Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 10 del 01 febbraio 1985
Oggetto: Visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante ai fini dell'avviamento al lavoro nei confronti degli invalidi del lavoro, ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638, articolo 9.
La legge 11 novembre 1983 n. 638, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 dell'11 novembre 1983, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, all'articolo 9 (v. all. l) detta disposizioni per l'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Solo il 1° comma di detto articolo è operativo nei confronti dell'INAIL.
Infatti l'Istituto è, per gli invalidi del lavoro, l'istituzione sanitaria competente a dichiararne lo stato invalidante ai fini del collocamento al lavoro, come disposto con la circolare n. 70/1969 è, ora, a confermare o meno tale stato per l'avviamento al lavoro.
Ciò premesso si precisa quanto segue:
1) le Unità operative debbono dar corso con sollecitudine alle richieste di visita di controllo eventualmente avanzate dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, per gli invalidi dei lavoro, portatori d'invalidità inferiore al 50%.
2) L'esito della visita deve essere notificato ai predetti Organismi con apposito ciclostilato, (v. all. n. 2), che ovviamente, vale solo per l'avviamento al lavoro senza riferimento alla valutazione dei postumi.
3) Rimane confermata la competenza dell'Istituto a constatare e ad attestare (come previsto con la circolare n. 70/1969) la qualifica di invalido per causa di lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482 (v. pag. 7 della citata circolare n. 70/1969, secondo allegato B alla medesima).
Non devono essere accolte le eventuali richieste di visita che fossero avanzate dai datori di lavoro ai sensi e per gli effetti del III° comma dell'articolo 9 della legge in oggetto, in quanto le relative incombenze esulano dalla competenza dell'Istituto.
Le presenti istruzioni integrano le disposizioni di cui alla circolare n. 70/1969.
Da quanto precede si evince che, per la questione che interessa, l'Istituto svolge un compito a livello di mero accertamento medico-legale della permanenza o meno dello stato invalidante in precedenza riscontrato agli interessati, per esaudire una specifica richiesta degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Pertanto, l'eventuale provvedimento di cancellazione dagli elenchi di cui alla legge n. 482/1968 è formalmente adottato e giuridicamente imputabile soltanto agli Uffici predetti.
Di conseguenza è contro questi ultimi che gli interessati possono far valere le loro doglianze sia attivando i normali procedimenti di ricorso in via gerarchica sia, qualora ne sussistano i presupposti, ricorrendo all'Autorità giudiziaria avverso l'illegittimo provvedimento.
Comunque l'istituto deve sostenere in qualsiasi sede la propria carenza di legittimazione passiva nei confronti di eventuali azioni degli interessati.
All.: n. 2
Allegato n. 1 alla circ. n. 10/1985 LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638 omissis
ART. 9
1. In attesa della riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, provvedono a far sottoporre a visita medica, da parte dell'autorità sanitaria competente, i soggetti stessi che abbiano un grado di invalidità inferiore al 50 per cento per controllare la permanenza dello stato invalidante. La visita è disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede in ogni caso all'avviamento, salvo successivo accertamento.
2. Coloro che non si sottopongono alla visita di cui al comma che procede sono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
3. I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e successivamente riconosciuti invalidi non per cause di lavoro o di servizio con un grado di invalidità non inferiore al 60 per cento sono considerati, ai fini della percentuale di obbligo complessiva di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n.
482.
4. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.
omissis
SEDE/Ufficio locale ...
Uff. ...
N.° ...
Risp. lett. ...
Uff. ...
N.° ...
- ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE
OGGETTO: Esito della visita di controllo dello stato invalidante effettuata ai sensi dell'art. 9, comma I della legge n. 638/1983.
Il Signor... nato a ... il ... sottoposto a visita medica il ...a seguito di richiesta di codesto Ufficio provinciale del lavoro e della massima
continua a presentare
occupazione………lo stato invalidante a suo tempo riscontratogli per l'infortunio (o non presenta più
malattia professionale) denunciato.