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Fac-Simile contratto di affitto

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Academic year: 2022

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L’INAIL DIREZIONE REGIONALE PER LE MARCHE, in prosieguo denominata "parte locatrice"

e

la---, in prosieguo denominata “parte conduttrice”

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Art. 1) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice che accetta l’immobile sito in……..

L’unità immobiliare di cui sopra risulta essere individuata in catasto al foglio n. ___, particella n. ___ sub. ___.

Art. 2) La parte conduttrice utilizzerà l’immobile oggetto della locazione esclusivamente conformemente alla destinazione d’uso ad uffici.

Art. 3) La parte conduttrice non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a terzi l’immobile locato o parte di questo, né cedere il contratto. La violazione di detti divieti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 4) La locazione viene stabilita per la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dal _______________e, successivamente, si rinnoverà per lo stesso periodo, salvo disdetta, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il conduttore potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone avviso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati al locatore nella persona all’uopo espressamente incaricata.

Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, il conduttore dovrà corrispondere al locatore una indennità per l’abusiva occupazione pari al canone di locazione a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a titolo di penale parziale pari a 1/60 del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il riconoscimento del maggior danno.

Resta salvo il diritto del locatore a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio dell’immobile.

Art.5) Il corrispettivo della locazione è stabilito in complessive € __________ (€ __________ ) annue, da pagarsi in rate trimestrali anticipate di € __________ ( € __________ ), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario della parte locatrice intrattenuto presso la __________ IBAN __________ .

Il canone così determinato e corrisposto sarà automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in relazione alla intervenuta variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati intervenuta a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione. La misura dell'aggiornamento sarà quella massima consentita dalla legge. Successivamente, il canone sarà aggiornato annualmente, in relazione alla variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente. In ogni caso, laddove, dovesse venire a mutare l’indice di riferimento in relazione ad inderogabili disposizioni legislative, sia nazionali che comunitarie, verrà applicata, comunque, quella più favorevole alla parte locatrice.

Il Conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione se non dopo aver regolarmente eseguito il pagamento relativo alle mensili scadute. Il mancato pagamento anche di una sola mensilità del canone ovvero degli oneri accessori per un complessivo importo pari ad una mensilità del canone protratto oltre il ventesimo giorno della scadenza come sopra indicata comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto con il conseguente diritto al risarcimento del danno in capo al locatore.

Art.6) Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni.

Art. 7) Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze mensili pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso la parte locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del contratto. A garanzia del pagamento del canone, nonché degli obblighi assunti con il presente contratto, la parte conduttrice si obbliga a consegnare entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto una fideiussione per la durata contrattuale per un importo pari a 12 mensilità di canone , azionabile a prima richiesta e contenente la deroga espressa dell’art. 1957 cc nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione.

Art. 8) Sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - di cui all’art. 9 legge n. 392/78, nonché le spese di ordinaria manutenzione. L’esecuzione sull’immobile di opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità (ai sensi dell’art. 23 della legge n. 392/78) o, comunque, lavori importanti ed improrogabili, necessari per conservare la destinazione dell’immobile o per scongiurare danni che ne possano compromettere l’efficienza in relazione all’uso al quale lo stesso è adibito, comporta la possibilità per il locatore di aumentare il canone pattuito, secondo quanto espressamente previsto dalla vigente normativa.

Il conduttore espressamente rinunzia ad ogni indennizzo per le fattispecie di cui agli artt. 1583 e 1584 c.c.

Al conduttore non è concesso eseguire, senza il preventivo consenso scritto del locatore e, quindi, alle condizioni concordate, alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, nonché agli impianti esistenti. Resta, altresì, espressamente convenuto che le eventuali migliorie od addizioni comunque eseguite dal conduttore, anche con la tolleranza del locatore sono acquisite all’immobile locato a beneficio del locatore. In caso contrario, senza che il conduttore possa pretendere per esse indennità, compensi,

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rimborsi o risarcimenti anche parziali né in ogni caso il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali miglioramenti della cosa locata.

