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Le riforme in materia di azioni collettive in Italia e nella Federazione Russa

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Academic year: 2022

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MIRKO ABBAMONTE

Le recenti riforme in materia di azioni collettive in Italia e nella Federazione Russa. Brevi spunti comparativi.

Sommario: 1. Premessa. Oggetto della ricerca. - 2. L’evoluzione delle normative in tema di azioni collettive nella Federazione Russa e in Italia. Quadro generale. - 3. L’ampliamento dell’ambito applicativo. - 4. I presupposti richiesti per la presentazione della domanda giudiziale in forma collettiva. - 5. La proposizione dell’azione e la fase preparatoria della causa collettiva - 6. L’adesione dei membri del gruppo all’azione collettiva. Le spese del procedimento. - 7. La trattazione e la definizione del giudizio. - 8. I rapporti tra azione individuale e azione collettiva.

1. Premessa. Oggetto della ricerca.

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di effettuare una sintetica comparazione tra il nuovo sistema di tutela collettiva operante nella Federazione Russa, così come modificato dalla legge federale n. 191/2019, e la nuova azione di classe di cui alla legge n. 31/20191.

Sebbene tra i due sistemi processuali siano riscontrabili ampie e numerose differenze, l’evoluzione normativa della tutela collettiva in Italia e in Russia ha seguito curiosamente un percorso, per certi versi, molto simile.

Tali strumenti sono stati infatti introdotti nei rispettivi ordinamenti alla fine del primo decennio del 2000, ma – nonostante siano stati accolti con grande favore dalla dottrina e dagli operatori giuridici – non hanno raggiunto i risultati auspicati e ciò, come vedremo, per ragioni sostanzialmente coincidenti.

La scarsa diffusione nelle aule giudiziarie registrata in questo primo decennio di applicazione ha condotto i legislatori di entrambi i Paesi, dopo un lungo dibattito e la predisposizione di diversi disegni di legge, ad introdurre nel 2019 incisive riforme in subiecta materia, con l’intento di favorire la diffusione di tali strumenti e potenziarne il più possibile l’efficacia. Come si vedrà, le modifiche apportate sul piano normativo sono state molto diverse, ma su alcuni aspetti è stato possibile rintracciare alcune interessanti analogie.

2. L’evoluzione delle normative in tema di azioni collettive nella Federazione Russa e in Italia. Quadro generale.

Nell’ordinamento della Federazione Russa2, così come nell’ordinamento italiano, forme di azione collettiva (gruppovoy isk) sono state introdotte solo di recente. Per lungo tempo, infatti, la tematica de qua non è stata oggetto di particolari attenzioni in Russia. L’interesse da parte della dottrina processualcivilistica è sorto solo a partire dalla seconda metà degli anni ’90, in concomitanza con la grave crisi finanziaria che ha colpito il Paese.

1 Sulla nuova azione di classe, v. B. Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, VII ed., Milano, 2019, 961 ss.; AA.VV., Class action.

Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31, a cura di B. Sassani, Pisa, 2019; N. Picardi, Manuale del processo civile, aggiornamento a cura di R. Martino – A. Panzarola – L. Picardi, Milano, 2019, 566 ss.; C. Consolo, La terza edizione della azione di classe è legge ed entra nel c.p.c. Uno sguardo d’insieme ad una amplissima disciplina, in Corr. giur., 2019, 6, 737 ss.; R. Giordano, Sulla “codificazione” dell’azione di classe, in Giustiziacivile.com, 13 maggio 2019; A.A. Dolmetta, Profili emergenti nelle azioni di classe, in Riv. dir. banc., 2019, 289 ss.; P. Fiorio, La nuova azione di classe, passi in avanti verso gli obiettivi di accesso alla giustizia e deterrenza?, in www.ilcaso.it, 23 giugno 2019; A. Giussani, Le composizioni amichevoli della lite nella nuova disciplina dell'azione di classe, in Riv. trim. dir. proc. civ, 2019, 4, 1291 ss.; Id., La riforma dell’azione di classe, in Riv. dir.

proc., 2019, 6, 1572 ss.; F. Tedioli, Tra nuove regole e vecchi problemi la class action trova collocazione nel codice di procedura civile, in Studium iuris, 2019, 12, 1413 ss.; G. Monteleone, Note a prima lettura sulla nuova legge sull’azione di classe (legge 12 aprile 2019, n. 31), in Giusto proc. civ., 2019, 3;

A.D. De Santis, I procedimenti collettivi. L’azione di classe e l’azione inibitoria collettiva nel codice di procedura civile, ibid.; A. Carratta (a cura di), La Class action riformata, in Giur. it., 2019, 10, 2297 ss., con contributi di A. Carratta, F. Cossignani, M. Bove, A. Mengali, A. Giussani, D.

Amadei, I. Pagni; G. Scarselli, La nuova azione di classe di cui alla legge 12 aprile 2019 n. 31, in www.judicium.it, 2019; Le nuove forme di tutela collettiva (l. 12 aprile 2019 n. 31), in Foro it., 2019, V, 321 ss., con contributi di D. Dalfino, P. Pardolesi – R. Pardolesi, R. Caponi, A.D. De Santis, R.

Donzelli, D. Amadei; C. Vellani, I processi civili nel primo Governo della XVIII legislatura, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 1, 385 ss.; E. Ferrante, Class action bancaria e forma delle adesioni tra vecchia e nuova disciplina, in Giur. it., 2020, 3, 535 ss.

2 Per approfondimenti sul sistema giudiziario della Federazione Russa v. D. Maleshin, The Russian Style of Civil Procedure, in Emory International Law Review, 2007, vol. 21, n. 2, 543 ss.; Id., Overview Of Russian Civil Justice, in Brics Law Journal, 2016, III, Issue 4, 41 ss.; Id., Civil Procedure in Russia, Alphen aan den Rijn, 2017; D.H. Nokrin, Civil litigation in Russia: “Guided Justice” and Revival of Public Interest, in AA.VV., Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial Systems, a cura di A. Uzelac, Berlino, 2014, 183 ss.; P.B. Maggs – O. Schwartz – W. Burnham, Law and Legal System of the Russian Federation, New York, 2015; M. Kurkchiyan – A. Kubal, A Sociology of Justice in Russia, Cambridge, 2018.

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In realtà, anche sotto il regime sovietico3 forme particolari di contenzioso collettivo pubblico erano già previste dall’ordinamento4. Di queste ne troviamo ancora oggi traccia nel Grazhdanskiy Protsessualnyy Kodeks (GPK), il codice di procedura civile della Federazione Russa del 20035.

Un’azione collettiva in senso tecnico è stata, però, introdotta per la prima volta solo nel 2009 6 nel corpo dell’Arbitrazhnyy Protsessualnyy Kodeks (d’ora in avanti, codice di procedura arbitrale o APK), che regola le procedure dinnanzi ai tribunali arbitrali7 aventi giurisdizione sulle controversie commerciali8. Il capitolo 28.2 del citato codice disciplina, in particolare, il ricorso al tribunale arbitrale per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di un gruppo di persone9. Inoltre, a partire dal 2015, gli artt. 40 e ss. del Kodeks Adminisrativnogo Sudoproizvodstva (il codice di procedura amministrativa10) prevedono la possibilità di esperire, sempre dinanzi ai tribunali di giurisdizione generale, un’azione collettiva per le controversie aventi ad oggetto rapporti giuridici pubblici11.

Anche in Italia i problemi derivanti dall’assenza di strumenti di tutela collettiva risarcitoria sono emersi di recente, in concomitanza con la la crisi finanziaria di alcuni grandi gruppi societari (si pensi a Cirio e Parmalat) e il default dell’Argentina, che, nei primi anni del 2000, hanno causato danni consistenti ad un elevato numero di risparmiatori.

Il clamore suscitato dai mass-media e il dibattito politico che ne è conseguito hanno indotto il nostro legislatore ad intervenire. Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria del 2008), ai commi 445 al 449 dell’art. 2, è stata

3 Su cui N. Picardi – A. Giuliani (a cura di), Codice di procedura civile della Repubblica Socialista Federativa Sovietica di Russia, in Testi e documenti per la storia del processo - I Sezione: I grandi modelli europei, vol. IX, Milano, 2004.

