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Anno 2012 N.RF124. La Nuova Redazione Fiscale

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Academic year: 2022

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Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it N.RF124

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CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222

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Anno 2012

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La Nuova Redazione Fiscale

ODCEC VASTO

OGOGGGEETTTTOO CCIAA - DIRITTO CAMERALE PER L’ANNO 2012

R

RIIFFEERRIIMMEENNTTII L. 580/93 ART. 18, DM 21 APRILE 2011, NOTA MSE 255658/2011

CIRCOLARE DEL 12/06/2012

Sintesi: ai fini del calcolo del diritto camerale relativo al 2012 con la nota del Ministero dello Sviluppo, rispetto allo scorso anno, sono rimasti sostanzialmente invariati sia gli scaglioni di fatturato, che le aliquote applicabili.

Con la nota del 27/12/2011 n. 255658, il Ministero dello Sviluppo economico ha definito la misura del diritto camerale annuale relativo al 2012. Sono, dunque, confermati gli importi e le aliquote per scaglioni di fatturato applicati per il 2011.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti imprenditori in forma individuale o societaria che risultino:

 iscritti nel Registro Imprese (ancorché “inattivi”):

 alla data del 1° gennaio 2012 (anche se cessati nel 2012)

 oppure iscritti in corso d’anno nel 2012

 le società in liquidazione volontaria

 iscritti all'1/01/2012 o che si iscrivono in corso d'anno al REA.

SOGGETTI ISCRITTI SOLO AL REA: a decorrere dal 2011, i soggetti iscritti esclusivamente nel REA l'sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa.

Decesso del titolare: il diritto è dovuto dagli eredi sino all’anno del decesso (incluso).

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esonerati dal versamento del diritto camerale per l’anno 2012:

le imprese (individuali e collettive) per le quali è nel 2011 è già intervenuta sentenza di fallimento, fatta eccezione per il caso in cui vi sia (e fino a quando non sia cessato) l'esercizio provvisorio dell'attività

Società cooperative: la messa in liquidazione coatta o lo scioglimento per atto dell’autorità governativa (art. 2545-septiesdecies CC) deve essere stato formalmente assunto nel 2011.

le imprese che hanno cessato l'attività nel 2011, con domanda di cancellazione presentata entro il 30/01/2012: (entro il termine ordinario di 30gg, dunque):

 ditte individuali

 società di persone e consorzi che abbiano cessato senza messa in liquidazione

 società di capitali e di persone in liquidazione (con bilancio finale di liquidazione

“approvato” nel 2011 e richiesta di cancellazione presentata entro il 30/01/12)

La cessazione “di fatto”, senza cancellazione al Registro Imprese, non è causa di esonero.

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IMPORTO DEL DIRITTO 2012

La misura del diritto annuale può essere in misura fissa o variabile in funzione del fatturato IRAP e varia in funzione della natura giuridica del contribuente.

Fino al 2010 la distinzione era collegata alla sezione di iscrizione (ordinaria o speciale).

A partire dal 2011, al contrario, sono state inserite delle deroghe riferite:

 alle imprese individuali (tenute al pagamento in misura fissa) ed alle società semplice (agricole o meno) la società tra avvocati iscritti nella sezione speciale (il diritto dovuto in percentuale sul fatturato)

 gli importi dovuti sono inoltre differenziati seconda che il soggetto al 1/01/2012 risulti già iscritto al Registro imprese/REA o meno; a tal fine si noti che l'obbligo di versamento decorre dalla data di iscrizione, anche se antecedente a quello di effettivo inizio dell'attività.

