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LE FUSIONI ANNO ACCADEMICO 2019/2020

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(1)

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

LE FUSIONI

(2)

INQUADRAMENTO DELL’OPERAZIONE

STRUMENTO GIURIDICO CHE CONSENTE DI REALIZZARE STRETTE INTEGRAZIONI TRA DUE O PIÙ AZIENDE

È REGOLATA DA PRECISE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ARTT. 2501 – 2505 quater c.c.)

POSSONO PARTECIPARVI ANCHE SOCIETÀ SOTTOPOSTE

A PROCEDURE CONCORSUALI

NON E’ CONSENTITA A SOCIETA’

IN LIQUIDAZIONE CHE HANNO GIA’

INIZIATO LA DISTRIBUZIONE DELL’ATTIVO

salvo quando non partecipano società con capitale rappresentato da azioni

POSSIBILE ANCHE TRA SOCIETA’ IRREGOLARI E

SOCIETA’ SEMPLICI

(3)

INQUADRAMENTO DELL’OPERAZIONE

SI DICONO FUSIONI ETEROGENEE QUELLE TRA SOCIETÀ:

CHE NON HANNO OMOGENEITÀ CAUSALE

CON DIVERSO REGIME DI RESPONSABILITÀ DEI SOCI

È AMMESSA LA FUSIONE TRA SOCIETÀ ED ENTI DIVERSI: CONSORZI,

COMUNIONI di AZIENDA, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI (benché il legislatore non lo abbia espressamente previsto).

È AMMESSA LA FUSIONE DI UNA SOCIETÀ LUCRATIVA IN COOPERATIVA.

(4)

FORME DI FUSIONE

DUE SONO LE FORME DI FUSIONI CONTEMPLATE:

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

anche fusioni inverse

FUSIONE PER CONCENTRAZIONE

(5)

MOTIVAZIONI ECONOMICO GENERALI

Si distinguono da un semplice acquisto di azienda

Non implicano un esborso di

mezzi liquidi

Costituiscono, molte volte, solo il secondo tempo di un’operazione di acquisto

programmata

Caratterizzate da una più forte e stretta integrazione con l’impresa controllata

Presenti molte finalità proprie degli

acquisti Talvolta anche motivi di carattere

organizzativo o extra-economici

(6)

MOTIVAZIONI ECONOMICO GENERALI

FATTORI SU CUI SI CONTA:

aumento dimensioni;

utilizzo comune di risorse e conoscenze;

sviluppo nuove capacità e competenze

.

IN LINEA DI PRINCIPIO L’ESITO FINALE DOVREBBE ESSERE IL CONSEGUIMENTO

DI UN BENEFICIO ECONOMICO

VALORE NUOVO SISTEMA > SOMMA VALORI DELLE PARTECIPANTI

(Legato al successo delle strategie di crescita)

(7)

MOTIVAZIONI ECONOMICO GENERALI

Grazie a tali fattori si possono ottenere:

riduzione notevole di costi

rafforzamento del potere di mercato

maggiore razionalità nell’utilizzo delle risorse

effetti positivi sul tasso di rischio

competitività e redditività crescenti

ma anche: la semplice cattura di valore altrui

(8)

MOTIVAZIONI ECONOMICO GENERALI

Spesso mancano immediate finalità

di crescita

- Ripresa delle posizioni perdute

- Eliminazione di carenze operative

- Eliminazione di impresa in perdita

- Un tempo, anche scopi fiscali.

(9)

INQUADRAMENTO DELL’OPERAZIONE

Motivazioni finanziarie

- si incorporano imprese con forte liquidità;

- è possibile generare liquidità con dismissioni portatrici di latenti plusvalenze;

- con la fusione si migliora il grado di affidabilità del sistema aziendale e con esso la propria capacità di credito.

Motivazioni di altra natura

- interessi personali di azionisti di maggioranza (diversificazione dei propri investimenti)

- interessi di dirigenti (aumento prestigio/compensi) - unico modo di integrare aziende, quando non

esistono soggetti disposti a vendere

(10)

FUSIONI E STRATEGIE DI SVILUPPO

Fusioni orizzontali:

se l’aggregazione avviene tra aziende operanti negli stessi settori o svolgenti attività che hanno fra loro legami di tipo produttivo/distributivo

INTEGRAZIONE ORIZZONTALE

Fusioni verticali:

se le aziende partecipanti agiscono in stadi produttivi

contigui

INTEGRAZIONE VERTICALE

Fusioni conglomerate:

se l’operazione riguarda aziende operanti in settori produttivi ed in mercati sostanzialmente differenti

