Il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti: aspetti normativi,
tributari e contabili
Dott. Stefano Baldoni
Resp. Area Economico-Finanziaria – Comune di Corciano (Pg) – Vice Presidente ANUTEL - Docente ANUTEL
Parte 1
Aspetti di rilievo per la TARI 2019
Piano finanziario
§
Determinazione dei costi del servizio
§ Rilevanza dei fabbisogni standard 2019
§ Corretta determinazione dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti
§ Analisi delle perdite TIA-TARES e TARI anni precedenti
§ La copertura dei disavanzi degli anni precedenti: limiti
§ Incidenza delle riduzioni / esenzioni dal tributo
§
La corretta costruzione del piano finanziario
§ Il contenuto del piano finanziario alla luce della più recente giurisprudenza
§ La corretta motivazione del piano finanziario
ASPETTI DI RILIEVO PER L’ANNO 2019
Superficie tassabile
§ Conferma del criterio della superficie calpestabile (mancata emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per il passaggio alla superficie catastale)
Determinazione dei costi del servizio
§ Determinazione delle tariffe sulla base dei costi del piano finanziario (anno n-1)
§ Possibilità di considerare i costi previsionali in caso di eventuali scostamenti già noti (nuovi servizi, aumento delle tariffe di smaltimento, ecc.)
§ In mancanza dei costi definitivi dell’anno n-1 occorre tenere conto del preconsuntivo 2018
§ Determinazione del fondo svalutazione crediti e rapporto con il fondo crediti di dubbia esigibilità
ASPETTI DI RILIEVO PER L’ANNO 2019
Scelta del tipo di prelievo
§ La scelta tra la TARI e la tariffa corrispettiva
§ Scelta tra tariffa corrispettiva e tari puntuale
§ Verifica delle condizioni normative per l’applicazione della tariffa corrispettiva
§ Le nuove regole per la misurazione puntuale dei rifiuti e per la determinazione della tariffa introdotte dal D.M. 20/04/2017
§ Impostazione del regolamento e criteri di calcolo delle tariffe per l’adozione della tariffa corrispettiva
§ Analisi delle problematiche connesse alla tariffa
§ Natura giuridica (tributo? Entrata extratributaria?) – Corte di Cassazione sentenza n.16332/2018 del 21/06/2018 e ordinanza 32251 del 11/10/2018
ASPETTI DI RILIEVO PER L’ANNO 2019
Determinazione delle tariffe TARI
§
Conferma per il 2019 delle deroghe ai coefficienti Kb-Kc-Kd e alla determinazione della quota fissa delle utenze domestiche (Art. 1, c. 1093 L. bilancio 2019)
§ Vengono evitati gli effetti sulle tariffe di alcune categorie (specie quelle con maggiore produzione di rifiuti)
§ Si evitano incrementi tariffari per le famiglie più numerose
§
Cessazione della sospensione degli aumenti tributari (comunque la TARI era esclusa)
§
Facoltà di scelta del metodo di calcolo delle tariffe della TARI (metodo normalizzato o criterio semplificato)
ASPETTI DI RILIEVO PER L’ANNO 2019
Accertamento e riscossione
§
Scelta della gestione della riscossione spontanea
§ Gestione diretta
§ Affidamento a soggetti esterni ex art. 52 D.Lgs 446/97, con procedure ad evidenza pubblica – eccetto in house - (riscossione comunque nei conti comunali dal 01/10/2017)
§ Affidamento ad Agenzia delle entrate – riscossione (riscossione effettuata dall’Agenzia)
§ Affidamento diretto al soggetto gestore del servizio o al concessionario dell’accertamento e della riscossione della TARES al 31/12/2013 (riscossione comunque nei conti del comune dal 01/10/2017)
§
Strumenti di riscossione spontanea del tributo: F24, versamenti diretti in tesoreria, strumenti elettronici (pago PA) e bollettini postali.
ASPETTI DI RILIEVO PER L’ANNO 2019
Accertamento e riscossione
§
Gestione della riscossione coattiva
§ Gestione diretta (ingiunzione fiscale)
§ Affidamento diretto ad Agenzia delle entrate – riscossione (ruolo)
§ Affidamento esterno ai soggetti ex art. 52 D.Lgs 446/1997 (ingiunzione)
§
Attività di accertamento:
§ La riscossione delle quote insolute (avvisi, solleciti, accertamenti)
§ Controllo sulla superficie con il dato catastale
§ Gli incroci con le banche dati
ASPETTI DI RILIEVO PER L’ANNO 2019
§ Conferma deroga coefficienti (art. 1, c. 1093, L. 145/2018)
§ Incentivo recupero evasione (art. 1, c. 1091, L. 145/2018)
NOVITA’ 2019
(art. 1, c. 1093)
}
Modifica all’art. 1, c. 652, L. 147/2013
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
TARI: DEROGA AI COEFFICIENTI
(art. 1, c. 1093)
}
Conferma anche per il 2019
}
Facoltà di deroga dei limiti massimi e minimi dei coefficienti Kb (quota variabile utenze domestiche), Kc (quota fissa utenze non domestiche) e Kd (quota variabile utenze non domestiche) fino al 50%
¨ Permette di mitigare gli aumenti delle categorie con maggiore potenzialità di produzione di rifiuti (ortofrutta, ristoranti, bar, pizzerie, ecc) e contenere le diminuzioni di quelle con minore potenzialità (banche, uffici, ecc.)