IMPRESE INDIVIDUALI

ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI CON ATTIVITà COMMERCIALE

SNC / SAS SPA / SRL

COOPERATIVE, CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI SOCIETA' SEMPLICI  (agricole o meno)

MISURA FISSA

% SUL FATTURATO

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA

Il diritto annuale alla Camera di Commercio si applica in misura fissa ai seguenti soggetti:

IMPRESE ISCRITTE NELLA "SEZIONE ORDINARIA" AL 01/01/2012  SEDE PRINCIPALE   UNITÀ LOCALI  Imprese individuali non  “piccoli imprenditori”   200,00  20%   40,00 (*) 

     

IMPRESE ISCRITTE NELLA "SEZIONE SPECIALE" AL 01/01/2012  SEDE PRINCIPALE   UNITÀ LOCALI  Imprese individuali cd. “piccoli imprenditori” (artigiani, ecc.)  88,00  20%   17,60 (*)  Società 

semplici  

agricole  100,00  20%   20,00 (*) 

non agricole  (es: società di comodo “trasformate”) 

200,00  20%   40,00 (*)  Società tra avvocati (Dlgs 96/2001) 

Sede  secondaria  o  unità  locale  di  impresa  con  sede  principale 

all'estero (art. 9 c.2 b) Dpr 581/95)  110,00 

 

(*)  Arrotondamenti:  va  effettuato  un  unico  arrotondamento  finale  all'unità  di  euro,  mentre  nei  calcoli  intermedi  devono  essere mantenuti i 5 decimali (Circ. M.S.E. n. 19230/2009) 

SOGGETTI ISCRITTI AL REA

Dal 2011 sono tenuti al diritto camerale anche i soggetti obbligati alla denuncia REA; si tratta dei soggetti non imprenditori esercenti attività economiche e/o professionali la cui denuncia sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali.

E’ il caso delle associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari:

 che esercitano un'attività commerciale o agricola

 per i quali l'esercizio d'impresa non sia l'attività esclusiva o prevalente.

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Soggetti iscritti al REA all'01.01.2012

Enti non commerciali con attività di natura commerciale non prevalente  30,00 (*) 

 

(*) L'importo così quantificato nel 2011 in via transitoria è rimasto invariato. 

 

DIRITTO DOVUTO IN BASE AL FATTURATO Il diritto annuale determinato in percentuale fatturato Irap si applica:

 a regime: per tutti soggetti diversi da quelli per cui è prevista la misura fissa

in via transitoria: per le società semplici (agricole o meno) e la società tra avvocati continua ad applicarsi in misura fissa.

SOGGETTO  DIRITTO CCIAA 

SOCIETA' SEMPLICI  (agricole o meno) 

fisso  €. 100 

Società tra avvocati  €. 200 

ALTRI SOGGETTI (Snc/Sas, Spa/Srl, cooperative, consorzi, ecc.)  % sul fatturato Irap 

DETERMINAZIONE DEL DIRITTO IN BASE AL FATTURATO

SCAGLIONI DI FATTURATO IRAP 2011  SEDE  UNITÀ LOCALI        ‐   100,000,00   Fisso  € 200,00  € 40,00 

 100,000,01   250,000,00   0,015%

20% della sede  (max € 200,00  per ogni UL)   250,000,01   500,000,00   0,013%

 500,000,01    1,000,000,00   0,010%

 1,000,000,01    10,000,000,00   0,009%

 10,000,000,01    35,000,000,00   0,005%

 35,000,000,01    50,000,000,00   0,003%

 > 50,000,000,01   ‐   0,001%

(max € 40.000)  

(*) Arrotondamenti: va effettuato un unico arrotondamento finale all'unità di euro, mentre nei calcoli  intermedi devono essere mantenuti i 5 decimali.  Scaglioni e aliquote sono invariate rispetto al 2011. 

 

 

FATTURATO IRAP PER SOCIETA’ DI CAPITALI E SOGGETTI CON OPZIONE ART. 5 Il “fatturato” non fa riferimento al volume d’affari Iva, ma al monte ricavi dichiarati ai fini Irap assunto come segue:

SOGGETTI IRES: IC 1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) + IC 5 (altri ricavi e proventi)

8.000

350.000

50.000

10.000

Non rilevano

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IMPRENDITORI INDIVIDUALI “CON OPZIONE”

 IQ 13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) + IQ 17 (altri ricavi e proventi)

SOCIETÀ DI PERSONE “CON OPZIONE”

 IP 13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) + IP 17 (altri ricavi e proventi)

CONTRIBUENTI CON PIÙ SEZIONI: i soggetti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP devono procedere alla somma dei diversi valori riportati nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP (nota MSE 19230/2009).

