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Anno 2012
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
OGOGGGEETTTTOO CCIAA - DIRITTO CAMERALE PER L’ANNO 2012
R
RIIFFEERRIIMMEENNTTII L. 580/93 ART. 18, DM 21 APRILE 2011, NOTA MSE 255658/2011
CIRCOLARE DEL 12/06/2012
Sintesi: ai fini del calcolo del diritto camerale relativo al 2012 con la nota del Ministero dello Sviluppo, rispetto allo scorso anno, sono rimasti sostanzialmente invariati sia gli scaglioni di fatturato, che le aliquote applicabili.
Con la nota del 27/12/2011 n. 255658, il Ministero dello Sviluppo economico ha definito la misura del diritto camerale annuale relativo al 2012. Sono, dunque, confermati gli importi e le aliquote per scaglioni di fatturato applicati per il 2011.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti imprenditori in forma individuale o societaria che risultino:
iscritti nel Registro Imprese (ancorché “inattivi”):
alla data del 1° gennaio 2012 (anche se cessati nel 2012)
oppure iscritti in corso d’anno nel 2012
le società in liquidazione volontaria
iscritti all'1/01/2012 o che si iscrivono in corso d'anno al REA.
SOGGETTI ISCRITTI SOLO AL REA: a decorrere dal 2011, i soggetti iscritti esclusivamente nel REA l'sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa.
Decesso del titolare: il diritto è dovuto dagli eredi sino all’anno del decesso (incluso).
SOGGETTI ESCLUSI
Sono esonerati dal versamento del diritto camerale per l’anno 2012:
le imprese (individuali e collettive) per le quali è nel 2011 è già intervenuta sentenza di fallimento, fatta eccezione per il caso in cui vi sia (e fino a quando non sia cessato) l'esercizio provvisorio dell'attività
Società cooperative: la messa in liquidazione coatta o lo scioglimento per atto dell’autorità governativa (art. 2545-septiesdecies CC) deve essere stato formalmente assunto nel 2011.
le imprese che hanno cessato l'attività nel 2011, con domanda di cancellazione presentata entro il 30/01/2012: (entro il termine ordinario di 30gg, dunque):
ditte individuali
società di persone e consorzi che abbiano cessato senza messa in liquidazione
società di capitali e di persone in liquidazione (con bilancio finale di liquidazione
“approvato” nel 2011 e richiesta di cancellazione presentata entro il 30/01/12)
La cessazione “di fatto”, senza cancellazione al Registro Imprese, non è causa di esonero.
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IMPORTO DEL DIRITTO 2012
La misura del diritto annuale può essere in misura fissa o variabile in funzione del fatturato IRAP e varia in funzione della natura giuridica del contribuente.
Fino al 2010 la distinzione era collegata alla sezione di iscrizione (ordinaria o speciale).
A partire dal 2011, al contrario, sono state inserite delle deroghe riferite:
alle imprese individuali (tenute al pagamento in misura fissa) ed alle società semplice (agricole o meno) la società tra avvocati iscritti nella sezione speciale (il diritto dovuto in percentuale sul fatturato)
gli importi dovuti sono inoltre differenziati seconda che il soggetto al 1/01/2012 risulti già iscritto al Registro imprese/REA o meno; a tal fine si noti che l'obbligo di versamento decorre dalla data di iscrizione, anche se antecedente a quello di effettivo inizio dell'attività.
