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COMUNE DI MODENA SETTORE ECONOMIA PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI ********* DETERMINAZIONE n. 94/2018 del 26/01/2018

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(1)

COMUNE DI MODENA

SETTORE ECONOMIA PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI

*********

DETERMINAZIONE n. 94/2018 del 26/01/2018 Proposta n. 201/2018

Esecutiva dal 30/01/2018

Protocollo n. 14987 del 30/01/2018

OGGETTO: MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI CAMPAGNA AMICA IN LARGO SAN FRANCESCO, TORRENOVA E PARCO DELLA RESISTENZA, MERCATI BIODISERA E BIOPOMPOSA, MERCATO CONTADINO PARCO FERRARI.

APPROVAZIONE CONVENZIONI.

Allegati:

• convenzione Biopomposa (firmato: Si, riservato: No )

• convenzione Biodisera (firmato: Si, riservato: No )

• convenzione Largo San francesco (firmato: Si, riservato: No )

• convenzione Parco resistenza (firmato: Si, riservato: No )

• convenzione Parco ferrari (firmato: Si, riservato: No )

• convenzione Torrenova (firmato: Si, riservato: No )

Visti:

• Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: GUERRA PATRIZIA)

• Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 94 del 26/01/2018

(2)

COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

SETTORE ECONOMIA PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI Dott.ssa Patrizia Guerra

Numero determina: 94/2018 del 26/01/2018 OGGETTO: MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI CAMPAGNA AMICA IN LARGO SAN FRANCESCO, TORRENOVA E PARCO DELLA RESISTENZA, MERCATI

BIODISERA E BIOPOMPOSA, MERCATO CONTADINO PARCO FERRARI.

APPROVAZIONE CONVENZIONI.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 26.1.2017, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2017/2019, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;

Visti:

- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

– l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 8/1/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è disposto quanto segue:

- conferma dei seguenti Mercati di produttori agricoli:

1. Mercato di Campagna Amica Via Nonantolana ang. Via Cimone (adiacenze parcheggio Torrenova);

2. Mercato di Campagna Amica Largo S. Francesco;

3. Mercato di Campagna Amica Parco della Resistenza lato Via Morane;

4. BioDiSera Parco Amendola Sud, presso parcheggio Via Panni;

5. Mercato Contadino Parco Ferrari Parcheggio adiacente Parco Ferrari;

6. BioPomposa Piazza della Pomposa;

- approvazione delle caratteristiche dei singoli mercati come da domande di rinnovo presentate dai soggetti gestori, poste agli atti del Comune, in quanto a: numero di posteggi, superficie complessiva del mercato, giorni e orari di svolgimento, modalità di controllo e rilevazione delle presenze;

(3)

- mandato all'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di effettuare le le necessarie valutazioni tecniche in merito all'ampliamento del numero di posteggi o della superficie intesa come area complessiva o dei singoli posteggi come da richiesta dei gestori dei mercati Biopomposa e Biodisera, al fine di potere inserire nuove aziende in corso d'anno o a presenza stagionale, per periodi di tempo limitati e su richieste specifiche, al fine di una maggiore flessibilità della gestione e di attuare tutti gli adattamenti necessari alla più efficiente disposizione dei posteggi

- mandato alla sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti gestori, per il biennio 2018-2019, secondo lo schema approvato con propria deliberazione n. 691/2013 e con le integrazioni conseguenti alle richieste di modifiche di cui sopra e alla definizione, in accordo con la controparte, degli aspetti operativi per la riscossione della tassa di occupazione di suolo pubblico dovuta, e rilasciare, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per lo svolgimento dei Mercati dei produttori agricoli nel Comune di Modena, le concessioni di suolo pubblico sulle aree relative;

- autorizzazione allo svolgimento dei mercati nelle more del rilascio delle concessioni e della sottoscrizione delle convenzioni, al fine di garantire la continuità dei mercati, procedendo poi alla regolarizzazione delle concessioni e dei pagamenti successivamente e/o in sede di convenzione;

Visto:

- che l'Ufficio SUAP ha effettuato le verifiche di fattibilità in merito all'ampliamento dell'area di Mercato con istituzione di posteggi di riserva per i Mercati biologici Biodisera e Biopomposa, nonchè in generale sulle varie aree;

- che con lettera prot. n. 6249 del 15/1/2018 è stata richiesta l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 21 e 106 del D.lgs. n. 42/2004, della competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, relativa ai Mercati di Campagna Amica Largo S. Francesco e BioPomposa Piazza della Pomposa, ubicati in Centro storico;

Ritenuto dunque di poter procedere all'approvazione delle convenzioni con i soggetti gestori, per il biennio 2018-2019, secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.

691/2013 e con le integrazioni conseguenti a tutto quanto sopra esplicitato e disposto altresì nell'atto deliberativo della Giunta Comunale n. 3/2018;

Richiamato il Regolamento comunale per lo svolgimento dei Mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena;

Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Vista la disposizione della Dirigente del Settore Economia, Promozione della Città e Servizi Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, prot. n. 197260 del 29/12/2017 “Attribuzione di funzioni alla dott.ssa Claudia Giovanardi” con la quale si delega l'adozione delle determinazioni che prevedono impegno di spesa di competenza del Servizio Amministrativo del Settore, previo il visto della Dirigente del Settore, alla dott.ssa Claudia Giovanardi;

(4)

Acquisito il visto di congruità della Dirigente delle Settore Economia, promozione della città e servizi Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di approvare le Convenzioni, allegate quale parte integrante del presente atto, con il relativo allegato contenente la planimetria con la sistemazione del mercato nell'area pubblica e l'individuazione dei singoli posteggi:

1. Mercato di Campagna Amica - Via Nonantolana ang. Via Cimone (adiacenze parcheggio Torrenova);

2. Mercato di Campagna Amica - Largo S. Francesco;

3. Mercato di Campagna Amica - Parco della Resistenza lato Via Morane;

4. BioDiSera - Parco Amendola Sud, presso parcheggio Via Panni;

5. Mercato Contadino - Parco Ferrari Parcheggio adiacente Parco Ferrari;

6. BioPomposa - Piazza della Pomposa.

2) Di dare atto che la dott.ssa Claudia Giovanardi sottoscriverà le convenzioni per il Comune di Modena, come da delega di funzioni PG 197260/2017.

3) Di dare atto che alla sottoscrizione delle convenzioni interverranno i legali rappresentanti dei soggetti gestori dei Mercati.