ADEGUAMENTO AGLI STUDI O SOCIETA’ DI COMODO

L’importo dell’adeguamento ai risultati degli studi di settore non concorre alla determinazione del fatturato (nota MSE 19230/2009).

N.B.: per i soggetti che determinano la base imponibile "a valori di bilancio" il rigo "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" è al netto di tale importo (infatti va sommato alla base imponibile dovendo essere indicato tra le "Altre variazioni in aumento"):

8.000

Esempio

Srl ha riportato sul periodo 2011 i seguenti dati (mod. Irap2012 di cui sopra):

 ricavi delle vendite (IC1): €. 350.000

 altri proventi (IC5): €. 10.000

Ha poi proceduto ad un adeguamento da studi di settore per €. 8.000 Fatturato rilevante: €. 350.000 + 10.000 = €. 360.000

Scaglioni Importo Aliquota Diritto 

‐  100.000,00 ‐ 200,00 

100.000,00  250.000,00 150.000 0,015% 22,50 

250.000,00  360.000,00 90.000 0,013% 11,70 

    Totale 234,20 

Diritto da versare (arrotondamento all’unità): €. 234,00.

Nel caso di impresa individuale o società di persone “con opzione” ex art. 5 il calcolo è analogo.

L'importo è "al netto" 

dell'adeguamento da Studi 

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FATTURATO IRAP PER SOGGETTI IRPEF SENZA OPZIONE ART. 5 Il “fatturato” risulta dalla somma degli importi riportati nei righi sotto evidenziati.

ADEGUAMENTO AGLI STUDI: anche in questo caso l'adeguamento non rileva ai fini del diritto annuale; considerato che i soggetti Irpef "senza opzione" includono l'adeguamento a col. 1, dovranno avere l'accortezza di scorporare tale l’importo da quello dei ricavi.

IMPRESE INDIVIDUALI

 IQ 1 (ricavi delle vendite/prestazioni) depurato dell’eventuale adeguamento agli studi di settore

8.000

350.000

SOCIETÀ DI PERSONE

 IP 1 (ricavi delle vendite/prestazioni) depurato dell’eventuale adeguamento agli studi di settore

8.000

350.000

Esempio

Ditta individuale ha riportato sul periodo 2011 i seguenti dati (mod. Irap2012 di cui sopra):

ricavi di vendita (IQ1): € 350.000 di cui adeguamento da Studi €. 10.000 Fatturato rilevante: €. 340.000

Scaglioni Importo Aliquota Diritto 

‐  100.000,00 ‐ 200,00 

100.000,00  250.000,00 150.000 0,015% 22,50 

250.000,00  340.000,00 70.000 0,013% 9,10 

    Totale 231,60 

Diritto da versare (arrotondamento all’unità): €. 232,00 L’adeguamento di €. 10.000 deve essere neutralizzato.

SOCIETA' DI COMODO Ai fini della individuazione del fatturato Irap:

 non assumono rilevanza i dati riportati nella Sez. IV del Quadro IS

 dovendosi comunque fare riferimento ai dati indicati in precedenza

L'adeguamento non rileva e i  ricavi ne vanno depurati  

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DETERMINAZIONE DEL FATTURATO: VOCI DA MODELLO IRAP 

SOGGETTI  VOCI  RIGHI 

SOCIETÀ DI  CAPITALI  (quadro IC) 

Imprese industriali e commerciali Sez. I IC1 + IC5  Banche e altri soggetti finanziari Sez. II IC15 + IC18  Società  cd  “holding industriali” Sez. I e II IC1 + IC5 + IC15 

Assicurazioni Sez. III I.1 + I.3 + II.1 + II.4 del CE Società in regime forfettario 

(es.: Srl sportiva dilett. L. 398/91)  ‐ 

Ricavi delle vendite/prestazioni +  altri ricavi/proventi ex artt. 2214 

CC e segg. 