IMPRESE INDIVIDUALI
ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI CON ATTIVITà COMMERCIALE
SNC / SAS SPA / SRL
COOPERATIVE, CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI SOCIETA' SEMPLICI (agricole o meno)
MISURA FISSA
% SUL FATTURATO
DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA
Il diritto annuale alla Camera di Commercio si applica in misura fissa ai seguenti soggetti:
IMPRESE ISCRITTE NELLA "SEZIONE ORDINARIA" AL 01/01/2012 SEDE PRINCIPALE UNITÀ LOCALI Imprese individuali non “piccoli imprenditori” 200,00 20% 40,00 (*)
IMPRESE ISCRITTE NELLA "SEZIONE SPECIALE" AL 01/01/2012 SEDE PRINCIPALE UNITÀ LOCALI Imprese individuali cd. “piccoli imprenditori” (artigiani, ecc.) 88,00 20% 17,60 (*) Società
semplici
agricole 100,00 20% 20,00 (*)
non agricole (es: società di comodo “trasformate”)
200,00 20% 40,00 (*) Società tra avvocati (Dlgs 96/2001)
Sede secondaria o unità locale di impresa con sede principale
all'estero (art. 9 c.2 b) Dpr 581/95) 110,00
(*) Arrotondamenti: va effettuato un unico arrotondamento finale all'unità di euro, mentre nei calcoli intermedi devono essere mantenuti i 5 decimali (Circ. M.S.E. n. 19230/2009)
SOGGETTI ISCRITTI AL REA
Dal 2011 sono tenuti al diritto camerale anche i soggetti obbligati alla denuncia REA; si tratta dei soggetti non imprenditori esercenti attività economiche e/o professionali la cui denuncia sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali.
E’ il caso delle associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari:
che esercitano un'attività commerciale o agricola
per i quali l'esercizio d'impresa non sia l'attività esclusiva o prevalente.
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Soggetti iscritti al REA all'01.01.2012
Enti non commerciali con attività di natura commerciale non prevalente 30,00 (*)
(*) L'importo così quantificato nel 2011 in via transitoria è rimasto invariato.
DIRITTO DOVUTO IN BASE AL FATTURATO Il diritto annuale determinato in percentuale fatturato Irap si applica:
a regime: per tutti soggetti diversi da quelli per cui è prevista la misura fissa
in via transitoria: per le società semplici (agricole o meno) e la società tra avvocati continua ad applicarsi in misura fissa.
SOGGETTO DIRITTO CCIAA
SOCIETA' SEMPLICI (agricole o meno)
fisso €. 100
Società tra avvocati €. 200
ALTRI SOGGETTI (Snc/Sas, Spa/Srl, cooperative, consorzi, ecc.) % sul fatturato Irap
DETERMINAZIONE DEL DIRITTO IN BASE AL FATTURATO
SCAGLIONI DI FATTURATO IRAP 2011 SEDE UNITÀ LOCALI ‐ 100,000,00 Fisso € 200,00 € 40,00
100,000,01 250,000,00 0,015%
20% della sede (max € 200,00 per ogni UL) 250,000,01 500,000,00 0,013%
500,000,01 1,000,000,00 0,010%
1,000,000,01 10,000,000,00 0,009%
10,000,000,01 35,000,000,00 0,005%
35,000,000,01 50,000,000,00 0,003%
> 50,000,000,01 ‐ 0,001%
(max € 40.000)
(*) Arrotondamenti: va effettuato un unico arrotondamento finale all'unità di euro, mentre nei calcoli intermedi devono essere mantenuti i 5 decimali. Scaglioni e aliquote sono invariate rispetto al 2011.
FATTURATO IRAP PER SOCIETA’ DI CAPITALI E SOGGETTI CON OPZIONE ART. 5 Il “fatturato” non fa riferimento al volume d’affari Iva, ma al monte ricavi dichiarati ai fini Irap assunto come segue:
SOGGETTI IRES: IC 1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) + IC 5 (altri ricavi e proventi)
8.000
350.000
50.000
10.000
Non rilevano
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IMPRENDITORI INDIVIDUALI “CON OPZIONE”
IQ 13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) + IQ 17 (altri ricavi e proventi)
SOCIETÀ DI PERSONE “CON OPZIONE”
IP 13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) + IP 17 (altri ricavi e proventi)
CONTRIBUENTI CON PIÙ SEZIONI: i soggetti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP devono procedere alla somma dei diversi valori riportati nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP (nota MSE 19230/2009).