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 26/01/2018

La Dirigente Responsabile Servizio Amministrativo

GIOVANARDI CLAUDIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(5)
(6)

CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E ASSOCIAZIONE BIOPOMPOSA MODENA PER Il RINNOVO DEL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DENOMINATO “BIOPOMPOSA”

Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18 luglio 2013 è stato approvato il “Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena”;

- Con Deliberazione della Giunta n. 691 del 30/12/2013 è stato istituito un Mercato degli Agricoltori denominato “Biopomposa”, nell’area Piazza Pomposa, riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli;

- Vista la richiesta di rinnovo del mercato presentata da Giovanni Lazzari a nome e per conto dell'Associazione Biopomposa Modena in data 22/12/2017, prot.

n°194207;

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2018 ad oggetto:

Mercati dei produttori agricoli - Conferma dei mercati: Campagna amica in Largo san Francesco, Torrenova e Parco della Resistenza, Mercati Biodisera e Biopomposa, Mercato contadino Parco Ferrari. Nuove concessioni aree e convenzioni.

Luogo di svolgimento: Piazza Pomposa

Dimensioni: n. 12 posteggi per mq 108 totali di occupazione, oltre a n. 4 posteggi di riserva (da utilizzarsi per richieste aggiuntive di produttori agricoli) per mq totali 36 (108+36)

Periodicità: annuale da gennaio a dicembre

Frequenza: settimanale nelle giornate di martedì e sabato

Orari: dalle 05,30 alle 19,00 con allestimento e disallestimento mezzora prima e mezzora dopo la conclusione del mercato

Merceologia: alimentari e non alimentari limitatamente alla vendita di fiori, piante, erbe officinali e aromatiche in generale, e prodotti per la cura della persona

Caratteristiche peculiari del mercato: mercato di produttori biologici

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 8/1/2018 è stato approvato l'affidamento dell’organizzazione, del coordinamento e della gestione del mercato all’Associazione Biopomposa;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 691 del 30/12/2013 di approvazione della convenzione tipo del mercato, nella quale sono contenute le regole per ottenere una concessione e le modalità di svolgimento delle operazioni mercatali, alle quali tutti i soggetti interessati devono attenersi;

Vista la proposta di mercato presentata da Giovanni Lazzari a nome e per conto dell'Associazione Biopomposa Modena in data 22/12/2017, prot. N°194207, corredata dal disciplinare del Mercato;

Visto che con determinazione dirigenziale n. xxx del xxxxx, è stata approvata la presente convenzione;

(7)

Vista la delega di funzioni alla dott.ssa Claudia Giovanardi, Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Economia Promozione della città e Servizi Demografici, predisposta dalla Dirigente Responsabile del Settore dott.ssa Patrizia Guerra PG 197260/2017;

L’anno 2018, il giorno XX del mese di XXXXXXXX, presso la Sede Municipale del Comune di Modena.

tutto quanto premesso, TRA LE PARTI

il Comune di Modena, C.F. 19403640022, con sede in Via Santi 60, rappresentato dalla Dr.ssa Claudia Giovanardi Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Economia, promozione della città, servizi demografici;

E

- Giovanni Lazzari, presidente dell'Associazione Biopomposa, C.F. 94144260364, con sede in Strada Scaglia est 31, Modena

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l’organizzazione, il coordinamento e la gestione del mercato di Biopomposa posto in Piazza Pomposa che vengono affidate dal Comune di Modena all’associazione di imprenditori agricoli Biopomposa, di seguito indicato come

“soggetto gestore”, congiuntamente alla concessione di suolo pubblico interessata dal mercato, come risulta dall’allegata planimetria quale parte sostanziale ed integrante della presente convenzione.

L’area del mercato viene affidata in concessione al soggetto gestore solo ed esclusivamente per lo svolgimento del Mercato degli Agricoltori, avente le caratteristiche individuate nella presente convenzione e nel disciplinare del mercato.

L’istituzione del mercato è finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi:

Promuovere i prodotti tipici del territorio locale;

Favorire lo sviluppo locale delle aziende agricole, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l’ambiente ed educare il consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, oltre al legame diretto con il territorio di produzione;

Sostenere la filiera corta, perseguendo la possibilità di riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci;

Promuovere la lotta agli sprechi alimentari;

Promuovere l’informazione al consumatore circa le caratteristiche organolettiche e la stagionalità dei prodotti agricoli posti in vendita e sulle peculiarità del territorio di produzione e dell’economia;

Animare la vita sociale del contesto nel quale si insedia il mercato, anche attraverso attività culturali, didattiche e dimostrative.

(8)

Art.2

IMPEGNI E COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE Sono a carico del soggetto gestore i seguenti compiti:

a) garantire l'organizzazione e il buon funzionamento del mercato, in particolare:

• occupazione tendenzialmente costante di tutti i posteggi

• occupazione degli spazi da parte degli operatori secondo le dimensioni e l'ubicazione dei posteggi

• corretto allestimento e gestione delle strutture di vendita

• vendita di prodotti agricoli di stagione

• esposizione chiara dei prezzi di vendita e delle informazioni sulla provenienza dei prodotti stessi

• osservanza delle disposizioni dell'Amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci

• osservanza delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale riguardanti gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale

• segnalare eventuali comportamenti scorretti e violazioni del regolamento e/o disciplinare da parte degli operatori del mercato, alla Polizia Municipale

b) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;

c) corrispondere gli oneri di concessione di suolo pubblico;

d) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti

e) mantenere in ordine e pulizia l'area del mercato, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti.

f) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale g) vigilare sul buon andamento del mercato e predisporre le misure necessarie affinchè le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini ed alle attività contermini.

h) segnalare all’Amministrazione Comunale ogni fatto che possa essere oggetto di valutazione per il buon andamento del mercato, oltre a produrre per l'Amministrazione Comunale la relazione annuale sull'andamento del mercato prevista all'art. 10 del Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena. Nella relazione annuale si darà conto dei controlli effettuati in capo alle imprese e dei relativi esiti.

i) mettere in campo accordi e collaborazioni con soggetti terzi per concorrere alla lotta allo spreco, ad esempio per la consegna a circuiti di recupero o riutilizzo, al termine della giornata di mercato, di prodotti considerati non più “vendibili” ma che comunque risultano ancora commestibili ed utilizzabili.

Art.3

ATTIVITA' DI CONTROLLO A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore si impegna a provvedere direttamente a controlli specifici sui produttori che partecipano al Mercato, ovvero ad acquisire da un soggetto terzo incaricato allo scopo la documentazione comprovante gli avvenuti controlli. Tali controlli specifici riguarderanno in particolare:

 controlli presso il banco di vendita circa la tipologia e la provenienza dei prodotti;

 controlli sull’esposizione del cartello aziendale e della corretta esposizione dei prezzi dei prodotti venduti,

 corretta etichettatura dei prodotti;

(9)

 rilascio dei corretti documenti fiscali da parte dei produttori;

 pulizia degli spazi e degli strumenti di vendita;

 controlli in azienda su campo;

 controlli documentali (fatture di acquisto e vendita, registro dei corrispettivi, fascicolo aziendale).

