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CAPITOLO 3 Quadro di riferimento normativo

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Academic year: 2021

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CAPITOLO 3

Quadro di riferimento normativo

3.1 Introduzione

L’evoluzione delle caratteristiche quali-quantitative della contaminazione ambientale da parte di composti chimici inquinanti di origine antropica ha reso necessaria la definizione e il periodico aggiornamento di valori limite, standard di qualità, metodologie di controllo e norme tecniche (quali le caratteristiche merceologiche dei combustibili, il controllo dei processi industriali, la pianificazione territoriale, ecc.). Alcuni organismi scientifici internazionali, tra cui la World Health Organization (WHO), hanno fissato linee guida per la protezione della salute umana anche per la qualità dell’aria. Dette linee guida derivano dalla conoscenza dei rapporti causa/effetto e dalla individuazione della concentrazione di effetto nullo sull’uomo. Esse sono relative solo ad un certo numero di inquinanti atmosferici per i quali le conoscenze scientifiche, relative agli effetti sull’uomo, sono state giudicate sufficientemente accettabili. La loro periodica revisione è prevista dall’ufficio WHO competente (European Center for Environment and Heath). Pertanto, la realizzazione di leggi adeguate alla gestione dei problemi relativi all’inquinamento atmosferico rappresenta solo la parte conclusiva di un complesso processo che comprende:

a) studi di tipo clinico ed epidemiologico, che determinano l’esposizione e il rischio, inteso come la probabilità che un organismo incorra in effetti negativi a seguito dell’esposizione di un certa durata a determinati livelli di concentrazione di una sostanza;

b) definizione di linee guida, di solito determinate tramite l’identificazione di valori di soglia di non effetto o di soglia minima di effetto;

c) definizione degli standard di qualità dell’aria e dei criteri tecnici che regolamentano tutto il processo di misura, acquisizione ed elaborazione dei dati.

In Fig 3.1.1 viene mostrato un insieme degli effetti biologici (reversibili) e di danno (non sopportabili dall’organismo) dovuti all’esposizione di un inquinante: dalla “piramide degli effetti” emerge che a fronte di molte persone “medie” che possono subire lievi stress corporei dall’esposizione ad una certa sostanza, ci sono individui molto sensibili (come bambini, anziani, malati) che possono resistere maggiormente (con patologie, morte).

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Fig. 3.1.1_Schema dello spettro delle risposte biologiche e di danno alla esposizione umana di inquinante (Vismara, 1988).

Nel tempo si sono succeduti molti atti che andavano nella direzione della tutela della qualità dell’aria, facendolo soprattutto tramite la regolamentazione delle emissioni. Durante l’ultimo mezzo secolo ha svolto un ruolo importante di coordinamento e di sintesi della ricerca nel campo della qualità dell’aria l’Organizzazione Mondiale della Salute (WHO) che ha avuto come primo obiettivo quello di definire linee guida per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria.

Il passaggio da dette linee guida al testo della normativa elaborato dal legislatore con gli Standard della Qualità dell’Aria (SQA) si basa sulla relativa realtà territoriale nazionale, sulle tecnologie di processo e di abbattimento disponibili e su un bilancio costi-benefici in relazione all’introduzione di norme più restrittive.

Durante gli ultimi decenni in Italia il quadro delle emissioni in atmosfera è profondamente mutato: si è passati da quelle dovute prevalentemente all’utilizzo di derivati del petrolio e di carbone, caratterizzate da alte quantità di biossido di zolfo (oltre che di particolato, di ossidi di azoto e monossido di carbonio), alle emissioni di particolato e di ossidi di azoto dovute alla combustione del gas naturale e di monossido di carbonio da traffico stradale.

Di conseguenza, l’inquinamento atmosferico interessa oggi principalmente le aree urbane, le grandi infrastrutture stradali e i poli industriali.

La principale causa dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane è il traffico veicolare, all’origine di elevate concentrazioni di inquinanti, il cui accumulo può essere aggravato da condizioni atmosferiche sfavorevoli alla dispersione.

A oggi, anche in seguito all’introduzione dei nuovi combustibili, gli inquinanti più critici per i centri urbani sono il particolato, l’ozono e lo smog fotochimica, mentre si è mediamente ridotto l’impatto delle emissioni di monossido di carbonio e di benzene; permangono criticità per quanto riguarda il biossido di azoto.

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L’attenzione rivolta all’inquinamento atmosferico deriva ovviamente dai rischi per la salute che comporta, associati principalmente all’inalazione di gas e particolato, oltre che dai danni osservati agli ecosistemi e ai materiali, con particolare riguardo ai monumenti. I rischi per la salute sono stati osservati in cambiamenti nella mortalità e frequenza di malattie sia a breve che a lungo termine.

Un ruolo fondamentale è svolto dalla Comunità Europea che ha definito nuove normative per assicurare in modo determinante la riduzione delle concentrazioni nell’ambiente degli inquinanti in tutti gli stati membri.

Il quadro legislativo relativo alle emissioni ed alle concentrazioni ambientali degli inquinanti atmosferici ha subito negli anni un’evoluzione legata alla storia degli inquinati e alla loro gravità.

Se fino alla fine degli anni ’80, l’attenzione era rivolta principalmente ai macroinquinanti, nel corso degli ultimi anni il campo dei composti soggetti a normative si è notevolmente ampliato.

Il rilevamento della qualità dell’aria mediante sistemi automatici risale alla metà degli anni Settanta principalmente con l’obiettivo di controllare gli impianti industriali. E’ solo negli anni Ottanta che l’attenzione si sposta sulle “emissioni “ attraverso l’introduzione di limiti sulla qualità dell’aria relativi alle particelle sospese.

Di seguito viene riportata una panoramica del percorso evolutivo della normativa inerente alla tutela della qualità dell’aria descrivendo la legislazione dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Toscana.

3.2 Legislazione dell’Unione Europea

A partire dal 1980, l’Unione Europea da il via ad una serie di direttive in materia di qualità dell’aria, mirate soprattutto alla riduzione e al controllo delle emissioni dei grandi impianti industriali, fissando valori limite di emissione e di concentrazione in aria per alcuni agenti inquinanti (fra cui anidride solforosa e particelle in sospensione). In seguito, con l’approvazione del V Programma di Azione in materia ambientale del 1992, si apre un nuovo corso per le politiche comunitarie per la Qualità dell’Aria (QA), che, grazie alle nuove scoperte in campo medico-epidemiologico e scientifico, si pone obiettivi al lungo termine considerando una più ampia gamma di sostanze.