ADEGUAMENTO AGLI STUDI O SOCIETA’ DI COMODO
L’importo dell’adeguamento ai risultati degli studi di settore non concorre alla determinazione del fatturato (nota MSE 19230/2009).
N.B.: per i soggetti che determinano la base imponibile "a valori di bilancio" il rigo "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" è al netto di tale importo (infatti va sommato alla base imponibile dovendo essere indicato tra le "Altre variazioni in aumento"):
8.000
Esempio
Srl ha riportato sul periodo 2011 i seguenti dati (mod. Irap2012 di cui sopra):
ricavi delle vendite (IC1): €. 350.000
altri proventi (IC5): €. 10.000
Ha poi proceduto ad un adeguamento da studi di settore per €. 8.000 Fatturato rilevante: €. 350.000 + 10.000 = €. 360.000
Scaglioni Importo Aliquota Diritto
‐ 100.000,00 ‐ ‐ 200,00
100.000,00 250.000,00 150.000 0,015% 22,50
250.000,00 360.000,00 90.000 0,013% 11,70
Totale 234,20
Diritto da versare (arrotondamento all’unità): €. 234,00.
Nel caso di impresa individuale o società di persone “con opzione” ex art. 5 il calcolo è analogo.
L'importo è "al netto"
dell'adeguamento da Studi
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FATTURATO IRAP PER SOGGETTI IRPEF SENZA OPZIONE ART. 5 Il “fatturato” risulta dalla somma degli importi riportati nei righi sotto evidenziati.
ADEGUAMENTO AGLI STUDI: anche in questo caso l'adeguamento non rileva ai fini del diritto annuale; considerato che i soggetti Irpef "senza opzione" includono l'adeguamento a col. 1, dovranno avere l'accortezza di scorporare tale l’importo da quello dei ricavi.
IMPRESE INDIVIDUALI
IQ 1 (ricavi delle vendite/prestazioni) depurato dell’eventuale adeguamento agli studi di settore
8.000
350.000
SOCIETÀ DI PERSONE
IP 1 (ricavi delle vendite/prestazioni) depurato dell’eventuale adeguamento agli studi di settore
8.000
350.000
Esempio
Ditta individuale ha riportato sul periodo 2011 i seguenti dati (mod. Irap2012 di cui sopra):
ricavi di vendita (IQ1): € 350.000 di cui adeguamento da Studi €. 10.000 Fatturato rilevante: €. 340.000
Scaglioni Importo Aliquota Diritto
‐ 100.000,00 ‐ ‐ 200,00
100.000,00 250.000,00 150.000 0,015% 22,50
250.000,00 340.000,00 70.000 0,013% 9,10
Totale 231,60
Diritto da versare (arrotondamento all’unità): €. 232,00 L’adeguamento di €. 10.000 deve essere neutralizzato.
SOCIETA' DI COMODO Ai fini della individuazione del fatturato Irap:
non assumono rilevanza i dati riportati nella Sez. IV del Quadro IS
dovendosi comunque fare riferimento ai dati indicati in precedenza
L'adeguamento non rileva e i ricavi ne vanno depurati
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DETERMINAZIONE DEL FATTURATO: VOCI DA MODELLO IRAP
SOGGETTI VOCI RIGHI
SOCIETÀ DI CAPITALI (quadro IC)
Imprese industriali e commerciali Sez. I IC1 + IC5 Banche e altri soggetti finanziari Sez. II IC15 + IC18 Società cd “holding industriali” Sez. I e II IC1 + IC5 + IC15
Assicurazioni Sez. III I.1 + I.3 + II.1 + II.4 del CE Società in regime forfettario
(es.: Srl sportiva dilett. L. 398/91) ‐
Ricavi delle vendite/prestazioni + altri ricavi/proventi ex artt. 2214
CC e segg.
