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IV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. d iniziativa del deputato ZAPPA

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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

— ---— --- --- ---- I V L E G I S L A T U R A — --- — --- -

(H. 1073

)

D I S E G N O DI L E G G E

approvato dalla 4" Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 4 marzo 1965 (V. Stampato n. 2021)

d ’iniziativa del deputato ZAPPA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza VII marzo 1965

Nuove norm e in tema di revisione delle sentenze penali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 554, 555, 557, 562, 565, 566, 567 e 568 del codice di procedura penale -sono sostituiti dai seguenti :

Articolo 554. — (Casi di revisione).

« La revisione può domandarsi:

1) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliar­

si con quelli stabiliti in u n ’altra sentenza pe­

nale irrevocabile dell’autorità giudiziaria or­

dinaria o di giudici speciali;

2) se la sentenza penale di condanna ha ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato, in conseguenza di una sentenza di giudice civile o amministrativo poscia re­

vocata che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali prevedute dagli articoli 19 e 20, salva la riserva contenuta nel capoverso del­

l’articolo 21;

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3) se dopo la condanna sono sopravve­

nuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il con­

dannato deve essere assolto ai sensi della prim a parte o del terzo capoverso dell’arti- colo 479;

4) se è dim ostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, o di un altro fatto preveduto dalla legge come reato;

5) se, dopo una condanna p er omicidio doloso, preterintenzionale o colposo, sono so­

pravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati, rendono evidente che la m orte della persona non si è verificata ».

Articolo 555. — (Limiti della revisione).

« Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena d'inammissibilità della domanda esser tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere as­

solto ai sensi della prim a p arte o terzo ca­

poverso deH’articolo 479, ovvero da dimo­

strare, nel caso preveduto dal n. 5 dell'arti- colo precedente, che la m orte della persona non si è verificata ».

Articolo 557. — (Istanza p e r revisione).

« L’istanza per [revisione può essere pro­

posta personalmente, o p er mezzo di un av­

vocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, all'uopo nominato. Essa è pre­

sentata, unitam ente agli atti e ai documenti che la giustificano, nella cancelleria della Cor­

te di cassazione. Può anche presentarsi nella cancelleria del giudice dellesecuzione, che la trasm ette alla cancelleria della Corte di cas­

sazione.

Nei casi preveduti dai num eri 1) e 2) del­

l’articolo 554, all’istanza devono essere unite le copie autentiche delle sentenze ivi indi­

cate.

Nei casi preveduti dai num eri 3) e 5) dello stesso articolo, se i nuovi elementi di prova non risultano da atti già compiuti dall'auto­

rità giudiziaria, chi chiede la revisione deve fare istanza al giudice dell'esecuzione perchè siano ordinati i relativi accertamenti. Il giù­

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dice procede agli atti occorrenti a spase del condannato, salvo che questi sia ammesso al patrocinio gratuito, osservando le norme sulla istruzione formale, in quanto sono ap­

plicabili. All’uopo il tribunale o la Corte de­

lega uno dei suoi componenti; il pretore prov­

vede personalmente. Il provvedimento è dato in ogni caso con ordinanza. Degli atti com­

piuti è rilasciata cqpia autentica all’interes­

sato, ohe la unisce all’istanza di revisione.

Nel caso indicato nel numero 4) dell’arti­

colo medesimo all'istanza deve essere' unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna, p er il reato ivi preveduto. Non- dimento, se il reato è estinto o se p er esso l'azione penale non può essere esercitata, chi chiede la revisione può fornire i necessa­

ri elementi di prova assunti a norm a del capoverso precedente ».

Articolo 562. — (Annullamento condizio­

nato).

« Salvo il disposto del seguente capoverso, quando la Corte di cassazione dispone il rin­

vio per revisione, l’annullamento della sen­

tenza di condanna è sottoposto alla condizio­

ne che nel giudizio 'di rinvio venga accertato che il condannato deve essere assolto ai sen­

si della prim a parte o terzo capoverso del­

l’articolo 479.

Quando la Corte idi cassazione dispone il rinvio per revisione in base al n. 5) dell'ar­

tìcolo 554, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che la m orte della persona non si è verificata. In tal caso il giudice di rinvio pronuncia per il reato accertato una nuova sentenza ».

Articolo 565. — (Procedimento nel giudi­

zio di rinvio p er revisione).

« Quando la Corte di cassazione pronuncia il rinvio a nuovo giudizio, l’interessato che si trova detenuto per l'esecuzione della senten­

za di condanna annullata rim ane in carcere come im putato soggetto a custodia preventi­

va, salvo che debba essere scarcerato perchè l'imputazione non consente il m andato di cat­

tu ra o perché la pena è interam ente espiata od estinta ovvero perché gli fu concessa la

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libertà provvisoria a norm a dell'articolo 559.

L’im putato rimane soggetto alle pene acces­

sorie e alle misure di sicurezza che fossero state provvisoriamente applicate prim a della sentenza di condanna annullata, se la Corte di cassazione non ne ondina la sospensione.

Il tempo della predetta custodia preven­

tiva è d etratto dalla d u rata della pena deten­

tiva, se la sentenza di condanna viene confer­

m ata o se viene pronunciata u n a nuova sen­

tenza di condanna ai sensi del capoverso del­

l’articolo 562.