Con la Direttiva 96/62/CE “Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente”, detta anche “direttiva quadro” si stabilisce il contesto entro il quale operare la valutazione e gestione della qualità dell’aria secondo criteri armonizzati in tutti i paesi dell’unione europea, demandando poi a direttive “figlie” la definizione dei parametri tecnico-operativi specifici per ciascun inquinante. In particolare la direttiva fissa:

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• Gli inquinanti sui quali intervenire, alcuni già normati (SO2, NO2, PTS,

PM10, Pb, O3) altri nuovi (Benzene, CO, IPA, Cd, As, Ni, Hg)

• I criteri adottati per stabilire gli obiettivi di qualità dell’aria per gli inquinanti ed i requisiti di monitoraggio (Valore limite – Valore obiettivo – Soglia di allarme – Margine di tolleranza)

• I criteri di valutazione della qualità dell’aria in 2 fasi successive

• La valutazione preliminare per suddividere il territorio in zone sulla base di diversi regimi di qualità dell’aria

• La valutazione che serve ad avere informazioni su ogni singolo inquinante e di controllare il rispetto dei limiti

• I casi in cui devono essere predisposti i piani di intervento e quelli di mantenimento

• L’obbligo degli stati membri di predisporre un sistema di controllo e qualità al fine di assicurare la qualità dei dati raccolti

• I meccanismi per l’informazione del pubblico

I principali cambiamenti rispetto alla vecchia normativa riguardano la definizione dei valori limite, di attenzione e di allarme, e dei valori obiettivo, infatti:

• Mentre l’attuale valore limite si riferisce alla tutela igenico-sanitaria delle persone, nella nuova direttiva esso prevede anche la salvaguardia dell’ambiente, infatti viene definito come il livello di concentrazione determinato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso, da raggiungere entro la data del conseguimento e poi da non superare

• I vigenti livelli di attenzione e di allarme diventano “soglie di allarme”, ovvero dei livelli oltre i quali vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunti i quali è necessario un intervento immediato degli Stati Membri.

• Il valore obiettivo (nella nuova direttiva è associato per il momento solo all’ozono) viene definito come il livello fissato al fine di evitare a lungo termine ulteriori effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso e che dovrà essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo. Tale livello non corrisponde però all’obiettivo di qualità già fissato dalla normativa italiana.

Inoltre la direttiva definisce anche i seguenti termini:

• Aria ambiente: aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;

• Inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall’uomo in aria ambiente che può avere effetti nocivi sulla salute e sull’ambiente;

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• Livello: concentrazione in aria ambiente o deposito d’inquinante su una superficie in un dato periodo di tempo;

• Valutazione: qualsiasi metodo impiegato per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di inquinante nell’aria ambiente;

• Soglia d valutazione superiore: un livello specificato nell’allegato V, al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell’aria ambiente;

• Soglia di valutazione inferiore: un livello specificato nell’allegato V, al disotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualità dell’aria, a norma del paragrafo 4 dell’articolo 6 della direttiva 96/62/CE;

• Margine di superamento: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alla condizioni stabilite dalla direttiva 96/62/CE; • Zona: parte del territorio degli Stati Membri da essi delimitata;

• Agglomerato: zona con una concentrazione di popolazione superiore a 250.000 o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, una densità di popolazione per Km2, tale da rendere necessarie per gli Stati Membri la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente;

• Evento naturale: eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche.

Gli inquinanti sopra elencati sono stati normati dalle direttive “figlie”, che sono la Direttiva 99/30/CE “Valori limite di qualità dell’aria ambiente per il monossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo”, la Direttiva 2000/69/CE “Valori limite di qualità dell’aria ambiente per benzene ed il monossido di carbonio” e la Direttiva2002/03/CE “valori limite di qualità dell’aria ambiente per l’ozono”.

La Direttiva 99/30/CE stabilisce i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, le particelle e il piombo.

In Tab. 3.2.1 sono elencati i valori limite, i termini entro i quali dovranno essere raggiunti e il numero massimo di superamenti permessi in un anno.

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Inquinante Valore limite (n°max

superamenti/anno) Periodo di mediazione

Data alla quale il valore limite deve

essere raggiunto 350 µg/m3 (24) 1 ora 1° gennaio 2005 Biossido di zolfo

125 µg/m3 (3) 24 ore 1° gennaio 2005 Biossido di zolfo per la

protezione degli ecosistemi 20 µg/m3

Anno civile e inverno

(1° ottobre - 31 marzo) 19 luglio 2001 200 µg/m3 (18) 1 ora 1° gennaio 2010 Biossido di azoto

40 µg/m3 Anno civile 1° gennaio 2010 Ossidi di azoto per la

protezione della vegetazione 30 µg/m

3 Anno civile 19 luglio 2001 50 µg/m3 (35) 24 ore 1° gennaio 2005 PM10 fase 1

40 µg/m3 Anno civile Data di entrata in vigore del decreto 50 µg/m3 (7) 24 ore 1° gennaio 2010 PM10 fase 2

20 µg/m3 Anno civile 1° gennaio 2010

Piombo 0,5 µg/m3 Anno civile 1° gennaio 2005

Tab.3.2.1_Valori limite previsti dalla Direttiva 99/30/CE.

La direttiva quadro prevede dei margini di tolleranza transitori in relazione ai diversi valori limite ed ai termini entro i quali dovranno essere raggiunti.

I margini di tolleranza non sono valori limite, ma rappresentano dei livelli di inquinamento fissati secondo una percentuale del valore limite decrescente in modo continuo anno dopo anno, fino al raggiungimento del valore limite stesso. Questa condizione fornisce una guida per la velocità con la quale i livelli degli inquinanti devono essere ridotti per raggiungere i valori limite entro i termini fissati. Il superamento del margine di tolleranza in una zona o in un agglomerato è indicativo della necessità di attuare un piano o un programma di risanamento.

In Tab. 3.2.2 sono riportati i margini di tolleranza previsti dallo schema di decreto. A differenza di quanto stabilito nella direttiva figlia, che prevede che il limite annuale relativo al PM10 debba entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2005, lo schema di

decreto prevede che tale limite entri in vigore a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (e comunque non oltre il 19 luglio 2001).

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Inquinante Valore limite Margine di tolleranza

Biossido di zolfo

350 µg/m3 (1 ora)

42,9% del valore limite, pari a 150 µg/m3, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001, e successivamente ogni 12

mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2005 200 µg/m3 (1 ora) Biossido di azoto 40 µg/m3 (anno civile) 50 µg/m3 (24 ore)

50% del valore limite, pari a 25 µg/m3, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è

ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per

raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005 PM10 fase 1

40 µg/m3 (anno civile)

20 % del valore limite all’entrata in vigore della direttiva 99/30/CE con riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi secondo una percentuale annua costante,

per raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2005. 50 µg/m3

(24 ore)

Da stabilire in base ai dati, in modo che sia equivalente al valore limite della fase 1.

PM10 fase 2

20 µg/m3 (anno civile)

10 µg/m3 al 1° gennaio 2005 con riduzione ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per

raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010.

Piombo 0,5 µg/m 3 (anno civile)

100% del valore limite, pari a 0,5 µg/m3, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è

ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per

raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005 20% pari a 0,1µg/m3 dal 1/ 1/2004 0% pari a 0 µg/m3 dal 1/ 1/2005

Tab.3.2.2_Margini di tolleranza previsti dalla Direttiva 99/30/CE.