SOCIETÀ DI PERSONE (quadro IP)
Base imponibile "a valori fiscali"
(art. 5‐bis DLgs. 446/97) Sez. I IP1
(escluso adeguam. a Studi) Base imponibile "a valori contabili"
(opzione per l'art. 5 DLgs. 446/97) Sez. II IP13 + IP17 Società c.d. “holding industriali” Sez. II IP13 + IP17 + IP18
Società in regime forfettario
(es.: regime art. 56‐bis) Sez. III IP47
Società agricola Sez. IV IQ52
IMPRESE ISCRITTE IN CORSO D’ANNO Il diritto annuale dovuto alle CCIAA:
va versato per intero anche per le imprese che si iscrivono nel corso del 2012 (l’importo non è ragguagliato alla durata dell'iscrizione) entro 30gg dalla domanda di iscrizione
sulla scorta dei valori "minimi" (1° fascia di fatturato, ove applicabile):
NUOVE IMPRESE DIRITTO DOVUTO
Ditte individuali iscritte alla Sez. "ordinaria" €. 200,00 iscritte alla Sez. "speciale" €. 88,00
Società semplici agricole €. 100,00
Società semplici non agricole (e società tra avvocati) €. 200,00
Soggetti iscritti solo al REA €.30,00
Tutte le altre imprese (Snc/Sas, Spa/Srl, coop e consorzi, ecc.) €. 200,00
UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE
Le imprese sono tenuti a versare per ciascuna unità locale (già iscritta all'01/01/2012):
in favore della CCIA nel cui territorio ha sede l'unità locale
un importo pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale
fino ad un massimo di €. 200,00 per ognuna di esse.
Unità locali di imprese con sede principale all'estero: versano l’importo fisso di €.110,00.
Province diverse: se le unità locali sono situate in province diverse vanno compilati più righi del modello F24, indicando nella Sez. IMU e altri tributi locali il Codice Ente della provincia interessata.
Momento rilevante: anche in questo caso il versamento del diritto annuale scatta dal momento dell’iscrizione da secondaria (circ. Min. Attività produttive 546959/2004).
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Diritto dovuto per la sede legale
Diritto dovuto per le unità locali/sedi second.
arrotondamento all'unità di euro MODALITA' DI CALCOLO DEL DIRITTO ANNUALE
Esempio1
Impresa con diritto annuale dovuto sulla sede legale pari ad euro 231,60:
Diritto dovuto per ciascuna unità locale: 231,60 x 20% = 46,32
Calcolo del diritto dovuto considerando n. 3 U.L. nella stessa provincia:
231,60 + 46,32 + 46,32 + 46,32 = 370,56 371,00
Esempio2
Impresa con diritto annuale dovuto sulla sede legale pari ad euro 1.300,00:
Diritto dovuto per ciascuna unità locale: 1.300,00 x 20% = 260,00>200,00 200,00 Calcolo del diritto dovuto considerando n. 3 U.L. nella stessa provincia:
1.300 + 200 + 200 + 200 = 1.900 1.900,00
CCIAA CON DELIBERE DI MAGGIORAZIONI
Alcune CCIAA hanno deliberato una maggiorazione degli importi (fino al 20%) del diritto ordinariamente dovuto (ex art. 18 L.580/93).
ELENCO CCIAA CHE AL 17/05/2012 HANNO APPROVATO LA MAGGIORAZIONE
CCIAA Magg. CCIAA Magg. CCIAA Magg.
AGRIGENTO 18% LA SPEZIA 10% PRATO 20%
ALESSANDRIA 15% LIVORNO 15% RAGUSA 10%
ASTI 20% MACERATA 20% RAVENNA 4%
CAGLIARI 20% MESSINA 20% RIMINI 20%
CALTANISSETTA 20% MANTOVA 10% SIENA 10%
CATANIA 20% MASSA‐CARRARA 20% TRAPANI 20%
ENNA 20% PALERMO 20% TRIESTE 20%
FIRENZE 20% PERUGIA 20% VERBANO‐CUSIO‐OSSOLA 20% “O” 10% “S”
GORIZIA 20% PISA 20% VERCELLI 12%
Nota: la maggiorazione si applica sia per la sezione speciale che per quello ordinaria eccetto che per la CCIAA di Verbano‐Cusio‐Ossola. E' opportuno verificare sul sito istituzionale della CCIAA l'aggiornamento dei dati.