La parte civile che è sta ta presente nel giudizio chiuso con la sentenza annullata ha diritto d'intervenire nel nuovo giudizio qua­

lora non sia stata condannata p er alcuno dei reati preveduti dal numero 4) deH'artieolo 554 o non si trovi in altra condizione di ma­

nifesta incompatibilità. Nel detto giudizio è citato il responsabile civile, se è stato con­

dannato con. la sentenza annullata.

Quando il giudizio è stato rinviato ad un giudice d'appello questi provvede in ogni caso alla riinnovazione totale del dibattimento ».

Articolo 566. — (Sentenza nel giudizio di rinvio p ar revisione).

« Se nel giudizio di rinvio risultano infon­

dati o non sono pienamente provati gli ele­

menti per i quali fu ammessa la revisione, il giudice non può pronunciare assoluzione per effetto di u n a nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, nè per altra ragione.

Salvo quanto disposto dal capoverso del­

l’articolo 562, il giudice di rinvio p e r revisio­

ne può assolvere soltanto quando vi è la prova che sussiste una causa di assoluzione ai sensi della prim a parte o terzo capoverso deH’artieolo 479. In ogni altro caso, egli deve confermare la sentenza di condanna.

Se nel giudizio di rinvio risultano infon­

dati o non sono pienam ente provati gli ele­

m enti p er i quali f a ammessa la revisione in base al n. 5) deH’artieolo 554, il giudice non può pronunciare una nuova sentenza per ef­

fetto di una nuova valutazione ideile sole pro­

ve assunte nel precedente giudizio, ma deve confermare la prim a sentenza di condanna.

Nel caso di conferma, se l’esecuzione della prim a condanna non è o non deve ritenersi

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completamente term inata, è ripresa dal mo­

mento in cui cessò p er effetto del rinvio a nuovo giudizio salvo quanto stabilito nel pri­

mo icapoverso dell'articolo precedente.

Nel caso previsto dal capoverso dell’arti- colo 562, ise l’esecuzione della nuova condan­

n a non è o noo deve ritenersi completamente term inata, l'esecuzione è ripresa, computan­

dosi la pena espiata in esecuzione della prim a condanna e procedendosi, ove occorra, al rag­

guaglio delle pene di specie diversa, salvo quanto è stabilito nel prim o capoverso del­

l’articolo precedente ».

Articolo 567. — (Provvedimenti circa le spese e gli effetti civili in caso di assoluzione).

« La Corte di cassazione quando annulla senza rinvio la sentenza di condanna, o il giudice di rinvio quando pronuncia sentenza di assoluzione anche nel caso preveduto dal­

l'articolo 564, provvede altresì alla restitu­

zione delle somme pagate in esecuzione della condanna p er le pene peouniarie, p er le spese di procedimento e del m antenim ento in car­

cere, per il risarcim ento dei danni e p e r le m isure di sicurezza patrimoniali.

La sentenza della Corte di cassazione che annulla senza rinvio è notificata p er intero senza ritard o aH'interessato, a cura del can­

celliere della Corte, ed è comunicata al pro­

curatore generale presso la Corte medesima il quale dà i provvedimenti necessari per la esecuzione.

Il giudice di rinvio, quando pronuncia nuova sentenza ai sensi del capoverso dell'ar­

ticolo 562, provvede ove occorra alla restitu­

zione delle somme pagate in esecuzione della prim a condanna p e r le pene pecuniarie p er il mantenim ento in carcere e p er il risarcimen­

to dei danni ».

Articolo 568. — (Provvedimenti in caso di rigetto dell'istanza di revisione o di giudizio sfavorevole).

« La Corte d i cassazione, se dichiara inam­

missibile o rigetta l'istanza di revisione, con la stessa sentenza ordina, occorrendo, la car­

cerazione del condannato. La dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'istanza non pregiudica il diritto di presentare una

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nuova domanda di revisione fondata su ele­

m enti diversi.

Il giudice di rinvio, .quando non pronun­

cia assoluzione, am ette con la sentenza or­

dine di carcerazione contro il colpevole non detenuto, se questi deve espiare una pena detentiva o una più grave.

Se la Corte di cassazione dichiara inam­

missibile o rigetta l’istanza di revisione, fuori del caso preveduto dal secondo capoverso dell’articolo 558, ovvero se nel giudizio di rinvio non è pronunciata sentenza di assolu­

zione o nuova sentenza ai sensi del capoverso dell’articolo 562, il privato ohe ha doman­

dato la revisione è condannato alle spese del procedimento ».

Art. 2.

Al condannato che abbia ottenuto la revi­

sione ai sensi degli articoli 554 n. 5) e 562, ca­

poverso, spetta u n ’equa riparazione commi­

surata alla maggiore d u ra ta della carcera­

zione o internam ento ed alle più gravi con­

seguenze personali e fam iliari derivate dalla prim a condanna.

Si osservano, in quanto applicabili, le di­

sposizioni della legge 23 maggio 1960, n. 504.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze di condanna divenute irrevocabili p rim a dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge en tra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gaz­

zetta Ufficiale.

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