La normativa figlia fissa, inoltre, le soglie d’allarme per il biossido di zolfo e il biossido di azoto ed i minimi dettagli che le regioni devono fornire al pubblico in caso di superamento degli stessi.

La direttiva non fissa la soglia d’allarme (vedi Tab. 3.2.3) per il particolato dal momento che non sono note concentrazioni a cui si manifestano particolari effetti su cui basare la scelta di tale soglia.

Anche nel caso del piombo non è fissata alcuna soglia in quanto i rischi per la salute umana alle concentrazioni dell’aria ambiente possono aversi solo in caso di esposizione di lunga durata.

Inquinante Soglia d’allarme(µµµg/mµ 3) Biossido di zolfo

500 Biossido di azoto 400

Misure su tre ore consecutive in località rappresentative della qualità dell'aria su almeno 100 km2 oppure una zona o un agglomerato completi, se tale zona o l’agglomerato sono meno estesi

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Qualora le soglie di allarme vengano superate, gli Stati Membri garantiscono che siano prese le misure necessarie per informare la popolazione (ad esempio per mezzo della radio, della televisione e della stampa).

I dettagli da fornire al pubblico dovrebbero comprendere come minimo: - data, ora e luogo del fenomeno e causa scatenante, se nota;

- previsioni;

- cambiamento nelle concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), motivo del cambiamento previsto;

- zona geografica interessata; - durata;

- categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno; - precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere.

Gli Stati Membri, inoltre, sono tenti a trasmettere alla Commissione Europea i dati relativi ai livelli registrati e alla durata dello o degli episodi di inquinamento entro tre mesi dal rilevamento.

La Direttiva 2000/69/CE “Valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio” stabilisce i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene e per il monossido di carbonio.

In Tab. 3.2.4 sono elencati i valori limite, i termini entro i quali dovranno essere raggiunti e il numero massimo di superamenti permessi in un anno.

Inquinante Valore limite mediazionePeriodo di

Data alla quale il valore limite deve

essere raggiunto Benzene 5 µg/m3 Anno civile 1° gennaio 2010

Monossido di

Carbonio 10 µg/m3 Media massima

giornaliera su 8 ore 1° gennaio 2005

Tab.3.2.4_Valori limite previsti dalla Direttiva 99/39/CE.

La Direttiva 2002/03/CE “Valori limite di qualità dell’aria ambiente per l’ozono” stabilisce i valori obiettivo, i valori bersaglio e le soglie d’allarme e di informazione relative alle concentrazioni di ozono nell’aria (Tab. 3.2.5).

Essa garantisce inoltre che tutti gli Stati Membri usino metodi e criteri uniformi per la valutazione delle concentrazioni di ozono e dei suoi precursori (ossidi di azoto e composti organici volatili) per salvaguardare e migliorare la qualità dell’aria. In conformità con le precedenti direttive, stabilisce che le informazioni relative ai livelli di concentrazione fra gli Stati Membri per le misure di riduzione di ozono rispetto all’inquinamento transfrontaliero.

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OZONO Tempo di mediazione Valore limite all’entrata in vigore del decreto Valore limite 1 gennaio 2010 Valore obbiettivo per

la protezione della salute umana

Massimo della media mobile di 8 ore

120 µg/m3

(da non superare più di 25 giorni in un anno mediato su 3 anni)

Valore obbiettivo per la protezione della

salute umana

AOT 40 sul valore orario da maggio a

luglio

18 mg/m3h

Soglia di

informazione Ora 180 µg/m3

Soglia di allarme Ora 240 µg/m 3

Obbiettivo a lungo termine per la salvaguardia della

salute umana

Massimo della media

mobile di 8 ore 120 µg/m3 Obbiettivo a lungo

termine per la salvaguardia della

salute umana

AOT 40 sul valore orario da maggio a

luglio 6 mg/m

3 h

Tab.3.2.5_Valori limite per l’ozono previsti dalla Direttiva 2002/03/CE.

Nell’aprile del 2002 è stata pubblicata dal DG Environment della Commissione Europea la “Guida agli annessi della Decisione 97/101/EC sullo Scambio di Informazioni come aggiornata dalla Decisione 2001/752/EC”, che si presenta come un testo tecnico per i soggetti competenti nel monitoraggio dell’aria ambiente, in cui sono specificati:

• la lista degli inquinanti, i parametri statistici e l’unità di misura;

• le informazioni riguardanti le reti, le stazioni (classificazioni) e le tecniche di misurazione;

• la procedura di validazione dei dati e di verifica della qualità • le minime coperture temporali per poter aggregare i dati; • i formati per lo scambio dei dati.

Questo atto, fornendo delle indicazioni pratiche molto particolareggiate, è di notevole importanza per la standardizzazione delle reti di monitoraggio e per l’adozione di metodi di campionamento, analisi, validazione e valutazione uniformanti a livello europeo.

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3.3 Legislazione Italiana

La normativa nazionale in materia di tutela della qualità dell’aria è basata sostanzialmente su:

- regolamentazione delle emissioni, cioè qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico;

- regolamentazione delle immissioni, cioè le sostanze solide, liquide o gassose, comunque presenti nell’atmosfera e provenienti dalle varie fonti che possono produrre inquinamento atmosferico.

I primi standard di qualità dell’aria sono stati definiti in Italia dal D.P.C.M. 28 Marzo 1983 relativamente ai “Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell’aria e dell’ambiente esterno”.

Essa ha fissato infatti i valori degli indicatori ambientali per alcuni inquinanti appunto gli standard di qualità espressi per tempi di mediazione diversi a seconda della sostanza presa in esame, e le metodologie di campionamento ed analisi degli stessi, tali valori sono limiti statistici il cui superamento o rispetto viene valutato dopo un anno di misure. Si trattava di otto inquinanti i cui valori dovevano essere rispettati in tutto il territorio nazionale e continuamente verificati nelle concentrazioni, qualunque fosse stata la fonte di inquinamento, industriale, industriale o civile. Gli standard di qualità rappresentano pertanto dei valori massimi consentiti di concentrazione totale per ogni singolo inquinante, riferiti ad un tempo di esposizione e dedotti in base a considerazioni di solo carattere igenico-sanitario. Una volta fissati questi valori, l’ente preposto al controllo (Regione), nel caso in cui le concentrazioni fossero state superiori ad essi, predisponeva immediatamente appositi piani di risanamento, atti a garantire il miglioramento progressivo della qualità dell’aria. Nella tabella seguente (Tab. 3.3.1) vengono riportati i valori di detti standard.

Inquinante SQA Tempo di

mediazione O3 200 µg/m3 1 ora HCNM 200 µg/m3 3 ore CO 40.000 µg/m3 1 ora 10.000 µg/m3 8 ore F 20 µg/m3 1 giorno 10 µg/m3 1 mese Pb 2 µg/m3 1 giorno

Tab.3.3.1_Standard della qualità dell’aria previsti dal DPCM 28/03/198.

