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CIRCOLARE DEL LAVORO DEL 25 OTTOBRE 2017

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CIRCOLARE DEL LAVORO DEL 25 OTTOBRE 2017

a cura di Massimo Pipino

1) INPS – Circolare n. 139: prestazioni previdenziali di malattia ai lavoratori della Gestione separata

2) Legge di Bilancio 2018: per il prossimo anno finanziario saranno molte novità in materia di lavoro

3) I datori di lavoro domestici non hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL gli infortuni sul lavoro lievi, anche quando si tratta di prestazioni occasionali.

4) INPS – Messaggio 29 ottobre 2017: la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, nelle aree colpite da eventi sismici, precedentemente fissata al 30 ottobre 2017, è stata prorogata alla data del 31 maggio 2018

5) INL – Nota protocollo 17 ottobre 2017 n. 255: ulteriori indicazioni operative per il recupero di benefici normativi e contributivi

6) Entrata in vigore a partire dal 18 ottobre del D.M. 4 settembre 2017, n. 150 che disciplina le modalità di accesso all'APE, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 173, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232

7) INAIL – Circolare n. 46 del 17 ottobre 2017: modalità di adeguamento dei sistemi di autenticazione on-line

8) Contributi artigiani e commercianti: il prossimo 16 novembre va in scadenza il versamento della III° rata per l’anno 2017

9) Consulenti del Lavoro – Circolare 18 ottobre 2017: analisi del cumulo contributivo per i professionisti

10) Autorizzazione alla contribuzione una tantum per il CCNL Oreficeria - Industria

11) CCNL Oreficeria - Industria: una Tantum ad ottobre per gli addetti del settore orafo argentiero e della gioielleria.

12) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: pubblicato il Decreto 12 settembre 2017 relativo agli sgravi previsti a favore dei datori per l’adozione di istituti di conciliazione vita- lavoro

13) INPS – Messaggio n. 4025 del 17 ottobre 2017 – Gestione Pubblica: procedure di invio delle Note di rettifica

14) Fondo Priamo - Autoferrotranvieri: circolare operativa sul versamento del "contributo contrattuale"

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15) INPS – Circolare n. 139 del 12 ottobre 2017 - Gestione separata: prestazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera

16) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 21062/2017: niente licenziamento per un solo errore non grave

17) Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 3 ottobre 2017, n. 23050.

Collocazione in mobilità e posizione contributiva utile al pensionamento, in caso di informazioni errate da parte dell’INPS

18) Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 2 ottobre 2017, n. 22997.

Pronuncia in relazione alla norma che prevede il reinquadramento e l’accesso alla dirigenza a seguito del passaggio ad altra PA

19) Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 3 ottobre 2017, n. 23053. L’obbligo di consegnare ai lavoratori, all’assunzione, la dichiarazione con i dati di registrazione effettuata nel libro matricola e la dichiarazione di assunzione

20) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 14454/2017 – È lecito assoldare un investigatore privato al fine di verificare l’attività del dipendente

21) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 14468, pubblicata il 9 giugno 2017: in caso di infortunio sul lavoro il datore è tenuto a provare l’effettivo rispetto delle regole che devono essere rispettate in materia di sicurezza

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1) INPS – Circolare n. 139: prestazioni previdenziali di malattia ai lavoratori della Gestione separata

L’INPS ha emanato la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017, fornisce alcune indicazioni operative e linee di indirizzo necessarie per l’attuazione delle prestazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera ai lavoratori della Gestione separata, previste dall’articolo 8, comma 10, della Legge n.

81 del 22 maggio 2017.

Individuazione delle patologie oggetto della norma

Ai fini dell’individuazione delle patologie da considerare per il riconoscimento della specifica tutela introdotta dalla recente disposizione, è opportuno considerare che la tutela previdenziale della malattia ha lo scopo di compensare la perdita di guadagno nei casi di temporanea incapacità lavorativa del soggetto con riferimento alla sua mansione specifica.

Da un punto di vista medico legale, la malattia in generale si sostanzia come un’alterazione peggiorativa quali-quantitativa del precedente stato di salute ed è caratterizzata da apprezzabile anormalità, evoluzione, disfunzionalità e bisogno di cure.

Appare opportuno precisare che le malattie croniche, come principale causa di morte quasi in tutto il mondo, costituiscono un gruppo eterogeneo di condizioni morbose. Si caratterizzano per i sintomi che perdurano nel tempo – in maniera costante ovvero con alterne fasi di remissione/riacutizzazione – e richiedono sicuramente un modello assistenziale che se ne occupi a tutto campo, dalla prevenzione al sostegno palliativo. In ambito medico legale, si tratta di malattie che, inducendo

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effetti menomativi permanenti, sono suscettibili di valutazione più pertinenti all’ambito delle prestazioni di invalidità.

Diversamente, per configurarsi come indennizzabile, la malattia deve essere riferita ad una condizione patologica in fase acuta o riacutizzata la cui evoluzione, più o meno prolungata nel tempo, si concretizza in una guarigione – o, comunque, in una stabilizzazione – tale da consentire la ripresa dell’attività lavorativa nel breve periodo.

Quindi, alla luce dell’interpretazione fornita, può intendersi che il legislatore abbia voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui l’indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di “degenza domiciliata”.

A tale scopo, si fornisce un elenco di patologie che, in linea con l’impostazione sopra delineata, rientrano nella specifica tutela stabilita dalla recente normativa.

Quali sono gli adempimenti di competenza del lavoratore

Per il riconoscimento della tutela in argomento, al fine di poter garantire il reale soddisfacimento di tutti i requisiti sanitari sopra descritti, è necessario che gli Uffici medico legali dell’Istituto possano visionare informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel certificato di malattia.

Infatti, tenuto conto di quanto sopra specificato, per l’individuazione delle fattispecie rientranti nel campo di applicazione della norma, è necessario determinare:

 la natura clinica del processo morboso;

 l’entità della disfunzione che si è determinata ai fini della valutazione della gravità della patologia indicata nella norma;

 il manifestarsi in modo acuto, anche se più ampiamente iscritto in un decorso cronico;

 la sua evoluzione così come modificata dalla terapia;

 il suo essere ingravescente;

 la compromissione totale della capacità lavorativa alla mansione specifica.