I controlli sono finalizzati ad attestare la permanenza in capo all'impresa agricola dei requisiti che ne consentono la partecipazione al mercato.

Il soggetto gestore si impegna a garantire che lo svolgimento del mercato sia conforme a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena, al quale si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente riportati nella presente convenzione.

Art.4

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L’assegnazione dei posteggi viene fatta dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale all'art. 12.

Il soggetto gestore in particolare:

1. attribuisce i posteggi ai singoli produttori agricoli, seguendo i criteri di priorità indicati dall'art. 11 del Regolamento Comunale, anche a rotazione per periodi di tempo determinati in relazione alla stagionalità dei prodotti;

2. comunica all'Amministrazione ogni variazione intervenuta rispetto agli elenchi dei partecipanti al mercato, nonché ogni variazione dei prodotti posti in vendita, entro 15 giorni rispetto alla variazione intervenuta;

3. comunica immediatamente al Settore competente eventuali ritiri da parte di produttori partecipanti al mercato e procede alla tempestiva riassegnazione del posteggio, attingendo dalla graduatoria;

4. in caso di reiterate assenze (oltre 3 assenze consecutive) da parte dei produttori, può, in accordo con l’Amministrazione Comunale, determinarne la sospensione dal mercato per periodi fino a 6 mesi, nonché l'esclusione dal mercato nei casi in cui, nonostante le sanzioni, i periodi di assenza si ripetano nel corso dell'anno;

5. prima di procedere in tal senso informa l'Amministrazione Comunale, che potrà assumere informazioni e chiedere chiarimenti, anche in contraddittorio con il produttore interessato;

6. riassegna, attingendo dalla graduatoria, i posteggi rimasti vacanti.

7. attribuisce, con le medesime modalità di cui all'art. 11 del Regolamento, i posteggi

“di riserva” ai singoli produttori agricoli per i quali i competenti uffici SUAP hanno valutato positivamente i requisiti per l’esercizio dell’attività, intesi come requisiti morali, antimafia e iscrizione al Registro Imprese, previo pagamento TOSAP e comunicazione al SUAP almeno 15 giorni prima rispetto all’occupazione richiesta.

Art.5

CANONE ED ONERI

L'importo relativo alla tassa di occupazione di suolo pubblico dovuto è quello previsto dal vigente Regolamento Comunale.

(10)

Il soggetto gestore si impegna al pagamento dell'importo TOSAP dovuto e al pagamento di oneri, tariffe e rimborsi spese connessi alla gestione ed al corretto funzionamento del mercato.

Il mancato pagamento degli oneri, tariffe e canoni dovuti da parte del soggetto gestore comporta la revoca della concessione dell'area mercatale.

Art.6

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione viene stipulata per un periodo di anni due successivi, continui e decorrenti dal 01/01/2018.

Qualora al termine della concessione persistano le finalità originarie e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere rinnovata previo formale provvedimento dell’Amministrazione Comunale, con quelle modificazioni che per il variare dell’epoca in cui viene negoziata, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, rinuncia, il Comune ha diritto di ritenere senza compenso o indennità alcuna, tutte le opere, gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento dell’area del mercato, comprese le migliorie e le addizioni che verranno acquisite gratuitamente al patrimonio pubblico dell’ente concedente.

Art.7 DIVIETI

È espressamente vietata qualsiasi utilizzazione dell’area destinata al mercato per finalità diverse da quelle all’art.1.

Art.8

ATTIVITA’ CONSENTITE

Ai sensi del comma 8 bis dell’art. 4 D.lgs. 228/2001 e s.m., in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli anche modificati e trasformati, già pronti per il consumo, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico- sanitario.

Art.9 RESPONSABILITÀ

Il concessionario resta responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

(11)

Art.10 RISOLUZIONE

La convenzione può essere risolta per scioglimento consensuale a seguito di particolari e giustificati motivi.

Art.11 SPESE

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono poste a carico del soggetto gestore.

Art.12

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che potessero insorgere tra le parti, in dipendenza del presente atto, i contraenti dichiarano di riconoscere quale foro competente quello del Tribunale di Modena.

Comune di Modena Soggetto Gestore

Biopomposa di Modena

Claudia Giovanardi Giovanni Lazzari

________________________ ____________________

(12)
(13)

CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E ASSOCIAZIONE BIODISERA MODENA PER Il RINNOVO DEL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DENOMINATO “BIODISERA”

Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18 luglio 2013 è stato approvato il “Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena”;

- Con Deliberazione della Giunta n. 691 del 30/12/2013 è stato istituito un Mercato degli Agricoltori denominato “Biodisera”, nell’area in via Panni, parcheggio presso ingresso Parco Amendola sud, riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli;

- Vista la richiesta di svolgimento del mercato presentata da Carla Coriani a nome e per conto dell'Associazione Biodisera in data 27/12/2017, prot. n°195168, 195170, 195172, prot. 1463 del 05/01/2018;

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2018 ad oggetto:

Mercati dei produttori agricoli - Conferma dei mercati: Campagna amica in Largo san Francesco, Torrenova e Parco della Resistenza, Mercati Biodisera e Biopomposa, Mercato contadino Parco Ferrari. Nuove concessioni aree e convenzioni.

Luogo di svolgimento: Via Panni, parcheggio presso ingresso Parco Amendola Sud

Dimensioni: n. 11 posteggi per mq 99 totali di occupazione, oltre a n. 6 posteggi di riserva (da utilizzarsi per richieste aggiuntive di produttori agricoli) per mq totali 54 (mq 99+54)

Periodicità: annuale da gennaio a dicembre

Frequenza: settimanale nelle giornate di venerdì. In caso di venerdì festivo il mercato si svolge il giovedì antecedente.