SOCIETÀ DI  PERSONE  (quadro IP)  

Base imponibile "a valori fiscali" 

(art. 5‐bis DLgs. 446/97)  Sez. I  IP1 

(escluso adeguam. a Studi)  Base imponibile "a valori contabili"

(opzione per l'art. 5 DLgs. 446/97)  Sez. II  IP13 + IP17  Società c.d. “holding industriali”  Sez. II  IP13 + IP17 + IP18 

Società in regime forfettario

(es.: regime art. 56‐bis)  Sez. III  IP47 

Società agricola  Sez. IV IQ52 

IMPRESE ISCRITTE IN CORSO D’ANNO Il diritto annuale dovuto alle CCIAA:

va versato per intero anche per le imprese che si iscrivono nel corso del 2012 (l’importo non è ragguagliato alla durata dell'iscrizione) entro 30gg dalla domanda di iscrizione

 sulla scorta dei valori "minimi" (1° fascia di fatturato, ove applicabile):

NUOVE IMPRESE DIRITTO DOVUTO 

Ditte individuali  iscritte alla Sez. "ordinaria" €. 200,00  iscritte alla Sez. "speciale" €. 88,00 

Società semplici agricole  €. 100,00 

Società semplici non  agricole (e società tra avvocati) €. 200,00 

Soggetti iscritti solo al REA  €.30,00 

Tutte le altre imprese (Snc/Sas, Spa/Srl, coop e consorzi, ecc.) €. 200,00 

UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE

Le imprese sono tenuti a versare per ciascuna unità locale (già iscritta all'01/01/2012):

 in favore della CCIA nel cui territorio ha sede l'unità locale

 un importo pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale

 fino ad un massimo di €. 200,00 per ognuna di esse.

Unità locali di imprese con sede principale all'estero: versano l’importo fisso di €.110,00.

Province diverse: se le unità locali sono situate in province diverse vanno compilati più righi del modello F24, indicando nella Sez. IMU e altri tributi locali il Codice Ente della provincia interessata.

Momento rilevante: anche in questo caso il versamento del diritto annuale scatta dal momento dell’iscrizione da secondaria (circ. Min. Attività produttive 546959/2004).

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Diritto dovuto per la  sede legale

Diritto dovuto per le unità  locali/sedi second.

arrotondamento  all'unità di euro MODALITA' DI CALCOLO DEL DIRITTO ANNUALE

 

Esempio1

Impresa con diritto annuale dovuto sulla sede legale pari ad euro 231,60:

Diritto dovuto per ciascuna unità locale: 231,60 x 20% = 46,32

Calcolo del diritto dovuto considerando n. 3 U.L. nella stessa provincia:

231,60 + 46,32 + 46,32 + 46,32 = 370,56  371,00

Esempio2

Impresa con diritto annuale dovuto sulla sede legale pari ad euro 1.300,00:

Diritto dovuto per ciascuna unità locale: 1.300,00 x 20% = 260,00>200,00 200,00 Calcolo del diritto dovuto considerando n. 3 U.L. nella stessa provincia:

1.300 + 200 + 200 + 200 = 1.900 1.900,00

CCIAA CON DELIBERE DI MAGGIORAZIONI

Alcune CCIAA hanno deliberato una maggiorazione degli importi (fino al 20%) del diritto ordinariamente dovuto (ex art. 18 L.580/93).

ELENCO CCIAA CHE AL 17/05/2012 HANNO APPROVATO LA MAGGIORAZIONE

CCIAA  Magg.  CCIAA  Magg. CCIAA  Magg. 

 AGRIGENTO    18%   LA SPEZIA    10%   PRATO    20%

 ALESSANDRIA    15%   LIVORNO    15%   RAGUSA    10%

 ASTI    20%   MACERATA    20%   RAVENNA    4%

 CAGLIARI    20%   MESSINA    20%   RIMINI    20%

 CALTANISSETTA    20%   MANTOVA    10%   SIENA    10%

 CATANIA    20%   MASSA‐CARRARA    20%   TRAPANI    20%

 ENNA    20%   PALERMO    20%   TRIESTE    20%

 FIRENZE    20%   PERUGIA    20%  VERBANO‐CUSIO‐OSSOLA   20% “O” 10% “S” 

 GORIZIA    20%   PISA    20%  VERCELLI  12%

Nota: la maggiorazione si applica sia per la sezione speciale che per quello ordinaria eccetto che per la CCIAA  di Verbano‐Cusio‐Ossola.  E' opportuno verificare sul sito istituzionale della CCIAA l'aggiornamento dei dati. 

