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Proposte da presentare al Comitato dei Sindaci del Distretto di Bassano. 1 - IL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ RESIDENZIALI E DIURNE E LA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE.

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Proposte da presentare al Comitato dei Sindaci del Distretto di Bassano.

1 - IL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ RESIDENZIALI E DIURNE E LA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE.

INTRODUZIONE

Gli interventi realizzati nell’ambito della protezione e tutela dei minori si muovono all’interno di un contesto normativo complesso, nel quale si intrecciano aspetti di carattere amministrativo, che toccano, ad esempio, questioni legate a chi debba garantire l’accesso a quali servizi e a quali condizioni; aspetti di carattere civilistico, che toccano la sfera delle relazioni familiari, dei doveri e dei diritti dei genitori o del minore; aspetti di carattere procedurale e giudiziario, legati, ad esempio, alla differenza fra contesto giudiziario e consensuale o alla forza dei provvedimenti giudiziari; aspetti, infine, di carattere penale, nelle situazioni più difficili e problematiche. Secondo la legge italiana il criterio attraverso il quale norme e regolamenti vanno letti ed interpretati è sempre il “superiore interesse del minore”.

Spesso i progetti di protezione e tutela del minore prevedono o comportano l’attivazione di interventi che richiedono l’impiego di risorse economiche quali il pagamento di una retta o l’erogazione di un contributo. Si tratta allora di capire all’interno del contesto normativo sopra tratteggiato quali siano gli obblighi di carattere economico, in capo a chi spettano, e se, nel caso, possa essere richiesta una compartecipazione economica ai familiari del minore.

La complessità del quadro richiede necessariamente una risposta complessa, diversa qualora si tratti di provvedimenti di carattere civile, penale o amministrativo.

Va anche sottolineato che per il minore, la famiglia e l'Équipe designata, il percorso di allontanamento è di norma molto faticoso ed impegnativo. Il progetto di presa in carico, tutela e protezione avviene all'interno di un contesto operativo di elevatissima complessità, nel quale le Équipe di tutela e protezione del minore e gli operatori delle Comunità Residenziali e/o Diurne devono, da un lato, poter instaurare una relazione efficace con un minore protagonista di una storia complicata e difficile in una fase evolutiva (di crescita/cambiamento) della propria vita, dall'altro mantenere una relazione significativa e di riferimento con un sistema familiare disfunzionale, all'interno del quale è necessario agire per rintracciare le possibili/sperabili risorse.

Gli operatori che si relazionano direttamente con il minore e la sua famiglia (Équipe protezione e tutela e Comunità Residenziali e/o Diurne) devono quindi poter agire in un contesto relazionale favorevole, sempre con un'ottica di “superiore interesse del minore”, per poter investire in nuove relazioni “proattive” con il minore e la sua famiglia, senza condizionamenti o variabili che potrebbero essere introdotti dalla questione economica, rischiando di rendere fallimentare qualsiasi progetto di aiuto, di protezione e tutela e di protrarre nel tempo costosi processi assistenziali.

Il presente documento non fa riferimento agli affidamenti familiari in quanto alla famiglia affidataria non viene garantito il pagamento di una retta ma il riconoscimento di un contributo economico e negli ultimi anni la Regione del Veneto ha sempre riconosciuto ai Comuni un trasferimento pari alla quasi totalità del contributo da loro erogato per gli affidamenti familiari.

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LA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA NEGLI INTERVENTI CIVILI E AMMINISTRATIVI1 In generale nulla osta al fatto che in caso di collocamento di minori l’Ente Locale chieda una compartecipazione al pagamento della retta ai familiari tenuti al mantenimento. Si sottolinea però, che per ragioni di equità e trasparenza questo debba avvenire in base a criteri definiti “a priori”. La definizione di criteri generali uguali per tutti (nell’ambito comunale) metterebbe al riparo il Comune stesso da possibili ed estenuanti contenziosi.

Si propongono, di seguito, alcuni criteri di carattere generale per la compartecipazione dei tenuti al pagamento della retta per l’inserimento in Comunità Residenziali o Diurne che possono integrare le norme regolamentari dei Comuni in materia.

1. Nei casi di inserimento in struttura di minori, consensuali o disposti dall’Autorità Giudiziaria in sede civile o amministrativa, il Comune assume l’onere della retta;

2. I genitori (anche in presenza di decadenza della potestà genitoriale) e, in loro mancanza gli altri soggetti civilmente obbligati (art. 433 C.C.), sono tenuti a compartecipare al pagamento della retta di accoglienza in Comunità Educative Residenziali o Diurne, o al pagamento della parte eccedente la quota sanitaria per l’accoglienza in Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (C.T.R.P.) o C.E.R. dei figli minori.

3. La capacità contributiva della famiglia verrà valutata attraverso il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al DPCM n. 159/2013 e considerando l’eventuale presenza dì indennità di natura assistenziale e/o previdenziale erogate a favore del minore.

4. Nell’ambito delle proprie prerogative il Comune può individuare accanto all’ISEE altri elementi di valutazione della capacità contributiva della famiglia (esempio presenza di redditi che non rientrano nel calcolo dell’ISEE).

5. In caso di separazione/divorzio la quota di compartecipazione della famiglia sarà divisa a metà fra i genitori, fatta salva la presenza dell’eventuale assegno di mantenimento effettivamente corrisposto o quanto diversamente stabilito in sede giudiziale.

