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ADDENDA DI AGGIORNAMENTO - ERRATA CORRIGE

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Academic year: 2022

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ADDENDA DI AGGIORNAMENTO - ERRATA CORRIGE

CODICE

PENALE

Codice di procedura penale e Leggi complementari

EDIZIONE 2022

I codici superiori

MARCO FRATINI - MARIO PESUCCI

Copertina Errata Corrige.qxp_Layout 1 23/06/22 08:10 Pagina 1

(2)

INDICE ADDENDA

CODICE PENALE

Art. 9. Delitto comune del cittadino all’estero. . . 3

Art. 161. Effetti della sospensione e della interruzione. . . 3

Art. 240 bis. Confisca in casi particolari . . . 3

Art. 493 ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti . . . 4

Art. 493 quater. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti . . . 4

Art. 586 bis. Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti . . . 4

Art. 640 bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. . . 5

Art. 640 ter. Frode informatica . . . 5

Art. 648. Ricettazione . . . 6

Art. 648 bis. Riciclaggio . . . 6

Art. 648 ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. . . 6

Art. 640 ter 1. Autoriciclaggio. . . 6

Art. 678 bis. Detenzione abusiva di precursori di esplosivi . . . 7

Art. 679 bis. Omissioni in materia di precursori di esplosivi . . . 7

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 649. Divieto di un secondo giudizio. . . 7

LEGGI COMPLEMENTARI

D.lg. 14 marzo 2011, n. 23 - Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale (Estratto, Art. 4) Art. 5 quinquies. Interpretazione autentica del comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 . . . 7

D.L. 22 aprile 2021, n. 52 - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. (DECRETO RIAPERTURE) Art. 3. Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 . . . 7

Art. 3 bis. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. . . 8

D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (Estratto, artt. 1-25, 49-74) Art. 25 octies. 1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti . . . 8

L. 8 febbraio 1948, n. 47 - Disposizioni sulla stampa Art. 13. Pene per la diffamazione . . . 8

(3)

3

PARTE I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE

Pag. 145

9.

Delitto comune del cittadino all’estero

Il cittadino [4], che, fuori dei casi indicati nei due articoli preIl cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la leg- ge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpe- vole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualo- ra si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità eu- ropee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la ri- chiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previ- sti dagli articoli 320,321, 346-bis, 648 e 648-ter.11.

(1) Le parole «, 648 e 648-ter.1» sono state aggiunte dopo la parola «346- bis», dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 8 novembre 2021, n.195.

Pag. 181

161.

Effetti della sospensione e della interruzione L’interruzione [160] della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione [159]

della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo1.

Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può compor- tare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 1052.

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 13, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; per l’ap- plicabilità di tale disposizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Leg- ge n. 103/2017. Il testo precedentemente in vigore era il seguente:«

La sospensione e l’interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.».

(2) Il testo precedente Comma sostituito dal comma 5 dell’art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251 e, successivamente, così modificato dall’art.

1, comma 14, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 95 della me- desima Legge n. 103/2017; per l’applicabilità di tale ultima dispo- sizione vedi il comma 15 del citato art. 1, Legge n. 103/2017. L’art.

10 della suddetta legge n. 251/2005 così dispone: «Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell’ar- ticolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.

3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai pro- cessi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.».

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 luglio-1° agosto 2008, n. 324 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 3 Cost.;

b) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 3 Cost.; c) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, Cost.; d) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 3 e 111, se- condo comma, Cost. e in riferimento all’art. 3 Cost.; e) non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 6, com- mi 1 e 4, e 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 79 Cost.; f) non fondata la questione di legittimità dell’art.

157, secondo comma, del codice penale, come novellato dall’art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 3 Cost.;

g) non fondata la questione di legittimità dell’art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli art. 3 e 111, secondo com- ma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 18 aprile -5 luglio 2018, n. 143 (Gazz. Uff. 11 luglio 2018, n. 28 – Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8, punto 6, della decisione quadro del Consi- glio 2004/68/GAI, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 103 del 2017 era il seguente: «Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della pre- scrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.».

Il testo del presente comma in vigore prima della sostituzione dispo- sta dalla suddetta legge n. 251 del 2005 era il seguente: «Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».

Pag. 200

240 bis.

Confisca in casi particolari

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedu- ra penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli arti- coli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455,460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quin- quies, 518-sexies e 518-septies1, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l’esclusio- ne dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis2, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzio- nale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a

(4)

qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presup- posto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazio- ne tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applica- zione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi3.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possi- bile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

(1) Le parole «, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies » sono state sostituite alle parole «e 517-quater»

dall’art. 1, lett. a), l. 9 marzo 2022, n. 22. Ai sensi dell’art. 7 l. n. 22, cit. «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» (23 marzo 2022).