Ove il locatore - interpellato dal conduttore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - dichiari, entro 45 giorni dal ricevimento della lettera medesima, di non voler eseguire lavori di adeguamento impianti richiesti da sopravvenute disposizioni di legge, ovvero, nello stesso termine, il locatore medesimo non fornisca risposta alcuna all’interpellanza, il conduttore potrà sostituirsi al locatore nell’esecuzione dei lavori di legge, con diritto all’indennità di cui all’art. 1592 c.c.. Analogamente si procederà in caso di lavori di manutenzione straordinaria dovuti per legge, con diritto del conduttore al rimborso delle spese ove detti lavori vengano da lui effettuati.

Art. 9) La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata .La parte locatrice, fino alla riconsegna, ha il diritto di ispezionare e far ispezionare l’immobile affittato per accertarne lo stato ed il buon uso.

Contestualmente alla immissione del conduttore nella detenzione dell’immobile locato, verrà redatto, in contradditorio tra le parti , apposito verbale di consistenza dell’immobile, degli impianti tecnologici esistenti e, comunque, di tutto quanto forma oggetto della presente locazione. Alla data di cessazione ,il conduttore riconsegnerà l’immobile in oggetto,perfettamente utilizzabile ed agibile, comprese le aree esterne con tutti gli impianti tecnologici perfettamente funzionanti, libero da persone e da cose ,nonché da impegni di locazione sublocazione ovvero da diritti a terzi in genere,il tutto in buono stato salvo il normale deperimento d’uso ed in difetto la parte locatrice potrà escutere la fideiussione prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali.

Art. 10) La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della parte locatrice.

Art. 11) Successivamente alla disdetta o nel caso in cui la parte locatrice intendesse vendere la cosa locata, la parte conduttrice dovrà sempre consentire, previo avviso, la visita dell'immobile locato, sotto pena della risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni.

Art. 12) Nel caso di fallimento della parte conduttrice, il presente contratto si intenderà ipso iure automaticamente risolto. Pertanto - salvo ogni altro diritto - il locale dovrà essere prontamente riconsegnato.

Art. 13) Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa della parte conduttrice, salvo quanto espressamente disciplinato nelle singole clausole, questa perderà a titolo di penale parziale pattuita ogni diritto o pretesa che essa potrà avere nei confronti della parte locatrice in forza del presente contratto ovvero in virtù di diverse e successive obbligazioni. Resta, in ogni caso, salvo il diritto della parte locatrice al risarcimento di tutti maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale della parte conduttrice. Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 punti e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla legge n.108 del 07.03.1996.

Art. 14) Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali ed, infine, ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore.

Art. 15) A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata alla locazione anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della locazione stessa (compresa la notifica degli atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, la parte conduttrice elegge domicilio nell’immobile a lei affittato, e, per il caso che essa in seguito più non li detenga, elegge domicilio presso……….

Art. 16) L’imposta di registrazione e la tassa di bollo del presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

Art. 17) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 18) Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.

Art. 19) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Ancona;

Art. 20) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla L.

392/78, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia..

Art. 21) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, la parte conduttrice dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all’art. 13 della Legge medesima, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa la parte conduttrice conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

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Redatto, confermato e sottoscritto in ________ il __________ .

Firme _____________

La parte conduttrice, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 3 (clausola risolutiva espressa per i casi di sublocazione e cessione del contratto); 4 (indennità giornaliera da ritardata restituzione); 5 e 7 (clausola aggiornamento di indice più favorevole; clausola misura interessi moratori; clausola risolutiva espressa per mancato e ritardato pagamento); 8 (obblighi di riparazione, conservazione e manutenzione); 9, 10 e 12 (obblighi ed esonero da responsabilità della locatrice); 14 (clausola risolutiva espressa in caso di fallimento); 15 (penale ed interessi di mora); 16 (imputazione nei pagamenti); 17 (elezione di domicilio); 21 (foro competente).

Redatto, confermato e sottoscritto in ________ il __________ . Firme _____________

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