6. Il Comune può assumere la totale copertura della retta solo in favore di nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio economico e da rilevanti difficoltà educative, segnalate dal Servizio Sociale e dagli altri Servizi Territoriali coinvolti nella gestione del caso da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

7. In caso di inserimento consensuale di più fratelli, possono essere previste agevolazioni rispetto alla quota di compartecipazione della famiglia;

8. L’impegno alla compartecipazione al costo della retta sarà inserito nel progetto quadro in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità e approvato in sede di Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.).

9. Il rifiuto della famiglia al pagamento o contribuzione della retta ove vi siano le condizioni giustifica una segnalazione all’Autorità Giudiziaria per mancata assistenza materiale del figlio/a.

10. In caso di inadempimento, da parte dei tenuti al mantenimento o agli alimenti, del pagamento della retta, il Comune potrà agire con azione di rivalsa secondo quando consentito dalla normativa vigente per quanto eventualmente anticipato alla struttura.

1Riferimenti normativi

L’art. 147 c.c. pone a carico dei genitori l’obbligo di “mantenere, educare ed istruire” i figli mentre l’art. 433 c.c. pone l’obbligo di prestare gli alimenti anche in capo ai genitori adottivi. L’obbligo al mantenimento permane anche con un provvedimento di limitazione o decadenza della potestà genitoriale (sentenza cassazione n.22909 del 11/11/2010).

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L’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al DPCM n.

159/2013 non è di semplice attuazione, soprattutto in presenza di situazioni familiari complesse o caratterizzate da conflittualità, ma può costituire un utile strumento di partenza per la valutazione.

Di seguito si riporta una tabella tipo che può essere utilizzata come riferimento per il calcolo della compartecipazione richiesta ai familiari. Le cifre proposte sono del tutto ipotetiche

IPOTESI DI STRUTTURAZIONE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE

Importo della compartecipazione mensile richiesta ai familiari per l’inserimento di minori in strutture residenziali o diurne in relazione all’ammontare dell’Isee familiare

valore isee (annuale)

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE in ce, cer e ctrp (per la parte eccedente la spesa sanitaria)

ACCOGLIENZA DIURNA in ced

< € 12.000 = =

da € 12.000 a € 16.056,94 € 100 € 50

da € 16.056,95 a € 25.065,78 € 200 € 100

da € 25.065,79 a € 35.000,00 € 500 € 250

> € 35.000,00 € 1.000 € 500

Da valutare se aggiungere una ulteriore categoria di reddito per la quale la retta è a totale carico della famiglia

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INTERVENTO IN SEDE CIVILE2

Si prendono in considerazione i collocamenti in Comunità Diurna o Residenziale legati a gravi carenze genitoriali o alla necessità di protezione del minore. Tali interventi a volte seguono situazioni di grave conflitto dei genitori (separazioni).

Le norme nazionali e regionali affidano al comune, nell’ambito delle sue funzioni, l’onere necessario a garantire la protezione e tutela dei minori. Per quanto riguarda il collocamento in Comunità Diurne o Residenziali le Linee Guida regionali per i Servizi Sociali e Sociosanitari, ricordando la normativa regionale e nazionale, indicano “il Comune di residenza del minore al momento del ricovero in struttura come l’ente tenuto ad assolvere le prestazioni obbligatorie di natura sociale a favore di cittadini in stato di bisogno o inseriti in strutture residenziali” e in particolare “assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”.

E’ in sostanza il comune di residenza (o l’Azienda ULSS per le funzioni delegate) che deve garantire al minore un adeguato contesto di cura e assistenza, deve individuare la struttura più adatta per quel minore e in prima battuta ne deve garantire il pagamento. Un recente parere della Direzione Regionale per i Servizi Sociali ha equiparato ai fini del’individuazione dell’ente tenuto al pagamento della retta l’inserimento in Comunità Educativa Residenziale all’inserimento in Comunità Educativa Diurna. In sostanza anche per le Comunità Educative Diurne l’Ente tenuto al pagamento della retta è il Comune di residenza del minore al momento di avvio dell’accoglienza.

Nel caso del Distretto di Bassano la funzione amministrativa del pagamento della retta rimane in capo ai Comuni e per ogni inserimento extrafamiliare di un minore sottoposto ai provvedimenti di carattere civile o amministrativo, il servizio titolare del caso deve predisporre un progetto quadro scritto che dovrà essere approvato in sede di U.V.M.D. prima dell’avvio del collocamento. In tale sede verrà anche approvata la relativa spesa. L’Ente Locale avvierà l’eventuale istruttoria per determinare l’onere a carico della famiglia di origine o del minore stesso. Con la presentazione del progetto devono altresì essere esplicitati i criteri di scelta della struttura/famiglia.

La necessità dell’approvazione preventiva del progetto in sede di U.V.M.D. viene meno nel caso di provvedimenti urgenti attuati ai sensi dell’art. 403 CC. In questo caso per il collocamento si farà riferimento alle strutture con le quali è in atto la convenzione per la pronta accoglienza (Fondazione Pirani-Cremona) o alle famiglie di pronta accoglienza individuate dal Centro per l’Affido e la Solidarietà Famigliare (C.A.S.F.) e il progetto verrà approvato in sede di U.V.M.D.

appena possibile.

Per il collocamento residenziale o diurno in Comunità il Comune può chiedere ai tenuti agli alimenti una partecipazione alla spesa secondo criteri di equità e trasparenza, facendo riferimento ad un proprio regolamento. Il presente documento rappresenta una proposta di regolamentazione che individua alcuni parametri/regole che possono diventare Comuni in tutto il contesto territoriale.