4 L’art. 45 GPK stabilisce che il procuratore generale può agire in tribunale per difendere gli interessi di un gruppo indefinito di persone.

Analogamente, l’art. 46 GPK prevede un «Ricorso al Tribunale per la tutela della libertà dei diritti e degli interessi legittimi di altre persone» spettante, nei casi previsti dalla legge: a) ad enti statali ed autorità municipali; b) a persone giuridiche con finalità non commerciali (es. associazioni sindacali, associazioni di investitori, ecc.); c) a singoli individui. Cfr., in argomento, D. Shandurskiy, Representative actions in Russia, in Russian Law Journal, vol. VI, 2018, 1, 100 ss.; D. Magonya, Class Actions in Russia, ivi, 2013, vol. I, issue 1, 57 ss.

Si può far ricorso a queste forme di azione qualora più ricorrenti e/o convenuti vantino posizioni giuridiche identiche o simili, ovvero vi sia una comunanza dei fatti di causa che ne giustifichi la trattazione unitaria in un unico giudizio. Tali forme di azione non differiscono molto, tuttavia, da un’azione individuale: le disposizioni codicistiche sanciscono semplicemente il diritto per il procuratore generale o per le organizzazioni di agire in giudizio, ma non sono previste regole procedurali ad hoc. Così, ancora, D. Shandurskiy, Representative actions in Russia, cit., 108 ss.

5 Sul nuovo codice di procedura civile del 2003, v. N. Picardi – R. Martino (a cura di), Codice di procedura civile della Federazione Russa, Bari, 2007; C. Silvestri, Appunti sulla giustizia civile nella Federazione Russa, in Riv. trim. dir. proc., 2002, 4, 1305 ss.; P. Vincenti, Il codice di rito civile della Federazione Russa tra aperture dispositive e residui di inquisitorietà, in Riv. dir. proc., 2009, 3, 737 ss.

6 Con la legge federale n. 205-FZ («Sugli emendamenti ad alcuni atti della Federazione russa»).

7 I tribunali arbitrali non sono arbitrati nel senso tecnico del termine, ma vere e proprie corti statali equiparabili a quelle rientranti nell’alveo della giurisdizione generale. Il riferimento all’arbitrato si giustifica in quanto tali corti hanno assorbito il contenzioso che, prima del crollo dell’Unione Sovietica, era affidato alle commissioni arbitrali statali — longa manus del potere politico nel campo della programmazione economica — il cui compito era quello di assicurare la «celere risoluzione delle liti fra imprese di Stato nel superiore interesse del piano e della politica economia nazionale». Cfr., in argomento, P.G. Karlsgodt (a cura di), World Class Actions: A Guide to Group and Representative Actions around the Globe, 2012, Oxford, 343; G. Crespi Righezzi, Arbitrato nei Paesi socialisti, in Dig. Disc. Priv., sez. civ., I, Torino, 1987, 409 e C. Silvestri, Appunti sulla giustizia civile nella Federazione Russa, cit., spec. par. 4.

Le nuove corti sono state istitutite nel 1991 e trovano la loro regolamentazione nella legge «Sulle corti arbitrali nella Federazione russa» del 1995, che ha istituito un sistema strutturato in quattro livelli, composto da 85 tribunali regionali, 21 corti d’appello, 10 tribunali territoriali e, infine, quale organo di ultima istanza, la Corte suprema.

La Corte suprema fu fondata nel 1923 come Corte suprema dell’URSS e, dal 1992, iniziò a funzionare come la più alta corte della Federazione Russa. Con la riforma del 2013 si è assistito alla unificazione della Corte suprema e della Corte suprema arbitrale, fino ad allora organi di vertice autonomi delle due diverse giurisdizioni. La Corte suprema arbitrale è stata quindi abolita e tutte le sue funzioni sono state trasferite alla Corte suprema. La riforma si è rivelata molto controversa, v. sul punto D. Maleshin, Overview, cit., 49.

8 La qualificazione come controversia di tipo commerciale dipende dall’oggetto della stessa o dallo status di imprenditori delle parti coinvolte.

9 S.Y. Baranov, Gruppovye iski v grazhdanskom i administrativnom sudoproizvodstve Rossijskoj Federacii, in Vestnik grazhdanskogo protsessa, 2016; 1; D.

Shandurskiy, Representative aciotions in Russia, cit., 100 ss.

10 Tale codice, varato nel 2015, si occupa delle liti nascenti da rapporti giuridici pubblici (ad esempio, relativi al diritto di partecipare ad un referendum e alla protezione dei diritti elettorali dei cittadini russi).

11 Cfr., per approfondimenti, V.V. Yarkov, Gruppovoy isk v administrativnom sudoproizvodstve: kratkiy kommentariy, in Arbitrazhnyy i grazhdanskiy protsess, 2015, 11, 52 ss.; D.A. Tumanov, Public Interest and administrative legal proceedings, in Brics Law Journal, 2016, Vol. III, Issue 3, 61 ss.

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introdotta l’«azione collettiva risarcitoria» a tutela dei consumatori, la cui disciplina è confluita nell’art. 140 bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) ed è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.

Nel medesimo periodo il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre anche una autonoma fattispecie di azione collettiva esperibile contro la Pubblica Amministrazione e regolata dal d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 19812.

Gli strumenti normativi messi in campo, tuttavia, tanto in Russia quanto in Italia, non hanno riscosso, all’atto pratico, il successo auspicato e le azioni collettive effettivamente azionate sono state molto esigue.

Per la dottrina russa le ragioni di questo insuccesso13 vanno attribuite ai seguenti fattori14:

a) il concetto di azione di classe è nuovo e insolito per i contendenti e gli avvocati russi, i quali sono tradizionalmente abituati a strategie di contenzioso di tipo individuale;

b) la disciplina normativa, oltre ad essere poco chiara, risulta particolarmente lacunosa e poco funzionale;

c) i presupposti richiesti per l’esperimento di tale tipo di tutela risultano — come vedremo — particolarmente restrittivi, così come l’ambito applicativo ratione materiae;

d) le organizzazioni rappresentative sono il più delle volte riluttanti ad avviare procedimenti giudiziari in difesa dei diritti violati dei singoli;

e) il pericolo che si verifichino fenomeni corruttivi costituisce un deterrente concreto, soprattutto nei casi in cui vi siano rilevanti interessi economici in gioco.

Le suindicate criticità (fatta eccezione per il fattore sub e)) coincidono sostanzialmente con le problematiche emerse in sede di applicazione dell’art. 140 bis del codice del consumo. Anche in Italia, infatti, diverse soluzioni tecniche adottate dal legislatore non sono state considerate soddisfacenti dalla dottrina e, su diversi aspetti della procedura, sono sorti contrasti interpretativi15. A questi fattori devono poi aggiungersi le difficoltà tecniche e l’inesperienza dei promotori nell’utilizzare questo nuovo strumento di tutela, nonché, soprattutto, gli elevati costi processuali richiesti per avviare e condurre le azioni di classe, non controbilanciati da incentivi di tipo economico16.

Tenuto conto delle difficoltà emerse sul piano applicativo e della scarsa diffusione dello strumento nella prassi17, in entrambi i Paesi si è iniziato a discutere della necessità di una radicale riforma.

In Russia un primo input in tal senso è stato dato dal Presidente Vladimir Putin attraverso un messaggio diramato all’Assemblea federale il 12 dicembre 201218.

Nell’agosto del 2012 alla Duma di stato della Federazione Russa è stato poi presentato un disegno di legge che prevedeva l’introduzione di un nuovo Capitolo 22.2 nel codice di procedura civile («Esame dei casi relativi alla protezione dei diritti e degli interessi legittimi di un gruppo di persone»). Questo disegno di legge ha superato la prima lettura nella Duma di Stato, ma non è stato poi definitivamente approvato.

