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Indicazione del numero di "codice fiscale"

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 75 del 10 novembre 1982

Oggetto: Legge 10 maggio 1982, n.251 - Articolo 16. Indicazione del numero di "codice fiscale".

A seguito delle indicazioni di carattere generale fornite con circolare n. 34/1982 ed in attesa di disciplinare in modo completo l'intera materia, si impartiscono istruzioni in merito al disposto dell'articolo 16 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che sancisce l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, il proprio numero di codice fiscale.

Tale comunicazione (v. 2° comma del citato articolo) deve essere effettuata contestualmente al pagamento del premio o delle rate di premio di cui al 1° comma dell'articolo 44 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, salvo che, prima di tale pagamento, i datori di lavoro debbano presentare denunce di modificazione e/o variazione ai sensi degli articoli 12, 15 e 153 del Testo Unico medesimo e dell'articolo 2 delle norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, approvate con D.P.R. 4 agosto 1960, n. 1055.

Infatti, in tali particolari casi, il numero di codice fiscale deve essere indicato in sede di presentazione delle predette denunce (v. 1° comma).

Inoltre, qualora si verifichi la variazione della ragione sociale o il trasferimento (totale o parziale) di un'azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo, nella relativa denuncia, dovrà indicare anche il numero di codice fiscale del precedente titolare (v. 3° comma).

Nell'occasione si ritiene opportuno rammentare che a decorrere dal 1° gennaio 1983, i datori di lavoro sono altresì tenuti ad indicare il numero di codice fiscale del lavoratore infortunato o tecnopatico all'atto della rispettiva denuncia di infortunio o di malattia professionale (v.4° comma). Al riguardo si fa riserva di impartire apposite istruzioni.

Allo scopo di agevolare gli adempimenti dei datori di lavoro e correlativamente di semplificare la procedura degli Uffici o Settori D.L., le unità operative dovranno apporre sui moduli di denuncia di esercizio e/o di variazione, in attesa della nuova edizione degli stessi, il timbro, possibilmente con inchiostro rosso, recante la dicitura: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge n. 251/1982, indicare il numero di codice fiscale della ditta e, nell'ipotesi di variazione di ragione sociale o di trasferimento d'azienda, anche il codice della precedente ditta".

Comunque, al fine di evitare, per quanto possibile, errori nella indicazione del numero di codice fiscale sulle denunce stesse e quindi successive rettifiche, sarà utile che le unità operative richiedano in visione ai datori di lavoro, in occasione delle operazioni effettuate allo "sportello", il certificato di attribuzione del numero di codice fiscale rilasciato dal Ministero delle finanze - anagrafe tributaria (v. allegato n.1).

La digitazione dei dati in parola dovrà essere effettuata, per gli opportuni controlli, in occasione della prima scadenza prevista per il pagamento del premio o, ancor prima ed immediatamente, qualora la comunicazione del numero di codice fiscale sia effettuata ai sensi dei richiamati commi 3° e 4°.

Resta fermo che le inadempienze agli obblighi imposti dall'articolo 16 in questione dovranno essere segnalate, con le modalità indicate nell'allegata "Nota tecnica" (v. allegato n. 2), ai fini dell'applicazione della relativa sanzione.

Si fa riserva di comunicazioni circa la assoggettabilità o meno della richiamata sanzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 16 alla procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n.689, nonché sulle modalità di contabilizzazione della sanzione stessa sul sottoconto 070.01 "Penalità" Gestione 1.1.0 o 4.0.0, non appena il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'uopo interpellato, farà conoscere il proprio avviso al riguardo.

Eventuali difficoltà od incertezze sulla applicazione delle presenti disposizioni dovranno essere tempestivamente segnalate a questa Direzione generale - Servizio rischi.

All. n. 2

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Allegato n. 1 alla circ. n. 75/1982

CENNI SULLA NORMATIVA DEL CODICE FISCALE

Il codice fiscale è uno strumento di identificazione dei soggetti d'imposta che, attraverso l'elaborazione elettronica dei dati, consente l'utilizzazione delle notizie relative alle operazioni economiche poste in essere dal soggetto cui e inequivocabilmente correlato.

Il ricorso al codice fiscale può consentire il riscontro incrociato di molteplici elementi conoscitivi:

- per le persone fisiche il codice fiscale è formato da sedici caratteri in parte numerici e in parte alfabetici riproducenti per estratto, codificati secondo le modalità dettagliatamente illustrate dai DD.MM. 23 dicembre 1976, i seguenti dati anagrafici del contribuente: cognome e nome, data, sesso e luogo di nascita.

