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Capitolo 3 Quadro normativo in tema di prestazioni energetiche degli edifici

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Gli Stati membri dell'Unione europea hanno da tempo avviato procedure per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici mirate ad eliminare gli sprechi energetici e a diffondere una cultura di riduzione dei consumi. L’evoluzione della normativa recente riguardante le prestazioni energetiche degli edifici è schematizzata in Tab. 3.1.

Tabella 3.1- Quadro normativo in tema di prestazioni energetiche degli edifici

Nel 2002, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione emanarono la Direttiva Europea 2002/91/CE1(EPBD, Energy Performance of Building Directive): la norma

indirizzava i Paesi membri all’adozione di politiche costruttive attente agli aspetti di efficienza energetica allo scopo di soddisfare gli obiettivi di contenimento dell’inquinamento e dell’impatto ambientale previsti dal Protocollo di Kyoto. La norma contiene quattro importanti disposizioni riguardanti:

• il quadro generale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici;

• l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;

• la certificazione energetica degli edifici;

• l’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli edifici e la perizia del complesso degli impianti termici.

La EPBD, pur lasciando libertà interpretativa agli Stati e, dove previsto dagli assetti nazionali, alle Regioni, impone che la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici, mediante indicatori prestazionali e parametri predittivi dell’efficienza energetica, risulti chiaramente definita. Il sistema edificio-impianti deve essere progettato e gestito con un basso consumo di energia e nel rispetto del benessere degli occupanti. La Direttiva sottolinea che gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico debbano adottare una condotta esemplare sottoponendosi regolarmente a Certificazione energetica e adottando misure di sensibilizzazione degli occupanti verso l’uso consapevole dell’energia.

In Italia, la direttiva 2002/91/CE è stata recepita con il D. Lgs.vo 192/2005, n. 1922 (poi modificato dal D. Lgs.vo 311/2006) con il quale si richiede di includere nella relazione tecnica relativa all’edificio una diagnosi energetica del sistema edificio-impianti che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti e i miglioramenti di classe energetica dell’edificio, e di motivare le scelte impiantistiche che si realizzano nel caso di una nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore.

                                                                                                               

1 Direttiva Europea 2002/91/CE, “EPBD - Energy Performance of Building Directive”

2 D. Lgs.vo 19 agosto 2005, n.192, “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico

nell’edilizia” Direttiva Europea Energy Performance of Buildings Directive 2002/91/CE (EPBD) Servizi energetici e operatori dei servizi

energetici 2006/32/CE Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/CE (EPBD Recast) Direttiva Europea 2012/27/EU sull’efficienza energetica Norme attuative italiane D.Lgs.vo 192/2005 (regolato da D.P.R. 59/2009 e D.M. 26/06/2009) D.Lgs.vo 311/2006 D.Lgs.vo 115/2008 D.L. 63/2013 Schema di D.Lgs.vo 4/4/2014 (entrata in vigore entro 5/6/2014)

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In attuazione della Direttiva Europea 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (abrogata dalla direttiva 2012/27/UE), il D. Lgs.vo 30 maggio 2008 n.115 estendeva l’obbligo all’audit energetico per gli edifici pubblici o ad uso pubblico in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardassero almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio contenente il volume lordo riscaldato. L’Allegato 3 contiene le norme tecniche di riferimento per l'esecuzione degli audit:

• UNI/TS 11300-1 “Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale”;

• UNI/TS 11300-2 “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria";

• UNI/TS 11300-3 “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva";

• UNI/TS 11300-4 “Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”.

Dopo una lunga evoluzione legislativa (che in Italia comprende il D.P.R. 59/20093 e il

D.M. 26/6/20094) viene emanata la Direttiva Europea 2010/31/CE5 che impone agli Stati

membri di provvedere affinché:

• a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero (NZEB - Nearly Zero Energy Buildings), vale a dire edifici ad altissima prestazione energetica, con fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo e coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema;

• entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia zero (ZEB - Net Zero Energy Buildings), vale a dire edifici connessi ad infrastrutture energetiche territoriali (rete elettrica, rete gas, teleriscaldamento...) e che, nell’arco temporale di un anno solare, presentano una somma algebrica dei flussi energetici in ingresso e in uscita di valore pari a zero.