Nel 2014 un nuovo tentativo di riforma è stato avviato in connessione con il progetto sull’unificazione della Corte Suprema della Federazione Russa e sulla creazione di un codice di procedura civile unificato, la cui finalità era quella di uniformare i procedimenti civili nei tribunali di giurisdizione generale e nei tribunali arbitrali19. In tale progetto stava prendendo corpo l’idea di generalizzare e potenziare la normativa in tema di azioni collettive, anche tenendo

12 La c.d. class action pubblica, tuttavia, si distingue nettamente dalla parallela azione civilistica in quanto non prevede l’accesso alla tutela risarcitoria. Lo scopo di tale strumento processuale, infatti, non è il risarcimento del danno patito dagli utenti o dai consumatori, ma il ripristino del corretto svolgimento della funzione svolta dalla P.A. o della corretta erogazione del pubblico servizio da parte del Concessionario.

13 Sulla circostanza che nella Federazione Russa il numero di azioni collettive sono state limitatissime e hanno visto la partecipazione di un numero non elevato di aderenti, si legga quanto riportato in https://www.garant.ru/ia/opinion/author/morozov/1291311/ (5 settembre 2019).

14 Sul punto v. anche D. Magonya, Class action in Russia, in Russian Law Jurnal, 2013, Vol. I, 160 ss.

15 V., per tutti, le criticità espresse da A. Giussani, L’azione di classe: un primo bilancio, in Riv. dir. proc., 2012, 1177 ss.

16 V., in tal senso, S. Caporusso, L’azione di classe nel diritto vivente: un laboratorio in itinere, in Riv. dir. civ., 2014, 1199 s., spec. 1218 ss.

17 Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale antitrust aggiornati alla prima metà dell’anno 2019 (www.osservatorioantitrust.eu), solo una causa su due viene ammessa al giudizio e solo una ogni sette è riuscita a ottenere un risarcimento.

18 In argomento si rinvia a V.V. Yarkov – Y.A. Timofeev – R.M. Khodykin, O proekte glavy 38.1 GPK “Rassmotrenie del o zashite prav i zakonnyx interesov gruppy lic”, in Arbitrazhnyy i grazhdanskiy protsess, 2012, 8, 9.

19 Ci si riferisce alla decisione n. 124 dell’8 dicembre 2014 del Comitato per la legislazione civile, penale, arbitrale e legislativa procedurale della Duma di Stato dell’Assemblea federale della Federazione Russa.

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conto del precedente disegno di legge20. L’iter di approvazione del codice unificato di procedura civile si è tuttavia arrestato per cui la riforma non è stata definitivamente approvata dalla Duma.

Il 28 novembre 2018, infine, il progetto di legge «Sulle modifiche a determinati atti legislativi della Federazione Russa nella regolamentazione della procedura per l’esame dei requisiti di tutela dei diritti e degli interessi legittimi di un gruppo di persone», n.

596417-721 è stato presentato alla Duma, per essere poi definitivamente approvato in terza lettura il 27 giugno 2019.

Il 18 luglio 2019 è stata quindi promulgata la legge federale n. 191-FZ («Sulle modifiche di alcuni atti legislativi della Federazione Russa»), le cui disposizioni sono applicabili ai processi avviati dopo il 1° ottobre 201922.

Nello stesso anno, come noto, anche in Italia, dopo vari tentativi di riforma, è stata di recente approvata la legge 12 aprile 2019, n. 31, recante nuove «Disposizioni in materia di azione di classe», la cui entrata in vigore, però, inizialmente fissata il 19 aprile 2020, è stata posticipata al 19 novembre 202023.

Le nuove norme disciplinano un procedimento del tutto nuovo, distinto in tre fasi24, da incardinarsi dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa25.

3. L’ampliamento dell’ambito applicativo.

Per effetto delle suaccennate riforme un primo dato fondamentale salta all’occhio. In entrambi gli ordinamenti si registra un netto ampliamento delle maglie applicative dello strumento collettivo rispetto alla disciplina previgente.

La legge federale n. 191 del 2019 interviene, da un lato, sul codice di procedura arbitrale, riscrivendo la disciplina delle azioni collettive e, dall’altro, sul codice di procedura civile, introducendole ex novo26.

Ne viene fuori un nuovo e, fatte salve alcune lievi varianti di cui si darà conto infra, sostanzialmente unico modello di protezione dei diritti di gruppi di persone o enti, disciplinato parallelamente nei due codici di procedura.

Fino a ieri, infatti, la possibilità di difendere diritti ed interessi legittimi in via collettiva era relegata al solo contenzioso commerciale. Oggi, invece, attraverso le nuove disposizioni, un gruppo di persone che vantano situazioni giuridiche omogenee potranno, anche tramite associazioni di categoria, selezionare un rappresentante dal gruppo ed agire in un’unica sede processuale per ottenere protezione in relazione a qualsiasi controversia di carattere civile.

Un analogo, e al tempo stesso consistente, allargamento del perimetro applicativo si è registrato anche in Italia: la legge n. 31 del 2019, n. 31, collocando la nuova disciplina dell’azione di classe nel codice di procedura civile (ossia negli artt. 840 bis e ss.), consentirà la proposizione di tali azioni anche al di fuori delle controversie consumeristiche.

Nelle nuove disposizioni si specifica, inoltre, che l'azione di classe potrà essere finanche esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività27.

Tali ampliamenti non possono che essere salutati con favore, perché estendono, a beneficio della collettività, i ben

20 Cfr. D.A. Tumanov, O gruppovykh iskakh v Kontseptsii yedinogo Grazhdanskogo protsessual’nogo kodeksa, in Vestnik Grazhdanskogo protsessa, 2015, 4, 63 ss.

21 Il cui testo è consultabile su https://sozd.duma.gov.ru/bill/596417-7#bh_histras.

22 L’intera legge di riforma è consultabile sul seguente sito: http://pravo.gov.ru/laws/acts/56/4957494510601047.html.

23 V. l'articolo 8, comma 5, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8.

24 La prima fase ha ad oggetto la verifica dell’ammissibilità dell’azione. Superata positivamente questa fase preventiva, il processo passa alla seconda fase per la trattazione nel merito della domanda, che può concludersi, a seconda dei casi, con una transazione o con una sentenza.

La terza fase concerne, infine, la procedura di adesione c.d. successiva e l’accertamento dei diritti dei singoli componenti della classe. La legge introduce, inoltre, un innovativo meccanismo di esecuzione collettiva e una azione inibitoria di nuovo conio.

25 Per R. Giordano, La “codificazione”, cit., par. 3, «l'attribuzione dei ricorsi collettivi alle sezioni specializzate in materia di impresa non appare condivisibile nella misura in cui tali ricorsi sono volti ad ottenere il risarcimento di microdanni derivanti da condotte poste in essere da imprese di grandi dimensioni nei confronti dei propri “clienti”, e quindi sono di una tipologia molto diversa dal contenzioso attribuito alle sezioni specializzate in materia di impresa, riconducibile, essenzialmente, a quello in materia societaria e di proprietà industriale ed intellettuale. L'effetto dell'eterogeneità del contenzioso demandato alle sezioni specializzate per l'impresa è, con evidenza, quello di ridurne il portato di efficienza correlato alla specializzazione».

26 Il codice di procedura civile è stato all’uopo integrato dal Cap. 22.3, rubricato «Esame dei casi relativi alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi di un gruppo di persone».

27 V., in tal senso l’art. 840 bis, comma 3, c.p.c. il quale fa salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

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noti vantaggi che questa tipologia di tutela offre28.

Sotto il profilo tecnico-normativo, d’altronde, le prime reazioni della dottrina russa29 e italiana30 sull’impianto generale della riforma e sulle singole opzioni tecnico-normative adottate non sono state particolarmente positive.

4. I presupposti richiesti per la presentazione della domanda giudiziale in forma collettiva.

Il capitolo 28.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione Russa («Esame dei casi di tutela dei diritti e degli interessi legittimi di un gruppo di persone»), interamente riformulato per effetto della citata legge federale n. 191 del 2019, è dedicato alla disciplina delle azioni collettive.