Talché, in via esemplificativa, il soggetto Rossi Giuseppe nato a Roma il 5 ottobre 1935 riceverà il seguente numero di codice: RSS GPP 35RO5H501 L, dove le prime sei lettere rappresenteranno il cognome e nome, la settima e ottava cifra l'anno di nascita, la nona lettera il mese, la decima e undicesima cifra il giorno (elevato del numero 40 se si tratta di donna) e il sesso, i caratteri dal dodicesimo al quindicesimo il comune di nascita ed infine la sedicesima lettera il codice di controllo derivato dai precedenti già assegnati (controcodice);

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e cioè Società, Enti, Associazioni, ecc., il numero di codice fiscale è formato da undici caratteri tutti numerici. Le prime sette cifre sono in numero progressivo nell'ambito della provincia in cui ha sede l'Ufficio territoriale preposto all'assegnazione, le successive tre individuano l'Ufficio stesso e l'ultima e il controcodice; la struttura di tale codice è analoga a quella della partita IVA.

Per i soggetti che siano in possesso del numero di partita assegnato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, questo ha validità di numero di codice fiscale a tutti gli effetti; per coloro che non svolgono un'attività soggetta ad IVA, il codice fiscale, a struttura numerica, è contraddistinto dalla prima cifra che è sempre 8 o 9.

Coloro che posseggono più di un numero di partita IVA dovranno indicare come codice fiscale l'ultimo numero IVA attribuito o, se attribuiti più numeri contemporaneamente, quello di valore numerico più elevato.

Le Amministrazioni competenti all'assegnazione del codice fiscale secondo le circoscrizioni in cui è domiciliato fiscalmente il soggetto sono:

- gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e le Intendenze di Finanza per le persone fisiche;

- gli Uffici distrettuali delle imposte dirette per tutti i soggetti non dichiaranti IVA;

- gli Uffici provinciali IVA per le Società, Enti, Associazioni, ecc. dichiaranti IVA.

PRINCIPALI NORME VIGENTI AL 31 OTTOBRE 1978

D.L. 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60 - Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.

D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 - Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernenti disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

D.M. 23 dicembre 1976 - Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria.

D.M. 23 dicembre 1976 - Modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale per richiesta di duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti.

D.P R. 23 dicembre 1977, n. 955 - Modificazioni e integrazioni al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e

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successive modificazioni, concernenti disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

Allegato n.2 alla circ. n. 75/1982 NOTA TECNICA ILLUSTRATIVA

Per la segnalazione del numero di codice fiscale dei datori di lavoro, le Sedi potranno avvalersi dei programmi per la digitazione dei dati relativi ai modd.1 SM e/o 50 SM.

FORMATO DI DIGITAZIONE:

Sono previsti i seguenti campi:

1) campo per la digitazione del numero di codice fiscale, che può contenere 16 caratteri alfanumerici o 11 caratteri numerici;

2) campo per il segno ove dovrà essere digitato:

- il carattere "D" per specificare che trattasi di numero di codice fiscale relativo a ditta;

- il carattere "A" se trattasi di annullamento di numero di codice fiscale erroneamente segnalato e quindi acquisito all'archivio magnetico;

- il carattere "Z" per segnalare che la posizione assicurativa deve essere penalizzata a norma di legge circa la mancata o erronea comunicazione del numero di codice fiscale (in presenza di tale carattere non deve essere digitato il codice fiscale);

- il carattere "P" per specificare che il numero di codice fiscale cui detto carattere è associato si riferisce a precedente datore di lavoro.

3) campo per la data espressa nella forma "GGMMAA".

Per il mod. 1 SM i dati relativi al numero di codice fiscale sono acquisiti su record relativo al tipo SK 10. Su tale tipo di record sono state previste due zone per la digitazione del numero di codice fiscale. Nei casi in cui il mod. 1 SM e usato per la sola segnalazione del numero di codice fiscale, la scheda 10 avrà il campo numero righe uguale "000". Il segno "P" potrà occupare solo il campo della seconda zona della citata SK 10, mentre la prima zona della scheda stessa dovrà essere occupata dal numero di codice fiscale della nuova ditta con codice "D". Quindi in presenza di variazione di numero di codice fiscale, anche se riferito allo stesso datore di lavoro, la segnalazione dovrà essere disposta con la SK 10 del mod. 1 SM indicando, come sopra detto, nel primo campo il segno "D" e nei secondo il segno "P".

In presenza invece di rettifiche per errate segnalazioni, si opererà analogamente con la particolarità che nel primo campo si indicherà il segno "A" e nel secondo il segno "D".

La data di decorrenza deve essere sempre segnalata in presenza del segno "D" seguito dal segno "P" e indica la data di validità del nuovo numero di codice fiscale. Per tutti gli altri casi dovrà essere segnalata la data di acquisizione della informazione e, ove il dato non risulti presente, il dato stesso sarà memorizzato con decorrenza uguale "000000".

Per il mod. 50 SM, dopo aver digitato l'importo relativo al pagamento, opzionalmente si può chiedere la maschera per l'acquisizione del numero di codice fiscale; in tal caso automaticamente risulteranno duplicati dalla registrazione appena fatta i codici indicativi e la data di decorrenza uguale a quella del versamento.