Il D.L. 04/06/2013 n. 636 ha recepito la direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione, relativa alla prestazione energetica nell’edilizia. Il suddetto decreto, divenuto legge con l’emanazione della Legge 3 Agosto 2013 n.907, sopprime l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE), introdotto dalle precedenti direttive, introducendo l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), conforme alla nuova direttiva. Inoltre, il D.P.R. 59/2009, contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica (tuttora valide) secondo la precedente direttiva 2002/91/CE, sarà presto aggiornato con una nuova metodologia di calcolo dei parametri energetici.

La più recente Direttiva Europea 2012/27/UE8 sull’efficienza energetica ha lo scopo di rafforzare quanto stabilito dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010, relativamente all’obiettivo di riduzione dei consumi energetici del 20% entro il 2020 (“Strategia Europa 2020”), e l’8 marzo 2011, mediante l’approvazione di un piano di efficienza energetica volto alla riduzione delle emissioni di carbonio per il 2050. Come nelle precedenti direttive, la norma si rivolge in particolar modo al settore pubblico, responsabile di una spesa pari a circa il 20% del prodotto interno lordo europeo. Gli enti pubblici nazionali sono chiamati ad assumere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica e ad

                                                                                                               

3 Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, “Regolamento di attuazione dell'articolo 4,

comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”

4 Decreto Ministeriale 26/6/2009, “Linee guida nazionali per la Certificazione Energetica” 5 Direttiva Europea 2010/31/CE, “EPBD Recast - Energy Performance of Building Directive”

6 Decreto Legge 04/06/2013 n.63, “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, sulla

prestazione energetica nell'edilizia”

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invitare i cittadini ad una condotta rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, coinvolgendoli ed informandoli in merito agli obiettivi raggiunti. Considerato che quasi la metà dei consumi di energia dell’Unione Europea è imputabile agli edifici, la direttiva impone agli Stati Membri di investire in politiche di ristrutturazione immobiliare al fine di sfruttare le ampie possibilità di risparmio energetico che il settore edilizio offre. In Italia, il 4 aprile 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo attuativo della Direttiva Europea 2012/27/UE che mira a promuovere l’efficienza energetica nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nelle famiglie. Tra le misure innovative introdotte nell’ordinamento nazionale, in accordo con le richieste dell’Unione, c’è l’obbligo di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio della pubblica amministrazione. Gli interventi dovranno riguardare almeno il 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata o in alternativa, comportare un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

3.1 La Certificazione energetica degli edifici

La Certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione introdotta dalla direttiva europea 2002/91/CE valida per le seguenti tipologie di intervento:

• nuova costruzione;

• ristrutturazione integrale dell’involucro (sup. utile >1000 m2); • demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria; e i cui obiettivi sono:

a) la diminuzione del 22% dei consumi energetici comunitari entro il 2010; b) l’ottenimento di un risparmio di energia primaria pari a 55 milioni di tep; c) la riduzione di emissioni di CO2 di un valore pari a 100 milioni di tonnellate; d) l’introduzione di nuovi standard progettuali.

A livello nazionale, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica sono riportate nel D.M. 26/6/2009 (adottato ai sensi dell’art.6, comma 9, del D. Lgs.vo n. 311/2006), insieme alle norme tecniche di riferimento, i requisiti professionali dei soggetti preposti alla certificazione, la validità temporale massima dell’attestato certificativo, le prescrizioni relative all’aggiornamento di tale attestato.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE)

,  

prima delle modifiche del decreto 63/2013 chiamato Attestato di Certificazione Energetica (ACE), è un documento che classifica gli edifici o le unità immobiliari in relazione alle loro caratteristiche energetiche in conformità alle linee guida emanate con il D.M. 26/6/2009. Tale normativa si applica alle regioni che non hanno ancora una propria legislazione e alla quale le regioni che hanno già recepito la direttiva 2002/91/CE sono tenute ad adeguare gradualmente i propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici. Il decreto specifica che la classe energetica globale dell’edificio è l’etichetta di efficienza energetica attribuita all’edificio sulla base di un intervallo convenzionale di riferimento all’interno del quale si colloca la sua prestazione energetica complessiva (EPgl). La classe energetica è contrassegnata da una lettera dalla A alla G caratterizzante il consumo energetico di tale unità immobiliare: più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico. La classe globale dell’edificio comprende sottoclassi rappresentative dei singoli servizi energetici certificati: climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria e illuminazione artificiale.