TERMINI DI VERSAMENTO Il termine per il versamento del diritto annuale:

 coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Deroga - imprese iscritte nel corso del 2012: il versamento va effettuato entro 30gg dalla presentazione della domanda d’iscrizione al Registro Imprese o al REA

PROROGA VERSAMENTI: considerata l'intervenuta proroga dei versamenti di cui al DPCM del 6/06/2012 (v. Info Fisco 123/2012), il versamento va effettuato entro le seguenti date:

SOGGETTI  TERMINI 

ORDINARI CON MAGG. 0,4%

CON PROROGA  ditte individuali; società con studi di settore  09/07/2012  20/08/2012  SENZA PROROGA  società non assoggettate a studi di settore  18/06/2012  16/07/2012 

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SOCIETÀ DI CAPITALI - PARTICOLARITÀ

1) Approvazione bilancio nei 180gg: nel caso di società che approvano il bilancio:

 nel termine di 120gg: si applicano le scadenze ordinarie di cui sopra

 oltre il termine di 120gg (particolari esigenze): non fruisce della proroga; il versamento è dovuto entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione; nel caso di approvazione:

entro il mese di maggio: versa entro il 18/06/2012 (o il 16/07/2012 + 0,4%)

entro il 28/06/2012 (180gg): versa entro il 16/07/2012 (o 20/08/2012 + 0,4%)

Mancata approvazione del bilancio nei termini stabiliti: il versamento del diritto va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.

2) Esercizi "a cavallo": dispongono di un termine di versamento del diritto annuale variabile a seconda del mese di chiusura dell’esercizio.

Esempio: Srl con esercizio 1/10/2011- 30/9/2012 che approva il bilancio entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio stesso: entro il 16/03/2013 (o 15/04/2013 + 0,4%) versa il diritto annuale calcolato sul fatturato indicato nel mod. IRAP2012 (redditi 2011), indicando come anno in F24 il 2012

3) Esercizio superiore a 12 mesi: si renderà dovuto un pagamento provvisorio che andrà successivamente conguagliato (CCIAA Torino). Nel caso di Srl costituitasi al 1/10/2010 si avrà:

 1° pagamento: entro il 31/10/2010 (30 gg dall'iscrizione)

 2° pagamento: entro il 18/06/2012 (pagamento delle imposte per l'anno 2011, se la società approva il bilancio entro 120 giorni) vanno effettuati 2 pagamenti calcolati:

- per l’anno 2011: sul fatturato del periodo 1/10/2010 – 31/12/2010 - per l’anno 2012: sul fatturato del periodo 1/01/2011 - 31/12/2011.

MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento del diritto va eseguito:

 in unica soluzione

 con il mod. F24 (telematico per i titolari di P. IVA)

IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DEL 2012: il versamento può essere effettuato:

- col mod. F24: entro 30 gg dalla domanda d’iscrizione al Registro delle imprese o al REA

- direttamente allo sportello camerale, contestualmente alla presentazione della domanda (in questo caso, e per le pratiche presentate tramite ComUnica, è possibile richiedere l'addebito automatico).

MOD. F24 - SEZIONE "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI":

codice ente sigla automobilistica della CCIAA cui il versamento è destinato codice tributo "3850"

anno di riferimento 2012

3850 2012 200 00

200 00 200 00

B O

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COMPENSAZIONE: è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati sia per lo stesso diritto annuale sia per altri versamenti (tributi e/o contributi)

VERSAMENTO IN COMPENSAZIONE EFFETTUATO ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE:

considerato che il diritto annuale è regolato da disposizioni “speciali” (DM 27/01/2005 N. 54):

 va comunque applicata la maggiorazione dello 0,4% (anche se il credito utilizzato era preesistente, in deroga ai principi generali e la compensazione)

 a differenza dei tributi erariali (per i quali non è dovuta la maggiorazione).

Esempio

La alfa Snc procede liquidare la dichiarazione del periodo 2011 in data 18 luglio 2012; si accorge di avere un credito Iva disponibile. Il diritto annuale dovuto è pari a € 500.