TERMINI DI VERSAMENTO Il termine per il versamento del diritto annuale:
coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Deroga - imprese iscritte nel corso del 2012: il versamento va effettuato entro 30gg dalla presentazione della domanda d’iscrizione al Registro Imprese o al REA
PROROGA VERSAMENTI: considerata l'intervenuta proroga dei versamenti di cui al DPCM del 6/06/2012 (v. Info Fisco 123/2012), il versamento va effettuato entro le seguenti date:
SOGGETTI TERMINI
ORDINARI CON MAGG. 0,4%
CON PROROGA ditte individuali; società con studi di settore 09/07/2012 20/08/2012 SENZA PROROGA società non assoggettate a studi di settore 18/06/2012 16/07/2012
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SOCIETÀ DI CAPITALI - PARTICOLARITÀ
1) Approvazione bilancio nei 180gg: nel caso di società che approvano il bilancio:
nel termine di 120gg: si applicano le scadenze ordinarie di cui sopra
oltre il termine di 120gg (particolari esigenze): non fruisce della proroga; il versamento è dovuto entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione; nel caso di approvazione:
entro il mese di maggio: versa entro il 18/06/2012 (o il 16/07/2012 + 0,4%)
entro il 28/06/2012 (180gg): versa entro il 16/07/2012 (o 20/08/2012 + 0,4%)
Mancata approvazione del bilancio nei termini stabiliti: il versamento del diritto va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.
2) Esercizi "a cavallo": dispongono di un termine di versamento del diritto annuale variabile a seconda del mese di chiusura dell’esercizio.
Esempio: Srl con esercizio 1/10/2011- 30/9/2012 che approva il bilancio entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio stesso: entro il 16/03/2013 (o 15/04/2013 + 0,4%) versa il diritto annuale calcolato sul fatturato indicato nel mod. IRAP2012 (redditi 2011), indicando come anno in F24 il 2012
3) Esercizio superiore a 12 mesi: si renderà dovuto un pagamento provvisorio che andrà successivamente conguagliato (CCIAA Torino). Nel caso di Srl costituitasi al 1/10/2010 si avrà:
1° pagamento: entro il 31/10/2010 (30 gg dall'iscrizione)
2° pagamento: entro il 18/06/2012 (pagamento delle imposte per l'anno 2011, se la società approva il bilancio entro 120 giorni) vanno effettuati 2 pagamenti calcolati:
- per l’anno 2011: sul fatturato del periodo 1/10/2010 – 31/12/2010 - per l’anno 2012: sul fatturato del periodo 1/01/2011 - 31/12/2011.
MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento del diritto va eseguito:
in unica soluzione
con il mod. F24 (telematico per i titolari di P. IVA)
IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DEL 2012: il versamento può essere effettuato:
- col mod. F24: entro 30 gg dalla domanda d’iscrizione al Registro delle imprese o al REA
- direttamente allo sportello camerale, contestualmente alla presentazione della domanda (in questo caso, e per le pratiche presentate tramite ComUnica, è possibile richiedere l'addebito automatico).
MOD. F24 - SEZIONE "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI":
codice ente sigla automobilistica della CCIAA cui il versamento è destinato codice tributo "3850"
anno di riferimento 2012
3850 2012 200 00
200 00 200 00
B O
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COMPENSAZIONE: è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati sia per lo stesso diritto annuale sia per altri versamenti (tributi e/o contributi)
VERSAMENTO IN COMPENSAZIONE EFFETTUATO ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE:
considerato che il diritto annuale è regolato da disposizioni “speciali” (DM 27/01/2005 N. 54):
va comunque applicata la maggiorazione dello 0,4% (anche se il credito utilizzato era preesistente, in deroga ai principi generali e la compensazione)
a differenza dei tributi erariali (per i quali non è dovuta la maggiorazione).
