• Non ci sono risultati.

Domande più frequenti (FAQ) in materia di diritto del personale in relazione al coronavirus

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Domande più frequenti (FAQ) in materia di diritto del personale in relazione al coronavirus"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale del personale UFPER

17 settembre 2021

Domande più frequenti (FAQ) in materia di diritto del personale in relazione al coronavirus

1. Quali sono gli organi competenti per l’adozione di misure in materia di diritto del personale come la modifica temporanea della funzione o del luogo di lavoro?

Se i Dipartimenti non dispongono diversamente, la competenza spetta all’unità

amministrativa in quanto datore di lavoro (art. 2 cpv. 5 OPers1). I Dipartimenti possono revocare la competenza decisionale in qualsiasi momento. In caso di eventi gravi e rilevanti, il Consiglio federale può emanare un decreto per adottare misure in materia di diritto del personale su vasta scala.

2. Gli impiegati possono essere obbligati a svolgere compiti diversi da quelli indicati nella descrizione del posto o a lavorare in un altro luogo per un determinato periodo di tempo?

Il datore di lavoro, senza modificare il contratto di lavoro, può ordinare una modifica della funzione o del settore di attività e del luogo di lavoro per al massimo 12 mesi, se necessario per ragioni di servizio e ragionevolmente esigibile (secondo i criteri di cui all’art. 104a cpv. 1 OPers; art. 25 cpv. 3bis OPers). Se il nuovo luogo di lavoro è più lontano di quello indicato nel contratto di lavoro, le spese sostenute per compiere il tragitto più lungo e quelle per i pasti vengono rimborsate. Queste ultime sono rimborsate con gli importi forfettari indicati all’articolo 43 O-OPers2.

Occorre operare una distinzione tra l’assegnazione di un altro luogo di lavoro secondo l’articolo 25 capoverso 3bis lettera a OPers e l’ordine di effettuare un viaggio di servizio. I viaggi di servizio vengono intrapresi per esercitare temporaneamente la propria funzione al di fuori della sede in cui si presta servizio; possono essere effettuati sia nel luogo di lavoro stabilito nel contratto sia al di fuori di esso. In quest’ultimo caso il viaggio di servizio prevede di norma un impiego relativamente breve di uno o più giorni, sempre che i viaggi di servizio non siano insiti nella funzione. Durante i viaggi di servizio i criteri summenzionati, che definiscono i posti ragionevolmente esigibili, non devono essere adempiuti. Gli impiegati in viaggio di servizio hanno diritto al rimborso delle spese.

3. Quale misura temporanea, il datore di lavoro può disporre unilateralmente un aumento o una riduzione del tasso di occupazione?

Il tasso di occupazione è disciplinato nel contratto di lavoro (art. 25 cpv. 2 lett. e OPers). Può essere modificato soltanto con il consenso dell’impiegato. Si possono però sfruttare le possibilità offerte dai modelli di orario di lavoro flessibile. In presenza di sovraccarico

1 Ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3)

2 Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers; RS 172.220.111.31)

(2)

2/11

eccezionale di lavoro o lavoro urgente il datore di lavoro può ordinare lavoro aggiuntivo e straordinario (art. 65 cpv. 1 OPers).

4. Il datore di lavoro può disporre che gli impiegati rimangano a casa o lavorino da casa?

Il datore di lavoro può disporre in qualsiasi momento che gli impiegati rimangano a casa e lavorino da casa. In entrambe le circostanze è tenuto al pagamento dello stipendio (art. 15 cpv. 1 LPers3, art. 321d e 324 cpv. 1 CO4). Gli impiegati ammalati possono lavorare da casa soltanto se la loro capacità lavorativa glielo permette.

5. Il datore di lavoro deve continuare a pagare lo stipendio se gli impiegati, a seguito della situazione particolare, hanno meno lavoro?

Se non vi è lavoro a sufficienza e l’impiegato offre comunque il proprio servizio, sussiste il caso di mora nell’accettazione da parte del datore di lavoro e quest’ultimo è tenuto alla continuazione del pagamento dello stipendio (art. 324 CO). Pertanto, l’impiegato può farsi conteggiare il tempo di lavoro in cui non ha potuto fornire la propria prestazione fino a un massimo di un’intera giornata lavorativa. Tuttavia, occorre innanzitutto verificare se sussista la possibilità di ridurre il saldo attivo (orario flessibile e lavoro straordinario, lavoro

aggiuntivo). In seguito, si dovrebbe valutare se i lavoratori possano essere impiegati in un’altra funzione o in un altro settore di attività, se ragionevolmente esigibile (art. 25 cpv. 3bis OPers).

6. L’infrastruttura tecnica utilizzata nel telelavoro non funziona in modo

soddisfacente o non viene messa a disposizione. Il tempo perso può essere calcolato come tempo di lavoro?