In sede di versamento del diritto annuale dovrà procedere:

 prima a maggiorare il diritto annuale dello 0,4% (totale dovuto €. 502)

 in secondo luogo compensare tale importo col credito Iva

SANZIONI

Le sanzioni in materia di diritto annuale sono disciplinate da una "norma speciale", il DM Attività produttive n. 54 del 27/1/2005, fuoriuscendo dalla disciplina generale delle sanzioni tributarie. Il decreto:

 ha introdotto delle "disposizioni quadro" in ordine alle sanzioni (art. 6 c. 3 e 4 DM 54/2005)

 che possono tuttavia essere modificate da ciascuna CCIAA con proprio regolamento.

Pertanto per individuare le sanzioni concretamente applicabili (in particolare per procedere al ravvedimento operoso) è necessario fare riferimento a quanto stabilito dalla singola CCIAA.

Le CCIAA applicano le seguenti sanzioni agli importi che risultano omessi o insufficienti: TARDIVO / INSUFFICIENTE VERSAMENTO SANZIONE

 entro 30 gg dal termine 10%

 oltre 30 gg dal termine dal 30% al 100%

CONTEGGIO DEI GG DI RITARDO (Circ. 3587/C/2005): il conteggio non tiene in considerazione del differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% (anche per versamenti parziali che si è inteso versare con la maggiorazione); dunque ove il versamento non sia effettuato:

 entro il 16/07/2012: per i soggetti che non fruiscono della proroga dei versamenti

 entro il 20/08/2012: per i soggetti che fruiscono della proroga dei versamenti

l'importo non versato sarà considerato omesso e andrà applicata la sanzione dal 30% al100%.

Allo stesso modo il versamento differito nei 30 giorni senza applicazione dello 0,4% sarà considerato "tardivo" (nei 30gg, con applicazione della sanzione del 10%) per il suo intero importo.

VIOLAZIONI FORMALI: non sono soggette a sanzione le violazioni formali quali, ad esempio, l’errata indicazione del codice tributo camerale e/o del codice fiscale e/o della sigla della Provincia, che non comportano accrediti di somme al di fuori del sistema camerale.

Versamento soggetto incompetente: non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una CCIA incompetente per territorio, se effettuato entro i termini (Circ. 3587/C/2005)

In tal caso la CCIAA competente dovrà richiedere il rimborso direttamente all'altra CCIAA

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RAVVEDIMENTO OPEROSO

Se la violazione non è ancora stata constatata è possibile utilizzare il ravvedimento operoso.

SANZIONE "BASE": ai fini del perfezionamento del ravvedimento, occorre individuare la sanzione base su cui applicare la riduzione.

A tal fine la Circ. 3587/C/2005 ha ribadito quanto indicato nei commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.M. n. 54/2005; in particolare ha chiarito che esso va parametrato alla sanzione del 30%.

La Nota 2417 del 30/12/2008 ha poi chiarito che al diritto annuale non si possono applicare le riduzioni delle sanzioni da ravvedimento operoso disposte per gli altri tributi, ma occorre

 applicare l'abbattimento previsto dal regolamento della CCIAA

 in assenza di specifiche previsioni si applicano gli abbattimenti dell'art. 6 DM 54/2005.

Diretta conseguenza di tali interpretazioni è il fatto che non è ammesso:

 né applicare l'abbattimento "a giorno" delle sanzioni introdotto dal DL 98/2011 per gli omessi versamenti di tributi cui è applicabile la sanzione del 30% (e dunque inapplicabile il cd.

"ravvedimento sprint")

 né applicare la sanzione base del 10% per ravvedimenti che intervengono nei 30 giorni a meno di espressa previsione in tal senso da parte del regolamento della CCIAA.