Sotto il vigore delle previgenti disposizioni, applicabili ai procedimenti iniziati entro il 30 settembre 2019, l’art.

225.10 APK assoggettava il diritto di una persona fisica o di un ente a rivolgersi al tribunale arbitrale31 «per la difesa dei diritti e degli interessi legittimi di altre persone» a diverse condizioni, alcune delle quali particolarmente restrittive.

Innanzitutto, come si è visto retro, l’art. 225.11 APK confinava ratione materiae l’azione di gruppo alle sole controversie aventi natura commerciale, come nel caso delle controversie societarie o relative alle attività degli operatori professionali del mercato mobiliare.

L’art. 225.10, punto 1, APK stabiliva, inoltre, che una persona fisica o un ente che era parte dello stesso rapporto giuridico da cui era originata la controversia o la domanda, aveva «il diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di altre parti per lo stesso rapporto giuridico».

Sul concetto di «stesso rapporto giuridico» si è sviluppato un ampio dibattito tra gli interpreti. Si tratta, in effetti, di una terminologia particolarmente problematica, che di fatto ha limitato la diffusione dello strumento processuale de quo. Anche se la giurisprudenza ha cercato di mitigare l’estrema rigidezza della disposizione, non sono poche tuttavia le decisioni dei tribunali che hanno definito procedure in rito per via dell’assenza di tale specifico presupposto32.

Per queste ragioni la dottrina ha — a nostro avviso giustamente — mosso forti critiche contro tale previsione legislativa33. È stato osservato che, interpretando la disposizione alla lettera, sarebbe molto arduo integrare il presupposto legale, posto che, il più delle volte, i componenti della classe che subiscono la lesione dei loro diritti o

28 I vantaggi delle azioni di classe sono evidenti poiché: a) consentono al consumatore che non può o non vuole affrontare tutti i costi legati ad un’azione giudiziaria individuale (spesso superiori al danno subito), di ottenere comunque tutela collettiva nei confronti dell’impresa che ha leso i suoi diritti; b) sollevano i giudici dal peso di un elevato numero di cause seriali; c) assicurano l’uniformità della decisione, impedendo che la frammentazione dei processi conduca a decisioni contrastanti; d) svolgono una efficace funzione di deterrenza nei confronti delle imprese, che sono stimolate ad investire nella qualità dei prodotti o nella sicurezza dei cicli produttivi per evitare condanne in sede giurisdizionale.

29 Ci riferiamo ai commenti a prima lettura di V. Yarkov, E. Kudryavtseva, D. Maleshin, D. Tumanov, A. Smola, D. Volodarskiy, N.

Sutormin, I. Kondrashov, V. Biryukov, R. Bevzenko, V. Avilkin, I. Fast, A. Molchanov, raccolti in Gruppovyye iski v tsivilisticheskom protsesse rossii, in Zakon, 2019, 8, 24 ss.

30 Si legga, ad esempio A. Carratta, I nuovi procedimenti collettivi: considerazioni a prima lettura, in Giur. it., 2019, 10, 2297, il quale aferma che

«considerando i molti difetti che emergono dalle nuove disposizioni, vien da chiedersi se non sarebbe stato piu` opportuno utilizzare i tempi riservati alla lunga vacatio proprio per migliorare la qualita`, non proprio eccelsa per cosı` dire, del prodotto legislativo». Secondo D. Dalfino, Azione di classe e azione collettiva inibitoria: nuovo testo (art. 840 bis ss. c.p.c.) e nuove (ma non solo) questioni, in Foro it., 2019, V, 321 ss.: «alcune delle soluzioni tecniche accolte meritano senz’altro apprezzamento; altre, invece, lasciano a desiderare». Particolarmente negativo il giudizio complessivo sulla riforma espresso da G.

Scarselli, La nuova azione di classe, cit., par. 12, il quale scrive: «questa legge, a mio parere, oltre a presentare una tecnica processuale del tutto rudimentale, piena di lacune e contraddizioni, aderisce a dei valori che non possono essere condivisi, e che sono la negazione dello stesso diritto processuale».

31 Generalmente in composizione monocratica, fatte salve le eccezioni di cui all’art. 17 APK.

32 Cfr. D.A. Tumanov, Proizvodstvo po delam o zashite prav i zakonnykh interesov gruppy lits (Cap. 22), in AA.VV., Arbitrazhnoye protsessual’noye pravo, a cura di S.F. Afanasyeva, I.Y. Zakharyashcheva, Mosca, vol. 2, 2018, 117 ss.; P.G. Karlsgodt (a cura di), World Class Actions, cit., 346 e ivi alcuni riferimenti giurisprudenziali.

33 Cfr. R.M. Khodikin, Nekotorye voprosy primeneniya novykh polozheniyArbitrazhnogo protsessual’nogo kodeksa RF o gruppovom proizvodstve, in Vestnik

Federal’nogo Arbitrazhnogo Suda Ural’skogo okruga, 2010, 1. 132 ss. (consultabile anche su

https://mgimo.ru/upload/iblock/a3e/a3efcf0709c7ce717d80413cf92c06f1.PDF); S.N. Kubatova, Kritika kontseptsii “yedinogo pravootnosheniya” pri rassmotrenii gruppovykh iskov v arbitrazhnom protsesse RF, in Otechestvennaya yurisprudentsiya, 2016, 12, 71 ss. (consultabile anchce su https://cyberleninka.ru).

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interessi legittimi da parte di un medesimo convenuto vantano comunque posizioni giuridiche autonome e indipendenti34.

Per effetto della riforma del 2019, il legislatore, recependo le critiche emerse in dottrina, ha allargato le maglie applicative dell’istituto sopprimendo il controverso riferimento al «rapporto giuridico unico».

Il nuovo art. 225.10, punto 1, APK introduce quattro nuovi criteri che devono contestualmente sussistere ai fini dell’attivazione di una azione collettiva, ossia:

1) i membri del gruppo devono agire nei confronti del medesimo convenuto;

2) la controversia deve avere ad oggetto diritti generali o omogenei appartenenti ad un gruppo di persone;

3) i diritti che si fanno valere devono fondarsi su circostanze di fatto simili;

4) i membri del gruppo devono richiedere il medesimo tipo di tutela.

Come si può notare, il riferimento specifico ai diritti omogenei consente di superare le problematiche interpretative che si ponevano nel previgente regime normativo.

Una evoluzione per certi versi similare è rintracciabile anche nell’ordinamento processuale italiano: il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 nel 2012 aveva già opportunamente modificato l’art. 140 bis c.cons., sostituendo il requisito della identità con quello della omogeneità dei diritti35. Tale requisito resta confermato anche nel nuovo impianto normativo (v. il primo comma dell’art. 840 bis c.p.c.)36.

Per quanto concerne il requisito di cui al n. 4 dell’art. 225.10, il legislatore russo sembra eliminare in radice la possibilità che possano crearsi sottogruppi aventi interessi e pretese parzialmente diversi37. Questa limitazione (non operante in altri ordinamenti, come ad esempio quello statunitense) potrebbe oggettivamente depotenziare, in talune situazioni, la tutela speciale offerta dalla legge.

Infine, diversamente da quanto previsto dall’ordinamento italiano, per l’attivazione di una azione collettiva la legislazione russa richiede che, oltre al proponente, vi siano non meno di cinque persone che abbiano inizialmente aderito alla domanda giudiziale.

Su questo specifico aspetto, non toccato dalla riforma, la dottrina risulta divisa. Secondo alcuni la previsione di un numero minimo così basso non è coerente con l’approccio adottato negli altri Paesi, dove le richieste di gruppo sono presentate in difesa di un cospicuo numero di soggetti38. Dall’altro lato, vi è chi ritiene che sia opportuno abbandonare del tutto il criterio del numero minimo e che la decisione in merito all’eventuale presenza di un numero sufficiente di membri del gruppo per avviare un’azione collettiva debba essere lasciata alla libera valutazione del giudice39.

