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GLI ACCONTI DELLE IMPOSTE 2014

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INFORMATIVA N. 275 – 31 OTTOBRE 2014

DICHIARAZIONI

GLI ACCONTI DELLE IMPOSTE 2014

• Artt. 2, 11 e 22, DL n. 66/2014

• DPCM 13.6.2014

• Istruzioni modd. UNICO / IRAP 2014

Entro il prossimo 1.12.2014 (il 30.11 cade di domenica) va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte relative al reddito e al valore della produzione 2014, nonché dell’acconto dei contributi previdenziali (IVS e Gestione Separata INPS) 2014, che saranno dichiarati nel mod.

UNICO / IRAP 2015.

Con la presente Informativa si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE e IVAFE, maggiorazione IRES per le società di comodo, nonché dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi.

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Entro il prossimo 1.12.2014 (il 30.11 cade di domenica) va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE e IVAFE, maggiorazione IRES per le società di comodo e imposta sostitutiva per i contribuenti minimi dovute sul reddito / valore della produzione conseguito nel 2014.

Come di consueto, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto è possibile utilizzare, alternativamente, il metodo storico o il metodo previsionale.

METODO STORICO

L’acconto 2014 è determinato in base all'importo evidenziato:

• a rigo “DIFFERENZA” o “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del mod. UNICO 2014;

• a rigo “Totale imposta” del mod. IRAP 2014.

Per determinare l'ammontare da versare va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione. Così, ad esempio, se dal mod. UNICO 2014 PF (rigo RN42) risulta un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto.

METODO PREVISIONALE

Se si presume di conseguire un reddito e quindi un’imposta 2014 inferiore rispetto al 2013, è possibile effettuare un versamento inferiore (rispetto a quello risultante con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento.

Se la previsione in base alla quale si è versato l’acconto risultasse errata (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2014) è applicabile la sanzione per insufficiente versamento pari al 30%.

La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’IRAP e il metodo previsionale per l’IRPEF.

ACCONTO IRPEF 2014

Come noto, utilizzando il metodo storico, la seconda (o unica) rata dell’acconto IRPEF 2014 va determinata considerando il 100% dell’importo esposto a rigo RN33 "DIFFERENZA" del mod.

UNICO 2014 PF, a meno che non si rientri in uno dei casi per i quali è previsto l’obbligo di ricalcolo dell’acconto.

In base all’importo di detto rigo, il versamento non va effettuato, va effettuato in un’unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato:

RIGO RN33DIFFERENZA ACCONTO IRPEF 2014

NON SUPERIORE A 51,65 Non dovuto

SUPERIORE A 51,65

MA NON A 257,52 Versamento in unica soluzione entro l‘1.12.2014.

SUPERIORE A 257,52

Versamento in 2 rate pari al:

• 40% di rigo RN33 entro lo scorso 16.6 / 7.7 ovvero 16.7 / 20.8 con la maggiorazione dello 0,40%;

• 60% di rigo RN33 entro l’1.12.2014.

Esempio 1 Nel mod. UNICO 2014 PF del sig. Carli a rigo RN33 risulta un importo pari a € - 175 (credito). Il sig. Carli non è tenuto a versare alcun acconto IRPEF.

Esempio 2 Nel mod. UNICO 2014 PF del sig. Paoli a rigo RN33 risulta un importo pari a € 42.

Il sig. Paoli non è tenuto al versamento dell’acconto IRPEF.

Esempio 3 Nel mod. UNICO 2014 PF del sig. Sandri a rigo RN33 risulta un importo pari a € 210.

L’acconto IRPEF va versato in un’unica soluzione entro l’1.12.2014 e l’importo dovuto è pari a € 210 (210 x 100%).

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Esempio 4 Nel mod. UNICO 2014 PF del sig. Mattei (privato) a rigo RN33 risulta un importo di € 386.

L’acconto IRPEF va versato in 2 rate:

• I rata € 154,40 (386 x 40%) entro lo scorso 16.6 / 16.7 (+ 0,40%);

• II rata € 231,60 (386 x 60%) entro il prossimo 1.12.2014.