DIVERSIFICAZIONE

(11)

Il concambio tra Gemina e Atlantia falsato dagli acquisti in Borsa

Quel matrimonio non s'ha da fare. E' la conclusione a cui è giunto Fidentis, un broker spagnolo indipendente che opera sui titoli italiani, dopo aver esaminato i dettagli dei prospetti di Gemina e Atlantia, le due società della famiglia Benetton destinate alla fusione. Il suggerimento per i soci di Gemina, la holding che controlla gli Aeroporti di Roma, è di bocciare il concambio di 9 a 1 per ogni titolo del gruppo Atlantia, l'altra holding di famiglia cui fa capo buona parte della rete autostradale

italiana.

Secondo il broker sono diversi i motivi per cui gli azionisti di Gemina si meritano di avere di più. Uno in particolare salta all'occhio: il concambio con Altantia è stato fissato nel prospetto di Gemina "prevalentemente" tenendo conto di prezzi di mercato tra il 7 dicembre e il 7 marzo, in un arco temporale di 51 sedute di Borsa, durante 15 delle quali (circa un terzo), il concambio di Atlantia, secondo Fidentis, sarebbe stato falsato dagli acquisti di Edizione Holding, un'altra società dei

Benetton.

(12)

Un secondo motivo per diffidare dal rapporto stabilito per la fusione, starebbe nei fondamentali: Gemina ha poco di che rallegrarsi nel finire in sposa a una società i cui margini e flussi di cassa attesi vanno a ridursi in parallelo con il traffico autostradale, mentre i passeggeri in transito a Fiumicino, nonostante la crisi della compagnia di bandiera Alitalia e dell'Italia in genere, continuano a

crescere.

Come se non bastasse, gli esperti fanno notare come il multiplo pagato da Altantia in azioni è circa la metà rispetto a quello delle ultime transazioni del settore aeroportuali, per scali come Lisbona o Londra Gatwick. Fidentis consiglia quindi di comprare titoli Gemina fino al prezzo di 1,4-1,43 euro, e di vendere invece allo scoperto titoli Atlantia: a giudizio del broker un concambio equo tra i due titoli dovrebbe riconoscere al gruppo degli aeroporti l'8-10% in più. Insomma una cifra vicina al concambio che in origine avevano proposto i consiglieri indipendenti del gruppo degli scali romani, che era di circa 8 azioni Gemina per ogni Atlantia, e che poi si era risolto con una mediazione rispetto all'offerta di 10 a 1 fatta dal gruppo autostradale.

(13)

FUSIONI NELL’AMBITO DI UN GRUPPO

Motivazioni non valutabili con riguardo alla singola impresa, ma in relazione a strategie e interessi del gruppo

Lo stesso vale per la eventuale crescita di valore

Motivazioni

- riassetto organizzativo e ristrutturazioni

- avvenuta modificazione di condizioni precedenti e necessità di opportune semplificazioni

- rendere più decifrabile e trasparente l’artico-lazione organizzativa del gruppo, per il mercato

- ottimizzazione della raccolta e dell’impiego delle risorse finanziarie, sia di origine esterna che interna

- rendere più efficaci i flussi informativi

(14)

TIMING E RISORSE DEL PROCESSO

Macrofasi Fattori critici Risorse coinvolte Fase 1

Analisi e valutazione preventiva a livello strategico

Capacità di visione

strategica Management interno dell’acquirente

Fase 2

Negoziazione e closing

Forza contrattuale Capacità negoziali Livello del prezzo

Esterni: in genere consulenti e professionisti

Fase 3

Integrazione ex post

Capacità organizzativa Cultura prevalente

Management di ambedue le società

(15)

TIMING E IMPATTO SUL VALORE

Macrofasi Impatto sul valore

Fase 1

Analisi e valutazione preventiva

a livello strategico

Minimo

Il rischio massimo concerne un’opportunità non sfruttata

Fase 2

Negoziazione

Medio

Obiettivo di “cattura di valore”

Fase 3

Integrazione ex post

Massimo

Risultato positivo: pieno

ottenimento degli effetti sinergici Risultato negativo: rischio di distruggere valore

(16)

