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Legge di Stabilità 2014

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Norma Legge 147/2013

Oggetto

Web tax (Comma 33)

I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana (a tal fine, si introduce un nuovo articolo 17-bis al D.P.R. n. 633/1972 - IVA).

Inoltre, gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori,

concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana.

La norma si applica anche nel caso in cui l'operazione di

compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

Nota: l'applicazione del presente comma è stata rinviata al 1°

luglio 2014 dal D.L. 30 dicembre 2013 n. 151 Contrasto all’evasione

fiscale nel settore delle locazioni abitative (Commi 49 e 50)

Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle

locazioni abitative, si attribuisce ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, l’attività di monitoraggio anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale.

Inoltre si introduce un nuovo comma 1.1 all'articolo 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 – con cui si prevede che i pagamenti

riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità anche ai fini della

asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Autotrasporto:

fatturazione (Comma 95)

Si sopprime l’obbligo di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento delle prestazioni per il pagamento dei corrispettivi dei contratti di autotrasporto merci su strada, attraverso una modifica dell’articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008.

Detrazioni IRPEF su Cambiano le detrazioni IRPEF sui redditi di lavoro dipendente (art. 13

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redditi di lavoro dipendente (Comma 127)

TUIR).

In particolare le nuove norme prevedono l’applicazione di una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

a) 1.880 euro (1.840 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro (ovvero a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato);

b) 978 euro (1.338 euro nella disciplina vigente), aumentato del prodotto tra 902 euro (502 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro, ma non a 28.000 euro (nella normativa vigente, il secondo termine della moltiplicazione è costituito dall’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, e si fa riferimento ai casi in cui l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro, ma non a 15.000 euro);

c) 978 euro (1.338 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro (15.000 euro nella normativa vigente), ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro (quest'ultimo valore è pari, invece, a 40.000 euro nella normativa vigente).

E’ stato, inoltre, soppresso il meccanismo (previsto nella normativa vigente) di eventuali incrementi della detrazione di cui alla

precedente lettera c) - incrementi variabili da 10 a 40 euro.

Cuneo fiscale (Comma 132)

Si interviene sul cuneo fiscale modificando le deduzioni IRAP sul lavoro dipendente.

In particolare, si interviene sui commi da 4-quater a 4-septies dell’art.

11 D.Lgs. n. 446/1997 prevedendo, innanzitutto (comma 4-quater), l’introduzione a regime di un sistema di integrale defiscalizzazione ai fini Irap degli oneri classificabili alla voce di cui alla lettera B, numeri 9) e 14), dell’art. 2425 del codice civile, sostenuti dai soggetti passivi Irap che incrementano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati con il medesimo contratto, nel periodo d’imposta

precedente.

Tale deduzione spetta per il periodo d’imposta in cui è avvenuta

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l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.

Vengono inoltre abrogate le disposizioni con cui si dispone che:

- per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4- quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CEE (comma 4-quinquies.);

- in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della

Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione, in alternativa a quanto previsto al punto

precedente, l’importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati (comma 4–sexies).

Infine, viene modificata la clausola di salvaguardia di cui al comma 4- septies, escludendo dalla stessa la nuova deduzione di cui al comma 4- quater, sopra accennata.

ACE

(Commi 137 e 138)

Si modifica l’agevolazione ACE prevista dall’art. 1 D.L. n. 201/2011.

Tale norma ha disposto, a partire dal 2011, l’esclusione dalla base imponibile IRPEF/IRES del rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale (per i soggetti IRES). Per le società di persone e le imprese individuali rileva invece l’intero patrimonio netto.

Con le modifiche apportate si incrementa in via progressiva il

rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale (per i soggetti IRES; per le società di persone e le imprese individuali rileva invece l’intero patrimonio netto) dall’attuale 3% al:

- 4% per il periodo di imposta 2014;

- 4,50% per il periodo 2015;

- 4,75% dal 2016.