Esempio 5 Nel mod. UNICO 2014 PF del sig. Pietri, idraulico soggetto agli studi di settore:

− a rigo RN33 risulta un importo di € 624;

− a rigo RN42 “IMPOSTA A CREDITO” risulta un importo di € 222.

L’acconto IRPEF va versato in 2 rate e, considerato che dal mod. UNICO emerge un credito di € 222, il versamento va così effettuato:

• I rata € 27,60 [(624 x 40%) – 222] entro lo scorso 7.7 / 20.8 (+ 0,40%);

• II rata € 374,40 (624 x 60%) entro il prossimo 1.12.2014.

CASI PARTICOLARI

In presenza di particolari fattispecie, di seguito esaminate:

• è obbligatorio procedere al c.d. “ricalcolo dell’acconto 2014”;

• può risultare conveniente determinare l’acconto 2014 con il metodo previsionale.

Si rammenta che nel quadro RN del mod. UNICO 2014 PF è presente il nuovo prospetto “Acconto 2014” riservato all’indicazione dell’acconto 2014 risultante dall’applicazione del metodo storico (anche se il contribuente ha scelto il metodo previsionale), nonché, in caso di rideterminazione dello stesso, del reddito, dell’imposta netta e dell’importo “differenza” rideterminati.

Detrazione per carichi di famiglia soggetti non residenti

Per effetto dell’art. 1, comma 526, Finanziaria 2013, che ha integrato il comma 1324 dell’art. 1, Finanziaria 2007, la detrazione per carichi di famiglia a favore dei soggetti non residenti non assume rilevanza per la determinazione dell’acconto IRPEF 2014.

Di conseguenza, utilizzando il metodo storico, è necessario considerare, quale imposta del periodo precedente (2013), quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione.

Si rammenta che la detrazione in esame è stata prorogata per il 2014 ad opera dell’art. 9, comma 15-quater, lett. a), DL n. 150/2013, il quale dispone che “la detrazione relativa all’anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2015”.

Esenzione IRPEF lavoratori transfrontalieri

L’esenzione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Stati limitrofi, è stata prorogata per il 2013 dall’art. 1, comma 549, Finanziaria 2013, con la conferma della franchigia di esenzione pari a € 6.700 ed introdotta a regime dal 2014 ad opera dell’art. 1, comma 175, Finanziaria 2014.

Per la determinazione dell’acconto IRPEF 2014, tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 204, Legge n.

244/2007, va considerata l’imposta che si sarebbe determinata senza tale agevolazione, ossia considerando assoggettato a tassazione l’intero reddito del frontaliero.

Immobili locati a inquilini disagiati

Come noto, il reddito dei fabbricati degli immobili locati ad inquilini che possono beneficiare della sospensione legale degli sfratti ex art. 1, DL n. 158/2008, non concorre alla formazione del reddito imponibile del proprietario per tutta la durata del periodo di sospensione che l’art. 1, comma 412, Legge n. 228/2012 ha prorogato al 31.12.2013. Considerato che:

• l’art. 29, DL n. 216/2011, che ha prorogato detta agevolazione per il 2012, prevedeva la necessità di considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione;

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• l’art. 4, comma 8, DL n. 150/2013, che ha prorogato il termine di esecuzione delle procedure di sfratto al 31.12.2014, dispone che ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF 2015 non si tiene conto dell’agevolazione in esame;

si ritiene che anche ai fini della determinazione dell’acconto 2014 sia necessario rideterminare il reddito 2013 e la relativa imposta senza considerare l’agevolazione.

Produzione di energia da parte di imprenditori agricoli

L’art. 22, comma 1, DL n. 66/2014, modificando l’art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005 ha introdotto la determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e vendita, da parte di imprenditori agricoli, di energia da fonti agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

In particolare il citato comma 1 prevede che il reddito imponibile derivante da dette attività sia pari al 25% dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA, ferma restando la possibilità di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

In sede di conversione in legge del citato DL n. 66/2014:

• l’applicazione di tale nuova disposizione, originariamente prevista a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (dal 2014), è stata “differita” al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (dal 2015);

• è stato introdotto il comma 1-bis che per il 2014 prevede l’applicazione di una disciplina transitoria in base alla quale la produzione e cessione di:

− energia da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh anno;

− energia da fonti rinnovabili fotovoltaiche fino a 260.000 kWh anno;

− carburanti e prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo;

sono attività connesse all’esercizio dell’impresa agricola produttive di reddito agrario.