Pertanto, per il riconoscimento del diritto alla prestazione, l’Istituto dovrà necessariamente ricevere, oltre al certificato di malattia regolarmente prodotto, anche ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l’effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia cronica con le caratteristiche sopra descritte.

Il lavoratore, quindi, dovrà produrre il certificato di malattia nei tempi e nelle modalità vigenti e dovrà, altresì, consegnare agli uffici Inps:

 il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (Mod. SR06, opportunamente aggiornato, disponibile sul sito web dell’Inps), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi on line dell’Istituto;

 un plico chiuso contenente la documentazione medica di cui sopra e riportante la dicitura

“contiene dati sensibili di natura sanitaria”.

Qualora non sia possibile accogliere la domanda di malattia avanzata ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, come sopra descritto, si procederà, comunque, ove sussistano i requisiti normativamente previsti, d’ufficio – senza obbligo di ulteriore istanza –

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all’erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia (circolari n. 76/2007 e n.

77/2013).

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2) Legge di Bilancio 2018: per il prossimo anno finanziario saranno molte novità in materia di lavoro

Nella riunione del 16 ottobre 2017 il Consiglio dei Ministri ha emanato il Ddl concernente al bilancio di previsione dello Stato per l’ anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020. Il Governo ha proceduto alla ratifica di una manovra finanziaria volta da un lato a rispettare gli impegni di bilancio concordati con la Commissione europea, la correzione del disavanzo strutturale dello 0,3% e il calo del deficit in rapporto al Pil all’1,6%, e dall’altro a consolidare una crescita inclusiva e sostenibile, con lo stanziamento di circa 20 miliardi.

Importanti le misure per favorire l’occupazione e ottimizzare il mercato del lavoro:

Incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile: dal 1° gennaio i datori di lavoro nel settore privato possono assumere giovani con contratti a tutele crescenti (contratto a tempo indeterminato) usufruendo di uno sgravio triennale sui contributi previdenziali pari al 50%. Lo sconto riguarda anche le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017. La decontribuzione si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, qualunque sia l’età anagrafica al momento della prosecuzione e quando un datore di lavoro assume, entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio.

Blocco tributi e addizionali locali: si protrae anche per il 2018 il blocco dell’aumento delle quote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali.

Competitività: sono confermate molte misure di contenimento del cuneo fiscale e quelle a favore dello sviluppo, già contenute nella precedente legge di bilancio, come il superammortamento e l’iperammortamento. Inoltre si confermano le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica.

Sostegno per le piccole e medie imprese: si proroga la misura di sostegno e promozione delle Pmi con investimenti in chiave di “Industria 4.0”.

Rinnovo contratti pubblico impiego: Sono stanziate le risorse per avviare il rinnovo, dopo molti anni, dei contratti del pubblico impiego.

Ape a tempo determinato: Per l’anno 2018 si estende il bacino di utenza dei beneficiari, includendo, anche in caso di scadenza di un contratto a tempo determinato, l’indennità, a condizione che il lavoratore, nei 3 anni anteriori alla cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

Ape sociale donna: La misura, sperimentalmente inserita con la precedente legge di bilancio, per le donne con almeno 63 anni di età e che non siano titolari di pensione diretta, permette di accompagnare con una indennità fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di

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vecchiaia. Il disegno di legge di bilancio 2018 permette l’ampliamento della platea dei beneficiari riducendo i requisiti contributivi alle donne con figli. La riduzione è pari a 6 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni.

Rita: È stabilizzata e semplificata la “Rendita integrativa temporanea anticipata”.

Misure per il Mezzogiorno: per il biennio 2018-2019 si rifinanzierà la misura che prevede l’ampliamento del credito di imposta per acquisto di bene strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud. Vengono prorogate le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, agevolazioni complementari a quelle già previste dalla normativa nazionale. Tra gli altri interventi figurano l’incremento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione rifinanziando la programmazione 2014-2020 e l’istituzione del Fondo imprese Sud volto alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese.

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3) I datori di lavoro domestici non hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL gli infortuni sul lavoro lievi, anche quando si tratta di prestazioni occasionali.

È quanto precisa Assindatcolf in relazione al nuovo adempimento, previsto dal 12 ottobre, di comunicare telematicamente i dati relativi ad infortuni che comportino l’assenza di un giorno (ad esclusione di quello in cui avviene l’evento). Pertanto, come si legge nel Comunicato stampa dell’Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico emanato il 13 ottobre 2017, il datore di lavoro domestico rimane obbligato alla sola comunicazione degli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni, utilizzando l’apposito modulo 4-bis RA, tramite PEC o raccomandata A/R.

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4) INPS – Messaggio 29 ottobre 2017: la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, nelle aree colpite da eventi sismici, precedentemente fissata al 30 ottobre 2017, è stata prorogata alla data del 31 maggio 2018

Come noto l’articolo 48, comma 13 del Decreto Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, aveva disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi degli eventi sismici in oggetto fino al 30 settembre 2017 (“Nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di

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ottobre 2017. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 37,035 milioni di euro per il 2016 e a 65,130 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196”. Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, dalla medesima previsione normativa, alla data del 30 ottobre 2017. L’Istituto ha provveduto a regolamentare la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi riferiti agli eventi sismici in trattazione con la Circolare n. 204/2016 e con la n. 2/2017 oltre che con il Messaggio n. 2174/2017. Le istruzioni relative alla ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione, entro la scadenza del 30 ottobre 2017, erano state, invece, fornite con il Messaggio n. 3124/2017. L'INPS, nel proprio Messaggio n. 4080 del 19 ottobre 2017, ha invece reso noto che l’articolo 2, comma 7, del Decreto Legge n. 148/2017, pubblicato recentemente in Gazzetta Ufficiale, ha modificato, con specifico riferimento alla data precedentemente fissata per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, le previsioni di cui al comma 13 del citato articolo 48 del Decreto Legge n. 189/2016: di conseguenza, l'Istituto ha provveduto a comunica che la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 30 ottobre 2017, è stata prorogata sino alla data del 31 maggio 2018.