¨ Permette di ridurre il carico sulle utenze più numerose
}
Facoltà di non considerare i coefficienti Ka nella determinazione delle tariffe delle utenze domestiche (quota fissa a mq uguale per tutte le utenze domestiche)
TARI: DEROGA AI COEFFICIENTI
(art. 1, c. 1093)
}
Rimane la problematica della motivazione della scelta dei coefficienti
}
Differenti posizioni giurisprudenza e dottrina
}
Obbligo di motivazione puntuale in caso di scelte differenti tra le varie categorie
}
Nessun obbligo di motivazione
}
Comportamento prudente volto a non avvicinarsi per nessuna categoria alla soglia massima e minima (Linee Guida Tares 2013)
TARI: DEROGA AI COEFFICIENTI
Parte 2
Il piano finanziario e la relazione
Art. 1, comma 654, L. 147/2013
}
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
LA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI
Obiettivo della tassa sui rifiuti: la copertura integrale dei costi
• Copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio… (art. 1, comma 654, L. 147/2013)
• Costi da coprire tutti quelli del servizio di gestione (raccolta, trasporto, smaltimento) dei rifiuti, INCLUSI i costi di gestione della discarica (art. 15, D.Lgs 36/2003), esclusi
• Costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese direttamente i produttori
• Costi da determinare mediante il piano finanziario (art. 1, comma 683, L. 147/2013)
• A decorrere dall’anno 2018 nella determinazione dei costi il comune deve tenere conto delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, c.
653, L. 147/2013)
• DPCM del 29/12/2016-DPCM 22/12/2017- dpcm fabb standard 2019
LA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI
• Il gettito della tassa sui rifiuti deve garantire la copertura integrale di tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani
• I costi includono
• Costi di gestione
• Costi di investimento
• Costi di gestione della discarica
• Esclusi solo i costi dei rifiuti speciali smaltiti direttamente a spese dei produttori (esempio quelli relativi alle convenzioni stipulate tra il gestore ed il privato coperti da apposito canone)
LA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI
Criteri per il calcolo delle tariffe per garantire la copertura integrale dei costi
• Utilizzo del METODO NORMALIZZATO (DPR 158/1999): Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (art. 1, comma 651, L.
147/2013)
• Utilizzo del METODO ALTERNATIVO: Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del
LA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI
• La copertura dei costi nel caso di utilizzo del metodo normalizzato (DPR 158/1999) è assicurata dal rispetto dell’equivalenza della tariffa di riferimento
(allegato 1 DPR 158/99)
ΣTn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn – Xn) + CKn
Tn = entrate tariffarie anno n
CGn-1 = costi di gestione dell’esercizio precedente CCn-1 = costi comuni dell’esercizio precedente
IPn = inflazione programmata anno di riferimento Xn = recupero produttività anno di riferimento
LA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI
1.
L’UTILIZZO DEL METODO NORMALIZZATO
} Finalità (art. 1 DPR 158/99)
•
Definizione delle componenti di costo da coprire con la tariffa
•
Determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani
} Tariffa di riferimento (art. 2 DPR 158/99)
•
Insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa
•
Deve coprire tutti costi del servizio di gestione
•
Deve rispettare l’equivalenza del metodo normalizzato
LA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI
• La copertura dei costi nel caso di utilizzo del metodo alternativo è comunque obbligatoria, con il costo del servizio determinato NON sulla base delle rigide regole del metodo normalizzato, ma utilizzando sempre criteri di contabilità analitica
• Non si è vincolati alle rigide regole del metodo normalizzato
• Comunque vi è l’obbligo di calcolare il costo da finanziarie con regole di contabilità analitica e di considerare sia i costi di gestione che quelli di investimento
LA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI
Obbligo dei fabbisogni standard
• A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, comma 653, L. 147/2013)
• Obbligo di coincidenza tra i costi del servizio coperti dalla tariffa ed il fabbisogno standard del servizio di gestione dei rifiuti?
• Necessità di individuare una corrispondenza tra fabbisogno standard e costi del piano finanziario?
• Criterio metodologico di determinazione dei fabbisogni standard
LA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI
Lo strumento per la determinazione dei costi del servizio
• Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (art. 1, comma 683, L. 147/2013)
• Art. 3 del DPR 158/1999: sulla base della tariffa di riferimento gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, tenuto conto dell’obiettivo di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato
LA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI
•
Fonti di disciplina
•
Obiettivi e funzioni del piano finanziario
•
Il contenuto del piano finanziario secondo la legge
•
La procedura di approvazione
IL PIANO FINANZIARIO
Fonti di disciplina
• Art. 1, comma 683, L. 147/2013 Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani..