Se l’infrastruttura esistente non consente di espletare le mansioni in telelavoro, il lavoro deve essere svolto sul posto di lavoro. In virtù dell’obbligo di assistenza e dell’articolo

25 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare5, il datore di lavoro deve rispettare le misure di protezione raccomandate dall’UFSP (cfr. anche domanda 7).

7. A quali condizioni si può tornare a lavorare in ufficio? Gli impiegati che lavorano in ufficio sono tenuti a indossare una mascherina?

Vale la raccomandazione del telelavoro. Ciò significa che occorre rimanere prudenti e tornare in ufficio gradualmente. L’obbligo generale di indossare la mascherina sul luogo di lavoro è revocato. Negli uffici si applicano i provvedimenti raccomandati dall’UFSP

concernenti il distanziamento, l’igiene delle mani e la pulizia. Se la distanza non può essere mantenuta, occorre prendere ulteriori provvedimenti secondo il cosiddetto principio STOP, segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l’uso delle mascherine (art. 25 cpv. 2 ordinanza COVID-19 situazione particolare). Nel quadro dei provvedimenti secondo il principio STOP, è il datore di lavoro a decidere se e in quali situazioni bisogna indossare la mascherina. Poiché tale obbligo è stato revocato, è fondamentale arieggiare regolarmente i locali.

3 Legge sul personale federale (LPers; RS 172.220)

4 Codice delle obbligazioni (CO; RS 220)

5Ordinanza del 23.6.2021 sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (RS 818.101.26)

(3)

3/11

8. Gli impiegati particolarmente a rischio devono rimanere a casa se le loro mansioni non possono essere espletate in tutto o in parte a domicilio? A quali condizioni possono essere occupati sul posto di lavoro?

8.1 Principio del lavoro a domicilio

Secondo l’articolo 27a capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-196, il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. Sono considerate particolarmente a rischio le donne incinte nonché le persone che per motivi medici non possono farsi vaccinare e che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario (art. 27a cpv. 10 in combinato disposto con l’all. 7 dell’ordinanza 3 COVID-19). Se non è possibile adempiere da casa gli obblighi lavorativi abituali, il datore di lavoro assegna al lavoratore interessato, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa (art. 27a cpv. 2 ordinanza 3 COVID-19).

8.2 Svolgimento dell’attività lavorativa sul posto (art. 27a cpv. 3 ordinanza 3 COVID-19) Se, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio, questi ultimi possono essere occupati nella loro attività abituale sul posto se sono adempiute le seguenti condizioni:

a. la postazione di lavoro è organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone, in particolare mediante la messa a disposizione di uno spazio individuale o di uno spazio di lavoro chiaramente delimitato; oppure

b. nei casi in cui non è sempre possibile evitare un contatto stretto, sono adottati ulteriori provvedimenti di protezione secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale).

8.3 Lavoro alternativo sul posto (art. 27a cpv. 4 ordinanza 3 COVID-19)

Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i numeri 8.1 e 8.2, il datore di lavoro assegna loro, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente sul posto per il quale sono adempiute le condizioni di cui al numero 8.2 lettere a e b.

8.4 Rifiuto di un lavoro assegnato (art. 27a cpv. 6 ordinanza 3 COVID-19)

I lavoratori interessati possono rifiutare un lavoro assegnato loro se il datore di lavoro non adempie le condizioni di cui ai numeri 8.1–8.3 o se, per motivi particolari, considerano troppo elevato il rischio di contagio da coronavirus per sé stessi malgrado i provvedimenti adottati dal datore di lavoro. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

8.5 Continuazione del pagamento dello stipendio (art. 27a cpv. 7 ordinanza 3 COVID-19) Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo le condizioni menzionate ai numeri 8.1−8.3 oppure se questi rifiutano il lavoro loro assegnato (n. 8.4), il datore di lavoro li esenta dall’obbligo di lavorare con continuazione del pagamento dello stipendio.

8.6 Modo di procedere (art. 27a cpv. 5 e 8 ordinanza 3 COVID-19)

Prima di adottare i provvedimenti previsti, il datore di lavoro sente i lavoratori interessati. I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un’autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

6 Ordinanza 3 del 19.6.2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (RS 818.101.24)

(4)

4/11

9. Il datore di lavoro può chiudere intere divisioni? Il diritto allo stipendio degli impiegati permane anche se non lavorano?

Il datore di lavoro ha la facoltà di far chiudere intere divisioni, ma finché gli impiegati offrono il proprio lavoro, il diritto al pagamento dello stipendio permane. Il datore di lavoro non versa lo stipendio unicamente se gli impiegati rimangono a casa e non lavorano da casa senza presentare un certificato medico che attesti l’incapacità al lavoro (art. 15 cpv. 1 LPers;

art. 321d e art. 324 cpv. 1 CO). Tuttavia, occorre innanzitutto verificare se sussista la possibilità di ridurre il saldo attivo (orario flessibile e lavoro straordinario, lavoro aggiuntivo).