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Inoltre, viene previsto che i soggetti che beneficiano della deduzione ACE determinano l’acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente.

Bonus ristrutturazioni, acquisto mobili e risparmio energetico (Comma 139)

Si interviene nuovamente sulle aliquote di detrazione per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia e proroga quelle per l'acquisto di mobili.

In particolare, la detrazione per le spese per interventi per il risparmio energetico viene così stabilita:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote vengono stabilite come segue:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016.

Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare,

vengono fissate le seguenti aliquote:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31

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dicembre 2015.

Per coloro che usufruiscono delle suddette detrazioni per

ristrutturazione edilizia viene inoltre prorogata per l’anno 2014 la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare

complessivo non superiore a 10.000 euro. Tali spese, però, non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione Questa ultimo limite, però, è stato eliminato con l’approvazione del D.L. milleproroghe.

In tutti i casi, resta comunque ferma la ripartizione delle detrazioni spettanti in 10 quote annuali di pari importo.

Imposta sostitutiva per la rivalutazione beni d’impresa e

partecipazioni (Commi 140-147)

Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni (così come previsto dalla legge n. 342/2000, e successive modificazioni), ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali fissata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;

- 12% per i beni non ammortizzabili.

Il saldo attivo di rivalutazione risultante può essere affrancato mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 10%.

I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo di imposta 2016 (terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita).

Il versamento deve avvenire in tre rate annuali di pari importo sia per la rivalutazione che per l’affrancamento del saldo attivo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (pertanto entro il 16 giugno 2014).

Le disposizioni sul riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio (art. 14 D.Lgs. n. 342/2000) si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle

partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni

finanziarie (art. 85, comma 3-bis TUIR). Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto

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dell'imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata.

Strumenti finanziari in materia di adeguatezza patrimoniale

(Comma 149)

I maggiori o minori valori, che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale, ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società emittenti ai fini IRES ed IRAP. Resta ferma, per le stesse società emittenti, la deducibilità ai fini delle imposte dirette delle remunerazioni dei suddetti strumenti finanziari (art. 2, comma 22-bis D.L. n. 138/2011).

Imposta sostitutiva su affrancamento maggior valori per operazioni straordinarie

(Commi 150-152)

Viene estesa “a regime” la possibilità, offerta dall’art. 23, commi da 12 a 15, del D.L. n. 98/2011, di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo, purché tali valori siano iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali (art. 15, comma 10-bis e 10-ter D.L. n. 185/2008).

Ora, invece, si stabilisce che tale facoltà di affrancamento sia “a regime”, così come accade per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda dall’art. 176, comma 2-ter del TUIR e dall’art. 15, commi 10, 11 e 12 del D.L. n. 185/2008.

Infatti le predette disposizioni si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata.

L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Inoltre, si dispone che gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva.

Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del

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pagamento della sostitutiva.

L'esercizio dell'opzione per il riallineamento non è consentito sui valori oggetto di opzione per alcuni regimi tra cui quello per le fusioni (art. 172, comma 10-bis TUIR), per le scissioni (art. 173, comma 15-bis TUIR) e per i conferimenti (art.176, comma 2-ter TUIR). Quindi, viene consentito l'attivazione di tali regimi esclusivamente su importi non riconosciuti per effetto di altri riallineamenti.

Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ci sarà la definizione delle modalità di attuazione delle suddette norme.

Proroga rivalutazione terreni edificabili e partecipazioni (Comma 156)

Disposta la proroga degli adempimenti previsti per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2014, introdotti, per la prima volta con gli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001.

I contribuenti che intendono avvalersi di tale nuova rideterminazione devono corrispondere un'imposta sostitutiva nella misura del:

- 2% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;

- 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

L'imposta sostitutiva va versata entro il 30 giugno 2014 in un'unica soluzione oppure può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2015 e 30 giugno 2016).

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2014.