• Art. 3 DPR 158/1999: sulla base della tariffa di riferimento gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, tenuto conto dell’obiettivo di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato
• Art. 8 DPR 158/1999: disciplina del piano finanziario
IL PIANO FINANZIARIO
Obiettivi del piano finanziario
•
Determinare le componenti di costo della tariffa
•
Determinare il fabbisogno finanziario a copertura degli investimenti e dei costi di gestione
Struttura del piano finanziario
•
Si compone:
•
Relazione
•
Piano economico-finanziario
IL PIANO FINANZIARIO
Contenuto del piano finanziario
(art. 8 DPR 158/1999)
•
Programma degli investimenti necessari
•
Piano finanziario degli investimenti
•
La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o l’affidamento di servizi a terzi
•
Le risorse finanziarie necessarie
La Relazione: elementi
•
Il modello gestionale e organizzativo
•
I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa
IL PIANO FINANZIARIO
Struttura del piano finanziario
•
Profili tecnico-gestionali:
•
Illustrano il progetto di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente e l’evoluzione che si intende dare allo stesso
•
Profili economico-finanziari:
•
Individua e programma, con cadenza annuale, i flussi di spesa ed i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione (prospetto economico-finanziario – PEF)
IL PIANO FINANZIARIO
Elementi della Relazione del modello di piano finanziario redatto dall’ANPA (oggi ISPRA)
1. Determinazione obiettivi di fondo su di un arco triennale
•
Di igiene urbana (freq spazzamento, freq altri servizi)
•
Di riduzione produzione rsu
•
Di gestione del ciclo rsu
• Tonnellate annue previste, kg per abitanti, % sul totale rsu
• Modalità di raccolta e di trattamento
•
Di gestione raccolta differenziata per materiale
• utenze servite, quantità annue, percentuali sul totale
• modalità di raccolta (domiciliare, stradale, piatt ecologiche,
IL PIANO FINANZIARIO
Elementi della Relazione del modello di piano finanziario redatto dall’ANPA (oggi ISPRA)
1. Determinazione obiettivi di fondo su di un arco triennale
• Economici
• Costi comuni
• Costi di raccolta e trasporto rifiuti differenziati ed indifferenziati
• Costi trattamento e smaltimento rsu indifferenziati
• Costi trattamento e riciclo
• Recupero produttività nel triennio
• Remunerazione capitale investito
• Sociali
• Impatto ambientale e soddisfacimento cittadini
IL PIANO FINANZIARIO
Elementi della Relazione del modello di piano finanziario redatto dall’ANPA (oggi ISPRA)
2.
Modello gestionale
• Modalità di gestione delle diverse fasi
• Spazzamento, rsu indifferenziato, raccolta differenziata, isole ecologiche, selezione, compostaggio, ecc
• Forme: economia, concessione/appalto, azienda speciale, azienda mista, consorzio
3.
Sistema attuale di raccolta e smaltimento
• Dotazioni tecnologiche esistenti per ogni tipologia di attività del servizio (automezzi, impianti, contenitori, ecc,)
• Personale dedicato
IL PIANO FINANZIARIO
Elementi della Relazione del modello di piano finanziario redatto dall’ANPA (oggi ISPRA)
4.
Programma degli interventi
• Azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi
• Interventi in dotazioni tecniche, organizzativi, personale, comunicazione, ecc
5.
Piano degli investimenti
6.
Prospetti economici
§ Costi operativi di gestione previsti nel triennio +
§ Costi comuni del triennio +
§ Investimenti programmati nel triennio = FABBISOGNO FINANZIARIO TOTALE
IL PIANO FINANZIARIO
Elementi della Relazione del modello di piano finanziario redatto dall’ANPA (oggi ISPRA)
7. Analisi scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente e relative motivazioni
•
Indicazione dei costi definitivi relativi all’anno precedente a quello di riferimento del piano finanziario
•
Indicazione degli scostamenti tra i costi per l’anno di riferimento e quelli dell’anno precedente
•
Specifica delle motivazioni che hanno condotto a tali scostamenti
IL PIANO FINANZIARIO
}
Il piano finanziario NON deve essere una semplice tabella numerica!!
} Se si esamina il piano approvato è agevole rendersi conto che esso non è un documento di tipo pianificatorio ma una semplice tabella riassuntiva dei costi del servizio, distinti in costi fissi e costi variabili, e con finale indicazione della incidenza percentuale di questi ultimi sul costo complessivo. Nella tabella non v’è traccia di alcuno dei contenuti che l’articolo 8 citato richiede per il piano e la relazione.
} La relazione può anche formalmente mancare se i suo contenuti si rinvengono nel piano finanziario
} Per quanto il piano e/o la relazione possano essere sintetici essi devono contenere le informazioni che in base all’articolo 8 devono essere rinvenibili nel combinato del piano e della relazione approvati
IL PIANO FINANZIARIO: GIURISPRUDENZA
Il piano finanziario NON deve essere una semplice tabella numerica!!
In altri termini la legge prescrive che il consiglio comunale approvi un piano con allegata relazione che deve obbligatoriamente avere i contenuti minimi indicati nell’articolo 8; questi contenuti devono costituire l’immediato oggetto delle delibera (in modo che su questi contenuti possa svolgersi il dibattito consiliare), sicchè l’approvazione di una tabella riassuntiva dei costi fissi e variabili del servizio non può essere considerata equipollente all’approvazione di un piano (che di fatto non risulta essere stato sottoposto
IL PIANO FINANZIARIO: GIURISPRUDENZA
•
TAR Lecce, sentenza n. 352 del 23/02/2017
Il piano finanziario si struttura attorno a due nuclei tematici
Profili tecnico-gestionali Profili economico-finanziari
Il piano finanziario deve tenere conto dei costi sostenuti l’anno precedente e dello scostamento che si è verificato e delle motivazioni (rif. art. 8, c. 3 DPR 158/99)
Altri elementi evidenziati dalla sentenza
- Costo d’uso del capitale: è corretto (obbligatorio) l’inserimento nel piano finanziario del costo d’uso del capitale (Ck)
- Recupero evasione tributaria: le entrate derivanti dal recupero dell’evasione tributaria sono una componente da sottrarre dai costi comuni nell’anno in cui l’entrata è materialmente conseguita
IL PIANO FINANZIARIO: GIURISPRUDENZA
•
TAR Lecce, sentenza n. 352 del 23/02/2017
Altri elementi evidenziati dalla sentenza- Contributo scuole statali: il contributo del MIUR per le scuole statali va sottratto dai costi, lasciando tuttavia che la quota di costo del servizio non coperta dallo stesso resti a carico del piano finanziario
- Contributo CONAI: obbligo di detrarre i contributi del CONAI dai costi di gestione
- Agevolazioni tecniche: le agevolazioni non tecniche devono essere coperte dalla fiscalità comunale e non inserite nel piano
-
Qui la sentenza fa riferimento alle norme della TARES che erano tuttavia diverse da quelle della TARI (art. 14, c. 19, D.L.