In seguito, si dovrebbe valutare se i lavoratori possano essere impiegati in un’altra funzione o in un altro settore di attività, se ragionevolmente esigibile (art. 25 cpv. 3bis OPers).

10. Come bisogna comportarsi con gli impiegati che non si presentano sul posto di lavoro per timore di un contagio?

In assenza di un pericolo imminente per la loro incolumità e la loro vita, gli impiegati hanno il dovere di presentarsi sul posto di lavoro. In alternativa, se il datore di lavoro lo consente, possono lavorare da casa. Se non si presentano sul posto di lavoro senza motivi validi, gli impiegati non hanno diritto al pagamento dello stipendio. Possono inoltre essere adottati provvedimenti previsti dal diritto del personale (richiamo, procedimento disciplinare, licenziamento dopo avvenuto richiamo o per motivi gravi) se l’assenza dal lavoro dovesse essere considerata ingiustificata.

11. Qual è la situazione giuridica se gli impiegati devono rimanere a casa per

ottemperare al proprio obbligo legale di assistenza in seguito alla chiusura delle scuole e degli asili nido?

Le scuole e gli asili nido sono di nuovo aperti. Ciò significa che non è più necessario

occuparsi dei figli a seguito della situazione particolare. Non sussiste quindi alcun diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio se i genitori dovessero comunque decidere di accudire i figli a casa. Se fosse necessario occuparsi dei figli a seguito di una chiusura a breve termine delle scuole o degli asili nido oppure a seguito di una quarantena imposta ai bambini, è concesso un congedo pagato da uno a tre giorni. Al di là di questo periodo, il datore di lavoro non è tenuto alla continuazione del pagamento dello stipendio. Se devono accudire i figli nel periodo restante, gli impiegati possono prendere un congedo non pagato e presentare una richiesta per indennità di perdita di guadagno alla Cassa federale di

compensazione (art. 2 ordinanza COVID-19 perdita di guadagno7).

12. Il datore di lavoro può ordinare a breve termine di prendere giorni di vacanza o di compensare le ore supplementari?

Vacanze: il datore di lavoro deve comunicare all’impiegato la data delle vacanze con un preavviso di almeno tre mesi. Se non può rispettare questo termine, il datore di lavoro deve ottenere il consenso dell’impiegato (art. 329c cpv. 2 CO).

Lavoro straordinario e aggiuntivo: in caso di mancata intesa riguardo al momento della compensazione, il datore di lavoro decide nel rispetto degli interessi degli impiegati (art. 65 cpv. 4 OPers).

13. Le vacanze previste per le prossime settimane possono essere posticipate?

Agli impiegati che hanno previsto vacanze, ma che preferiscono rimandarle, possono decidere d’intesa con i loro superiori di posticiparle, purché le esigenze di servizio lo consentano. Le disposizioni di cui all’articolo 67 capoverso 3 OPers (prendere vacanze nel

7 Ordinanza del 20.3.2020 sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (RS 830.31)

(5)

5/11

corso dell’anno civile in cui nasce il diritto, riportarle all’anno successivo soltanto a causa di impellenti motivi di lavoro, di malattia o infortunio) continuano a rimanere valide.

14. Il datore di lavoro può vietare agli impiegati di effettuare viaggi nei Paesi a rischio? Può disporre che dopo questi viaggi gli impiegati non possano

presentarsi sul posto di lavoro, anche in assenza di una disposizione ufficiale che sancisce l’obbligo della quarantena? Questo periodo di assenza sarebbe pagato?

In linea di massima il datore di lavoro non ha la facoltà di vietare viaggi privati verso

determinate mete. Tuttavia, può impartire istruzioni se sussiste il rischio concreto e serio che gli impiegati non siano più in grado di adempiere gli obblighi previsti nel contratto di lavoro a causa del loro viaggio. Se gli impiegati rientrano da Paesi con un rischio di contagio elevato, il datore di lavoro può vietare loro di presentarsi sul posto di lavoro, anche in assenza di una disposizione ufficiale di quarantena conformemente all’articolo 2 dell’ordinanza Covid-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori8. È però tenuto a versare lo stipendio durante il periodo di assenza prescritto.

15. Gli impiegati devono considerare la possibilità che sia loro imputata una colpa propria se, contrariamente alle istruzioni del datore di lavoro, effettuano viaggi in Paesi dove sussiste un rischio di contagio elevato e risultano poi contagiati da coronavirus?