Le segnalazioni di codici fiscali, comprese quelle derivanti dal mod. 50 SM, verranno elaborate contemporaneamente all'aggiornamento anagrafico dell'archivio magnetico dei datori di lavoro.

MODALITA' PER LA DIGITAZIONE DEI NUMERI DEI CODICI FISCALI

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Programma JDLI SM/TC800

Il nuovo programma JDLI SM, operante su terminale TC 800 Olivetti, consente, sul tipo scheda 10, la digitazione di due codici fiscali, su due campi distinti, suddivisi nei seguenti sottocampi: codice, segno, decorrenza.

Il campo "codice" è costituito da 16 caratteri alfanumerici o 11 caratteri numerici ed è obbligatorio in presenza di segno diverso da "Z".

D.L. 6 luglio 1978 n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467 (articolo 1) - Norme per l'attuazione del collegamento fra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati.

D.M. 13 febbraio 1978 - Modalità di attribuzione del numero di codice fiscale da parte delle Intendenze di finanza.

D.M. 27 dicembre 1978 Modalità e termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria degli atti e delle iscrizioni integrali con il numero del codice fiscale.

Il campo "segno" relativo al primo codice può assumere valori "A" "D" "Z": se è "Z" il campo codice fiscale deve essere skippato.

Il campo "segno" relativo al secondo codice può assumere valore "D" o "P". Se è "P", il segno del primo codice deve essere "D" e la decorrenza è obbligatoria; se è "D", il segno del primo codice deve essere "A".

Programma JSM50/TC800

Per la digitazione dei numeri di codici fiscali dei datori di lavoro, trascritti sui bollettini di versamento in c/c, tramite programma JSM50 per il terminale TC 800 Olivetti, si dovrà operare come segue:

a) digitare e rilasciare, secondo le norme, il record registrazione relativo ai dati contabili del bollettino di conto corrente postale.

b) al riposizionarsi del cursore in corrispondenza del campo "N.

ORDINE", battere la barra SI per richiamare il formato di digitazione del numero di codice fiscale. La richiesta è pertanto opzionale e non automatica.

Il formato "COD FISC" si comporre dei seguenti elementi:

1) SEGNO "D/Z": se skippato viene assunto automaticamente "D".

2) CODICE FISCALE: non è richiesto se il segno è "Z"; e invece obbligatorio se il segno è "D".

3) POSIZIONE ASSICURATIVA: battendo la barra SI sono duplicati automaticamente POSIZIONE ASSICURATIVA, CONTRO CODICE, DATA VERSAMENTO; il programma passa alla richiesta di cui al punto 6 4) CONTRO CODICE: campo sottoposto ai controlli di compatibilità con Sede e numero di Posizione Assicurativa

5) DATA VERSAMENTO

6) RICHIESTA: comportarsi come nel caso di registrazione normale.

I records COD. FISC./50 SM, che hanno gli stessi tracciati della SK 10 del mod. 1 SM con il carattere "F" in testa, vengono stampati contestualmente. Per la loro stampa differita usare il programma JSTA50/TC80O, battendo la barra SI alla richiesta: S0 DATI CONTAB. - SI COD. FISC.

Programma DE 523

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Per quanto concerne i programmi di digitazione 1 SM e 50 SM, operanti su terminali DE 523 Olivetti, valgono le stesse considerazioni espresse per i corrispondenti programmi TC 800, ma, a differenza di questi ultimi, i programmi DE 523, non avendo a disposizione memoria sufficiente, non consentono controlli di compatibilità dei campi codici fiscali.

In particolare, per quanto riguarda il programma 50 SM e 50 SM IPSO, dopo aver digitato e rilasciato i record "registrazione normale" relativo ai dati contabili del bollettino, al riposizionarsi del cursore sul campo "N. ORDINE" battere il tasto COMPLETE (COMP) se si vuole richiedere il formato CODICI FISCALI:

in tal caso i campi P.A. e C.C. sono duplicati automaticamente, mentre il campo DATA VERSAMENTO, a causa dei suddetti limiti di memoria del DE 523 che ne impediscono la duplicazione, va ridigitato contestualmente al CODICE FISCALE.

Si fa riserva di inviare direttamente alle Direzioni di Ispettorato che utilizzano i terminali IBM/8100 i programmi di acquisizione con le relative modalità operative.

Allegato n. 1 alla "Nota tecnica"

MODELLO 1 S.M. - SCHEDA "10"

Cod. fiscale Segno decorrenza Cod. fiscale segno decorrenza

Si D Skippabile

Si D si Si p Skippabile

Si A Skippabile

Si A Skippabile Si d Skippabile

No Z Skippabile No No no

Modulo 50-S.M.

Codice fiscale segno Decorrenza (Data Pagamento)

Si D Si

No Z Si

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