Per la produzione e cessione di energia oltre i predetti limiti, il reddito imponibile è pari al 25% dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA, relativi alla valorizzazione dell’energia ceduta al netto della quota incentivo.

Il citato comma 1-bis prevede che del regime transitorio applicabile per il 2014 “si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il predetto periodo d’imposta”.

Conseguentemente, i soggetti che determinano il reddito agrario su base catastale e cedono energia oltre i limiti fissati dalla norma sono tenuti a (ri)calcolare l’acconto IRPEF 2014 considerando la nuova modalità di determinazione del reddito imponibile.

Considerato che il testo modificato in sede di conversione è entrato in vigore il 24.6.2014, i soggetti interessati dalle disposizioni in esame, che hanno versato il primo acconto entro il 16.6, possono aver calcolato lo stesso nei modi ordinari (senza alcun ricalcolo) ovvero rideterminando il reddito imponibile 2013 con applicazione del 25% dei corrispettivi ai sensi del citato comma 1.

Sul punto si ritengono applicabili, per analogia, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 4.8.2006, n. 28/E e 21.11.2006, n. 34/E in base ai quali, il ricalcolo dell’acconto secondo il regime transitorio previsto per il 2014, considerata l’entrata in vigore dello stesso, può trovare applicazione:

• già in sede di prima rata dell’acconto 2014 solo per i soggetti tenuti al versamento dello stesso entro il 7.7 / 20.8.2014 (che hanno potuto fruire della proroga dei versamenti);

• per tutti i soggetti interessati, in sede di determinazione e versamento della seconda/unica rata in scadenza l’1.12.2014.

Deduzione forfetaria distributori di carburanti

L’art. 34, comma 2, Legge n. 183/2011 prevede che gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti che usufruiscono della deduzione forfetaria, “nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria …”.

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Di conseguenza, in caso di utilizzo del metodo storico, l’acconto 2014 va determinato considerando l’imposta 2013 rideterminata senza tener conto della deduzione in esame. Per le imprese in contabilità ordinaria la deduzione può essere “intercettata” nel mod. UNICO tra le

“Altre variazioni in diminuzione”, codice “28”.

Deduzione ACE

Come noto, la Finanziaria 2014 ha incrementato l’aliquota della deduzione ACE di cui possono beneficiare i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, che per il 2014 è fissata al 4%. In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 138, Finanziaria 2014, ai fini della determinazione dell’acconto 2014 è comunque necessario tener conto della misura prevista per il 2013, pari al 3%.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF

In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF, si rammenta che:

ADDIZIONALE REGIONALE Non sono dovuti acconti.

ADDIZIONALE COMUNALE

L’acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF e quindi l’acconto 2014 doveva essere versato entro lo scorso 16.6 / 16.7 (+ 0,40%) - 7.7 / 20.8 (+ 0,40%), ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto.

CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ

Il versamento del contributo di solidarietà del 3% dovuto dai contribuenti aventi un reddito complessivo superiore a € 300.000 lordi annui, sulla parte eccedente detto importo, va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF.

Per lo stesso non sono dovuti versamenti a titolo di acconto.

ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA MINIMI

Il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi va effettuato con modalità analoghe a quelle previste ai fini IRPEF e quindi, il versamento non va effettuato, va effettuato in un’unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato:

RIGO LM14DIFFERENZA ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 2014

NON SUPERIORE A 51,65 Non dovuto

SUPERIORE A 51,65

MA NON A 257,52 Versamento in unica soluzione entro l’1.12.2014.

SUPERIORE A 257,52

Versamento in 2 rate pari al:

• 40% di rigo LM14 entro lo scorso 7.7 / 20.8 con la maggiorazione dello 0,40%;

• 60% di rigo LM14 entro l’1.12.2014.