Di seguito si elencano i casi in cui è necessario ed obbligatorio redigere un APE (legge 03/08/2013, n.90):

a) compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta); b) donazione: trasferimenti a titolo gratuito (usufrutto);

c) affitto di edifici o singole unità immobiliari;

d) annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l'indice di prestazione energetica);

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e) edifici di nuova costruzione al termine dei lavori;

f) ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro (pareti e tetti) dell'intero edificio;

g) edifici pubblici ed aperti al pubblico;

h) per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.

L'attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la classe energetica dell'immobile. Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di ACE non è necessario venga sostituito dall'APE.

L'APE viene redatto da un “soggetto accreditato” chiamato certificatore energetico (solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l'architetto, l'ingegnere ed il geometra). La formazione, la supervisione e l’accreditamento del certificatore vengono gestiti dalle Regioni con apposite leggi locali. Il certificatore chiamato a redigere l’APE dovrà reperire o effettuare egli stesso la diagnosi energetica dell'immobile, analizzandone le caratteristiche termoigrometriche, i consumi e le prestazioni impiantistiche; al termine compilerà il documento e rilascerà la Targa Energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile.

L’introduzione di uno strumento di certificazione energetica ha un triplice scopo:

1. far sì che le prestazioni energetiche dell’immobile diventino elemento di valutazione economica. L’attestato di certificazione deve, per legge, contenere dati che consentano al cittadino di valutare e confrontare le prestazioni energetiche dell’immobile. Considerato l’aumento di costo dell’energia, i cittadini che si apprestano ad acquistare o a locare un immobile, devono essere messi nella condizione di poter scegliere, a parità di condizioni, quello che avrà il minor bisogno di energia per mantenere le condizioni di comfort interno.

2. individuare gli interventi più significativi ed economicamente vantaggiosi per migliorare le prestazioni energetiche. La seconda parte dell’APE raccoglie sotto il termine “raccomandazioni” l’insieme delle soluzioni ipotizzate e ritenute realizzabili sulla base del confronto degli indicatori economici e di fattibilità. L’attestato serve ad informare il cittadino dell’ esistenza di una possibilità di risparmio sui consumi legata alle operazioni di riqualificazione energetica. Di conseguenza, appare di fondamentale importanza evidenziare chiaramente il rapporto tra costi (investimento e consumi) e benefici (i.e. risparmio sulle bollette, livelli di comfort superiori) derivanti da ciascun intervento, in riferimento anche ai tempi di ritorno degli investimenti.

3. rendere nota la quantità di gas ad effetto serra (CO2) emessa nell’atmosfera dall’immobile in oggetto, invitando i proprietari a limitare tale inquinamento mediante un’adeguata riqualificazione energetica.

Alla luce di quanto descritto, si comprende come la certificazione energetica sia uno strumento decisamente utile ai fini della caratterizzazione delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio nazionale, con particolare riferimento a quello residenziale. Tuttavia esistono categorie di edifici decisamente energivori, per esempio i grandi edifici che accolgono funzioni pubbliche, per le quali l'analisi energetica non può essere costituita semplicemente dalla certificazione energetica. In tali edifici, a causa della complessità della gestione dei sistemi impiantistici, dei particolari profili temporali di utilizzo dei servizi energetici e, talvolta, del particolare pregio dell'involucro edilizio (nel caso di edifici storici tutelati dal Ministero dei Beni Culturali), non è possibile effettuare una caratterizzazione energetica riferendosi a condizioni standardizzate ma deve essere effettuata una specifica analisi valida per il singolo edificio, al fine di valutarne correttamente i fabbisogni effettivi e poter effettuare una precisa valutazione dei possibili interventi di efficientamento, in termini di costi di realizzazione e benefici energetici conseguibili.

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Per effettuare tale analisi si fa ricorso alla procedura di diagnosi energetica (detta anche “audit energetico”).

3.2 La diagnosi energetica degli edifici (o “audit energetico”)

La differenza principale tra le procedure di diagnosi energetica (o “audit energetico”) e di certificazione energetica consiste nel fatto che mentre la prima è volta ad acquisire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico effettivo (in condizioni di esercizio) di un edificio, la seconda si basa su calcoli atti alla quantificazione dei fabbisogni energetici dell'edificio in condizioni di utilizzo e climatiche standard. Comunque, l’atto di certificazione energetica presuppone, anche implicitamente, l'esecuzione di un audit energetico, comprensivo, quindi, delle cosiddette “indicazioni per il miglioramento”.