201/2011 obbligo di inserire le agevolazioni come autorizzazione di spesa coperte da risorse diverse dal tributo) –
IL PIANO FINANZIARIO: GIURISPRUDENZA
•
TAR Lecce, sentenza n. 352 del 23/02/2017
Altri elementi evidenziati dalla sentenza- Esenzione locali comunali: Illegittimo il regolamento comunale che prevede l’esenzione dal tributo per i locali posseduti dal comune anche tramite società a capitale pubblico
-
Le esenzioni non possono finanziarsi con il PEF secondo il TAR (la norma del comma 660 prevede che anche le esenzioni possono e non devono finanziarsi con risorse diverse dal tributo – di norma comunque i locali comunali vanno inseriti tra le superfici soggette al tributo)
- Riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche: necessità di un’istruttoria nella determinazione delle percentuali di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche
IL PIANO FINANZIARIO: GIURISPRUDENZA
•
TAR Puglia, sentenza n. 754 del 13/06/2018
- Il PEF deve sempre evidenziare l’analisi comparativa dei costi relativi all’esercizio concluso e quelli stimati per l’esercizio successivo anche se gli oneri passati sono pari a 0
- Il PEF deve dare giustificazione degli scostamenti in termini
- Contabili
- Economico-gestionale
- I costi riportati nel PEF devono essere solo quelli menzionati nell’allegato 1, punto 1, del DPR 158/1999
- Il costo di realizzazione di un centro di raccolta è una spesa di investimento e non è riconducibile ai costi tipici indicati nell’allegato 1
- Il costo delle riduzioni riportato nel PEF deve essere
IL PIANO FINANZIARIO: GIURISPRUDENZA
Redazione e approvazione
• Redatto dal soggetto che svolge il servizio
• Approvato dall’Autorità competente o dal Consiglio comunale Art. 1, c. 683, L. 147/2013
IL PIANO FINANZIARIO
AUTORITA’ REGIONALE
PRESENTE
PIANO APPROVATO DALL’AUTORITA’
REGIONALE
ASSENTE
PIANO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
Approvazione piano finanziario
• Da parte dell’Autorità Regionale competente
• Consiglio comunale – alternative:
• Approvazione da parte del Consiglio comunale se il piano viene contestualmente integrato con i costi comunali
• Approvazione dell’intero documento oppure presa d’atto dello stesso e approvazione dei costi comunali
• Presa d’atto da parte del Consiglio comunale laddove i costi di competenza del Comune fossero trasferiti in precedenza all’Autorità che approva così il documento completo
IL PIANO FINANZIARIO
Approvazione piano finanziario
•
Sull’approvazione o meno del piano finanziario anche da parte del Consiglio comunale occorre tenere conto che
•
« Il consiglio comunale è chiamato a delineare le coordinate programmatiche della fiscalità locale, della quale la TARI costituisce parte preponderante, sulla base di un’adeguata ponderazione di elementi valutativi la cui disamina non può essere in toto devoluta al soggetto gestore, pur essendo, questo, in possesso di cognizioni tecniche»
(TAR Lecce sentenza n. 426/2016)
IL PIANO FINANZIARIO
Approvazione piano finanziario: inerzia del soggetto regionale
• Nell’ipotesi di inerzia del soggetto regionale, il Piano finanziario NON può essere approvato dal Comune ma occorre attivare le procedure previste dalla L.R. 6/2004 in caso di inerzia degli enti locali, vale a dire con l’intervento sostitutivo della Regione (Corte conti E-R parere 125/2014)
• In caso di accertata e persistente inattività degli Enti locali nell'esercizio obbligatorio delle funzioni di cui alla presente legge, trova applicazione quanto previsto all'art. 30 della legge regionale n. 6 del 2004. A tal fine è sentito il Consiglio delle Autonomie locali". In proposito, l'art. 30 della legge regionale n.6 del 2004 prevede che "2. … la Giunta regionale … assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. 3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato,
IL PIANO FINANZIARIO
Approvazione piano finanziario
• Nell’ipotesi di inerzia del soggetto gestore
• Il piano finanziario può essere predisposto direttamente dal Consiglio comunale, in caso di mancata redazione da parte del soggetto gestore
(Sentenza TAR Sardegna n. 816 del 01/10/2014)
• In caso di inerzia del soggetto gestore il piano può essere redatto e approvato dal Consiglio comunale
• In generale il consiglio comunale una volta ricevuto il piano non si deve limitare alla sua approvazione ma può e deve modificarne il contenuto
• Quindi è sufficiente la presa d’atto? In ogni caso il Consiglio comunale non può recepire acriticamente un documento che costituisce la base
IL PIANO FINANZIARIO
Approvazione tariffe del servizio di gestione dei rifiuti (TARI tributo)
l’art. 3 bis comma1 bis del D.L. 138/2011 recita testualmente: “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti»
l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 recita testualmente: “Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al
IL PIANO FINANZIARIO
Approvazione tariffe del servizio di gestione dei rifiuti quindi
•
La norma speciali tributaria prevale su quella generale in tema di servizi pubblici locali
•
La norma nazionale sui servizi pubblici locali stabilisce comunque che l’approvazione avviene «per quanto di competenza»
•