2Riferimenti normativi

art. 330 e 333 C.C., l. 184/83 (competenza Tribunale per i Minorenni) in caso di gravi carenze genitoriali e al di fuori dagli aspetti legati alla separazione. Ma non necessariamente si fa ricorso al Tribunale se i genitori collaborano al progetto, danno il loro consenso per l’inserimento extrafamiliare e si ritiene che tale progetto possa essere temporaneo (possa durare meno di due anni), si procede in un ambito consensuale.

art. 333 C.C., c. 2 art. 155 C.C. nell’ambito di procedimenti legati alla separazione. Possono essere disposti allontanamenti dei minori anche in caso di separazioni molto conflittuali che vengono gestite dal Tribunale Ordinario.

Per quanto riguarda le funzioni del comune: l.328/00, art. 4 comma 2, art.22, lettera C; art. 130 l.r. 112/98.

Per quanto riguarda il pagamento della retta si vedano inoltre i punti f. e g. dell’Allegato 1 alla DGR 2227 del 09/08/2002 “DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza – Disposizioni applicative”

secondo cui la spesa è a “completo carico” del bilancio sociale.Linee Guida regionali per i servizi sociali e sociosanitari approvate con DGR Veneto n.569 del 11/03/2008 che nello specifico fanno riferimento alla normativa regionale (art.

13 bis, legge regionale 5/96) e nazionale (art.6 comma 4 della legge 328/2000)

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Il giudice può comunque disporre autonomamente che gli oneri sociali (fra i quali quelli relativi al collocamento del minore) vengano ripartiti/siano a completo carico dei genitori. Si rileva che anche in questo caso l’onere di scegliere la Comunità più idonea è dei Servizi, che propongono, gestiscono e monitorano il progetto in relazione alle funzioni che sono proprie per legge. il Comune anticiperà la spesa e poi si rivarrà sui genitori secondo le decisioni del giudice. Nessuna Comunità, fra quelle conosciute, è disponibile ad accettare un rapporto economico diretto con la famiglia di origine, tanto meno in un contesto giudiziario.

Quando con il mandato del collocamento in struttura il giudice dispone “l’affido al servizio sociale”

ai sensi dell’art. 333 c.c. (Condotta del genitore pregiudizievole per i figli), fa in sostanza riferimento all’Istituto dell’Affido al Servizio Sociale (vedi riquadro normativo sui provvedenti amministrativi) che è indicato dall’art. 25 del R.D.L. 20/7/1934 n. 1404 e quindi, teoricamente, “Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente". Ciò rafforza la decisione di rivalersi sui familiari qualora si operi con riferimento alle norme di legge citate (art. 333 c.c. e dall’art. 25 del R.D.L. 20/7/1934 n.

1404), ma si ritiene che anche questa debba essere vista secondo criteri di sostenibilità, oltre che di equità e di trasparenza.

In ambito civile uno dei motivi fondanti la segnalazione all’autorità giudiziaria è la mancanza di consenso/collaborazione da parte dei genitori del minore in presenza di una condizione di pregiudizio o di grave rischio di pregiudizio. Va precisato che non sempre l’inserimento di un minore in una struttura residenziale o in una famiglia affidataria segue un provvedimento giudiziale. Anzi, nell’ambito della protezione e tutela del minore molti progetti di collocamento extrafamiliare, soprattutto di carattere diurno, ma non solo, avvengono in un contesto di consensualità, che permette l’attuazione di interventi più brevi, flessibili e vissuti in modo meno giudicante da parte del minore e della sua famiglia. Al contrario, vengono realizzati all’interno di una cornice di carattere giudiziale diversi interventi che non prevedono un collocamento extrafamiliare del minore. Non c’è quindi alcun parallelismo provvedimento/allontanamento o consensualità/assenza di allontanamento e la cornice giuridica non va a modificare l’obbligo in capo al comune di assolvere la sua funzione riguardo il minore e pertanto non va a modificare i criteri individuati per l’inserimento di un minore in una Comunità o famiglia affidataria: è il Servizio che individua la struttura/famiglia idonea all’accoglienza, il Comune garantisce la copertura economica, salvo una possibile rivalsa sulla famiglia o sul minore stesso.

TENUTO AL PAGAMENTO DELLA RETTA È L’ENTE LOCALE CON (EVENTUALE) PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA

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INTERVENTO “AMMINISTRATIVO”3

Si tratta di minori per i quali il Tribunale per i Minorenni può disporre “l’affidamento al servizio sociale” e l’inserimento in Comunità perché “irregolari nella condotta o nel carattere”. Tale intervento si richiama agli art. 25, 25 bis, 26 e 27 del R.D.L. 20/7/1934 n. 1404

L’art. 25 prevede che “Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente".

Il Comune quindi è chiamato a pagare la retta e dovrà rivalersi sulla famiglia in considerazione delle capacità della stessa.

TENUTA AL PAGAMENTO DELLA RETTA E’ LA FAMIGLIA CON ANTICIPO DA PARTE DELL’ENTE LOCALE

3Riferimenti normativi

artt.25, 25 bis e 26 del R.D.L. 20/7/1934 n. 1404

Art. 25. Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.

Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;

2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.

Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.

Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.

Art. 25-bis. Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale. (…)

Art. 26. Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole.

Le misure prevedute dall'art. 25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva.

Quando è stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25.

La misura di cui all'art. 25, n. 1, può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art.

333 del Codice civile

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INTERVENTO PENALE (DPR 22 settembre 1988 n. 448 e D.Lgs 28 luglio 1989 n. 272)

Quando l’intervento penale prevede la collocazione del minore in luoghi diversi dalla propria abitazione per arresto o fermo del minorenne, accompagnamento a seguito di fragranza, misura cautelare per minorenni, collocamento in Comunità o messa alla prova la spesa è a totale carico dello Stato4.