Orari: nel periodo maggio- settembre dalle 16,30 alle 21,00; nel periodo ottobre - aprile dalle 15,00 alle 19,30 allestimento e disallestimento mezzora prima e mezzora dopo la conclusione del mercato

Merceologia: alimentari e non alimentari limitatamente alla vendita di fiori, piante, erbe officinali e aromatiche in generale prodotti, e prodotti per la cura della persona

Caratteristiche peculiari del mercato: mercato di produttori biologici

Dato atto che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 8/1/2018 è stata approvato l'affidamento dell’organizzazione, del coordinamento e della gestione del mercato alla Associazione Biodisera;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 691 del 30/12/2013 di approvazione della convenzione tipo del mercato, nel quale sono contenute le regole per ottenere una concessione e le modalità di svolgimento delle operazioni mercatali alle quali tutti i soggetti interessati devono attenersi;

Vista la proposta di mercato, corredata dal relativo disciplinare, presentata da Carla Coriani a nome e per conto dell'Associazione Biodisera in data 27/12/2017, prot.

n°195168, 195170, 195172, prot. 1463 del 05/01/2018;

(14)

Visto che con determinazione dirigenziale n. xxx del xxxxx, è stata approvata la presente convenzione;

Vista la delega di funzioni alla dott.ssa Claudia Giovanardi, Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Economia Promozione della città e Servizi Demografici, predisposta dalla Dirigente Responsabile del Settore dott.ssa Patrizia Guerra PG 197260/2017;

L’anno 2018, il giorno XX del mese di XXXXXXXX, presso la Sede Municipale del Comune di Modena

tutto quanto premesso, TRA LE PARTI

il Comune di Modena, C.F. 19403640022, con sede in Via Santi 60, rappresentato dalla Dr.ssa Claudia Giovanardi Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Economia, promozione della città, servizi demografici;

E

- Carla Coriani, per Biodisera C.F. 94173630362, con sede in Strada Villavara 191, Modena

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l’organizzazione, il coordinamento e la gestione del mercato di Biodisera posto in via Panni, parcheggio presso ingresso Parco Amendola sud, che vengono affidate dal Comune di Modena all’associazione di imprenditori agricoli Biodisera, di seguito indicato come “soggetto gestore”, congiuntamente alla concessione di suolo pubblico interessata dal mercato, come risulta dall’allegata planimetria quale parte sostanziale ed integrante della presente convenzione.

L’area del mercato viene affidata in concessione al soggetto gestore solo ed esclusivamente per lo svolgimento del Mercato degli Agricoltori, avente le caratteristiche individuate nella presente convenzione e nel disciplinare del mercato.

L’istituzione del mercato è finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi:

Promuovere i prodotti tipici del territorio locale;

Favorire lo sviluppo locale delle aziende agricole, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l’ambiente ed educare il consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, oltre al legame diretto con il territorio di produzione;

Sostenere la filiera corta, perseguendo la possibilità di riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci;

Promuovere la lotta agli sprechi alimentari;

(15)

Promuovere l’informazione al consumatore circa le caratteristiche organolettiche e la stagionalità dei prodotti agricoli posti in vendita e sulle peculiarità del territorio di produzione e dell’economia;

Animare la vita sociale del contesto nel quale si insedia il mercato, anche attraverso attività culturali, didattiche e dimostrative.

Art.2

IMPEGNI E COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE Sono a carico del soggetto gestore i seguenti compiti:

a) garantire l'organizzazione e il buon funzionamento del mercato, in particolare:

• occupazione tendenzialmente costante di tutti i posteggi

• occupazione degli spazi da parte degli operatori secondo le dimensioni e l'ubicazione dei posteggi

• corretto allestimento e gestione delle strutture di vendita

• vendita di prodotti agricoli di stagione

• esposizione chiara dei prezzi di vendita e delle informazioni sulla provenienza dei prodotti stessi

• osservanza delle disposizioni dell'Amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci

• osservanza delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale riguardanti gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale

• segnalare eventuali comportamenti scorretti e violazioni del regolamento e/o disciplinare da parte degli operatori del mercato, alla Polizia Municipale

b) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;

c) corrispondere gli oneri di concessione di suolo pubblico;

d) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti

e) mantenere in ordine e pulizia l'area del mercato, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti.

f) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale g) vigilare sul buon andamento del mercato e predisporre le misure necessarie affinchè le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini ed alle attività contermini.

h) segnalare all’Amministrazione Comunale ogni fatto che possa essere oggetto di valutazione per il buon andamento del mercato, oltre a produrre per l'Amministrazione Comunale la relazione annuale sull'andamento del mercato prevista all'art. 10 del Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena. Nella relazione annuale si darà conto dei controlli effettuati in capo alle imprese e dei relativi esiti.

i) mettere in campo accordi e collaborazioni con soggetti terzi per concorrere alla lotta allo spreco, ad esempio per la consegna a circuiti di recupero o riutilizzo, al termine della giornata di mercato, di prodotti considerati non più “vendibili” ma che comunque risultano ancora commestibili ed utilizzabili.

Art.3

ATTIVITA' DI CONTROLLO A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore si impegna a provvedere direttamente a controlli specifici sui produttori che partecipano al Mercato, ovvero ad acquisire da un soggetto terzo incaricato allo scopo la documentazione comprovante gli avvenuti controlli. Tali controlli specifici riguarderanno in particolare:

(16)

 controlli presso il banco di vendita circa la tipologia e la provenienza dei prodotti;

 controlli sull’esposizione del cartello aziendale e della corretta esposizione dei prezzi dei prodotti venduti,

 corretta etichettatura dei prodotti;

 rilascio dei corretti documenti fiscali da parte dei produttori;

 pulizia degli spazi e degli strumenti di vendita;

 controlli in azienda su campo;

 controlli documentali (fatture di acquisto e vendita, registro dei corrispettivi, fascicolo aziendale).

I controlli sono finalizzati ad attestare la permanenza in capo all'impresa agricola dei requisiti che ne consentono la partecipazione al mercato.

Il soggetto gestore si impegna a garantire che lo svolgimento del mercato sia conforme a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena, al quale si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente riportati nella presente convenzione.

Art.4

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L’assegnazione dei posteggi viene fatta dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale all'art. 12.

Il soggetto gestore in particolare:

1. attribuisce i posteggi ai singoli produttori agricoli, seguendo i criteri di priorità indicati dall'art. 11 del Regolamento Comunale, anche a rotazione per periodi di tempo determinati in relazione alla stagionalità dei prodotti;

2. comunica all'Amministrazione ogni variazione intervenuta rispetto agli elenchi dei partecipanti al mercato, nonché ogni variazione dei prodotti posti in vendita, entro 15 giorni rispetto alla variazione intervenuta;

3. comunica immediatamente al Settore competente eventuali ritiri da parte di produttori partecipanti al mercato e procede alla tempestiva riassegnazione del posteggio, attingendo dalla graduatoria;

4. in caso di reiterate assenze (oltre 3 assenze consecutive) da parte dei produttori, può, in accordo con l’Amministrazione Comunale, determinarne la sospensione dal mercato per periodi fino a 6 mesi, nonché l'esclusione dal mercato nei casi in cui, nonostante le sanzioni, i periodi di assenza si ripetano nel corso dell'anno;

5. prima di procedere in tal senso informa l'Amministrazione Comunale, che potrà assumere informazioni e chiedere chiarimenti, anche in contraddittorio con il produttore interessato;

6. riassegna, attingendo dalla graduatoria, i posteggi rimasti vacanti.