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5) INL – Nota protocollo 17 ottobre 2017 n. 255: ulteriori indicazioni operative per il recupero di benefici normativi e contributivi

Con riferimento alla Circolare n. 3 del 18 luglio 2017, inerente al recupero dei benefici normativi e contributivi, l'INL ha ritenuto opportuno fornire, attraverso la Nota Prot. 255/2017/RIS del 17 ottobre u.s., alcune indicazioni operative, condivise con l’INPS e con l’INAIL, in risposta a specifiche richieste pervenute dagli Uffici territoriali. La Circolare n. 3 era intervenuta sulla portata applicativa dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 (“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”), per cui i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC, la cui assenza, all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dagli Istituti ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 (“Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art.

9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al

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controllo”), determina la perdita definitiva dei benefici in materia normativa e contributiva goduti.

Il permanere della situazione di irregolarità impedisce, quindi, la fruizione dei medesimi benefici per l’intera compagine aziendale fino all’intervenuta attestazione di regolarità con il DURC online.

Fermo restando quanto appena esposto, nella Nota in oggetto, l'INL ha avuto modo di chiarire che tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC. L'Atto dell'Ispettorato si conclude ribadendo che il procedimento di regolarizzazione di cui al citato articolo 4 non può trovare applicazione nel caso di accertamento delle specifiche violazioni di cui all’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015.

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6) Entrata in vigore a partire dal 18 ottobre del D.M. 4 settembre 2017, n. 150 che disciplina le modalità di accesso all'APE, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 173, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Come noto l'APE può essere richiesta dai soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che, al momento della richiesta di APE, hanno un’età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria (articolo 1, comma 167, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - “L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto“). Non possono ottenere l'APE i soggetti già titolari di un trattamento pensionistico. Il requisito anagrafico che consente la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di domanda di APE tiene conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del decreto in commento, come certificata dall'INPS, possono richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, attraverso la domanda di APE, la

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corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti.

Domanda di certificazione del diritto all'APE

La domanda di certificazione del diritto all'APE è presentata - tramite il portale INPS – da parte del soggetto richiedente direttamente o attraverso un intermediario autorizzato, specificamente delegato dal richiedente, rispetto al quale l'INPS verifica la validità della delega.

Certificazione del diritto all'APE

Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'APE, l'INPS comunica al richiedente per via telematica tramite il sito istituzionale, nella sezione riservata al richiedente e con contestuale invio dell'avviso di comunicazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda di certificazione, la certificazione del diritto all'APE, qualora sia accertato il possesso dei requisiti previsti oppure il rigetto della domanda.

Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile

L'importo minimo della quota di APE ottenibile è pari a 150 euro mensili. Ai fini della determinazione dell'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile, l'INPS determina l'importo mensile del trattamento pensionistico al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolato sulla base dei coefficienti di trasformazione vigenti alla data della domanda di APE, e relativi all'età posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianità contributiva dal 1°

gennaio 1996 e relativi all'età di pensionamento di vecchiaia per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. A tal fine, il calcolo dell'importo mensile del trattamento pensionistico deve essere effettuato sulla base degli elementi presenti negli archivi dell'INPS.

L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non può superare rispettivamente:

 il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE è superiore a 36 mesi;

 l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 24 e 36 mesi;

 l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 12 e 24 mesi;

 il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è inferiore a 12 mesi.

L'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, al momento della domanda, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE, non risulti superiore al 30 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

Domanda di APE

Il soggetto in possesso della certificazione di cui sopra presenta la domanda di APE all'INPS attraverso l'uso dell'identità digitale SPID almeno di secondo livello, secondo i modelli

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appositamente predisposti. La domanda è sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il sito istituzionale dell'INPS, direttamente o attraverso un intermediario autorizzato. Nella domanda di APE sono ricomprese la proposta del contratto di finanziamento, con indicazione dell'istituto finanziatore prescelto; la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione dell'impresa assicuratrice prescelta; l'istanza di accesso al fondo di garanzia. Contestualmente alla domanda di APE, il soggetto richiedente presenta all'INPS domanda di pensione di vecchiaia. Nella domanda di APE il soggetto richiedente indica:

 di voler accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva età di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi della normativa vigente;

 l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti dell'importo minimo e dell'importo massimo;

 l'importo di eventuali rate per debiti erariali;

 l'importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE;

 l'importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

L'INPS provvede a trasmettere all'istituto finanziatore che è stato indicato da parte del soggetto richiedente, mediante flusso telematico, secondo le modalità stabilite nell’ambito dell'accordo quadro, la domanda di APE unitamente alla proposta di contratto di finanziamento e con evidenza dell'importo della commissione di accesso al fondo di garanzia. L'INPS provvede quindi alla trasmissione della proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza all'impresa assicuratrice che è stata scelta dal richiedente. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento, ovvero l'eventuale comunicazione di mancata accettazione della stessa. L'INPS mette a disposizione dell'impresa assicuratrice indicata dal soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore.

L'impresa assicuratrice accetta la proposta di assicurazione e la trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico. L'APE si perfeziona a partire dalla data in cui sono pubblicate in formato elettronico, nell’ambito della sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l'accettazione del contratto di finanziamento e l'accettazione della proposta di assicurazione. La pubblicazione dei predetti documenti viene contestualmente comunicata da parte dell'INPS al soggetto richiedente all'indirizzo di posta elettronica che è stato fornito dallo stesso nella domanda di APE. Qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita, l'ammontare del finanziamento e la relativa durata vengono rideterminati in una misura che è corrispondente alle variazioni disposte, a meno che il richiedente non abbia espresso, in sede di domanda di APE, la volontà di non voler accedere a tale finanziamento supplementare.

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L’estinzione anticipata del finanziamento

I percettori dell'APE possono fare domanda di estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento all'istituto finanziatore tramite il sito istituzionale dell'INPS. A seguito della presentazione della domanda di estinzione anticipata, l'istituto finanziatore determina l'importo da restituire e lo comunica al richiedente. In caso di estinzione anticipata parziale, l'istituto finanziatore comunica all'INPS, che ne informa il richiedente, e all'impresa assicuratrice, il nuovo piano di ammortamento e l'importo della nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione.

