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Pedone attraversa la strada con nebbia: di chi è la colpa?

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Pedone attraversa la strada con nebbia: di chi è la colpa?

Autore: Redazione | 04/04/2018

Investimento a causa della scarsa visibilità: la vittima dell’incidente stradale è responsabile per non aver rispettato le strisce pedonali?

Il pedone ha sempre ragione. Anche se non è un’affermazione esatta dal punto di vista giuridico, nei fatti è quasi sempre così. È questa la conseguenza del particolare regime dell’onere della prova che, in caso di investimento di un passante che attraversa la strada, impone all’automobilista dimostrare che

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l’infortunato è sbucato all’improvviso, fuori dalle strisce e in modo tanto celere da non consentire la frenata anche a chi procedeva a velocità moderata.

L’attraversamento del pedone, insomma, deve porsi come un fattore imprevedibile e inevitabile. Perché il pedone ha (quasi) sempre ragione? Perché, se anche il conducente dice il vero, ma non riesce a dimostrarlo, perde ugualmente la causa e deve risarcirgli i danni (per il tramite della sua assicurazione). Non per questo però il pedone deve abusare della sua posizione di vantaggio: non può cioè scendere all’improvviso dal marciapiede senza guardare e, soprattutto, deve prestare particolare attenzione laddove le condizioni di visibilità sono ridotte. Si pensi al caso del pedone che attraversa la strada con la nebbia e fuori dalle strisce: di chi è la colpa in questo caso? La questione è stata, proprio ieri, analizzata dalla Cassazione [1]. Vediamo cosa hanno detto i giudici supremi in questa occasione.

Quando il pedone attraversa fuori dalle strisce pedonali le regole sulla responsabilità non cambiano ma diventa più facile, per l’automobilista, dimostrare l’imprevedibilità dell’evento e, quindi, esonerarsi dalla responsabilità. Se del resto così non fosse, tutti dovremmo camminare a velocità minima anche nelle strade ad alto scorrimento. E invece la legge richiede a tutti – pedoni compresi – di comportarsi in modo prudente e diligente, in modo da preservare l’altrui sicurezza (non sarebbe del resto infrequente l’ipotesi di un’auto che, per scansare un passante, sterzi improvvisamente finendo addosso a un’altra). Prudenza significa quindi guardare a destra e sinistra e fare in modo di scegliere la condizione ottimale per il passaggio: vuol dire non attraversare in prossimità di una curva, di una galleria poco illuminata, di un dosso con scarsa visibilità, ecc.

E quando c’è la nebbia? Certo è che il pedone non può certo adoperarsi per eliminare la foschia, né gli si può impedire di attraversare la strada.

L’automobilista, in condizioni di scarsa visibilità, deve rappresentarsi la possibilità di un ostacolo improvviso costituito dall’attraversamento di un pedone o da un’auto ferma per strada. Ma questo fin quando siamo in un centro abitato o, comunque, in una zona interessata da strisce pedonali. Difatti, come la scarsa visibilità non è una giustificazione per l’automobilista, non lo è neanche per il pedone che, in tali ipotesi, deve attraversare la strada prestando maggiore attenzione e, laddove presenti, prediligendo le strisce pedonali.

Ecco perché, nel caso di specie che ha visto un pedone investito per aver attraversato la strada con la nebbia, fuori dalle strisce e con entrambe le mani

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occupate (l’una da un guinzaglio del cane, l’altra da un vaso di fiori), la Cassazione ha ritenuto di applicare un concorso di colpa tra automobilista (25%) e infortunato (75%). Il concorso di colpa garantisce la possibilità di ripartire la responsabilità caso per caso, tenendo conto delle rispettive responsabilità e gradi di imprudenza, in modo da poter anche “personalizzare” la misura del risarcimento. La colpa preponderante del pedone è stata quindi dimostrata dal fatto per aver attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, in condizioni di ridotta visibilità a causa della foschia e, per di più, in condizioni da rallentarne il rapido attraversamento (abbiamo infatti detto che aveva le mani occupate).

La sentenza ci insegna che, se anche è vero che il pedone che attraversa fuori dalle strisce ha diritto ad essere risarcito nel momento in cui l’automobilista distratto non riesce a prevedere e anticipare il rischio, è anche vero che l’infortunato deve adoperarsi per non aumentare detto rischio (evitando situazioni di pericolo come l’attraversamento in condizioni di scarsa visibilità dovuta alla nebbia o in condizioni tali da non compiere il passaggio nel minor tempo possibile);

diversamente egli può essere considerato corresponsabile del danno e, quindi, vedersi ridurre la misura del risarcimento tramite il riconoscimento di un concorso di colpa.

Note

[1] Cass. ord. n. 8065/18 del 3.04.2018.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 30 gennaio – 3 aprile 2018, n. 8065 Presidente Amendola – Relatore Cirillo

Fatti di causa

1. Lu. Sa. e En. Ma. Pi. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Legnano, An. Fi. D’Am. e la RAS Assicurazioni s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale nel quale la Sa., nel mentre stava attraversando la strada, era stata investita dal D’Am., alla guida della propria moto. Si costituirono in giudizio i

convenuti, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. All'esito

dell'istruttoria il Tribunale ricondusse la responsabilità del sinistro nella misura del 25 per cento a carico del convenuto e del restante 75 per cento a carico dell'attrice

Sa.; ritenne, quindi, che la somma di Euro 59.300 già versata dalla società

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assicuratrice fosse esaustiva della pretesa, rigettò le ulteriori domande degli attori e li condannò al pagamento delle spese processuali. 2. La pronuncia è stata impugnata dagli attori in via principale e dal D’Am. in via incidentale e la Corte

d'appello di Milano, con sentenza del 19 aprile 2016, ha respinto entrambe le impugnazioni, ha confermato la sentenza del Tribunale ed ha compensato le spese

del grado. A tale risultato la Corte è giunta confermando la ricostruzione compiuta dal Tribunale e condividendo l'attribuzione delle relative responsabilità, in particolare evidenziando che la colpa preponderante della Sa. era dimostrata dal

fatto che ella aveva attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, in condizioni di ridotta visibilità a causa della foschia e, per di più, tenendo al guinzaglio un cane di media taglia e reggendo nel contempo in mano un vaso di ortensie. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano ricorrono Lu. Sa. e En. Ma. Pi. con atto affidato ad un motivo. Resiste An. Fi. D’Am. con controricorso.

La RAS s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli

artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e i ricorrenti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso si censura, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 2054 cod. civ. ed errata liquidazione del

danno. 1.1. Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile. Le doglianze ivi prospettate si risolvono nella generica affermazione per cui aver attribuito alla Sa.

il 75 per cento della responsabilità dell'incidente sarebbe errato, posto che ella aveva attraversato la strada con prudenza e che il D’Am. si era messo alla guida della proprio moto in stato di ubriachezza. In ordine alla liquidazione del danno, il ricorso contesta che l'entità del risarcimento sarebbe troppo modesta e che anche

il Pi., quale marito della ricorrente, avrebbe avuto diritto ad una somma a titolo risarcitorio. In realtà, nessuna censura in diritto viene proposta se non il generico

richiamo all'art. 2054 cod. civ., ed il motivo si risolve in una discussione critica delle conclusioni alle quali è giunta la Corte d'appello, in tal modo sollecitando questa Corte ad un nuovo esame del merito, non consentito nella presente sede di

legittimità. Analoghe considerazioni sono da compiere in relazione alla

contestazione della liquidazione del danno, punto sul quale la doglianza è del tutto generica. 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la

condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le

condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al

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pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai

sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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