Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 39 del 15 maggio 1975
Oggetto: Legge 8 marzo 1975, n. 49; disposizioni sulla decorrenza dell'obbligo di indicazione del numero codice fiscale.
La legge 8 marzo 1975, n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1975, n. 76, ha procrastinato il termine di decorrenza dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale, già fissato al 1° aprile 1975 dal combinato disposto dell'articolo 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1974, n. 354.
Al riguardo, con riferimento agli atti elencati alle pagine 2 e 3 della circolare n. 70/1974, si indicano i nuovi termini a decorrere dai quali hanno effetto le disposizioni relative all'obbligo di cui trattasi:
a) dal 1° gennaio 1977
- per la dichiarazione annuale presentata dall'Istituto, quale sostituto d'imposta, e per quella concernente i redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) dal 1° luglio 1977
- per le dichiarazioni mensili e annuali presentate agli effetti dell'I.V.A.;
- per gli atti da registrare in termine fisso, eccetto quelli formati da organi giurisdizionali;
- per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso;
c) dal 1° gennaio 1978
- per le fatture emesse ai sensi delle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto;
- per i titoli di pagamento emessi da Enti pubblici non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.
Si intendono pertanto modificate nel senso sopra indicato le disposizioni impartite a riguardo con la citata circolare n. 70/1974.