TEMPI DI ATTUAZIONE

TEMPI DI ATTUAZIONE LUNGHI

FASE DELL’INTEGRAZIONE MOMENTO CRUCIALE

TUTTO IL VALORE SI CREA DOPO L’ATTO DI FUSIONE

RUOLO DEL MANAGEMENT

Consapevolezza che vengono ridisegnati i confini delle aziende e modificati i loro modi di competere

Necessità di creare clima favorevole

RISCHI

Rigidità e burocratizzazione

Mancata armonizzazione di prassi, culture e mentalità

Demotivazione e insoddisfazione dirigenti

DIFFICOLTÀ OBIETTIVE

Contesto esterno sfavorevolmente mutato

Ci si accorge che l’azienda acquisita non è stata attentamente analizzata e/o non congruamente valutata

(17)

LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Esso indica quante azioni/quote della società risultante dalla fusione dovranno ricevere

i soci delle società fuse

BASE DI

CALCOLO valore economico delle società partecipanti

OBIETTIVO: DETERMINAZIONE RAPPORTO DI CAMBIO

(18)

LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Una logica astratta indurrebbe a calcolare il contributo di ogni azienda al maggior valore creato

Si frappongono difficoltà teoriche e pratiche

Per cui: - ipotesi di stand alone

- eventuale recupero contributo azienda con appropriata scelta dei metodi di stima

Il rapporto di cambio è diverso da un prezzo di cessione Importante è determinare quanto vale un’azienda in rapporto all’altra

Criterio dell’omogeneità: ma non acritico e irrazionale

NEL CONCAMBIO INTERVENTO ANCHE DI ALTRI FATTORI

(19)

IL RAPPORTO DI CAMBIO

 RC= valore B/valore A x n. az. A/n. az. B

 Esempio = 500.000/1.000.000 x 10.000/50.000 = 1/10

 V.eff. 1 az A = 100 V eff. 1 az B = 10

(20)

CALCOLO DEL RAPPORTO DI CAMBIO (1)

Capitale sociale N. azioni

Valore nominale Valore effettivo

Società Alfa

(Incorporante) Società Beta

(Incorporata) 1.500

1.500 1 12.000

400 400 1 8.000

RC = 8.000/12.000 x 1.500/400 = 12.000/4.800 = 5/2

RC = valore unitario azioni di A 12.000/1.500 = 8 valore unitario azioni di B 8.000/ 400 = 20 cioè: 2 azioni di B = 5 azioni di A

A) - Alfa non detiene alcuna partecipazione in Beta valore nominale azioni di A = 1

Esempio

ovvero:

(21)

CALCOLO DEL RAPPORTO DI CAMBIO (2)

Capitale sociale N. azioni

Valore nominale Valore effettivo

Società Alfa

(Incorporante) Società Beta

(Incorporata) 1.500

300 5 12.000

400 400 1 8.000

RC = 8.000/12.000 x 300/400 = 12.000/4.800 = 1/2

RC = valore unitario azioni di A 12.000/300 = 40 valore unitario azioni di B 8.000/400 = 20 cioè: 2 azioni di B = 1 azioni di A

B) - Alfa non detiene alcuna partecipazione in Beta ma il valore nominale azioni di A = 5 Esempio

ovvero:

(22)

CALCOLO DEL RAPPORTO DI CAMBIO (2)

W Alfa : W (Alfa + Beta) = CS Alfa a.f. : CS Alfa p.f.

Il rapporto di concambio =

200 azioni Alfa/400 azioni Beta = 1 azione Alfa/2 azioni Beta 12.000 : 20.000 = 1.500 : x

x = 2.500 (CS Alfa p.f.)

1.000/5 = 200 (

n. azioni di nuova emissione da attribuire ai soci di Beta

) 2.500 – 1.500 = 1.000 (∆+ CS Alfa)

Ovvero:

Capitale sociale N. azioni

Valore nominale Valore effettivo

Società Alfa

(Incorporante) Società Beta

(Incorporata) 1.500

300 5 12.000

400 400 1 8.000

(23)

CALCOLO DEL RAPPORTO DI CAMBIO (3)

Capitale sociale N. azioni

Valore nominale Valore effettivo

Società Alfa

(Incorporante) Società Beta

(Incorporata) 1.500

1.500 1 12.000

400 400 1 8.000

Esempio C) - Alfa detiene il

60%

di Beta

W Alfa : W (Alfa + Beta) = CS Alfa a.f. : CS Alfa p.f.

Il rapporto di concambio =

400 azioni Alfa/160 azioni Beta = 5 azioni Alfa/2 azioni Beta 12.000 : 20.000 = 1.500 : x

x = 2.500 (CS Alfa p.f.)

