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CITTÀ DI SPINEA PROVINCIA DI VENEZIA

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CITTÀ DI SPINEA

PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 992 del 16/06/2016

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E MINORI - CIG ZAE1A4F037

Tipologia di atto: CON IMPEGNO FIRMA DIGITALE

Regime Consip: ACQUISTO EXTRA CONSIP PER ASSENZA DI BENI COMPARABILI Settore di riferimento:

SETTORE SERVIZI SOCIALI

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI STEFANIA ROSSINI

DATO ATTO che questo Comune in coerenza con lo Statuto Comunale, con il DL.gs 267/2000, nonché con le Norme Nazionali e Regionali eroga diverse prestazioni a favore dei propri cittadini per tutelarne il loro benessere, tra le quali il trasporto a favore di minori, adulti e disabili presso Centri di riabilitazione, strutture sanitarie e ricreative, servizi pubblici, ecc.;

CHE tale servizio è uno degli interventi erogati dall’Amministrazione finalizzati a concretizzare progetti individuali che riducono l’isolamento e l’esclusione sociale di persone in situazioni di fragilità;

CHE questo si differenzia pertanto da un mero servizio di accompagnamento di persone da un luogo all’altro, ma si tratta di una prestazione dedicata a soggetti in condizione di particolare fragilità e isolamento, che rientra in un piano di intervento personalizzato da parte del servizio sociale e che implica attenzione ai bisogni fisici, psicologici e di accoglienza dell’utenza;

PRESO ATTO della volontà espressa da questa Amministrazione di mantenere tale servizio, giusta deliberazione di Giunta n 15 del 18/2/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2016 - Centro di Costo 311 – Anziani – Attività A – cod. 001 – punto 11;

CHE il contratto in essere con la Cooperativa Primavera di tipo B per la gestione del servizio di trasporto sociale, giusto prot. 25841/2015 è in fase di conclusione;

CHE necessita pertanto individuare nuovo soggetto che gestisca e garantisca il servizio nel rispetto di quanto disposto dall’Amministrazione e della normativa in materia sociale;

VISTI:

• l’articolo 192 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che prescrive l’adozione di apposita determinazione a

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contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

• l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;

• l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs citato;

DATO ATTO che:

• l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

ATTESO che il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;

VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:

• il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo dell’affidamento viene determinato non mediante un confronto ma sulla base di un prezzo fissato dal Comune sulla base di un’indagine di mercato;

• il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che attraverso l’esecuzione del contratto garantisce la prestazione sociale istituzionale in base alla vigente normativa, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale a beneficio dell’utenza;

• il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta nel Piano degli obiettivi sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessario ai fini dell’efficace erogazione del servizio stesso;

• il principio della proporzionalità viene garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed onere eccessivi;

PRESO ATTO che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle finanze, per la fornitura di servizio analogo con le specificità sopra riportate a quello oggetto del presente provvedimento;

VERIFICATO altresì che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi analoghi con le specificità sopra riportate a quello oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO altresì, come previsto dall'art. 5 della legge 381 del 8.11.1991 ad oggetto

“Disciplina delle cooperative sociali”, che è consentito agli Enti pubblici stipulare convenzioni con cooperative sociali di tipo “B” per la fornitura di servizi, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione;

CHE anche la Regione Veneto con L.R n. 23 del 2006 e successiva DGR 4189/2007 prevede percorsi per un convenzionamento diretto sotto soglia con le Cooperative Sociali di tipo B;

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PRESO ATTO che tali cooperative hanno di base gli stessi fini degli enti locali in quanto hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini” (art. 1 L.381/91);

RICHIAMATA la delibera dell’ANAC 32 del 20 Gennaio 2016 con la quale vengono fornite

“Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali che stabilisce:

• che le Amministrazioni hanno l’obbligo di procedere ad un’adeguata programmazione delle risorse e degli interventi sociali, da effettuarsi con il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati a ciò deputati, partendo dalla analisi storica della domanda, integrata da proiezioni sui possibili fabbisogni futuri;

• che le Amministrazioni devono adottare metodi di selezione che prevedano l’accertamento del possesso di requisiti di affidabilità morale e professionale in capo all’affidatario;

• che le Amministrazioni possono procedere in deroga alla disciplina generale in materia di contratti pubblici, per l’affidamento di servizi a Cooperative Sociali di tipo B;

• che la deroga è finalizzata a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate ed è prevista solo per gli affidamenti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

CHE il valore contrattuale dell’affidamento del servizio in oggetto, non supera la soglia dei 40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere alla trattativa diretta ai sensi del D.Lgs. n.

50/2016;

CONSIDERATO che con nota prot. 18935 del 15/6/2016, la Cooperativa Sociale Primavera – Società Cooperativa ONLUS di tipo B, ha presentato una proposta progettuale per il servizio di trasporto sociale da realizzarsi nel territorio del Comune a favore di persone disabili, svantaggiate e fragili;

VALUTATIO che gli obiettivi e le finalità esplicitate nell’offerta convergono con quelle dell’Amministrazione Comunale:

• la mobilità è parte integrante dell’autonomia e del benessere della persona;

• il servizio è da intendersi quale offerta di intervento atto a favorire l’inclusione e l’integrazione sociale di persone in situazioni di fragilità, consentendo loro una maggiore autonomia nel muoversi per le loro necessità;

• il servizio proposto riguarda l’inclusione di tutti gli stakeholder coinvolti: le persone accompagnate che in questo servizio trovano l’occasione di rimanere inseriti all’interno della propria rete sociale, gli accompagnatori, per lo più persone disoccupate o svantaggiate, che possono trovare nel servizio la possibilità di una nuova integrazione sociale a servizio dell’affrancamento dalla fragilità;