Se può dimostrare che gli impiegati, contrariamente alle sue istruzioni, si sono esposti a un pericolo concreto e serio, il datore di lavoro può imputare loro una colpa propria. Gli impiegati devono però essersi recati consapevolmente in zone interessate da un rischio di contagio estremamente elevato. In tali circostanze e in presenza di colpa grave, il diritto allo stipendio potrebbe essere ridotto o, in casi estremi, persino completamente soppresso (art. 57 cpv. 3 OPers).

16. Un impiegato non può tornare sul proprio posto di lavoro perché il luogo di villeggiatura in cui si trova è stato messo in quarantena. Durante la quarantena continuerà a percepire lo stipendio?

Secondo la prassi relativa all’articolo 324a CO, applicabile anche agli impiegati della Confederazione, si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio soltanto se l’impedimento al lavoro sussiste per motivi legati alla situazione personale dell’impiegato. La quarantena è una misura che riguarda l’intero luogo di villeggiatura, ovvero un ampio gruppo di persone. Il motivo dell’impedimento al lavoro non è quindi legato alla situazione personale dell’impiegato. Secondo questa prassi, il datore di lavoro non è tenuto al pagamento dello stipendio. Dovrebbe però autorizzare il telelavoro se l’impiegato ha a disposizione

l’infrastruttura necessaria e a tale decisione non si oppongono importanti motivi aziendali. Se ciò non fosse possibile, per il periodo di assenza gli impiegati devono utilizzare i saldi attivi disponibili (vacanze, saldo attivo dell’orario di lavoro flessibile, ore supplementari, lavoro aggiuntivo) o eventualmente prendere un congedo non pagato.

17. Durante le vacanze un impiegato deve, non per propria colpa, mettersi in quarantena secondo quanto disposto dalle autorità svizzere. L’impiegato può recuperare le sue vacanze se non può lavorare da casa?

Secondo la prassi vigente in virtù del CO, lo scopo di riposo delle vacanze è vanificato se l’idoneità a prendere vacanze viene meno. In questi casi, i giorni in cui non è stato possibile lavorare non sono considerati vacanza. La quarantena limita in modo talmente importante lo scopo del riposo e la possibilità di godersi le vacanze che, di norma, le condizioni per

8 Ordinanza del 2.7.2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RS 818.101.27)

(6)

6/11

prenderle non sono più date. Per questo motivo le vacanze possono essere recuperate, sempre che la quarantena non sia attribuibile a colpa propria, duri almeno tre giorni e non sia possibile svolgere il lavoro da casa.

18. Un impiegato non può rientrare da un viaggio di servizio perché il luogo in cui si trova è stato messo in quarantena. Durante la quarantena continuerà a percepire lo stipendio e riceverà un rimborso spese?

La prassi applicabile ai viaggi di servizio per la valutazione del diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio in caso di impedimento al lavoro per quarantena differisce da quella relativa ai viaggi privati. In questo caso, il rischio viene attribuito al datore di lavoro anche quando il motivo dell’impedimento al lavoro non è legato alla situazione personale dell’impiegato. Di conseguenza, l’impiegato ha diritto a percepire lo stipendio e a ricevere un rimborso spese (pernottamento, pasti, trasporti ecc.). Se ha a disposizione l’infrastruttura necessaria per svolgere i propri compiti, il datore di lavoro può chiedere all’impiegato di fornire la prestazione lavorativa anche dal luogo messo in quarantena.

19. Un impiegato non può tornare sul proprio posto di lavoro perché è stato messo in quarantena dall’autorità sanitaria cantonale dopo essere entrato in contatto con una persona affetta da coronavirus. Durante la quarantena continuerà a percepire lo stipendio?

Secondo la prassi relativa all’articolo 324a CO, applicabile anche agli impiegati della Confederazione, si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio se

l’impedimento al lavoro sussiste per motivi legati alla situazione personale dell’impiegato. Nel caso in esame l’impiegato è stato messo in quarantena proprio per i motivi suddetti. Dunque, in linea di principio, l’impiegato ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio.

L’esercizio di questo diritto è però subordinato a una condizione: l’impiegato non può

lavorare da casa perché, ad esempio, l’infrastruttura tecnica o le mansioni che deve svolgere non glielo consentono. Se non lavora da casa benché le condizioni per farlo siano

soddisfatte, l’impiegato non ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio.

20. Un impiegato deve mettersi in quarantena. A causa di un sovraccarico di lavoro, le autorità cantonali non hanno però ordinato formalmente la quarantena.

L’impiegato ha comunque diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio?

Per avere diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio in caso di impedimento al lavoro a seguito di una quarantena, di regola bisogna disporre di un ordine rilasciato dalle competenti autorità cantonali. Se la prova attestante l’obbligo di quarantena non può essere fornita perché le autorità cantonali sono oberate, a titolo eccezionale basta

l’autodichiarazione dell’impiegato. Occorre tuttavia spiegare il motivo per cui non è stato possibile fornire l’ordine delle autorità.