L'estinzione anticipata si perfeziona con il pagamento dell'importo da restituire, da parte del richiedente, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istituto. In caso di estinzione anticipata parziale, è previsto il pagamento di un indennizzo a ristoro dei costi amministrativi e di gestione.

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7) INAIL – Circolare n. 46 del 17 ottobre 2017: modalità di adeguamento dei sistemi di autenticazione on-line

Con l'istituzione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (Spid), le Pubbliche Amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi, oltre che con tale sistema, anche mediante analoghi sistemi di riconoscimento. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 24 ottobre 2014 il legislatore ha provveduto alla definizione delle caratteristiche di questo sistema e ha stabilito una serie di regole funzionali finalizzate alla gestione della cosiddetta identità digitale, definita come la "rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi". L’identità digitale viene verificata attraverso l'insieme dei dati che sono stati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità di cui al Decreto stesso. Alla luce di ciò, l'INAIL, con la propria Circolare n. 46 del 17 ottobre 2017, ha provveduto a rendere nota la prosecuzione del processo di adeguamento dei sistemi di autenticazione per l’accesso ai servizi online dell'Istituto (avviato con la Circolare del 30 novembre 2015, n. 81). Al fine di procedere all’innalzamento degli standard di sicurezza degli accessi ai servizi online, con particolare riguardo all’obbligo di accertare l’identità dei soggetti che accedono ai servizi e alle banche dati dell’Istituto, l’INAIL è attualmente impegnata ad effettuare la bonifica di tutte le categorie di utenti che operano a vario titolo con delega o patrocinio per conto di soggetti terzi (ad esempio Patronati, Associazioni di categoria, Caf etc.) le cui credenziali ancora non siano in grado di soddisfare i livelli di sicurezza dell’identità digitale previsti dalla suddetta normativa.

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8) Contributi artigiani e commercianti: il prossimo 16 novembre va in scadenza il versamento della 3’rata per l’anno 2017

Entro il prossimo 16 novembre i soggetti che risultano essere iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS sono tenuti al versamento della terza rata 2017 relativa al contributo fisso.

Si ritiene opportuno provvedere a ricordare che, in linea generale, il versamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, alle seguenti scadenze.

Termine Scadenza

16 maggio Versamento prima rata

20 agosto Versamento seconda rata

16 novembre Versamento terza rata

16 febbraio anno successivo Versamento quarta rata

Tale contribuzione viene determinato a valere su di un reddito minimale che, per quanto riguarda l’anno 2017, è pari a 15.548,00 euro. Per il reddito che risulti eventualmente essere in eccedenza rispetto al minimale e fino a concorrenza del reddito massimale, che per il 2017 è pari a € 76.872,00 (frazionabile a mese) ovvero € 100.324,00 (non frazionabile) per i soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995, iscritti a partire dal 1996, il versamento contributivo avviene in termini di saldo e di acconto. Quest’ultimo viene calcolato sulla totalità dei redditi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa dell’anno precedente (2016) dichiarati ai fini IRPEF (al netto di eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti), e risultanti dal modello Redditi.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Come anticipato, per l’anno 2017, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all’anno 2016 ed è pari a 15.548,00 euro. Nello specifico, per quest’anno, l’onere contributivo sarà determinato applicando le seguenti aliquote (si veda in proposito la circolare INPS n. 22/2017).

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Aliquote gestione artigiani e commercianti 2017

Reddito

Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni

Collaboratore di età non superiore a 21 anni

Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti

fino a € 46.123 23,55% 23,64% 20,55% 20,64%

da € 46.123 a € 76.872 [o da € 46.124 a € 100.324 (*)]

24,55% 24,64% 21,55% 21,64%

(*) Per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

Di conseguenza, il contributo che deve essere calcolato sul reddito “minimale” risulta essere così suddiviso:

Artigiani Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/

coadiutori di età superiore ai 21 anni

3.668,99 (3.661,55 per IVS + 7,44 per

maternità)

3.682,99 (3.675,55 per IVS + 7,44 per

maternità)

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

3.202,55 (3.195,11 per IVS + 7,44 per

maternità)

3.216,55 (3.209,11 per IVS + 7,44 per

maternità)

Per i periodi che abbiano una durata inferiore a quella dell’anno solare, il contributo sul

“minimale” rapportato a mese risulta essere pari a:

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Artigiani Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

305,75 (305,13 IVS + 0,62 maternità)

306,92 (306,30 IVS + 0,62 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

266,88 (266,26 IVS + 0,62 maternità)

268,05 (267,43 IVS + 0,62 maternità)

Si rammenta, poi, che:

 a carico dei soli soggetti iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali (commercianti) trova applicazione l’aliquota “aggiuntiva” dello 0,09% per la copertura dell’indennizzo spettante in caso di cessazione dell’attività (articolo 5 del D.Lgs n. 207/1996, prorogato al 31 dicembre 2018 dalla Legge n. 147/2013);

 per i soggetti di età superiore a 65 anni – già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti – è riconosciuta una riduzione del 50% dei contributi dovuti;

 per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

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9) Consulenti del Lavoro – Circolare 18 ottobre 2017: analisi del cumulo contributivo per i professionisti

Il 12 ottobre 2017 l’INPS ha rilasciato la Circolare n. 140/2017 con cui l’Istituto ha provveduto a fornire, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i criteri interpretativi e operativi per il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso Enti di previdenza privati. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la Circolare n. 9 del 18 ottobre, analizza il contenuto del suddetto atto dell'Istituto, con particolare riferimento ai quattro trattamenti pensionistici che possono essere ottenuti in regime di cumulo ai sensi di quanto viene previsto dalla Legge n. 228/2012:

 la pensione di vecchiaia (progressiva);

 la pensione anticipata;

 la pensione di inabilità;

 la pensione ai superstiti.

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All'interno della Circolare della Fondazione sono presenti numerose tabelle ed esempi che, per ognuno dei quattro trattamenti suindicati, presentano le modalità con effettuare il calcolo del trattamento pensionistico.