Relativamente ai contribuenti minimi, le situazioni che si possono presentare e la relativa imposta dovuta per il 2014 sono le seguenti:

Regime 2013 Regime 2014 Imposta dovuta per il 2014

Regime minimi ex DL n. 98/2011

Regime minimi Imposta sostitutiva (5%) Regime contabile “agevolato” IRPEF

(determinata con modalità ordinarie) Regime ordinario

Regime ordinario

(inizio attività 2011) Regime minimi Imposta sostitutiva (5%) MINIMI NEL 2013 E NEL 2014

I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2013 continuando ad applicarlo nel 2014, versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5%, con le stesse modalità previste per l’IRPEF.

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“EX MINIMI 2013”

I soggetti minimi fino al 2013, nel 2014 possono aver adottato:

• il regime contabile “agevolato” ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011;

• il regime ordinario (contabilità semplificata).

Detti soggetti:

• determinano il reddito 2014 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, con le consuete modalità;

• sono tenuti al versamento dell’acconto 2014 dell’imposta sostitutiva (codice tributo “1793” e

“1794”). Tale importo confluirà negli acconti da indicare nel quadro RN del mod. UNICO 2015 PF.

I soggetti in esame sono esonerati dall’IRAP e quindi non sono tenuti al versamento del relativo acconto.

MINIMI DAL 2014 I soggetti che:

• hanno iniziato l’attività nel 2011 adottando (per opzione) il regime ordinario;

• dall’1.1.2014, essendo scaduto il triennio obbligatorio del regime ordinario, hanno adottato il regime dei minimi;

possono determinare l’acconto 2014 sia con il metodo storico che con il metodo previsionale.

Si ritiene che detti soggetti, in applicazione della disciplina generale in materia di versamento degli acconti, non siano tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva 2014 in mancanza della base di riferimento.

Per l’acconto IRPEF può risultare conveniente ricorrere al metodo previsionale posto che dal 2014 il reddito derivante da tale attività non sarà assoggettato ad IRPEF ma ad imposta sostitutiva.

Il regime dei minimi non prevede l’assoggettamento ad IRAP e quindi i soggetti in esame non sono tenuti al versamento del relativo acconto.

ACCONTO IRES 2014

L’acconto IRES 2014 dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 101,50% dell’importo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” esposto nei seguenti righi:

• rigo RN17 del mod. UNICO 2014 SC;

• rigo RN28 del mod. UNICO 2014 ENC.

Si rammenta che per effetto di quanto disposto dal DL n. 76/2013 (che ha innalzato la misura dell’acconto per il 2013) e successivamente dal DM 30.11.2013 (che ha previsto l’incremento dell’acconto sia per il 2013 che per il 2014), l’acconto IRES nella misura del 102,5% riguarda(va) solo il 2013. Per il 2014 va applicato il 101,50%.

In particolare, il versamento non va effettuato, va effettuato in un’unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato:

RIGO RN17/ RN28 ACCONTO IRES 2014

NON SUPERIORE A 20,66 Non dovuto

SUPERIORE A 20,66 MA NON A 253,70

Versamento in unica soluzione entro l’1.12.2014 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (ovvero entro l’11° mese dell’esercizio).

SUPERIORE A 253,70

Versamento in 2 rate pari al:

− 40,6% (40% di 101,50%) di rigoRN17/28 entro lo scorso 16.6 / 7.7 ovvero 16.7/20.8 con la maggiorazione dello 0,40% se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2013);

− 60,9% (60% di 101,50%) di rigo RN17/28 entro l’1.12.2014 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (altrimenti entro l’11° mese dell’esercizio).

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Per la determinazione dell’acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) l’imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2013, per effetto del D.Lgs. n. 239/96.

Esempio 6 Nel mod. UNICO 2014 SC la Alfa srl (soggetta agli studi di settore) ha evidenziato a rigo RN17 un importo pari a € 35.000.

L’acconto IRES 2014 va versato in 2 rate:

• I rata € 14.210 (35.000 x 40,6%) entro lo scorso 7.7 / 20.8 (+ 0,40%);

• II rata € 21.315 (35.000 x 60,9%) entro il prossimo 1.12.2014.

