. politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società;

4. promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità;

5. processi formativi ed inclusione scolastica;

6. salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione;

7. cooperazione internazionale (redatto con lo specifico contributo del Ministero degli affari esteri).

• Il Programma di Azione Biennale, approvato dal Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013 acquisito il parere favorevole, espresso da parte della Conferenza Unificata il 24 luglio 2013, è stato adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

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