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10) Autorizzazione alla contribuzione una tantum per il CCNL Oreficeria - Industria

Con l’accordo sottoscritto in data 18 maggio 2017, le aziende, mediante affissione in bacheca, hanno chiesto, in occasione del rinnovo del CCNL, per conto dei sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM, ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria pari a 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di gennaio 2018. Pertanto, le aziende distribuiranno, insieme alle buste paga di ottobre 2017, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnata all’azienda entro il 15 novembre 2017. Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni imprenditoriali alle organizzazioni Sindacali FIM, FIOM e UILM territoriali del numero delle trattenute effettuate.

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11) CCNL Oreficeria - Industria: una Tantum ad ottobre per gli addetti del settore orafo argentiero e della gioielleria.

L’accordo sindacale sottoscritto in data 18 maggio 2017 ha stabilito che, con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017, a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili (€ 20,00) che competeranno in relazione alla durata anche non consecutiva del rapporto di lavoro (con esclusione dei periodi di aspettativa, permesso non retribuito, congedo parentale e periodi nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione a carico azienda) nel periodo che va dal 1° giugno 2017 sino al 30 settembre 2017. La frazione di mese retribuita superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero, quella sino a 15 giorni non sarà computata. L’importo forfettario è stato quantificato considerando in esso anche gli eventuali riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Il medesimo non sarà utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo forfetario sarà coerentemente riproporzionato. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui alle norme di legge.

Le giornate di assenza lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, comprese tutte le tipologie di CIG, intervenute nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 ed il 30 settembre 2017, con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra.

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12) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: pubblicato il Decreto 12 settembre 2017 relativo agli sgravi previsti a favore dei datori per l’adozione di istituti di conciliazione vita- lavoro

Il Decreto 12 settembre 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, riconosce sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro privati che abbiano previsto, nell’ambito dei relativi contratti collettivi di lavoro aziendali, istituti finalizzati alla conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori. Il decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato in data 17 ottobre u.s. da parte dello stesso Ministero del Lavoro, nella sezione “pubblicità legale” del proprio sito istituzionale.

L'Atto ministeriale, in attuazione dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 80/2015, definisce quali siano i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, messe a disposizione a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi, al fine consentire l’incentivazione della contrattazione di secondo livello di cui all'articolo 1 della Legge n. 247/2007 e riconosce i suddetti benefici ai datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali recanti l'introduzione di misure finalizzate alla conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalla normativa vigente. Il Decreto in commento presenta poi, nell'ordine:

 le misure di conciliazione;

 i criteri e le modalità di determinazione del beneficio;

 il deposito dei contratti;

 la presentazione delle domande per l’ammissione al beneficio;

 il monitoraggio;

 la copertura finanziaria.

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13) INPS – Messaggio n. 4025 del 17 ottobre 2017 – Gestione Pubblica: procedure di invio delle Note di rettifica

Facendo riferimento al possibile differenziale esistente tra l’importo dei contributi dichiarati e quello dei contributi effettivamente calcolati sulla base delle aliquote contributive vigenti per le gestioni oggetto di denuncia, l'attivazione della relativa procedura per la comunicazione delle somme dovute all’INPS è stata diffusa dallo stesso Istituto, con Messaggio n. 4025 del 17 ottobre 2017, a seguito dell’elaborazione degli elementi E0 del flusso Uniemes-ListaPosPA. La citata procedura prevede che venga inviata una “Nota di Rettifica” nell’ambito della quale viene evidenziato quale sia l’ammontare complessivo che fa riferimento ai singoli debiti calcolati sulle diverse gestioni. Il Messaggio dell'INPS in esame specifica che il dettaglio analitico relativo ai singoli contributi ricalcolati è reso disponibile ai soggetti interessati tramite il servizio web di consultazione delle denunce seguendo il percorso: “Visualizzazioni DMA ->Interrogazioni ->

Ricerca Note di Rettifica” e si conclude rendendo nota, al fine di consentire il versamento delle somme eventualmente dovute all’Istituto, l'istituzione della causale Px69 (dove alla x deve essere

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inserito il codice identificativo della Gestione Dipendenti Pubblici alla quale il versamento si riferisce).

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14) Fondo PRIAMO - Autoferrotranvieri: circolare operativa sul versamento del "contributo contrattuale"

Con la Circolare n. 4/2017, Priamo rende note le modalità di applicazione dell’articolo 38, comma a), del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori - Mobilità - TPL, il quale ha previsto la destinazione al fondo PRIAMO, da parte di tutte le aziende operanti nel settore, di un contributo in favore di tutti i loro dipendenti assunti a tempo indeterminato, compresi quelli per i quali è stato sottoscritto un contratto di apprendistato. Per i lavoratori che risultano essere già iscritti a PRIAMO alla data del 1° luglio 2017, o che si iscriveranno successivamente con la modalità di adesione volontaria, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto viene previsto dal CCNL (2% quota azienda, 2% quota lavoratore, TFR). Il contributo sarà conferito nel medesimo comparto indicato dal lavoratore nella domanda di adesione volontaria. Per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino essere ancora iscritti al Fondo, tale contributo comporta l'adesione contrattuale a PRIAMO, senza che sussistano ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende e dei lavoratori: tale contributo sarà conferito al comparto garantito.

1) Le adesioni effettuate per via contrattuale

 Aderenti non censiti

L'aderente in conseguenza del solo citato contributo versato acquisisce uno status identico a a quello delle altre tipologie di aderenti, espliciti e taciti: potrà quindi esercitare le medesime facoltà e diritti degli altri associati al Fondo. Sarà possibile, pertanto, chiedere lo switch (cambio comparto) della posizione in altro comparto (diverso da quello garantito) secondo le procedure in essere del Fondo PRIAMO. Nel caso in cui un lavoratore neo assunto, che risulti essere già iscritto a PRIAMO in forza di una adesione contrattuale, destini tacitamente il TFR maturando a PRIAMO (trascorsi 6 mesi dall'assunzione) il datore di lavoro comunicherà con le consuete modalità la variazione del tipo di adesione. I dati dell'iscritto saranno aggiornati e la posizione e contribuzione maturanda saranno investiti nel comparto garantito. II lavoratore che è iscritto a PRAIMO per effetto del versamento del contributo ex articolo 38 a) del CCNL, che desideri che gli vengano conferiti i versamenti previsti dal CCNL (2% quota azienda, 2% quota lavoratore, TFR), dovrà iscriversi volontariamente compilando l'apposito modulo (scaricandolo dal sito istituzionale di PRIAMO www.fondopriamo.it) in cui assevera la propria volontà di iscriversi al Fondo ricevendo tutti i contributi previsti dal CCNL.