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Inoltre il decreto sottolinea l’importanza dell’aggiornamento dei metodi di prelievo e di analisi e dedica addirittura un intero allegato ai sistemi di misura automatizzati. L’impiego di questi sistemi in alternativa a quelli classici, è ammesso solo se essi sono in linea con i criteri generali dettati dal decreto stesso e solo dopo avere effettuato le varie operazioni e procedure per la verifica dell’accuratezza e della precisione del metodo.

Gli standard di qualità vennero successivamente modificati dal DPR 24 Maggio 1988 n. 203 relativo alla “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concentrazioni norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da grandi impianti industriali”. Quest’ultimo, inoltre, ha introdotto, oltre ai nuovi valori limite, i valori guida, intesi come “obiettivi di qualità” cioè il valore medio annuale di riferimento da raggiungere e rispettare a cui le politiche di settore devono tendere.

Il valore limite è un livello fissato, sulla base delle moderne conoscenze scientifiche, a garanzia del possibile minor effetto nocivo sulla salute umana e/o sull’ambiente; generalmente tale valore deve essere raggiunto in due momenti successivi: un primo livello di attenzione che permetta l’adozione di misure precauzionali straordinarie, ed un secondo livello di allarme per il quale scattano provvedimenti restrittivi volti alla salvaguardia della salute dei cittadini..

Il valore guida è, invece, un livello fissato secondo un criterio, ove sia raggiunto, o da un miglioramento delle condizioni generali attraverso lo studio o l’adozione di misure preventive.

Nelle Tab. 3.3.2 e Tab. 3.3.3 vengono riportati rispettivamente i valori limite e i valori guida di qualità dell’aria.

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Inquinante Valore limite della qualità dell'aria

Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore nell’arco

di 1 anno (1°Aprile – 31 Marzo) 80 µg/m

3

SO2

98° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore

rilevate nell’arco di 1 anno (1°Aprile – 31 Marzo) 250 µg/m 3

Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate

durante l’inverno (1°Ottobre – 31 Marzo) 130 µg/m

3

NO2

98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora

rilevate durante l’anno (1° gennaio – 31 dicembre) 200 µg/m 3

F Concentrazioni medie di 24 ore 20 µg/m3

Media delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in

1 mese 10 µg/m

3

PTS Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore

rilevate in 1 anno 150 µg/m

3 95° percentile di tutte le concentrazioni medie di 24

ore rilevate nell’arco di 1 anno 300 µg/m

3

Pb Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore

rilevate in 1 anno 2 µg/m

3

CO Concentrazione media di 8 ore 10 µg/m3

Concentrazione medie di 1 ora 40 µg/m3

HCNM Concentrazione media di 3 ore consecutive 200 µg/m3*

O3 Concentrazione media di 1 ora (max 1 volta al mese) 200 µg/m3

L' ennesimo percentile è definito come il valore tale che l’n% delle misure effettuate sono uguali o minori di esso.

* Solo se è superato contemporaneamente il limite per l’ozono

Tab.3.3.2_Valori limite di qualità dell’aria previsti dal DPR 24 Maggio 1988 n. 203.

Inquinante Valori guida della Qualità dell'Aria SO2

Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore

rilevate nell’arco di 1 anno (1° Aprile – 31 Marzo) 40-60 µg/m

3

Valore medio di 24 ore 100-150 µg/m3 NO2

50° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora

rilevate durante l’anno (1° gennaio – 31 dicembre) 50 µg/m

3

98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora

rilevate durante l’anno (1° gennaio – 31 dicembre) 135 µg/m

3

PTS Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore

rilevate nell’arco di 1 anno (1° aprile – 31 marzo) 40-100 µg/m

3

Valore medio delle 24 ore 100-150 µg/m3

Tab.3.3.3_Valori guida di qualità dell’aria previsti dal DPR 24 Maggio 1988 n. 203.

Tra i diversi inquinanti normati quello definito come materiale particellare o più genericamente come polveri totali sospese ha seguito, come la maggioranza degli altri, una progressiva evoluzione quali-quantitativa, particolarmente nelle aree urbane. Parallelamente l’approfondimento delle conoscenze ha condizionato la normativa dei paesi industrializzati ed in particolare quella dell’Unione Europea (UE), imponendo un periodico aggiornamento dai valori limite e delle relative metodologie di controllo.

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Le aree urbane sono, ormai in maniera generalizzata, interessate da notevoli problemi sanitari indotti dalla esposizione inalatoria della popolazione, in particolare da materiale particellare fine prodotto prevalentemente da traffico autoveicolare. Ecco perché da oltre un decennio cresce l’attenzione dei ricercatori e dei legislatori sulle aree urbane.

La definizione dei limiti di emissione è rinvenibile:

• a livello statale, si deve far riferimento al D.M. 12 luglio 1990; con questo decreto si definivano le linee guida come i “criteri in linea con l’evoluzione tecnica messi a punto relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su: cicli tecnologici; migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del contenimento delle emissioni; fattori di emissione con e senza l’applicazione della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni”.

Ed ancora, i valori limite di emissione come: “la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti di un dato intervallo di tempo che non devono essere superati”.

• A livello regionale, erano fissati limiti diversi in via generale per categorie di impianto e per sostanze inquinanti, ma sempre nel rispetto della normativa statale;

Ad integrazione di quanto già previsto nel DPCM del 1983 vengono anche specificati i metodi di campionamento, le analisi e le valutazioni da fare per verificare gli standard di qualità dell’aria e i valori guida. Inoltre vengono date delle indicazioni di massima per la scelta dei siti e del numero di postazioni che devono essere installate al fine di misurare la concentrazione del biossido di azoto nelle aree da sottoporre a verifica.

Infine, per meglio tutelare le condizioni ambientali vengono poste sotto controllo tutti gli impianti industriali e artigianali che danno luogo ad emissioni in atmosfera contribuendo all’alterazione delle normali condizioni di salubrità dell’aria. I proprietari di tali attività, nuove o già esistenti, hanno l’obbligo di presentare all’autorità competente (regione o provincia, a seconda di quanto previsto dalle legislazioni regionali) una richiesta di autorizzazione contenente tutte le indicazioni qualitative e quantitative relative alle emissioni nonchè alle tecniche adottate per la prevenzione dell’inquinamento.

Il DM 20 Maggio 1991 “Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria” definisce dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria, il riordino delle competenze per la vigilanza, il controllo, la gestione e l’esercizio dei sistemi di rilevamento pubblici, nonché la regolamentazione delle situazioni di inquinamento atmosferico che determinano stati di allerta e/o di emergenza.

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- individuare le cause che determinano i fenomeni di inquinamento; - fornire, attraverso la misure di specie inquinanti e di parametri

meteorologici, un insieme di dati rappresentativi relativi ai processi di inquinamento atmosferico al fine di avere un quadro conoscitivo che consenta una più efficace tutela della salute pubblica e del territorio; - verificare la rispondenza di modelli fisico-matematici a rappresentare

la dinamica spaziotemporale dei fenomeni dispersivi degli inquinanti in situazioni specifiche;

- fornire indicazioni sia per al valutazione sistematica dei livelli di inquinamento sia per la previsione di situazioni di emergenza;

- documentare il rispetto, ovvero i superamento degli standard di qualità dell’aria nel territorio interessato.

