UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
SEZ. ORDINARIA – ATTI SOCIETARI
Iscrizione obbligatoria nel R.I. dell’indirizzo di posta elettronica certificata della società Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, G.U. n. 280 del 29 novembre 2008,
Suppl. Ord. n. 263/L.
Prime indicazioni.
L’art. 16 comma 6 del decreto legge 185/2008, entrato in vigore il 29 novembre 2008, prevede quanto segue:
“Le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese…”.
Per le società di nuova costituzione, l’obbligo va assolto contestualmente alla richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese indicando l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata nel mod. S1, riquadro 5 (al riguardo si consiglia l’utilizzo del nuovo software Fedra Plus)..
Si segnala che la casella di posta elettronica certificata è facilmente acquistabile on line rivolgendosi ai soggetti abilitati dal CNIPA (v. elenco in www.cnipa.it).
L’art. 16 c. 6 estende l’obbligo – concedendo tre anni di tempo – a tutte le società “già costituite” alla data del 29 novembre 2008.
Viene infatti previsto che:
“Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata”.
In questo caso l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata va indicato nel mod. S2, riquadro 5. La seconda parte della norma si applica sia alle società già iscritte nel Registro delle Imprese sia alle società già costituite (alla data del 29 novembre) ma non ancora iscritte.
La richiesta di iscrizione del solo indirizzo della posta elettronica certificata NON è soggetta ad imposta di bollo e al pagamento del diritto di segreteria