SANZIONI RIDOTTE

Una volta individuata la sanzione base (sempre del 30%) occorre verificare gli abbattimenti applicabili. Considerato che la maggior parte delle CCIAA ha recepito le riduzioni introdotte dalla legge di stabilità 2011 (L. 220/2010 art. 1 c. 20 e 22), si avrà la seguente situazione:

DM 54/2005  art. 6 c. 1 

TIPOLOGIA DI        RAVVEDIMENTO 

SANZIONI APPLICABILI  MAGGIOR PARTE

DELLE CCIAA  IN VIA RESIDUALE  lett. a)  entro 30 giorni dalla scadenza         

(cd. ravvedimento "breve”)  3,00% (1/10 del 30%)  3,75% (1/8 del 30%)  lett. b)  entro 1 anno dalla scadenza      

(cd. "ravvedimento "lungo”)  3,75% (1/8 del 30%)  6,00% (1/5 del 30%) 

Calcolo del termine: va sempre effettuato dalla scadenza ordinaria, esclusi i 30gg disponibili per versare con la maggiorazione dello 0,4%. Allo stesso modo non è in generale ammesso calcolare il ravvedimento sul diritto + 0,40% facendo decorre gli interessi dalla scadenza + 30gg.

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24:

codice tributo "3851" - interessi moratori

"3852" - sanzione

anno di riferimento anno per il quale è dovuto il diritto (non l'anno in cui avviene, o doveva avvenire, il pagamento)

 sanzione (cod. trib. 3852) e interessi (cod. trib. 3851) non possono essere compensati (RM 115/2003), a differenza del diritto annuale (cod. trib. 3850)

 a differenza dei tributi erariali, per il ravvedimento del diritto annuale le sanzioni e gli interessi è opportuno siano effettuati in modo “contestuale” inteso in senso letterale e dunque “nel medesimo F24”.

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Esempio

La Alfa srl, con sede in Bologna ed esercizio coincidente con l’anno solare, non ha versato il diritto annuale riferito all'anno 2011 pari ad €. 500,00.

Intendendo procedere al ravvedimento operoso in data 12/06/2012 (va effettuato entro 1 anno dal termine originario e dunque entro il 6/07/2012), verificato poi che la CCIAA di Bologna applica la sanzione del 6% per il ravvedimento lungo, procede come segue:

 sanzione ridotta: €. 500,00 x 6% = €. 30,00

 interessi moratori: €. 9,24 (500,00 x 1,5% x 178/365 + 500,00 x 2,5% x 163/365)

B O 3850 2011 500 0 0

B O 3851 2011 9 2 4

B O 3852 2011 30 0 0

RATEAZIONE: la CCIAA può consentire che il pagamento del dovuto a titolo di diritto annuale, sanzioni e interessi avvenga in un massimo di 10 rate mensili (art. 12 co. 2 del DM 54/2005).

CONTRIBUENTI IRREGOLARI

Nel caso di omesso pagamento del diritto camerale:

 non è ammesso richiedere il certificato di iscrizione al Registro Imprese (art. 24 c. 35 L. n. 449/97)

 non potrà essere concluso il contratto TelemacoPay

 in alcune CCIAA non verrà rilasciata la firma digitale.

RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCESSO In caso di versamento doppio o in eccesso, il maggior importo versato

• può essere utilizzato in compensazione in F24 (da indicare nella sezione “crediti”)

• entro e non oltre 12 mesi dal termine di scadenza del versamento (non essendoci in questo caso presentazione di dichiarazione)

Dopo tale termine ed entro i 24 mesi (a pena di decadenza - art. 10 c. 1 e 2 DM 359/2001 e art.

17 L 488/99) si può solo chiedere il rimborso. In tal caso, alla richiesta occorre allegare la documentazione necessaria a dimostrare:

- l’insussistenza dell’obbligo di pagamento - le eventuali somme versate oltre il dovuto.

CASI PARTICOLARI

IMPRESE DI  NUOVA  COSTITUZIONE 

Non possedendo ricavi nel periodo precedente:

 si applicano gli importi minimi di cui alle tabelle riportate in precedenza; essi: 

 non vanno “ragguagliati a periodo” (ipotesi di cessazione o iscrizione nel 2012) 

l  diritto  è  dovuto  alla  CCIAA  ove  è  ubicata  la  sede  legale  alla  data  in  cui  l’impresa  è  stata  costituita, se successiva al 1° gennaio (art. 3 DM 359/2001). 