Il decreto inoltre elenca quelli che sono gli inquinanti che devono essere monitorati durante un rilevamento relativo ad aree urbane distinguendoli in:

Inquinanti primari

- CO, SO2, NO2, HC Volatili;

- Fase particellare: PTS in massa Pb e altri metalli presenti nel PTS;

Precursori degli inquinanti secondari

- fase gassosa: NO2, O3 e NO;

- fase particellare:prodotti di trasformazione degli NOx, SO2;

Inoltre, il decreto prevede che la struttura fondamentale di una rete urbana debba essere pianificata su:

- una o più stazioni di base o di riferimento sulla quale misurare tutti gli inquinanti primari e secondari previsti ed i parametri meteorologici di base, nonché inquinanti non convenzionali da valutarsi con metodologie analitiche manuali. Queste stazioni devono essere, la dove possibile, localizzate in aree non direttamente interessate dalle sorgenti di emissione urbana ( come parchi o isole pedonali);

- stazioni situate in zone ad elevata densità abitativa nelle quali misurare la concentrazione di alcuni inquinanti primari e secondari con particolare riferimento a NO2, idrocarburi, SO2, PTS in massa e

Pb;

- Stazioni situate in zone ad elevato traffico per la misura degli inquinanti emessi direttamente dal traffico autoveicolare (CO, idrocarburi volatili), situate in zone ad alto rischio espositivo quali strade ad elevato traffico e bassa ventilazione. In tal caso i valori di

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concentrazione rilevati sono caratterizzati da una rappresentatività limitata alle vicinanze del punto di prelievo;

- Stazioni situate in periferia o in aree suburbane finalizzate alle misure degli inquinanti fotochimica (NO, O3, PAN) da pianificarsi sulla base

di campagne preliminare di valutazione dello smog fotochimica, particolarmente nei mesi estivi.

Il numero delle stazioni dei vari tipi sopra indicati dipende dalla densità abitativa, dalla struttura degli insediamenti abitativi, dalla presenza di sorgenti emittenti di varia natura, dalla situazione meteorologica, dall’estensione geografica dell’aria e dal numero di abitanti.

Come criterio generale, possono essere stabilite tre classi di centri urbani in funzione del numero di abitanti con il numero minimo di azioni, come riportato dalla tabella 3.3.4:

Tipo di stazione Numero di abitanti del

centro urbano

A B C D

inferiori a 500.000 1 2 2 1

da 500.000 a 1.000.000 1 3 3 1

superiori a 1.500.000 2 4 4 2

Tab.3.3.4_Struttura delle reti urbane per il monitoraggio atmosferico (Allegato I, DM 20/5/91).

Infine, tale decreto definisce i criteri da seguire per la predisposizione di piani regionali di risanamento delle aree in cui si verifica il superamento o in cui vi è il rischio di superamento dei limiti di qualità dell’aria. In linea generale questi piani, realizzati dalle Regioni, devono garantire la prevenzione nei confronti dell’inquinamento atmosferico.

Il DM 6 Maggio 1992 “Definizione del sistema finalizzato al controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio” definisce il sistema nazionale di rilevamento della qualità dell’aria su tre livelli (nazionale, regionale e provinciale) con specifici compiti operativi, sia di controllo che di validazione dei dati di monitoraggio ambientale.

I principali obiettivi di questo sistema sono:

1. promuovere la qualità dei dati e la loro intercompatibilità a livello comunitario

ed internazionale;

2. definire quelle procedure operative omogenee per la validazione dei dati e la

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Al fine di raggiungere tali obiettivi il decreto istituisce il CENIA (Comitato Nazionale per l’Inquinamento Atmosferico), finalizzato al controllo di qualità dei dati di inquinamento atmosferico. Le funzioni tecniche sono svolte dal CNR, dall’ISS e dall’ISPESL.

Il DM 15 Aprile 1994 “Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici delle aree urbane” definisce i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e nelle zone individuate dalle regioni. Stabilisce inoltre i criteri di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai quali adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico e per rientrare nei limiti della norma nel caso in cui i livelli di attenzione o dia allarme siano stati superati, anche al fine di prevenire il superamento dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e di esposizione fissati.

I livelli di attenzione e di allarmeranno riferimento ad indicatori di breve periodo (medie orarie o giornaliere) e vengono utilizzati per identificare situazioni critiche di carattere episodico (vedi tabella 3.3.5). Lo stato di attenzione identifica una situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme. Con lo stato di allarme si individua una situazione acuta di inquinamento atmosferico che determina condizioni di pericolo per la salute dei cittadini.

Sono inoltre fissate le percentuali affinché siano dichiarati gli stati di allarme e di attenzione (vedi tabella 3.3.6). Il raggiungimento dello stato di attenzione o di allarme obbliga l’autorità competente ad adottare opportune misure volte a contenere le concentrazioni di inquinanti e i periodi di esposizione, secondo piani di intervento operativi sviluppati e resi pubblici attraverso una tempestiva informazione alla popolazione.Per queste procedure l’autorità competente si avvale di un organo tecnico, di cui fanno parte i rappresentanti dei servizi di prevenzione ambientale e, ove esiste, del Centro Operativo Provinciale (COP), organo previsto dalla normativa per la gestione tecnico-operativa delle reti di monitoraggio.

Inquinante LIVELLO DI ATTENZIONE µg/m3 LIVELLO DI ALLARME µg/m3 SO2 (media giornaliera) 125 250 PTS (media giornaliera) 150 300 NO2 (media oraria) 200 400 CO (media oraria) 15 30 O3 (media oraria) 180 360

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Inquinante Stazioni

SO2 50% del totale delle stazioni di tipo A, B,C PTS 50% del totale delle stazioni di tipo A, B,C NO2 50% del totale delle stazioni di tipo A, B

CO 50% del totale delle stazioni di tipo A, C O3 una qualsiasi delle stazioni di tipo A, D

Tab.3.3.6_Numero di stazioni in cui devono essere superati i limiti per entrare negli stati di attenzione e di allarme.

Impone inoltre per la prima volta la necessità di misurare, nelle città con più di 150.000 abitanti, alcuni inquinanti “non convenzionali”:

• particolato PM10 (polveri con diametro inferiore a 10 micron);

• piombo, cadmio e nichel: • composti acidi;

• perossiacetilnitrato (PAN); • benzene;

• formaldeide;

• idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni; • policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani.

Il DM 25 Novembre 1994 “Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti” introduce i sistemi di misura e gli obiettivi per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per il benzene e, per la prima volta, per la frazione di polveri sospese con diametro aerodinamico inferiore o uguale a 10 micron (PM10).