In ogni caso, deve essere evidenziata la diversa scelta legislativa operata per la parallela azione collettiva regolata dal codice di procedura civile, per la quale si prevede, invece, l’adesione in limine litis di almento venti membri della

34 D.A. Tumanov, op. loc. cit.

35 Sull’argomento si rinvia, per gli opportuni approfondimenti, a G. Conte, I «diritti individuali omogenei» nella disciplina dell’azione di classe, in Riv. dir. civ., 2011, 5, 609 ss.

36 Per diritti omogenei si intendono tutte quelle situazioni giuridiche soggettive diverse e distinte, ma tutte dipendenti da una comune questione di fatto o diritto capace di rendere possibile un provvedimento giurisdizionale di contenuto uniforme. Cfr., per approfondimenti sul punto, R. Donzelli, L’ambito di applicazione e la legittimazione ad agire, in B. Sassani, Class action, cit., 11 ss.; B. Sassani, Lineamenti, cit., 963;

R. Giordano, Sulla “codificazione”, cit., spec. par. 2. La Cassazione ha cercato una specificazione della categoria dei diritti omogenei sotto il profilo della condotta evidenziando che deve trattarsi di condotte illegittime che esplichino i propri effetti, in maniera analoga, su una pluralità di individui (Cass., 31 gennaio 2018, n. 2320).

37 Lo rileva N. Sutormin, in AA.VV., Gruppovyye iski v tsivilisticheskom protsesse rossii, in Zakon, 2019, 8, 35, il quale richiama — nel spiegare la necessità dell’esistenza dei sottogruppi — l’esempio emblematico della class action intentata negli Stati Uniti per i danni alla salute derivanti dal contatto con l’amianto. In quella occasione i lavoratori delle fabbriche di amianto che agivano contro i loro datori di lavoro avevano manifestato interessi diversi: coloro che si erano ammalati volevano ottenere risarcimenti immediati; coloro che erano esposti all’amianto, ma che non si erano ancora ammalati, al contrario, volevano istituire un fondo per il pagamento di eventuali cure future.

38 D.A. Tumanov, Proizvodstvo po delam, cit., in AA.VV., Arbitrazhnoye protsessual’noye pravo, a cura di S.F. Afanasyeva – I.Y. Zakharyashcheva, cit., 117 ss.

39 Così D.S. Chenyy – A.N. Khizunova – P.K. Rusetskiy, Gruppovoy isk v Rossii: “vtoroy shans” po Kontseptsii, in Vestnik grazhdanskogo protsessa, 2015, 1.

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classe (in aggiunta alla parte proponente)40.

5. La proposizione dell’azione e la fase preparatoria della causa collettiva.

Nell’azione collettiva la persona o l’ente che conduce la causa dinanzi al tribunale arbitrale (d’ora in avanti, il conduttore) è un partecipante chiave del procedimento.

Quest’ultimo deve essere di regola un membro del gruppo, tuttavia, nei soli casi espressamente contemplati dalla legge federale, la legittimazione ad agire può spettare eccezionalmente anche ad un soggetto (una persona fisica o un ente) che non faccia parte del rapporto giuridico oggetto della controversia.

La nuova legge riconosce espressamente, altresì, il diritto del conduttore di affidare la gestione del caso ad un rappresentante, «salva diversa disposizione dell’accordo di gruppo»41.

Il conduttore è obbligato a proteggere coscienziosamente i diritti e gli interessi legittimi della classe (art. 225.12, punto 2, APK), agisce senza una procura, ma esclusivamente sulla base delle adesioni alla domanda giudiziale. Egli può esercitare, salva diversa disposizione dell’accordo di gruppo, tutti i diritti processuali che spettano all’attore ed è destinatario di tutti gli obblighi procedurali del ricorrente (art. 225.12, punto 1, APK) e, nel caso in cui egli abusi dei suoi poteri o non adempia ai propri doveri procedurali (punto 3), il tribunale arbitrale ha finanche il potere di infliggergli una sanzione pecuniaria.

Il tribunale ha il potere di revocare i poteri processuali del conduttore nel caso di: (A) rinuncia a coltivare l’azione ovvero (B) di richiesta della maggioranza degli aderenti, ma solo in due specifiche circostanze:

(B1) la prima ipotesi è quella di «incapacità del conduttore a condurre la causa»: il nuovo art. 225.10-1, punto 4, APK specifica a tal proposito che in tale nozione rientrano anche le ipotesi di lunga assenza dovuta a malattia, vacanza, studio o viaggi di lavoro42;

(B2) per quanto concerne la seconda ipotesi, la riforma sostituisce il riferimento alla «grave violazione dei doveri processuali» con una formula che appare — almeno sotto il profilo letterale — meno stringente rispetto alla precedente. Si fa infatti rinvio alla sussistenza di «ragionevoli dubbi sul fatto che la causa sia condotta ragionevolmente e in buona fede nell’interesse del gruppo». È evidente che tale modifica si pone nell’ottica di rafforzare ulteriormente l’istituto della sostituzione attraverso la previsione di un più penetrante controllo sull’operato del conduttore.

Proposta la domanda43, il giudice nella fase preparatoria della domanda, emana una ordinanza nella quale, ai sensi dell’art. 225.14, punto 1, APK:

1) determina la natura del rapporto giuridico contestato e la legge applicabile;

2) chiarisce i requisiti per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi del gruppo e la base di tali requisiti;

3) decide sulla composizione del gruppo e ordina, se necessario, il coinvolgimento di altre persone;

4) richiede la produzione dei mezzi di prova che confermino l’appartenenza di una o più persone al gruppo;

5) invita le persone che hanno aderito alla domanda giudiziale collettiva, a concludere un accordo di gruppo o a partecipare ad un accordo precedentemente concluso ai sensi dell’art. 225.16-1 APK44;

6) compie altre azioni preparatorie (indicate, in via generale, nell’art. 135 del codice arbitrale).

Nell‘ordinanza istruttoria il tribunale arbitrale indica il periodo durante il quale il conduttore è tenuto ad invitare gli altri membri del gruppo ad aderire alla domanda giudiziale45.

Il nuovo punto 7 chiarisce che se entro il termine stabilito il conduttore non propone l‘adesione agli altri potenziali membri della classe, il tribunale arbitrale deve dichiarare improcedibile la domanda giudiziale collettiva.

La proposta di adesione deve essere presentata in forma pubblica e diffusa sui media. La pubblicazione è possibile

40 V. l’art. 224.20, punto 5, GPK.

41 Sulla possibilità dei membri del gruppo di stipulare accordi, v. ciò che si dirà infra al par. 4.

42 Tale specificazione non dovrebbe escludere la possibilità di farvi rientrare nell’ambito applicativo della disposizione anche casi analoghi non espressamente contemplati. L’intervento legislativo infatti mira a chiarire, attraverso una interpretazione autentica, ogni dubbio in ordine ad alcuni casi limite.

43 Il contenuto della domanda giudiziale collettiva è definito dall’art. 225.13 APK.

44 V. infra, par. 4.

45 Cfr. l’art. 225.14, punto 2, APK.

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anche attraverso il sito internet ufficiale del tribunale arbitrale46.

La riforma introduce la possibilità del tribunale di richiedere, su richiesta del conduttore, informazioni sulla base delle quali è possibile determinare altri membri del gruppo di persone e il loro indirizzo al fine di inviare loro una proposta per aderire alla domanda giudiziale collettiva47.

L’idea di conferire al giudice il potere di richiedere informazioni al convenuto per individuare altri potenziali aderenti era stata avanzata anche in Italia durante i lavori parlamentari che hanno preceduto l’approvazione della recente legge 12 aprile 2019, n. 31, ma tale meccanismo non ha trovato spazio nel testo definitivamente approvato48. Il conduttore, prima del completamento della fase preparatoria, informa il tribunale arbitrale delle altre persone che hanno aderito alla domanda, presentando i documenti che confermano l’adesione di dette persone e la loro appartenenza al gruppo.

6. L’adesione dei membri del gruppo all’azione collettiva. Le spese del procedimento.

Il nuovo art. 225.10, punto 6, APK definisce nel dettaglio le modalità di adesione all’azione collettiva.