 Lavoratori già iscritti (con iscrizione volontaria) a PRIAMO

Per i lavoratori che risultano già iscritti al fondo PRIAMO con la modalità di adesione volontaria, il contributo sarà conferito al comparto del Fondo dove l'aderente ha già scelto di destinare i contributi paritetici, previsti dal CCNL (2% quota azienda, 2% quota lavoratore) secondo le modalità in essere.

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2) Le contribuzioni contrattuali – Modalità di versamento

 II versamento del contributo contrattuale relativo all'esercizio 2017, dovrà essere effettuato al Fondo accorpandolo al versamento dei contributi previdenziali, secondo le seguenti tempistiche ed importi:

 Euro 45,80 da versare entro il 16 ottobre 2017 (da inserire nella lista di competenza settembre 2017);

 Euro 12,00 da versare il 16/11/2017(da inserire nella lista di competenza ottobre 2017);

 Euro 12,00 da versare il 16/12/2017 (da inserire nella lista di competenza novembre 2017);

 Euro 12,00 da versare il 16/01/2018 (da inserire nella lista di competenza dicembre 2017);

A decorrere dal gennaio 2018, il versamento del contributo contrattuale a PRIAMO, sarà ripartito su dodici mensilità, avverrà con cadenza mensile, di importo pari a euro 6,80 e sarà inserito all'interno delle liste di contribuzione mensili, secondo le modalità operative di seguito riportate.

3) Modalità operative per la gestione delle iscrizioni e delle contribuzioni contrattuali Aziende che non sono associate a PRIAMO

 Come iscrivere l'azienda al Fondo Pensione PRIAMO:

Le aziende che applicano il CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-Mobilità) e non sono ancora iscritte a Priamo, devono effettuare la registrazione direttamente dal sito internet del Fondo, www.fondopriamo.it. Per effettuare la registrazione dell’azienda, è sufficiente accedere al link

"Procedura di registrazione aziende non iscritte" presente nell'home page del sito istituzionale del Fondo. Cliccando su questo collegamento, si presenterà una schermata TFAS dove verranno richiesti i principali dati relativi all’azienda. Dopo aver inviato la scheda azienda regolarmente sottoscritta verrà ricevuta una e-mail con il codice che è stato attribuito dal sistema all’azienda e le relative credenziali necessarie per accedere all'area aziendale riservata. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato nel termine stabilito (16 di ogni mese) a mezzo bonifico bancario.

Causale da utilizzare nel bonifico:

CODICE AZIENDA ASSEGNATO-INIZIO COMPETENZA- FINE COMPETENZA (es PR001- 20171001- 20171031) Il Conto corrente di raccolta delle contribuzioni del Fondo Priamo ha le seguenti coordinate: IT 50 L 03479 01600 000801108900. L'invio delle liste di contribuzione con competenza mensile deve avvenire nel termine previsto (16 di ogni mese)

Aziende che sono già associate a PRIAMO

Le aziende già iscritte al Fondo, dovranno provvedere, in via prioritaria, a trasmettere al fondo PRIAMO i dati anagrafici relativi ai lavoratori che non sono iscritti in forma volontaria (in assenza di adesione con sottoscrizione di modulo di adesione), al fine di consentire al Fondo l'aggiornamento del data base e la riconciliazione del contributo contrattuale.

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15) INPS – Circolare n. 139 del 12 ottobre 2017 - Gestione separata: prestazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera

L’INPS, con la circolare n. 139 del 19 ottobre 2017, ha offerto alcune indicazioni operative e linee di indirizzo in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 8, comma 10, della Legge n. 81/2017 (“Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera”), che per i lavoratori della Gestione separata ha disposto che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100%, vengano equiparati alla degenza ospedaliera. Tale equiparazione comporta infatti l’applicazione di una disciplina diversa con riferimento ai termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione, della durata della tutela riconosciuta (da un massimo di 61 giorni annui a un massimo di 180 giorni annui) e dell’ammontare del trattamento economico spettante (determinato annualmente e commisurato al numero di mensilità di versamenti contributivi effettuati).

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16) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 21062/2017: niente licenziamento per un solo errore non grave

Secondo l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione è sempre necessario verificare l’esistenza di una proporzionalità tra i fatti contestati al lavoratore e la sanzione ad esso inflitta da parte del datore. Nel caso di provvedimento espulsivo per giusta causa del dipendente è necessario che sussista una adeguata proporzionalità tra la sanzione disciplinare che viene irrogata e la gravità del fatto contestato. Tale valutazione deve essere effettuata tenendo conto, tra l'altro, anche del peso da attribuire all’elemento dell'elemento intenzionale attribuibile all’episodio contestato, alla durata del rapporto di lavoro ed alle pregresse sanzioni in cui sia eventualmente incorso il dipendente. Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 21062/2017, ha ritenuto di dover in parte accogliere il ricorso proposto da parte di un dipendente, oggetto di un provvedimento espulsivo per giusta causa poiché aveva richiesto un permesso da lavoro di un giorno per assistere la figlia malata e si era poi recato a una manifestazione sindacale. La Suprema Corte di Cassazione ha accolto la censura con cui il ricorrente aveva dedotto un difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare che era stata applicata senza tenere conto della possibilità di irrogare la sanzione conservativa prevista dal contratto collettivo in riferimento alle ipotesi di assenza da lavoro ovvero di suo abbandono senza giustificato motivo o giustificazione alcuna. Per i Giudici della Suprema Corte, in buona sostanza, come da indirizzo giurisprudenziale peraltro più che consolidato, è necessario che la giusta causa di licenziamento concretizzi la fattispecie di una grave negazione degli elementi la cui sussistenza