Eccezione può esser fatta nel caso in cui la messa alla prova venga decisa nel momento in cui il minorenne, per altri motivi, ha già in atto un collocamento in Comunità e nell’ambito del progetto di messa alla prova viene confermato l’intervento in essere. In questo caso l’onere economico legato all’accoglienza in Comunità rimane in capo all’ente locale che potrà chiedere una compartecipazione ai familiari tenuti secondo i criteri e le determinazioni sopra riportate.

TENUTO AL PAGAMENTO DELLA RETTA È IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decisione: Si approva il documento “Il collocamento in Comunità Residenziali e Diurne e la compartecipazione economica delle famiglie”, da adottare dai 23 Comuni del Distretto di Bassano.

2 - PERCORSI E CRITERI PER L’ACCOGLIENZA DI MINORI IN COMUNITA’ EDUCATIVE E FAMILIARI

Premessa

4 In questo senso si esprime anche un parere della Direzione Regionale per i Servizi Sociali con data 2 agosto 2010 (prot. n. 416554 Class. E.940.20.18) sostenuto a sua volta da un parere della Direzione Regionale Affari Legislativi.

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I percorsi di protezione e tutela dei minori toccano necessariamente i legami intimi delle persone, le relazioni familiari, i rapporti amicali e sociali e la loro realizzazione richiede quindi un’attivazione complessa, “di sistema”, capace di “stare” nel formale ma anche nell’informale, e capace di modulare con flessibilità gli interventi. Nel Distretto di Bassano dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana il Sistema dei Servizi per la protezione e tutela dei bambini e dei ragazzi è tradizionalmente ricco e articolato. Si tratta di una Sistema nel quale servizio pubblico, privato sociale, volontariato e reti di prossimità collaborano per garantire ai minori e alle loro famiglie progetti personalizzati, fortemente flessibili e adattabili ai singoli bisogni.

Il presente documento prende in considerazione l’inserimento in Comunità Educative Residenziali o Diurne e in Comunità Familiari di minori in situazioni di rischio di pregiudizio o pregiudizio. Si tratta di provvedimenti amministrativi o di carattere civile che possono avvenire in contesto consensuale, quando è il servizio titolare del Progetto Quadro che propone e attua l’inserimento in struttura con il consenso della famiglia, o giudiziale, quando l’inserimento in struttura è disposto da una autorità giudiziaria. Non vengono presi in considerazione inserimenti che vengono fatti a seguito di provvedimenti di carattere penale a carico del minore, la cui competenza amministrativa e tecnica è dell’Ufficio Servizio Sociale Minorile (U.S.S.M.).

Sia nel Distretto di Bassano che nel Distretto Alto Vicentino i Comuni hanno delegato la funzione tecnica della tutela minorile all’Azienda ULSS 7 Pedemontana, ma a differenza del Distretto Alto Vicentino, nel quale la delega è “completa”, nel Distretto di Bassano le funzioni “amministrative”

(in sostanza il pagamento della retta) rimangono in capo ai singoli Comuni.

In via generale l’accesso alle Comunità Educative Residenziali, Diurne e Familiari è regolato dal sistema dell’accreditamento (L.328/00 e LR 22/02), dal possesso, quindi, dei requisiti di legge e degli standard strutturali ed organizzativi che permettono l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale. Ma ai fini di una migliore efficacia dell’intervento e a parità di possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento nella scelta della Comunità viene fatta una ulteriore valutazione che tiene conto, ad esempio, delle caratteristiche del minore, degli obiettivi del progetto quadro, della distanza dalla residenza del nucleo di origine del minore, della disponibilità di posti, dalle caratteristiche della Comunità, che sono in parte definite nella sua carta dei servizi e in parte rilevate dagli operatori del servizio nella storia dei rapporti con la Comunità.

Tutti questi criteri sono al momento poco formalizzati, non sempre esplicitati nelle scelte operate, e comunque non codificati. La questione è ulteriormente complicata dal fatto che nel Distretto di Bassano indicazioni progettuali, scelte operative (quale struttura scegliere) e gestione dei rapporti amministrativi/contrattuali (la stipula della convenzione con la struttura) fanno capo a Servizi ed Amministrazioni diversi (in un contesto nel quale i Comuni non hanno dato la delega amministrativa all’Azienda), per cui non sempre obiettivi e criteri di valutazione coincidono.

Questa situazione rischia peraltro di mettere in difficoltà gli stessi Comuni, chiamati in prima battuta a convenzionarsi con le strutture per il pagamento della retta, e quindi a dare evidenza dei criteri di individuazione delle strutture.

La definizione di criteri condivisi che permettano maggiore trasparenza nella scelta della struttura è ormai un tema ineludibile. Ma le caratteristiche del servizio offerto (familiarità, piccole dimensioni, necessità di radicamento nelle dinamiche sociali del territorio di appartenenza, flessibilità dell’intervento) rendono opportuno il coinvolgimento delle strutture stesse nel progetto di definizione dei criteri di scelta delle Comunità, in un’ottica di miglioramento complessivo del sistema. In altri termini, la possibilità di esplicitare i criteri per i quali viene scelta una struttura piuttosto che un’altra è legata ad una migliore definizione dell’offerta e della domanda e necessita l’esplicitazione delle caratteristiche delle Comunità, delle caratteristiche delle progettualità, degli obiettivi e dei processi di presa in carico dei minori per i quali si chiede/è disposto l’inserimento in struttura.