Questi inquinanti sono detti “microinquinanti) o “inquinanti non convenzionali”, poiché sono presenti nell’aria in quantità molto modeste rispetto agli inquinanti convenzionali; tali sostanze presentano peraltro caratteristiche tossicologiche molto pericolose, in virtù delle quali sono stati fissati obiettivi di qualità molto rigorosi. Gli obiettivi d qualità individuano il valore medio annuo di riferimento da raggiungere e rispettare a partire da una determinata data e vengono generalmente definiti sulla base di indicatori di lungo periodo (medie annue, esposizioni accumulate, ecc.) e quindi individuano le condizioni medie di non pericolosità dei diversi composti inquinanti che possono essere presenti in atmosfera. Gli obiettivi fissati dal decreto per i tre inquinanti si sarebbero dovuti raggiungere entro il 1° Gennaio 1999, come media su base giornaliera (vedi Tab 3.3.7).

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Inquinante Obbiettivo di qualità Benzene 10 µg/m3 PM10 40 µg/m3 IPA (riferiti al benzo(a)pirene) 1 µg/m 3

Tab.3.3.7_Obiettivi di qualità (medie annue) previsti dal DM del 25 Novembre 1994.

Inoltre il decreto stabilisce l’obbligo di adottare sistemi di misura equivalenti a quelli di riferimento, cioè che hanno ottenuto un certificato di equivalenza rilasciato da un laboratorio accreditato.

Infine vengono stabiliti i criteri (ancora in vigore) in base ai quali esprimere il

giudizio sulla qualità dell’aria, qui indicati per SO2, NO2, CO e O3 (vedi tab 3.3.8).

Tale giudizio viene formulato considerando il peggiore dei valori rilevati e calcolato solamente se presente il 75% dei dati. Il giudizio “scadente” si riferisce al superamento del livello di attenzione , il giudizio pessimo al superamento della soglia di allarme. SO2 NO2 CO O3 PM10 Giudizio di qualità µg/m3 (media su 24 h) µg/m3 (max oraria) µg/m3 (max oraria) µg/m3 (max oraria) µg/m3 (media su 24 h) Buona 0-50 0-50 0-2,5 0-60 0-25 Accettabile 51-125 51-200 2,6-15 61-180 26-49 Scadente 126-250 201-400 15,1-30 181-360 50-74 Pessima >250 >400 >30 >360 >74

Tab.3.3.8_Criteri per il giudizio della qualità dell’aria, secondo il DM 25/11/1994 e successive modifiche.

Il DM 21 Aprile 1999, n. 163 “ Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione” fissa i criteri in base ai quali i sindaci adottano eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione o blocco totale della circolazione veicolare nell’area urbana al fine di garantire un concreto miglioramento della qualità dell’aria.

Il decreto prescrive che:

• i comuni con più di 150.000 abitanti;

• i comuni individuati dalle Regioni nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento o nell’ambito dei piani di risanamento della qualità dell’aria; • i comuni dove sia prevedibile, per particolari situazioni meteo-climatiche ed

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avvalendosi di ARPA e AUSL devono: in prima applicazione:

• entro il 6 Agosto 1999 effettuare una valutazione preliminare della qualità dell’aria del territorio comunale per avere una mappatura in relazione a tutti gli inquinanti regolamentati dalle norme vigenti;

• entro il 6 Agosto 1999 adottare le misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore applicate su base annuale, al fine di ridurre i livelli nelle aree in cui la valutazione preliminare abbia dimostrato i superamento anche di uno solo dei valori obiettivo di IPA, PM10 e benzene. In via precauzionale il

sindaco deve predisporre limitazioni della circolazione nelle zone a maggiore congestione di traffico anche se non sono disponibili i dati della valutazione preliminare.

In via definitiva:

• entro il 31 Gennaio 2000 e successivamente con cadenza annuale predisporre un rapporto sulla qualità dell’aria del territorio comunale;

• entro il 1° Febbraio 2000 e successivamente con cadenza annuale definire, adottare ed aggiornare le misure di limitazione della circolazione su base annuale, al fine di ridurre i livelli nelle aree in cui la valutazione della qualità dell’aria abbia dimostrato il superamento anche di uno solo dei valori obiettivo di IPA, PM10 e benzene;

• adottare misure di limitazione della circolazione qualora il rapporto annuale abbia individuato aree in cui si verificano superamenti significativi e frequenti dei livelli di attenzione.

La tipologia dei provvedimenti di limitazione della circolazione stabilite su base annuale devono essere finalizzate alle cause strutturali dell’inquinamento atmosferico e quindi non devono avere carattere temporaneo di emergenza.

I provvedimenti devono essere predisposti per periodi prefissati (fasce orarie, giornaliere, stagionali, ecc.) o in modo permanente e potranno essere riesaminati su base annuale.

Nel caso di superamenti dei livelli di attenzione di ozono e SO2 i provvedimenti

devono essere adottati solo se efficaci ai fini della rimozione delle cause dell’inquinamento, in considerazione delle modalità di formazione e diffusione di questi inquinanti secondari.

Le limitazioni non potranno riguardare i mezzi adibiti alla sicurezza pubblica, di emergenza e di pubblica utilità, i mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap, i veicoli a motore elettrico quelli ibridi (con motore elettrico e termico). Inoltre il sindaco può prevedere limitazioni per specifiche categorie di veicoli sulla base del

(20)

loro contributo emissivo. Le deroghe potranno riguardare autoveicoli omologati sulla base delle più recenti direttive comunitarie.

Il Decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente” contiene i lineamenti per una strategia complessiva e coerente per la gestione della qualità dell’aria, collegata al controllo delle emissioni e al raggiungimento di obiettivi di qualità dell’aria ambiente. Come “legge quadro” il decreto prevede l’emanazione di decreti attuativi che andranno lentamente ad abrogare le vecchie norme a partire dal DPR n. 203 1988.

Il decreto incarica le autorità competenti di : • attuare la direttiva;

• valutare la qualità dell’aria ambiente;

• adottare piani di risanamento e di azione per situazioni di rischio; • adottare piani di mantenimento;

• garantire l’informazione del pubblico;

• raccogliere informazioni sui superamenti degli obiettivi di qualità dell’aria; • approvare i dispositivi di misurazione;

• garantire la qualità delle misure;

• effettuare l’analisi dei metodi di valutazione;

• coordinare i programmi di garanzia di qualità su scala comunitaria. Demanda invece ai successivi decreti:

• fissazione degli obiettivi di qualità per i singoli inquinanti (valore limite, valore obiettivo, soglia di allarme e margine di tolleranza);

• le direttive tecniche per la valutazione preliminare;

• la modalità e le norme tecniche per l’approvazione dei dispositivi di misurazione;

• i criteri per l’elaborazione dei piani e dei programmi di risanamento; • le direttive per l’elaborazione dei piani di mantenimento.