La norma regionale non può demandare le competenze in tema di approvazione delle tariffe della TARI tributo ad altro soggetto diverso dal Consiglio comunale
•
Problema tuttavia della tariffa corrispettiva: competenza di Autorità regionale e NON dei consigli comunali
IL PIANO FINANZIARIO
Approvazione tariffe del tributo
•
Applicazione della TARI:
• Prevale la specialità della norma tributaria, quindi la competenza è del Consiglio comunale
•
Applicazione della Tariffa corrispettiva:
• Competenza spettante ad Autorità Regionale in base all’art. 34 della L. 221/2012
IL PIANO FINANZIARIO
(art. 1, c. 527-528, L. 205/2017)
}
Attribuzione all’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ex Autorità per energia elettrica, il gas e il sistema idrico, delle seguenti funzioni di regolazione e controllo (…):
}
Definizione di schemi di contratti di servizio di gestione dei rifiuti
}
Predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono l’attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del «chi inquina paga»
NUOVE COMPETENZE DELL’ARERA
} Approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dei gestori degli impianti di trattamento
• Competenza in materia tariffaria dell’ARERA
• Delle tariffe definite in base alla legislazione vigente dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale
• In proposito va ricordato che
Art. 34 L. 221/2012: Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica, inclusi i rifiuti, di scelta della forma di gestione, della determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza e dell’affidamento spettano agli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali
Art. 1, c. 683, L. 147/2013 Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
NUOVE COMPETENZE DELL’ARERA
(art. 1, c. 527-528, L. 205/2017)
• In proposito va ricordato che
• Enti di governo competenti nell’approvazione delle tariffe corrispettive
• Comuni competenti nell’approvazione delle tariffe tributarie, stante la specialità della norma tributaria
• Quindi l’ARERA non è almeno al momento competente nell’approvazione delle tariffe della TARI, poiché la legislazione vigente non le rimette alla definizione dell’ente di governo dell’ambito ottimale
• Decorrenza della competenza?
• La norma non la disciplina in modo espresso
• Finanziamento ARERA mediante CONTRIBUTO di importo NON superiore all’ 1 per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio a carico dei soggetti gestori (determinato da ARERA) – comma 529
NUOVE COMPETENZE DELL’ARERA
•
Approvazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
• Spetta sempre al Comune sulla base dei criteri statali (art. 198, comma 2, lettera g, D.Lgs 152/2006)
• Non è di competenza di Autorità Regionale
•
Approvazione regolamento TARI
• Spetta sempre al Consiglio comunale (art. 1, commi 659 e segg, L.
147/2013)
• Non compete all’Autorità regionale
•
Approvazione regolamento tariffa corrispettiva
• Spetta al Consiglio comunale (art. 1, comma 668, L. 147/2013)
ALTRE COMPETENZE
Termine per l’approvazione
•
Il Piano finanziario è necessario per l’approvazione delle tariffe della TARI. La sua approvazione deve precedere quella delle tariffe
•
Il termine per approvare le tariffe della TARI è il termine previsto da leggi statali per l’approvazione del bilancio di previsione (comunque prima del bilancio) – art. 1, c. 169, L.
296/2006 – Corte conti sezione autonomie, deliberazione n.
2/2011 Obbligo di invio
•
Invio all’Osservatorio nazionale sui rifiuti entro il 30 giugno di ogni anno (art. 9 DPR 158/99) – obbligo che si ritiene superato, anche se l’Osservatorio richiede comunque i dati
IL PIANO FINANZIARIO
Termine per l’approvazione
•
Approvazione PEF dopo il bilancio, ma entro il termine di legge:
• Per la Sezione Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n.
2/2011 NON è più possibile modificare le tariffe della TARI
• Per la Sezione regionale di controllo della Lombardia, parere n.
432/2012, è possibile modificarle RIAPPROVANDO il bilancio
• Per il Ministero dell’economia (RM 1/df/2011) è possibile modificare le tariffe, apportando una VARIAZIONE al bilancio di previsione
IL PIANO FINANZIARIO
• Che succede alle delibere tariffarie TARI approvate dopo il termine di scadenza del bilancio?
• Tariffe TARI dell’anno precedente prorogate (art. 1, c. 169, L. 296/2006)
• Illegittime per alcuni TAR (Tar Abruzzo, sentenza n. 59/2016; Tar Liguria, sentenza n. 108/2016; Consiglio di Stato, sentenze n. 3808/2014 n.
1495/2015 n. 4409/2015; Tar Calabria, sentenze n. 132 e n. 133 del 2016)
• Inefficaci per l’anno di riferimento ma non illegittime (Consiglio di Stato sentenza n. 4104/2017 e 267/2008)
• Inefficaci per il periodo dal 1° gennaio alla data di adozione (TAR Piemonte, sentenza n. 39/2018)
• Delibere tardive efficaci se adottate entro il termine stabilito dal prefetto per approvare i bilanci (TAR Bari, sentenza n. 240/2018)
• Delibera di giunta che approva le aliquote dei tributi è valida se ratificata anche tardivamente dal Consiglio comunale (Consiglio di stato, sentenze n. 4435/2018 e 4436/2018)
IL PIANO FINANZIARIO
Termine per l’approvazione
•
Approvazione PEF oltre il termine di scadenza del bilancio
• Problema legato alla violazione della norma che impone la copertura integrale dei costi del servizio (art. 1, c. 654, L.