21. I collaboratori che devono mettersi in quarantena a seguito della notifica inviata dall’app SwissCovid hanno diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio?

Se la quarantena viene ordinata dall’autorità sanitaria cantonale, sussiste il diritto alla

continuazione del pagamento dello stipendio se le mansioni non possono essere espletate in telelavoro (cfr. domanda 18). Se per contro gli impiegati si mettono volontariamente in

quarantena e il telelavoro non è possibile, per il periodo di assenza essi devono utilizzare i saldi attivi disponibili (vacanze, saldo attivo dell’orario di lavoro flessibile, ore supplementari, lavoro aggiuntivo) o eventualmente prendere un congedo non pagato.

(7)

7/11

22. Il datore di lavoro può revocare l’autorizzazione per una vacanza già prenotata? In questi casi sussiste un obbligo di risarcimento da parte del datore di lavoro?

Se per ragioni urgenti e imprevedibili gli impiegati devono rimanere sul posto di lavoro, il datore di lavoro può annullare le vacanze già autorizzate. Dovrebbe però ricorrere a questa possibilità con grande moderazione. Deve rimborsare agli impiegati tutti i costi documentati per le vacanze già prenotate (art. 329c CO).

23. Gli impiegati che rimangono a casa per prestare cure a un membro della famiglia oppure per assisterlo devono prendere giorni di vacanza, un congedo non pagato o utilizzare le ore supplementari?

Gli impiegati hanno diritto a un massimo di tre giorni di congedo pagato per le prime cure e l’organizzazione delle cure successive di un membro della famiglia o del convivente (art. 40 cpv. 3 lett. c O-OPers). Se, in questi casi, l’impiegato non riesce a trovare soluzioni di custodia alternative e ha a disposizione l’infrastruttura necessaria, il datore di lavoro dovrebbe autorizzare il telelavoro, purché a tale decisione non si oppongano importanti motivi aziendali. Se ciò non fosse possibile, gli impiegati devono prendere giorni di vacanza o un congedo non pagato, oppure utilizzare il saldo attivo.

24. Chi si fa carico dei danni causati agli impiegati a seguito di un ordine di servizio impartito in situazioni straordinarie o particolari?

Spese: agli impiegati sono rimborsate le spese sostenute nell’esercizio della loro attività (art. 72 OPers, art. 41 segg. O-OPers).

Danni causati dal rientro forzato dalle vacanze: in situazioni straordinarie o particolari il datore di lavoro può chiedere agli impiegati di interrompere le loro vacanze. I danni che ne derivano devono essere risarciti dal datore di lavoro in base ai criteri di cui all’articolo 3 LResp9 (nesso causale, illiceità).

Altri danni: il datore di lavoro risponde a titolo di responsabilità oggettiva del danno cagionato illecitamente agli impiegati (art. 3 LResp).

25. Qual è la situazione giuridica se un impiegato è entrato in contatto con un

portatore di coronavirus ma non è ancora chiaro se lo abbia contratto? Il datore di lavoro può obbligarlo a restare a casa e come è disciplinata in questo caso la continuazione del pagamento dello stipendio?

In virtù dell’obbligo di assistenza del datore di lavoro, l’impiegato può essere obbligato a rimanere a casa. L’obbligo di continuazione del pagamento dello stipendio permane (art. 321d e 324 cpv. 1 CO).

26. Gli impiegati che hanno contratto il coronavirus e sono quindi in malattia devono fornire un certificato medico?

In caso di assenza per malattia o infortunio superiore a cinque giorni di lavoro gli impiegati forniscono un certificato medico al servizio competente (art. 61 cpv. 2 O-OPers). Questa regola si applica anche in caso di malattie dovute al coronavirus. Il DFF aveva deciso di prorogare il termine summenzionato a dieci giorni di lavoro, in virtù dell’articolo 61 capoverso 2bis O-OPers. La misura è stata in vigore dall’11 novembre 2020 al 30 aprile 2021. La

proroga del termine si applicava anche alle assenze dovute ad altre malattie. Dal 1° maggio 2021 torna a valere il termine ordinario di cinque giorni di lavoro.

9 Legge sulla responsabilità (LResp; RS 170.32)

(8)

8/11

27. Il datore di lavoro può chiedere agli impiegati di comunicare eventuali infezioni da coronavirus?

Il certificato medico non contiene la diagnosi, ma solo la durata probabile dell’incapacità al lavoro. In linea di principio, gli impiegati sono liberi di indicare il motivo dell’assenza (ad es. coronavirus). Tuttavia, se il sottaciuto motivo della malattia espone gli altri impiegati a un concreto rischio di contagio, l’impiegato che ha contratto il virus deve adempiere il proprio obbligo di informazione e comunicare l’infezione da coronavirus al datore di lavoro.