Esempio
La alfa Snc procede liquidare la dichiarazione del periodo 2011 in data 18 luglio 2012; si accorge di avere un credito Iva disponibile. Il diritto annuale dovuto è pari a € 500.
In sede di versamento del diritto annuale dovrà procedere:
prima a maggiorare il diritto annuale dello 0,4% (totale dovuto €. 502)
in secondo luogo compensare tale importo col credito Iva
SANZIONI
Le sanzioni in materia di diritto annuale sono disciplinate da una "norma speciale", il DM Attività produttive n. 54 del 27/1/2005, fuoriuscendo dalla disciplina generale delle sanzioni tributarie. Il decreto:
ha introdotto delle "disposizioni quadro" in ordine alle sanzioni (art. 6 c. 3 e 4 DM 54/2005)
che possono tuttavia essere modificate da ciascuna CCIAA con proprio regolamento.
Pertanto per individuare le sanzioni concretamente applicabili (in particolare per procedere al ravvedimento operoso) è necessario fare riferimento a quanto stabilito dalla singola CCIAA.
Le CCIAA applicano le seguenti sanzioni agli importi che risultano omessi o insufficienti: TARDIVO / INSUFFICIENTE VERSAMENTO SANZIONE
entro 30 gg dal termine 10%
oltre 30 gg dal termine dal 30% al 100%
CONTEGGIO DEI GG DI RITARDO (Circ. 3587/C/2005): il conteggio non tiene in considerazione del differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% (anche per versamenti parziali che si è inteso versare con la maggiorazione); dunque ove il versamento non sia effettuato:
entro il 16/07/2012: per i soggetti che non fruiscono della proroga dei versamenti
entro il 20/08/2012: per i soggetti che fruiscono della proroga dei versamenti
l'importo non versato sarà considerato omesso e andrà applicata la sanzione dal 30% al100%.
Allo stesso modo il versamento differito nei 30 giorni senza applicazione dello 0,4% sarà considerato "tardivo" (nei 30gg, con applicazione della sanzione del 10%) per il suo intero importo.
VIOLAZIONI FORMALI: non sono soggette a sanzione le violazioni formali quali, ad esempio, l’errata indicazione del codice tributo camerale e/o del codice fiscale e/o della sigla della Provincia, che non comportano accrediti di somme al di fuori del sistema camerale.
Versamento soggetto incompetente: non si considera omesso il versamento effettuato in favore di una CCIA incompetente per territorio, se effettuato entro i termini (Circ. 3587/C/2005)
In tal caso la CCIAA competente dovrà richiedere il rimborso direttamente all'altra CCIAA
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RAVVEDIMENTO OPEROSO
Se la violazione non è ancora stata constatata è possibile utilizzare il ravvedimento operoso.
SANZIONE "BASE": ai fini del perfezionamento del ravvedimento, occorre individuare la sanzione base su cui applicare la riduzione.
A tal fine la Circ. 3587/C/2005 ha ribadito quanto indicato nei commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.M. n. 54/2005; in particolare ha chiarito che esso va parametrato alla sanzione del 30%.
La Nota 2417 del 30/12/2008 ha poi chiarito che al diritto annuale non si possono applicare le riduzioni delle sanzioni da ravvedimento operoso disposte per gli altri tributi, ma occorre
applicare l'abbattimento previsto dal regolamento della CCIAA
in assenza di specifiche previsioni si applicano gli abbattimenti dell'art. 6 DM 54/2005.
Diretta conseguenza di tali interpretazioni è il fatto che non è ammesso:
né applicare l'abbattimento "a giorno" delle sanzioni introdotto dal DL 98/2011 per gli omessi versamenti di tributi cui è applicabile la sanzione del 30% (e dunque inapplicabile il cd.
"ravvedimento sprint")
né applicare la sanzione base del 10% per ravvedimenti che intervengono nei 30 giorni a meno di espressa previsione in tal senso da parte del regolamento della CCIAA.