Una seconda differenza consiste nella scelta del tecnico che dovrà eseguire le procedure: la diagnosi energetica può essere effettuata da qualunque professionista iscritto in Albi o Collegi ed abilitato alla progettazione di edifici e/o impianti, nell’ambito delle proprie competenze e sotto la sua responsabilità; non è indispensabile, quindi, la terzietà, ovvero la sua non partecipazione alle fasi di progettazione e/o direzione dei lavori del sistema edificio-impianto oggetto di futuro intervento. Al contrario, nel caso della certificazione energetica è richiesta la terzietà del professionista-certificatore quantunque abilitato ed iscritto in appositi albi regionali (D.P.R. 16/04/2013, n. 75).

Con il termine “diagnosi energetica” del sistema edificio-impianto s’intende una procedura sistematica finalizzata alla conoscenza degli usi finali di energia e all’individuazione e all’analisi di eventuali inefficienze e criticità energetiche dell’edificio e degli impianti presenti. In sostanza, determinata la prestazione energetica dell’immobile, l’audit ambisce alla riduzione del suo fabbisogno energetico e/o alla massimizzazione del rendimento degli impianti mediante l’esecuzione di interventi di valorizzazione energetica convenienti sotto il profilo costi-benefici.

Il procedimento si può riassumere in quattro fasi principali: 1. caratterizzazione del sistema edificio-impianto;

2. stesura dei modelli energetici, valutazione dei consumi specifici, elaborazione dei bilanci di energia e confronto con tecnologie e dati di riferimento;

3. individuazione di eventuali interventi finalizzati ad un incremento dell’efficienza energetica del sistema edificio-impianto e valutazione della loro fattibilità tecnico-economica;

4. stesura del report finale.

1. Caratterizzazione del sistema edificio-impianto

La prima fase dell’audit energetico prevede una serie di operazioni consistenti nell’acquisizione delle caratteristiche del sistema edificio-impianto in condizioni standard di esercizio (dati geometrico-dimensionali, termofisici dei componenti l’involucro edilizio, prestazionali del sistema impiantistico etc.) e nella raccolta delle informazioni sui consumi e sui costi dell’energia per quanto riguarda le utenze elettriche, termiche, frigorifere e di acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro ecc.).

I dati riguardanti l'uso energetico dei vari utilizzatori (che, successivamente, verranno analizzati per studiare il consumo specifico) possono essere reperiti principalmente nelle fatture o nelle bollette. Le misurazioni sono effettuate basandosi su precisi criteri economici. Le migliori misurazioni effettuate, vanno successivamente a far parte del

Piano di azione, dal quale poi nascerà un report per la diagnosi energetica che raccoglie

tutte le misure e tutti i parametri necessari per prendere una decisione. In sintesi, si tratta di:

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a. rilevare i dati geografici e climatici del sito in cui sorge l’edificio;

b. effettuare un sopralluogo che consentirà di prendere conoscenza dello stato dell’immobile (rilievo delle caratteristiche delle strutture e delle parti che hanno diretta influenza sulle dispersioni termiche);

c. individuare i dati caratteristici del sistema energetico (tipi di impianti per ciascun utilizzo energetico e relativi dati prestazionali);

d. ottenere informazioni su destinazione d’uso e profili di utilizzo dell’immobile; e. acquisire e analizzare i dati di fatturazione energetica (consumi storici)9; f. valutare i contratti di fornitura dell'energia.

2. Valutazione della prestazione energetica dell’edificio

Al fine di valutare la prestazione energetica del sistema edificio-impianto occorre predisporre:

Ø un modello energetico (termico ed elettrico) che riassuma la tipologia di utenza, le potenze installate, i profili di utilizzo e le ore di funzionamento degli impianti; Ø un accurato bilancio energetico, basato sui flussi energetici caratteristici

dell’immobile, che consenta di valutare i consumi specifici e di ipotizzare soluzioni per le criticità riscontrate.