Esempio 7 Dal mod. UNICO 2014 SC della Beta srl (soggetta agli studi di settore) risulta una perdita e a rigo RN17 è evidenziato un credito IRES.

L’acconto IRES 2014 non è dovuto.

CASI PARTICOLARI

Anche per i soggetti IRES in presenza di particolari fattispecie è obbligatorio procedere al c.d.

“ricalcolo dell’acconto 2014”, i cui dati (reddito complessivo, imposta e acconto rideterminati e maggiore acconto) sono richiesti a rigo RS79 del mod. UNICO 2014 SC.

Deduzione forfetaria distributori di carburanti

Analogamente a quanto esaminato ai fini IRPEF (a cui si rinvia), anche l’acconto IRES 2014 va determinato considerando l’imposta 2013 rideterminata senza tener conto della deduzione forfetaria.

Deduzione ACE

Come evidenziato ai fini IRPEF, anche per i soggetti IRES, in caso di fruizione della deduzione ACE, ai fini della determinazione dell’acconto 2014 è necessario tener conto della misura prevista per il 2013 pari al 3% e non della maggior aliquota del 4% applicabile nel 2014.

Produzione di energia da parte di società agricole

Quanto illustrato ai fini IRPEF (a cui si rinvia) trova applicazione anche con riferimento alle società agricole che determinano il reddito agrario su base catastale, che sono quindi tenute a (ri)calcolare l’acconto IRES 2014 considerando la nuova modalità di determinazione del reddito imponibile prevista dalla disciplina transitoria applicabile per il 2014.

ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO

Le società di comodo tenute nel 2013 all’applicazione della maggiorazione del 10,50%

dell’IRES devono versare l’acconto 2014 di tale maggiorazione, nella misura del 101,50%, entro gli stessi termini previsti per l’IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.

ACCONTO IRES SRL TRASPARENTI

Le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, determinano l’acconto IRES dovuto con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione ovvero delle annualità successive come di seguito schematizzato.

PRIMO ANNO DI VALIDITÀ DELL'OPZIONE

La società che intende optare per il regime di trasparenza dal 2014 (invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2014):

• calcola l'acconto IRES 2014 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza), anche se dal 2014 non sarà soggetto passivo IRES;

• attribuisce ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, l’acconto così determinato.

Questi ultimi scomputeranno lo stesso dall'IRPEF dovuta nel mod. UNICO 2015 PF sul reddito 2014 ad essi imputato per trasparenza

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ANNI SUCCESSIVI DI VALIDITÀ DELL'OPZIONE

La società che ha esercitato l’opzione per il triennio 2012 – 2014 ovvero per il triennio 2013 – 2015 non deve versare alcun acconto IRES per il 2014.

Anche la società che ha optato per la trasparenza per il triennio 2011 – 2013 ed entro il 31.12.2014 intende rinnovare l’opzione per il triennio 2014 – 2016 non versa alcun acconto IRES per il 2014.

In tal caso si ritiene opportuno che la società richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento degli acconti, la comunicazione (raccomandata) di voler rinnovare l’opzione, considerato che anche per il rinnovo è necessaria l’adesione di tutti i soci e che qualora l’opzione non possa essere rinnovata per la mancata adesione di uno dei soci, la società risulterà obbligata al versamento dell’acconto IRES.

PRIMO PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO

La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2011 – 2013 e che, entro il 31.12.2014, non intende rinnovare l’opzione per il triennio 2014 – 2016, è tenuta a versare l’acconto IRES 2014 calcolato sulla base dell’imposta 2013 che si sarebbe determinata senza considerare l’opzione.

PERIODO DI DECADENZA DAL REGIME

La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2014 è tenuta a versare l’acconto IRES 2014 calcolato sull'imposta 2013 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza.

La srl trasparente è in ogni caso tenuta al versamento dell'acconto IRAP.

ACCONTO IRAP

L'acconto IRAP 2014 va determinato e versato applicando le medesime regole previste per l’acconto IRPEF / IRES, a seconda del soggetto tenuto al versamento.