1.000/1 = 1.000 (n. azioni di nuova emissione di spettanza dei soci di Beta in assenza del rapporto di partecipazione)

2.500 – 1.500 = 1.000 (∆+ CS Alfa)

1.000 * 40% = 400 (n. azioni di nuova emissione da attribuire ai soci di Beta) 400 * 40% = 160 (n. azioni di Beta non possedute da Alfa)

(24)

CALCOLO DEL RAPPORTO DI CAMBIO (3)

Il fatto che Alfa possieda una partecipazione in Beta non muta

il rapporto di concambio,

ma solo il numero delle azioni di nuova emissione

da attribuire ai soci di Beta

(25)

CALCOLO DEL RAPPORTO DI CAMBIO (4)

Se Alfa possiede il 100% di Beta:

non dovrà emettere nuove azioni

dovrà sostituire la partecipazione

in Beta con le attività e passività di quest’ultima.

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

(26)

CALCOLO DEL RAPPORTO DI CAMBIO (5)

Assegnazione delle azioni di Gamma

FUSIONE PER UNIONE: Alfa + Beta = Gamma

N. Azioni da

assegnare ai soci di Alfa

W Alfa

W Gamma

x

N. Az. Gamma

N. Azioni da

assegnare ai soci di Beta W Beta

W Gamma

x

N. Az. Gamma

(27)

RAPPORTO DI CAMBIO – CASI PARTICOLARI

Se il CS è costituito da azioni di varie categorie (ordinarie, di risparmio, privilegiate):

Occorre, nella determinazione del RC,

quantificare il valore delle azioni ordinarie e

non ordinarie.

(28)

RAPPORTO DI CAMBIO – CASI PARTICOLARI

IPOTESI

Incorporante con un capitale formato da sole azioni ordinarie e incorporata con entrambe le categorie

I rapporti di cambio previsti sono due Incorporante con un capitale formato da azioni

ordinarie e da azioni di risparmio e incorporata con entrambe le categorie

Si determinano distinti rapporti di cambio

Azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie Le azioni di risparmio vengono sommate al numero delle ordinarie

CASO DEL “PREMIO DI QUOTAZIONE ”

(29)

LA PROCEDURA PREVISTA

Se non risultano opposizioni, è consentita la stipula per atto pubblico dell’ATTO DI FUSIONE, da depositare

per l’iscrizione nel registro delle imprese ove ha sede la società risultante dalla fusione

La deliberazione deve risultare da atto pubblico

e va depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese

PROGETTO DI FUSIONE

approvato dall’assemblea dei soci

Statuto consentendo:

approvazione dell’organo amministrativo se l’incorporante possiede il

100%

della incorporata;

se il possesso è del

90%,

la regola statutaria vale solo per l’incorporante.

(30)

LA PROCEDURA PREVISTA

Le quattro condizioni per evitare tale termine:

a) c’è il consenso dei creditori di tutte le società partecipanti b) vengono pagati i creditori che non danno il proprio consenso

c) si depositano presso una banca le somme da corrispondere ai creditori

d) la relazione degli esperti, redatta da un’unica società di revisione per tutte le società, asserisce che la situazione patrimoniale/finanziaria delle società non rende necessarie garanzie a favore dei creditori

Obbligazionisti:

semplici = come i creditori

ipotesi dell’approvazione da parte della loro assemblea

convertibili = avvertiti 90 gg prima e diritto a convertire entro 30 gg in ogni caso vanno assicurati “diritti equivalenti”

OPPOSIZIONE AL PROGETTO DI FUSIONE da parte dei creditori

60 gg. dopo iscrizione – riducibili a 30 gg. (in caso di società non azionarie)

(31)

LA PROCEDURA PREVISTA

A partire dalla data, in cui è avvenuta l’iscrizione dell’atto di fusione, decorrono gli effetti sostanziali (cioè nei confronti dei terzi).

Si possono retrodatare gli effetti convenzionali (cioè tra le parti):

sia la decorrenza della partecipazione agli utili per le azioni/quote ricevute dai soci della società fuse;

sia la decorrenza degli effetti contabili.

POSSIBILE RETRODATAZIONE DEGLI EFFETTI CONVENZIONALI

ANCHE LA NORMATIVA FISCALE, ART. 172 TUIR – 9 COMMA, CONSENTE LA RETRODATAZIONE DEGLI EFFETTI FISCALI DELLA FUSIONE.