7. attribuisce, con le medesime modalità di cui all'art. 11 del regolamento, i posteggi

“di riserva” ai singoli produttori agricoli per i quali i competenti uffici SUAP hanno valutato positivamente i requisiti per l’esercizio dell’attività, intesi come requisiti morali, antimafia e iscrizione al Registro Imprese, previo pagamento TOSAP e comunicazione al SUAP almeno 15 giorni prima rispetto all’occupazione richiesta.

(17)

Art.5

CANONE ED ONERI

L'importo relativo alla tassa di occupazione di suolo pubblico dovuto è quello previsto dal vigente Regolamento Comunale.

Il soggetto gestore si impegna al pagamento dell'importo TOSAP dovuto e al pagamento di oneri, tariffe e rimborsi spese connessi alla gestione ed al corretto funzionamento del mercato.

Il mancato pagamento degli oneri, tariffe e canoni dovuti da parte del soggetto gestore comporta la revoca della concessione dell'area mercatale.

Art.6

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione viene stipulata per un periodo di anni due successivi, continui e decorrenti dal 01/01/2018.

Qualora al termine della concessione persistano le finalità originarie e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere rinnovata previo formale provvedimento dell’Amministrazione Comunale, con quelle modificazioni che per il variare dell’epoca in cui viene negoziata, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, rinuncia, il Comune ha diritto di ritenere senza compenso o indennità alcuna, tutte le opere, gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento dell’area del mercato, comprese le migliorie e le addizioni che verranno acquisite gratuitamente al patrimonio pubblico dell’ente concedente.

Art.7 DIVIETI

È espressamente vietata qualsiasi utilizzazione dell’area destinata al mercato per finalità diverse da quelle all’art.1.

Art.8

ATTIVITA’ CONSENTITE

Ai sensi del comma 8 bis dell’art. 4 D.lgs. 228/2001 e s.m., in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli anche modificati e trasformati, già pronti per il consumo, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico- sanitario.

Art.9 RESPONSABILITÀ

(18)

Il concessionario resta responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Art.10 RISOLUZIONE

La convenzione può essere risolta per scioglimento consensuale a seguito di particolari e giustificati motivi.

Art.11 SPESE

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono poste a carico del soggetto gestore.

Art.12

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che potessero insorgere tra le parti, in dipendenza del presente atto, i contraenti dichiarano di riconoscere quale foro competente quello del Tribunale di Modena.

Comune di Modena Soggetto Gestore

Biodisera di Modena Claudia Giovanardi

Carla Coriani

________________________ ____________________

(19)

CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO MODENA PER L’ISTITUZIONE DEL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DENOMINATO “MERCATO DI CAMPAGNA AMICA LARGO SAN FRANCESCO”

Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18 luglio 2013 è stato approvato il “Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena”;

- Con Deliberazione della Giunta n. 691 del 30/12/2013 è stato istituito un Mercato degli Agricoltori denominato “Mercato di campagna amica”, nell’area Largo San Francesco, riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli;

- Vista la richiesta di rinnovo del mercato presentata da Paolo Cavazzuti a nome e per conto dell'Associazione Agrimercato di Modena in data 13/12/2017, prot.

n°188592, e le successive integrazioni del 18/12/2017 prot. n°191190 e del 20/12/2017 prot. n°192894;

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2018 ad oggetto:

Mercati dei produttori agricoli - Conferma dei mercati: Campagna amica in Largo san Francesco, Torrenova e Parco della Resistenza, Mercati Biodisera e Biopomposa, Mercato contadino Parco Ferrari. Nuove concessioni aree e convenzioni.

Luogo di svolgimento: Largo San Francesco

Dimensioni: n. 7 posteggi per mq totali di occupazione n.63 Periodicità: annuale da gennaio a dicembre

Frequenza: settimanale nella giornata di domenica

Orari: inizio allestimento ore 07.30 - disallestimento entro le ore 14.00 Merceologia: alimentari e non alimentari limitatamente alla vendita di fiori, piante, erbe officinali e aromatiche in generale e prodotti per la cura della persona

Dato atto che con la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 3 del 08/01/2018 è stata approvato l'affidamento dell’organizzazione, del coordinamento e della gestione del mercato all'Associazione Agrimercato di Modena;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 691 del 30/12/2013di approvazione della convenzione tipo del mercato, nel quale sono contenute le regole per ottenere una concessione e le modalità di svolgimento delle operazioni mercatali alle quali tutti i soggetti interessati devono attenersi;

Vista la proposta di mercato, corredata dal relativo disciplinare, presentata da Paolo Cavazzuti a nome e per conto dell'Associazione Agrimercato di Modena in data 13/12/2017, prot. n°188592, e le successive integrazioni del 18/12/2017 prot. n°191190 e del 20/12/2017 prot. n°192894;

Visto che con determinazione dirigenziale n. xxx del xxxxxxx, è stata approvata la presente convenzione;

(20)

Vista la delega di funzioni alla dott.ssa Claudia Giovanardi, Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Economia Promozione della città e Servizi Demografici, predisposta dalla Dirigente Responsabile del Settore dott.ssa Patrizia Guerra PG 197260/2017;

L’anno 2018, il giorno XX del mese di XXXXXXXX, presso la Sede Municipale del Comune di Modena;

tutto quanto premesso, TRA LE PARTI

il Comune di Modena, C.F. 19403640022, con sede in Via Santi 60, rappresentato dalla Dr.ssa Claudia Giovanardi Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Economia, promozione della città, servizi demografici;

E

- Paolo Cavazzuti, presidente dell'Associazione Agrimercato di Modena, C.F.

94144740365, con sede in Via Forghieri 35, Modena Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l’organizzazione, il coordinamento e la gestione del mercato di Campagna Amica Largo San Francesco che vengono affidate dal Comune di Modena all’associazione di imprenditori agricoli Agrimercato di Modena , di seguito indicato come “soggetto gestore”, congiuntamente alla concessione di suolo pubblico interessato dal mercato, come risulta dall’allegata planimetria quale parte sostanziale ed integrante della presente convenzione.

L’area del mercato viene affidata in concessione al soggetto gestore solo ed esclusivamente per lo svolgimento del Mercato degli Agricoltori, avente le caratteristiche individuate nella presente convenzione e nel disciplinare del mercato.

L’istituzione del mercato è finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi:

Promuovere i prodotti tipici del territorio locale;

Favorire lo sviluppo locale delle aziende agricole, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l’ambiente ed educare il consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, oltre al legame diretto con il territorio di produzione;

Sostenere la filiera corta, perseguendo la possibilità di riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci;

Promuovere la lotta agli sprechi alimentari;

Promuovere l’informazione al consumatore circa le caratteristiche organolettiche e la stagionalità dei prodotti agricoli posti in vendita e sulle peculiarità del territorio di produzione e dell’economia;

Animare la vita sociale del contesto nel quale si insedia il mercato, anche attraverso attività culturali, didattiche e dimostrative.