DATO ATTO che la Cooperativa Sociale Primavera, con sede a Mirano in Via Marconi 33 è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative al n. BVE0011 e che la stessa nei precedenti rapporti con l’Amministrazione ha sempre dimostrato efficacia ed efficienza nel gestire i servizi ed economicità nella gestione complessiva;

CHE dunque la Cooperativa Primavera presenta capacità, esperienze, professionalità ed un’organizzazione efficiente tali da garantire un servizio di qualità a prezzo conveniente;

ACQUISITE le dichiarazioni di cui al protocollo 18936 del 15/6/2016 relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

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VERIFICATA altresì la regolarità contributiva della Cooperativa mediante acquisizione del DURC prot. 6382 del 1/3/2016 ;

CONSIDERATO che in base alla proposta economica, risulta che il servizio verrà svolto al prezzo di € 4.250,00 oltre l’VA del 10% mensili per n. 250 ore ed una durata determinata dall’esaurimento del valore economico del contratto;

CHE da un’indagine di mercato informale effettuata risulta il totale vantaggio dell’Amministrazione a conferire tale incarico alle condizioni suddette;

RITENUTO pertanto che vi siano tutti i presupposti per affidare, mediante affidamento diretto, il servizio di trasporto sociale in favore di minori, anziani e disabili, alla Cooperativa Sociale di tipo B Primavera di Mirano;

CONSIDERATO che per la presente fornitura di servizio è stato ottenuto dal sistema SIMOG il C.I.G. n ZAE1A4F037. ;

RICORDATO che il Comune di Spinea ha deliberato con provvedimento della Giunta Comunale n.

126 del 27/09/2013 di aderire alla sperimentazione sull’armonizzazione contabile di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 21/12/2015, di "APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2016-2018 E DEI RELATIVI ALLEGATI.";

DATO ATTO che la spesa viene imputata al seguente capitolo del bilancio 2016-2018:

Capitolo Descrizione capitolo per l’importo di

Anno finanziario di imputazione contabile 12041.03.0100 Sp.trasporto minori-disabili-anziani 24.822,22 2016 12041.03.0100 Sp.trasporto minori-disabili-anziani 14.176,90 2017 che, in applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata corrispondono all’esercizio in cui la spesa stessa diventerà esigibile;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n.37691 in data 30/11/2015, con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore Servizi Sociali

DATO ATTO che si è provveduto alla verifica della compatibilità dell'attività di spesa disposta con il presente provvedimento con i vincoli di Finanza Pubblica introdotti con la Legge n. 208/2015 in materia di "Pareggio del Bilancio" e con il Piano dei Pagamenti programmati dall'Ente;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che la ditta incaricata assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che – nel caso in cui l’Ente dovesse accertare il mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o di Poste Italiane S.p.a. per tutte le transazioni – il contratto tra il Comune di Spinea e la ditta incaricata sarà risolto di diritto, giusto prot. 18698 del 14/6/2016;

VALUTATA la congruità dei prezzi praticati;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;

VISTO il Regolamento di organizzazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e il D.lgs. n. 118/2011;

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DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di avviare le procedure per l’affidamento del servizio di trasporto sociale mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016;

2. di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che:

a. il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale di persone in situazioni di fragilità, consentendo loro una maggiore autonomia nel muoversi per le loro necessità;

b. l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di trasporto sociale a favore di minori, anziani e disabili;

c. il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere alla trattativa diretta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

d. ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

e. le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale

f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016;

3. di affidare ai sensi ai sensi della citata normativa e dell'art. 5 della legge 381 del 8.11.1991, della L.R 23/2006, alla Cooperativa Sociale PRIMAVERA – Società Cooperativa Sociale ONLUS di tipo B, avente sede in Mirano Via Marconi 33 – CF 01904930268 – Partita IVA 02723490278 il servizio di trasporto sociale a favore di minori, anziani e disabili alle condizioni di cui alla loro proposta progettuale prot.18935 del 15/6/2016 del che si dichiara parte integrante del presente atto;

4. di impegnare la somma complessiva di € 38.998,90 a fronte delle obbligazioni giuridiche derivanti dal presente affidamento;

5. di imputare la spesa di cui trattasi al capitolo PEG:

Capitolo Descrizione capitolo per l’importo

di €

Anno finanziario di imputazione contabile 12041.03.0100 Sp.trasporto minori-disabili-anziani 24.822,00 2016 12041.03.0100 Sp.trasporto minori-disabili-anziani 14.176,90 2017

che presenta sufficiente disponibilità;

6. di dare atto che tale provvedimento rientra tra le attività ordinarie di cui al GESP PEG 311 – Anziani – Attività A – cod. 001 – punto 11;

7. di dare atto del rispetto delle misura preventive del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 approvato con Deliberazione di Giunta n. 8/2016, giusto punto 14 – area B – su area 8 - 1

8. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in base al combinato disposto degli art.151, comma 4, e 147-bis del TUEL;

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9. di dare atto che la liquidazione delle competenze spettanti sarà disposta, ai sensi dell’art. 184 D.Lgs. n. 267/00, a seguito della verifica sulla regolare fornitura da parte del soggetto incaricato;

10. di dare atto altresì, ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, nonché ai sensi della disciplina dell’armonizzazione contabile, che si prevede di pagare quanto impegnato con il presente provvedimento nell’anno 2016 per € 24.822,00 e nell’anno 2017 per € 14.176,90;

11. di dare atto, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento sul sistema dei controlli, che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all’adozione del presente provvedimento;

12. di dare atto altresì che responsabile del procedimento, nell’ambito del SETTORE SERVIZI SOCIALI e RUP per il presente procedimento, è Stefania Rossini, e che la stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

13. di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo del committente

14. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Veneto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on-line, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 104/2010;

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI ROSSINI STEFANIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

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