La Norma UNI EN 15265:200810 presenta un diagramma esplicativo (v. Fig. 3.2) dell’andamento dei principali flussi energetici in un edificio. La determinazione del valore dei flussi energetici deve avere come fondamento:

• i dati raccolti in sede di sopralluogo;

• le informazioni ricavabili dalla documentazione disponibile; • le informazioni ottenute mediante interviste all’utenza;

prestando comunque attenzione a salvaguardare l’economicità sia in fatto di tempo che di risorse delle operazioni di diagnosi. Naturalmente, l’impegno maggiore in questi termini deve essere riservato ai sottosistemi e alle zone termiche più energivore. Tuttavia, qualora alcuni dati non fossero disponibili o se la loro rilevazione risultasse troppo onerosa, è possibile ricorrere alle procedure semplificate e ai valori pre-calcolati forniti dalle normative.

Su questa base si procede nella ricostruzione dei modelli energetici, dai quali sarà possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di utilizzo (riscaldamento, raffrescamento, produzione ACS, illuminazione, altri servizi), per centro di costo, per fascia oraria e stagionale, etc.

Questa seconda fase, dunque, si pone come obiettivo la determinazione del fabbisogno caratteristico del sistema edificio-impianto e il calcolo degli indicatori specifici di richiesta di energia primaria (EP, indici di prestazione energetica espressi in kWh/m2 o kWh/m3), rappresentativi dell’efficienza energetica dell’edificio (v. Fig. 3.3). Il confronto tra gli indicatori teorici di cui sopra e gli indicatori effettivi dedotti dalle bollette consente di individuare la correttezza delle ipotesi assunte, gli eventuali malfunzionamenti degli impianti installati, nonché gli sprechi energetici imputabili all’utenza.

Dato che il calcolo energetico è svolto rispetto ad un anno meteorologico “statistico”, appare opportuno, ove possibile, “normalizzare” i dati di fatturazione, rendendoli indipendenti dagli anni climatici a cui si riferiscono. Per la normalizzazione si possono utilizzare indici di severità climatica riferiti agli anni di fatturazione, ad esempio i Gradi Giorno invernali e i Gradi Giorno estivi basati sulla temperatura sole-aria. Se lo storico è

                                                                                                               

9 Per consumi storici si intende la media di quelli degli anni precedenti riferiti a più stagioni con andamenti climatici tipici se raffrontati ai gradi-giorno della zona climatica di appartenenza.

10 UNI EN 15265:2008,“Prestazione energetica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il

riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti mediante metodi dinamici – Criteri generali e procedimenti di validazione”  

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sufficientemente lungo, l’operazione di media delle fatturazioni tra i vari anni disponibili può essere sufficiente ad annullare gli effetti di stagioni particolarmente calde o fredde.

Figura 3.2- Flussi energetici in un edificio (fonte: UNI EN 15265:2008)

Figura 3.3- Normativa e indicatori di prestazione energetica per i diversi usi energetici (fonte:

“Definizione di una metodologia per l’audit energetico negli edifici ad uso residenziale e

terziario”, a cura di Grassi W., Fantozzi F.)

Dalla comparazione tra gli indici ideali e reali si giungerà o alla validazione del procedimento o alla sua revisione mediante l’introduzione di analisi aggiuntive.

Riepilogando, la prestazione energetica di un edificio è determinata mediante:

a. il calcolo dei fabbisogni di energia primaria: i rilievi effettuati in fase di sopralluogo costituiranno la base del modello matematico necessario per la determinazione del fabbisogno dell’involucro secondo la metodologia indicata nelle Leggi e regolamenti;

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b. il calcolo del consumo di energia primaria, determinate durante il sopralluogo o acquisite tramite documentazione tecnica le caratteristiche delle componenti impiantistiche;

c. il calcolo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;

d. individuare i sottosistemi in cui le energie disperse sono maggiori;

e. individuare le migliori modalità di gestione: in caso di complessi edilizi particolarmente energivori, per la committenza è opportuno scegliere adeguatamente una serie di parametri contrattuali che definiscono le modalità della fornitura; una non corretta scelta di tali parametri può indurre rilevanti aggravi nei costi energetici annuali.

3. Interventi di valorizzazione energetica

La situazione energetica, così inquadrata, viene analizzata criticamente e confrontata con parametri medi di consumo, il che conduce alla fase di individuazione e valutazione degli interventi vòlti a migliorare le prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto. Una volta verificata la possibilità di poter ottenere una diminuzione sostanziale dei fabbisogni energetici dell’edificio (i.e. dei consumi e, quindi, dei costi), i dati determinati dal modello energetico finale, resi congruenti con i consumi storici, saranno alla base delle simulazioni relative a tutti gli interventi di valorizzazione energetica tecnicamente ipotizzabili e economicamente realizzabili.

Gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica11 degli edifici possono essere suddivisi in due grandi classi:

Ø quelli che agiscono riducendo il fabbisogno termico dei locali (interventi sull’involucro edilizio);

Ø quelli che massimizzano il rendimento degli impianti (termico, di illuminazione, di produzione da fonti rinnovabili, etc.) e introducono contributi gratuiti (interventi sulle componenti impiantistiche).

È importante valutare non solo le singole azioni ma anche la combinazione di diversi interventi integrati su più sistemi, in modo da evidenziare eventuali conflitti o sinergie (ad esempio, ottenere una sostanziale diminuzione del fabbisogno di energia termica dell’involucro senza contemporaneamente prevedere la sostituzione del generatore di calore può portare quest’ultimo a lavorare costantemente a fattori di carico troppo bassi e dunque inefficienti).

Le fasi principali sono elencate di seguito:

a. individuazione degli interventi di valorizzazione energetica realizzabili da un punto di vista tecnico-economico: per questi sarà stimato un prezzo indicativo di realizzazione ed il relativo beneficio in termini di risparmio energetico/economico. Tale beneficio dovrà essere determinato non solo tenendo conto dei costi degli interventi stessi e dell’energia primaria risparmiata ma anche degli eventuali benefici fiscali o contributi in conto capitale o in conto interessi determinati da Leggi nazionali o regionali;

b. effettuare simulazioni dei suddetti interventi;

c. indicare tra la totalità degli interventi quelli risultati ottimali;

d. individuazione della futura classe di certificazione: sulla base dei risultati derivanti dalla simulazione finale, che tiene conto solamente degli interventi “consigliati”, si individuano e indicano gli eventuali cambiamenti di classe a cui sarà soggetto l’edificio dopo la riqualificazione.

                                                                                                               

11 Per ciascun intervento occorre valutare la possibilità di inserimento in programmi di incentivazione con recupero delle quote di investimento iniziale (quali ad esempio la possibilità di recupero fiscale al 55% introdotta dalle Leggi Finanziarie dell’anno 2007 e 2008) o di contribuzione sull’esercizio futuro (quale, ad esempio, il “conto energia” per il fotovoltaico).

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4. Relazione finale

Nella relazione finale di diagnosi energetica saranno descritti, oltre alle prestazioni energetiche ottenute, i possibili interventi di valorizzazione energetica del sistema edificio-impianto apparsi ottimali per quanto riguarda la fattibilità tecnica (incluso il rispetto dei vincoli paesaggistici, ambientali, architettonici, archeologici...) ed il rapporto costi-benefici.

È preferibile che i risultati dell’audit energetico siano elaborati e descritti in modo da favorirne la comprensione da parte del proprietario o del gestore dell’immobile e, contemporaneamente, da essere sufficienti per procedere alla eventuale successiva fase di preventivazione con un soggetto esecutore. Può essere utile, ad esempio, rendere evidenti le ipotesi di calcolo e presentare le simulazioni economiche tramite grafici e diagrammi.

3.3 La figura dell’auditor energetico

La figura esecutrice e responsabile della procedura di diagnosi energetica è quella dell’auditor (o REDE, Referente della Diagnosi Energetica), le cui funzioni sono definite nella norma UNI CEI EN ISO 50001:201112.

Tale ruolo può essere ricoperto da:

• un singolo professionista (libero o associato), iscritto in Albi o Collegi ed abilitato alla progettazione di edifici e/o impianti, nell’ambito delle proprie competenze e sotto la sua responsabilità;

• una società di servizi (ESCO13pubbliche o private, incluse le società d’ingegneria);

• un ente pubblico competente.

I tecnici chiamati a svolgere la diagnosi energetica devono essere esperti nella progettazione degli edifici e degli impianti ad essi asserviti. Nel caso in cui il tecnico sia pratico solo in alcuni campi, dovrà avvalersi della collaborazione di altri tecnici competenti in materia, in modo che il gruppo così costituito sia in grado di coprire tutti gli ambiti professionali richiesti.