(21)

Art.2

IMPEGNI E COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE Sono a carico del soggetto gestore i seguenti compiti:

a) garantire l'organizzazione e il buon funzionamento del mercato, in particolare:

• occupazione tendenzialmente costante di tutti i posteggi

• occupazione degli spazi da parte degli operatori secondo le dimensioni e l'ubicazione dei posteggi

• corretto allestimento e gestione delle strutture di vendita

• vendita di prodotti agricoli di stagione

• esposizione chiara dei prezzi di vendita e delle informazioni sulla provenienza dei prodotti stessi

• osservanza delle disposizioni dell'Amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci

• osservanza delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale riguardanti gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale

• segnalare eventuali comportamenti scorretti e violazioni del regolamento e/o disciplinare da parte degli operatori del mercato, alla Polizia Municipale

b) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;

c) corrispondere gli oneri di concessione di suolo pubblico;

d) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti

e) mantenere in ordine e pulizia l'area del mercato, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti.

f) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale g) vigilare sul buon andamento del mercato e predisporre le misure necessarie affinchè le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini ed alle attività contermini.

h) segnalare all’Amministrazione Comunale ogni fatto che possa essere oggetto di valutazione per il buon andamento del mercato, oltre a produrre per l'Amministrazione Comunale la relazione annuale sull'andamento del mercato prevista all'art. 10 del Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena. Nella relazione annuale si darà conto dei controlli effettuati in capo alle imprese e dei relativi esiti.

i) mettere in campo accordi e collaborazioni con soggetti terzi per concorrere alla lotta allo spreco, ad esempio per la consegna a circuiti di recupero o riutilizzo, al termine della giornata di mercato, di prodotti considerati non più “vendibili” ma che comunque risultano ancora commestibili ed utilizzabili.

Art.3

ATTIVITA' DI CONTROLLO A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore si impegna a provvedere direttamente a controlli specifici sui produttori che partecipano al Mercato, ovvero ad acquisire da un soggetto terzo incaricato allo scopo la documentazione comprovante gli avvenuti controlli. Tali controlli specifici riguarderanno in particolare:

 controlli presso il banco di vendita circa la tipologia e la provenienza dei prodotti;

 controlli sull’esposizione del cartello aziendale e della corretta esposizione dei prezzi dei prodotti venduti,

 corretta etichettatura dei prodotti;

 rilascio dei corretti documenti fiscali da parte dei produttori;

(22)

 pulizia degli spazi e degli strumenti di vendita;

 controlli in azienda su campo;

 controlli documentali (fatture di acquisto e vendita, registro dei corrispettivi, fascicolo aziendale).

I controlli sono finalizzati ad attestare la permanenza in capo all'impresa agricola dei requisiti che ne consentono la partecipazione al mercato.

Il soggetto gestore si impegna a garantire che lo svolgimento del mercato sia conforme a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena, al quale si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente riportati nella presente convenzione.

Art.4

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L’assegnazione dei posteggi viene fatta dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale all'art. 12.

Il soggetto gestore in particolare:

1. attribuisce i posteggi ai singoli produttori agricoli, seguendo i criteri di priorità indicati dall'art. 11 del Regolamento Comunale, anche a rotazione per periodi di tempo determinati in relazione alla stagionalità dei prodotti;

2. comunica all'Amministrazione ogni variazione intervenuta rispetto agli elenchi dei partecipanti al mercato, nonché ogni variazione dei prodotti posti in vendita, entro 15 giorni rispetto alla variazione intervenuta;

3. comunica immediatamente al Settore competente eventuali ritiri da parte di produttori partecipanti al mercato e procede alla tempestiva riassegnazione del posteggio, attingendo dalla graduatoria;

4. in caso di reiterate assenze (oltre 3 assenze consecutive) da parte dei produttori, può, in accordo con l’Amministrazione Comunale, determinarne la sospensione dal mercato per periodi fino a 6 mesi, nonché l'esclusione dal mercato nei casi in cui, nonostante le sanzioni, i periodi di assenza si ripetano nel corso dell'anno;

5. prima di procedere in tal senso informa l'Amministrazione Comunale, che potrà assumere informazioni e chiedere chiarimenti, anche in contraddittorio con il produttore interessato;

6. riassegna, attingendo dalla graduatoria, i posteggi rimasti vacanti.

Art.5

CANONE ED ONERI

L'importo relativo alla tassa di occupazione di suolo pubblico dovuto è quello previsto dal vigente Regolamento Comunale.

Il soggetto gestore si impegna al pagamento dell'importo TOSAP dovuto e al pagamento di oneri, tariffe e rimborsi spese connessi alla gestione ed al corretto funzionamento del mercato.

Il mancato pagamento degli oneri, tariffe e canoni dovuti da parte del soggetto gestore comporta la revoca della concessione dell'area mercatale.

(23)

Art.6

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione viene stipulata per un periodo di anni due successivi, continui e decorrenti dal 01/01/2018.

Qualora al termine della concessione persistano le finalità originarie e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere rinnovata previo formale provvedimento dell’Amministrazione Comunale, con quelle modificazioni che per il variare dell’epoca in cui viene negoziata, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, rinuncia, il Comune ha diritto di ritenere senza compenso o indennità alcuna, tutte le opere, gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento dell’area del mercato, comprese le migliorie e le addizioni che verranno acquisite gratuitamente al patrimonio pubblico dell’ente concedente.

Art.7 DIVIETI

È espressamente vietata qualsiasi utilizzazione dell’area destinata al mercato per finalità diverse da quelle all’art.1.

Art.8

ATTIVITA’ CONSENTITE

Ai sensi del comma 8 bis dell’art. 4 D.lgs. 228/2001 e s.m., in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli anche modificati e trasformati, già pronti per il consumo, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico- sanitario.

Art.9 RESPONSABILITÀ

Il concessionario resta responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Art.10 RISOLUZIONE

La convenzione può essere risolta per scioglimento consensuale a seguito di particolari e giustificati motivi.

(24)

Art.11 SPESE

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono poste a carico del soggetto gestore.

Art.12

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che potessero insorgere tra le parti, in dipendenza del presente atto, i contraenti dichiarano di riconoscere quale foro competente quello del Tribunale di Modena.