(32)

LE INFORMAZIONI RICHIESTE

CONTENUTO MINIMO

PROGETTO DI FUSIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

RELAZIONE DEGLI ESPERTI

(33)

LE INFORMAZIONI RICHIESTE

1) Il progetto di fusione è il documento fondamentale da cui risultano contenuti/modalità dell’operazione che si propone di attuare

contenuto identico per tutte le società - apportabili solo modifiche «che non incidono sui diritti dei soci e dei terzi»

 ha una funzionalità informativa esterna e interna

(fra l’altro contiene l’atto costitutivo società risultante e l’eventuale retrodatazione contabile)

 indica il rapporto di cambio e l’eventuale conguaglio

 determina le modalità di assegnazione delle azioni/quote della società risultante dalla fusione e la a data a partire dalla quale esse partecipano agli utili

(34)

LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Unipol: depositato il progetto di fusione in Fondiaria-Sai di Unipol Assicurazioni, Premafin ed eventualmente Milano Assicurazioni

Unipol rende noto che, in data odierna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quater, primo comma, cod. civ., è stato depositato presso la sede sociale di Unipol Assicurazioni S.p.A. il progetto di fusione per incorporazione in FONDIARIA-SAI di Premafin Finanziaria, Unipol Assicurazioni ed eventualmente Milano Assicurazioni, approvato dai consigli di amministrazione delle società partecipanti alla fusione in data 20 dicembre 2012.

Il progetto è altresì rinvenibile nei siti internet della Società.

(35)

LE INFORMAZIONI RICHIESTE

2) La situazione patrimoniale appare destinata a informare soci e terzi in genere

 Fornisce un aggiornamento infrannuale sulla struttura e i valori contabili dei patrimoni aziendali (non anteriore di oltre gg 120 – sostituibile dall’ultimo bilancio se non più vecchio di 6/mesi)

 osserva le norme sul bilancio ordinario di esercizio;

non espone i valori economici delle società partecipanti

 offre un’informazione aggiornata su composizione del patrimonio, entità di debiti e crediti, liquidità, investimenti, ecc..

 non richiesta se i soci vi rinunciano all’unanimità

(36)

LE INFORMAZIONI RICHIESTE

3) La relazione dell’organo amministrativo è il documento più significativo sul piano economico-aziendale

 integra l’informazione contenuta nel progetto di fusione

 illustra e giustifica le ragioni di convenienza dell’operazione e la determinazione del rapporto di cambio

 può essere differente per ciascuna società partecipante

 informa i soci (specie di minoranza) su: motivi e vantaggi, valenza, obiettivi e prospettive della fusione – dati progetto e valori effettivi

 non è obbligatoria nelle ipotesi in cui l’incorporante possieda l’intero capitale dell’incorporanda (2505 c.c.) e se i soci vi rinunciano all’unanimità

 è imposta dalla Consob, in ogni caso, per le società quotate

(37)

LE INFORMAZIONI RICHIESTE

4) La relazione degli esperti intende garantire l’attendibilità dei dati e delle informazioni forniti, nell’interesse dei soci

 Gli esperti vanno scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori o tra le società di revisione – queste obbligatorie per le quotate. Gli esperti vanno nominati dal tribunale se l’incorporante è soc. azionaria, ovvero se le partecipanti richiedono esperti comuni

 La relazione ripercorre criticamente il processo valutativo degli amministratori.

Si esprime sulla congruità del rapporto di cambio e sui metodi seguiti per calcolarlo, nonché su dati e ipotesi utilizzati.

 La relazione non va redatta, nell’ipotesi di una incorporante detentrice dell’intero capitale

 Se l’incorporante possiede il 90% - a condizione di concedere ai soci dell’incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni/quote per un valore determinato in base agli stessi criteri del recesso (art. 2505-bis c.c.) – il legislatore consente di non redigere la relazione

 È possibile omettere la relazione se vi consentono tutti i soci delle partecipanti.