(2) Le parole «640, secondo comma, n. 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,» sono state inserite dopo le parole «629,» dall’art.

28-bis, comma 1, lett. a), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall’art. 2, comma 1, lett. a) d.l.

25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall’art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedi- menti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022, cit.

(3) Le parole: «648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma»

sono state sostituite alle parole: «648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma» dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 8 no- vembre 2021, n. 195.

LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Pag. 259

493 ter.

Indebito utilizzo e falsificazione di stru- menti di pagamento diversi dai contanti1,2,3

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’ac- quisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la mul- ta da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, non- ché ordini di pagamento prodotti con essi4.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la

disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giu- diziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, a decorrere dal 6 aprile 2018.

(2) Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs.

8 novembre 2021, n. 184, a decorrere dal 14 dicembre 2021.

Precedentemente la rubrica era la seguente: «Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento».

(3) Vedi, anche, l’art. 25-octies.1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

(4) Comma così modificato dall›art. 2, comma 1, lett. a), nn. 2) e 3), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, a decorrere dal 14 dicembre 2021.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsia- si altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi».

493 quater.

Detenzione e diffusione di apparec- chiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti1,2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamen- to diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se’ o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-co- struttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

(1) Articolo inserito dall›art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, a decorrere dal 14 dicembre 2021.

(2) Vedi, anche, l›art. 25-octies.1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, inse- rito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

Pag. 279

586 bis.

Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonisti- che degli atleti

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume

(5)

5 o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biolo-

gicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni pa- tologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni ago- nistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.

[II]. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sotto- pone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonisti- che degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

[III]. La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ov- vero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

[IV]. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.

[V]. Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla con- danna consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

[VI]. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

[VII]. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze far- macologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ov- vero idonei a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.4681.

(1) La Corte cost. 22 aprile 2022 n. 105 ha dichiarato l’illegittimità co- stituzionale del presente comma limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

Pag. 311

640 bis.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche1,2

La pena è della reclusione da due a sette anni e si pro- cede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque deno- minate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee3,4.

(1) Articolo aggiunto dall›art. 22, L. 19 marzo 1990, n. 55, sulla preven- zione della delinquenza di tipo mafioso. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa,

importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.).

(2) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumen- tate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sotto- posta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l›esecuzione ai sensi di quan- to disposto dall›art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

(3) Comma così modificato dall›art. 30, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161, a decorrere dal 19 novembre 2017, e, successiva- mente, dall’art. 28-bis, comma 1, lett. d), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modi- fica a quella disposta dal suddetto D.L. n. 4/2022 era stata pre- vista dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall’art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n.

4/2022 era il seguente: «La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d›ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta Legge n. 161/2017 era il seguente: «La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d›ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguar- da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

(4) Per l›aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l›art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n.

104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

640 ter.

Frode informatica1,2,5

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamen- to di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telema- tico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circo- stanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’ar- ticolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è com- messo con abuso della qualità di operatore del sistema6.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della mul- ta da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti3.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, sal- vo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’arti- colo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 74.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 10, L. 23 dicembre 1993, n. 547, che mo- difica ed integra le norme del codice penale o del codice di proce- dura penale in tema di criminalità informatica.

(2) Per l’aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n.

104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Comma inserito dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 9, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Il testo del presente comma prima della conversione in legge del suddetto decreto-legge n. 93/2013 era il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000

(6)

se il fatto è commesso con sostituzione dell’identità digitale in dan- no di uno o più soggetti.

(4) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 14 ago- sto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e, successivamente, dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, a decorrere dal 9 maggio 2018. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all’art. 12 del medesimo D.Lgs. n.

36/2018. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.Lgs. n. 36/2018 era il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un’altra circostanza aggravante.

Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto D.L.

n. 93/2013 era il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante.

(5) Vedi, anche, l’art. 25-octies.1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

(6) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs.

8 novembre 2021, n. 184, a decorrere dal 14 dicembre 2021.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema».

Pag. 314

648.

Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di pro- curare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od oc- culta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumen- tata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’ar- ticolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda dena- ro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi1.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’eserci- zio di un’attività professionale2.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione3.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato, da cui il denaro o le cose pro- vengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato4.