IMPRESE CESSATE  Il  diritto  annuale  comunque  dovuta  in  misura  intera,  indipendentemente  da  ai  mesi  di  effettivo esercizio dell'attività 

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CONTRIBUENTI  MINIMI 

Sono soggetti in via ordinaria al diritto annuale e pertanto:

 se iscritti alla “Sezione speciale” dei piccoli imprenditori: versano il diritto “fisso” di €. C8 

 se iscritti alla “Sezione ordinaria”: versano il diritto “fisso” di €. 200 

TRASFERIMENTI 

Le imprese che nel 2012 hanno trasferito in altra provincia la propria sede legale, sono tenute  a  versare  il  diritto  per  l’anno  2012  alla  Camera  di  Commercio  in  cui  erano  iscritte  all'01/01/2012.  Il trasferimento di sede in altra provincia non comporta un nuovo pagamento.

PASSAGGIO DI  SEZIONE 

Nei casi di passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese senza trasformazione di  natura giuridica (es.: ditta individuale iscritta nella Sez. ordinaria che passa nella Sez. speciale   come piccolo imprenditore) il diritto annuale si determina in base alle modalità stabilite per la  sezione in cui si era iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento 

TRASFORMAZIONI 

Tutte  le  trasformazioni  di  natura  giuridica  (es.  da  società  semplice  a  società  di  capitali)  avvenute  nel  corso  dell’anno  corrente,  sono  ininfluenti  ai  fini  della  determinazione  dell’importo  del  diritto  annuale  per  l’annualità  2012  anche  nel  caso  in  cui  comportino  un  cambio  di  sezione  di  appartenenza  al  Registro  Imprese:  per  l'anno  della  trasformazione,  il  diritto sarà pagato in base alle modalità previste per la sezione in cui l'impresa risultava iscritta  al 1° gennaio dell'anno di riferimento. 

                FUSIONI 

Fusione "propria": comporta la costituzione di una nuova società: 

 la  nuova  società,  che  si  sostituisce  in  tutto  e  per  tutto  a  quelle  preesistenti,  nell’anno  di  costituzione è tenuta al versamento del diritto annuale per la sede e le eventuali unità locali  di nuova iscrizione (estranee alla fusione) entro i termini stabiliti per le imprese iscritte in  corso d'anno 

 le  società  estinte  a  seguito  della  fusione  sono  tenute  al  versamento  del  diritto  entro  il  termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, considerando anche  le quote relative ad eventuali unità locali conferite  

Fusione per incorporazione: l’incorporante assorbe l’incorporata, entrambe preesistenti: 

 l’incorporante  versano  il  diritto  annuale  per  la  sede  e  le  eventuali  unità  locali,  nuove  o  preesistenti, estranee alla fusione (si ritiene che l'obbligo al pagamento sia già stato assolto  dalla società incorporata)  

 le  incorporate  sono  tenute  a  considerare,  al  momento  del  pagamento  del  tributo  coincidente con i termini ordinari, anche le quote relative ad eventuali unità locali conferite. 

Nell'anno  successivo  alla  fusione  l'importo  del  diritto  annuale  dovrà  essere  corrisposto  solo  ed  esclusivamente  dalla  nuova  società  nata  dalla  fusione  o  dalla  società  incorporante.  

 

Esempio

Fusione  per  incorporazione  tra  società  A  (incorporante)  e  B  (incorporata)  nell'anno 2012  

B  ha  oltre  alla  sede  n.  2  unità  locali:    il  diritto  annuale  relativo  a  queste  ultime  è  dovuto  solo  da  B  Quindi  A  verserà  per  l'anno  2012  solo  il  diritto  relativo  alla  propria  sede  e  alle  unità  locali  preesistenti  Dall'anno  2013  la  società A verserà il diritto anche per le due unità locali incorporate.

 

SCISSIONI 

Si esegue mediante trasferimento dell'intero patrimonio a più società 

 di nuova costituzione (si veda fusione propria) 

 preesistenti (si veda fusione per incorporazione) 

In  caso  di  fusione  (o  scissione)  l'effetto  dell'estinzione  per  le  società  fuse  o  incorporate  decorre dalla data dell'avvenuta trascrizione dell'atto di fusione della società incorporante  o dalla data di nuova costituzione nel Registro delle Imprese della nuova società.  

 

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