L’adesione deve essere redatta in forma scritta ed essere indirizzata49 alla parte che agisce in giudizio, ovvero, direttamente al tribunale arbitrale.

Per semplificare il più possibile le modalità di adesione, la riforma del 2019 introduce la possibilità di compilare un modulo standard reperibile in rete (punto 6)50.

Il neointrodotto art. 225.10-2 APK interviene sul punto estendendo il novero dei diritti degli aderenti rispetto alla normativa previgente51, prevedendo:

a) il diritto di prendere visione e fare copia dei documenti di causa52 (oggi espressamente riconosciuto anche nella nuova azione di classe italiana, v. l’art. 840 quinquies, comma 1, c.p.c.);

b) il diritto di rivolgersi al tribunale arbitrale per la sostituzione del conduttore;

c) il diritto di presenziare alle udienze (anche se si procede a porte chiuse);

d) il diritto di rinunciare all’azione (ritirando l’adesione).

Viene altresì riconosciuto, ai membri del gruppo che non hanno aderito, il diritto di intervenire come terzi che non fanno valere rivendicazioni autonome rispetto all’oggetto del contendere. In questo caso gli intervenienti assumono la posizione di attore a tutti gli effetti conservando la titolarità di tutti i diritti procedurali collegati a tale figura (art.

225.10-2, punto 2, APK).

La novità legislativa per ultima citata, pur suscitando dubbi in dottrina sotto il profilo tecnico-procedurale53, sembra

46 Cfr. l’art. 225.14, punto 3, APK.

47 Cfr. il nuovo punto 4 dell’art. 225.14, APK.

48 L’associazione Altroconsumo, nel documento del 12 dicembre 2018 presentato al Senato, contenente le proposte di emendamenti al d.d.l. n. 844, ha segnalato, in proposito, che una delle difficoltà più rilevanti riscontrate in sede di applicazione dell’art. 140 bis ha riguardato l’individuazione dei potenziali aderenti (correntisti bancari, abbonati a utenze o servizi, acquirenti di beni mobili registrati, ecc.), quand’anche i loro dati e nominativi sono nel pieno possesso del resistente. Proprio per tale ragione era stato proposto l’inserimento del seguente inciso nel quinto comma dell’art. 840 quinquies: «nonché i dati e le informazioni in possesso del resistente che consentano di individuare e informare i potenziali aderenti all’azione». V. Proposte di emendamenti di Altroconsumo al DDL n. 844 Disposizioni in materia di azione di classe (approvato dalla Camera dei deputati in data 03.10.2018) presentate al Senato della Repubblica, consultabile su www.senato.it.

49 Art. 225.10, punto 3, APK (vecchio testo): «L’adesione alla richiesta di tutela dei diritti e degli interessi legittimi di un gruppo di persone è effettuata presentando una domanda scritta di una persona o di più persone che partecipano al rapporto giuridico che ha dato origine alla richiesta».

50 Sui siti ufficiali www.moyarbitr.ru e www.pravosudiye.ru, rispettivamente per le cause commerciali e per quelle civili.

51 La normativa previgente si limitava a riconoscere la facoltà degli aderenti di prendere conoscenza dei materiali di causa, fare estratti e copie dei documenti (punto 3 dell’articolo 225.16 APK) nonché il diritto di chiedere la sostituzione della persona che aveva presentato ricorso al tribunale arbitrale (v. punto 8 del previgente art. 225.15 APK)  V. D. Malehin, Overview, cit., 64, secondo cui le disposizioni previgenti definivano in modo insufficiente lo stato degli aderenti. Sul punto v. anche le osservazioni critiche di S.A. Alekhina – D.A.

Tumanov, Problemy zashity interesov gruppy lits v arbitrazhnom protsesse, in Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika, 2010, 1, 39 ss.; Id., O nekotorykh tendentsiyakh razvitiya grazhdanskogo protsessual’nogo prava, in http://отрасли-права.рф/article/16561, 2016; D.M. Zabrodin, Gruppovyye iski v grazhdanskom protsessual’nom prave Rossii: problema poryadka prisoyedineniya k gruppe, ivi, 2012, 9.

52 Facoltà già prevista dal previgente art. 225.16, punto 3, APK.

53 V., in particolare, le critiche di D.A. Tumanov, in AA.VV., Gruppovyye iski v tsivilisticheskom protsesse Rossii, cit., 30 ss.

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trovare giustificazione nella circostanza che la normativa russa prevede importanti limitazioni al diritto di azione individuale nel caso di avvio di una azione collettiva54.

Per quanto concerne l’adesione dei membri della classe, ben più incisiva – ma non esente da critiche – è stata la legge italiana di riforma.

Fermo restando il divieto di intrervenire in causa a qualsiasi titolo ai sensi dell’art. 105 c.p.c.55, una delle novità più significative dell’intera novella è la previsione della possibilità di aderire, non solo in corso di causa, ma anche dopo la pronunca della sentenza che accoglie l’azione. In tal caso il tribunale con il medesimo provvedimento fissa un termine per l’adesione non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni dalla pubblicazione della sentenza nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia (così l’art. 840 sexies, comma 1, lett. e))56.

Con questo nuovo meccanismo di adesione il legislatore si pone l’obiettivo di rendere maggiormente efficace l’azione, garantendo una più effettiva e ampia tutela dei danneggiati. D’altro canto, si è evidenziato che tale sistema andrebbe incontro a due inconvenienti: a) innanzitutto determinerebbe una perdurante incertezza sull’effettiva dimensione della classe e sull’impatto patrimoniale che il giudizio potrebbe avere sull’impresa; b) limiterebbe la possibilità di definizione transattiva endoprocessuale della controversia da parte dell’impresa, dal momento che tale opzione presupporrebbe la conoscenza del numero certo dei danneggiati aderenti57.

Altra novità importante nell’ordinamento russo è quella concernente la possibilità, precedentemente non prevista, di stipulare accordi tra i membri della classe in merito alle spese processuali.

Il neointrodotto art. 225.16-1 APK, stabilisce, in particolare, che il conduttore dell’azione collettiva, insieme a uno o più aderenti, hanno il diritto di concludere in forma notarile un accordo sulla ripartizione delle spese giudiziarie e sulla procedura di rimborso nei rapporti tra il conduttore e gli altri membri della classe.

Il legislatore della riforma introduce un sistema estremamente peculiare perché stabilisce che eventuali richieste di modifica o di risoluzione dell’accordo stesso da parte di uno o più contraenti devono essere sottoposte al giudice che esamina la causa collettiva.

In un‘ottica più generale deve essere osservato che, sebbene la norma in oggetto disciplini i soli accordi sulle spese, dalla lettura complessiva delle nuove disposizioni si ricava l’intento del legislatore di stimolare e agevolare quanto più possibile il raggiungimento di accordi tra i membri del gruppo anche su altri aspetti della procedura. Vi sono, invero, specifiche disposizioni che prevedono la possibilità di accordarsi, ad esempio, sulle modalità di esercizio dei diritti processuali nel processo o sull’affidamento della causa ad un rappresentante del conduttore58. Queste aperture dovrebbero rendere l’azione collettiva più efficace e maggiormente rispondente agli interessi del gruppo, sì da contrastare (o quantomeno ridimensionare) lo scetticismo che nella prassi aleggia intorno a questo strumento.

In ogni caso, per i primi commentatori della riforma tale soluzione non risolve il vero problema del finanziamento dell’azione di gruppo: per far sì che una causa collettiva non continui ad essere percepita come un onere procedurale eccessivo, sarebbe stato probabilmente più opportuno prevedere anche dei compensi aggiuntivi, di tipo premiale, a favore di chi conduce l’azione di classe.

