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295, è stato autorizzato l'espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art

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Academic year: 2022

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Al Direttore Centrale

Determinazione di ammissione ed esclusione dalla procedura aperta, bandita ai sensi dell’art. 60 Codice dei contratti pubblici, per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di trasloco presso immobili dell’Inail

CUI N. 01165400589201900681

Con Sua determinazione a contrarre del 18 dicembre 2020, n. 295, è stato autorizzato l'espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di trasloco presso immobili dell’Inail, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, della durata di quattro anni, per l’importo di Euro 4.000.000,00, che costituisce il limite massimo dell’accordo quadro stesso, al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del codice dei contratti pubblici, sulla GUUE S/251 del 24 dicembre 2020, sulla GURI n. 151 del 28 dicembre 2020, sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale. La documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata sul sito istituzionale, ai sensi dell’articolo 29 del codice dei contratti pubblici e sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione “Altri bandi”.

Entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 18:00 del 1° febbraio 2021 sono pervenute complessivamente in via telematica, nell’apposita sezione relativa alla procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, n. 9 offerte.

Come risulta dai relativi verbali, nel corso della prima seduta pubblica, tenutasi in data 3 febbraio 2021, si è provveduto alla verifica sia della ricezione delle offerte tempestivamente presentate che alla presenza della documentazione amministrativa, dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica di ciascun concorrente e, nelle successive sedute riservate, ha proceduto alla verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

All’esito delle operazoni di verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa, è emerso quanto segue.

1. In relazione ai concorrenti DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL e T.I.S. TRASPORTI INTERNAZIONALI SRL, la documentazione prodotta dai medesimi è risultata completa e conforme a quanto richiesto negli atti di gara e, pertanto, si è ritenuto che gli operatori economici potessero essere ammessi alla procedura.

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2. In relazione al R.T.I. costituendo tra SPEED S.C.A R.L. e CONSORZIO GE.SE.AV., come risulta dal verbale della seuta riservata del 23 febbraio 2021, si è ritenuto che sussistessero i presupposti per l’esclusione del concorrente dalla procedura, per le seguenti motivazioni.

Dalla complessiva documentazione prodotta dal Rti, è emerso che gli operatori economici hanno inteso partecipare alla gara nella forma giuridica di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale nel quale la società SPEED S.C.A R.L. (iscritta all’Albo nazionale degli Autotrasportatori ma non in possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel bando) avrebbe assunto la veste di mandataria e si sarebbe occupata del servizio principale di trasloco, mentre la società CONSORZIO GE.SE.AV. (in possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) avrebbe assunto il ruolo mandante, occupandosi del servizio secondario di trasporto di rifiuti a discarica.

Per sopperire alla mancanza di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale in capo alla società mandataria, i concorrenti hanno fatto ricorso al c.d.

avvalimento interno, consentito dall’art. 89, primo comma, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall’art. 8 del disciplinare di gara.

In relazione a quanto sopra e, a prescindere da ogni valutazione circa l’ammissibilità di un avvalimento interno nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese nel quale i requisiti economici e tecnici sono posseduti in misura preponderante dalla mandante, si è rilevato che il contratto di avvalimento prodotto dai concorrenti non contiene tutte le specifiche indicazioni richieste dalla legge e dalla lex specialis.

In particolare, il primo comma dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, nonché l’art. 8 del disciplinare di gara, stabiliscono che il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione di requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

Nel contratto di avvalimento in questione, la società mandante e ausiliaria ha indicato i requisiti economici e tecnici concessi alla SPEED S.C.A R.L., mentre, in relazione alle risorse messe a disposizione della società capogruppo e ausiliata, ha dichiarato genericamente di “mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente l’impresa ausiliata, di fornire quindi le risorse materiali o tecniche per l’esecuzione dell’appalto”.

All’uopo si evidenzia che, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico e, pertanto, va esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della lex specialis descrittiva del requisito oggetto dell’avvalimento stesso.

Inoltre, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 del disciplinare di gara, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dell’impesa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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La riscontrata nullità del contratto di avvalimento costituisce, pertanto, motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara in oggetto da parte del concorrente, considerato che, in mancanza del ricorso all’avvalimento, la capogruppo non possiede i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionali per la partecipazione alla gara.