Tassazione operazioni di leasing

Commi 162-166)

Viene modificata la disciplina fiscale, in materia di imposte dirette, sulla deducibilità dei canoni di leasing.

In particolare:

- per i lavoratori autonomi (art. 54, comma 2 TUIR), in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni (scompare, quindi, il minimo di otto anni e il massimo di

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quindici);

- per l’impresa utilizzatrice (art. 102, comma 7 TUIR) che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (al posto dei due terzi) del periodo di

ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni (scompare, quindi il riferimento al fatto che qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni).

Le nuove regole si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Introdotte modifiche anche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

In particolare:

- sono soggette all'imposta proporzionale di registro le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo comma, numero 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 40, comma 1-bis);

- si applica l’aliquota del 4 per cento agli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo comma, numero 8-ter), D.P.R. n. 633/1972 (art. 8-bis, tariffa, parte prima). In tal caso l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

Ulteriori modifiche riguardano anche l'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario (art. 56, comma 6 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

Tutte le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Trasformazione ai fini

IRAP delle DTA Le deferred tax vengono trasformate, apportando alcune modifiche all'art. 2, comma 55, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 ai fini IRAP.

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(Commi 167-171) Inoltre, con una nuova norma (art. 2, comma 56 bis1 D.L. n. 225/2010) viene disposto che qualora dalla dichiarazione dell'IRAP emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce ai componenti negativi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta.

La trasformazione decorre dalla data di presentazione della

dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui sopra.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

IVA sulle

somministrazioni di alimenti e bevande (Comma 173)

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici

collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (la cui aliquota IVA è stata elevata dal 4 al 10 per cento dal D.L. n. 63/2013), possono essere

rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA.

Deducibilità IRPEF somme restituite al soggetto erogatore (Comma 174)

Con la riscrittura della lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 10 TUIR viene previsto che sono deducibili le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti.

L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Lavoratori transfrontalieri (Comma 175)

A decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano

(lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Fondo per incentivare i lavoratori a

partecipare al capitale

Ai fini dell’incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, sarà istituito presso

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delle imprese (Comma 180)

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l’anno 2014 e 5 milioni di euro per l’anno 2015, le cui modalità e criteri di utilizzo saranno

determinati con apposito D.M.

Cessione alimenti a ONLUS

(Commi 236-239)

Gli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che forniscono prodotti alimentari alle ONLUS riconosciute, che effettuano a fini di

beneficenza, raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, devono registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura. Le ONLUS devono garantire che la durata e le modalità del trasporto, nonché dello stoccaggio e della

somministrazione degli alimenti non inficino la sicurezza dei medesimi.

Le nuove disposizioni non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

Previsto, inoltre, che i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di

confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi

esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Rappresentanza e assistenza dei contribuenti (Commi 279 e 280)

Si modifica il regime di rappresentanza e assistenza dei contribuenti previsto dall’articolo 63 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di

accertamento delle imposte sui redditi.

In primo luogo l’elenco dei soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della procura speciale è esteso ai soggetti iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi.

In secondo luogo, si prevede che qualora la procura sia rilasciata ad un funzionario del CAF o di una società di servizi, essa deve essere

autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.

Conseguentemente, si elimina il riferimento all'autentica della procura rilasciata al funzionario del CAF nei procedimenti di accertamento con adesione, contenuta nel comma 1-bis dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 218/

1997, che rimanda comunque all'articolo 63 del citato D.P.R. n.

600/1973.

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Rilevanza del transfer pricing a fini IRAP (Commi 281-284)

Si prevede che alla determinazione della base imponibile IRAP, per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, è applicabile la disciplina in materia di transfer pricing ordinariamente prevista per le imposte sui redditi; in base ad essa, alle transazioni poste in essere tra un’impresa residente ed una società non residente, qualora tra le stesse vi sia un rapporto di controllo di diritto o di fatto o di collegamento, si applica il “valore normale”, in deroga al

principio della rilevanza, sul piano fiscale, dei corrispettivi pattuiti tra le parti. Inoltre, alle rettifiche effettuate ai sensi della nuova

disposizione di cui sopra, non si applicano le sanzioni ordinariamente previste dalla legge per l’ipotesi di dichiarazione di compensi, interessi ed altre somme inferiori a quanto accertato (dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza).

