DELIBERAZIONE DEL 25 MAGGIO 2000
Perizia e subappalto
Le condizioni per l’affidamento in subappalto di lavori non rientranti tra quelli appaltati va risolta nel senso che, se al momento di sottoscrizione dell’atto di sottomissione sono stati indicati i lavori da subappaltare, in caso di approvazione di varianti in corso d’opera, nulla osta all’ammissibilità dell’autorizzazione al subappalto.
Categoria prevalente
Come si evince dal testo dell'art.30 del D.P.R.25 gennaio 2000, n.34 e della Circolare del Ministero dei lavori pubblici n.182/400/93 del 1 marzo 2000, è unica la categoria prevalente, individuata sulla base del criterio del maggior importo riferito ai valori di tutte le categorie componenti l'intervento e, pertanto, devono essere indicati nel bando sia l'importo complessivo dell'appalto sia la categoria prevalente con il relativo importo sia tutte le lavorazioni di importo superiore al 10% del valore ovvero di importo superiore a 150.000 Euro, che sono necessarie per la realizzazione dell'intervento e che rientrano in categorie diverse da quella prevalente (individuate secondo l'elencazione fornita nell'allegato A al DPR n.34/2000).
L'ambito di applicazione dell'art.18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406, è diverso da quello di cui all'art.17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34: l'art. 18, infatti, attiene ai criteri di esclusione che possono essere addotti dalle stazioni appaltanti nelle procedure di appalto o di concessione nei confronti dei concorrenti, l'art.17 del D.P.R.
n.34/2000 disciplina, invece, i requisiti di ordine generale che le imprese devono possedere per la qualificazione;
tuttavia, poiché l'art.29, co.3, del citato D.P.R. esplicitamente dispone che, fino all'entrata in vigore del regolamento generale, le cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono determinate con riferimento a quanto previsto dall'art.17, commi 1 e 3, può affermarsi che l'art.18 del D.Lgs. n.406/91, non sia più in vigore.