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 8 novem- bre 2021, n. 195.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 8 novem- bre 2021, n. 195.

(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. 8 novem- bre 2021, n. 195. Il testo del comma era il seguente: «La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità».

(4) La parola «reato» è stata sostituita alla parola «delitto» dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Pag. 315

648 bis.

Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostitui- sce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto1, ovvero compie in relazione ad essi altre operazio- ni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro pro-

venienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi2.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’e- sercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

(1) Le parole «non colposo», che figuravano dopo la parola «delitto», sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Pag. 315

648 ter.

Impiego di denaro, beni o utilità di prove- nienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità pro- venienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro [379, 649].

La pena è della reclusione da due a sei anni e della mul- ta da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi1.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’e- sercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al quarto2 comma dell’articolo 648.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1),d.lgs. 8 novem- bre 2021, n. 195.

(2) La parola «quarto» è stata sostituita alla parola «secondo» dall’’art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Pag. 315

648 ter 1.

Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto1, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, fi- nanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delit- to, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi2.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni3.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416-bis.14.

(7)

7 Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono pu-

nibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficace- mente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

(1) Le parole «non colposo», che figuravano dopo la parola «delitto», sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 8 novem- bre 2021, n. 195.

(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), del d.lgs.

8 novembre 2021, n. 195. Il testo del comma era il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni».

(4) Le parole «416-bis.1» sono sostituite alle parole «7 del decre- to-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazi- oni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modifica- zioni», dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 4), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

LIBRO III - DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

678 bis.

Detenzione abusiva di precursori di esplo- sivi1,2

[Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come pre- cursori di esplosivi nell’allegato I del regolamento (CE) n.

98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 1.000].

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n.

7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. Il testo del presente articolo, prima della conversione in legge del citato D.L. n. 7/2015, era il seguente: «Detenzione abusiva di precursori di esplosivi. Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell’allegato I del regolamento (CE) n.

98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l›arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 247».

(2) Articolo abrogato dall›art. 13, comma 3, L. 23 dicembre 2021, n.

238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

679 bis.

Omissioni in materia di precursori di esplosivi1,2

[Chiunque omette di denunciare all’Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplo- sivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l›ammenda fino a euro 371].

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Pag. 538

649.

Divieto di un secondo giudizio1

1. L’imputato prosciolto [529-531] o condannato [533]

con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili [648]

non può essere di nuovo sottoposto a procedimento pe- nale [347 s.] per il medesimo fatto [669, 739], neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69, comma 2, e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato pro- cedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento [529- 531] o di non luogo a procedere [425], enunciandone la causa nel dispositivo.

(1) La Corte cost., con sentenza 21 luglio 2016, n. 200 (in Gazz. Uff., 27 luglio, n. 30), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del pre- sente articolo nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesi- mo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale; successivamente la Corte cost., con sentenza n. 149/2022, depositata il 16 giugno 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un im- putato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-terdella legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesima legge.

PARTE II MODIFICHE ALLE LEGGI COMPLEMENTARI

Pag. 1072

D.L. 21/10/2021, n. 146

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

5 quinquies.

Interpretazione autentica del com- ma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 231

1. Il comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disci- plina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

(1) Articolo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215.

Pag. 1222

D.L. 01/04/2021, n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell’epide- mia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

3.

Responsabilità penale da somministrazione del vac- cino anti SARS-CoV-2

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice pe- nale verificatisi a causa della somministrazione di un vac-

(8)

cino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, del- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni conte- nute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione1.

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76.

3 bis.

Responsabilità colposa per morte o lesioni per- sonali in ambito sanitario durante lo stato di emergen- za epidemiologica da COVID-191

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da CO- VID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli ar- ticoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giu- dice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sul- le terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.

(1) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76.

Pag. 1805

D.Lgs. 8/6/2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

25 octies. 1.

Delitti in materia di strumenti di pa- gamento diversi dai contanti1

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diver- si dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all’articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all’articolo 493-quater e per il delitto di cui all’articolo 640-ter, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patri- monio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di paga- mento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione infe- riore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai com- mi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previ- ste dall’articolo 9, comma 2.

(1) Articolo inserito dall›art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (in Gazz. Uff., 20 feb- braio, n. 43) - Disposizioni sulla stampa (STAMPA) Pag. 1932

13.

Pene per la diffamazione1

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determi- nato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 luglio 2021, n. 150, (in Gazz. Uff. 14 luglio 2021, n. 28), ha dichiarato l’illegittimità costitu- zionale del presente articolo.

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