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In questa ottica la definizione dei criteri per i quali viene operata la scelta di una struttura piuttosto che un’altra rientra all’interno di un percorso di sviluppo qualitativo del sistema di accoglienza che ha gli obiettivi di:

- garantire trasparenza nella scelta della struttura di accoglienza, - qualificare i percorsi di presa in carico,

- garantire alle Comunità una presenza qualitativa del servizio, un sostegno effettivo da parte dei Servizi Specialistici, e l’esistenza per ogni minore accolto di un chiaro e fattivo progetto che dia al minore e alla sua famiglia senso all’esperienza in Comunità,

- garantire ai servizi percorsi efficaci di presa in carico dei minori da parte delle Comunità residenziali e diurne.

La proposta è di fare un bando aperto alle Comunità Educative Residenziali e Diurne per la sottoscrizione di un accordo che preveda l’accettazione dei punti/criteri, (di cui il documento presente è una bozza), l’avvio di un sistema di valutazione/monitoraggio condiviso, e l’esplicitazione della retta che la struttura si impegna a praticare nel periodo di validità dell’accordo.

Il presente documento affronta le seguenti tematiche:

- I criteri di scelta della Comunità

- Impegni del Servizio referente (Servizio Protezione Tutela Minori - S.P.T.M.) - Impegni dell’Ente gestore

- L’uscita del minore dalla Comunità - Conservazione del posto

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I criteri di scelta della Comunità

L’inserimento in Comunità, di carattere consensuale o giudiziario che sia, avviene normalmente all’interno di una progettualità complessiva sul minore e la sua famiglia, il Progetto Quadro (PQ), nel quale devono chiaramente essere indicati obiettivi, tempi e attenzioni dell’inserimento in relazione ad una approfondita valutazione diagnostica e prognostica.

La scelta della Comunità è legata a criteri di carattere strutturale, che dipendono da precise e specifiche caratteristiche dell’offerta di quella particolare struttura, e a criteri di carattere progettuale, che fanno riferimento all’incontro fra i bisogni espressi nel PQ e l’offerta della Comunità

Nella scelta i criteri potranno determinare una condizione di “esistenza” o “mancanza”, in altri termini “si”, il criterio è verificato, oppure “no”, non ci sono le condizioni, oppure una

“preferenza” espressa con un punteggio.

Il Servizio che ha in carico il minore e il Comune individueranno la struttura fra quelle che aderisconono al protocollo e che avranno espresso una disponibilità di posto in base ai criteri sotto definiti e al punteggio ottenuto. A parità di punteggio verrà la scelta la struttura che propone una retta più bassa.

A. Criteri legati alle specificità dell’offerta (esplicitata nella carta dei servizi)

1. genere (qualora nella carta dei servizi viene prevista un’accoglienza monosessuata) Compatibilità di genere con il minore di cui si chiede l’accoglienza (qualora

nella carta dei servizi viene prevista un’accoglienza monosessuata) SI NO

2. età

Le fasce di età considerate sono 0-5; 6-12; 13-17

2.a compatibilità d’età (qualora nella carta dei servizi viene prevista l’accoglienza di una specifica fascia di età)

2.a compatibilità d’età con il minore di cui si chiede l’accoglienza (qualora nella carta dei servizi viene prevista l’accoglienza di una specifica fascia di età)

SI NO

2.b presenza di una consolidata esperienza in una specifica fascia di età.

La “consolidata esperienza” è rilevabile dall’età media dei minori presenti/accolti al 31 gennaio dei due anni precedenti a quello nel quale viene proposto l’inserimento in struttura, dal numero di accoglienze nella fascia di età in esame sul totale delle accoglienze avvenuta negli ultimi due anni solari

2.b1 L’età del minore di cui si valuta la possibilità di accoglienza rientra nella fascia di età nella quale ricade anche l’età media dei minori presenti/accolti al 31 gennaio dei due anni precedenti a quello nel quale viene proposto l’inserimento in struttura

2 punti

2.b2 numero di accoglienze nella fascia di età nella quale cade l’età del minore di cui si valuta la possibilità di accoglienza, sul totale delle accoglienze avvenute negli ultimi due anni solari

> 50% 3 punti

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Fra il 25% e il 50% 2 punti

Fra il 10% e il 25% 1 punto

< 10% 0 punti

2.c Presenza di un specifico progetto di lavoro per la fascia di età in esame

In alternativa al criterio della “consolidata esperienza” (punto 2.b) dovrà essere prodotto un progetto specifico di lavoro per la fascia in esame che dia evidenza dei contenuti teorici, metodologici e operativi che la Comunità intende sviluppare per quella specifica fascia di età, delle attenzioni di carattere organizzativo ed educativo legate alla compresenza con le altre fasce, della presenza di un sistema di valutazione dei risultati che dia evidenza del livello di

“raggiungimento degli obiettivi” e “soddisfazione” dei servizi invianti specifico per la fascia di età considerata.

Il progetto non è presente o i dati che danno evidenza del livello di raggiungimento degli obiettivi o di soddisfazione dei servizi invianti per la fascia di età in oggetto non sono considerati soddisfacenti

0 punti

Il progetto è presente, è considerato esauriente ed appropriato in merito ai contenuti teorici, metodologici e operativi che la Comunità intende sviluppare per quella specifica fascia di età e delle attenzioni di carattere organizzativo ed educativo legate alla compresenza con le altre fasce

3 punti

3. Valutazione dei risultati

Gli enti gestori, l’Azienda ULSS e i Comuni che sottoscrivono il presente documento condividono la necessità di costruire, sperimentare e consolidare un sistema condiviso di valutazione dei risultati e soddisfazione dei servizi invianti.