Spetterà allo Stato fissare, nel rispetto delle direttive “figlie”:

• i valori limite, soglie di allarme, margine di tolleranza e modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;

• entro quando deve essere raggiunto il valore limite;

• il valore obiettivo per l’ozono e i requisiti di monitoraggio;

• i criteri per la raccolta dei dati e quelli per le tecniche di misurazione; • i criteri riguardanti altre tecniche di valutazione della qualità dell’aria; • la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore;

(21)

• le modalità di informazione al pubblico nel caso di superamento delle soglie di allarme;

• il formato delle comunicazioni dei dati.

Allo Stato spetta, se necessario, la fissazione dei valori più restrittivi di quelli comunitari e di valori limite per altri inquinanti. Inoltre esso deve trasmettere alla comunità europea le informazioni circa i superamenti degli obiettivi di qualità ed i piani di intervento.

Alle Regioni ed alla Province spetta invece l’effettuazione della valutazione preliminare e valutazione della qualità dell’aria, l’adozione di piani di intervento in breve periodo per le zone dei rispettivi settori, l’adozione di piani di risanamento e/o mantenimento della qualità dell’aria, la trasmissione al Ministero dell’Ambiente, tramite ANPA, delle informazioni e dei piani adottati.

Il Decreto Ministeriale 2 Aprile 2002, n. 60 ha recepito le direttive 99/30CE e 00/69/CE riguardanti i valori limite di qualità dell’aria relativi al biossido di zolfo, ossidi di azoto, PM10, piombo benzene e monossido di carbonio.

Così come le direttive sopra citate attuavano quanto previsto dalla direttiva quadro 96/62/CE, questo DM attua il decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 351.

Inoltre il decreto definisce il significato di alcuni termini, come:

• ossidi di azoto: la somma di monossido e biossido di azoto effettuata in parti per miliardo ed espressa come biossido di azoto in microgrammi per metro cubo;

• PM10: la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che passa

attraverso un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale di diametro aerodinamico di 10 µ m con una efficienza di campionamento pari al 50%;

• PM2,5: la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che passa

attraverso un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale di diametro aerodinamico di 2,5 µ m con una efficienza di campionamento pari al 50%;

• livello: concentrazione nell’aria ambiente di un inquinante in un dato periodo di tempo.

Per la valutazione dei livelli sono previste delle tecniche di rilevazione con metodi indicativi e di modellazione, che integrino i metodi di analisi, e sono precisati gli obiettivi per la qualità dei dati.

Il decreto impone la classificazione delle zone monitorate e la sua revisione almeno ogni 5 anni.

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Per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni sono precisati i formati per la comunicazione e le scadenze per la realizzazione della valutazione preliminare della qualità dell’aria.

Per ogni inquinante sono indicati:

• il valore limite e il margine di tolleranza (vedi Tab. 3.3.9); • il metodo di riferimento;

• le sogli di valutazione.

Per il particolato sono previste delle deroghe per i superamenti dovuti a eventi naturali o allo spargimento di sale sulle strade e inoltre è prevista la realizzazione di reti di regionali di monitoraggio del PM2,5.

PM10 mediazioneTempo di

All’entrata in vigore del decreto (ug/m3)

01.01.2005

(ug/m3) 01.01.2010) (ug/m3)

Valore limite per la protezione della salute umana

24 ore 65 50

(Da non superare più di 35 volte

l’anno)

50

(Da non superare più di 7 volte

l’anno) Valore limite per la

protezione della salute umana

Anno 44.8 40 20

BIOSSIDO DI ZOLFO Tempo di mediazione

All’entrata in vigore del decreto (ug/m3)

01.01.2005 (ug/m3)

01.01.2010) (ug/m3)

Valore limite per la protezione della salute umana

1 ora 440 350 350

Valore limite per la protezione della salute umana

1 giorno

125

(Da non superare più di 3 volte

l’anno) Valore limite per la

protezione degli ecosistemi Anno civile e inverno (1/10-31/3) 20 Soglia di allarme 3 ore consecutive 500

BIOSSIDO DI AZOTO mediazioneTempo di

All’entrata in vigore del decreto (ug/m3)

01.01.2005 (ug/m3)

01.01.2010) (ug/m3)

Valore limite per la protezione della salute umana

1 ora

280

(Da non superare più di 18 volte

l’anno)

200

(Da non superare più di 18 volte

l’anno) Valore limite per la

protezione degli ecosistemi Anno 58 30 (come NOx) 40 Soglia di allarme 3 ore consecutive 400

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MONOSSIDO DI CARBONIO Tempo di mediazione All’entrata in vigore del decreto (ug/m3)

01.01.2005 (ug/m3)

01.01.2010) (ug/m3)

Valore limite per la protezione della salute umana

Massimo sulla

media di 8 ore 16 10

BENZENE mediazioneTempo di

All’entrata in vigore del decreto (ug/m3)

01.01.2005 (ug/m3)

01.01.2010) (ug/m3)

Valore limite per la protezione della salute umana

Anno 10 5

PIOMBO Tempo di

mediazione

All’entrata in vigore del decreto (ug/m3)

01.01.2005 (ug/m3)

01.01.2010) (ug/m3)

Valore limite per la protezione della salute umana

Anno 0.8 0.5

Tab.3.3.9_Valori limite previsti dal DM 2 Aprile 2002, n. 60.

Nella tabella sottostante (Tab. 3.3.10) vengono invece riportati i limiti anno per anno per il PM10 considerando i margini di tolleranza previsti dalle normative.

PM10 All’entrata in vigore (19 luglio 1999) 1 gennaio 2001 1 gennaio 2002 1 gennaio 2003 1 gennaio 2004 1 gennaio 2005 Fase 1 Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana 24 ore 75 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell’anno 70 µg/m3 65 µg/m3 60 µg/m3 55 µg/m3 50 µg/m3 Valore limite annuale per la protezione della salute umana Anno civile 48 µg/m3 46,4 µg/m3 44,8 µg/m3 43,2 µg/m3 41,6 µg/m3 40 µg/m3 1 gennaio 2006 1 gennaio 2007 1 gennaio 2008 1 gennaio 2009 1 gennaio 2010 Fase 2 Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana 24 ore 50 µg/m3

(24)

Valore limite annuale per la protezione della salute umana Anno civile 30 µg/m 3 28 µg/m3 26 µg/m3 24 µg/m3 22 µg/m3 20 µg/m3

Tab.3.3.10_Valori limite annuali per il PM10 tenuto conto del margine di tolleranza.

Il DM 20 Settembre 2002 “Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n.351/1999” individua gli organismi incaricati di garantire la qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, che attualmente sono: il CNR, l’ANPA, l’ISS, l’ISPESL e l’ENEA.

Le funzioni tecniche di tali organi sono:

• la preparazione, la certificazione e il mantenimento di campioni primari e di riferimento di miscele gassose di inquinamento;

• la garanzia di qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, nonché l’accertamento del rispetto di tale qualità;

• l’approvazione delle apparecchiature di campionamento e di misura nonché dei sistemi di misura per l’inquinamento atmosferico e la definizione delle relative procedure;

• l’accreditamento dei laboratori di misura di campionamento pubblici e privati; • il coordinamento sul territorio italiano dei programmi di garanzia di qualità su

scala comunitaria organizzati dalla Commissione Europea;

• l’approvazione delle reti di misura in riferimento ai requisiti di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351, e successivi provvedimenti attuativi;

• l’analisi e l’approvazione di metodi di valutazione della qualità dell’aria fra cui l’utilizzo dei modelli, dei metodi di valutazione obiettiva e dei metodi indicativi.