Comune di Modena Soggetto Gestore

Agrimercato di Modena

Claudia Giovanardi Paolo Cavazzuti

________________________ ____________________

(25)
(26)
(27)

CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO MODENA PER L’ISTITUZIONE DEL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DENOMINATO “MERCATO DI CAMPAGNA AMICA PARCO DELLA RESISTENZA”

Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18 luglio 2013 è stato approvato il “Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena”;

- Con Deliberazione della Giunta n. 154 del 08/04/2014 è stato istituito un Mercato degli Agricoltori denominato “Mercato di campagna amica”, nell’area Parco della Resistenza lato via Morane, di fronte al supermercato Esselunga riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli;

- Vista la richiesta di rinnovo del mercato presentata da Paolo Cavazzuti a nome e per conto dell'Associazione Agrimercato Modena in data 13/12/2017, prot.

n°188592, e le successive integrazioni del 19/12/2017 prot. n°192248 e del 20/12/2017 prot. n°192894;

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2018 ad oggetto:

Mercati dei produttori agricoli - Conferma dei mercati: Campagna amica in Largo san Francesco, Torrenova e Parco della Resistenza, Mercati Biodisera e Biopomposa, Mercato contadino Parco Ferrari. Nuove concessioni aree e convenzioni.

Luogo di svolgimento: Parco della Resistenza lato via Morane, di fronte al supermercato Esselunga

Dimensioni: n. 9 posteggi per mq totali di occupazione n. 81 Periodicità: annuale da Marzo a Dicembre

Frequenza: settimanale nella giornata di Giovedì

Orari: dalle 14.00 alle 20.00 incluso l’allestimento e il disallestimento dei posteggi

Merceologia: alimentari e non alimentari limitatamente alla vendita di fiori, piante, erbe officinali e aromatiche in generale, e prodotti per la cura della persona

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 3 del 08/01/2018 è stato approvato l'affidamento dell’organizzazione, del coordinamento e della gestione del mercato alla Associazione Agrimercato di Modena;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 691 del 30/12/2013di approvazione della convenzione tipo del mercato, nel quale sono contenute le regole per ottenere una concessione e le modalità di svolgimento delle operazioni mercatali alle quali tutti i soggetti interessati devono attenersi;

Vista la proposta di mercato, corredata dal relativo disciplinare, presentata da Paolo Cavazzuti a nome e per conto dell'Associazione Agrimercato di Modena in data 13/12/2017, prot. n°188592, e le successive integrazioni del 19/12/2017 prot. n°192248 e del 20/12/2017 prot. n°192894;

Visto che con determinazione dirigenziale n. xxx del xxxxx, è stata approvata la presente convenzione;

(28)

Vista la delega di funzioni alla dott.ssa Claudia Giovanardi, Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Economia Promozione della città e Servizi Demografici, predisposta dalla Dirigente Responsabile del Settore dott.ssa Patrizia Guerra PG 197260/2017;

L’anno 2018, il giorno XX del mese di XXXXXXXX, presso la Sede Municipale del Comune di Modena

tutto quanto premesso, TRA LE PARTI

il Comune di Modena, C.F. 19403640022, con sede in Via Santi 60, rappresentato dalla Dr.ssa Claudia Giovanardi Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Economia, promozione della città, servizi demografici;

E

- Paolo Cavazzuti, presidente dell'Associazione Agrimercato di Modena, C.F.

94144740365, con sede in Via Forghieri 35, Modena Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l’organizzazione, il coordinamento e la gestione del mercato di Campagna Amica Parco della Resistenza lato via Morane, di fronte al supermercato Esselunga che viene affidata dal Comune di Modena all’associazione di imprenditori agricoli Agrimercato di Modena, di seguito indicato come “soggetto gestore”, congiuntamente alla concessione di suolo pubblico interessato dal mercato, come risulta dall’allegata planimetria quale parte sostanziale ed integrante della presente convenzione.

L’area del mercato viene affidata in concessione al soggetto gestore solo ed esclusivamente per lo svolgimento del Mercato degli Agricoltori, avente le caratteristiche individuate nella presente convenzione e nel disciplinare del mercato.

L’istituzione del mercato è finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi:

Promuovere i prodotti tipici del territorio locale;

Favorire lo sviluppo locale delle aziende agricole, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l’ambiente ed educare il consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, oltre al legame diretto con il territorio di produzione;

Sostenere la filiera corta, perseguendo la possibilità di riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci;

Promuovere la lotta agli sprechi alimentari;

Promuovere l’informazione al consumatore circa le caratteristiche organolettiche e la stagionalità dei prodotti agricoli posti in vendita e sulle peculiarità del territorio di produzione e dell’economia;

(29)

Animare la vita sociale del contesto nel quale si insedia il mercato, anche attraverso attività culturali, didattiche e dimostrative.

Art.2

IMPEGNI E COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE Sono a carico del soggetto gestore i seguenti compiti:

a) garantire l'organizzazione e il buon funzionamento del mercato, in particolare:

• occupazione tendenzialmente costante di tutti i posteggi

• occupazione degli spazi da parte degli operatori secondo le dimensioni e l'ubicazione dei posteggi

• corretto allestimento e gestione delle strutture di vendita

• vendita di prodotti agricoli di stagione

• esposizione chiara dei prezzi di vendita e delle informazioni sulla provenienza dei prodotti stessi

• osservanza delle disposizioni dell'Amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci

• osservanza delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale riguardanti gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale

• segnalare eventuali comportamenti scorretti e violazioni del regolamento e/o disciplinare da parte degli operatori del mercato, alla Polizia Municipale

b) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;

c) corrispondere gli oneri di concessione di suolo pubblico;

d) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti

e) mantenere in ordine e pulizia l'area del mercato, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti.

f) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale g) vigilare sul buon andamento del mercato e predisporre le misure necessarie affinchè le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini ed alle attività contermini.

h) segnalare all’Amministrazione Comunale ogni fatto che possa essere oggetto di valutazione per il buon andamento del mercato, oltre a produrre per l'Amministrazione Comunale la relazione annuale sull'andamento del mercato prevista all'art. 10 del Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena. Nella relazione annuale si darà conto dei controlli effettuati in capo alle imprese e dei relativi esiti.

i) mettere in campo accordi e collaborazioni con soggetti terzi per concorrere alla lotta allo spreco, ad esempio per la consegna a circuiti di recupero o riutilizzo, al termine della giornata di mercato, di prodotti considerati non più “vendibili” ma che comunque risultano ancora commestibili ed utilizzabili.

Art.3

ATTIVITA' DI CONTROLLO A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore si impegna a provvedere direttamente a controlli specifici sui produttori che partecipano al Mercato, ovvero ad acquisire da un soggetto terzo incaricato allo scopo la documentazione comprovante gli avvenuti controlli. Tali controlli specifici riguarderanno in particolare:

 controlli presso il banco di vendita circa la tipologia e la provenienza dei prodotti;

(30)

 controlli sull’esposizione del cartello aziendale e della corretta esposizione dei prezzi dei prodotti venduti,

 corretta etichettatura dei prodotti;

 rilascio dei corretti documenti fiscali da parte dei produttori;

 pulizia degli spazi e degli strumenti di vendita;

 controlli in azienda su campo;

 controlli documentali (fatture di acquisto e vendita, registro dei corrispettivi, fascicolo aziendale).