In particolare, utilizzando il metodo storico va fatto riferimento all’importo evidenziato a rigo IR21

“Totale imposta” del mod. IRAP 2014 e l’acconto:

• non è dovuto se l’importo di detto rigo IR21 è:

− non superiore a € 51,65 per le persone fisiche / società di persone;

− non superiore a € 20,66 per i soggetti IRES;

• va determinato applicando:

− il 100% per persone fisiche, società di persone ed equiparate;

− il 101,50% per società di capitali, enti commerciali e non commerciali;

• va versato in un’unica soluzione ovvero in 2 rate con i criteri previsti ai fini IRPEF e IRES.

Esempio 8 Nel mod. IRAP 2014 la Gamma srl (soggetta agli studi di settore) ha evidenziato a rigo IR21 un importo pari a € 4.300.

L’acconto IRAP 2014 va versato in 2 rate:

• I rata € 1.745,80 (4.300 x 40,6%) entro lo scorso 7.7 / 20.8 (+ 0,40%);

• II rata € 2.618,70 (4.300 x 60,9%) entro l’1.12.2014.

ACCONTO IRAP NELLE REGIONI IN DISAVANZO SANITARIO

Nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia, che non hanno raggiunto un accordo con il Governo per la copertura del disavanzo del settore sanitario, va ancora applicato:

• l’aumento dello 0,92% all’aliquota ordinaria (3,9% - 4,20% - 4,65% - 5,90%) ovvero a quella ridotta / maggiorata dalle disposizioni regionali, ferma restando l’aliquota massima (4,82% - 5,12% - 5,57% - 6,82%);

• l’aumento dell’1% dell’aliquota dell’1,9% ovvero di quella ridotta / maggiorata dalle disposizioni regionali, prevista per il settore agricolo.

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Conseguentemente, l’acconto IRAP 2014 determinato:

• con il metodo storico, va calcolato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota maggiorata;

• con il metodo previsionale, va calcolato applicando al valore della produzione che si stima di conseguire l’aliquota maggiorata.

DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO PREVISIONALE

Come previsto dall’art. 2, DL n. 66/2014 (c.d. “Decreto Renzi”), ai fini della determinazione dell’acconto IRAP 2014 con il metodo previsionale, l’IRAP che si presume dovuta per il 2014:

• non va determinata applicando le aliquote IRAP ridotte previste dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (dal 2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);

• va determinata applicando le aliquote “transitorie” fissate dal citato art. 2 nella misura del 3,75% (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole).

Va tuttavia evidenziato che in base al ddl della Finanziaria 2015 sono abrogate le disposizioni del DL n. 66/2014 che prevedono la riduzione delle aliquote IRAP a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013, ferme restando le citate specifiche aliquote da utilizzare in sede di determinazione dell’acconto 2014 con il metodo previsionale.

IMPRESE AGRICOLE L'acconto IRAP:

• non è dovuto dai produttori agricoli in regime di esonero per il 2013 (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72) che hanno superato in tale anno il limite di € 7.000 di volume d’affari;

• è dovuto da coloro che, avendo superato nel 2013 il limite di 1/3 delle cessioni di beni diversi ex Tab. A/I, DPR n. 633/72, non possono più usufruire di tale regime dal 2014.

Produzione di energia, carburanti e prodotti chimici

Quanto previsto ai fini IRPEF (cui si rinvia) dall’art. 22, commi 1 e 1-bis, DL n. 66/2014 ha effetto anche ai fini IRAP per i soggetti che producono reddito agrario su base catastale.

Anche per il calcolo dell’acconto IRAP 2014, infatti, detti soggetti sono tenuti a considerare la nuova modalità di determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia oltre i limiti fissati dalla norma.

Il citato comma 1-bis prevede infatti che del regime transitorio applicabile per il 2014 “si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il predetto periodo d’imposta”.