Differentemente da quanto avviene per la certificazione energetica, per la diagnosi energetica:

• non esiste un’abilitazione al ruolo di auditor, la quale sarebbe invece utile per identificare chiaramente i titoli di studio tecnico-scientifici che ne garantiscano l’accesso e per predisporre opportuni corsi di formazione che ne rilascino attestati di idoneità; è comunque necessaria la laurea triennale o specialistica in Architettura, Ingegneria, Scienze ambientali, Chimica, Scienze e tecnologie agrarie, o forestali e ambientali; in alternativa con il possesso del diploma di geometra, perito industriale o agrario, deve aver frequentato un corso abilitativo riconosciuto ed aver superato l'esame finale.

• non è richiesta la terzietà dell’auditor rispetto alle fasi di progettazione e/o direzione dei lavori del sistema edificio-impianto oggetto di futuro intervento. L’auditor deve :

• essere qualificato secondo le specifiche normative nazionali; • acquisire tutti i dati necessari per la diagnosi;

• controllare i processi più dispendiosi o comunque più significativi dal punto di vista energetico;

• individuare le aree di inefficienza, proponendo miglioramenti e ulteriori verifiche da implementare nelle fasi successive.

                                                                                                               

12 UNI CEI EN ISO 50001:2011, “Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso” 13 Le ESCO possono formarsi con origini e caratteristiche diverse. Possono essere ad esempio società impiantistiche, società di gestione e manutenzione di impianti, società sorte ad hoc, utilities o fornitori di combustibili od energia elettrica, fornitori di componenti ed apparecchiature, agenzie energetiche pubbliche o a capitale misto pubblico/privato.

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Al termine della diagnosi, il REDE è tenuto a redigere e consegnare al committente una relazione tecnica contenente le proposte di miglioramento energetico, i quadri temporali di riferimento entro cui verificare l’efficacia delle misure rese effettive e le ripercussioni sulla formazione del personale e sulla gestione e manutenzione dei vari sistemi.

3.4 Incentivi all’incremento dell’efficienza energetica/ economici per gli edifici pubblici

Nello scenario di forte impegno alla riduzione dei consumi energetici al 2020, in Italia negli ultimi anni si sono sviluppati diversi meccanismi di incentivazione all’efficienza e al risparmio energetico. In particolare, gli strumenti finanziari di sostegno all’efficientamento energetico oggi in vigore sono:

• i titoli di efficienza energetica (o certificati bianchi); • le detrazioni fiscali per interventi su edifici esistenti; • il decreto Conto Termico.

I titoli di efficienza energetica (TEE) o certificati bianchi sono dei titoli negoziabili che certificano il raggiungimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. I soggetti attorno ai quali ruota il meccanismo sono i grandi distributori di gas e di elettricità, obbligati annualmente a dimostrare il raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico prefissato.

Le detrazioni fiscali del 65% sono agevolazioni applicabili alle spese sostenute (entro il 31/12/2013 per i soggetti privati ed entro il 30/06/2014 per i condomini) per le seguenti categorie di intervento:

• riqualificazione energetica globale degli edifici esistenti (che consenta il rispetto dell’indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale); • interventi sull’involucro degli edifici riguardanti le unità tecnologiche quali

strutture opache verticali e orizzontali e infissi;

• installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria; • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

A differenza dell’agevolazione per le ristrutturazioni che riguardano solo gli edifici residenziali, quella per la riqualificazione energetica comprende tutte le categorie catastali e strumentali (B, C, D, E, A/10). I soggetti ammessi sono le persone fisiche, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

Con la pubblicazione del D.M. 28/12/1214, detto decreto “Conto Termico”, si dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal D. Lgs.vo 3 marzo 2011, n.2815 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

L’ente responsabile dell’attuazione, della gestione e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

I soggetti beneficiari del programma di incentivazione, detti “soggetti responsabili”, sono: • le Amministrazioni pubbliche;

• i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.

È possibile richiedere gli incentivi previsti dal D.M. 28/12/12 per le seguenti categorie di intervento:

                                                                                                               

14 Decreto Ministeriale 28/12/12,

 

“Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed

interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”

 

15 D. Lgs.vo 3 marzo 2011, n.28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

(11)

a) interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza;

b) interventi di incremento dell’efficienza energetica, quali:

1. isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; 2. sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il

volume climatizzato;

3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;

4. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.