147/2013)
• Possibilità di operare in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.Lgs 267/2000
• Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
IL PIANO FINANZIARIO
Termine per l’approvazione
•
Interventi in sede di salvaguardia degli equilibri:
presupposti/caratteri
• Dichiarazione dello squilibrio di parte corrente della gestione dei rifiuti
• Obbligo di provvedervi entro il 31 luglio
• Effetto retroattivo della tariffe deliberate
• Possibile solo in caso di aumenti dei costi e NON anche in caso di diminuzione «il presupposto della norma è l’accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio» - R.M. 2/df /2017- R.M. 1/2017 – Corte conti Calabria delib. 5/2014
IL PIANO FINANZIARIO
Termine per l’approvazione
•
Interventi in sede di salvaguardia degli equilibri:
presupposti/caratteri
• Non è possibile ricorrere a questo sistema in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini, poiché la norma si colloca nella fase di gestione del bilancio e non in quella di approvazione (RM 1/df/2017)
IL PIANO FINANZIARIO
Parte 3
La determinazione dei costi del piano finanziario:
costi di gestione
Modalità di determinazione dei costi del piano finanziario
•
Criterio previsto dal DPR 158/1999: determinazione delle tariffe sulla base dei costi dell’anno precedente rivalutati, più il costo d’uso del capitale dell’anno di riferimento
ΣTn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn – Xn) + CKn
•
Criterio dei costi previsionali dell’anno di riferimento (n):
ammesso dalle linee guida TARES anno 2013
•
«l’eventuale scostamento dei CG e dei CC per l’anno di riferimento (n) rispetto all’aggiornamento dovuto a modifiche della gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Criteri per la determinazione dei costi con il metodo normalizzato
• Non si possono includere costi non previsti dal DPR 158/99
• Non si possono escludere costi rilevanti previsti dal DPR 158/99
• Si devono includere i costi solo nella misura prevista dal DPR 158/99
• L’IVA sui costi va sommata agli stessi stante la sua indetraibilità (solo per gli enti in tassa)
• I costi amministrativi e contenzioso (CARC) devono essere inseriti nel piano finanziario anche se sostenuti dal Comune pur in presenza dell’autorità regionale che approva i piani (Corte conti Emilia Romagna, parere 125/2014)
• I costi di funzionamento dell’autorità regionale vanno inseriti nel piano finanziario (corte conti Emilia Romagna, parere 125/2014)
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Equivalenza della tariffa di riferimento: metodo del “price cap”
(allegato 1 DPR 158/99)
ΣTn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn – Xn) + CKn
Tn = entrate tariffarie anno n
CGn-1 = costi di gestione dell’esercizio precedente CCn-1 = costi comuni dell’esercizio precedente
IPn = inflazione programmata anno di riferimento Xn = recupero produttività anno di riferimento
- deve essere sempre presente anche se minimo
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Individuazione dei costi del servizio
•
I costi del servizio da inserire nel piano finanziario sono articolati per natura
• COSTI DI GESTIONE
• COSTI COMUNI
• COSTO D’USO DEL CAPITALE
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Le componenti di costo
•
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)
•
COSTI DI GESTIONE RSU INDIFFERENZIATI (CGIND)
• COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO (CSL)
• COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT)
• COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS)
• ALTRI COSTI (AC)
•
COSTI DI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA (CGD)
• COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE (CRD)
• COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Le componenti di costo
•
COSTI COMUNI (CC)
•
COSTI AMMINISTRATIVI (CARC)
•
COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG)
•
COSTI COMUNI DIVERSI (CCD)
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Le componenti di costo
•
COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK)
•
AMMORTAMENTI (AMM)
•
ACCANTONAMENTI (ACC)
•
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO (R)
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Le componenti di costo
•
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)
Sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 184, c. 2, D.Lgs 152/06)
•
Raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani interni
•
Raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti dello spazzamento stradale
•
Gestione dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle aree private ad uso pubblico
•
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dal verde pubblico (giardini, parchi, cimiteri)
•
Gestione dei rifiuti da esumazioni, estumulazioni ed altre attività cimiteriali
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Costi operativi di gestione: costi gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)
}
CSL: Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche
}
Costi di gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico
}
Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti spazzamento stradale
}
Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti prodotti dal verde pubblico (giardini, parchi, cimiteri)
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Costi operativi di gestione: costi gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)
•
CSL: Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche
•
Da non considerare
• costi per lo sgombero della neve (Corte Conti Campania, parere n. 178 del 05/06/2012, in materia di tarsu – RM 431478/1992)
• Gestione del verde pubblico
• Da NON inserire i costi relativi alla manutenzione e gestione (piantumazione, sfalcio, abbattimento, concimazione, ecc.)
• DA INSERIRE i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dal verde pubblico (giardini, parchi, cimiteri, ecc.)
• NON sono rifiuti gli sfalci destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Costi operativi di gestione: costi gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)
•
CRT: Costo di raccolta e trasporto
•
Costi per il prelevamento dei rifiuti, per i contenitori stradali
•
Costi per il trasporto ai luoghi di smaltimento e/o recupero (es automezzi, personale addetto, carburante, ecc.)
