Alle imprese assistite
OGGETTO: TRIBUTI LOCALI: LE NOVITÀ AD OPERA DELLA STABILITÀ 2016
IMU Equiparazione di IMIS e IMI all’IMU (comma 12)
Disposta l’equiparazione delle imposte locali immobiliari istituite dalle province autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI), all’IMU, con la conseguenza che tali imposte municipali assorbiranno l’IRPEF dovuta sui redditi fondiari concernenti gli immobili non locati. Di fatto sono stati recepiti dalla norma i chiarimenti interpretativi già forniti in tal senso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Regime di tassazione dei terreni agricoli (comma 13)
Dal 2016 l’esenzione dall’IMU prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 504/1992 torna applicabile in base ai criteri individuati dalla circolare 14 giugno 1993, n. 9. Più nel dettaglio la citata lett. h) stabilisce che sono esenti dall’imposta “i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”.
Più nel dettaglio la legge di Stabilità 2016 dispone che, dal 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 DLgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A, legge 28 dicembre 2001, n.
448 (tale esenzione era già contemplata dall’art. 1, comma 1, lett. a-bis), D.L. n. 4/2015);
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Va da sé che le disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 1 a 9-bis, D.L. n. 4/2015 vengono abrogati.
Attenzione
Rimane confermata, anche per l’anno 2016, l’esenzione per i terreni agricoli situati nei comuni delle isole minori.
Cooperative edilizie (comma 15)
Esclusione dall’IMU delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza
anagrafica.
TASI Esenzione TASI per l’abitazione principale (comma 14 )
Introdotta l’esenzione TASI per le unità immobiliari adibite dal possessore o dal detentore (come ad esempio gli inquilini) ad abitazione principale e relative pertinenze.
Attenzione
Va da sé che dal 2016 i detentori degli immobili (inquilini) non sono più tenuti al pagamento della TASI, nella misura stabilita dai singoli comuni tra il 10 per cento e il 30 per cento del prelievo totale, mentre nulla cambia per il possessore dell’immobile che è tenuto comunque al pagamento della TASI nella misura massima del 90 per cento del prelievo complessivamente dovuto.
Attenzione
Invece, rimangono soggette alla TASI e IMU le abitazione principali c.d. “di lusso” che rientrano nelle categorie castali A/1 (dimore signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi di pregio).
TASI - Fabbricati invenduti delle imprese costruttrici (c.d. beni merce) (comma 14, lett. c) Tali immobili, fintanto che permane tale destinazione e a condizione che non risultino locati, sono assoggettati alla TASI con aliquota ridotta dello 0,1 per cento; i Comuni possono modificare tale aliquota:
in aumento, sino allo 0,25 per cento;
in diminuzione, sino all’azzeramento.
Maggiorazione TASI (comma 28)
Previsa la possibilità per i comuni di confermare, anche per l’anno 2016, la maggiorazione TASI dell’0,8 per mille deliberata per l’anno 2015. Tale scelta dovrà però essere confermata con un’espressa deliberazione del consiglio comunale.
Quindi, a titolo esemplificativo, sugli immobili produttivi di impresa per il 2016 potrà essere applicata un prelievo massimo complessivo, ai fini IMU e TASI, pari all’11,4 per mille.
IMU/TASI degli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta (comma 10, lett. b)
Riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU/TASI degli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta, a condizione che:
il comodatario destini l’immobile ad abitazione principale, il contrato di comodato sia registrato;
il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio spetta anche nei casi in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Attenzione
È stata abrogata la precedente disposizione IMU che dava facoltà ai comuni di assimilare gli immobili dati in comodato ai parenti in linea retta (entro il 1° grado) ad abitazioni principali (con conseguente esclusione da tassazione), solo per la quota di rendita catastale non eccedente il valore di 500 euro, e sempreché il comodatario apparteneva a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
Trasmissione delle delibere ai fini IMU e TASI
(comma 10 )
Viene stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’IMU e della TASI, al fine della loro pubblicazione nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, devono essere inviate dai Comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (attualmente tale termine è fissato, invece, al 21 ottobre).
IVIE (comma 16 )
L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (c.d. IVIE) è stata allineata alla disciplina IMU, esentando le abitazioni principali, con l’eccezione degli immobili “di pregio” (categorie A/1, A/8, A/9). L’agevolazione si estende agli immobili assimilati all’abitazione principale quali la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per le abitazioni principali “di
pregio” assegnate al coniuge separato si applica l’aliquota IMU nella misura ridotta del 4 per mille e la detrazione di 200 euro viene rapportata al predetto periodo di assegnazione.
Abrogazione dell’IMUS (comma 25 )
È stata abrogata l’imposta municipale secondaria (IMUS), la cui entrata in vigore era prevista dall’art.
