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TuttoInps Le prestazioni a sostegno del reddito Gli assegni familiari

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Academic year: 2022

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(1)

TuttoInps

Le prestazioni a sostegno del reddito

Gli assegni familiari

I REQUISITI...2

IL LIMITE DI REDDITO PERSONALE...2

IL LIMITE DI REDDITO FAMILIARE ...2

LA DOMANDA ...4

L'IMPORTO ...4

IL RICORSO ...4

(2)

Gli assegni familiari spettano ad alcune categorie di lavoratori escluse dalla normativa dell'assegno per il nucleo familiare.

I REQUISITI

Il pagamento degli assegni è subordinato alla condizione che gli interessati vivano a carico del richiedente e che il nucleo familiare non superi determinati limiti di reddito.

Ne hanno diritto:

i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti;

i pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Gli assegni spettano per i seguenti familiari:

il coniuge, anche se legalmente separato (solo per i pensionati delle gestioni speciali);

i figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge, nipoti minori viventi a carico dell'ascendente);

i fratelli, le sorelle e i nipoti.

Per avere diritto all'assegno i figli, i fratelli, le sorelle e i nipoti devono essere minori di 18 anni o inabili al lavoro, o studenti. In tal caso l'assegno spetta fino a 21 anni per gli studenti medi (di scuola media) e fino a 26 anni (ma nei limiti degli anni di studio previsti per il corso di laurea scelto) per gli studenti universitari.

Se invece il familiare è un apprendista, l'assegno spetta fino a 21 anni.

Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri gli assegni spettano solo per i figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi.

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IL LIMITE DI REDDITO PERSONALE

Si considera a carico, e cioè economicamente non autosufficiente, il familiare che abbia redditi personali di qualsiasi natura non superiori ad un importo mensile determinato di anno in anno.

Per l'anno 2007 è fissato in € 614,22 per il coniuge e per ciascun figlio o equiparato.

In particolare

Il limite di reddito per i genitori a carico si applica solo ai piccoli coltivatori diretti.

Per le altre categorie di lavoratori autonomi, i limiti di reddito sono utili per stabilire alcuni benefici che riguardano i familiari che vivono a loro carico, come ad esempio, l'esenzione dal ticket sanitario. Tale limite per due genitori, nel 2007, è pari a € 1.074,88.

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(3)

familiare composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato o, se separato, a carico, dai figli ed equiparati e da tutti gli altri soggetti a carico per i quali il richiedente ha diritto agli assegni familiari, non deve superare determinati limiti di reddito soggetti a rivalutazione annuale. (vedi tabelle).

Per la generalità dei soggetti ANNO 2007

Nucleo familiare

Reddito familiare annuo oltre il quale

cessa la corresponsione del trattamento

per il primo figlio e per il genitore a carico

Reddito familiare annuo oltre il quale

cessa la corresponsione di tutti gli assegni

1 persona* € 8.139,76 -

2 persone € 13.507,04 € 16.176,11

3 persone € 17.367,50 € 20.795,97

4 persone € 20.741,11 € 24.838,70

5 persone € 24.117,58 € 28.881,43

6 persone € 27.332,92 € 32.732,78

7 o più

persone € 30.547,68 € 36.583,51

* L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Per il vedovo/a, per il divorziato/a, per il separato/a legalmente, per l'abbandonato/a, per il celibe o per la nubile ANNO 2007

Nucleo familiare

Reddito familiare annuo oltre il quale

cessa la corresponsione del trattamento

per il primo figlio (+ 10%)

Reddito familiare annuo oltre il quale

cessa la corresponsione di tutti gli assegni

(+ 10%)

1 persona* € 8.953,46 -

2 persone € 14.859,57 € 17.793,20

3 persone € 19.102,88 € 22.874,77

4 persone € 22.816,47 € 27.322,63

5 persone € 26.527,81 € 31.770,50

6 persone € 30.065,97 € 36.005,80

7 o più persone € 33.601,31 € 40.241,12

* L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Per i soggetti nel cui nucleo sono comprese persone dichiarate totalmente inabili ANNO 2007

(4)

Nucleo familiare

Reddito familiare annuo oltre il quale

cessa la corresponsione del trattamento

per il primo figlio (+ 50%)

Reddito familiare annuo oltre il quale

cessa la corresponsione di tutti gli assegni

(+ 50%)

1 persona* € 12.206,50 -

2 persone € 20.258,83 € 24.261,59

3 persone € 26.047,23 € 31.193,38

4 persone € 31.111,67 € 37.256,06

5 persone € 36.173,24 € 43.321,03

6 persone € 40.996,51 € 49.096,29

7 o più

persone € 45.820,38 € 54.872,12

* L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Per il vedovo/a, per il divorziato/a, per il separato/a legalmente, per l'abbandonato/a, per il celibe o nubile, nei cui nuclei familiari siano comprese persone dichiarate totalmente inabili

ANNO 2007

Nucleo familiare Reddito

familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento per il primo

figlio (+ 60%)

Reddito familiare annuo oltre il quale

cessa la corresponsione di tutti gli assegni

(+ 60%)

1 persona* € 13.021,34 -

2 persone € 21.609,65 € 25.878,67

3 persone € 27.783,76 € 33.271,61

4 persone € 33.184,18 € 39.741,14

5 persone € 38.584,59 € 46.208,37

6 persone € 43.730,74 € 52.367,63

7 o più persone € 48.873,44 € 58.530,29

* L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. Torna su

LA DOMANDA

L'interessato che intende chiedere tale prestazione deve presentare la domanda, su un apposito modulo in distribuzione presso tutte le Sedi dell'Inps, unendovi i documenti indicati nel modulo stesso.

Torna su L'IMPORTO

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Torna su IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;

inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;

presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

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