La struttura non utilizza il sistema condiviso di valutazione o gli esiti della valutazione in

punteggio sono pari o inferiori agli 19/100 0 punti

Gli esiti della valutazione in punteggio sono pari o inferiori ai 59/100 e pari o superiori

agli 40/100 2 punti

Gli esiti della valutazione in punteggio sono pari o inferiori ai 79/100 e pari o superiori

agli 60/100 3 punti

Gli esiti della valutazione in punteggio sono pari o inferiori ai 100/100 e pari o superiori

agli 80/100 4 punti

Gli esiti della valutazione in punteggio sono pari o inferiori ai 39/100 e pari o superiori

ai 20/100 5 punti

B. Criteri di carattere progettuale, che fanno riferimento all’incontro fra i bisogni espressi nel P.Q. e l’offerta della Comunità.

4. Distanza dal luogo di vita del minore

In generale va favorita la maggiore vicinanza possibile (intesa come permanenza nei Comuni afferenti al Distretto di Bassano, nei Comuni limitrofi al Distretto di Bassano e Comuni afferenti al Distretto Alto Vicentino, Comuni afferenti alle Aziende ULSS limitrofe o nel resto del contesto regionale), ma tale distanza va valutata in relazione agli obiettivi del P.Q., con particolare riferimento alla necessità di favorire o limitare il rapporto con la famiglia di origine, alla necessità

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di allontanare il minore dal suo contesto di vita amicale o scolastico o, viceversa, alla necessità di coltivare tale appartenenza, ai tempi previsti di inserimento e all’età del minore al momento dell’inserimento.

Il P.Q. definisce esplicitamente la necessità di collocare il/la minore distante dal proprio nucleo di origine (il punteggio verrà dato in relazione alla risposta)?

SI NO

Comunità che ha sede nei Comuni afferenti al Distretto di Bassano 0 punti 5 punti Comunità che ha sede nei Comuni limitrofi al Distretto di Bassano e Comuni

afferenti al Distretto Alto Vicentino 3 punti 4 punti

Comunità che ha sede Comuni afferenti alle Aziende ULSS limitrofe 4 punti 3 punti Comunità che ha sede nel resto del contesto regionale 5 punti 0 punti

5. Compatibilità delle caratteristiche relazionali interne alla struttura con i bisogni relazionali del minore

Le “caratteristiche relazionali interne” sono legate a situazioni relazionali particolari, alla presenza di gruppi particolarmente problematici, o dall’equilibrio esistente fra minori di sesso maschile e minori di sesso femminile, di minori con particolari problematiche personali o comportamentali.

Le “caratteristiche relazionali interne” vanno esplicitate prima della richiesta di accoglienza.

C’è compatibilità fra la presenza di “particolari caratteristiche relazionali interne” e i bisogni del/della minore di cui si analizza la richiesta di accoglienza?

SI NO

6. Problematiche di carattere neuropsichiatrico dei minori inseriti

Nel caso la richiesta di accoglienza riguardasse minori con problematiche di carattere neuropsichiatrico verranno privilegiate strutture che presentano consolidata e documentata esperienza di accoglienza di situazioni di minori con problematiche simili.

6.a La struttura ha accolto negli ultimi due anni minori con problematiche

neuropsichiatriche simili a quelle del/della minore di cui si chiede l’accoglienza 2 punti

6.b Presenza di un progetto specifico di lavoro che dia evidenza dei contenuti teorici,

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metodologici e operativi che la Comunità intende sviluppare per l’accoglienza di minori con problematiche neuropsichiatriche quali quelle richieste per l’accoglienza del/della minore in esame.

Il progetto non è presente o i dati che danno evidenza del livello di raggiungimento degli obiettivi o di soddisfazione dei servizi invianti per minori con le problematiche in oggetto non sono considerati soddisfacenti

0 punti

Il progetto è presente, è considerato esauriente ed appropriato in merito ai contenuti teorici, metodologici e operativi che la Comunità intende sviluppare per minori con le problematiche in oggetto e delle attenzioni di carattere organizzativo ed educativo legate alla compresenza con gli altri minori

3 punti

7. Adeguatezza della struttura con le esigenze evolutive del minore in relazione alla presumibile durata del progetto

Un accoglienza di lunga durata (superiore all’anno) dovrebbe essere fatta prevalentemente in una struttura con una presenza costante di un gruppo stabile di operatori.

Nel P.Q. del minore da accogliere è prevista una durata dell’accoglienza pari o superiore all’anno o non è possibile definire una durata presumibile del progetto di accoglienza

SI NO

L’anzianità media di servizio del gruppo di educatori della struttura formato dalla metà degli educatori che hanno la durata di servizio maggiore è inferiore ai due anni (dati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della richiesta)

0 punti 0 punti

L’anzianità media di servizio del gruppo di educatori della struttura formato dalla metà degli educatori che hanno la durata di servizio maggiore è superiore ai due anni ma inferiore ai tre (dati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della richiesta)

3 punti 0 punti

L’anzianità media di servizio del gruppo di educatori della struttura formato dalla metà degli educatori che hanno la durata di servizio maggiore è superiore ai tre anni

4 punti 0 punti

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Impegni del Servizio referente (S.P.T.M.)