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2014

La cedolare secca va versata con la modalità dell’acconto e del saldo. Utilizzando il metodo storico, l’acconto è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente evidenziata a rigo RB11, campo 3, “Totale imposta cedolare secca” del mod. UNICO 2014 PF e va versato con le modalità previste in materia di IRPEF:

RIGO RB11, CAMPO 3 ACCONTO CEDOLARE SECCA 2014

NON SUPERIORE A 51,65 Non dovuto

SUPERIORE A 51,65

MA NON A 271,07 Versamento in unica soluzione entro l’1.12.2014.

SUPERIORE A 271,07

Versamento in 2 rate pari al:

• 38% (40% del 95%) di rigo RB11, campo 3, entro lo scorso 16.6 – 16.7 (+ 0,40%) / 7.7 – 20.8 (+ 0,40%);

• 57% di rigo RB11, campo 3, entro l’1.12.2014.

(10)

Resta ferma la possibilità di utilizzare il metodo previsionale e quindi di commisurare l’acconto della cedolare secca in base all’imposta dovuta per il 2014.

APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA DAL 2014

Le persone fisiche che hanno scelto di assoggettare il reddito degli immobili abitativi locati alla cedolare secca dal 2014:

• non sono tenute al versamento dell’acconto 2014 per la cedolare secca;

• possono considerare che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF e quindi determinare l’acconto 2014 utilizzando il metodo previsionale.

Esempio 9 Il sig. Dini ha concesso in locazione un appartamento, stipulando un contratto “a libero mercato” con canone annuo pari a € 7.800, per il periodo 1.1.2014 – 31.12.2017, e optando per la cedolare secca.

Nella stima del reddito 2014 si potrà considerare il fatto che il reddito derivante dall’immobile locato non concorrerà alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF.

FUORIUSCITA DALLA CEDOLARE SECCA DAL 2014

Le persone fisiche che dal 2014 fuoriescono dal regime della cedolare secca:

• non sono tenute a “rivedere” l’acconto IRPEF 2014 considerando che nel 2014 il reddito derivante dall’immobile sarà assoggettato ad IRPEF;

• possono, applicando il metodo previsionale, non versare l’acconto per la cedolare secca ovvero versare un acconto inferiore.

ACCONTO IVIE / IVAFE 2014

Per effetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 22, DL n. 201/2011, così come modificato dalla Finanziaria 2013, il versamento dell’imposta IVIE / IVAFE va effettuato con le medesime regole previste ai fini IRPEF. Ciò comporta quindi che per il 2014 l’acconto è dovuto se l’importo di rigo RW6, campo 1 (IVAFE) ovvero RW7, campo 1 (IVIE) del mod. UNICO 2014 è pari o superiore a € 51,65 ed il versamento va effettuato:

• in unica soluzione, entro l’1.12.2014, se detto importo è non superiore a € 257,52;

• in 2 rate se l’importo di detti campi è superiore a € 257,52:

− la prima (40%) entro lo scorso 16.6 – 16.7 / 7.7 – 20.8;

− la seconda (60%) entro il prossimo 1.12.2014.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Come noto a decorrere dall’1.10.2014 è stata ampliata la platea di soggetti tenuti alla presentazione del mod. F24 telematico, con conseguente riduzione dei casi in cui è possibile presentare il mod.

F24 cartaceo, come di seguito schematizzato (Informativa SEAC 23.9.2014, n. 236):

Tipologia versamento Soggetto Modalità utilizzabile

mod. F24 “a zero” Qualsiasi

(titolare partita IVA / privato)

Entratel / Fisconline (F24 web - F24 online - F24 cumulativo - F24 addebito unico) mod. F24 “a debito”

con compensazione

Qualsiasi

(titolare partita IVA / privato)

Entratel / Fisconline remote / home banking mod. F24 “a debito”

senza compensazione Titolare partita IVA mod. F24 “a debito” > € 1.000

senza compensazione Privato

mod. F24 “a debito” ≤ € 1.000

senza compensazione Privato Entratel / Fisconline remote / home banking

modello cartaceo

(11)

Per il versamento degli acconti in esame i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

IMPORTO DA VERSARE CODICE TRIBUTO

Acconto IRPEF (2° o unica rata) 4034

Acconto IRES (2° o unica rata) 2002

Acconto maggiorazione IRES (10,5%) società di comodo (2° o unica rata) 2019

Acconto IRAP (2° o unica rata) 3813

Acconto imposta sostitutiva (5%) regime minimi (2° o unica rata) 1794

Acconto cedolare secca (2° o unica rata) 1841

Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero – IVIE (2° o unica rata) 4045 Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie estere – IVAFE (2° o unica rata) 4048

Si rammenta che quanto dovuto a titolo di seconda/unica rata dell’acconto va versato in un’unica soluzione in quanto la stessa non può essere rateizzato.