(38)

LE INFORMAZIONI RICHIESTE

SI RICORDA CHE LA RELAZIONE DEGLI ESPERTI PUÒ SERVIRE PER CONSENTIRE LA STIPULA DELL’ATTO DI FUSIONE PRIMA DEL TERMINE PREVISTO MA OCCORRE CHE LA SOCIETÀ DI REVISIONE «ASSEVERI CHE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI RENDE NON NECESSARIE GARANZIE A TUTELA DEI CREDITORI

COMPITO DIFFERENTE DAL PRECEDENTE

DIRETTA FUNZIONE DI CERTIFICAZIONE DELLA

SOLVIBILITÀ DELLE SOCIETÀ

(39)

LE INFORMAZIONI RICHIESTE

L’organo amministrativo ha l’obbligo di segnalare ai soci

in assemblea e all’organo amministrativo delle altre

società partecipanti le modifiche rilevanti degli elementi

dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra “la

data in cui il progetto è depositato (o pubblicato) e la

data della decisione della fusione”

(40)

LE INFORMAZIONI RICHIESTE

La presenza degli esperti

e di altri professionisti consulenti degli amministratori rendono le stime più oggettive e autonome

I DOCUMENTI RICORDATI COSTITUISCONO

L’APPARATO INFORMATIVO MINIMO

(41)

SEMPLIFICAZIONI PREVISTE

Sintesi delle semplificazioni previste .

A) Semplificazioni nel caso di incorporazione di società interamente possedute:

1. Contenuto del progetto ridotto in alcuni punti.

2. Omissione delle Relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti.

3. Se lo prevede l’atto costitutivo (o lo statuto) la fusione può essere deliberata (con atto pubblico) dallo stesso organo amministrativo, ma conservando l’obbligo dell’iscrizione (o della pubblicazione) del progetto (con i termini previsti dalle altre norme). Per la incorporante, inoltre, occorre rispettare l’obbligo del deposito presso la sede (o della pubblicazione sul sito) dei documenti previsti nel caso di fusione deliberata dall’assemblea. Tuttavia i soci di minoranza dell’incorporante (almeno il 5% del capitale) possono chiedere, entro otto giorni, dall’iscrizione (o dalla pubblicazione) del progetto che la fusione sia deliberata nei modi normali.

(42)

SEMPLIFICAZIONI PREVISTE

B) Semplificazioni nel caso di incorporazione di società possedute al 90%:

1. Omissione di situazione patrimoniale e Relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti, se però si concede ai soci terzi il diritto di recesso.

2. Medesima possibilità – se lo prevede l’atto costitutivo o lo statuto – di far decidere la fusione dall’organo amministrativo, con l’obbligo di cui al punto precedente, precisando che l’iscrizione (o la pubblicazione) del progetto sia fatta, per l’incorporante, almeno 30 giorni prima della data fissata per la decisione di fusione. Medesima possibilità concessa ai soci dell’incorporante, che rappresentino almeno il 5% del capitale, di cui al punto precedente.

(43)

SEMPLIFICAZIONI PREVISTE

C) Semplificazioni nelle fusioni tra società non azionarie:

1. Riduzione da 30 a 15 giorni del termine intercorrente tra deposito presso la sede (o pubblicazione sul sito) dei documenti previsti e la data fissata per la decisione della fusione.

2. Riduzione da 30 a 15 giorni del termine intercorrente tra iscrizione nel Registro delle imprese (o pubblicazione sul sito) del progetto e data fissata per la decisione della fusione.

3. Riduzione alla metà del termine di 60 giorni previsti per la stipula dell’atto di fusione.

(44)

SEMPLIFICAZIONI PREVISTE

D) Semplificazioni conseguenti al consenso unanime dei soci:

1. Rinuncia al termine previsto per il deposito presso la sede (o la pubblicazione sul sito) dei documenti previsti.

2. Rinuncia al termine previsto per l’iscrizione presso il Registro delle imprese (o la pubblicazione sul sito) del progetto di fusione.

3. Rinuncia alla redazione di: Situazione patrimoniale, Relazione dell’organo amministrativo e Relazione degli esperti.

(45)

CASI PARTICOLARI

FUSIONI ETEROGENEE

In caso fusioni di soc. di persone in soc. di capitali, occorre un’apposita relazione di stima ex art. 2343 c.c. redatta dagli stessi esperti:

problemi di coordinamento con stime compiute dagli amministratori

non occorre in caso di capitale maggiore

SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA

La Consob ha stabilito per la relazione degli amministratori un contenuto molto più ampio e preciso che include molti dati prospettici

La Consob, 10 gg prima dell’assemblea, può richiedere un

“documento informativo”

BANCHE

Occorre un’autorizzazione preventiva della Banca d’Italia

Per la sua richiesta è prevista una Relazione contenente:

obiettivi, vantaggi e costi.

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