Nel momento in cui viene approvato un P.Q. che prevede l’inserimento in Comunità e al fine di consentire una scelta chiara e trasparente della struttura, il servizio che ha in carico il minore dovrà definire con chiarezza gli obiettivi e il “mandato progettuale”.

Nel Distretto di Bassano la redazione del P.Q. è solitamente compito del Servizio Protezione e Tutela Minori (S.P.T.M.)

Ai fini della scelta della Comunità nel P.Q. dovranno essere sinteticamente ma chiaramente esplicitati

- Età e sesso del/della minore

- Quale è il luogo di vita del/della minore (in genere coincidente con la residenza anagrafica) - Eventuali problematiche personali o comportamentali del/della minore ed eventuali

incompatibilità per la vita Comunitaria

- Esistenza di problematiche di carattere neuropsichiatrico - Durata presumibile dell’inserimento

- Obiettivi al termine dell’inserimento

- Dinamiche di relazione con la famiglia di origine che si intende attuare (frequenza e durata dei rientri, accesso alla struttura,…)

- Eventuali particolari necessità di carattere logistico-organizzativo

In caso di necessità dovuta al fatto che fra le strutture che hanno aderito al presente progetto non ci sono disponibilità per mancanza di posto o per incompatibilità, Sptm e comune potranno rivolgersi ad altre strutture seguendo, per quanto possibile, i criteri descritti nel presente documento.

Il P.Q. e l’inserimento in struttura dovranno essere approvati in sede di U.V.M.D. prima dell’ingresso del minore in struttura, i rapporti di carattere amministrativo/economico verranno regolati unicamente nel rapporto fra ente gestore e amministrazione comunale.

Il P.Q. colloca l’inserimento in Comunità all’interno di un quadro complessivo di interventi che riguardano il prima, il dopo e l’intorno familiare e sociale del minore. Gli aspetti sopra elencati dovranno essere svolti con chiarezza e la Comunità ha il diritto/dovere di avere chiaro il mandato che le è stato affidato. Al momento dell’ingresso del/della minore potrà chiedere una relazione illustrativa del caso e/o copia del P.Q. che deve contenere tale mandato.

Il Servizio responsabile del P.Q. individua un referente del progetto che dovrà garantire alla Comunità, al minore e alla sua famiglia la possibilità di verificare il progetto in essere almeno mensilmente e ogni volta che uno dei soggetti lo chiede. Qualora fosse ritenuto necessario, il servizio dovrà facilitare l’accesso agli altri Servizi specialistici dell’Azienda e dovrà garantire un aggiornamento costante al Comune e all’Autorità Giudiziaria (quando necessario e opportuno)

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Impegni dell’Ente gestore

L’Ente gestore si impegna ad assicurare l'esecuzione del servizio residenziale secondo le seguenti modalità:

- A seguito del ricevimento del P.Q. ed entro un mese dall’inserimento del minore propone un Progetto Educativo Individualizzato che traduce il mandato contenuto nel P.Q. all’interno dell’esperienza di accoglienza Comunitaria, ne declina gli obiettivi, i tempi e i contenuti;

- garantisce un rapporto costante con il S.P.T.M., in particolare con l’operatore referente del caso, con gli altri operatori che hanno redatto il progetto quadro, e con gli altri servizi specialistici coinvolti; ne garantisce l’accesso in struttura per le verifiche del caso e per i compiti di vigilanza che sono propri del servizio inviante;

- cura il processo di inserimento del minore nel rispetto della sua specifica individualità, favorendo un positivo adattamento relazionale nell’ambiente Comunitario;

- gestisce il raggiungimento degli obiettivi del progetto educativo, tenendo conto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria, ove presenti; mantiene una costante collaborazione e verifica con il servizio inviante e con le figure di tutela giuridica, con particolare riguardo alle modalità di gestione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine;

- supporta il processo educativo del minore:

 favorendo il processo di integrazione nella Comunità locale;

 garantendo un rapporto costante con la famiglia;

 facilitando il raggiungimento di livelli di autonomia compatibili con la fase di sviluppo evolutivo dei minori;

- tiene rapporti con la scuola e i servizi sanitari secondo i bisogni specifici del minore, realizza interventi di supporto nello svolgimento delle attività scolastiche e/o formative al lavoro, garantisce i rapporti con i percorsi formativi e le scuole frequentate dei minori. A tal fine dovrà nominare un referente con il compito di curare l'inserimento scolastico nelle scuole del territorio, quando il progetto educativo individuale lo prevede, e seguire il percorso scolastico.

- favorire l'inserimento nel contesto territoriale sociale di riferimento della struttura garantendo la partecipazione individualizzata del minore alle attività ricreative, di animazione e socializzazione esterne alla struttura, proposte dal territorio, in relazione alle sue attitudini e desideri e agli obiettivi del Progetto Quadro;

- individuare, in collaborazione con il servizio inviante, occasioni e modalità di ascolto del minore individuali e collettive, adeguate alla sua maturità affettiva relazionale, per consentire l'espressione delle sue opinioni rispetto al percorso Comunitario;

- collaborare con il servizio inviante nella definizione del progetto di uscita del minore dal percorso Comunitario, anche attraverso l'attivazione della rete di solidarietà e sostegno della struttura e delle risorse professionali utili per accompagnare il minore al rientro in famiglia o verso percorsi di autonomia personale e lavorativa.