Da ultimo è stata avviata la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e all’art. 13 del disciplinare, nei confronti dei concorrenti:

a) CONSORZIO STABILE LGA SERVICE (Consorziata esecutrice TRASPORTIAMO SRL);

b) COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI;

c) NUOVA AERRE SCARL;

d) R.T.I. costituendo: PREMIO SRL (mandataria) - NUOVA TRASLOCHI EXPRESS SRL - T.T.M. DI LA MOTTA MAURIZIO E C. SNC - TRASLOCHI CD REMOVALS SRL - LA NUOVA CAMPANIA SRL (mandanti);

e) SAGAD SRL;

f) SCALA ENTERPRISE.

Entro il termine assegnato per la regolarizzazione e/o integrazione della documentazione amministrativa i suddetti concorrenti hanno presentato la documentazione amministrativa richiesta e nel corso della seduta riservata del 22 marzo 2021, è stato rilevato che la documentazione prodotta da tali concorrenti è completa e idonea per l’ammissione, fatta eccezione per quella presentata dal CONSORZIO STABILE LGA SERVICE (Consorziata esecutrice TRASPORTIAMO SRL) che deve essere escluso per le seguenti motivazioni.

Il Consorzio, nella documentazione di gara, non aveva dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità richiesti a pena di esclusione, nel paragrafo 7.1 del disciplinare e, precisamente, né l’iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori con portata illimitata, né l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

A sua volta, la società TRASPORTIAMO SRL, indicata come esecutrice all’interno del Consorzio, aveva dichiarato di possedere solamente l’iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori con portata illimitata.

Entrambe le società, inoltre, avevano dichiarato, nei rispettivi DGUE, di voler subappaltare il servizio di trasporto di rifiuti a discarica.

Nella documentazione trasmessa dal concorrente a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, per quanto riguarda la prestazione di servizio di trasporto di rifiuti a discarica, è stato esplicitato che lo stesso non verrà eseguito dalla consorziata esecutrice, ma verrà subappaltato ad un terzo soggetto in possesso della relativa qualificazione, come dichiarato nei rispettivi DGUE del consorzio e della consorziata esecutrice.

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In merito al requisito di cui all’art. 7.1, lett. b) del disciplinare di gara (iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori) il consorzio, richiamando sul punto l’art. 47, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, ha evidenziato che tale requisito, “in quanto posseduto dalla Consorziata Trasportiamo Srl, deve intendersi posseduto anche dal Consorzio Stabile” e ha, quindi, prodotto un nuovo DGUE nel quale ha confermato che alla consorziata esecutrice verranno affidate tutte le prestazioni dell’appalto, salvo ovviamente quelle oggetto di subappalto.

In ordine a quest’ultimo punto, tuttavia, si deve rilevare che, in base al paragrafo 7.5 del disciplinare di gara, i requisiti di idoneità devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Infatti, quanto ai requisiti di idoneità professionale, il consorzio stabile - quale soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate e che opera all'esterno come soggetto unitario - non può giovarsi dei requisiti dei consorziati ma, gli stessi, vanno accertati autonomamente in capo al consorzio stesso. Tali requisiti, come è peraltro confermato dalla disciplina relativa all’avvalimento, essendo di natura strettamente soggettiva, non sono, in altre parole, suscettibili di estensione da parte delle imprese consorziate esecutrici al consorzio di cui le stesse sono parti.

Essendo, pertanto, il consorzio privo autonomamente del requisito relativo all’

iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori, si ritiene che il Concorrente debba essere escluso dalla procedura di gara.

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone:

a) l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara dei seguenti concorrenti:

- COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI;

- DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL;

- NUOVA AERRE SCARL;

- R.T.I. costituendo: PREMIO SRL (mandataria) - NUOVA TRASLOCHI EXPRESS SRL - T.T.M. DI LA MOTTA MAURIZIO E C. SNC - TRASLOCHI CD REMOVALS SRL - LA NUOVA CAMPANIA SRL (mandanti);

– SAGAD SRL;

- SCALA ENTERPRISE SRL;

- T.I.S. TRASPORTI INTERNAZIONALI SRL.

b) l’esclusione dalla procedura dei seguenti concorrenti:

- CONSORZIO STABILE LGA SERVICE (Consorziata esecutrice TRASPORTIAMO SRL);

- R.T.I. costituendo: SPEED S.C.A R.L. (mandataria) - CONSORZIO GE.SE.AV.

(mandante).

Ove concordi si sottopone alla Sua firma la determinazione allegata alla presente.

Il Responsabile dell’ufficio Dott.ssa Antonella De Pero

Firmatario: ANTONELLA DE PERO Data Firma : 22/03/2021 15:02:27 CET

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