Proprio in questa direzione si è mosso, invece, il legislatore italiano, il quale, tenuto conto delle difficoltà economiche connesse all’esercizio e alla conduzione dell’azione di classe, ha approntato una specifica disciplina. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni racchiuse nell’art. 840 nonies c.p.c., che disciplinano il compenso derivante dalla c.d. quota lite, ossia quella somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti (nonché al difensore dell'attore) in aggiunta al risarcimento

54 Essa dunque costituisce il tentativo di trovare un punto di equilibrio tra due contrapposte esigenze: da un lato, quella di assicurare, al singolo membro del gruppo, la libertà di potersi tutelare autonomamente; dall’altro lato, quella di favorire, per quanto possibile, la trattazione unitaria di pretese omogenee, con tutti i vantaggi che ne conseguono in termini di economia processuale, nonché di maggiore efficacia ed uniformità dell’intervento giurisdizionale.

55 V. l’art. 840 bis, comma 5, c.p.c., analogamente a quanto già sancito dall’art. 140 bis, comma 10, c.cons.

56 Sul tempo, sulle modalità e sugli effetti dell’adesione nel nuovo contesto normativo italiano, si rinvia ad A.D. De Santis, L’adesione, in Foro it., 2019, V, 356 ss.; R. Fratini, L’adesione, in B. Sassani, Class action, cit., 123 ss.

57 Tali critcità sono evidenziate in N. Picardi, Manuale, cit., 569.

58 V. l’art. 225.10-1, punto 2, secondo periodo, APK.

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del danno accertato59.

Al fine di rimuovere le difficoltà di ordine economico connesse all’esercizio di tale tipologia di azione, merita di essere segnalata, inoltre, la previsione in tema di costi della consulenza tecnica d'ufficio, che le nuove disposizioni pongono a carico del resistente, salvo che sussistano specifici motivi60.

7. La trattazione e la definizione del giudizio.

L’art. 225.16 APK si apre affermando che «le cause relative alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi di un gruppo di persone sono esaminate dai tribunali arbitrali secondo le norme stabilite dal presente codice, con le peculiarità previste dal presente capo».

L’ordinanza di ammissibilità della domanda collettiva viene emessa all’esito dell’udienza preliminare di cui al novellato art. 225.14, punto 8, APK. A tale udienza, che si svolge secondo le regole generali di cui all’art. 136 del codice arbirale, il tribunale decide in merito alla conformità del gruppo alle condizioni di cui al punto 1 dell’art.

225.10.

A differenza del modello classico di matrice anglosassone, in cui la composizione non deve necessariamente essere predeterminata, il codice arbitrale russo stabilisce che gli aderenti devono essere individuati prima della fase di ammissibilità della domanda, ossia nella fase preparatoria61.

Pertanto, solo dopo il completamento della fase dedicata all’adesione, il giudice, nell’udienza preliminare, verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per la presentazione dell’azione collettiva e adotta eventualmente i provvedimenti necessari per la sostituzione del conduttore, secondo la procedura descritta nell’art. 225.15 APK.

Dall’accettazione della domanda giudiziale, in ogni caso, decorre un termine di otto mesi entro il quale il tribunale deve compiere l‘istruttoria e deliberare la sentenza (punto 2).

Prima della recente riforma, il termine previsto per la conclusione del procedimento era indicato in soli cinque mesi.

Tale modifica si colloca in un quadro di riforma più ampio nel quale si inscrive la parallela dilatazione legale dei termini massimi di conclusione dei procedimenti ordinari. A partire dal 1° ottobre 2019, infatti, per le cause commerciali il termine di conclusione del procedimento è fissato dall’art. 152 APK in sei mesi (precedentemente tre) dal ricevimento della domanda giudiziale. Tale termine può essere prorogato del Presidente del tribunale, in caso di particolare complessità della causa, per un massimo di nove mesi (prima sei)62.

Se il gruppo di persone non soddisfa le condizioni specificate, il tribunale arbitrale emette un’ordinanza motivata con la quale stabilisce che la causa proceda secondo le regole generali del codice arbitrale o secondo le forme prescritte per il contenzioso amministrativo. Allo stesso tempo, le persone che hanno aderito alla domanda giudiziale collettiva hanno il diritto di agire individualmente.

La sentenza sull’azione di classe è impugnabile in appello nei modi e nelle forme previste dal codice di procedura arbitrale e, laddove il giudice si pronunci a favore del gruppo, può imporre al convenuto il dovere di informare, attraverso i media o in altro modo, tutti i membri del gruppo interessati nel periodo indicato dal tribunale (art.

225.17, punto 3, APK).

59 Tale somma costituisce una percentuale dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura progressiva (la percentuale scende all’aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni.

L'autorità giudiziaria può correggere gli automatismi derivanti dall'applicazione degli scaglioni (variandoli fino al 50% della misure indicate) sulla base di specifici criteri (complessità dell'incarico, ricorso a coadiutori, qualità dell'opera prestata; sollecitudine con cui sono state condotte le attività; numero degli aderenti). Sull’argomento si rinvia a G. Mazzaferro, Le spese e le sanzioni, in B. Sassani, Class action, cit., 163 ss.

60 V. l’art. 840 quinquies, comma 3, c.p.c. V. sul punto A.D. De Santis, Le spese e le sanzioni, in Foro it., 2019, V, 364 ss., spec. par. 4, il quale giustamente afferma che «la regola generale per cui l'anticipazione delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio grava sull'impresa convenuta potrebbe assurgere anche a forte strumento di deterrenza, inducendo così il resistente a transigere la controversia».

61 Cfr. D. Maleshin, Overview, cit., 63, il quale rileva, analizzando questo specifico aspetto, che le regole stabilite di formazione del gruppo non contraddicono le norme in tema di riunione di cause. Pertanto, a detta dell’Autore, questa procedura, in realtà, non rappresenta una vera e propria innovazione per il codice arbitrale, perché si limita a concretizzare l’istituto della riunione delle parti in giudizio.

62 Non deve stupire che l’ordinamento della Federazione Russa preveda termini così ridotti di conclusione del procedimento, impensabili per la nostra giustizia civile. Nel Rapporto del CEPEJ per il bienno 2016-2018, infatti, la Federazione Russa si colloca al primo posto in Europa per la brevità dei tempi stimati di durata dei processi civili. Si rinvia sul punto a M. Abbamonte, Analisi dello stato della giustizia civile italiana in relazione all’ultimo rapporto CEPEJ, biennio 2016-2018, in Giustiziacivile.com, 3 settembre 2019, spec. par. 5.

(11)

Il legislatore ruso, al pari di quello italiano, non ha voluto attribuire al giudice il potere di comminare punitive damages a danno delle imprese che pongono in essere atti e pratiche lesive sulla falsariga del modello statunitense, contrariamente a quanto auspicato da una parte della dottrina63.

Il dispositivo deve statuire su ciascun membro del gruppo che ha aderito alla domanda giudiziale collettiva64. Tale disposizione sembra voler escludere in radice la possibilità di ottenere pronunce di condanna generica, cui far seguire procedure dirette ad accertare, in separata sede, il quantum debeatur delle singole pretese.

Si tratta di una opzione legislativa, dunque, diametralmente opposta a quella scelta dal legislatore italiano con la recente legge n. 31 del 2019.

L’art. 840 sexies, comma 1, lett. a), c.p.c. stabilisce, infatti, che il provvedimento che accoglie il ricorso provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente esclusivamente quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'art. 840 bis, comma 2, c.p.c. Al di fuori di questa ipotesi, il rappresentante comune degli aderenti deve presentare, dopo la pronuncia della sentenza e quindi in una apposita fase successiva, «il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti»

ai fini della definitiva liquidazione a favore degli stessi (v. l’art. 840 opties c.p.c.) 65.

La natura puramente dichiarativa della sentenza e il rinvio obbligatorio della condanna a favore degli aderenti a una fase successiva alla sentenza potrebbe, tuttavia, rendere più complessa e dilatare ulteriormente i (già lunghi) tempi necessari per l’erogazione della tutela giurisdizionale in tale ambito.

8. I rapporti tra azione individuale e azione collettiva.

Per l’osservatore straniero la più rilevante particolarità del sistema di protezione collettiva dinanzi ai tribunali arbitrali della Federazione Russa è senza dubbio quella concernente i rapporti tra azione individuale ed azione collettiva.