28. Il datore di lavoro deve pagare un’indennità ai propri impiegati per le spese sostenute nel quadro del telelavoro svolto durante il periodo del coronavirus?

Il telelavoro svolto durante il periodo del coronavirus è limitato nel tempo. Pertanto non è versata alcuna indennità per le spese sostenute. Ciò vale, ad esempio, per l’utilizzo dell’infrastruttura privata o per l’acquisto di una sedia da ufficio. Tuttavia, il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli impiegati i necessari strumenti di lavoro (ad es. laptop, materiale d’ufficio ecc.).

29. Il datore di lavoro deve rimborsare agli impiegati le spese sostenute per

acquistare le mascherine che devono indossare nei mezzi di trasporto pubblici per i viaggi di servizio? Esiste un simile obbligo per le mascherine indossate durante il tragitto verso il luogo di lavoro?

Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie

dall’esecuzione del lavoro (art. 327a cpv. 1 CO). Di conseguenza, egli deve farsi carico delle spese sostenute dagli impiegati a seguito di un viaggio di servizio (cfr. anche l’art. 41 O- OPers). Le spese necessarie comprendono anche i costi delle mascherine, a condizione che il viaggio di servizio sia effettuato con i mezzi di trasporto pubblici. In alternativa, il datore di lavoro può consegnare gratuitamente agli impiegati le mascherine. Per contro, il tragitto per recarsi al lavoro è di responsabilità dell’impiegato e tutti i costi che ne derivano sono a suo carico. Gli impiegati non hanno quindi diritto a un’indennità per l’acquisto delle mascherine che indossano durante il tragitto per recarsi al lavoro. In questo caso il datore di lavoro non è nemmeno tenuto a consegnare loro gratuitamente le mascherine.

30. Il datore di lavoro deve rimborsare agli impiegati le spese sostenute per acquistare le mascherine che devono indossare sul posto di lavoro conformemente all’ordinanza COVID-19 situazione particolare?

Secondo le vigenti prescrizioni della legge sul lavoro10 (art. 6 LL) e le relative disposizioni di esecuzione11 (art. 27 OLL3), il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute degli impiegati e, a tale scopo, deve prendere tutti i provvedimenti necessari e adeguati. Il datore di lavoro deve quindi fornire agli impiegati equipaggiamenti personali di protezione ragionevoli ed efficaci. Pertanto è tenuto mettere gratuitamente a loro disposizione le mascherine o a rimborsare le spese sostenute per acquistarle.

31. Il datore di lavoro può esigere dai propri impiegati di farsi vaccinare?

In linea di massima nessuno può essere vaccinato contro la propria volontà, perché ciò costituirebbe una violazione dell’integrità della persona. Il datore di lavoro può esigere la vaccinazione soltanto se questo è l’unico modo per continuare a lavorare. Ciò potrebbe essere il caso se l’impiegato è regolarmente a contatto con persone particolarmente a rischio. Se l’impiegato rifiuta la vaccinazione, occorre chiarire previamente se è possibile esercitare l’attività lavorativa adottando altre misure. Inoltre occorre verificare se

10 Legge federale del 13.3.1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (LL; RS 822.11)

11 Ordinanza 3 del 18.8.1993 concernente la legge sul lavoro (OLL3; RS 822.113)

(9)

9/11

all’impiegato potrebbe essere attribuita un’altra funzione ragionevolmente esigibile (art. 25 cpv. 3 OPers). Se ciò non è possibile e l’impiegato continua a rifiutare la vaccinazione, il rapporto di lavoro può essere disdetto.

32. I dipendenti devono informare i propri datori di lavoro se sono vaccinati o meno?

L’obbligo di notificare lo stato delle vaccinazioni è soggetto alle stesse condizioni che valgono per l’ordine di farsi vaccinare impartito dal datore di lavoro ai propri dipendenti (cfr.

n. 33). È possibile che i dipendenti informino volontariamente il datore di lavoro. In tal caso, tuttavia, quest’ultimo può trattare i dati soltanto se sono adatti e oggettivamente necessari per raggiungere un obiettivo legittimo (ad es. la pianificazione degli impieghi per l’assistenza delle persone particolarmente a rischio). Per contro, permettere al maggior numero possibile di persone di lavorare in ufficio non può essere considerato un obiettivo legittimo. Per il trattamento delle informazioni concernenti lo stato delle vaccinazioni il datore di lavoro necessita del consenso esplicito dell’impiegato (art. 4 cpv. 5 LPD12).