SANZIONI RIDOTTE
Una volta individuata la sanzione base (sempre del 30%) occorre verificare gli abbattimenti applicabili. Considerato che la maggior parte delle CCIAA ha recepito le riduzioni introdotte dalla legge di stabilità 2011 (L. 220/2010 art. 1 c. 20 e 22), si avrà la seguente situazione:
DM 54/2005 art. 6 c. 1
TIPOLOGIA DI RAVVEDIMENTO
SANZIONI APPLICABILI MAGGIOR PARTE
DELLE CCIAA IN VIA RESIDUALE lett. a) entro 30 giorni dalla scadenza
(cd. ravvedimento "breve”) 3,00% (1/10 del 30%) 3,75% (1/8 del 30%) lett. b) entro 1 anno dalla scadenza
(cd. "ravvedimento "lungo”) 3,75% (1/8 del 30%) 6,00% (1/5 del 30%)
Calcolo del termine: va sempre effettuato dalla scadenza ordinaria, esclusi i 30gg disponibili per versare con la maggiorazione dello 0,4%. Allo stesso modo non è in generale ammesso calcolare il ravvedimento sul diritto + 0,40% facendo decorre gli interessi dalla scadenza + 30gg.
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24:
codice tributo "3851" - interessi moratori
"3852" - sanzione
anno di riferimento anno per il quale è dovuto il diritto (non l'anno in cui avviene, o doveva avvenire, il pagamento)
sanzione (cod. trib. 3852) e interessi (cod. trib. 3851) non possono essere compensati (RM 115/2003), a differenza del diritto annuale (cod. trib. 3850)
a differenza dei tributi erariali, per il ravvedimento del diritto annuale le sanzioni e gli interessi è opportuno siano effettuati in modo “contestuale” inteso in senso letterale e dunque “nel medesimo F24”.
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Esempio
La Alfa srl, con sede in Bologna ed esercizio coincidente con l’anno solare, non ha versato il diritto annuale riferito all'anno 2011 pari ad €. 500,00.
Intendendo procedere al ravvedimento operoso in data 12/06/2012 (va effettuato entro 1 anno dal termine originario e dunque entro il 6/07/2012), verificato poi che la CCIAA di Bologna applica la sanzione del 6% per il ravvedimento lungo, procede come segue:
sanzione ridotta: €. 500,00 x 6% = €. 30,00
interessi moratori: €. 9,24 (500,00 x 1,5% x 178/365 + 500,00 x 2,5% x 163/365)
B O 3850 2011 500 0 0
B O 3851 2011 9 2 4
B O 3852 2011 30 0 0
RATEAZIONE: la CCIAA può consentire che il pagamento del dovuto a titolo di diritto annuale, sanzioni e interessi avvenga in un massimo di 10 rate mensili (art. 12 co. 2 del DM 54/2005).
CONTRIBUENTI IRREGOLARI
Nel caso di omesso pagamento del diritto camerale:
non è ammesso richiedere il certificato di iscrizione al Registro Imprese (art. 24 c. 35 L. n. 449/97)
non potrà essere concluso il contratto TelemacoPay
in alcune CCIAA non verrà rilasciata la firma digitale.
RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCESSO In caso di versamento doppio o in eccesso, il maggior importo versato
• può essere utilizzato in compensazione in F24 (da indicare nella sezione “crediti”)
• entro e non oltre 12 mesi dal termine di scadenza del versamento (non essendoci in questo caso presentazione di dichiarazione)
Dopo tale termine ed entro i 24 mesi (a pena di decadenza - art. 10 c. 1 e 2 DM 359/2001 e art.
17 L 488/99) si può solo chiedere il rimborso. In tal caso, alla richiesta occorre allegare la documentazione necessaria a dimostrare:
- l’insussistenza dell’obbligo di pagamento - le eventuali somme versate oltre il dovuto.