Per poter accedere all’incentivo, gli interventi sopra citati devono essere realizzati in edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti. Tali edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, devono essere iscritti al catasto edilizio urbano o deve essere stata dichiarata la fine lavori e presentata la richiesta di iscrizione al catasto edilizio urbano antecedentemente al 03/01/13 (data di entrata in vigore del Decreto). In alternativa, è sufficiente la dichiarazione di fine lavori antecedente al 03/01/13 e l’avvio della procedura di affidamento dell’incarico ad un professionista per l’accatastamento dell’immobile.

Le Amministrazioni pubbliche possono accedere agli incentivi per entrambe le categorie di intervento, mentre ai privati è concesso solo nel caso a).

Il decreto stanzia fondi per una spesa annua cumulata massima di € 200.000.000 per gli interventi pubblici e una spesa annua cumulata pari a € 700.000.000 per gli interventi privati; trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di tali impegni di spesa, non saranno accettate nuove domande di accesso all'incentivo. Per le Amministrazioni pubbliche è prevista una procedura di prenotazione per gli interventi a cui è riservato un contingente di spesa annua cumulata non superiore a € 100.000.000.

Tabella 3.2- Incentivi erogabili per tipologia di intervento di efficientamento energetico

Tipologia Costo max ammissibile (€) Valore max incentivo (€)

1 a. Copertura: esterno: 200 €/m2 interno: 100 €/m2 copertura ventilata:250 €/m2 b. Pavimenti: esterno: 120 €/m2 interno: 100 €/m2 c. Pareti: esterno: 100 €/m2 interno: 80 €/m2 parete ventilata: 150 €/m2 a + b + c = 250.000 2 zone climatiche A, B, C: 350 €/m2 zone climatiche D, E, F: 450 €/m2 45.000 60.000 3 con Pn ≤ 35 kWt: 160 €/kWt con Pn > 35 kWt: 130 €/kWt 2.300 26.000 4 schermature: 150 €/m2

meccanismi automatici di regolazione e

controllo: 30 €/m2

20.000 3.000

(12)

L’incentivo per interventi di efficientamento energetico consiste in un contributo pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta. Ad ogni tipologia di intervento sono associati costi massimi ammissibili unitari ed un valore massimo dell’incentivo erogabile, come riportato in Tab. 3.2.

Gli incentivi per un singolo edificio/immobile sono da intendersi utilizzabili una sola volta per singolo intervento o, laddove previsto, fino al raggiungimento del massimale del valore di incentivo ammissibile per tipologia di intervento.

Gli incentivi per interventi di efficientamento energetico saranno erogati in rate annuali per una durata di 5 anni.

Altri incentivi

Il nuovo decreto introduce anche incentivi specifici per la diagnosi energetica e la certificazione energetica, se abbinate a certe condizioni agli interventi sopra citati (v. Tab. 3.3).

Tabella 3.3- Incentivi specifici per la diagnosi energetica e la certificazione energetica Destinazione d’uso Superficie utile

dell’immobile (m2) massimo (€/mCosto unitario 2) Valore massimo erogabile (€) Edifici residenziali della

classe E1 del DPR 412/93 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Fino a 1600 compresi Oltre 1600

1,50 1,00

5.000,00 Edifici della classe E3 del

DPR 412/93 - 3,50 18.000,00

Tutti gli altri edifici

Fino a 2500 compresi Oltre 2500

2,50 2,0

13.000,00

L’incentivo è stato individuato sulla base della tipologia di intervento in funzione dell’incremento dell’efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile e/o in funzione dell’energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

Gli incentivi del decreto “Conto termico” possono essere assegnati esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, ad eccezione dei fondi di garanzia, dei fondi di rotazione e dei contributi in conto interesse.

Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi previsti dal D.M. 28/12/12 sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Figura

Tabella 3.1- Quadro normativo in tema di prestazioni energetiche degli edifici
Figura 3.3- Normativa e indicatori di prestazione energetica per i diversi usi energetici (fonte:
Tabella 3.2- Incentivi erogabili per tipologia di intervento di efficientamento energetico  Tipologia  Costo max ammissibile (€)  Valore max incentivo (€)
Tabella 3.3- Incentivi specifici per la diagnosi energetica e la certificazione energetica  Destinazione d’uso  Superficie utile

Riferimenti

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