33. Viene concesso un congedo pagato per il tempo impiegato per la vaccinazione anti-COVID-19?

In termini di congedo pagato, la vaccinazione è equiparata a una visita medica. Se possibile, la vaccinazione dovrebbe essere effettuata durante il tempo libero o negli orari marginali. Se viene fatta durante l’orario di lavoro, il congedo pagato è concesso per il tempo necessario.

In tal caso, il tempo di lavoro da registrare per il giorno in questione non può superare la durata giornaliera del lavoro convenuta (ore di lavoro prestate e congedo pagato compresi).

Per le assenze finalizzate ad accompagnare persone che vanno a farsi vaccinare, invece, non si ha diritto al congedo pagato.

34. In virtù di quale base legale l’Amministrazione federale in quanto datore di lavoro può verificare i certificati degli impiegati? Quali principi e condizioni quadro devono essere osservati?

Il datore di lavoro può trattare i dati sanitari per adempiere il suo obbligo di assistenza nei confronti degli impiegati (art. 4 cpv. 2 lett. g in combinato disposto con l’art. 27 LPers). Può verificare se gli impiegati possiedono un certificato COVID, se questo serve a stabilire misure di protezione opportune secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale) o all’attuazione di piani per lo svolgimento di test. Conformemente al principio dell’uso parsimonioso dei dati, se per tali misure non occorre distinguere tra lo stato di immunità (guarigione o vaccinazione) e quello di infezione (test negativo), deve essere utilizzato il certificato COVID light. La verifica del certificato da parte del datore di lavoro deve in ogni caso essere appropriata e necessaria per

l’adempimento del suo obbligo di assistenza e la tutela della salute degli impiegati. Occorre inoltre valutare l’adozione di misure meno restrittive, come il rispetto della distanza di sicurezza, una regolare areazione dei locali o la possibilità del telelavoro. Il datore di lavoro non può utilizzare il risultato della verifica del certificato per altri scopi. Una differenziazione delle misure di protezione che non sia giustificata da motivi oggettivi è inammissibile. Inoltre, non si devono creare discriminazioni fra impiegati vaccinati o guariti e impiegati non

vaccinati. Il datore di lavoro deve documentare per scritto la sua intenzione di adottare misure di protezione o misure di attuazione di un piano per lo svolgimento di test basate sul possesso del certificato COVID. Gli impiegati devono essere preventivamente sentiti al riguardo.

35. Il datore di lavoro può prevedere l’obbligo del certificato? Quando deve offrire agli impiegati la possibilità di sottoporsi a test o sostenerne i costi?

12 Legge federale del 19.6.1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1)

(10)

10/11

Gli aperitivi, le gite aziendali ecc. sono eventi la cui partecipazione non è obbligatoria.

Il fatto che questi incontri siano considerati o meno tempo di lavoro non è rilevante. Per questi eventi è possibile richiedere la presentazione del certificato COVID. Poiché la

partecipazione è facoltativa, i costi dei test non sono sostenuti dall’Amministrazione federale.

Per gli eventi aziendali obbligatori (ad es. riunioni che devono tenersi in presenza), il datore di lavoro può verificare di volta in volta soltanto se gli impiegati sono in possesso del

certificato in modo da poter adeguare le misure di protezione vigenti. In questi casi non è possibile imporre la presentazione del certificato COVID e la Confederazione non sostiene i costi per eventuali test. In caso di eventi aziendali obbligatori, l’obbligo del certificato può essere previsto solo a titolo eccezionale, ossia nel caso in cui il datore di lavoro non possa adempiere i suoi obblighi legali con misure meno restrittive, come l’obbligo di indossare la mascherina (obbligo di assistenza e obblighi secondo le ordinanze COVID-19).

Se i collaboratori, per svolgere la propria attività professionale, devono presenziare a un evento esterno per cui è obbligatorio il certificato, il datore di lavoro si assume i costi dei testi. È il caso ad esempio degli impiegati che partono per un viaggio di servizio all’estero e sono quindi tenuti a presentare il certificato.

Se agli impiegati viene imposta la presentazione del certificato COVID per motivi oggettivi (ad es. quando un impiegato è regolarmente a contatto con persone particolarmente a rischio nello svolgimento della sua attività), il datore di lavoro deve assumersi i costi dei test.

Attualmente i costi dei test ripetuti sono rimborsati dalla Confederazione. Se prevede misure differenziate (ad es. obbligo della mascherina o telelavoro per le persone sprovviste del certificato), il datore di lavoro non deve assumersi i costi dei test.

36. Il mio datore di lavoro organizza un ritiro in una località esterna. Il pranzo è incluso e al luogo dell’evento (ristorante) è richiesto l’obbligo del certificato. Il datore di lavoro è tenuto a pagare il test per l’ottenimento del certificato o il pranzo in comune al ristorante è considerato facoltativo e il datore di lavoro non deve assumersi i costi dei test?