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viene ritenuta essere essenziale nell’ambito del rapporto di lavoro, in particolare di quello fiduciario. In questo contesto, il giudice è necessariamente tenuto a valutare, da un lato, la gravità dei fatti che vengono addebitati al lavoratore, in relazione alla loro portata sia soggettiva che oggettiva, le circostanze nelle quali sono stati realizzati i comportamenti in conseguenza dei quali viene ritenuto di irrogare la sanzione disciplinare e l'intensità del profilo intenzionale ad essi riferibile. Dall'altro, deve essere tenuto nel debito conto la proporzionalità tra i fatti e la sanzione che si ritiene di dover infliggere. Solo in questo modo è possibile chiarire se effettivamente la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si fonda la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale in concreto da giustificare la massima sanzione disciplinare (licenziamento). In particolare, il requisito della proporzionalità esige una valutazione che non può essere astratta dell'addebito, ma attenta a ogni aspetto concreto del fatto addebitato al lavoratore, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità rispetto all'utile prosecuzione del rapporto. Pertanto, spiega la sentenza in esame, deve essere assegnato un particolare rilievo alla configurazione delle mancanze che viene operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità di quello che può essere definito come l'elemento intenzionale, al grado di affidamento che viene richiesto dalle mansioni affidate al lavoratore, alle precedenti modalità con cui è stata data attuazione al rapporto, alla durata dello stesso, all’assenza di pregresse sanzioni disciplinari ed alla natura e tipologia del rapporto medesimo. Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, è stato ritenuto che la Corte territoriale abbia omesso ogni considerazione degli elementi oggettivi e soggettivi in quanto il lavoratore aveva preso una sola giornata di assenza lavorativa, con assenza di premeditazione, e aveva deciso di partecipare alla manifestazione solo dopo aver ottenuto la rassicurazione del medico sulle condizioni non gravi della figlia e ormai in orario non più compatibile con il rispetto del primo turno di lavoro per quel giorno assegnatogli. Ai fini della corretta applicazione del principio di proporzionalità, integrante la giusta causa di licenziamento, tali fatti avrebbero dovuto essere comparati con le sanzioni disciplinari a carattere conservativo (ammonizione scritta, multa e sospensione) in riferimento alle ipotesi (assenza dal lavoro, abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo ovvero giustificazione entro il giorno successivo) che vengono stabilite dal CCNL di categoria ratione temporis applicabile. In forza di queste considerazioni tutta la questione viene riproposta al giudice del rinvio.

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17) Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 3 ottobre 2017, n. 23050.

Collocazione in mobilità e posizione contributiva utile al pensionamento, in caso di informazioni errate da parte dell’INPS

Collocamento in mobilità e posizione contributiva utile al pensionamento: in caso di informazioni errate da parte dell’INPS l’eventualità che alla produzione del danno concorra l’amministrato creditore, perché ad esempio non approfondisce il contenuto di una comunicazione non chiara o incompleta, non basta ad escludere la responsabilità della pubblica amministrazione

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18) Suprema Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 2 ottobre 2017, n. 22997.

Pronuncia in relazione alla norma che prevede il reinquadramento e l’accesso alla dirigenza a seguito del passaggio ad altra PA

La norma che prevede reinquadramento e accesso alla dirigenza a seguito del passaggio ad altra PA, non si applica a segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite all’entrata in vigore della legge (Finanziaria 2005).

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19) Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 3 ottobre 2017, n. 23053. L’obbligo di consegnare ai lavoratori, all’assunzione, la dichiarazione con i dati di registrazione effettuata nel libro matricola e la dichiarazione di assunzione

Opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro. L’obbligo di consegnare ai lavoratori, all’assunzione, la dichiarazione con i dati di registrazione effettuata nel libro matricola e la dichiarazione di assunzione è violato non solo in caso di mancata consegna ma anche in caso di ritardo nella consegna.

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20) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 14454/2017 – È lecito assoldare un investigatore privato al fine di verificare l’attività del dipendente

Secondo la Suprema Corte di Cassazione deve essere condivisa la legittimità del provvedimento espulsivo comminato nei confronti del dipendente scoperto a "maneggiare" la cassa in base a quanto riferito da un investigatore privato all’uopo ingaggiato. In sostanza, secondo gli Ermellini, è lecito per il datore di lavoro ingaggiare un investigatore affinché controlli quello che è l'operato del dipendente se il presunto illecito non riguarda il mero inadempimento della prestazione di lavoro, bensì venga ad incidere sul patrimonio aziendale. Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 14454/2017, con cui ha respinto il ricorso di un dipendente che aveva chiesto dichiararsi l'illegittimità del provvedimento espulsivo adottato a suo carico dal datore di lavoro. L'addetto alla cassa, su cui il datore di lavoro nutriva sospetti in relazione ad alcuni ammacchi di cassa, era stato scoperto a non registrare le operazioni di vendita in base all’attività di investigatori privati, ingaggiati da parte del datore di lavoro che, all’uopo, si erano finti clienti. Per il dipendente licenziato si è rivalato inutile chiedere la censura della sentenza impugnata poiché aveva fondato le proprie conclusioni sulle dichiarazioni dei dipendenti dell'Agenzia che erano stati incaricati dei controlli: tali elementi di prova, secondo la difesa, sarebbero stati privi di adeguati riscontri, inattendibili e comunque illegittimamente assunti, posto che non risultava fatta al lavoratore la comunicazione prevista dalla richiamata disposizione dello Statuto dei lavoratori. In realtà, ha precisato la Suprema Corte di Cassazione, per quanto attiene all'utilizzo delle dichiarazioni rilasciate da parte dei dipendenti dell'Agenzia investigativa, la Corte di appello, precedentemente investita della causa, si era uniformata al principio di diritto, espresso in

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fattispecie analoghe, secondo cui: "in tema di controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, in ordine agli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione lavorativa, ma incidano sul patrimonio aziendale, sono legittimi - e non presuppongono necessariamente illeciti già commessi - i controlli occulti posti in essere dai dipendenti dell'agenzia". In buona sostanza, la fattispecie di cui all’oggetto, concretizza la fattispecie in cui i soggetti che, fingendosi normali clienti dell'esercizio, si limitano a presentare alla cassa la merce acquistata ed a pagare il relativo prezzo, senza per questo porre in essere manovre dirette ad indurre in errore l'operatore. Inoltre, a tutela del diritto di difesa dell'incolpato, è necessario che la contestazione sia tempestiva e che l'accertamento non sia limitato a un unico episodio, non sempre significativo, e sia corroborato dall'accertamento delle giacenze di cassa alla fine della giornata lavorativa del dipendente (in proposito si veda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.