Se il nuovo sistema di tutela collettiva italiano ribadisce «in ogni caso»66, la possibilità di agire individualmente, la posizione del membro della classe che non ha intenzione di aderire all’azione collettiva, risulta particolarmente critica nell’ordinamento russo.

Con l’introduzione dell’azione collettiva nel 2009, la dottrina russa aveva evidenziato, infatti, come le azioni collettive disciplinate dal codice arbitrale costituisssero un modello ibrido poiché condividevano, da un lato, le caratteristiche dell‘opt-in di stampo europeo e, dall’altro, i meccanismi propri dell‘opt-out di derivazione anglosassone67.

Analogamente ai sistemi caratterizzati da meccanismi opt-in, i membri appartenenti al gruppo, per ottenere i benefici di una eventuale pronuncia in sede collettiva, dovevano necessariamente aderire alla causa collettiva.

L’esito positivo di tale procedura si estendeva solo alle persone che si erano unite al gruppo. Tuttavia, sebbene, in linea di principio, il giudicato non si estenda ai terzi, un’eventuale domanda successiva, presentata contro lo stesso convenuto e avente lo stesso oggetto, da parte di un membro del gruppo che per qualsiasi ragione non aveva aderito, doveva essere respinta dal tribunale. Questi ultimi, pertanto, perdevano il diritto di agire in giudizio individualmente68. Tale particolarità, tipica dei sistemi opt-out, determinava una sorta di efficacia ultra partes ed erga omnes della sentenza stessa.

Il previgente art. 225.17 APK prevedeva che «le circonstanze stabilite dalla decisione del tribunale arbitrale sulla causa precedentemente esaminata sulla tutela dei diritti e degli interessi legittimi di un gruppo di persone, che è passata in giudicato, non sono

63 V., a favore della introduzione di danni punitivi nell’azione collettiva nella Federazione Russa, R. Bevzenko, in AA.VV., Gruppovyye iski v tsivilisticheskom protsesse Rossii, in Zakon, 2019, 8, 38 s.

64 V. l’art. 225.17, punto 4, APK.

65 L’attuale art. 140 bis prevede, invece, che la liquidazione avvenga secondo equità ex art.1226 c.c. e che il giudice liquidi ove possibile le somme definitive dovute agli aderenti o, in ogni caso, stabilisca i criteri omogenei per la quantificazione del dovuto.

66 L’art. 840 bis, comma 4, c.p.c. fa salvo, però, quanto previsto all'articolo 840 undecies, comma 9, c.p.c. che chiarisce: «l'aderente puo' proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti». Sul rapporto tra azione collettiva e individuale si rinvia a R. Donzelli, L'ambito d'applicazionee la legittimazione ad agire, in Foro it., 2019, V, 339 ss., spec. par. 3.

67 Cfr. P.G. Karlsgodt (a cura di), World Class Actions, cit., 346.

68 Cfr. G.O. Abolonin, Massovyye iski, Mosca, 2011, spec. 105-108.

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nuovamente provate nel corso dell’esame di un’altra causa da parte del tribunale arbitrale su richiesta di un membro dello stesso gruppo allo stesso convenuto». Inoltre, se la causa collettiva risultava pendente, il tribunale non potendo decidere sulla domanda giudiziale, invitava la parte ad esercitare il suo diritto di adesione all’azione collettiva. In caso di rifiuto, era preclusa la possibilità di coltivare l’azione individuale (art. 225.16, punto 4, APK)69.

I membri della classe che per qualsiasi ragione non si univano all’azione collettiva, pertanto, perdevano il diritto di agire in giudizio né tantomeno avevano la possibilità di impugnare la decisione emessa in sede collettiva70.

La dottrina aveva evidenziato71 il netto contrasto contrasto di tali previsioni con il diritto di azione in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi riconosciuto dall’art. 46, punto 1, della Costituzione della Federazione Russa72.

La riforma è intervenuta su tali profili introducendo importanti novità dirette ad attenuare gli effetti, per così dire, preclusivi del processo collettivo in rapporto ai giudizi individuali.

Nella nuova versione dell’art. 225.17 APK viene confermato che le decisioni passate in giudicato all’esito del giudizio collettivo hanno un effetto preclusivo sulle successive azioni individuali dello stesso tipo proposte dai membri del gruppo che non si sono precedentemente uniti (o che hanno rifiutato l‘adesione) contro lo stesso convenuto e sullo stesso oggetto. Rispetto al regime previgente, però, la riforma stabilisce che tale regola non trova appplicazione ove «le circostanze specifiche [siano] contestate da questo membro del gruppo di persone» (art. 225.17, punto 2).

È stato inoltre modificato l’art. 225.16 APK nella parte in cui definisce i rapporti tra causa individuale e causa collettiva in caso di contemporanea pendenza delle stesse.

La nuova disciplina descritta nell’art. 225.16 APK («Procedura per l’esame delle cause sulla protezione dei diritti e degli interessi legittimi di un gruppo di persone») stabilisce che se un membro del gruppo (che non ha aderito alla domanda giudiziale collettiva) propone una domanda giudiziale individuale avente lo stesso contenuto e contro lo stesso convenuto, il tribunale arbitrale invita la parte ad esercitare il suo diritto di adesione all‘azione collettiva o ad intervenire come terzo (punto 3).

Se la parte che ha agito individualmente si unisce alla domada giudiziale collettiva, il tribunale arbitrale ammette con ordinanza l’adesione alla causa collettiva e, attraverso un meccanismo di translatio, dispone il trasferimento dei materiali processuali al tribunale arbitrale che sta esaminando la causa collettiva (punto 4).

In caso contrario, il tribunale arbitrale sospende il procedimento in attesa della decisione della causa collettiva (punto 5). La sospensione opera finanche nel caso in cui la causa collettiva venga presentata al tribunale arbitrale in un momento successivo alla instaurazione del giudizio individuale (punto 6).

Attraverso l’istituto della sospensione, quindi, i membri del gruppo vengono invogliati ad unirsi all’azione di gruppo. Ciò porta in superficie la vera intenzione del legislatore, il quale, se da un lato, crea uno strumento per proteggere gli interessi collettivi, dall’altro lato, persegue l’obiettivo di sfavorire il ricorso alle azioni individuali.

Nella parallela disposizione del codice di procedura civile (l’art. 244.25, punto 4, GPK) viene inoltre imposto al convenuto l’obbligo di informare il tribunale della presenza di eventuali altre cause pendenti sullo stesso oggetto e lo stadio in cui si trovano. Questa dispozione dovrebbe consentire agli altri potenziali membri del gruppo che hanno avviato azioni autonome di poter confluire nel processo collettivo, al fine di attuare un più adeguato coordinamento tra i giudizi. Non si comprende, dunque, per quale motivo questa disposizione non sia stata inserita anche nel codice di procedura arbitrale.

Quando passa in giudicato la sentenza che decide sull’azione di classe, il giudice è tenuto a chiudere il procedimento

69 Questa previsione poteva dar luogo a problemi pratici di coordinamento tra le varie procedure alla luce della divergenti opinioni sulla interpretazione da attribuire al controverso concetto di «stesso rapporto giuridico». Di conseguenza, per i singoli richiedenti che vantavano crediti individuali, l’approccio più prudente era quello di avviare l’azione individuale, quindi attendere che il tribunale statuisse sulla prosecuzione dell’azione collettiva, momento in cui il ricorrente aveva il diritto di aderire all’azione di classe. Se invece l’azione di classe non era ammessa, il singolo attore poteva coltivare autonomamente la sua domanda individuale. Sul punto cfr. P.G. Karlsgodt, World Class Actions, cit., 347.

70 G.O. Abolonin, op. loc. cit.

71 G.O. Abolonin, Kollektivnyye deystviya v protsessual’nom zakonodatel’stve o rossiyskom arbitrazhe: perspektivy razvitiya, in Grazhdanskiy protsess i arbitrazh, 2011, 3, 43 ss.; D. Magonya, cit., 61.

72 Cfr., per tutti, S.A. Alekhina – D.A. Tumanov, Problemy zashity interesov, cit., 38 ss.

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