Il DM 1 Ottobre 2002, n. 261 “Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 351” stabilisce i criteri per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente per la realizzazione di piani e programmi. Per qusti ultimi vengono precisati:

• gli elementi conoscitivi per l’elaborazione di piani e programmi; • i principi generali per la loro elaborazione;

• la loro struttura e contenuti, comprendente obiettivi e azioni per la riduzione delle emissioni, dei tempi e dei soggetti responsabili;

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Il DM 21 Maggio 2004, n. 183 “Regolamentazione della concentrazione dei ozono nell’aria” attua la direttiva europea 2002/3/CE ed abroga tutte le disposizioni precedenti riguardanti l’ozono.

Tale decreto fissa:

• i valori limite da rispettare per il 2010;

• gli obiettivi a lungo termine per la salvaguardia della salute umana e della vegetazione;

• le soglie di informazione (180 µg/m3) e di allarme (280 µg/m3) come medie orarie;

• i criteri per la classificazione e l’ubicazione dei punti di campionamento in continuo;

• i criteri per definire il numero dei punti di campionamento; • i metodi per misurare i precursori dell’ozono;

• gli obiettivi di qualità dei dati;

• i metodi di riferimento per l’analisi dell’ozono.

3.4 Quadro normativo della Regione Toscana

L'attività normativa regionale in materia di qualità dell'aria ambiente, si inserisce nella disciplina europea e nazionale e mira ad attuarle e completarle. Le

competenze delle regioni in questo ambito erano già previste con il DPCM 28 marzo 1983, secondo cui alle regioni veniva demandato il controllo del rispetto degli standard della qualità dell’aria, principio poi riaffermato con il DPR 24 maggio 1988, n. 203, che sanciva la competenza regionale in merito alla formulazione dei piani di rilevamento della qualità dell’aria ed in merito alle funzioni di indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e rilevazione degli inquinanti atmosferici. Nell’ambito del riordino delle competenze delle

autonomie locali con la legge 9 giugno 1990, n. 142, sono state affidate alle province le funzioni amministrative in merito al rilevamento, disciplina e

controllo dell’inquinamento atmosferico. Il decreto 20 maggio 1991 ha affidato alla regione la funzione di indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici gestiti dalle province, competenza poi riaffermata con il DM 6 maggio 1992.

Il testo base della normativa regionale in Toscana è la Legge Regionale del 5 maggio 1994, n. 33 “Norme per la tutela della qualità dell'aria” che specifica le competenze regionali in materia, prescrive la successiva adozione del Piano Regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente e definisce il sistema di controllo della qualità dell’aria.

Secondo tale legge il piano deve contenere:

(26)

qualità dell’aria e la previsione della strumentazione e delle

apparecchiatura necessarie all’acquisizione e concentrazione dei dati; b) le proposte di organizzazione e di gestione del sistema;

c) la valutazione dei costi;

d) i tempi di realizzazione del sistema di rilevamento.

Inoltre al Titolo II della legge la Regione delega le province per il rilascio di autorizzazioni alle emissioni per i nuovi impianti, mentre il consiglio regionale deve stabilire i limiti di emissione e le modalità per il rilascio.

Con l’emanazione della LR 66/95 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT)”, le competenze tecniche di

controllo ambientale sono state trasferite dalla Regione all’ARPAT, che le esercita tramite i suoi Dipartimenti provinciali.

La Legge Regionale del 13 agosto 1998, n. 63 “Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla LR 33/1994” promuove una politica regionale di regolamentazione delle azioni e degli interventi da parte dei Comuni e delle Amministrazioni Provinciali nelle aree urbanizzate più esposte ai fenomeni di inquinamento atmosferico.

La giunta regionale determina:

• le zone a rischio di episodi acuti d’inquinamento atmosferico;

• le autorità competenti alla gestione degli stati di attenzione e di allarme; • i criteri per la elaborazione dei piani d’invertendo operativo;

• la struttura della rete di rilevamento degli inquinanti atmosferici; • i criteri e le modalità dei controlli di gas di scarico dei veicoli e del funzionamento di impianti termici.

La Delibera n. 381 del 12 aprile 1999 “Piano regionale di rilevamento della qualità dell’aria” , attuando la LR 33/94, ha l’obiettivo di costruire un sistema di

controllo della qualità dell'aria particolato in sistemi provinciali gestiti in collegamento con il sistema informativo regionale ambientale (SIRA), di ottimizzare le strutture di monitoraggio esistenti e di razionalizzarne l'attuale gestione ed esercizio.

Con la Delibera n. 553 del 17 maggio 1999 “Individuazione di aree a rischio di inquinamento atmosferico”, in attuazione della LR 63/98, la giunta regionale individua 30 comuni quali aree a rischio di inquinamento atmosferico (zone “B1”) indicando nel Sindaco l'autorità competente a redigere, tra l'altro, una

valutazione preliminare della qualità dell'aria comprendente anche interventi di mitigazione dell'inquinamento causato dal traffico (compresi eventuali blocchi della circolazione degli autoveicoli).

Con la Delibera n. 1193 del 14 novembre 2000 “Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione, IRSE” la giunta regionale individua le emissioni delle principali sostanze inquinanti in aria ambiente in termini quantitativi, di origine e di localizzazione, in modo da conoscere i contributi alle emissioni complessive

(27)

di singole sorgenti o di tipologie di esse. L’intento è quello di fornire uno

strumento conoscitivo preliminare e fondamentale sia per la valutazione che per la gestione della qualità dell’aria.

La Delibera n. 1406/2001 "Classificazione del territorio regionale ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351/99" con cui si approvano i risultati della valutazione preliminare dell’aria ambiente, rappresenta un utile strumento di pianificazione per guidare successive azioni per la tutela dell’aria ambiente. La Delibera n. 116 del 4 febbraio 2002 “Piano d’azione contenete le misure da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite e della soglia di allarme per il PM10”, in attuazione del DL n. 351/99, fissa

le soglie di attenzione e di allarme per il PM10. Inoltre individua i comuni in cui

si applicano tali misure e nei loro sindaci le autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio.

Le soglie di attenzione e di allarme sono poste rispettivamente a 50 e 75 µg/m3 come media nelle 24 ore; il superamento di tali limiti per più di 5 giorni consecutivi

determinano lo stato di attenzione o di allarme, a seguito del quale le autorità competenti devono adottare gli interventi più idonei per ridurre il rischio di superamento del valore limite.

Figura

Fig.  3.1.1_Schema  dello  spettro  delle  risposte  biologiche  e  di  danno  alla  esposizione umana di inquinante (Vismara, 1988)

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