18821/2008). Nel caso di specie, la Corte, nel dare applicazione a tale principio, ha accertato che gli elementi forniti dall'agenzia investigativa erano "stati raccolti in un apprezzabile lasso di tempo", avevano "riguardato molteplici episodi" e, soprattutto, avevano "trovato conferma nelle verifiche contabili operate dalla società e ritualmente documentate".

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21) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 14468, pubblicata il 9 giugno 2017: in caso di infortunio sul lavoro il datore è tenuto a provare l’effettivo rispetto delle regole che devono essere rispettate in materia di sicurezza

In materia di sicurezza sul lavoro esistono norme specifiche in ragione del tipo di attività lavorativa che viene svolta. Sussiste, inoltre, una norma generale, altrimenti detta di chiusura, che viene esplicitamente posta a tutela della salute dei prestatori di lavoro nel caso in cui si registri la mancanza di una peculiare disciplina in materia. L'articolo 2087 del Codice civile, infatti, prevede che: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Ciò posto, nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro, al dipendente spetterà l'onere di dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro, dell'infortunio stesso ovvero della malattia, nonché del nesso di causalità tra l'ambiente di lavoro, ovvero tra l'impiego di un determinato strumento di lavoro, ed il danno che è stato subito.

Viceversa, il datore di lavoro, per poter andare esente dall’attribuzione di responsabilità in merito, sarà tenuto a dimostrare di aver provveduto al rispetto della specifica normativa antinfortunistica, nonché di aver adottato tutte quelle misure sufficienti a tutelare la salute del lavoratore, anche vigilando sul rispetto delle regole apprestate dall'ordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Questi principi fondamentali sono stati di recenti ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14468, pubblicata in data 9 giugno 2017. Al fine di chiarire l’effettiva portata della pronuncia in commento sarà opportuno risalire a quella che è stata la vicenda in conseguenza della quale si è avuta la pronuncia degli Ermellini di cui in epigrafe. A seguito di un incidente sul posto di lavoro, verificatosi in dipendenza della rottura di un macchinario, il lavoratore coinvolto nell’evento

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chiamava in giudizio la ditta datrice chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Lo stesso aveva provato di essere dipendente della ditta, di svolgere mansioni di operaio specializzato addetto ad un

"trapano a colonna" e di aver subito lo schiacciamento di una mano a conseguenza dell'improvviso cedimento del braccio orizzontale di sostegno della macchia utensile con cui stava operando.

Intervenuti sul luogo di lavoro gli ispettori dell'ASL veniva accertata la recente produzione della macchia utensile in parola e la sua certificazione CE, il buono stato generale dell'utensile stesso, l'assenza di anomalie nel suo funzionamento, il corretto utilizzo dello stesso e che, pertanto, "la caduta del braccio del macchinario era dovuta ad una improvvisa rottura (guasto cedimento strutturale) dei meccanismi elettromeccanici deputati al sollevamento-abbassamento del braccio, evento da ritenersi non ragionevolmente prevedibile". Sulla scorta dell'anzidetta relazione il Tribunale di Bergamo e, quindi, la Corte d'Appello di Brescia, rigettavano la domanda risarcitoria avanzata da parte dell’operaio che, comunque, procedeva a proporre ricorso per Cassazione, con il quale si eccepiva, tra l'altro, la violazione e l'errata applicazione dell'articolo, 2087 del Codice civile, in particolare, l'errata ripartizione dell'onere della prova. Ed invero, la Corte d'Appello, riferisce il giudice di legittimità, sosteneva che l'infortunio fosse dovuto ad un evento imprevedibile, ritenendo con ciò liberato il datore di lavoro dalla presunzione di colpa sullo stesso incombente nel momento in cui il lavoratore assolve al proprio onere probatorio. A tal proposito ricorda la medesima Corte il proprio precedente per cui: (si veda Suprema Corte di Cassazione, sentenza n.

16003 del 2007) “il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge”. Tale orientamento è stato confermato anche dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 20533 del 2015 per la quale: "ai fini della configurabilità della responsabilità' del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell'infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l'utilizzazione del macchinario o la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato, ex art. 2087 cod. civ., tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica – siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell'evento, cioè se abbia il carattere dell'abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile". Fermo restando che il datore di lavoro non può essere ritenuto oggettivamente responsabile né obbligato a predisporre accorgimenti atti a salvaguardare il lavoratore da cause d'infortunio del tutto imprevedibili (in

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proposito si veda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 312/2014). Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione continua affermando che “la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati in relazione all'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'adempimento degli obblighi di protezione specifici del datore di lavoro rispetto alle caratteristiche del macchinario e alle modalità di uso, atteso che il vizio strutturale, quale fatto liberatorio, non può prescindere dalla prova circostanziata offerta dal parte del datore di lavoro dell'assolvimento dei suddetti obblighi, prova non soddisfatta dal mero rinvio operato dalla Corte d'Appello alle circostanze rilevate dagli ispettori dell'ASL”. Peraltro, il datore di lavoro è sempre tenuto “ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti”, a prescindere della marchiatura di conformità CE (si veda in proposito la sentenza della Suprema Corte di Cassazione penale n. 54480/2016 e la sentenza, sempre della Suprema Corte di Cassazione penale n. 3626/2016). Il ricorso, quindi, viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello competente per territorio, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi di diritto enunciati.

25 ottobre 2017 Massimo Pipino

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