I controlli sono finalizzati ad attestare la permanenza in capo all'impresa agricola dei requisiti che ne consentono la partecipazione al mercato.

Il soggetto gestore si impegna a garantire che lo svolgimento del mercato sia conforme a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena, al quale si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente riportati nella presente convenzione.

Art.4

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L’assegnazione dei posteggi viene fatta dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale all'art. 12.

Il soggetto gestore in particolare:

1. attribuisce i posteggi ai singoli produttori agricoli, seguendo i criteri di priorità indicati dall'art. 11 del Regolamento Comunale, anche a rotazione per periodi di tempo determinati in relazione alla stagionalità dei prodotti;

2. comunica all'Amministrazione ogni variazione intervenuta rispetto agli elenchi dei partecipanti al mercato, nonché ogni variazione dei prodotti posti in vendita, entro 15 giorni rispetto alla variazione intervenuta;

3. comunica immediatamente al Settore competente eventuali ritiri da parte di produttori partecipanti al mercato e procede alla tempestiva riassegnazione del posteggio, attingendo dalla graduatoria;

4. in caso di reiterate assenze (oltre 3 assenze consecutive) da parte dei produttori, può, in accordo con l’Amministrazione Comunale, determinarne la sospensione dal mercato per periodi fino a 6 mesi, nonché l'esclusione dal mercato nei casi in cui, nonostante le sanzioni, i periodi di assenza si ripetano nel corso dell'anno;

5. prima di procedere in tal senso informa l'Amministrazione Comunale, che potrà assumere informazioni e chiedere chiarimenti, anche in contraddittorio con il produttore interessato.

6. riassegna, attingendo dalla graduatoria, i posteggi rimasti vacanti.

Art.5

CANONE ED ONERI

L'importo relativo alla tassa di occupazione di suolo pubblico dovuto è quello previsto dal vigente Regolamento Comunale.

(31)

Il soggetto gestore si impegna al pagamento dell'importo TOSAP dovuto e al pagamento di oneri, tariffe e rimborsi spese connessi alla gestione ed al corretto funzionamento del mercato.

Il mancato pagamento degli oneri, tariffe e canoni dovuti da parte del soggetto gestore comporta la revoca della concessione dell'area mercatale.

Art.6

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione viene stipulata per un periodo di anni due successivi, continui e decorrenti dal 1 Marzo al 31 Dicembre di ciascun anno.

Qualora al termine della concessione persistano le finalità originarie e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere rinnovata previo formale provvedimento dell’Amministrazione Comunale, con quelle modificazioni che per il variare dell’epoca in cui viene negoziata, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, rinuncia, il Comune ha diritto di ritenere senza compenso o indennità alcuna, tutte le opere, gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento dell’area del mercato, comprese le migliorie e le addizioni che verranno acquisite gratuitamente al patrimonio pubblico dell’ente concedente.

Art.7 DIVIETI

È espressamente vietata qualsiasi utilizzazione dell’area destinata al mercato per finalità diverse da quelle all’art.1.

Art.8

ATTIVITA’ CONSENTITE

Ai sensi del comma 8 bis dell’art. 4 D.lgs. 228/2001 e s.m., in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli anche modificati e trasformati, già pronti per il consumo, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico- sanitario.

Art.9 RESPONSABILITÀ

Il concessionario resta responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

(32)

Art.10 RISOLUZIONE

La convenzione può essere risolta per scioglimento consensuale a seguito di particolari e giustificati motivi.

Art.11 SPESE

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono poste a carico del soggetto gestore.

Art.12

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che potessero insorgere tra le parti, in dipendenza del presente atto, i contraenti dichiarano di riconoscere quale foro competente quello del Tribunale di Modena.

Comune di Modena Soggetto Gestore

Agrimercato di Modena

Claudia Giovanardi Paolo Cavazzuti

________________________ ____________________

(33)

CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E ASSOCIAZIONE MERCATO CONTADINO PARCO FERRARI PER L’ISTITUZIONE DEL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DENOMINATO “MERCATO CONTADINO PARCO FERRARI”

Premesso che:

- - Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18 luglio 2013 è stato approvato il “Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena”;

- Con Deliberazione della Giunta n. 691 del 30/12/2013 è stato istituito un Mercato degli Agricoltori denominato “Mercato Contadino Parco Ferrari”, riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli;

- Vista la richiesta di svolgimento del mercato presentata da Ferrarini Bruno a nome e per conto dell'Associazione Mercato Contadino Parco Ferrari, in data 13/12/2017, prot. n°188638;

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2018 ad oggetto:

Mercati dei produttori agricoli - Conferma dei mercati: Campagna amica in Largo san Francesco, Torrenova e Parco della Resistenza, Mercati Biodisera e Biopomposa, Mercato contadino Parco Ferrari. Nuove concessioni aree e convenzioni.

Luogo di svolgimento: Parco Ferrari

Dimensioni: n. 17 posteggi aventi dimensione 5 x 5 mt per totali mq. 425 Periodicità: annuale da gennaio a dicembre

Frequenza: settimanale nella giornata di venerdì

Orari: dalle ore 13.00 alle ore 20.00 con allestimento e disallestimento dei posteggi mezzora prima e mezzora dopo la conclusione del Mercato

Merceologia: alimentare e non alimentare limitatamente alla vendita di fiori, piante ed erbe officinali e aromatiche in generale, e prodotti per la cura della persona

Dato atto che con la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 3 del 08/01/2018 è stata approvato l'affidamento dell’organizzazione, del coordinamento e della gestione del mercato all'Associazione“Mercato Contadino Parco Ferrari”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 691 del 30/12/2013 di approvazione della convenzione tipo del mercato, nel quale sono contenute le regole per ottenere una concessione e le modalità di svolgimento delle operazioni mercatali alle quali tutti i soggetti interessati devono attenersi;

Vista la proposta di mercato presentata da Bruno Ferrarini a nome e per conto dell'Associazione Mercato Contadino Parco Ferrari in data 13/12/2017, prot. n°188638, corredata dal disciplinare di mercato;

Visto che con determinazione dirigenziale n. xxx del xxxxxx, è stata approvata la presente convenzione;

Vista la delega di funzioni alla dott.ssa Claudia Giovanardi, Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Economia Promozione della città e Servizi Demografici, predisposta dalla Dirigente Responsabile del Settore dott.ssa Patrizia Guerra PG 197260/2017;

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