Disabilità
i diritti
ONU 2006
Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità
In Italia - ratifica con la legge n. 18 del 03/03/2009 Importante cambiamento culturale:
dal modello medico – incentrato sulla malattia al modello biopsicosociale – incentrato sulla
persona e i suoi diritti
Nella definizione della disabilità, trattata come un
concetto in evoluzione … si definisce “ risultato
dell’interazione tra persone con minorazioni fisiche,
mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine e
barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la
loro piena efficace partecipazione nella società su
una base di parità con gli altri ”
Fra i principi
Rispetto per la dignità, autonoma personale … Non discriminazione
Piena partecipazione nella società
Rispetto per la differenza e accettazione delle
persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa
Parità di opportunità Accessibilità
Parità uomini e donne
Rispetto minori con disabilità
Obbligo degli stati sottoscrittori di garantire e
promuovere la piena realizzazione dei diritti …
Aspetto innovativo è
Riconoscere “ gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della
diversità delle loro comunità ”
inoltre la persona disabile deve “ avere
l’opportunità di essere coinvolta attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li
riguardano direttamente ”
I primi cinque articoli della Convenzione
contengono i principi e le norme generali che vengono a definire l’impianto generale del
documento
Articolo 1 - Scopo
1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale
godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.
2. Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che, in interazione con varie
barriere, possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di
eguaglianza con gli altri.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
“Comunicazione” comprende lingue,
visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile, stampa a grandi caratteri, le fonti
multimediali accessibili così come scritti, audio, linguaggio semplice, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e
accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell’informazione;
“Il linguaggio” comprende le lingue parlate ed il
linguaggio dei segni, come pure altre forme di
espressione non verbale;
Articolo 2 – Definizioni
“Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il
riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico,
economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di
discriminazione, compreso il rifiuto di un
accomodamento ragionevole;
Articolo 2 – Definizioni
“Accomodamento ragionevole” indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non
impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;
“Progettazione universale” indica la progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di
progettazioni specializzate. “Progettazione universale”
non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.
L’articolo 3
richiama i diritti fondamentali che preservano la dignità e che sono tali per tutti: uomini, donne e bambini.
L’articolo 4
richiama gli obblighi generali, ovvero fa riferimento ad un impegno reale dei Governi degli Stati che ratificano la Convenzione nel creare le condizioni affinchè i diritti delle persone disabili vengano promossi e tutelati
L’articolo 5
ribadisce che le persone non siano discriminate sulla base della disabilità e possano godere degli
accomodamenti ragionevoli e di misure specifiche che perseguano l’uguaglianza
Il DIRITTO A UNA VITA DI QUALITA’
Come si determina?
Vi sono articoli distinti per ogni tema Art. 10 - diritto alla vita
Art. 11 - bisogno di protezione nelle situazioni di rischio
Art. 15 e 16 – protezione in determinati momenti storici e politici
Art. 22 e 23 – diritto alla vita privata
Art. 25 – diritto alla salute
Il DIRITTO A UNA VITA DI QUALITA’
Il DIRITTO A UNA VITA DI QUALITA’
Il DIRITTO A UNA VITA DI QUALITA’
IL DIRITTO A UN’EDUCAZONE INCLUSIVA Educazione
principale strumento per il pieno sviluppo
delle potenzialità di ogni persona
UN RICHIAMO ALL’ART.24
Fondamentale il binomio Istruzione/Educazione
… la conoscenza non può che avvenire all’interno di un contesto educativo che attribuisce significati agli
apprendimenti, li umanizza, li personalizza Alcuni principi:
• il potenziale e l’autostima
• gli standard minimi che l’organizzazione scolastica deve rispettare per assicurare pari opportunità
• l’acquisizione di competenze spendibili nella quotidianità,
• utilizzo di facilitatori (persone quali i lettori o sussidi tecnologici).
• assicurare l’accesso alla scuola secondaria di secondo grado, alla formazione professionale e all’Università
IL DIRITTO DI CITTADINANZA
Articolo 5 – uguaglianza e non discriminazione Articolo 14 – libertà e sicurezza della persona
articolo 18 – libertà di movimento e di cittadinanza
Quanto qui esplicitato entra spesso in conflitto con il Sistema integrato di servizi e opportunità che si attua con i piani territoriali che hanno valenza locale
UN RICHIAMO ALL’ART.19
Vita indipendente e inclusione nella comunità
Diritto a vivere nella società
Scegliere il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere,
Accesso a servizi a domicilio o residenziali ed altri servizi di sostegno, assistenza personale necessaria per consentire di rimanere inseriti nella società e non venir isolati,
Vedi anche Leggi 104/92, 162/98 e 328/2000 I problemi legati alle risorse disponibili
UN RICHIAMO ALL’ART. 27 lavoro e occupazione
«Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle
persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere
attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo
aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibiltà alle persone con disabilità…»
In Italia si è iniziato a sostenere l’inserimento lavorativo delle persona con disabilità nel 1968 (legge 482) oggi abrogata e sostituita con la legge 68 del 12/03/1999.
Assicurare:
Impiego sul lavoro a fianco di persone non disabili, non discriminazione, pari opportunità, formazione, tutela …
UN RICHIAMO a…
Art. 6
Donne con disabilità
ART. 7
minori con disabilità
ART. 29
Partecipazione alla vita politica e pubblica
ART. 30
Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport
Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità
(sito Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
• Il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, presentato e discusso in occasione della IV Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità tenutasi il 12 e il 13 luglio del 2013 a Bologna,
rappresenta uno degli strumenti fondamentali con cui il
legislatore ha previsto l’attuazione della Convenzione ONU.
• Il Programma, predisposto dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ha seguito nella sua
elaborazione l’approccio altamente partecipativo che è stato alla base della istituzione dell’Osservatorio e della composizione dei sei gruppi di lavoro di cui lo stesso si è dotato.
• Il principio seguito è stato dunque quello del coinvolgimento
delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità nel processo di elaborazione e di attuazione della legislazione e delle politiche da attuare, per individuare le priorità di azione, articolate nelle seguenti sette linee di intervento:
Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità
1. revisione del sistema di accesso, riconoscimento della certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento socio-sanitario;
2. lavoro e occupazione;
3. politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società;
4. promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità;
5. processi formativi ed inclusione scolastica;
6. salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione;
7. cooperazione internazionale (redatto con lo specifico contributo del Ministero degli affari esteri).
• Il Programma di Azione Biennale, approvato dal Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013 acquisito il parere favorevole, espresso da parte della Conferenza Unificata il 24 luglio 2013, è stato adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.