Generalmente, il pranzo in comune non è considerato obbligatorio. Per questo motivo il datore di lavoro non si assume gli eventuali costi dei test. Per contro, se durante il pranzo vengono discussi principalmente temi aziendali, il datore di lavoro deve assumere i costi dei test.

37. Nel quadro della mia attività professionale devo partecipare regolarmente a eventi con persone esterne. Di solito questi eventi si svolgono in aule di conferenza, per le quali vige l’obbligo di presentare il certificato. Il datore di lavoro deve assumersi i costi dei test per ogni evento affinché io possa presenziarvi? Può esigere che mi vaccini o assegnarmi altri compiti?

Il datore di lavoro è tenuto ad assumersi i costi dei test per ogni partecipazione, a condizione sia necessaria per motivi professionali. Le questioni di carattere finanziario non possono essere determinanti per l’introduzione dell’obbligo vaccinale. Un tale obbligo è giustificato soltanto se gli impiegati sono regolarmente a contatto con persone particolarmente a rischio nello svolgimento della loro attività o se non l’attività non può essere svolta senza la

vaccinazione. Tuttavia, il datore di lavoro ha il diritto di attribuire altri compiti agli impiegati nel quadro del contratto di lavoro esistente, sempreché la nuova attività sia ragionevolmente esigibile.

38. Il datore di lavoro può introdurre l’obbligo del certificato per un determinato settore?

(11)

11/11

Sì, in casi eccezionali. Ad esempio, quando gli impiegati in questione per lavoro sono regolarmente a contatto con persone particolarmente a rischio e questo è l’unico modo per continuare a svolgere l’attività lavorativa o altre misure di protezione non sono sufficienti. In tal caso il datore di lavoro deve assumersi i costi di eventuali test.

39. È possibile procedere alla verifica dei certificati in occasione di riunioni a cui partecipano rappresentanti di altre unità amministrative o terzi (ad es.

rappresentanti dei Cantoni)? In caso negativo, queste persone possono accettare volontariamente una verifica del certificato?

In linea di principio la facoltà di trattare i dati in virtù dell’obbligo di assistenza vale soltanto nei confronti degli impiegati della propria unità amministrativa. I dati sanitari di impiegati di altre unità amministrative o di terzi possono essere trattati a tutela dei propri impiegati soltanto se la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso (art. 17 cpv. 2 lett. c LPD).

40. Un mio collega di lavoro organizza una riunione con altri impiegati della mia unità amministrativa. Può verificare personalmente i certificati dei partecipanti o tale verifica può essere eseguita soltanto dai superiori?

Nell’ambito del proprio obbligo di assistenza, il datore di lavoro può verificare nel singolo caso i certificati dei suoi impiegati per adottare opportune misure di protezione. Ciascuna unità amministrativa decide se occorre un adeguamento delle misure di protezione che presupponga la verifica dei certificati così come le modalità e la persona preposta a tale verifica.

41. Nelle mense del personale e nelle caffetterie vige l’obbligo del certificato?

Nelle caffetterie aziendali si può rinunciare a limitare l’accesso alle persone con un certificato, purché siano disposte misure di protezione adeguate, in particolare il

mantenimento del distanziamento tra gli ospiti o gruppi di ospiti e l’obbligo di consumare seduti. In questa ottica la Confederazione continua a non prevedere l’obbligo del certificato per le mense del personale e le caffetterie.

Riferimenti

Documenti correlati

Secondo la prassi relativa all’articolo 324a CO, applicabile anche agli impiegati della Confederazione, si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio soltanto se

Secondo la prassi relativa all’articolo 324a CO, applicabile anche agli impiegati della Confederazione, si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio soltanto se

La pubblicazione dell’extended su Qeios avrà un doi, e varrà come pre-print : quindi gli autori avranno la loro pubblicazione su Qeios e IN PIU' (successivamente) saranno liberi

1447 del 12/02/2021, nel calcolo debbono essere computati unicamente gli assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed oneri a carico dell’ente di

Per gli interventi energetici, l’asseverazione della congruità dei costi rispetto a quanto previsto dal decreto del Ministro della transizione ecologica 14 febbraio 2022

Il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2008 (Legge 244/07 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) e Decreto Ministeriale 18/12/2008) ha introdotto un nuovo meccanismo

201/2011 in ciascun periodo di imposta, il Nuovo Capitale Proprio è l’incremento – pari alla somma algebrica delle variazioni in aumento e in diminuzione di cui sopra – rispetto

No, chi completa il percorso di formazione alla progettazione, per ottenere le Borse di Progetto e i Servizi di formazione alla sperimentazione e affiancamento personalizzato