11 del D.Lgs. sul federalismo fiscale municipale a decorrere dal periodo di imposta 2016. L’IMUS doveva sostituire diverse tipologie di prelievi locali: la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari.
Blocco degli aumenti delle imposte locali per l’anno 2016 (comma 26 )
Prevista la sospensione per l’anno 2016 dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali dove prevedano incrementi delle imposte locali (addizionali regionali e comunali IRPEF, IRAP, IMU e TASI) rispetto alle aliquote applicabili per l’esercizio 2015. Tale sospensione non si applica:
- per le regioni, in relazione agli aumenti automatici delle addizionali IRPEF e IRAP, finalizzati al rientro dai deficit sanitari, nonché alle manovre tributarie deliberate per l’accesso alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei loro debiti commerciali;
- per i comuni, in relazione alle variazioni della tariffa TARI, nonché alle maggiori imposte previste nell’ambito di piani di rientro dal deficit adottati dai comuni che abbiano deliberato il predissesto o il dissesto finanziario.
TARI ( comma 27)
È stata disposta la proroga per gli anni 2016 e 2107 della facoltà riconosciuta ai comuni, in sede di determinazione della tariffa TARI, di discostarsi, in aumento o in diminuzione del 50 per cento
Imbullonati: novità dal 1° gennaio 2016 (commi da 21 a 24)
Dal 1° gennaio 2016 viene meno il prelievo IMU sui cosiddetti “imbullonati”, cioè sui macchinari e impianti fissati ai fabbricati a uso produttivo (tassabili) delle imprese.
Attenzione
In tema di “imbullonati”, risulta opportuno ricordare che la legge di Stabilità 2015 aveva blindato la determinazione delle rendite catastali delle unità immobiliari a destinazione speciale (fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) e particolare (fabbricati appartenenti al gruppo catastale E). Infatti, la stessa aveva disposto che la rendita si applica secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia del Territorio con la propria circolare n. 6/2012, recante i profili tecnico-estimativi concernenti la determinazione (mediante stima diretta) della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare. Ne consegue che nella determinazione della rendita catastale vanno considerati i macchinari e gli impianti (forno, pressa, carroponte) che, in via ordinaria, contribuiscono ad assicurare alla relativa unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere da come detti macchinari e impianti siano stati uniti agli elementi strutturali dell’unità immobiliare stessa. Più nel dettaglio (così come sancito dalla Cassazione si veda sul punto sentenze n. 9693/2015 e n. 9541/2015), nella determinazione della rendita catastale si deve tener conto di tutti i macchinari e gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare (senza i quali il fabbricato perderebbe le qualità che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso) e che al tempo stesso siano caratterizzati da specifici requisiti di “immobiliarità”, indipendentemente dal sistema di “ancoraggio” utilizzato per il collegamento alla costruzione.
Ora, i commi da 21 a 24 della legge di Stabilità 2016 prevedono che dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario appressamento. Inoltre, viene previsto che sono esclusi dalla stessa stima diretta:
macchinari,
consegni,
attrezzature,
e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Con riferimento, invece, ai fabbricati già censiti nei gruppi catastali D ed E (opifici, alberghi, teatri, stazioni per servizi di trasporto), i soggetti interessati potranno presentare, dal 1° gennaio 2016, gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita catastale, nel rispetto dei criteri sopra citati, attraverso la procedura informatica DOCFA (di cui al D.M. n. 701/1994).
rispetto ai coefficienti presuntivi di rifiuti prodotti per unità di superficie stabiliti a livello statale dal regolamento D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).
Inoltre, è stato differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere del quale i comuni devono avvalersi della determinazione dei costi dei servizi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
Attenzione
Considerato che la norma fa puntuale riferimento alle “categorie catastali dei gruppi D ed E” sembra ragionevole ritenere che i fabbricati oggetto di rendita “proposta” siano quelli adibiti a uso commerciale (D/7 e D/8) e rurale (D/10), oltre a quelli a uso industriale (D/1), inoltre, l’alleggerimento del prelievo fiscale dovrebbe riguardare oltre all’IMU anche altri tributi come, ad esempio, la TASI e le imposte sui redditi.
Sulla base di quanto sopra ne deriva che:
la rendita “proposta” avrà effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016, in deroga all’art. 13, comma 4, D.L. n.
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), se l’atto di aggiornamento catastale sarà presentato entro il 15 giugno 2016 (il 16 scade il termine di pagamento della prima o unica rata dell’IMU 2016);
la rendita “proposta” avrà effetto innovativo dal 1° gennaio 2017, se l’atto di aggiornamento catastale sarà presentato dopo il 15 giugno 2016.
L’Agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 30 settembre 2016 per comunicare al Ministero dell’Economia, con riferimento agli atti di aggiornamento ricevuti, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite “proposte” e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.
La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i partner di riferimento per il caso di specie è
:
tel. 0331/402988 e-mail [email protected]
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti.
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