COMPENSAZIONE

Come di consueto, per il versamento dell’acconto 2014, è possibile avvalersi della compensazione:

VERTICALE

si utilizzano imposte / contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente (ad esempio, saldo IRPEF 2013 a credito con la seconda rata dell'acconto IRPEF 2014), senza necessità di utilizzare il mod. F24.

ORIZZONTALE

si utilizzano imposte / contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRPEF 2013 a credito con la seconda rata dell’acconto IRAP 2014).

Con riferimento alla compensazione orizzontale, si rammenta che:

• la sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è fissata nella misura dal 100% al 200% dei crediti stessi;

• per compensare crediti IVA di ammontare annuo superiore a € 5.000:

va preventivamente presentata la dichiarazione IVA annuale ovvero il mod. TR dal quale emerge il credito;

è necessario utilizzare gli strumenti telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;

fermo restando l’obbligo del visto di conformità per compensare importi superiori a € 15.000;

• per compensare crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte di importo superiore a € 15.000 annui è necessaria l’apposizione del visto di conformità alla relativa dichiarazione;

• è vietato l’utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a € 1.500.

COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Ai fini della compensazione, nel mod. F24 vanno compilate, in particolare, le seguenti colonne:

“importi a credito compensati” Ammontare del credito

“anno di riferimento” Periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce il credito

“codice tributo”

Codice utilizzabile per il versamento a saldo dell'imposta in relazione alla quale è scaturito il credito ovvero lo specifico codice tributo del credito utilizzato

IMPORTO MASSIMO COMPENSABILE

Dal 2014 il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è fissato a € 700.000 per ciascun anno (senza considerare l'importo dei crediti utilizzabili in compensazione verticale).

(12)

Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA infrannuali (Comunicato Agenzia Entrate 20.7.2004). L’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo.

A favore delle imprese subappaltatrici con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge, il predetto limite è pari a € 1.000.000.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento operoso, versando la seguente sanzione ridotta:

dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%

3% (30% x 1/10) se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza

3,75% (30% x 1/8) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione Gli interessi da corrispondere in sede di regolarizzazione, oltre al versamento dell’importo dovuto e della sanzione, dall’1.1.2014 sono fissati nella misura dell’1% annuo.

SOSPENSIONE VERSAMENTI COMUNI ALLUVIONATI

Con il Decreto 20.10.2014 il MEF ha previsto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari dal 10.10 al 20.12.2014 per tutti i soggetti (persone fisiche e non) residenti ovvero con sede legale o operativa nei Comuni di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto individuati dallo stesso Decreto, colpiti dall’alluvione verificatasi tra il 10 e il 14.10.2014 (Informativa SEAC 24.10.2014, n. 268).

Detti soggetti possono quindi considerare sospeso il versamento degli acconti 2014 delle imposte in esame, in scadenza l’1.12.2014.

Con un prossimo DM saranno stabilite le modalità di effettuazione dei versamenti sospesi.

A decorrere dal 3.11.2014 (l’1.11 cade di sabato) riprendono i versamenti e adempimenti tributari dei soggetti aventi sede legale / operativa ovvero residenza dei Comuni della Provincia di Modena e del Veneto che hanno fruito della sospensione dei versamenti e adempimenti tributari dal 17.1 al 31.10.2014 disposta dall’art. 3, DL n. 4/2014 a seguito degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19.1.2014.

Con il Provvedimento 27.10.2014 l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità di effettuazione di detti versamenti e adempimenti (Informativa SEAC 30.10.2014, n. 274).

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