CASI PARTICOLARI
IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
Non possedendo ricavi nel periodo precedente:
si applicano gli importi minimi di cui alle tabelle riportate in precedenza; essi:
non vanno “ragguagliati a periodo” (ipotesi di cessazione o iscrizione nel 2012)
l diritto è dovuto alla CCIAA ove è ubicata la sede legale alla data in cui l’impresa è stata costituita, se successiva al 1° gennaio (art. 3 DM 359/2001).
IMPRESE CESSATE Il diritto annuale comunque dovuta in misura intera, indipendentemente da ai mesi di effettivo esercizio dell'attività
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CONTRIBUENTI MINIMI
Sono soggetti in via ordinaria al diritto annuale e pertanto:
se iscritti alla “Sezione speciale” dei piccoli imprenditori: versano il diritto “fisso” di €. C8
se iscritti alla “Sezione ordinaria”: versano il diritto “fisso” di €. 200
TRASFERIMENTI
Le imprese che nel 2012 hanno trasferito in altra provincia la propria sede legale, sono tenute a versare il diritto per l’anno 2012 alla Camera di Commercio in cui erano iscritte all'01/01/2012. Il trasferimento di sede in altra provincia non comporta un nuovo pagamento.
PASSAGGIO DI SEZIONE
Nei casi di passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese senza trasformazione di natura giuridica (es.: ditta individuale iscritta nella Sez. ordinaria che passa nella Sez. speciale come piccolo imprenditore) il diritto annuale si determina in base alle modalità stabilite per la sezione in cui si era iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento
TRASFORMAZIONI
Tutte le trasformazioni di natura giuridica (es. da società semplice a società di capitali) avvenute nel corso dell’anno corrente, sono ininfluenti ai fini della determinazione dell’importo del diritto annuale per l’annualità 2012 anche nel caso in cui comportino un cambio di sezione di appartenenza al Registro Imprese: per l'anno della trasformazione, il diritto sarà pagato in base alle modalità previste per la sezione in cui l'impresa risultava iscritta al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
FUSIONI
Fusione "propria": comporta la costituzione di una nuova società:
la nuova società, che si sostituisce in tutto e per tutto a quelle preesistenti, nell’anno di costituzione è tenuta al versamento del diritto annuale per la sede e le eventuali unità locali di nuova iscrizione (estranee alla fusione) entro i termini stabiliti per le imprese iscritte in corso d'anno
le società estinte a seguito della fusione sono tenute al versamento del diritto entro il termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, considerando anche le quote relative ad eventuali unità locali conferite
Fusione per incorporazione: l’incorporante assorbe l’incorporata, entrambe preesistenti:
l’incorporante versano il diritto annuale per la sede e le eventuali unità locali, nuove o preesistenti, estranee alla fusione (si ritiene che l'obbligo al pagamento sia già stato assolto dalla società incorporata)
le incorporate sono tenute a considerare, al momento del pagamento del tributo coincidente con i termini ordinari, anche le quote relative ad eventuali unità locali conferite.
Nell'anno successivo alla fusione l'importo del diritto annuale dovrà essere corrisposto solo ed esclusivamente dalla nuova società nata dalla fusione o dalla società incorporante.
Esempio
Fusione per incorporazione tra società A (incorporante) e B (incorporata) nell'anno 2012
B ha oltre alla sede n. 2 unità locali: il diritto annuale relativo a queste ultime è dovuto solo da B Quindi A verserà per l'anno 2012 solo il diritto relativo alla propria sede e alle unità locali preesistenti Dall'anno 2013 la società A verserà il diritto anche per le due unità locali incorporate.
SCISSIONI
Si esegue mediante trasferimento dell'intero patrimonio a più società
di nuova costituzione (si veda fusione propria)
preesistenti (si veda fusione per incorporazione)
In caso di fusione (o scissione) l'effetto dell'estinzione per le società fuse o incorporate decorre dalla data dell'avvenuta trascrizione dell'atto di fusione della società incorporante o dalla data di nuova costituzione nel Registro delle Imprese della nuova società.