DELIBERAZIONE N. 23 DEL 5/2/2003
legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.3.2
Tra le «ragioni di pubblico interesse o necessità», di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per le quali è possibile effettuare sospensione dei lavori, purchè nei limiti del quarto della durata, non rientrano quelle per l’effettuazione di perizie di varianti determinate da inadempienze della stazione appaltante, ivi comprese le cause ascrivibili ad errori progettuali, se non rilevati dall’amministrazione.