La disapplicazione delle sanzioni di cui sopra è limitata ai periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, fino al periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della norma in esame, siano decorsi i termini per la

presentazione della relativa dichiarazione.

Infine, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n.

472/1997, si stabilisce che qualora la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, essa sia fatta salva nonostante le disposizioni di cui si è detto sopra.

Soppressione esenzione IRAP imprese lavoratori autonomi senza dipendenti (Comma 407)

Prevista la soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 228/2012, con conseguente

definanziamento del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a decorrere dall’anno 2015, destinato ad esentare dall’IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Revisione aliquote d’imposta e

agevolazioni e detrazioni fiscali (Comma 430)

Prevista l’emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un D.P.C.M. con cui disporre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Le misure di cui sopra non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che

assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa

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mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Visto di conformità per le dichiarazioni con crediti superiori a 15.000 euro (Comma 574)

Viene introdotto l’obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale emerge un credito annuo di importo superiore a 15.000 euro, utilizzabile in compensazione con modello F24, per imposte dirette e sostitutive.

La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

In alternativa, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche che dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

Revisione degli oneri detraibili ai fini IRPEF (Commi 575 e 576)

Entro il 31 gennaio 2014 devono essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. Nell’adozione dei provvedimenti di razionalizzazione si deve tenere conto dell’esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.

Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddetti provvedimenti la norma stabilisce la riduzione di un punto

percentuale per l’anno 2013 (quindi si passa dall’attuale 19% al 18%) e di due punti percentuali (quindi si va al 17%), a partire dal 2014, dell’aliquota di detrazione per oneri.

Tale riduzione si applica anche agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, TUIR.

Razionalizzazione dei crediti d’imposta (Commi 577-580)

Prevista una razionalizzazione della spesa per i crediti d’imposta.

In particolare, la norma agisce sulla fruizione dei crediti indicati nell’elenco allegato alla legge (si va dal bonus fiscale per il gasolio degli autotrasportatori a quello destinato alle imprese che finanziano progetti di ricerca universitaria, passando per gli investimenti in agricoltura e l'acquisto di beni strumentali nelle aree svantaggiate) e, di conseguenza, anche sull’ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi alla fruizione effettiva.

Con apposito decreto, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta non inferiori all’85 per cento di quanto

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spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d’imposta.

Comunque, per l'anno 2014, la riduzione non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nella norma si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

Imposta di bollo su conto titoli

(Commi 581-582)

Previsto l’aumento, a partire dal 2014, al 2 per mille dell’imposta di bollo su conto titoli, e cioè quella proporzionale sulle comunicazioni periodiche alla clientela relativa a prodotti finanziari, attualmente prevista pari allo 1,5 per mille.

Inoltre, si abolisce dal 2014 la soglia minima di imposta (fissata nella misura di 34,20 euro) e si eleva, sempre a decorrere dall’anno 2014, da 5.000 a 14.000 euro l’ammontare massimo dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

Abrogazione di

agevolazioni e crediti d’imposta

(Comma 583)

A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogate le seguenti agevolazioni fiscali e crediti di imposta, con la conseguente

cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

a) regime fiscale di attrazione europea (art. 41 D.L. 31 maggio 2010, n. 78);

b) distretti produttivi (art. 3, commi da 1 a 4, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5);

c) incentivi per la ricerca scientifica (art. 5 legge 27 dicembre 1997, n. 449);

d) esenzione sulle plusvalenze sulle cessioni di partecipazione in società (art. 68, commi 6-bis e 6-ter, TUIR).