•
CTS: Costo di trattamento e smaltimento
•
Costo di conferimento in discarica
•
Costo tributo regionale (art. 3, c. 24-40, L. 549/1995)
•
Costi di conferimenti agli impianti di selezione e/o recupero
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Costi operativi di gestione : Costi gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND)
}
AC: Altri costi
}
Altri oneri imputabili al servizio rifiuti
o Accantonamenti per rischi vari
o Costi incentivazioni
o Costi campagne informative
o Gestione delle discariche esaurite
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Costi operativi di gestione: Costi gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD)
}
CRD: Costo totale raccolta differenziata
•
Costi cassonetti per raccolte differenziate
•
Costi automezzi utilizzati
•
Costi di impianti per la raccolta differenziata (isole ecologiche)
•
Costi convenzione con gestori o singole filiere
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Costi operativi di gestione: Costi gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD)
}
CTR: Costi di trattamento e riciclo
• Costi di conferimento dei rifiuti differenziati
} Da calcolare al netto di
• Proventi derivanti dalla vendita del materiale
• Proventi derivanti dalla vendita dell’energia ottenuta con l’impiego dei rifiuti
• Costi contributi CONAI
• Costi raccolta di imballaggi secondari e terziari a carico di produttori e utilizzatori
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Voci economiche nella determinazione dei costi operativi
• Nella determinazione delle voci di costo da considerare occorre far riferimento alla classificazione prevista dal D.Lgs 127/91 in relazione al conto economico delle società di capitali (art. 2425 c.c.)
• Costi materie di consumo e merci (al netto di resi, ribassi e abbuoni) – punto B6
• Costi per servizi – punto B7
• Costi per godimento beni di terzi – punto B8
• Costi del personale – punto B9
• Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci – punto B11
• Accantonamento per rischi – punto B12
• Altri accantonamenti – punto B13 Oneri diversi di gestione – punto B14
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Voci economiche nella determinazione dei costi operativi
• Le voci di costo devono essere determinate considerando i principi di bilancio delle società di capitali, vale a dire
• Chiarezza, verità e correttezza (art. 2423 c.c), per gli enti locali principio contabile generale n. 5
• Inerenza: il costo deve risultare oggettivamente finalizzato alla gestione dei rifiuti o ad altre attività dirette all’applicazione della tariffa e non ad altri scopi
• Competenza: il costo rileva temporalmente in base al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso, in altri termini quando i fattori produttivi sono stati consumati o hanno fornito la loro utilità e NON in base alla manifestazione finanziaria o monetaria (no quindi competenza finanziaria) – art. 2423-bis cc
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Griglia di determinazione dei costi operativi di gestione
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Attività B6 Consumi
e merci
B7
Servizi B8 Godimen to beni di
terzi
B9
Personale B11 Variazio
ne rimanen
ze
B12 Accanto namento per rischi
B13 Altri accanton
amenti
B14 Oneri diversi
CGIND CSL CRT CTS AC CGD
Voci economiche nella determinazione dei costi operativi
• Costi diretti ed indiretti
•
Costi diretti: quelli direttamente imputabili ad un centro di costo o ad un oggetto, per i quali è possibile un’imputazione oggettiva
•
Costi indiretti: quelli comuni a più centri di costo o oggetti, che devono essere attribuiti con criteri di riparto
• Es personale comune a più servizi, ripartibile in base alle ore di lavoro, automezzo per più servizi in base ai km, ecc.
• Affidamento a terzi di attività
•
Obbligo di suddividere comunque il costo dell’affidamento tra
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Dettaglio delle voci economiche
Costi del personale:
•
Stipendi, salari, oneri sociali, TFR, trattamento di quiescenza
•
Non include costi Co.co.co., da inserire tra i costi dei servizi
•
Il costo del personale impiegato nella gestione dei rifiuti indifferenziati o differenziati va inserito in misura massima del 50%
• L’altra quota va messa nei Costi Generali di Gestione (CGG)
• Da considerare pro-quota se impiegato contemporaneamente in più servizi
Costi sostenuti da altri soggetti pubblici o privati da non inserire. Es:
• Costo raccolta imballaggi
• Costi imballaggi secondari e terziari Costo servizio istituzioni scolastiche
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
Dettaglio delle voci economiche
• Accantonamento rischi
• Solo per passività probabili ma non certe collegate alla gestione dell’attività (principio contabile OIC n. 19)
• Fondo rischi per cause in corso (es danni, ma non i tributi)
• Fondo rischi non assicurati
• Fondo rischi per garanzie a terzi (fideiussioni, avalli, girate)
• Le perdite derivanti da potenzialità e pertanto anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni:
• la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività;
• la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
}
Dettaglio delle voci economiche
• Altri accantonamenti (principio contabile n. 19)
•
Fondo sostituzione beni gratuitamente devolvibili
•
Fondo ripristino beni aziendali in affitto o usufrutto
•
Fondo recupero ambientale
• Oneri diversi
•
Costi gestione isole ecologiche
•
Azioni per ridurre la produzione di rifiuti
•
Attività di educazione ambientale mirate
•
Campagne informative
• Mutui contratti
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
•
Servizio affidato a soggetti esterni (appalto)
• Nel bilancio è rilevato l’aspetto finanziario, secondo il criterio della competenza finanziaria
• Le spese per l’appalto del servizio rifiuti sono contabilizzate secondo il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria
• L’impegno della spesa viene registrato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione giuridicamente perfezionata ed imputato in quello in cui la spesa diviene esigibile (scade) – punto 5.1 principio contabile applicato n. 2
• Per i servizi la spesa è imputata nell’esercizio in cui è compiuta la prestazione e se ultrannuale in ciascun esercizio considerato nel bilancio in base alla quota annuale - punto 5.2 principio contabile applicato n. 2
ASPETTI CONTABILI DEI COSTI DI GESTIONE
•
Servizio affidato a soggetti esterni (appalto)
• In questo caso l’imputazione dell’impegno di spesa corrisponde con la competenza economica e quindi con l’imputazione nel conto economico dell’ente
• Avviene al momento della liquidazione della fattura, anche se in sede di scritture di assestamento occorre individuare anche la quota di costo di competenza dell’esercizio non ancora registrata in quanto non liquidata la relativa fattura
•
Imputazione in bilancio della TARI
• Tributo riscosso mediante ruolo o liste di carico (liquidazione d’ufficio)
• Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione
ASPETTI CONTABILI DEI COSTI DI GESTIONE
•
Imputazione in bilancio della TARI
• L’imputazione della TARI avviene all’esercizio in cui la lista di carico è approvata purché la scadenza non cada oltre il 30 aprile dell’anno successivo
• Se la scadenza delle rate cade dopo il 30 aprile, quest’ultime devono essere imputate all’esercizio successivo- rischio scopertura!!!!
