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Società in perdita sistematica e/o di comodo dopo il decreto semplificazioni e la legge di stabilità 2015: riflessioni operative e aspetti procedurali

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Academic year: 2022

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(1)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Società in perdita sistematica e/o di comodo dopo il decreto semplificazioni e la legge di stabilità 2015:

riflessioni operative e aspetti procedurali

NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ

(2)

Premessa

Società non operative

"tradizionali" per perdita

sistematica

L. n. 724/1994 L. n. 148/2011

Ratio Funzionamento

(3)

Premessa - ambito di applicazione

6. s.o. residenti di enti esteri

Non si applica a:

1. società cooperative 2. società di mutua assicurazione

3. società consortili

4. enti commerciali residenti 5. enti commerciali e non commerciali residenti

6. società ed enti esteri privi di stabile organizzazione

2. s.a.p.a. residenti 3. s.r.l. residenti 4. s.n.c. residenti 5. s.a.s. residenti

Si applica a:

AMBITO SOGGETTIVO 1. s.p.a. residenti

Un caso particolare: soggetti esterovestiti (art. 73 co. 5-bis Tuir)

(4)

Premessa – Esclusione e disapplicazione

All'interno dell'ambito soggettivo

Cause di esclusione Cause di

disapplicazione

No inversione onere della prova

Sì inversione onere della prova

Istanza (*) Oggettive

----

Provv. Dir. Ag.Entr.

(5)

L. n. 175/2014 – art. 18 – Dove interviene

 Art. 2 co. 36- decies D.L. n.138/2011 (conv. con modifiche L.

n.148/2011)

“ Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della

sesto cinque

(6)

L. n. 175/2014 – art. 18 – Dove interviene (segue)

 Art. 2 co. 36-undecies D.L. n. 138/2011 (conv. con modifiche in L.

n.148/2011)

“Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994”.

quattro

(7)

Alcune considerazioni

 Si applicano solo a “perdite sistematiche”

 Non risolvono il problema delle rivalutazioni beni (cfr. D.L. n.185/2008)

 Non risolvono il problema delle “immobiliari”

 Non consentono nessun “exit” con imposizione sostitutiva

 Non chiariscono natura risposta negativa interpello disapplicativo

 Sono irrilevanti nella gestione IVA “non operative”

(8)

Esempi – 1° fattispecie

Perdita fiscale

5.000

2011

Perdita fiscale

2.000

2012 2013

Perdita fiscale

1.000

2014

NON OPERATIVA

Perdita

2011

Perdita

2012 2013

Perdita

2014

NON

2009 2010

Perdita Perdita

Come era

Come é

(9)

Esempi – 2° fattispecie

Perdita fiscale

5.000 2011

Perdita fiscale

2.000

2012 2013

Reddito inferiore al

minimo

2014

NON OPERATIVA

Perdita fiscale

5.000 2011

Reddito inferiore al

minimo

2012 2013

Perdita fiscale

1.000

2014

NON OPERATIVA

Perdita fiscale

5.000 2011

Perdita fiscale

2.000

2012 2013

Reddito inferiore al

minimo

2014

NON OPERATIVA

2009 2010

Perdita fiscale

3.000 Perdita

fiscale 1.000

2011 2012 2013 2014

2009 2010

Come era

Come é

Ma anche

Ma anche

(10)

Opportunità e criticità

 innalza i requisiti per non operatività

 allunga il periodo di osservazione anche per le società neo-costituite (cfr.

video-conferenza 22/01/2015)

 decorrenza “immediata” della norma [cfr. lucidi successivi]

 continua ad avere come

“parametro” le perdite fiscali

 molteplicità cause di esclusione/disapplicazione

(anche parziale)

 anno 2013 – mancanza di

norma transitoria [cfr. lucidi

(11)

Redditi anno 2013 – Non operatività

2013

Operativo NON

Operativo

Tradizionale Da perdita sistematica

Reddito inferiore al minimo da operatività

?

No

Irrilevanza di operatività

Rilevanza soglia reddito Nessun regime

“transitorio”

(12)

Decorrenza norma

 art. 18 co. 3 D.lgs. n. 175/2014

“In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”

 Entrata in vigore legge stabilità: 13 dicembre 2015;

 Decorrenza periodo di osservazione quinquennale: da 2014 (per soggetti con esercizio “solare”)

(13)

Società di “comodo” - penalizzazioni

Società non operative

Determinazione Reddito

minimo

Maggiorazione IRES

27,5%

Valore produzione Netta

IRAP

IVA

(14)

I.V.A. - limitazioni

Preclusione rimborso/cessione a terzi credito IVA Preclusione compensazione con Mod. F24

Se la società risulta non operativa con riferimento

al credito IVA esposto in dichiarazione

Preclusione compensazione con debiti IVA

Se la società – per tre periodi d’imposta:

-non effettua operazioni IVA per importi almeno pari ai ricavi minimi presunti

Irrilevanza adeguamento Reddito minimo (circ. n.10/2014)

(15)

Società in perdita sistematica e credito IVA – Un esempio

Periodo di osservazione triennale

cod. 1 2 3

2014 2015

Sit.

Comodo per perdita sistematica - 2°

anno

Comodo per perdita sistematica - 3°

anno

2012

Comodo per perdita sistematica - 1°

anno

Anno 2013

(16)

Semplificazione dichiarazione IVA Art. 1 co. 641 L. n. 190/2014

28-feb

2014 2015 2016

28-feb 30-set

- Comunicazione annuale IVA - Possibilità di presentare dich. IVA

- Dichiarazione IVA in UNICO - Dichiarazione IVA NO UNICO

(17)

Il “nuovo” ravvedimento

Art. 1 co. 640 L. n. 190/2014

Perdita fiscale Operativa Ravv. Perdita fiscale

Reddito

(inf. minimo) Perdita fiscale Perdita fiscale Perdita fiscale Non operativa Perdita fiscale

Reddito

(sup. minimo) Perdita fiscale Perdita fiscale 2011

2010 2009

Anno 2012 2013 2014

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