- Gestire tempestivamente, in caso di fuga del minore o di grave criticità comportamentale, le Comunicazioni al servizio responsabile del P.Q., al Tutore, all'Autorità Giudiziaria, alle Forze dell'Ordine;

- garantire forme di supporto alla famiglia attraverso interventi di consulenza educativa ed altro;

- garantire un servizio di trasporto, se ritenuto necessario, per lo spostamento del minore dalla struttura a scuola, negli altri luoghi di vita del minore, ai servizi sociali e sanitari e viceversa;

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L’uscita del minore dalla Comunità

La dimissione del minore viene effettuata quando il servizio responsabile del P.Q. valuta, in collaborazione con il responsabile della Struttura e il Servizio Sociale dell’Ente Locale, il raggiungimento degli obiettivi del progetto quadro e del progetto educativo individuale.

Qualora sopraggiungano condizioni, segnalate anche dalla stessa struttura, che rendano inattuabile il progetto educativo, il minore potrà essere dimesso previo reperimento di un'idonea soluzione alternativa da parte del servizio inviante.

La dimissione dovrà avvenire previa valutazione della U.V.M.D., nella quale vengono registrate le motivazioni della dimissione e viene proposto il nuovo progetto di inserimento, a garanzia della continuità educativa-assistenziale.

Il responsabile della struttura è tenuto a Comunicare al Comune che ha la titolarità amministrativa sul caso e all’operatore referente del Progetto Quadro l’avvenuta dimissione del minore entro il termine massimo di cinque giorni dalla cessazione dell'inserimento.

Stessa Comunicazione deve essere inoltrata immediatamente in caso di allontanamento non concordato/fuga dalla struttura residenziale di accoglienza. In caso di allontanamento arbitrario del minore, la struttura è tenuta a notificare contestualmente e tempestivamente l’accaduto al servizio titolare del Progetto Quadro e alle Forze dell'Ordine.

Conservazione del posto

Ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:

 necessità di cura presso l'ospedale;

 soggiorni non a carico della Comunità (massimo 15 giorni del mese);

 rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze festività (massimo 15 giorni del mese)

 fuga (soltanto per i primi cinque giorni)

 motivi scolastici quali gite o corsi di recupero;

Viene considerato assente l'utente per il quale non viene erogato alcun servizio da parte della struttura di accoglienza. Per le assenze sopra descritte, debitamente documentate al servizio responsabile del P.Q. e/o con certificazione medica, si concorda l’opportunità che la struttura residenziale percepisca la retta giornaliera nella misura ridotta pari al 70% della retta intera.

In caso di assenze prolungate (15 giorni consecutivi) non Comunicate tempestivamente al comune, quest'ultimo si ritiene sollevato dal pagamento della retta di mantenimento del posto per ogni ulteriore giorno di assenza oltre il 15° giorno. Il pagamento della retta per il mantenimento del posto avverrà anche oltre il 15º giorno di assenza consecutiva, se la stessa sarà opportunamente giustificata ed autorizzata, previa verifica del servizio titolare del PQ.

Decisione: Si approva il documento “Percorsi e criteri per l’accoglienza di minori in Comunità Educative e Familiari”, da adottare dai 23 Comuni del Distretto di Bassano.

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3 - PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIZZAZIONE PER IL CONTROLLO DELLA SPESA, PER I MINORI IN COMUNITÀ E IN AFFIDO.

Obiettivi:

1. Coprire la spesa delle rette per i minori inseriti in Struttura e seguiti dal Centro Affido Sostegno Familiare del Distretto di Bassano con un Fondo comune costituito dal versamento di quote capitarie da parte dei Comuni afferenti all’ambito territoriale del Distretto stesso.

2. Quantificare in tempo la spesa da inserire nei Bilanci di Previsione dei 23 Comuni.

3. Ripartire la spesa complessiva sulla base di criteri che rispettino il principio di un’equa ripartizione dei costi.

Questioni aperte da affrontare Ufficio Gestionale

Sarà necessario un coordinameto per la gestione economica ed operativa del Fondo che interverrà anche per affrontare le seguenti necessità: programmazione e proiezione (mensili, trimestrali ecc…) della spesa, registrazione, analisi e informazione di ritorno dei dati.

Regolazione del Sistema Finanziario In caso di avanzo cosa fare?

a. Ripartizione delle quota a tutti con le stesse modalità.

b. Ripartizione sulla base di un incentivo da fare ai Comuni con più investimenti nei Servizi (nella presunzione che una maggiore incidenza dei Servizi Sociali si identifichi in una Maggiore efficacia preventiva a beneficio della popolazione).

In caso di disavanzo cosa fare? (ipotesi di maggiore spesa rispetto al Fondo previsto).

c. In caso di superamento della quota complessiva del Fondo, prevede fin dall’inizio un ulteriore Fondo di riserva da valutare in sede distrettuale e successivamente in sede sovra distrettuale.

d. Nel caso di superamento della quota complessiva, il Comune di residenza della persona non autosufficiente paga la quota prevista fino al 31 dicembre dell’anno in corso e l’anno successivo viene rimborsato dal nuovo Fondo per la spesa sostenuta che verrà di conseguenza aumentato con la quota individuata.

Benefici attesi:

possibilità da parte di tutti i Comuni di potere inserire nei bilanci di previsione un impegno di spesa più vicino possibile al costo reale di fine anno;

conoscenza puntuale dell’andamento della spesa nel corso dell’anno;

relazione trimestrale al Comitato dei Sindaci di Distretto;

relazione trimestrale a tutti i Servizi coinvolti.

Decisione: Si individua un gruppo di lavoro per gli approfondimenti del progetto “Costruzione di un Fondo di Solidarizzazione per il controllo della spesa, per i minori in Comunità e in Affido”, da adottare dai 23 Comuni del Distretto di Bassano.

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