• Sotto l’aspetto economico la TARI è registrata nel conto economico dell’esercizio in cui è accertata, trattandosi di ricavo che ha visto sorgere nell’esercizio il relativo costo, a prescindere dalla scadenza delle rate
• Quindi se le rate scadono dopo il 30 aprile seppure non tutta la lista di carico è imputabile all’esercizio di riferimento, economicamente il ricavo è tutto di competenza dell’esercizio
ASPETTI CONTABILI DEI COSTI DI GESTIONE
•
Imputazione in bilancio della TARI
• Tributo riscosso mediante autoliquidazione
• Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto – punto 3.7.5 principio contabile n. 2
• Rischio di non poter accertare tutta l’entrata prevista nel piano finanziario per la quota riferita ai mancati incassi al 30/4/ anno successivo (anche se si tiene conto degli incassi in conto residui) – rischio scopertura!!!
ASPETTI CONTABILI DEI COSTI DI GESTIONE
•
Contabilizzazione proventi recupero energia e contributi CONAI
• Proventi da recupero energia: Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell’idonea documentazione che predispone l’ente creditore ed imputate all’esercizio in cui servizio è reso all’utenza.
• Dal punto di vista economico sono di competenza dell’esercizio in cui la prestazione è stata resa, il ricavo è registrato nel momento dell’accertamento (coincidente con la competenza finanziaria)
• I corrispettivi del CONAI: devono imputarsi all’esercizio in cui sono esigibili
• Problema della distanza temporale tra la loro erogazione dal CONAI ed il trasferimento al comune nel caso di soggetto delegato
ASPETTI CONTABILI DEI COSTI DI GESTIONE
ENTRATE USCITE Titolo 1 tipologia
101
1.01.01.51.001
TARI Missione 9
programma 3 1.03.02.15.004
Corrispettivo servizio rifiuti Titolo III tipologia
100
3.01.01.03.999
CORRISPETTIVI CONAI
Titolo III tipologia 100
3.01.01.03.004
PROVENTI VENDITA ENERGIA
ASPETTI CONTABILI DEI COSTI DI GESTIONE
Parte 4
La determinazione dei costi del piano finanziario:
costi comuni
•
COSTI COMUNI
CC = CARC + CGG + CCD
- Non vi è il riferimento alle voci economiche dell’art. 2425 c.c., pertanto l’aggregazione economica è libera
•
Costi comuni: costi amministrativi, accertamento e contenzioso (CARC)
• Spese personale impiegato nella gestione TARI
• Spese personale ufficio ragioneria
Da imputare pro-quota se ad uso promiscuo: in base al tempo di lavoro, alle pratiche lavorate, ecc.
• Costi amministrativi per l’accertamento, quali spese per l’acquisto di beni o servizi da terzi
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
•
COSTI COMUNI
•
Costi comuni: costi amministrativi, accertamento e contenzioso (CARC)
• Costi di riscossione del tributo (costi di predisposizione, stampa e invio delle richieste di pagamento, dei solleciti e degli avvisi di accertamento, rendicontazione, controllo pagamenti, recupero coattivo somme non pagate, stampa e notifica ingiunzioni fiscali, compenso degli agenti della riscossione o a concessionari privati, ecc.)
• Costi del contenzioso (spese legali, consulenze, costi amministrativi, ecc.)
• Compensi derivanti dal recupero dell’evasione (terzi)
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
•
Costi comuni: Costi generali di gestione (CGG)
•
Include i costi del personale impiegato direttamente nella gestione dei rifiuti differenziati o indifferenziati in misura non inferiore al 50% del loro ammontare
•
Si ipotizza che almeno il 50% dei costi del personale appartenga a tale categoria (es a livello di costo il personale addetto ai servizi amministrativi generali è almeno il 50% del costo complessivo del personale operativo di gestione)
•
Altri costi del personale indiretto
•
Personale amministrativo, settore personale, ecologia,
LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL PIANO
•
Costi comuni: Costi generali di gestione (CGG)
•
Altri costi generali di gestione
•
Tutti i costi relativi ad attività di funzionamento generale dell’ente / gestore che indirettamente riguardano il servizio rifiuti, da ripartire con idonei parametri di allocazione
•
Riferimento possibile: criteri Autorità Energia elettrica e gas
•