Erogazione rimborsi derivanti dal modello 730

Al fine di contrastare l’erogazione di rimborsi indebiti IRPEF da parte dei sostituti d’imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale nonché di quelli per il mod. 730 Situazioni particolari (art. 51-bis D.L. 21 giugno 2013, n. 69), viene stabilito che l’Agenzia delle entrate effettua

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(Commi 586-589) controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle

detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014 (quindi, relative ai redditi 2013).

Contributo di

solidarietà redditi alti (Comma 590)

Viene prorogato il contributo di solidarietà pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dal D.L. n. 138/2011, per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Tale contributo è deducibile ai fini Irpef e delle addizionali locali.

Imposta di bollo (Commi 591-595)

E’ prevista l’introduzione della disciplina dell’imposta di bollo forfettaria sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali.

In particolare, sono previsti i seguenti importi:

- istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00;

- atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00.

Contributo unificato nel processo tributario (Commi 598-599)

Modificate alcune disposizioni concernenti il contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

In particolare, viene previsto che:

- nei processi tributari, il valore della lite, determinato per ciascun atto impugnato anche in appello (inciso inserito dalla legge), deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito;

- il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed

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accedono con le medesime modalità al fascicolo; tale norma vale per il processo tributario telematico;

- le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall’art. 4, comma 9, D.L. n.

193/2009, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario.

Reclamo e mediazione tributaria

(Comma 611)

Rivista la disciplina sul reclamo di cui all’art. 17 bis D.Lgs. n.

546/1992.

In particolare, viene previsto che:

- la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la

mediazione (comma 2);

- l'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi (comma 8);

- ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali (comma 9, terzo e quarto periodo);

- la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'art. 22 D.Lgs. n. 546/1992, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di

improcedibilità (comma 9-bis).

Le modifiche si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge.

Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni (Comma 616)

La sanzione amministrativa da un minimo di 516 euro ad un

massimo di 5.165 euro si applica a carico dei soggetti abilitati in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l’impegno a trasmettere (art. 7-bis D.Lgs. n.

241/1997).

Definizione ruoli Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della

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(Commi 618-624) riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere interessi e con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’art. 20 D.P.R. n. 602/1973, nonché degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione, versano in un'unica soluzione le somme dovute.

A seguito del pagamento, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il

versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014.

Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

Le nuove disposizioni si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

Accise

(Commi 625, 626, 634 e 635)

Slittano al 1° maggio 2014 le modifiche alle accise sugli oli lubrificanti e su alcool di cui all’art, 14, comma 3 D.L. n. 91/2013 disposte per coprire il rilancio dei beni culturali.

Inoltre, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento

dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di

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cui all'allegato I D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il

provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

Inoltre, nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote indicate dalla norma,

applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno.

Infine, sostituendo i commi 1 e 2 dell'art. 21-bis, D.Lgs. n. 504/1995, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, viene stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote indicate nella norma, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno.

Imposta Unica

Comunale (IUC) – TASI e TARI

(Commi 639-679 e 681- 706)

Viene istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: da una parte, l'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni

principali; dall’altra, l'erogazione di servizi comunali, articolato in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può

superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento.

Viene quindi disciplinata l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e se ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES, che viene

contestualmente abrogata.

La legge, inoltre, disciplina il tributo per i servizi indivisibili

comunali – TASI, destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività. Soggetto passivo è il possessore o il detentore dell’immobile; la base imponibile è il valore dell’immobile rilevante a fini IMU. La Tasi avrà un’aliquota base dell’1 per mille, che potrà essere azzerata o modificata dai Comuni. L’aliquota della Tasi, al netto dell'aliquota di base, sommata a quella dell’Imu dovrà comunque

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essere contenuta entro un tetto massimo, vale a dire l’aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l’IMU (10,6 per mille o aliquote inferiori secondo la tipologia d’immobile). Per il solo 2014 l’aliquota massima sulle abitazioni principali non potrà superare il 2,5 per mille. Il comune disciplina riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria e ripartisce il tributo tra detentore dell’immobile e titolare del diritto reale.

Viene anche specificato che per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima della TASI non può superare l’1 per mille.

Proroga termine per il versamento della c.d.

mini IMU e della maggiorazione standard TARES (Comma 680)

Si posticipa dal 16 al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della quota (40 per cento) dell’eventuale differenza tra l'IMU

deliberata (aliquota e detrazione) dal comune di riferimento per l'anno 2013 e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, per gli

immobili interessati dall’abolizione della seconda rata 2013 del predetto tributo.

La norma in esame proroga altresì alla stessa data del 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni), ove detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.

Modifiche alla disciplina IMU

(Commi 707-708, 713- 719-727)

Le modifiche all’IMU riguardano i seguenti aspetti:

- viene eliminato il riferimento, contenuto nell’art. 13 D.L. n.

201/2011, all’IMU sperimentale;

- viene confermato che l’IMU non si applica al possesso

dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- viene previsto che comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare concessa in

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore

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a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- viene confermato che l’IMU non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- si abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore (di cui all’articolo 13, comma 5 del D.L. n. 201/2011) applicabile, per la determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

- viene previsto che dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto

dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

- si esentano dall'IMU, a decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Inoltre, vengono abrogate alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n.

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23/2011 ed in particolare:

- l’art. 8, comma 3 secondo cui l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (la modifica si è resa necessaria per ragioni di coordinamento tra le vecchie e le nuove norme);

- l’art. 8, comma 4 secondo cui l’IMU ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l’art. 8, comma 5 per il quale nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento e i comuni possono, con deliberazione modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota di cui al punto seguente;

- l’art. 8, comma 6 secondo cui nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota base è ridotta alla metà;

- l’art. 8, comma 7 in base al quale i comuni possono, con

deliberazione del consiglio comunale, prevedere che l'aliquota base, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

Infine viene previsto che:

- gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU

esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012;

- gli altri soggetti passivi possono presentare la dichiarazione anche in modalità telematica;

- il versamento dell’IMU è effettuato dagli enti non commerciali, esclusivamente con modello F24, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al cinquanta per cento dell’imposta

complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini previsti per la prima e seconda rata (16 giugno e 16 dicembre) e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a

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quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Slittamento Imposta municipale secondaria (Comma 714)

Slitta al 2015 l’entrata in vigore delle norme che prevedono la nuova Imposta municipale secondaria (art. 11 D.Lgs. n. 23/2011).

Deducibilità IMU per imprese e

professionisti (Commi 715 e 716)

Viene previsto ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la deducibilità del 20 per cento dell’IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura.

La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota è elevata al 30 per cento.

Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d’imposta non si tiene conto della disposizione in parola.

Permane la indeducibilità ai fini IRAP.

Parziale soppressione del principio di

alternatività IMU-IRPEF (Commi 717 e 718)

Viene introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, la tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso

abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.

Si attenua, quindi, il principio di alternatività tra IMU e IRPEF.

Insufficiente versamento della seconda rata IMU (Comma 728)

Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

Definizione pendenze pagamento canoni per concessioni demaniali (Commi 732 e 733)

E’ consentita la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso:

a) il versamento in un’unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa:

b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un

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importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall’ente gestore.

La domanda di definizione deve essere presentata all’Ente gestore e all’Agenzia del demanio entro il 28 febbraio 2014 e perfezionata entro i 60 giorni successivi con il versamento dell’intero importo ovvero, in caso di versamento rateizzato, dell’ultima rata. La definizione del contenzioso sospende i procedimenti in corso nell’ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima.

Il procedimento di definizione è attuato nelle more del complessivo riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014.

Riscossione dei crediti relativi ai tributi locali (Comma 736)

Si escludono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i tributi locali dal novero dei tributi per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, non si procede all'accertamento,

all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti di beni (Comma 737)

Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

Detta disposizione si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

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